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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 22 aprile 2022

Cassazione n. 12913/2022

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19 ORDINANZA sul ricorso 25059/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale trustee del [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 12 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma

V. Albenga 45 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che li rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : S P I R I T O A N G E L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 1 a 6 9 d b f 9 e 9 f 1 6 5 8 3 4 5 4 c e 0 8 d b 7 9 2 a 2 d Numero registro generale 25059/2019 [OSCURATO:PERSONA] di Assicurazioni e Riassicurazioni, Numero sezionale 751/2022Numero di raccolta generale 12913/2022 [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione; Data pubblicazione 22/04/2022 - intimati - nonché [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma

V. Albenga 45 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che li rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti incidentali - [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale trustee del [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 12 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrenti al ricorso incidentale- avverso la sentenza n. 115/2019 della CORTE D'APPELLO di TRENTO, depositata il 08/05/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/04/2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale trustee del [OSCURATO:PERSONA], convennero in giudizio innanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] chiedendo la condanna al risarcimento nella misura di Euro 84.755,89 a titolo di responsabilità ai sensi dell’art. 2051 cod. civ., in qualità di custodi della canna fumaria da cui era divampato l’incendio occorso il 4 febbraio 2012, per i danni cagionati all’appartamento ed ai mobili di proprietà degli attori.

I convenuti chiamarono in causa la società F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : S P I R I T O A N G E L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 1 a 6 9 d b f 9 e 9 f 1 6 5 8 3 4 5 4 c e 0 8 d b 7 9 2 a 2 d Numero registro generale 25059/2019 Numero sezionale 751/2022 assicuratrice [OSCURATO:SOCIETA]..

Il Tribunale adito rigettò la domanda.

Numero di raccolta generale 12913/2022Data pubblicazione 22/04/2022 Avverso detta sentenza proposero appello principale gli originari attori.

Con sentenza di data 8 maggio 2019 la Corte d’appello di Trento accolse parzialmente l’appello, condannando gli appellati al pagamento della somma di Euro 3.546,00, oltre rivalutazione e interessi.

Osservò la corte territoriale, con riferimento al primo motivo di appello, che era pacifico negli atti del giudizio che la canna fumaria era a servizio esclusivo dell’appartamento di proprietà dei coniugi Dellantonio – Vanzo e che una parte di essa era inserita nella malta del solaio.

Aggiunse che doveva essere riformata la sentenza di primo grado nella parte in cui escludeva la responsabilità di costoro per il fatto che la canna fumaria attraversasse parti condominiali e una parte di piano di proprietà esclusiva degli appellanti posto che i coniugi Dellantonio, in quanto proprietari dell’unità immobiliare, avendo la disponibilità giuridica e quindi la custodia delle strutture murarie e degli impianti in esse conglobati, erano responsabili ai sensi degli artt. 2051 e 2053 cod. civ..

Osservò ancora, sulla base della relazione dei Vigili del Fuoco, che causa dell’incendio era non solo la «scorretta realizzazione in opera del camino» ma anche la «non conformità dell’impianto idrico di scarico» di proprietà Morini – Ravanetti in quanto posto in aderenza alla canna fumaria, per cui sussisteva la responsabilità concorrente di entrambe le parti.

Venendo alla quantificazione del danno, osservò la corte che la CTU eseguita in sede di accertamento tecnico preventivo, con relazione sul punto esaustiva e condivisibile, aveva quantificato il danno in Euro 40.084,00, da ridurre per il concorso di colpa in Euro 20.042,00, importo da cui doveva detrarsi quanto percepito dai coniugi Morini – Ravanetti da ITAS Mutua, società assicuratrice del [OSCURATO:PERSONA].

Precisò al riguardo che dagli atti del giudizio si rilevava che con transazione e quietanza del 7 marzo 2013 ITAS Mutua aveva corrisposto ai signori Morini la complessiva somma di F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : S P I R I T O A N G E L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 1 a 6 9 d b f 9 e 9 f 1 6 5 8 3 4 5 4 c e 0 8 d b 7 9 2 a 2 d Numero registro generale 25059/2019 Euro 16.496,32, sicché residuavano Euro 3.546,00.

