CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 00341/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/03/2025 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce il vizio della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 640 cod. pen., con particolare riferimento alla mancata valutazione dell'attendibilità delle dichiarazioni rese dalla parte lesa, non è deducibile in sede di legittimità, in quanto le regole dettate dall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, anche se costituita parte civile, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, che peraltro deve in tal caso essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone (Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, Rv. 253214); che il denunciato vizio di motivazione è pertanto manifestamente infondato, alla stregua della corretta e non illogica argomentazione di cui a pagina 4 della sentenza impugnata, ove si evidenzia come la versione dei fatti fornita dalla persona offesa sia risultata congrua e coerente, oltre che sorretta da plurimi riscontri documentali e confermata dalle risultanze probatorie delle attività di indagine; considerato, inoltre, che il secondo motivo di ricorso, con cui si contesta il vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche ed alla eccessiva onerosità della pena, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerati i principi affermati da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, dep. 2022, Bianchi, Rv. 282693 - 01) e che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. (cfr. Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243 - 01); che nella specie l'onere argomentativo della Corte territoriale risulta adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pagina 5 della sentenza impugnata, ove si valorizzano la considerevole entità del danno cagionato, le modalità particolarmente insidiose della condotta e la capacità a delinquere degli imputati, che non hanno peraltro dimostrato alcuna resipiscenza, quali elementi giustificativi del trattamento sanzionatorio irrogato); rilevato, pertanto, che i ricorsi deve essere dichiarato inammissibile con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila eigetts_rd in favore della Cassa delle ammende. Così deciso,