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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 13381/2024

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[OSCURATO:SOCIETA].– p.i.v.a. 0 18 3 5730688 – in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:SOCIETA]. –[OSCURATO:PARTITA_IVA] – in persona del legale rappresentante pro tempore, (entrambe socie della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.– [OSCURATO:PARTITA_IVA] - ) , e lettivamente domiciliat e in Roma , alla p ia zza Cavour, n. 17 , presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che disgiuntamente e congiuntamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al ricorso.

RICORRENTI contro [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. – c.f./[OSCURATO:PARTITA_IVA] - in persona del legale rappresentante pro tempore,elettivamente domiciliata in Roma, alla via G. Mercalli, n. 46, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale in calce al controricorso.

CONTRORICORRENTE e CURATORE del fallimento della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del dottor [OSCURATO:PERSONA].

INTIMATO avverso la sentenza n. 1458/2021della Corte d’Appello di L’Aquila, udita la relazione nella camera di consiglio del 25 ma rz o 202 4 del consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ricorso ex art. 6 l.fall . al Tribunale di Chieti la “[OSCURATO:PERSONA]” s.r.l.chiedeva dichiararsi il fallimento della “DM [OSCURATO:PERSONA]” [OSCURATO:SOCIETA] essere creditrice de lla “DM [OSCURATO:PERSONA]” per l’importo di euro 185.000,00 giusta decreto ingiuntivo n. 3487/2019 pronunciato su suo ricorso dal Tribunale di Firenze.

2. C on sentenza n . 14 del 23.11.2020 il Tribunale di Chieti dichiarava il fallimentodella “DM [OSCURATO:PERSONA]”

3. L a “ [OSCURATO:PERSONA] ” s .r.l. , socia della fallita “DM [OSCURATO:PERSONA]”, proponeva reclamo.

Instava per la revoca della dichiarazione di fallimento.

Spiegava intervento adesivo la “GIP” s.r.l., del pari socia della fallita.

Resistevala “[OSCURATO:PERSONA]”.

Non si costituiva il curatore del fallimento della “DM [OSCURATO:PERSONA]”.

4. Con sentenza n. 1 4 58 /2021 la Corte d’Appello di L’Aquila rigettava il reclamo e condannava lareclamante e l’interventrice in solido alle spese di lite.

Evidenziava dapprima, la corte , che il decreto ingiuntivo n. 3487/2019, regolarmente notificato, non era stato opposto, tant’è che in data 12.11.2019 era stata ai sensi dell’art. 647 cod. proc. civ. accordata l’esecutorietà, sicché l’ingiunzione era divenuta definitiva (cfr. sentenza impugnata, pag. 4).Evidenziava dipoi la corte che l’affermazione del credito di cui all’ingiunzione di pagamento non era inficiata da alcuna anomalia.

Evidenziava in primo luogo,quanto alla dedotta estinzione del credito addotto con il ricorso ex art. 6 l.fall. per confusione in dipendenza della fusione per incorporazione della “M M Motors” s.r.l. nella “[OSCURATO:PERSONA]” s.r.l., che non se ne configuravano gli estremi (cfr. sentenza impugnata, pag. 5).

Evidenziava segnatamente che confusione vi sarebbe stata unicamente qualora la fusione avesse coinvolto la “[OSCURATO:PERSONA]” e la “DM [OSCURATO:PERSONA]”, l’una creditrice, l’altra debitrice (cfr. sentenza impugnata, pag. 5).

Evidenziava in secondo luogo, quanto al dedotto obbligo della “[OSCURATO:PERSONA]”, giusta transazione del 5.3.2018, di rinunciare al credito, che l’atto transattivo era stato sottoscritto unicamente da [OSCURATO:PERSONA] e dalla “M M Motors”, sicché al medesimo atto erano estranee la “DM [OSCURATO:PERSONA]” e la “[OSCURATO:PERSONA]”, alle quali la transazione era inopponibile (cfr. sentenza impugnata, pag. 5).

5. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso la “[OSCURATO:PERSONA]” s.r.l. e la “GIP” s.r.l.; ne hanno chiesto sulla scorta di un unico motiv o la cassazionecon ogni conseguente statuizione.

La “[OSCURATO:PERSONA]” s.r.l. ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso con il favore delle spese.

Il curatore del fallimento della “DM [OSCURATO:PERSONA]” s.r.l.non ha svolto difese. [OSCURATO:PERSONA] 6.Con l’unico motivo l a ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1303 cod. civ.Premette che con transazione per scrittura privata del 5.3.2018 [OSCURATO:PERSONA], socia della “[OSCURATO:PERSONA]” s.r.l., e la “M M Motors” s.r.l. avevano concordato che la “[OSCURATO:PERSONA]”, all’esito dell’acquisizione da parte della “M M Motors” delle quote di partecipazione nella “[OSCURATO:PERSONA]” della Salvioni, avrebbe rinunciato entro il 31.3.2019 al credito vantato nei confronti della “DM [OSCURATO:PERSONA]”.

Premette altresì che con la medesima scrittura la “M M Motors” si era obbligata al pagamento del debito senza rivalsa in luogo della “DM [OSCURATO:PERSONA]”, qualora il credito fosse stato azionato sì da rendere inutile la rinuncia.

Premette inoltre che con atto a rogito notar Fusco di Pescara parimenti in data 5.3.2018 [OSCURATO:PERSONA] aveva provveduto a cedere alla “M M Motors” le quote di partecipazione ad ella spettanti nella “[OSCURATO:PERSONA]”.

Premette ancora che con atto a rogito notar [OSCURATO:PERSONA] di Pescara la “M M Motors” era stata incorporata dalla “[OSCURATO:PERSONA]”, sicché tal ultima società, incorporante, era subentrata nelle posizioni di diritto e di obbligo della incorporata.

Premette poi che la “[OSCURATO:PERSONA]” non aveva provveduto, entro la data del 31.3.2019, a formalizzare la rinuncia al credito di euro 185.000,00 vantato nei confronti della “DM [OSCURATO:PERSONA]”.

Indi deduce che in virtù della scrittura transattivache in data 5.3.2018 [OSCURATO:PERSONA] e la “M M Motors” avevano siglato, tal ultima società si era resa –nonostante l’uso del termine “accollo” - espromittente dell’intero debito gravante sulla “DM [OSCURATO:PERSONA]” neiconfronti della “[OSCURATO:PERSONA]” (cfr. ricorso, pag. 8).Deduce dunque che a seguito e per effetto della fusione per incorporazione della “M M Motors” nella “[OSCURATO:PERSONA]”, tal ultima società, incorporante, aveva assunto la veste al contempo di creditrice e di debitrice solidale già facente capo alla espromittente “M M Motors”(cfr. ricorso, pag. 9).

Deduce che di tanto non ha tenuto conto la Corte d’Appello di L’Aquila. 7.Il motivo di ricorso è destituito di fondamento e va respinto. 8.È innegabile la legittimazione delle società ricorrenti.

È sufficiente il rinvio all’insegnamento secondo cui nel novero dei soggetti legittimati a proporrereclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento rientra anche ilsocio di una società di capitali, stante il suo interesse m orale a che sia accertata la sua partecipazione a un sodalizio non sottoposto ad alcuna procedura concorsuale (cfr. Cass. (ord.) 10.3.2017, n. 6348). 9.Il principio secondo cui l’autorità del giudicato spiega i suoi effetti non solo sulla pronuncia esplicita della decisione ma anche sulle ragioni che ne costituiscono sia pure implicitamente il presupposto logico-giuridico, trova applicazione anche in riferimento al decreto ingiuntivo di condanna al pagamento di una somma di denaro, il quale, in mancanza di opposizione o quando quest’ultimo giudizio sia stato dichiarato estinto, acquista efficacia di giudicato non solo in ordine al credito azionato, ma anche in relazione al titolo posto a fondamento dello stesso, precludendo ogni ulteriore esame delle ragioni addotte a giustificazione della relativa domanda in altro giudizio (cfr. Cass.(ord.) 24.9.2018, n. 22465; Cass. 28.11.2017, n. 28318).

