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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 39161/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di ROMAsvolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del sostituto Giovanni [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

Ritenuto in fatto

1. La Corte d'appello di Roma ha rigettato la richiesta di riconoscimento di un indennizzo a titolo di riparazione per ingiusta detenzione, presentata nell'interesse di RUGGIERO Salvatore, in relazione alla privazione della libertà da costui subita nell'ambito di un procedimento, nel quale era stato chiamato a rispondere di partecipazione in associazione per delinquere di stampo mafioso, in concorso con CARMINATI Massimo, BRUGIA Riccardo, BUZZI Salvatore e altri, finalizzata alla commissione di delitti di estorsione, usura, riciclaggio e corruzione di pubblici ufficiali, con il ruolo di collegamento con la 'ndrangheta calabrese e, in particolare, con i MANCUSO di Limbadi, reati dai quali era stato assolto già in primo grado, con conferma in grado di appello.

2. La difesa del RUGGIERO ha proposto ricorso, formulando un motivo unico, con il quale ha dedotto violazione di legge in ordine al ritenuto comportamento ostativo.

La difesa, in particolare, osserva che i riferimenti fatti dal richiedente nel corso delle intercettazioni a personaggi mafiosi non possono essere valutati quali comportaenti colposi astrattamente idonei a provocare l'insorgere della condizione ostativa, stante la non pertinenza dei richiami ai rapporti tra il RUGGIERO e il BUZZI, giustificabili alla luce del fatto che il primo era un dipendente della cooperativa del secondo e la irrilevanza di quei riferimenti, da valutarsi in relazione al contesto in cui le frasi sono state pronunciate, non già nel corso di telefonate riservate, bensì in un contesto del tutto goliardico, nel luogo di lavoro e in momenti nei quali i dipendenti si ritrovavano per parlare liberamente, senza alcun serio intento.

3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto Giovanni [OSCURATO:PERSONA], ha depositato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

4. L'avv. [OSCURATO:PERSONA], per RUGGIERO, ha depositato memoria, in replica alla requisitoria del Procuratore generale, con la quale ha insistito nell'accoglimento dell'atto di ricorso e, per l'effetto, nell'annullamento dell'impugnata ordinanza, con conseguente nuovo esame da parte della Corte di Appello di Roma.

5. L'Avvocatura generale dello Stato per il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha depositato propria memoria, con la quale ha chiesto in via pregiudiziale, accertare e dichiarare l'inammissibilità del ricorso e respingere ogni altra richiesta di parte ricorrente; in subordine, accertare e dichiarare l'infondatezzadel ricorso e, per l'effetto, respingerlo unitamente ad ogni altra richiesta di parte ricorrente, con ogni conseguente statuizione per ciò che concerne spese, diritti ed onorari del giudizio.

Considerato in diritto

1. Il ricorso va rigettato.

2. La Corte d'appello ha ritenuto che il comportamento ostativo alla insorgenza del diritto azionato emergesse da elementi di prova non smentiti dai giudici dell'assoluzione, ricavati dal contenuto dei dialoghi intercettati e, in particolare, da alcune conversazioni (riportate per stralcio nella ordinanza impugnata) tra RUGGIERO, BUZZi e ROTOLO e tra ROTOLO e RUGGIERO.

Nel corso dei dialoghi, il RUGGIERO aveva parlato dei propri rapporti con rappresentanti del clan calabrese, avendo fatto da tramite per mettere in contatto il BUZZI con costoro, pur non avendo avuto alcun ruolo nella designazione dell'uomo inviato nella capitale per gestire gli interessi del clan all'interno dell'associazione del BUZZI.

Lo stesso Tribunale, nella sentenza di assoluzione, rilevava che il RUGGIERO e il ROTOLO, pur non avendo precedenti specifici per fatti di mafia, vantavano accertati legami familiari con esponenti della 'ndrangheta, laddove le conversazioni che li avevano coinvolti erano riferite, in maniera quasi ossessiva, sempre al tema della loro intercessione per presentare i MANCUSO al BUZZI.

