CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 09316/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/05/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità dell'odierno ricorrente per i reati di rapina pluri-aggravata e lesioni personali ascritti all'odierno ricorrente, non è formulato in termini consentiti in questa sede, poiché, pur avendo espresso formalmente censure riconducibili alle categorie del vizio di motivazione, il ricorrente, in realtà, non ha lamentato un apparato argomentativo contraddittorio o manifestamente illogico, quanto piuttosto la valutazione asseritamente sbagliata del materiale probatorio, sollecitando così un differente apprezzamento delle risultanze processuali (e in modo particolare delle dichiarazioni rese dai diversi testi) per giungere ad un'alternativa ricostruzione dei fatti, non rientrando nei poteri della Corte di cassazione sovrapporre il proprio apprezzamento delle risultanze processuali a quello compiuta nei precedenti gradi; che, a fronte di quanto accertato e ricostruito dai giudici di merito, con particolare riferimento all'elemento delrimpossessamento", deve ritenersi correttamente sussunto il contegno dell'odierno ricorrente nella fattispecie consumata della rapina propria (si veda, in particolare, pag. 6 della impugnata motivazione, ove i giudici di appello hanno sottolineato l'avvenuto possesso esclusivo del bene per un tempo significativo da parte del prevenuto); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 4 fe