Osservò infine Numero sezionale 751/2022Numero di raccolta generale 12913/2022 che il terzo motivo di appello (“mancata ammissione dei mezzi di Data pubblicazione 22/04/2022 prova formulati da parte attrice”) doveva ritenersi assorbito atteso che con tale motivo veniva sostanzialmente chiesta la nomina di un CTU per accertare le cause dell’incendio, causa ampiamente indicate in relazione al primo motivo di appello.

Hanno proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale trustee del [OSCURATO:PERSONA], sulla base di quattro motivi e resistono con controricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], proponendo altresì ricorso incidentale sulla base di un motivo, cui resistono con controricorso i ricorrenti.

E’ stato fissato il ricorso in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis.1 cod. proc. civ..

E’ stata presentata memoria.

Considerato che: muovendo dal ricorso principale, con il primo motivo si denuncia violazione degli artt. 112 e 346 cod. proc. civ., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ..

Osserva la parte ricorrente che la decisione è viziata da extrapetizione perché gli appellati non avevano mai chiesto che fosse detratto l’acconto della somma dovuta a titolo risarcitorio, né peraltro i Morini – Ravanetti avevano mai ricevuto una tale somma.

Il motivo è infondato.

La "compensatio lucri cum damno" integra un'eccezione in senso lato, vale a dire non la prospettazione di un fatto estintivo, modificativo o impeditivo del diritto altrui, ma una mera difesa in ordine all'esatta entità globale del pregiudizio effettivamente patito dal danneggiato ed è, come tale, rilevabile d'ufficio dal giudice il quale, per determinarne l'esatta misura del danno risarcibile, può fare riferimento, per il principio dell'acquisizione della prova, a tutte le risultanze del giudizio (Cass.n. 26757 del 2020, n. 24177 del 2020).

Con il secondo motivo si denuncia violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., 2697 cod. civ., ai sensi dell’art. 360, comma 1, F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : S P I R I T O A N G E L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 1 a 6 9 d b f 9 e 9 f 1 6 5 8 3 4 5 4 c e 0 8 d b 7 9 2 a 2 d Numero registro generale 25059/2019 n. 3, e n. 5 cod. proc. civ..

Osserva la parte ricorrente che vi è Numero sezionale 751/2022Numero di raccolta generale 12913/2022 stata errata percezione in ordine alla quietanza rilasciata in Data pubblicazione 22/04/2022 relazione all’indennizzo corrisposto da ITAS in quanto sottoscritta dall’amministratore del condominio e non dai ricorrenti e che la circostanza della ricezione della somma in discorso era stata tempestivamente contestata.

Aggiungono che vi è violazione dell’art. 2697 per essere stata ritenuta provata la corresponsione dell’indennizzo ai ricorrenti sulla base della semplice indicazione del loro nominativo in una transazione stipulata fra soggetti terzi.

Il motivo è inammissibile. [OSCURATO:PERSONA]. n. 9356 del 2017 parte ricorrente denuncia l’esistenza di un errore di percezione su circostanza oggetto di discussione fra le parti e dunque in violazione dell’art. 115, che vieta di fondare la decisione su prove reputate dal giudice esistenti, ma in realtà mai offerte.

In particolare, l’errore di percezione si concretizzerebbe nella circostanza che la transazione sarebbe stata sottoscritta dall’amministratore del condominio e non dai ricorrenti.

Dalla motivazione della decisione impugnata non emerge la cattiva percezione del soggetto che avrebbe sottoscritto l’atto, ma la valutazione, non sindacabile nella presente sede di legittimità, sull’avvenuta corresponsione dell’indennizzo ai Morini.

Il documento contenuto nel fascicolo di parte ricorrente, cui il Collegio può accedere in ragione della denunciata violazione di norma processuale e dell’assolvimento dell’onere di cui all’art. 366, comma 1, n. 6 cod. proc. civ., sottoscritto dall’amministrazione del condominio, reca la ripartizione dell’importo liquidato, menzionando gli importi spettanti al Morini.

La valutazione del giudice del merito, come si è detto non sindacabile nella presente sede, è stata nel senso dell’avvenuta corresponsione dell’importo in favore dei ricorrenti.

