CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 12610/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nte ORDINANZA sul ricorso 17478-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 18, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] -2021 [OSCURATO:PERSONA]'RABEL, elettivamente 2595 domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 204, presso lo c9t- studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente e ricorrente incidentale - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - avverso la sentenza n. 1004/2017 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 26/04/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/12/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA] ebbe ad evocare in causa, avanti il Tribunale di Bologna, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quali soci la ss Rabel, la [OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:PERSONA] spa, chiedendo l'accertamento del suo diritto di comproprietà su un vano condominiale, sito nell'edificio del Condomini riuniti di Bologna - ex [OSCURATO:PERSONA] -, individuato in catasto dal mappale 103/a sub 58 ed inglobato illecitamente nell'ente in signoria esclusiva della [OSCURATO:SOCIETA], azionando i suoi diritti dominicali derivanti dall'esser titolare di posto auto esclusivo nel vano garage attiguo. Resistettero tutti i soggetti convenuti eccetto [OSCURATO:PERSONA], contestando la pretesa attorea e svolgendo domanda riconvenzionale di negatoria servitutis in ordine alla pretesa dell'attore di passare a piedi sul posto auto in signoria della società. In corso di causa furono chiamati od intervennero tutti gli altri soggetti, evocati in questa sede, e fu estromessa la spa [OSCURATO:PERSONA] in quanto il bene immobile oggetto di contratto di locazione finanziaria ceduto alla conduttrice [OSCURATO:SOCIETA] esito del giudizio il Tribunale felsineo accolse la domanda attorea e rigettò quella proposta in via riconvenzionale. [OSCURATO:PERSONA] e la ss Rabel, nonché il Rani, proposero gravame avanti la Corte d'Appello di Bologna, che, resistendo il Tomassini, il Cassano, il Cenacchi e [OSCURATO:PERSONA], contumaci le altre parti, ebbe ad accogliere l'impugnazione, osservando come l'unica prova a sostegno della domanda svolta dall'attore originario, qualificata siccome rivendica, era il contratto acquisito irritualmente dal consulente tecnico una volta consumati i termini ex art 184 cod. proc. civ., sicché la consulenza era nulla, poiché fondata su documenti acquisiti irritualmente e, di conseguenza, sfornita di prova l'originaria domanda di rivendica. Avverso detta sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione articolando tre motivi, illustrato anche con nota difensiva. I Ha resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA], in persona ed anche quale legale rappresentante la ss Rabel e la [OSCURATO:SOCIETA], esponendo inoltre impugnazione incidentale strutturata su unico motivo. Gli altri soggetti evocati sono rimasti intimati. Ragioni della decisione Il ricorso proposto dal Tomassini ha fondamento giuridico e va accolto, mentre l'impugnazione incidentale rimane assorbita. Con la prima ragione di doglianza il ricorrente principale deduce violazione delle norme portate ex artt. 156, 157, 159 e 162 cod. proc. civ., posto che la Corte felsinea ha errato nel ritenere nulla la consulenza tecnica per due ragioni concorrenti: oggetto della lite era la comproprietà indivisa sul vano, di cui la [OSCURATO:SOCIETA] s'era appropriata inglobandolo nel proprio ente in signoria esclusiva a seguito dei lavori eseguiti nel 1992, e non già il diritto di proprietà del ricorrente sul posto auto in sua signoria esclusiva, sicché il documento fondamentale all'uopo in causa era il rogito Malaguti del 13.3.1953, afferente l'individuazione degli enti esclusivi e la correlata ripartizione millesimale sui beni comuni e, non anche, il successivo contratto del 9.4.1953, mediante il quale la sua dante causa aveva acquistato la signoria esclusiva sul vano poi trasformato in posti auto; ambedue i rogiti in questione erano comunque stati depositati in causa con la memoria del 9.12.2005, autorizzata ex art 183 cod. proc. civ., e solo ridepositati con la memoria del 26.9.2006, sicché erroneamente la Corte felsinea ha ritenuto tardivo il deposito del rogito del 9.4.1953 con conseguente declaratoria di nullità della consulenza tecnica. Pertanto non sussisteva la dedotta nullità della consulenza poiché i documenti, già in atti, solo nuovamente riacquisiti dal consulente, mentre le planimetrie risultano realizzate dal consulente ad illustrazione del suo lavoro, e comunque l'eccezione afferente la nullità della consulenza non fu tempestivamente proposta dalle controparti. Con la seconda ragione di doglianza il Tomassini lamenta la violazione del disposto ex artt. 2697 cod. civ. e 159 e 162 cod. proc. civ., nonché omesso esame di fatto decisivo, posto che oggetto della domanda, non già, era il recupero dell'ente in sua signoria esclusiva - il posto auto -, bensì il riacquisto della libertà del bene condominiale, anche in sua comproprietà, esattamente individuato dal rogito del marzo 1953 depositato ritualmente in atti, sicché la soluzione adottata dal Collegio felsineo era errata in quanto non aveva provveduto a decidere la causa in forza dei dati probatori, comunque, acquisiti. Con il terzo mezzo d'impugnazione il ricorrente rileva violazione dell'art 342 cod. proc. civ., in quanto il Collegio felsineo non aveva considerato che, circa l'eccezione di nullità della consulenza, il Tribunale aveva adottato specifica statuizione nella sentenza gravata, mentre le censure mosse con il gravame erano generiche, poiché non portanti argomento di critica alla statuizione adottata ma mera riproposizione dell'originaria eccezione. Anche il Beltrannelli, per sé e quale legale rappresentante la ss Rabel e la [OSCURATO:SOCIETA], lamenta, con l'impugnazione incidentale svolta, che il Collegio felsineo non abbia pronunziato - violato l'art 112 cod. proc. civ. - circa la loro domanda, proposta in via riconvenzionale sin dal primo grado, di negatoria servitutis relativa all'inesistenza in capo al Tomassini del diritto di transitare sul posto auto in signoria esclusiva [OSCURATO:SOCIETA] per raggiungere il suo posto auto, transitando dal vano di cui rivendica la contitolarità. I primi due motivi dell'impugnazione principale appaiono cogliere la testa del chiodo e vanno accolti, con il conseguente assorbimento del terzo mezzo d'impugnazione del principale ricorso. In effetti il Collegio felsineo non ha colto che la domanda originariamente svolta dal Tomassini era esclusivamente rivolta all'accertamento del suo diritto di comproprietà indivisa su un vano di natura condominiale, ossia bene comune ai condomini in forza delle tabelle millesirnali contrattuali. Il riferimento al bene in signora esclusiva dell'attore - la particella 149 - ossia il posto auto, era esclusivamente operato al fine di individuare il collegamento con la contitolarità conseguente sul bene condominiale oggetto di causa. Dunque erroneamente la Corte felsinea ha ritenuto che la domanda andasse qualificata siccome rivendica posto che l'originario attore non chiedeva l'accertamento del suo diritto di proprietà sul bene in sua esclusiva signoria, ossia quello individuato dalla particella 149, circa il quale, anzi, parte resistente propone azione di negatoria servitutis per negare l'esistenza di un diritto di transito a peso del suo bene ed a favore del bene del Tomassini. In effetti il Tomassini chiedeva l'accertamento che il vano, identificato dal subalterno 58 particella 103/a, era di proprietà condominiale ed al riguardo effettivamente rilevante era solo il rogito Malaguti del 13.3.1953, mediante il quale la società in liquidazione, allora unica proprietaria degli edifici oggi costituenti il condominio, provvedeva alla individuazione degli enti da assegnare - poi- in signoria esclusiva ed i relativi millesimi di comproprietà sui beni comuni condominiali, posto che detto atto correla al bene - oggi in signoria esclusiva del Tomassini - la comproprietà anche sul vano identificato dal sub. 58 - oggetto di causa - qualificandolo bene comune condominiale. Il successivo rogito Malaguti del 9.4.1953 assegna alla titolare esclusiva - sig.ra [OSCURATO:PERSONA] - l'ente nel quale verranno poi ricavati i posti macchina individuali, uno dei quali - poi - ceduto al Tomassini. Anche sussistendo l'irregolarità rilevata dalla Corte felsinea circa la tardiva acquisizione del rogito Malaguti del 9.4.1953 - fatto contestato dal ricorrente in questa sede con apposito mezzo il cui esame rimane superato dalla soluzione adottata sul presupposto dogmatico - tuttavia errata è l'osservazione a fondamento della decisione della Corte territoriale che non era stata fornita la prova diabolica necessaria in rivendica, posto che non aveva tale natura la domanda effettivamente proposta. Una volta innpinto che la domanda era tesa all'accertamento della proprietà condominiale del bene oggetto di causa, in tale prospettiva dovevano esser valutati gli elementi probatori regolarmente acquisiti in causa, specie documentali, e doveva anche esser valutata l'eventuale invalidità della espletata consulenza tecnica e conseguentemente l'opportunità di sua rinnovazione, sempre che non sia fondata l'osservazione del ricorrente d'aver tempestivamente depositati ambedue i rogiti Malaguti. Tale accertamento dovrà effettuare la Corte felsinea in sede di rinvio e, solo in ipotesi che detto Giudice accolga la domanda del Tomassini, ridiverrà rilevante la domanda di negatoria servitutis svolta dalla parte resistente ed oggetto dell'impugnazione incidentale. [OSCURATO:PERSONA] di rinvio provvederà anche a regolare le spese di questo giudizio di legittimità, ex art 385 comma 3 cod. proc. civ. P. Q. M. Accoglie il ricorso principale nei limiti di motivazione, assorbita l'impugnazione incidentale, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'Appello di Bologna, altra composizione, che anche regolerà le spese di questo giudizio di legittimi