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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 18 marzo 2024

Cassazione n. 07169/2024

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![OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramento* disposto d ufficio Numero registro generale 26371/2022Numero sezionale 4350/2023Numero di raccolta generale 7169/2024Data pubblicazione 18/03/2024LA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta dagli Ill mi * ri [OSCURATO:PERSONA]* – * ** * Consigliere R G N 26371/2022* * Consigliere Ud 06/10/2023 – CC* * Consigliere [OSCURATO:PERSONA]* * Consigliere relha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso n 26371/2022promosso da* * elettivamente domiciliata in Roma via* 54 presso lo studio dell avv * *rappresentata e difesa dagli avvocati * e * *in virtù di procura speciale in calce al ricorso ricorrentecontro* * elettivamente domiciliato in Roma via ** 38 presso lo studio dell avv * *rappresentato e difeso dall avv * * in virtù di procuraspeciale in calce al controricorso controricorrenteavverso la sentenza della Corte d appello di Lecce n 326/2022sede distaccata di Taranto pubblicata il 05/10/2022 notificata il06/10/2022udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del06/10/2023 dal Consigliere * *letti gli atti del procedimento in epigrafeSVOLGIMENTO [OSCURATO:PERSONA]* disposto d ufficio Numero registro generale 26371/2022Numero sezionale 4350/2023Numero di raccolta generale 7169/2024* * e * * si sposavano nel 1993 e dopoData pubblicazione 18/03/2024due anni nel 1995 dalla loro unione nasceva il figlio * Allaseparazione consensuale dei coniugi avvenuta nel 1998 seguiva ildivorzio nel 2006 quando il figlio ancora minorenne aveva 11anni La sentenza di divorzio confermava le statuizioni concordatein sede di separazione consensuale con riguardo al figlio chetuttavia non recavano alcuna previsione riferibile alle spesestraordinarieCon sentenza n 2725/2018 pubblicata l 08/11/2018 ilTribunale di Taranto accogliendo la domanda di * *condannava * * a rimborsare all attrice l importo di €16 898 66 oltre interessi legali dal giorno dei pagamenti pari allametà degli esborsi sostenuti negli ultimi anni a titolo di spesestraordinarie per il figlio ** il Tribunale che non potessero rientrare nelle speseordinarie previste nel contributo al mantenimento le spese perlibri scolastici e per corredo scolastico i viaggi di istruzione lespese di iscrizione scolastiche le tasse universitarie e le speseconnesse — quali i canoni di locazione per vivere nella sedeuniversitaria e le spese di trasporto — che pertanto dovevanoessere sostenute da entrambi i genitori ancorché nonpreventivamente concordate in quanto non preventivabili equantificabili a monteContro tale statuizione * * proponeva appelloche nel contraddittorio delle parti veniva accoltoLa Corte d appello evidenziava che dovevano intendersi qualispese straordinarie quelle che per la loro rilevanza la loroimprevedibilità e la loro imponderabilità esulano dall ordinarioregime di vita dei figli dovendo distinguersi gli esborsi che sonodestinati ai bisogni ordinari del figlio e che certi nel loro costante eprevedibile ripetersi anche lungo intervalli temporali più o menoampi sortiscono l effetto di integrare l assegno di mantenimento2 di 16* disposto d ufficio Numero registro generale 26371/2022Numero sezionale 4350/2023Numero di raccolta generale 7169/2024dalle spese che imprevedibili e rilevanti nel loro ammontareData pubblicazione 18/03/2024recidono ogni legame con i caratteri di ordinarietà e che perciòrichiedono per la loro azionabilità l esercizio di un autonomaazione di accertamento* base di tali premesse la Corte di merito ha ritenuto chenon rientrassero nella nozione di spese straordinarie quellescolastiche e quelle relative alla frequenza di una università privata la * in sede Milano diversa e lontana dal luogo diresidenza comprese le spese di iscrizione all università di alloggioe di viaggio perché la frequenza universitaria e le conseguentispese erano prevedibili in quanto la qualità professionale deigenitori avvocato e architetto e il titolo di studio laurea deimedesimi in sostanza l elevato livello socio culturale della famigliadi origine del figlio erano tali da far presumere che il figlio avrebbeproseguito gli studi e avrebbe frequentato l università ancheprivata * in quanto il giudizio di prevedibilità delle spese