Quanto alla denunciata violazione dell’art. 2697, va rammentato che la violazione del precetto di cui all'art. 2697 c.c., F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : S P I R I T O A N G E L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 1 a 6 9 d b f 9 e 9 f 1 6 5 8 3 4 5 4 c e 0 8 d b 7 9 2 a 2 d Numero registro generale 25059/2019 censurabile per cassazione ai sensi dell'art. 360, primo comma, n.

Numero sezionale 751/2022Numero di raccolta generale 12913/2022 3, c.p.c., è configurabile soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia Data pubblicazione 22/04/2022 attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni e non invece laddove oggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti - sindacabile, quest'ultima, in sede di legittimità, entro i ristretti limiti del "nuovo" art. 360 n. 5 c.p.c. – (Cass. n. 13395 del 2018).

La censura in esame è indirizzata alla valutazione della prova.

Con il terzo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 195, comma 3, e 196 cod. proc. civ., ai sensi dell’art.360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ..

Osserva la parte ricorrente che la decisione del giudice di appello è basata sulla consulenza depositata nel procedimento per accertamento tecnico preventivo non integrata, nonostante quanto disposto dal giudice procedente, dalla risposta alle osservazioni svolte dal consulente di parte in ordine alla quantificazione dei danni.

Aggiunge che il giudice aveva assegnato un termine per l’integrazione della relazione, cui il consulente non aveva ottemperato, non depositando alcuna relazione, tant’è che il giudice, dichiarando la chiusura della procedura e dando atto del mancato deposito dell’integrazione della relazione da parte della CTU, aveva disposto la trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica per il reato di cui all’art. 366, comma 2, cod. pen..

Osserva ancora che sia in primo grado che in secondo grado, negli atti di citazione e nelle memorie, era stata richiesta la rinnovazione della CTU e che la Corte d’appello ha violato il principio di diritto secondo cui se il giudice intende disattendere le critiche puntuali e dettagliate del consulente di parte ha l’obbligo di fornire la motivazione.

Aggiunge che erroneamente non è stata dichiarata la nullità della consulenza, come eccepito nella prima udienza del procedimento di ATP F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : S P I R I T O A N G E L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 1 a 6 9 d b f 9 e 9 f 1 6 5 8 3 4 5 4 c e 0 8 d b 7 9 2 a 2 d Numero registro generale 25059/2019 successiva al deposito della relazione (eccezione reiterata negli atti Numero sezionale 751/2022Numero di raccolta generale 12913/2022 successivi in primo grado ed in appello), per violazione del Data pubblicazione 22/04/2022 contraddittorio e del diritto di difesa in relazione alla mancata rinnovazione della consulenza per il mancato deposito della replica alle osservazioni del consulente di parte.

Il motivo è parzialmente fondato.

La censura è composta di due sub-motivi, il primo afferente alla carenza della motivazione della sentenza, il secondo relativo al mancato rilievo della nullità della CTU.

Muovendo dal primo sub-motivo, va subito osservato che risulta assolto l’onere, riconducibile all’art. 366, comma 1, n. 6 cod. proc. civ., di specifica indicazione delle critiche sollevate alla CTU, avendo la parte ricorrente trascritto le osservazioni del consulente di parte recepite negli atti processuali specificatamente indicati nel motivo (Cass. n. 19989 del 2021, n. 27702 del 2020).

E’ parte delle osservazioni critiche anche la mancata replica del consulente nominato in sede di accertamento tecnico preventivo alle osservazioni del consulente di parte, nonostante il giudice procedente avesse disposto che fosse depositata una relazione integrativa in risposta alle dette osservazioni.

A fronte di tale dialettica processuale la motivazione della corte territoriale è nel senso che la relazione della CTU eseguita in sede di accertamento tecnico preventivo è esaustiva e condivisibile sul punto della quantificazione dei danni.

Si tratta di motivazione apparente perché, alla luce delle osservazioni critiche di parte sopra richiamate, non si percepisce quale sia la ratio decidendi della sentenza sul punto.