10. Su tale scorta inevitabile è il seguente duplice rilievo.Da un canto, la Corte di L’Aquila ha dato atto che il decreto ingiuntivo n. 3487/2019, regolarmente notificato, non era stato opposto ed era divenuto definitivo.

D’altro canto,il surriferito riscontro motivazionale non è stat o p untualmente censurato con l’esperito motivo di ricorso.

Ovviamente è necessario che la “ratio decidendi” posta a fondamento della pronuncia impugnata venga contestata integralmente e specificamente (cfr. Cass. (ord.) 10.8.2017, n. 19989; Cass. (ord.) 24.2.2020, n. 4905; Cass.17.7.2007, n. 15952, secondo cui i motivi di ricorso per cassazione devono connotarsi, a pena di inammissibilità, in conformità ai requisiti della specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata). 11.Questa Corte ha spiegato da tempo che i l negozio di espromissione, con il quale un terzo assume spontaneamente un debito altrui, non si inquadra fra le promesse unilaterali, ma costituisce un contratto tra creditore e terzo, e ad esso pertanto si applicano tutte le regole che attengono sia alla conclusione (accettazione conforme alla proposta), sia all’interpretazione dei contratti, tra cui, in particolare, quella che dà rilievo al comportamento congruente di entrambe le parti (cfr. Cass. 21.11.1983, n. 6935 (Rv. 431605 - 01) ; Cass.7.12.2012, n. 22166; Cass. (ord.) 8.11.2022, n. 32787).

Nel medesimo solco ricostruttivo questa Corte aveva in precedenza chiarito che l’espromissione si distingue dalla promessa di pagamento, disciplinata dall’art. 1 988 cod. civ., in quanto mentre quest’ultima si colloca fra i negozi unilaterali, l’altra è considerata un contratto, caratterizzato dall’incontro delle volontà di chi si pone come nuovo debitore, al fianco, e talora al posto, del debitore originario, e chi lo accetta come tale (cfr. Cass. 5.3.1973, n. 609).12.Ebbene, le ricorrenti non hanno , a rigore , addotto che la “[OSCURATO:PERSONA]” abbia accettato come suo debitore solidale la “M M Motors”, la quale con la scrittura transattiva siglata in data 5.3.2018 con [OSCURATO:PERSONA] si era obbligata al pagamento, senza rivalsa,del debito gravante sulla s.r.l. poi fallita nei confronti della medesima “[OSCURATO:PERSONA]”.

Ineccepibile è dunque il rilievo della Corte di L’Aquila, a tenor del quale la scrittura transattiva è inopponibile –ex art. 1372 cod. civ. - alla “I nternational Motors”, in quanto, quest’ultima,estranea alla medesima pattuizione.

Né evidentemente l’accettazione della creditrice, asserita espromissaria , “[OSCURATO:PERSONA]” può postularsi tout court per effetto della successiva incorporazione della “M M Motors” nella stessa “[OSCURATO:PERSONA]”.

Negli enunciatitermini è da escludere che sia insorta una posizione debitoria, segnatamente riconducibile al paradigma dell’art. 1272 cod. civ., a carico della poi incorporata “M M Motors”, destinata a seguitoe per effetto della fusione per incorporazione ad essere assunta dalla poi incorporante “[OSCURATO:PERSONA]”, sì che possa supporsi la riunione nella medesima persona della incorporante della qualità di creditrice e di debitrice – si badi - in solido con la “DM [OSCURATO:PERSONA]”. 13.In verità questa Corte ha talora opinato nel senso che l ’ espromissione si perfeziona verso il creditore senza bisogno di un suo atto di accettazione, quando il creditorevenga a conoscenza dell’impegno assunto dall’espromittente (cfr. Cass. (ord.) 22.7.2021, n. 21102).