Quel giudice ha peraltro ritenuto che i riferimenti fatti da RUGGIERO e ROTOLO alle persone e ai clan calabresi apparivano concreti, atteso che i due erano a loro volta imparentati con 'ndranghetisti, avendo manifestato di essere a conoscenza di persone e vicende di rilievo criminale.

L'assoluzione era dipesa dal fatto che il dichiarato intervento presso i MANCUSO era stato poco circostanziato, non emergendo con quale soggetto ci fosse stato il contatto e fossero stati presi gli accordi e neppure le modalità e il luogo dell'incontro, il contenuto esatto delle intese raggiunte e . la concordata contropartita.

La Corte della riparazione, infine, ha richiamato anche il comportamento successivo alla perdita della libertà, essendosi il RUGGIERO avvalso della facoltà di non rispondere in sede di interrogatorio di garanzia, così sceglinendo di tacere per ben due anni, sottraendosi al confronto e limitandosi a rendere spontanee dichiarazioni in sede dibattimentale.

3. Il motivo è infondato.

In linea generale, va ricordato che, ai fini del riconoscimento dell'indennizzo, può anche prescindersi dalla sussistenza di un "errore giudiziario", venendo in considerazione soltanto l'antinomia "strutturale" tra custodia e assoluzione, o quella "funzionale" tra la durata della custodia ed eventuale misura della pena, con la conseguenza che, in tanto la privazione della libertà personale potrà considerarsi "ingiusta", in quanto l'incolpato non vi abbia dato o concorso a darvi causa attraverso una condotta dolosa o gravemente colposa, giacché, altrimenti, l'indennizzo verrebbe a perdere ineluttabilmente la propria funzione riparatoria, dissolvendo la ratio solidaristica che è alla base dell'istituto (Sez.

U, n. 51779 del 28/11/2013, Nicosia, Rv. 257606).

E va, inoltre, ribadito che il giudice della riparazione per l'ingiusta detenzione, per stabilire se chi l'ha patita vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione ex ante - e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (sez. 4 n. 9212 del 13/11/2013, dep. 2014, Ma/tese, Rv. 259082).

Inoltre, in sede di verifica della sussistenza di un comportamento ostativo alla insorgenza del diritto azionato ai sensi dell'art. 314 cod. proc. pen., non viene in rilievo la valutazione del compendio probatorio ai fini della responsabilità penale, ma solo la verifica dell'esistenza di un comportamento del ricorrente che abbia contribuito a configurare, pur nell'errore dell'autorità procedente, quel grave quadro indiziante un suo coinvolgimento negli illeciti oggetto d'indagine.

Ai medesimi fini, il giudice deve apprezzare, in modo autonomo e completo, tutti gli elementi probatori disponibili, con particolare riferimento alla sussistenza di condotte che rivelino eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi o regolamenti, fornendo del convincimento conseguito motivazione, che, se adeguata e congrua, è incensurabile in sede di legittimità (sez. 4 n. 27458 del 05/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276458).Tale comportamento, peraltro, può anche consistere in una condizione di connivenza e contiguità, pur penalmente insufficiente a fondare un'affermazione di responsabilità a titolo di partecipazione associativa, certamente valutabile però ai diversi fini che ci occupano (sez. 4 n. 8914 del 18/12/2014, dep. 2015, Rv. 262436; 45418 del 25/11/2010, Rv. 249237; 37528 del 24/6/2008, Rv. 241218; 42679 del 24/5/2007, Rv. 237898).