Ricorre pertanto il vizio del mancato rispetto del “minimo costituzionale” richiamato dalla giurisprudenza di questa Corte quando, a fronte di critiche specifiche e dettagliate in ordine alla CTU, sia mancata una indicazione altrettanto puntuale e circostanziata delle ragioni della adesione da parte del giudice alle conclusioni del consulente (Cass. n. 11917 del 2021, n. 26709 del 2020, n. 15147 del 2018).

F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 1 a 6 9 d b f 9 e 9 f 1 6 5 8 3 4 5 4 c e 0 8 d b 7 9 2 a 2 d Numero registro generale 25059/2019 Numero sezionale 751/2022 Il secondo sub-motivo è infondato.

Le osservazioni critiche Numero di raccolta generale 12913/2022Data pubblicazione 22/04/2022 alla CTU non corrispondono ad eccezioni di nullità, ma a confutazioni dell’apprezzamento tecnico rilevanti sul piano del giudizio di fatto riservato al giudice del merito, né può rilevare sotto il profilo della nullità l’incompletezza della relazione peritale per la mancata risposta alle osservazioni del consulente di parte, influendo tale aspetto sul merito della causa, nonché sul compenso da liquidare al consulente ove incida sullo stesso assolvimento dell’incarico peritale.

Con il quarto motivo si denuncia violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. per omesso esame del fatto decisivo e controverso ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ..

Osserva la parte ricorrente che il giudice di appello ha immotivatamente omesso di ammettere le prove testimoniali, formulate in primo grado e reiterate sia in sede di precisazione delle conclusioni che in sede di appello, determinanti per la quantificazione dei danni.

Il motivo è infondato.

Il giudice di appello ha affermato che il terzo motivo di appello (“mancata ammissione dei mezzi di prova formulati da parte attrice”) doveva ritenersi assorbito atteso che con tale motivo veniva sostanzialmente chiesta la nomina di un CTU per accertare le cause dell’incendio.

A fronte di tale valutazione delle istanze istruttorie, valutazione riservata al giudice del merito, non può ritenersi mancante il requisito motivazionale della decisione impugnata in quanto è chiara la ratio decidendi del decisum.

Passando al ricorso incidentale, con l’unico motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2051 cod. proc. civ., ai sensi dell’art. 360 comma 1 n. 3, nonché omesso esame del fatto decisivo e controverso ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ..

Osserva la parte ricorrente che, mentre il Tribunale aveva correttamente escluso il rapporto di custodia con la canna fumaria non potendo la sfera di controllo estendersi al percorso F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 1 a 6 9 d b f 9 e 9 f 1 6 5 8 3 4 5 4 c e 0 8 d b 7 9 2 a 2 d Numero registro generale 25059/2019 della canna ricadente nelle parti condominiali e nella Numero sezionale 751/2022Numero di raccolta generale 12913/2022proprietà della controparte, corrispondente al tratto dove si era sprigionato Data pubblicazione 22/04/2022 l’incendio, la Corte d’appello ha omesso di esaminare se i ricorrenti incidentali avessero o meno il potere di controllo dell’intero manufatto.

Il motivo è infondato.

La canna fumaria, se destinata a servire esclusivamente l’appartamento cui afferisce, appartiene al condomino che è proprietario dell’appartamento (cfr. Cass. n. 9231 del 1991, n. 16306 del 2012, n. 20555 del 2021).

Il giudice del merito ha accertato che la canna fumaria era a servizio esclusivo dell’appartamento di proprietà dei coniugi Dellantonio – Vanzo.

Sussiste pertanto il criterio di imputazione della responsabilità che, a mente dell’art. 2051, è rappresentato dal rapporto di custodia.

Poiché il ricorso incidentale è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e viene disatteso, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 - quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dei presupposti processuali dell'obbligo di versamento, da parte della parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

P. Q. M. Accoglie parzialmente il terzo motivo del ricorso principale, rigettando per il resto ricorso principale e ricorso incidentale; cassa la sentenza in relazione al motivo accolto; rinvia alla Corte di appello di Trento in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 1 a 6 9 d b f 9 e 9 f 1 6 5 8 3 4 5 4 c e 0 8 d b 7 9 2 a 2 d Numero registro generale 25059/2019 Numero sezionale 751/2022 contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del Numero di raccolta generale 12913/2022Data pubblicazione 22/04/2022 comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.