Si opini pure, quindi, nel solco di autorevoli indicazioni dottrinarie, nel senso che “l’espromittente possa impegnarsi nei confronti del creditore senza che a tal fine occorra un atto di accettazione da parte di quest’ultimo”.Si opini pure, quindi,nella specie, nel senso che per effetto della scrittura transattiva del 5.3.2018, ancorché la “[OSCURATO:PERSONA]” vi sia rimasta estranea, è insorta in capo alla “M M Motors” una posizione debitoria nei confronti della “[OSCURATO:PERSONA]” poi acquisita ed assunta a seguito e per effetto della fusione per incorporazione della prima nella seconda dalla stessa “[OSCURATO:PERSONA]”.

Nondimeno, in questi termini, l’effetto confusorio è rimasto, se del caso, rigorosamente circoscritto al rapporto tra il creditore espromissario “[OSCURATO:PERSONA]” ed il debitore solidale espromittente “M M Motors”. 14.Ve ro è, d’altra parte, che questo Giudice ha da tempo chiarito che l a regola posta dall’art. 1272, 1° co., cod. civ., circa la natura cumulativa dell’espromissione, salva dichiarazione espressa del creditore di liberazione del debitore originario, non impone che la manifestazione di volontà di liberare il debitore sia esplicitata in maniera sacramentale, purché sia univocamente diretta a tale risultato, anche mediante un contegno concludente (cfr. Cass.21.11.1983, n. 6935 (Rv. 431606 -01)).

E tuttavia le ricorrenti non hanno a rigore addotto che la “[OSCURATO:PERSONA]”, conformemente alla prefigurazione dell’art. 1272 cod. civ., ha dichiarato pur per facta concludentia di liberare il debitore originario, ossia la “DM [OSCURATO:PERSONA]”.

Né evidentemente a tal fine esplica valenza la mera circostanza della fusione per incorporazione.

Conseguentemente l’(unilaterale)espromissione si è connotata alla stregua del suo naturale effetto cumulativo e l’effetto confusorio di certo non si è esteso al rapporto tra il creditore espromissario e l’originario debitore – la s.r.l.

“DM [OSCURATO:PERSONA]” poi fallita –espromesso. 15.Negli esposti termini si formulano, dunque , le conclusioni che seguono.

Non si configura il prospettato “error in iudicando”con riferimento al disposto dell’art. 1303 cod. civ.

Non si giustifica il rilievo finale delle ricorrenti secondo cui “l’obbligazione dell’altro condebitore (DM [OSCURATO:PERSONA]) si è estinta per la parte accollata dal debitore incorporato: ossia per l’intero” (così ricorso, pag. 9). 16.In dipendenza del rigetto del ricorso le ricorrenti vanno condannate in solido a rimborsare alla “[OSCURATO:PERSONA]” s.r.l. le spese del presente giudizio di legittimità.

La liquidazione segue come da dispositivo.

Il curatore del fallimento della “DM [OSCURATO:PERSONA]” s.r.l.non ha svolto difese.

Nonostante il rigetto del ricorso, pertanto, nessuna statuizione circa le spese del presente giudizio va nei suoi confronti assunta. 17.Ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater , d.P.R. 30.5.2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delle s.r.l. ricorrenti, con vincolo solidale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, 1° co. bis, d.P.R. cit., se dovuto (cfr. Cass. sez. un. 20.2.2020, n. 4315).

P.Q.M.

La Corte così provvede: rigetta il ricorso; condanna le s.r.l. ricorrenti, con vincolo solidale, a rimborsare alla “[OSCURATO:PERSONA]” s.r.l. le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro 5.900,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per legge; ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater, d.P.R. 30.5.2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delle s.r.l. ricorrenti, con vincolo solidale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previstoper ilricorso ai sensi dell’art. 13, 1° co . bis , d.