4. Tale essendo la cornice di diritto nella quale va esaminato il caso di specie, il provvedimento impugnato risulta del tutto coerente con i suindicati principi e il percorso argomentativo seguito dalla Corte di merito per giustificare le proprie conclusioni non evidenzia alcuna contraddittorietà, nè manifesta illogicità, eccezion fatta per il passaggio argomentativo, invero ininfluente sul ragionamento complessivo che sorregge la decisione, inerente alla stretgia difesiva adottata dal RUGGIERO, aveno egli scelto di rimanere silente rispetto alle contestazioni, comportamento che, tuttavia, impone di ribadire, anche in questa sede, quanto già affermato da questa Sezione in ordine alla irrilevanza del silenzio quale comportamento ostativo alla insorgenza del diritto all'indennizzo (vedi, sul punto, sez. 4, n. 8615 del 8/2/2022, Z., Rv. 283017, in cui si è appunto affermato il principio secondo il quale, in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, a seguito della modifica dell'art.314 cod. proc. pen. ad opera dell'art. 4, comma 1, lett. b), d.lgs. 8 novembre 2021, n. 188, il silenzio serbato dall'indagato su elementi di indagine significativi, nell'esercizio della facoltà difensiva prevista dall'art. 64, comma 3, lett. b), cod. proc. pen., non rileva quale comportamento ostativo alla insorgenza del diritto alla riparazione; conf. n. 8616 del 8/2/2022, n.m.; n. 19621 del 12/4/2022, L., Rv. 283241).

5. Quanto, invece, all'argomento sul quale sostanzialmente ruota l'intera prospettazione difensiva, vale a dire l'evidente connotato millantatorio delle affermazioni del RUGGIERO circa la sua vicinanza agli ambienti della 'ndrangheta calabrese, lo stesso costituisce lettura alternativa degli elementi fattuali non smentiti in sede di assoluzione, non preceduta, peraltro, da un effettivo confronto con la motivazione nel suo complesso, con la quale i giudici della riparazione hanno congruamente giustificato il proprio convincimento, attingendo alle stesse affermazioni' del giudice della cognizione, per il quale quei collegamenti erano certamente esistenti, sebbene non fossero stati raccolti sufficienti elementi per definirne portata e contenuto e per valutare, quindi, il contributo associativo del RUGGIERO nella compagine del BUZZI.

6. Al rigetto segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, ma non quella alla rifusione delle spese sostenute dal Ministero resistente, non avendo la memoria depositata nel suo interesse, a causa della sua genericità, fornito alcun contributo alla dialettica processuale (sul punto, Sez.

U, n. 34559 del 26/6/2002, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 222264).