Così deciso in Roma il giorno 13 aprile 2022 [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
19 ORDINANZA sul ricorso 25059/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale trustee del [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 12 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma V. Albenga 45 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che li rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : S P I R I T O A N G E L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 a 6 9 d b f 9 e 9 f 1 6 5 8 3 4 5 4 c e 0 8 d b 7 9 2 a 2 d Numero registro generale 25059/2019 [OSCURATO:PERSONA] di Assicurazioni e Riassicurazioni, Numero sezionale 751/2022Numero di raccolta generale 12913/2022 [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione; Data pubblicazione 22/04/2022 - intimati - nonché [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma V. Albenga 45 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che li rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti incidentali - [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale trustee del [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 12 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrenti al ricorso incidentale- avverso la sentenza n. 115/2019 della CORTE D'APPELLO di TRENTO, depositata il 08/05/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/04/2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale trustee del [OSCURATO:PERSONA], convennero in giudizio innanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] chiedendo la condanna al risarcimento nella misura di Euro 84.755,89 a titolo di responsabilità ai sensi dell’art. 2051 cod. civ., in qualità di custodi della canna fumaria da cui era divampato l’incendio occorso il 4 febbraio 2012, per i danni cagionati all’appartamento ed ai mobili di proprietà degli attori. I convenuti chiamarono in causa la società F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : S P I R I T O A N G E L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 a 6 9 d b f 9 e 9 f 1 6 5 8 3 4 5 4 c e 0 8 d b 7 9 2 a 2 d Numero registro generale 25059/2019 Numero sezionale 751/2022 assicuratrice [OSCURATO:SOCIETA].. Il Tribunale adito rigettò la domanda. Numero di raccolta generale 12913/2022Data pubblicazione 22/04/2022 Avverso detta sentenza proposero appello principale gli originari attori. Con sentenza di data 8 maggio 2019 la Corte d’appello di Trento accolse parzialmente l’appello, condannando gli appellati al pagamento della somma di Euro 3.546,00, oltre rivalutazione e interessi. Osservò la corte territoriale, con riferimento al primo motivo di appello, che era pacifico negli atti del giudizio che la canna fumaria era a servizio esclusivo dell’appartamento di proprietà dei coniugi Dellantonio – Vanzo e che una parte di essa era inserita nella malta del solaio. Aggiunse che doveva essere riformata la sentenza di primo grado nella parte in cui escludeva la responsabilità di costoro per il fatto che la canna fumaria attraversasse parti condominiali e una parte di piano di proprietà esclusiva degli appellanti posto che i coniugi Dellantonio, in quanto proprietari dell’unità immobiliare, avendo la disponibilità giuridica e quindi la custodia delle strutture murarie e degli impianti in esse conglobati, erano responsabili ai sensi degli artt. 2051 e 2053 cod. civ.. Osservò ancora, sulla base della relazione dei Vigili del Fuoco, che causa dell’incendio era non solo la «scorretta realizzazione in opera del camino» ma anche la «non conformità dell’impianto idrico di scarico» di proprietà Morini – Ravanetti in quanto posto in aderenza alla canna fumaria, per cui sussisteva la responsabilità concorrente di entrambe le parti. Venendo alla quantificazione del danno, osservò la corte che la CTU eseguita in sede di accertamento tecnico preventivo, con relazione sul punto esaustiva e condivisibile, aveva quantificato il danno in Euro 40.084,00, da ridurre per il concorso di colpa in Euro 20.042,00, importo da cui doveva detrarsi quanto percepito dai coniugi Morini – Ravanetti da ITAS Mutua, società assicuratrice del [OSCURATO:PERSONA]. Precisò al riguardo che dagli atti del giudizio si rilevava che con transazione e quietanza del 7 marzo 2013 ITAS Mutua aveva corrisposto ai signori Morini la complessiva somma di F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : S P I R I T O A N G E L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 a 6 9 d b f 9 e 9 f 1 6 5 8 3 4 5 4 c e 0 8 d b 7 9 2 a 2 d Numero registro generale 25059/2019 Euro 16.496,32, sicché residuavano Euro 3.546,00. Osservò infine Numero sezionale 751/2022Numero di raccolta generale 12913/2022 che il terzo motivo di appello (“mancata ammissione dei mezzi di Data pubblicazione 22/04/2022 prova formulati da parte attrice”) doveva ritenersi assorbito atteso che con tale motivo veniva sostanzialmente chiesta la nomina di un CTU per accertare le cause dell’incendio, causa ampiamente indicate in relazione al primo motivo di appello. Hanno proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale trustee del [OSCURATO:PERSONA], sulla base di quattro motivi e resistono con controricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], proponendo altresì ricorso incidentale sulla base di un motivo, cui resistono con controricorso i ricorrenti. E’ stato fissato il ricorso in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis.1 cod. proc. civ.. E’ stata presentata memoria. Considerato che: muovendo dal ricorso principale, con il primo motivo si denuncia violazione degli artt. 112 e 346 cod. proc. civ., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che la decisione è viziata da extrapetizione perché gli appellati non avevano mai chiesto che fosse detratto l’acconto della somma dovuta a titolo risarcitorio, né peraltro i Morini – Ravanetti avevano mai ricevuto una tale somma. Il motivo è infondato. La "compensatio lucri cum damno" integra un'eccezione in senso lato, vale a dire non la prospettazione di un fatto estintivo, modificativo o impeditivo del diritto altrui, ma una mera difesa in ordine all'esatta entità globale del pregiudizio effettivamente patito dal danneggiato ed è, come tale, rilevabile d'ufficio dal giudice il quale, per determinarne l'esatta misura del danno risarcibile, può fare riferimento, per il principio dell'acquisizione della prova, a tutte le risultanze del giudizio (Cass.n. 26757 del 2020, n. 24177 del 2020). Con il secondo motivo si denuncia violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., 2697 cod. civ., ai sensi dell’art. 360, comma 1, F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : S P I R I T O A N G E L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 a 6 9 d b f 9 e 9 f 1 6 5 8 3 4 5 4 c e 0 8 d b 7 9 2 a 2 d Numero registro generale 25059/2019 n. 3, e n. 5 cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che vi è Numero sezionale 751/2022Numero di raccolta generale 12913/2022 stata errata percezione in ordine alla quietanza rilasciata in Data pubblicazione 22/04/2022 relazione all’indennizzo corrisposto da ITAS in quanto sottoscritta dall’amministratore del condominio e non dai ricorrenti e che la circostanza della ricezione della somma in discorso era stata tempestivamente contestata. Aggiungono che vi è violazione dell’art. 2697 per essere stata ritenuta provata la corresponsione dell’indennizzo ai ricorrenti sulla base della semplice indicazione del loro nominativo in una transazione stipulata fra soggetti terzi. Il motivo è inammissibile. [OSCURATO:PERSONA]. n. 9356 del 2017 parte ricorrente denuncia l’esistenza di un errore di percezione su circostanza oggetto di discussione fra le parti e dunque in violazione dell’art. 115, che vieta di fondare la decisione su prove reputate dal giudice esistenti, ma in realtà mai offerte. In particolare, l’errore di percezione si concretizzerebbe nella circostanza che la transazione sarebbe stata sottoscritta dall’amministratore del condominio e non dai ricorrenti. Dalla motivazione della decisione impugnata non emerge la cattiva percezione del soggetto che avrebbe sottoscritto l’atto, ma la valutazione, non sindacabile nella presente sede di legittimità, sull’avvenuta corresponsione dell’indennizzo ai Morini. Il documento contenuto nel fascicolo di parte ricorrente, cui il Collegio può accedere in ragione della denunciata violazione di norma processuale e dell’assolvimento dell’onere di cui all’art. 366, comma 1, n. 6 cod. proc. civ., sottoscritto dall’amministrazione del condominio, reca la ripartizione dell’importo liquidato, menzionando gli importi spettanti al Morini. La valutazione del giudice del merito, come si è detto non sindacabile nella presente sede, è stata nel senso dell’avvenuta corresponsione dell’importo in favore dei ricorrenti. Quanto alla denunciata violazione dell’art. 2697, va rammentato che la violazione del precetto di cui all'art. 2697 c.c., F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : S P I R I T O A N G E