P .

R . cit., se d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:SOCIETA].– p.i.v.a. 0 18 3 5730688 – in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:SOCIETA]. –[OSCURATO:PARTITA_IVA] – in persona del legale rappresentante pro tempore, (entrambe socie della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.– [OSCURATO:PARTITA_IVA] - ) , e lettivamente domiciliat e in Roma , alla p ia zza Cavour, n. 17 , presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che disgiuntamente e congiuntamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al ricorso. RICORRENTI contro [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. – c.f./[OSCURATO:PARTITA_IVA] - in persona del legale rappresentante pro tempore,elettivamente domiciliata in Roma, alla via G. Mercalli, n. 46, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale in calce al controricorso. CONTRORICORRENTE e CURATORE del fallimento della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del dottor [OSCURATO:PERSONA]. INTIMATO avverso la sentenza n. 1458/2021della Corte d’Appello di L’Aquila, udita la relazione nella camera di consiglio del 25 ma rz o 202 4 del consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ricorso ex art. 6 l.fall . al Tribunale di Chieti la “[OSCURATO:PERSONA]” s.r.l.chiedeva dichiararsi il fallimento della “DM [OSCURATO:PERSONA]” [OSCURATO:SOCIETA] essere creditrice de lla “DM [OSCURATO:PERSONA]” per l’importo di euro 185.000,00 giusta decreto ingiuntivo n. 3487/2019 pronunciato su suo ricorso dal Tribunale di Firenze. 2. C on sentenza n . 14 del 23.11.2020 il Tribunale di Chieti dichiarava il fallimentodella “DM [OSCURATO:PERSONA]” 3. L a “ [OSCURATO:PERSONA] ” s .r.l. , socia della fallita “DM [OSCURATO:PERSONA]”, proponeva reclamo. Instava per la revoca della dichiarazione di fallimento. Spiegava intervento adesivo la “GIP” s.r.l., del pari socia della fallita. Resistevala “[OSCURATO:PERSONA]”. Non si costituiva il curatore del fallimento della “DM [OSCURATO:PERSONA]”. 4. Con sentenza n. 1 4 58 /2021 la Corte d’Appello di L’Aquila rigettava il reclamo e condannava lareclamante e l’interventrice in solido alle spese di lite. Evidenziava dapprima, la corte , che il decreto ingiuntivo n. 3487/2019, regolarmente notificato, non era stato opposto, tant’è che in data 12.11.2019 era stata ai sensi dell’art. 647 cod. proc. civ. accordata l’esecutorietà, sicché l’ingiunzione era divenuta definitiva (cfr. sentenza impugnata, pag. 4).Evidenziava dipoi la corte che l’affermazione del credito di cui all’ingiunzione di pagamento non era inficiata da alcuna anomalia. Evidenziava in primo luogo,quanto alla dedotta estinzione del credito addotto con il ricorso ex art. 6 l.fall. per confusione in dipendenza della fusione per incorporazione della “M M Motors” s.r.l. nella “[OSCURATO:PERSONA]” s.r.l., che non se ne configuravano gli estremi (cfr. sentenza impugnata, pag. 5). Evidenziava segnatamente che confusione vi sarebbe stata unicamente qualora la fusione avesse coinvolto la “[OSCURATO:PERSONA]” e la “DM [OSCURATO:PERSONA]”, l’una creditrice, l’altra debitrice (cfr. sentenza impugnata, pag. 5). Evidenziava in secondo luogo, quanto al dedotto obbligo della “[OSCURATO:PERSONA]”, giusta transazione del 5.3.2018, di rinunciare al credito, che l’atto transattivo era stato sottoscritto unicamente da [OSCURATO:PERSONA] e dalla “M M Motors”, sicché al medesimo atto erano estranee la “DM [OSCURATO:PERSONA]” e la “[OSCURATO:PERSONA]”, alle quali la transazione era inopponibile (cfr. sentenza impugnata, pag. 5). 5. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso la “[OSCURATO:PERSONA]” s.r.l. e la “GIP” s.r.l.; ne hanno chiesto sulla scorta di un unico motiv o la cassazionecon ogni conseguente statuizione. La “[OSCURATO:PERSONA]” s.r.l. ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso con il favore delle spese. Il curatore del fallimento della “DM [OSCURATO:PERSONA]” s.r.l.non ha svolto difese. [OSCURATO:PERSONA] 6.Con l’unico motivo l a ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1303 cod. civ.Premette che con transazione per scrittura privata del 5.3.2018 [OSCURATO:PERSONA], socia della “[OSCURATO:PERSONA]” s.r.l., e la “M M Motors” s.r.l. avevano concordato che la “[OSCURATO:PERSONA]”, all’esito dell’acquisizione da parte della “M M Motors” delle quote di partecipazione nella “[OSCURATO:PERSONA]” della Salvioni, avrebbe rinunciato entro il 31.3.2019 al credito vantato nei confronti della “DM [OSCURATO:PERSONA]”. Premette altresì che con la medesima scrittura la “M M Motors” si era obbligata al pagamento del debito senza rivalsa in luogo della “DM [OSCURATO:PERSONA]”, qualora il credito fosse stato azionato sì da rendere inutile la rinuncia. Premette inoltre che con atto a rogito notar Fusco di Pescara parimenti in data 5.3.2018 [OSCURATO:PERSONA] aveva provveduto a cedere alla “M M Motors” le quote di partecipazione ad ella spettanti nella “[OSCURATO:PERSONA]”. Premette ancora che con atto a rogito notar [OSCURATO:PERSONA] di Pescara la “M M Motors” era stata incorporata dalla “[OSCURATO:PERSONA]”, sicché tal ultima società, incorporante, era subentrata nelle posizioni di diritto e di obbligo della incorporata. Premette poi che la “[OSCURATO:PERSONA]” non aveva provveduto, entro la data del 31.3.2019, a formalizzare la rinuncia al credito di euro 185.000,00 vantato nei confronti della “DM [OSCURATO:PERSONA]”. Indi deduce che in virtù della scrittura transattivache in data 5.3.2018 [OSCURATO:PERSONA] e la “M M Motors” avevano siglato, tal ultima società si era resa –nonostante l’uso del termine “accollo” - espromittente dell’intero debito gravante sulla “DM [OSCURATO:PERSONA]” neiconfronti della “[OSCURATO:PERSONA]” (cfr. ricorso, pag. 8).Deduce dunque che a seguito e per effetto della fusione per incorporazione della “M M Motors” nella “[OSCURATO:PERSONA]”, tal ultima società, incorporante, aveva assunto la veste al contempo di creditrice e di debitrice solidale già facente capo alla espromittente “M M Motors”(cfr. ricorso, pag. 9). Deduce che di tanto non ha tenuto conto la Corte d’Appello di L’Aquila. 7.Il motivo di ricorso è destituito di fondamento e va respinto. 8.È innegabile la legittimazione delle società ricorrenti. È sufficiente il rinvio all’insegnamento secondo cui nel novero dei soggetti legittimati a proporrereclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento rientra anche ilsocio di una società di capitali, stante il suo interesse m orale a che sia accertata la sua partecipazione a un sodalizio non sottoposto ad alcuna procedura concorsuale (cfr. Cass. (ord.) 10.3.2017, n. 6348). 9.Il principio secondo cui l’autorità del giudicato spiega i suoi effetti non solo sulla pronuncia esplicita della decisione ma anche sulle ragioni che ne costituiscono sia pure implicitamente il presupposto logico-giuridico, trova applicazione anche in riferimento al decreto ingiuntivo di condanna al pagamento di una somma di denaro, il quale, in mancanza di opposizione o quando quest’ultimo giudizio sia stato dichiarato estinto, acquista efficacia di giudicato non solo in ordine al credito azionato, ma anche in relazione al titolo posto a fondamento dello stesso, precludendo ogni ulteriore esame delle ragioni addotte a giustificazione della relativa domanda in altro giudizio (cfr. Cass.