non puòprescindere da una valutazione in concreto che tenga inconsiderazione le condizioni socio culturali ed economiche deigenitori e della famiglia di origine del figlioIl tenore di vita dei due ex coniugi entrambi laureati eprofessionisti e conseguentemente anche quello del figlio com èdimostrato dall assegno piuttosto elevato stabilito a carico delpadre al momento della separazione e poi del divorzio e il lorolivello di studi facevano ragionevolmente presumere secondo laCorte territoriale che figlio avrebbe scelto di continuare la suaformazione anche iscrivendosi ad università privata e fuori sede* la Corte d appello ha escluso che potesseroritenersi spese straordinarie quelle mediche di cui la * avevachiesto il rimborso trattandosi per lo più di spese per analisi perqualche accertamento strumentale e qualche visita specialisticasenza che fosse dimostrato che si trattasse di spese richieste dapatologie improvvise e perciò imprevedibili aggiungendo che3 di 16* disposto d ufficio Numero registro generale 26371/2022Numero sezionale 4350/2023Numero di raccolta generale 7169/2024comunque non si trattava di importi tali da poter qualificare gliData pubblicazione 18/03/2024esborsi come straordinari anche in relazione al tenore di vitafamiliarePer le stesse ragioni non sono state considerate straordinarie lespese per l attività sportiva e per il corso di musica del figlioessendo tali attività ormai prevedibili per un giovane della stessaetà del ragazzo e di importo non rilevante in considerazione dellecondizioni sociali ed economiche dei genitoriNon sono state infine considerate spese straordinarie quelleper non meglio specificate ulteriori esigenze di * quelleper le ricariche della carta di pagamento e per i bonifici che eranocosì genericamente determinate da non consentire un giudizio sullastraordinarietà delle stesseAvverso tale statuizione * * ha proposto ricorso percassazione affidato a un solo motivoL intimato si è difeso con controricorsoLa ricorrente ha depositato memoria difensivaRAGIONI DELLA DECISIONECon l unico motivo di ricorso è dedotta la violazione e falsaapplicazione degli artt 147 148 155 315 bis e 337 ter c c peravere la Corte di appello erroneamente escluso che le speseoggetto della richiesta di rimborso potessero essere consideratespese straordinarie per essere in buona sostanza prevedibili per ilfiglio di due professionisti mentre invece così non eraLa ricorrente ha precisato che si trattava di spese per trasporti extraurbani quando il figlio doveva spostarsi da * perfrequentare il liceo a Taranto a 30 chilometri di distanza e inseguito quando doveva raggiungere la sede universitaria a Milanoper viaggi di istruzione anche all estero con pernottamento per ilconseguimento della “ECDL” la patente europea del computer eper corsi di lingua inglese necessari per la sua formazione e il suofuturo scolastico e professionale per lo sport e la musica per4 di 16* disposto d ufficio Numero registro generale 26371/2022Numero sezionale 4350/2023Numero di raccolta generale 7169/2024spese mediche straordinarie cioè non relative a semplici medicinaliData pubblicazione 18/03/2024da banco e soprattutto per l iscrizione e la frequenzadell * * quasi € 8 000 00 all anno solo per la rettacon i relativi costi collegati alle necessità abitative € 7 200 00all anno per la sola locazione di una camera in un appartamento incondivisione con altri studentiSecondo la ricorrente occorreva tenere conto che si trattava dispese sopravvenute di parecchi anni rispetto al tempo della crisidella famiglia intervenuta quando il figlio * aveva quattroanni ed evidentemente non erano prevedibili poiché strettamentedipendenti dagli interessi del bambino dalle sue attitudini e dallesue capacità Non era prevedibile ad esempio che gli siinteressasse alla musica * non avere utilità alcuna aconseguire la patente * o rifiutare qualunque genere di attivitàsportiva I genitori avrebbero potuto magari sperare che avessecarriera scolastica che lo portasse a scegliere di frequentare liceo euniversità ma non potevano certo prevedere data la sua teneraetà la facoltà e la sede prescelte * in sintesi esborsi relativiad attività e necessità possibili astrattamente ipotizzabili al piùma che i genitori non potevano prevedere con certezza néponderarne i costi peraltro senza dubbio rilevanti * pensareche la sola spesa per l università circa € 8 000 00 euro all annoper la retta ed € 7 200 00 per