L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 a 6 9 d b f 9 e 9 f 1 6 5 8 3 4 5 4 c e 0 8 d b 7 9 2 a 2 d Numero registro generale 25059/2019 censurabile per cassazione ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. Numero sezionale 751/2022Numero di raccolta generale 12913/2022 3, c.p.c., è configurabile soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia Data pubblicazione 22/04/2022 attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni e non invece laddove oggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti - sindacabile, quest'ultima, in sede di legittimità, entro i ristretti limiti del "nuovo" art. 360 n. 5 c.p.c. – (Cass. n. 13395 del 2018). La censura in esame è indirizzata alla valutazione della prova. Con il terzo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 195, comma 3, e 196 cod. proc. civ., ai sensi dell’art.360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che la decisione del giudice di appello è basata sulla consulenza depositata nel procedimento per accertamento tecnico preventivo non integrata, nonostante quanto disposto dal giudice procedente, dalla risposta alle osservazioni svolte dal consulente di parte in ordine alla quantificazione dei danni. Aggiunge che il giudice aveva assegnato un termine per l’integrazione della relazione, cui il consulente non aveva ottemperato, non depositando alcuna relazione, tant’è che il giudice, dichiarando la chiusura della procedura e dando atto del mancato deposito dell’integrazione della relazione da parte della CTU, aveva disposto la trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica per il reato di cui all’art. 366, comma 2, cod. pen.. Osserva ancora che sia in primo grado che in secondo grado, negli atti di citazione e nelle memorie, era stata richiesta la rinnovazione della CTU e che la Corte d’appello ha violato il principio di diritto secondo cui se il giudice intende disattendere le critiche puntuali e dettagliate del consulente di parte ha l’obbligo di fornire la motivazione. Aggiunge che erroneamente non è stata dichiarata la nullità della consulenza, come eccepito nella prima udienza del procedimento di ATP F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : S P I R I T O A N G E L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 a 6 9 d b f 9 e 9 f 1 6 5 8 3 4 5 4 c e 0 8 d b 7 9 2 a 2 d Numero registro generale 25059/2019 successiva al deposito della relazione (eccezione reiterata negli atti Numero sezionale 751/2022Numero di raccolta generale 12913/2022 successivi in primo grado ed in appello), per violazione del Data pubblicazione 22/04/2022 contraddittorio e del diritto di difesa in relazione alla mancata rinnovazione della consulenza per il mancato deposito della replica alle osservazioni del consulente di parte. Il motivo è parzialmente fondato. La censura è composta di due sub-motivi, il primo afferente alla carenza della motivazione della sentenza, il secondo relativo al mancato rilievo della nullità della CTU. Muovendo dal primo sub-motivo, va subito osservato che risulta assolto l’onere, riconducibile all’art. 366, comma 1, n. 6 cod. proc. civ., di specifica indicazione delle critiche sollevate alla CTU, avendo la parte ricorrente trascritto le osservazioni del consulente di parte recepite negli atti processuali specificatamente indicati nel motivo (Cass. n. 19989 del 2021, n. 27702 del 2020). E’ parte delle osservazioni critiche anche la mancata replica del consulente nominato in sede di accertamento tecnico preventivo alle osservazioni del consulente di parte, nonostante il giudice procedente avesse disposto che fosse depositata una relazione integrativa in risposta alle dette osservazioni. A fronte di tale dialettica processuale la motivazione della corte territoriale è nel senso che la relazione della CTU eseguita in sede di accertamento tecnico preventivo è esaustiva e condivisibile sul punto della quantificazione dei danni. Si tratta di motivazione apparente perché, alla luce delle osservazioni critiche di parte sopra richiamate, non si percepisce quale sia la ratio decidendi della sentenza sul punto. Ricorre pertanto il vizio del mancato rispetto del “minimo costituzionale” richiamato dalla giurisprudenza di questa Corte quando, a fronte di critiche specifiche e dettagliate in ordine alla CTU, sia mancata una indicazione altrettanto puntuale e circostanziata delle ragioni della adesione da parte del giudice alle conclusioni del consulente (Cass. n. 11917 del 2021, n. 26709 del 2020, n. 15147 del 