(ord.) 24.9.2018, n. 22465; Cass. 28.11.2017, n. 28318). 10. Su tale scorta inevitabile è il seguente duplice rilievo.Da un canto, la Corte di L’Aquila ha dato atto che il decreto ingiuntivo n. 3487/2019, regolarmente notificato, non era stato opposto ed era divenuto definitivo. D’altro canto,il surriferito riscontro motivazionale non è stat o p untualmente censurato con l’esperito motivo di ricorso. Ovviamente è necessario che la “ratio decidendi” posta a fondamento della pronuncia impugnata venga contestata integralmente e specificamente (cfr. Cass. (ord.) 10.8.2017, n. 19989; Cass. (ord.) 24.2.2020, n. 4905; Cass.17.7.2007, n. 15952, secondo cui i motivi di ricorso per cassazione devono connotarsi, a pena di inammissibilità, in conformità ai requisiti della specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata). 11.Questa Corte ha spiegato da tempo che i l negozio di espromissione, con il quale un terzo assume spontaneamente un debito altrui, non si inquadra fra le promesse unilaterali, ma costituisce un contratto tra creditore e terzo, e ad esso pertanto si applicano tutte le regole che attengono sia alla conclusione (accettazione conforme alla proposta), sia all’interpretazione dei contratti, tra cui, in particolare, quella che dà rilievo al comportamento congruente di entrambe le parti (cfr. Cass. 21.11.1983, n. 6935 (Rv. 431605 - 01) ; Cass.7.12.2012, n. 22166; Cass. (ord.) 8.11.2022, n. 32787). Nel medesimo solco ricostruttivo questa Corte aveva in precedenza chiarito che l’espromissione si distingue dalla promessa di pagamento, disciplinata dall’art. 1 988 cod. civ., in quanto mentre quest’ultima si colloca fra i negozi unilaterali, l’altra è considerata un contratto, caratterizzato dall’incontro delle volontà di chi si pone come nuovo debitore, al fianco, e talora al posto, del debitore originario, e chi lo accetta come tale (cfr. Cass. 5.3.1973, n. 609).12.Ebbene, le ricorrenti non hanno , a rigore , addotto che la “[OSCURATO:PERSONA]” abbia accettato come suo debitore solidale la “M M Motors”, la quale con la scrittura transattiva siglata in data 5.3.2018 con [OSCURATO:PERSONA] si era obbligata al pagamento, senza rivalsa,del debito gravante sulla s.r.l. poi fallita nei confronti della medesima “[OSCURATO:PERSONA]”. Ineccepibile è dunque il rilievo della Corte di L’Aquila, a tenor del quale la scrittura transattiva è inopponibile –ex art. 1372 cod. civ. - alla “I nternational Motors”, in quanto, quest’ultima,estranea alla medesima pattuizione. Né evidentemente l’accettazione della creditrice, asserita espromissaria , “[OSCURATO:PERSONA]” può postularsi tout court per effetto della successiva incorporazione della “M M Motors” nella stessa “[OSCURATO:PERSONA]”. Negli enunciatitermini è da escludere che sia insorta una posizione debitoria, segnatamente riconducibile al paradigma dell’art. 1272 cod. civ., a carico della poi incorporata “M M Motors”, destinata a seguitoe per effetto della fusione per incorporazione ad essere assunta dalla poi incorporante “[OSCURATO:PERSONA]”, sì che possa supporsi la riunione nella medesima persona della incorporante della qualità di creditrice e di debitrice – si badi - in solido con la “DM [OSCURATO:PERSONA]”. 