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Nulla sulle spese al Min

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di ROMAsvolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del sostituto Giovanni [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. Ritenuto in fatto 1. La Corte d'appello di Roma ha rigettato la richiesta di riconoscimento di un indennizzo a titolo di riparazione per ingiusta detenzione, presentata nell'interesse di RUGGIERO Salvatore, in relazione alla privazione della libertà da costui subita nell'ambito di un procedimento, nel quale era stato chiamato a rispondere di partecipazione in associazione per delinquere di stampo mafioso, in concorso con CARMINATI Massimo, BRUGIA Riccardo, BUZZI Salvatore e altri, finalizzata alla commissione di delitti di estorsione, usura, riciclaggio e corruzione di pubblici ufficiali, con il ruolo di collegamento con la 'ndrangheta calabrese e, in particolare, con i MANCUSO di Limbadi, reati dai quali era stato assolto già in primo grado, con conferma in grado di appello. 2. La difesa del RUGGIERO ha proposto ricorso, formulando un motivo unico, con il quale ha dedotto violazione di legge in ordine al ritenuto comportamento ostativo. La difesa, in particolare, osserva che i riferimenti fatti dal richiedente nel corso delle intercettazioni a personaggi mafiosi non possono essere valutati quali comportaenti colposi astrattamente idonei a provocare l'insorgere della condizione ostativa, stante la non pertinenza dei richiami ai rapporti tra il RUGGIERO e il BUZZI, giustificabili alla luce del fatto che il primo era un dipendente della cooperativa del secondo e la irrilevanza di quei riferimenti, da valutarsi in relazione al contesto in cui le frasi sono state pronunciate, non già nel corso di telefonate riservate, bensì in un contesto del tutto goliardico, nel luogo di lavoro e in momenti nei quali i dipendenti si ritrovavano per parlare liberamente, senza alcun serio intento. 3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto Giovanni [OSCURATO:PERSONA], ha depositato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. 4. L'avv. [OSCURATO:PERSONA], per RUGGIERO, ha depositato memoria, in replica alla requisitoria del Procuratore generale, con la quale ha insistito nell'accoglimento dell'atto di ricorso e, per l'effetto, nell'annullamento dell'impugnata ordinanza, con conseguente nuovo esame da parte della Corte di Appello di Roma. 5. L'Avvocatura generale dello Stato per il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha depositato propria memoria, con la quale ha chiesto in via pregiudiziale, accertare e dichiarare l'inammissibilità del ricorso e respingere ogni altra richiesta di parte ricorrente; in subordine, accertare e dichiarare l'infondatezzadel ricorso e, per l'effetto, respingerlo unitamente ad ogni altra richiesta di parte ricorrente, con ogni conseguente statuizione per ciò che concerne spese, diritti ed onorari del giudizio. Considerato in diritto 1. Il ricorso va rigettato. 2. La Corte d'appello ha ritenuto che il comportamento ostativo alla insorgenza del diritto azionato emergesse da elementi di prova non smentiti dai giudici dell'assoluzione, ricavati dal contenuto dei dialoghi intercettati e, in particolare, da alcune conversazioni (riportate per stralcio nella ordinanza impugnata) tra RUGGIERO, BUZZi e ROTOLO e tra ROTOLO e RUGGIERO. Nel corso dei dialoghi, il RUGGIERO aveva parlato dei propri rapporti con rappresentanti del clan calabrese, avendo fatto da tramite per mettere in contatto il BUZZI con costoro, pur non avendo avuto alcun ruolo nella designazione dell'uomo inviato nella capitale per gestire gli interessi del clan all'interno dell'associazione del BUZZI. Lo stesso Tribunale, nella sentenza di assoluzione, rilevava che il RUGGIERO e il ROTOLO, pur non avendo precedenti specifici per fatti di mafia, vantavano accertati legami familiari con esponenti della 'ndrangheta, laddove le conversazioni che li avevano coinvolti erano riferite, in maniera quasi ossessiva, sempre al tema della loro intercessione per presentare i MANCUSO al BUZZI. Quel giudice ha peraltro ritenuto che i riferimenti fatti da RUGGIERO e ROTOLO alle persone e ai clan calabresi apparivano concreti, atteso che i due erano a loro volta imparentati con 'ndranghetisti, avendo manifestato di essere a conoscenza di persone e vicende di rilievo criminale. L'assoluzione era dipesa dal fatto che il dichiarato intervento presso i MANCUSO era stato poco circostanziato, non emergendo con quale soggetto ci fosse stato il contatto e fossero stati presi gli accordi e neppure le modalità e il luogo dell'incontro, il contenuto esatto delle intese raggiunte e . la concordata contropartita. La Corte della riparazione, infine, ha richiamato anche il comportamento successivo alla perdita della libertà, essendosi il RUGGIERO avvalso della facoltà di non rispondere in sede di interrogatorio di garanzia, così sceglinendo di tacere per ben due anni, sottraendosi al confronto e limitandosi a rendere spontanee dichiarazioni in sede dibattimentale. 