l alloggio esclusi vitto utenze eccera tale da assorbire integralmente non solo il contributo mensile almantenimento ma anche quello annuale pari a circa € 7 900 002 Il controricorrente ha preliminarmente eccepitol inammissibilità del ricorso per due ordini di motiviIn primo luogo ha dedotto il difetto di autosufficienza delricorso perché la controparte non aveva indicato neppuresinteticamente i motivi di appello né aveva operato la completariproduzione del percorso motivazionale compiuto dalla decisione5 di 16* disposto d ufficio Numero registro generale 26371/2022Numero sezionale 4350/2023impugnata omettendo anche di descrivere tutti i documenti suiNumero di raccolta generale 7169/2024quali la domanda era fondata Data pubblicazione 18/03/2024In secondo luogo ha ritenuto che le censure fossero rivolte agliapprezzamenti di fatto e alle valutazioni di merito operate dallaCorte territoriale sottratti al sindacato del giudice di legittimità3 È infondata l eccezione di difetto di autosufficienza delricorso tenuto conto che dalla complessiva lettura dello stesso èpossibile evincere con chiarezza lo svolgimento del processo leragioni della decisione impugnata e i motivi per cui la parte haimpugnato tale statuizione4 Anche l ulteriore eccezione pregiudiziale è infondata* è noto fa parte del sindacato di legittimità la falsaapplicazione di norme di diritto che impone di controllare se lafattispecie concreta così come ricostruita dal giudice di merito siastata ricondotta a ragione o a torto alla fattispecie giuridicaastratta individuata come idonea a dettarne la disciplina oppureal contrario avrebbe dovuto essere ricondotta a un altra fattispeciegiuridica o non avrebbe dovuto essere considerata riconducibile aduna fattispecie giuridica astratta sì da non rilevare in iure oppureancora non sia stata ricondotta alla fattispecie giuridica cui inveceavrebbe dovuto esserlo c d vizio di sussunzione o di rifiuto disussunzione v sul punto [OSCURATO:PERSONA] 3 Sentenza n 13747 del[OSCURATO:DATA_NASCITA] e [OSCURATO:PERSONA] 3 Ordinanza n 21772 del [OSCURATO:DATA_NASCITA]In tutti tali casi il controllo sull esatta applicazione della leggeda parte Corte di Cassazione è consentito dell espresso riferimentoche l art 360 comma 1 n 3 c p c fa al concetto di falsaapplicazione in congiunzione con quello di violazione che hanatura esplicativa di un unica nozione siccome rivela il fatto chel art 111 Cost allude solo alla violazione di legge Invero unanorma di diritto può essere violata dal giudice a o perché egli neinterpreta o ne legge erroneamente un elemento testuale delladisposizione in cui la norma è dettata b o perché legge bene tutti6 di 16* disposto d ufficio Numero registro generale 26371/2022Numero sezionale 4350/2023gli elementi testuali della disposizione ma nell enucleare la normaNumero di raccolta generale 7169/2024che risulta dal senso complessivo delle espressioni teDsattau paublib licalazio ne 18/03/2024individua in modo erroneo rispetto a come avrebbe dovuto secondoi canoni del procedimento interpretativo delle norme art 12preleggi così sbagliando nel pervenire al risultato ultimo delprocedimento esegetico di una disposizione che è appunto dipercepire ed individuare ciò che la fonte che ha emanato ladisposizione ha intesto disporre appunto come norma c o perchépur conclusi esattamente i due passaggi sub a e sub b e dovendoapplicare il risultato esatto dell esegesi alla fattispecie concreta sirifiuta di ricondurvi quest ultima alla fattispecie astratta purcorrettamente individuata o la riconduce invece ad altra o escludeche posa essere ricondotta ad essa come a qualsiasi altrafattispecie giuridicaIn tutti tali casi e dunque anche in quello sub c il giudicecommette un error iuris e in quest ultimo sbaglia nel procedimentodi sussunzione della fattispecie concreta a quella astratta di modoche l errore si risolve nella mancata applicazione della normagiuridica che nella specie doveva applicarsi v ancora sul puntoCass Sez 3 Sentenza n 13747 del 31/05/2018Nel caso di specie sul presupposto che le spese sostenute per ifigli sono straordinarie quelle che — per la loro rilevanzaimprevedibilità e imponderabilità — esulano dall ordinario regime divita dei figli la ricorrente ha investito il giudice di legittimità dellaverifica della correttezza giuridica della nozione di imprevedibilità ditali spese così come intese dal giudice di merito che la parte hacontestato offrendo