13.In verità questa Corte ha talora opinato nel senso che l ’ espromissione si perfeziona verso il creditore senza bisogno di un suo atto di accettazione, quando il creditorevenga a conoscenza dell’impegno assunto dall’espromittente (cfr. Cass. (ord.) 22.7.2021, n. 21102). Si opini pure, quindi, nel solco di autorevoli indicazioni dottrinarie, nel senso che “l’espromittente possa impegnarsi nei confronti del creditore senza che a tal fine occorra un atto di accettazione da parte di quest’ultimo”.Si opini pure, quindi,nella specie, nel senso che per effetto della scrittura transattiva del 5.3.2018, ancorché la “[OSCURATO:PERSONA]” vi sia rimasta estranea, è insorta in capo alla “M M Motors” una posizione debitoria nei confronti della “[OSCURATO:PERSONA]” poi acquisita ed assunta a seguito e per effetto della fusione per incorporazione della prima nella seconda dalla stessa “[OSCURATO:PERSONA]”. Nondimeno, in questi termini, l’effetto confusorio è rimasto, se del caso, rigorosamente circoscritto al rapporto tra il creditore espromissario “[OSCURATO:PERSONA]” ed il debitore solidale espromittente “M M Motors”. 14.Ve ro è, d’altra parte, che questo Giudice ha da tempo chiarito che l a regola posta dall’art. 1272, 1° co., cod. civ., circa la natura cumulativa dell’espromissione, salva dichiarazione espressa del creditore di liberazione del debitore originario, non impone che la manifestazione di volontà di liberare il debitore sia esplicitata in maniera sacramentale, purché sia univocamente diretta a tale risultato, anche mediante un contegno concludente (cfr. Cass.21.11.1983, n. 6935 (Rv. 431606 -01)). E tuttavia le ricorrenti non hanno a rigore addotto che la “[OSCURATO:PERSONA]”, conformemente alla prefigurazione dell’art. 1272 cod. civ., ha dichiarato pur per facta concludentia di liberare il debitore originario, ossia la “DM [OSCURATO:PERSONA]”. Né evidentemente a tal fine esplica valenza la mera circostanza della fusione per incorporazione. Conseguentemente l’(unilaterale)espromissione si è connotata alla stregua del suo naturale effetto cumulativo e l’effetto confusorio di certo non si è esteso al rapporto tra il creditore espromissario e l’originario debitore – la s.r.l. “DM [OSCURATO:PERSONA]” poi fallita –espromesso. 15.Negli esposti termini si formulano, dunque , le conclusioni che seguono. Non si configura il prospettato “error in iudicando”con riferimento al disposto dell’art. 1303 cod. civ. Non si giustifica il rilievo finale delle ricorrenti secondo cui “l’obbligazione dell’altro condebitore (DM [OSCURATO:PERSONA]) si è estinta per la parte accollata dal debitore incorporato: ossia per l’intero” (così ricorso, pag. 9). 16.In dipendenza del rigetto del ricorso le ricorrenti vanno condannate in solido a rimborsare alla “[OSCURATO:PERSONA]” s.r.l. le spese del presente giudizio di legittimità. La liquidazione segue come da dispositivo. Il curatore del fallimento della “DM [OSCURATO:PERSONA]” s.r.l.non ha svolto difese. Nonostante il rigetto del ricorso, pertanto, nessuna statuizione circa le spese del presente giudizio va nei suoi confronti assunta. 17.Ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater , d.P.R. 30.5.2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delle s.r.l. ricorrenti, con vincolo solidale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, 1° co. bis, d.P.R. cit., se dovuto (cfr. Cass. sez. un. 20.2.2020, n. 4315). P.Q.M. La Corte così provvede: rigetta il ricorso; condanna le s.r.l. ricorrenti, con vincolo solidale, a rimborsare alla “[OSCURATO:PERSONA]” s.r.l. le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro 5.900,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per legge; ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater, d.P.R. 30.5.2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delle s.r.l. ricorrenti, con vincolo solidale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previstoper ilricorso ai sensi dell’art. 13, 1° co . bis , d. P . R . cit., se d
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