3. Il motivo è infondato. In linea generale, va ricordato che, ai fini del riconoscimento dell'indennizzo, può anche prescindersi dalla sussistenza di un "errore giudiziario", venendo in considerazione soltanto l'antinomia "strutturale" tra custodia e assoluzione, o quella "funzionale" tra la durata della custodia ed eventuale misura della pena, con la conseguenza che, in tanto la privazione della libertà personale potrà considerarsi "ingiusta", in quanto l'incolpato non vi abbia dato o concorso a darvi causa attraverso una condotta dolosa o gravemente colposa, giacché, altrimenti, l'indennizzo verrebbe a perdere ineluttabilmente la propria funzione riparatoria, dissolvendo la ratio solidaristica che è alla base dell'istituto (Sez. U, n. 51779 del 28/11/2013, Nicosia, Rv. 257606). E va, inoltre, ribadito che il giudice della riparazione per l'ingiusta detenzione, per stabilire se chi l'ha patita vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione ex ante - e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (sez. 4 n. 9212 del 13/11/2013, dep. 2014, Ma/tese, Rv. 259082). Inoltre, in sede di verifica della sussistenza di un comportamento ostativo alla insorgenza del diritto azionato ai sensi dell'art. 314 cod. proc. pen., non viene in rilievo la valutazione del compendio probatorio ai fini della responsabilità penale, ma solo la verifica dell'esistenza di un comportamento del ricorrente che abbia contribuito a configurare, pur nell'errore dell'autorità procedente, quel grave quadro indiziante un suo coinvolgimento negli illeciti oggetto d'indagine. Ai medesimi fini, il giudice deve apprezzare, in modo autonomo e completo, tutti gli elementi probatori disponibili, con particolare riferimento alla sussistenza di condotte che rivelino eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi o regolamenti, fornendo del convincimento conseguito motivazione, che, se adeguata e congrua, è incensurabile in sede di legittimità (sez. 4 n. 27458 del 05/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276458).Tale comportamento, peraltro, può anche consistere in una condizione di connivenza e contiguità, pur penalmente insufficiente a fondare un'affermazione di responsabilità a titolo di partecipazione associativa, certamente valutabile però ai diversi fini che ci occupano (sez. 4 n. 8914 del 18/12/2014, dep. 2015, Rv. 262436; 45418 del 25/11/2010, Rv. 249237; 37528 del 24/6/2008, Rv. 241218; 42679 del 24/5/2007, Rv. 237898). 4. Tale essendo la cornice di diritto nella quale va esaminato il caso di specie, il provvedimento impugnato risulta del tutto coerente con i suindicati principi e il percorso argomentativo seguito dalla Corte di merito per giustificare le proprie conclusioni non evidenzia alcuna contraddittorietà, nè manifesta illogicità, eccezion fatta per il passaggio argomentativo, invero ininfluente sul ragionamento complessivo che sorregge la decisione, inerente alla stretgia difesiva adottata dal RUGGIERO, aveno egli scelto di rimanere silente rispetto alle contestazioni, comportamento che, tuttavia, impone di ribadire, anche in questa sede, quanto già affermato da questa Sezione in ordine alla irrilevanza del silenzio quale comportamento ostativo alla insorgenza del diritto all'indennizzo (vedi, sul punto, sez. 4, n. 8615 del 8/2/2022, Z., Rv. 283017, in cui si è appunto affermato il principio secondo il quale, in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, a seguito della modifica dell'art.314 cod. proc. pen. ad opera dell'art. 4, comma 1, lett. b), d.lgs. 8 novembre 2021, n. 188, il silenzio serbato dall'indagato su elementi di indagine significativi, nell'esercizio della facoltà difensiva prevista dall'art. 64, comma 3, lett. b), cod. proc. pen., non rileva quale comportamento ostativo alla insorgenza del diritto alla riparazione; conf. n. 8616 del 8/2/2022, n.m.; n. 19621 del 12/4/2022, L., Rv. 283241). 5. Quanto, invece, all'argomento sul quale sostanzialmente ruota l'intera prospettazione difensiva, vale a dire l'evidente connotato millantatorio delle affermazioni del RUGGIERO circa la sua vicinanza agli ambienti della 'ndrangheta calabrese, lo stesso costituisce lettura alternativa degli elementi fattuali non smentiti in sede di assoluzione, non preceduta, peraltro, da un effettivo confronto con la motivazione nel suo complesso, con la quale i giudici della riparazione hanno congruamente giustificato il proprio convincimento, attingendo alle stesse affermazioni' del giudice della cognizione, per il quale quei collegamenti erano certamente esistenti, sebbene non fossero stati raccolti sufficienti elementi per definirne portata e contenuto e per valutare, quindi, il contributo associativo del RUGGIERO nella compagine del BUZZI. 6. Al rigetto segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, ma non quella alla rifusione delle spese sostenute dal Ministero resistente, non avendo la memoria depositata nel suo interesse, a causa della sua genericità, fornito alcun contributo alla dialettica processuale (sul punto, Sez. U, n. 34559 del 26/6/2002, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 222264). P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Nulla sulle spese al Min
Sentenza Cassazione n. 39161/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris