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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 febbraio 2025

Cassazione n. 11552/2025

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 05906CH) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] (CUI 04DHQAZ) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/10/2024 del TRIBUNALE di GENOVApf5-avviso-ather-pài-- udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; i201 Ritenuto che i ricorsi proposti, con separati atti, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e di Cheikh rThairri, che deducono, entrambi, la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 85-bis d.P.R. n. 309 del 1990 e 240-bis cod. pen., è manifestamente infondato, in quanto il Tribunale ha correttamente disposto la confisca del denaro in sequestro ai sensi dell'art. 85-bis d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 - nel testo risultate dall'art. 4, comma 3- bis d.l. 15 settembre 2023, n. 123, come modificato dalla legge di conversione 13 novembre 2023, n. 159 -, che ha incluso la fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 inclusa fra i delitti presupposto della confisca per sproporzione ex art. 240-bis cod. pen., rilevando, con motivazione che non presta il fianco a censure e con la quale non si confrontano i ricorrenti, che la somma sequestrata agli imputati, pari a 950 euro in contanti, risulta del tutto sproporzionata rispetto alle condizioni di vita degli imputati medesimi, privi di attività lavorativa lecita, essendosi, per contro, costoro dedicati essenzialmente all'attività di spaccio di sostanze stupefacenti; a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della cassa delle ammende P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Lassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 28 febbraio 2025.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 05906CH) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] (CUI 04DHQAZ) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/10/2024 del TRIBUNALE di GENOVApf5-avviso-ather-pài-- udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; i201 Ritenuto che i ricorsi proposti, con separati atti, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e di Cheikh rThairri, che deducono, entrambi, la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 85-bis d.P.R. n. 309 del 1990 e 240-bis cod. pen., è manifestamente infondato, in quanto il Tribunale ha correttamente disposto la confisca del denaro in sequestro ai sensi dell'art. 85-bis d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 - nel testo risultate dall'art. 4, comma 3- bis d.l. 15 settembre 2023, n. 123, come modificato dalla legge di conversione 13 novembre 2023, n. 159 -, che ha incluso la fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 inclusa fra i delitti presupposto della confisca per sproporzione ex art. 240-bis cod. pen., rilevando, con motivazione che non presta il fianco a censure e con la quale non si confrontano i ricorrenti, che la somma sequestrata agli imputati, pari a 950 euro in contanti, risulta del tutto sproporzionata rispetto alle condizioni di vita degli imputati medesimi, privi di attività lavorativa lecita, essendosi, per contro, costoro dedicati essenzialmente all'attività di spaccio di sostanze stupefacenti; a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della cassa delle ammende P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Lassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 febbraio 2025.
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