CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 ottobre 2025
Cassazione n. 36254/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 05K9SCK) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/10/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rg. 17379/25 ritenuto che la Corte di appello di Napoli ha adeguatamente motivato in merito alla determinazione della pena, fornendo giustificazione in punto di dosimetria della pena, di diniego delle circostanze attenuanti generiche, di applicazione della recidiva e di esclusione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis c.p.; ritenuto che le deduzioni sviluppate nei motivi di ricorso sono aspecifiche perché a fronte di una motivazione puntuale, si limitano ad invocare una pena più mite, senza alcuna concreta indicazione che giustifichi il dedotto vizio di illogicità della motivazione per l'assenza di un confronto effettivo con le valutazioni del giudice di merito e per l'insindacabilità delle valutazioni adeguatamente e logicamente motivate sull'assenza di apprezzabili elementi di favore; ritenuto che da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il giorno il 6 ottobre 2025 Il Consio2