2018). F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : S P I R I T O A N G E L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 a 6 9 d b f 9 e 9 f 1 6 5 8 3 4 5 4 c e 0 8 d b 7 9 2 a 2 d Numero registro generale 25059/2019 Numero sezionale 751/2022 Il secondo sub-motivo è infondato. Le osservazioni critiche Numero di raccolta generale 12913/2022Data pubblicazione 22/04/2022 alla CTU non corrispondono ad eccezioni di nullità, ma a confutazioni dell’apprezzamento tecnico rilevanti sul piano del giudizio di fatto riservato al giudice del merito, né può rilevare sotto il profilo della nullità l’incompletezza della relazione peritale per la mancata risposta alle osservazioni del consulente di parte, influendo tale aspetto sul merito della causa, nonché sul compenso da liquidare al consulente ove incida sullo stesso assolvimento dell’incarico peritale. Con il quarto motivo si denuncia violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. per omesso esame del fatto decisivo e controverso ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che il giudice di appello ha immotivatamente omesso di ammettere le prove testimoniali, formulate in primo grado e reiterate sia in sede di precisazione delle conclusioni che in sede di appello, determinanti per la quantificazione dei danni. Il motivo è infondato. Il giudice di appello ha affermato che il terzo motivo di appello (“mancata ammissione dei mezzi di prova formulati da parte attrice”) doveva ritenersi assorbito atteso che con tale motivo veniva sostanzialmente chiesta la nomina di un CTU per accertare le cause dell’incendio. A fronte di tale valutazione delle istanze istruttorie, valutazione riservata al giudice del merito, non può ritenersi mancante il requisito motivazionale della decisione impugnata in quanto è chiara la ratio decidendi del decisum. Passando al ricorso incidentale, con l’unico motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2051 cod. proc. civ., ai sensi dell’art. 360 comma 1 n. 3, nonché omesso esame del fatto decisivo e controverso ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che, mentre il Tribunale aveva correttamente escluso il rapporto di custodia con la canna fumaria non potendo la sfera di controllo estendersi al percorso F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : S P I R I T O A N G E L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 a 6 9 d b f 9 e 9 f 1 6 5 8 3 4 5 4 c e 0 8 d b 7 9 2 a 2 d Numero registro generale 25059/2019 della canna ricadente nelle parti condominiali e nella Numero sezionale 751/2022Numero di raccolta generale 12913/2022proprietà della controparte, corrispondente al tratto dove si era sprigionato Data pubblicazione 22/04/2022 l’incendio, la Corte d’appello ha omesso di esaminare se i ricorrenti incidentali avessero o meno il potere di controllo dell’intero manufatto. Il motivo è infondato. La canna fumaria, se destinata a servire esclusivamente l’appartamento cui afferisce, appartiene al condomino che è proprietario dell’appartamento (cfr. Cass. n. 9231 del 1991, n. 16306 del 2012, n. 20555 del 2021). Il giudice del merito ha accertato che la canna fumaria era a servizio esclusivo dell’appartamento di proprietà dei coniugi Dellantonio – Vanzo. Sussiste pertanto il criterio di imputazione della responsabilità che, a mente dell’art. 2051, è rappresentato dal rapporto di custodia. Poiché il ricorso incidentale è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e viene disatteso, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 - quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dei presupposti processuali dell'obbligo di versamento, da parte della parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione. P. Q. M. Accoglie parzialmente il terzo motivo del ricorso principale, rigettando per il resto ricorso principale e ricorso incidentale; cassa la sentenza in relazione al motivo accolto; rinvia alla Corte di appello di Trento in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : S P I R I T O A N G E L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 a 6 9 d b f 9 e 9 f 1 6 5 8 3 4 5 4 c e 0 8 d b 7 9 2 a 2 d Numero registro generale 25059/2019 Numero sezionale 751/2022 contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del Numero di raccolta generale 12913/2022Data pubblicazione 22/04/2022 comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma il giorno 13 aprile 2022 [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9
Sentenza Cassazione n. 12913/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris