CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 4 marzo 2024
Cassazione n. 35500/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di LECCEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 4 marzo 2024, la Corte di appello di Lecce, in qualità di giudice dell'esecuzione, ha respinto l'istanza avanzata da [OSCURATO:PERSONA] volta ad ottenere l'applicazione della disciplina della continuazione tra il reato giudicato con sentenza della Corte di appello di Lecce in data 29/01/2020, irrevocabile 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA], che lo aveva condannato alla pena di anni sei, mesi due e giorni venti per il reato di associazione mafiosa, commesso fino al maggio 2014 in provincia di Brindisi, e i reati di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309/90, commesso in Torchiarolo il 29/06/2010, e quelli di cui agli artt. 74 e 73 d.P.R. n. 309, commessi tra il 31/07/2009 e il 19/09/2009 in Lecce e altri luoghi, già avvinti dalla continuazione con provvedimenti della Corte di appello in data 22/12/2017 e in data 23/02/2018. I giudici leccesi hanno ritenuto che non sussistesse omogeneità tra i diversi reati giudicati con le suddette sentenze, perché i fatti associativi accertati a suo carico dovevano considerarsi ontologicamente differenti tra loro; i concorrenti del [OSCURATO:PERSONA] nell'associazione di cui all'art. 74 d.P.R. 309/90 erano diversi dai partecipi all'associazione mafiosa "[OSCURATO:PERSONA]", nella quale il [OSCURATO:PERSONA] aveva militato; l'associazione mafiosa aveva operato in provincia di Brindisi fino al 2014, mentre l'organizzazione dedita al traffico di stupefacenti nei territori della provincia di Lecce fino al 2009. Inoltre veniva rilevato che dalla ricostruzione dei fatti contenuta nella sentenza di condanna per associazione mafiosa a carico di [OSCURATO:PERSONA] emergeva che egli aveva iniziato la sua militanza nel 2013 dopo ben tre anni dall'accertata appartenenza all'organizzazione finalizzata al traffico di stupefacenti. 2. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione lamentando l'illogicità della motivazione e l'erronea valutazione della prova. La decisione impugnata sarebbe illogica perché non avrebbe tenuto conto del costante orientamento giurisprudenziale, secondo il quale, «quando vi sia stata condanna per appartenenza a sodalizio criminale mafioso e quando vi sia nella programmazione dell'attività criminale riferimento e programmazione ad una pluralità di reati», deve «trovare accoglimento la richiesta di applicazione del principio del reato continuato in esecuzione». La Corte di appello di Lecce avrebbe inoltre omesso di valutare una delle dichiarazioni di un collaboratore di giustizia, avrebbe travisato gli elementi di prova e non avrebbe tenuto conto del fatto che l'associazione mafiosa esercitava anche attività traffico di stupefacenti oltre che di contrabbando di tabacchi. 3. Il Procuratore Generale ha chiesto di dichiarare l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato e va pertanto respinto. 2. [OSCURATO:PERSONA] costante orientamento, «il riconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio- temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea» (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Rv. 270074- 01). In questa indagine, è stato affermato che il giudice dell'esecuzione deve desumere la prova del medesimo disegno criminoso «da elementi indizianti quali l'unitarietà del contesto e della spinta a delinquere, la brevità del lasso temporale che separa i diversi episodi, l'identica natura dei reati, l'analogia del "modus operandi" e la costante compartecipazione dei medesimi soggetti, essendo sufficiente l'esistenza anche di alcuni soltanto di tali indici, purché significativi»; ma in ogni caso non può essere escluso il riconoscimento della continuazione in ragione della mancanza di uno di tali indici, senza che si proceda alla valutazione tutti gli altri (sez. 2, n. 10539 del 10/02/2023, Rv. 284652- 01; analogamente sez. 1, n. 17878 del 25/01/2017, Rv. 270196-01). 3. Il provvedimento impugnato ha evidenziato in punto di fatto indicatori che ha ritenuto plausibilmente incompatibili con una previa programmazione della condotta di reato di associazione mafiosa, commessa fino al maggio 2014 in provincia di Brindisi, e i reati di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309/90, commesso in Torchiarolo il 29/06/2010, e quelli di cui agli artt. 74 e 73 d.P.R. n. 309, commessi tra il 31/07/2009 e il 19/09/2009 in Lecce e altri luoghi: in particolare le differenze ontologiche tra le due associazioni (l'una caratterizzata dal metodo mafioso e dall'adesione ad un sodalizio tradizionale, la "sacra corona unita", con attività illecite e finalità ben più ampie, articolate e complesse di quelle di un'associazione dedita al traffico di stupefacenti), la composizione per nulla sovrapponibile delle due associazioni, al vertice delle quali vi erano soggetti diversi (dall'elenco dei componenti e dei dirigenti, contenuta nella motivazione è agevole evidenziare tale dato non contestato dal ricorrente), la diversità di sede e di territorio in cui operavano le due associazioni (l'una in Brindisi e l'altra in territorio di Lecce), il dato temporale dell'adesione del ricorrente alla "sacra corona unita" nel 2013, tre anni dopo l'accertata appartenenza all'associazione finalizzata al traffico di stupefacente, senza che vi fosse alcun elemento dimostrativo che l'affiliazione al più pericoloso sodalizio facesse parte dell'ideazione della condotta che lo aveva portato ad inserirsi nell'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti. L'affermazione della difesa, secondo la quale basterebbe ai fini del riconoscimento della continuazione la finalità dell'associazione mafiosa di controllare anche il mercato degli stupefacenti, assume i connotati della petizione di principio, assertiva e smentita dalla giurisprudenza di legittimità. [OSCURATO:PERSONA] la quale, invece, «in tema di continuazione, qualora sia riconosciuta l'appartenenza di un soggetto a diversi sodalizi criminosi, è possibile ravvisare il vincolo della continuazione tra i reati associativi solo a seguito di una specifica indagine sulla natura dei vari sodalizi, sulla loro concreta operatività e sulla loro continuità nel tempo, avuto riguardo ai profili della contiguità temporale, dei programmi operativi perseguiti e del tipo di compagine che concorre alla loro formazione, non essendo a tal fine sufficiente la valutazione della natura permanente del reato associativo e dell'omogeneità del titolo di reato e delle condotte criminose. (Fattispecie relativa all'esclusione del vincolo della continuazione tra il reato di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 e quello di associazione per delinquere di stampo mafioso, finalizzata alla consumazione sia di reati concernenti il traffico di sostanze stupefacenti che di reati diversi, in cui la Corte di cassazione ha rigettato il ricorso avverso la sentenza che aveva negato il riconoscimento del vincolo tra i due reati, rilevando che, nonostante la contiguità geografica e cronologica delle condotte e la loro tendenziale omogeneità, le modalità concrete di consumazione dei vari delitti erano sintomatiche di scelte di vita ispirate alla sistematica consumazione di illeciti, e non all'attuazione di un progetto criminoso unitario)» (Sez. 4, n. 3337 del 22/12/2016, dep. 2017, Rv. 268786-01) Si versa pertanto in un'ipotesi in cui la giurisprudenza di legittimità esclude che possa ravvisarsi un vizio di motivazione, poiché «il vizio di "contraddittorietà processuale" (o "travisamento della prova") vede circoscritta la cognizione del giudice di legittimità alla verifica dell'esatta trasposizione nel ragionamento del giudice di merito del dato probatorio, rilevante e decisivo, per evidenziarne l'eventuale, incontrovertibile e pacifica distorsione, in termini quasi di "fotografia", neutra e a-valutativa, del "significante", ma non del "significato", atteso il persistente divieto di rilettura e di re-interpretazione nel merito dell'elemento di prova» (Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, Rv. 283370-01). Anche il riferimento, contenuto nel ricorso, alla dichiarazione di un collabora gion di giustizia non adeguatamente valutata dal giudice di merito, risulta del tutto generica, mancando persino l'indicazione del collaboratore le cui dichiarazioni (nemmeno allegate) avrebbero dovuto essere meglio esaminate. 4. Il ricorso deve essere quindi respinto con ogni conseguente statuizione. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagament