CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 1 gennaio 1988
Cassazione n. 31914/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 01/01/1988 in [OSCURATO:PERSONA] la sentenza del 21/09/2023 della Corte di appello di Torino visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata, la Corte d'appello di Torino ha confermato la sentenza del Tribunale di Alessandria del 22 settembre 2021, che condannava [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di resistenza a pubblico ufficiale commesso all'interno della Casa di Reclusione di Alessandria. 2. Avverso la sentenza ricorre per cassazione Barhumi, deducendo, come unico motivo, il vizio di motivazione, con particolare riferimento al d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, in relazione, alla mancata sostituzione della pena detentiva con la pena pecuniaria ex lege n. 689/ 1981 (nella formulazione previgente). La sentenza della Corte d'appello è incorsa in errore allorché ha rigettato l'istanza sottolineando che «è sufficiente evidenziare, come, ad oggi, tale legge non sia più in vigore per effetto della sua recente abrogazione». [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato. 2. Occorre osservare che la normativa in tema di sanzioni sostitutive è stata abrogata, in quanto ad essa è stata sostituita quella delle c.d. pene sostitutive, introdotta dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150. Al fatto in esame sarebbero applicabili entrambe le normative, salvo verificare quella più favorevole. In linea di principio è più favorevole quella introdotta dalla [OSCURATO:PERSONA], ma occorre rilevare che, nel caso in esame, l'imputato è stato condannato alla pena di mesi quattro di reclusione, beneficiando della sospensione condizionale della pena. Contrariamente a quanto osservato dal ricorso non è dunque applicabile la nuova normativa in tema di pene sostitutive, per la preclusione operata dalla concessione della pena sospesa (in virtù dell'art. 61-bis della legge n. 689/1981). Ciò non esclude, però, il ricorso alla precedente normativa che, anche se abrogata, rimane applicabile ai fatti commessi sotto la sua vigenza. L'argomentazione con la quale la Corte d'appello ha ritenuto di non prendere in considerazione il motivo di appello si basa su un erroneo presupposto interpretativo e si risolve, sostanzialmente, in un'omessa motivazione su tale motivo. 3. A ciò consegue l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata ad altra Sezione della Corte di appello di Torino, che dovrà adeguarsi al principio di diritto sopra indicato con riferimento alla richiesta di applicazione della sanzione sostitutiva della pena pecuniaria in base alla previgente normativa posta dagli artt. 53 e ss. della legge n. 689/1981. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Torino. Così deciso il 30 aprile 2024