una diversa nozioneÈ pertanto evidente che non si tratta della prospettazione diquestioni di merito ma dell allegazione di un tipico vizio disussunzione della decisione impugnata5 Il motivo di ricorso è fondato sia pure nei termini di seguitoevidenziati7 di 16* disposto d ufficio Numero registro generale 26371/2022Numero sezionale 4350/20235 1 * Corte ha già chiarito che in materia di speseNumero di raccolta generale 7169/2024straordinarie occorre in via sostanziale distinguere traD a ta pau b blicgalziio ne 18/03/2024esborsi che sono destinati ai bisogni ordinari del figlio e che certinel loro costante e prevedibile ripetersi anche lungo intervallitemporali più o meno ampi anche se sono incerti nel loroammontare sortiscono l effetto di integrare l assegno dimantenimento e possono essere azionati in forza del titolooriginario di condanna adottato in materia di esercizio dellaresponsabilità nei giudizi separativi previsti dart 337—bis c cprevia un allegazione che consenta con mera operazionearitmetica di preservare del titolo stesso i caratteri della certezzaliquidità ed esigibilità b le spese che imprevedibili e rilevanti nelloro ammontare in grado di recidere ogni legame con i caratteri diordinarietà dell assegno di contributo al mantenimento richiedonoper la loro azionabilità l esercizio di un autonoma azione diaccertamento in cui convergono il rispetto del principiodell adeguatezza della posta alle esigenze del figlio e quello dellaproporzione del contributo alle condizioni economico patrimonialidel genitore onerato in comparazione con quanto statuito dalgiudice che si sia pronunciato sul tema della responsabilitàgenitoriale nei procedimenti sopra menzionati [OSCURATO:PERSONA] 1Ordinanza n 379 del [OSCURATO:DATA_NASCITA]In tale ottica * Corte ha ritenuto che le spese scolastichee mediche straordinarie che in sede giudiziale siano state postepro quota a carico di entrambi i coniugi pur non essendoricomprese nell assegno periodico forfettariamente determinato necondividono la natura qualora si presentino sostanzialmente certenel loro ordinario e prevedibile ripetersi così integrando qualicomponenti variabili l assegno complessivamente dovuto sicché ilgenitore che abbia anticipato tali spese può agire in via esecutivaper ottenere il rimborso della quota gravante sull altro in virtù deltitolo sopra menzionato senza doversi munire di uno ulteriore8 di 16* disposto d ufficio Numero registro generale 26371/2022Numero sezionale 4350/2023richiesto solo con riguardo a quelle spese straordinarie che perNumero di raccolta generale 7169/2024rilevanza imprevedibilità ed imponderabilità esulano dall * piunbablirciaozio ne 18/03/2024regime di vita della prole così [OSCURATO:PERSONA] 1 Ordinanza n 3835 del[OSCURATO:DATA_NASCITA]Secondo la Corte in particolare le spese mediche escolastiche da ritenersi comprese nella categoria delle spesestraordinarie routinarie sono quegli esborsi per l acquisto diocchiali per visite specialistiche di controllo per pagamento ditasse scolastiche ecc… che pur non ricompresi nell assegno fissoperiodico di mantenimento — ove il titolo preveda espressamentein aggiunta ad esso il pagamento del 50% delle spese medichestraordinarie e delle spese scolastiche — tuttavia nel loro ordinarioriproporsi assumono una connotazione di probabilità tale dapotersi definire come sostanzialmente certe cosicché esse se nonpredeterminabili nel quantum e nel quando lo sono invece inordine all an v ancora [OSCURATO:PERSONA] 1 Ordinanza n 3835 del[OSCURATO:DATA_NASCITA] * spese che nella sostanza finiscono perrispondere ad ordinarie e prevedibili esigenze di mantenimento delfiglio tanto da assumere nel loro verificarsi una connotazione dicertezza anche se non ricomprese nell assegno forfettizzato eperiodico di mantenimento possono essere richieste tuttaviaquale parte non fissa del primo di cui condividono la natura inrimborso dal genitore anticipatario sulla base della loro elencazionein precetto ed allegazione in sede esecutiva al titolo già ottenutosenza che per ciò insorga la necessità di fare accertarenuovamente in sede giudiziale e per un distinto titolo la loroesistenza e quantificazione* stessa ottica la S C ha ritenuto che la spesa per lafrequentazione degli studi universitari lontano dal luogo diresidenza nella parte riferibile all alloggio rientra nelle vere eproprie spese straordinarie in ragione quanto meno della suausuale rilevanza oltre che normalmente dell imprevedibilità della9 di 16* disposto d ufficio Numero registro generale 26371/2022Numero sezionale 4350/2023sede presso cui lo studente deciderà di svolgere i propri studiNumero di raccolta generale 7169/2024 [OSCURATO:PERSONA] 1 Ordinanza n 19532 del [OSCURATO:DATA_NASCITA] Data pubblicazione 18/03/2024Le vere spese straordinarie infatti non sono prevedibili e per laloro rilevanza e imponderabilità esulano dall ordinario regime divita dei figli con la conseguenza che la loro sussistenza giustificaun accertamento giudiziale specifico a seguito dell esercizio diapposita azioneLa ratio che sostiene la non ricomprensione di dette spesenell ammontare dell assegno in via forfettaria posto a carico di unodei genitori è il contrasto che altrimenti si realizzerebbe con ilprincipio di proporzionalità e adeguatezza del mantenimentosancito dall art 337—ter comma 4 c c e il rischio di un gravenocumento per il figlio che potrebbe essere privato di curenecessarie o di altri indispensabili apporti ove non sia consentitodalle possibilità economiche del solo genitore beneficiariodell assegno5 2 Nel caso di specie è incontroverso che nel 2006 in sede didivorzio quando il figlio delle parti aveva solo 11 anni era statoprevisto solo un contributo mensile al mantenimento diquest ultimo a carico del padre senza ulteriori previsioni e inparticolare senza alcun riferimento alla disciplina delle spesestraordinarieNon si pone dunque una questione di azionabilità del diritto alrimborso a prescindere dalla formazione di un nuovo titoloLa materia del contendere si incentra tutta sulla riconducibilitàdelle spese di cui la ricorrente ha chiesto il rimborso tra quellestraordinarie oppure se le stesse debbano ritenersi comprese nelcontributo al mantenimento forfettariamente determinato in sede didivorzio5 3 Si deve subito precisare che la censura è ammissibile solocon riferimento alle spese scolastiche e a quelle relative allafrequenza all università privata furi sede iscrizione alloggio e10 di 16* disposto d ufficio Numero registro generale 26371/2022Numero sezionale 4350/2023viaggio in relazione alle quali il giudizio della Corte di appello si èNumero di raccolta generale 7169/2024limitato alla ritenuta prevedibilità censurata con il ricDoartas pou bbpliceazrio ne 18/03/2024cassazione della ricorrente* è noto infatti la mancata impugnazione di alcune delleragioni poste a fondamento della decisione impugnata potendo dasole giustificare la statuizione assunta comporta l inammissibilitàdell impugnazione incentrata su altre rationes perché l eventualeaccoglimento delle censure non comporterebbe la cassazione delladecisione divenendo definitiva la statuizione fondata sulle ragioninon censurate [OSCURATO:PERSONA] 1 Ordinanza n 17182 del [OSCURATO:DATA_NASCITA][OSCURATO:PERSONA] 3 Sentenza n 10815 del 18/04/2019Nel caso di specie si è verificata proprio tale evenienzaCon riguardo alle spese mediche e sportive e a quelle relative alcorso di musica infatti il giudice di appello ha motivato il rigettodella richiesta di rimborso evidenziando oltre alla ritenutaprevedibilità delle stesse anche la non rilevanza degli importispesi su cui parte ricorrente non ha dedotto alcunché Inoltre lespese riferite alle “ulteriori esigenze di * quelle relative allericariche dalla carta di pagamento e ai bonifici effettuati al figlionon sono state ritenute rimborsabili dalla Corte d appello che neha evidenziato la genericità della descrizione e di conseguenzal impossibilità di verificarne la natura ed anche su tale aspetto laricorrente non ha operato alcuna censura5 4 Con riferimento alle spese scolastiche e universitarie sopramenzionate la Corte di appello ha statuito come segue «Comeinfatti dedotto dal * la frequenza universitaria e leconseguenti spese erano prevedibili in quanto la qualitàprofessionale dei genitori e il titolo di studio laurea dei medesimiin sostanza l elevato livello socio culturale della famiglia di originedel figlio erano tali da far presumere che il figlio avrebbeproseguito gli studi e avrebbe frequentato l università ancheprivata Il giudizio di prevedibilità delle spese non può cioè11 di 16* disposto d ufficio Numero registro generale 26371/2022Numero sezionale 4350/2023Numero di raccolta generale 7169/2024prescindere da tutti gli elementi concreti da cui se ne possaData pubblicazione 18/03/2024valutare la prevedibilità e tra tali elementi vanno considerate anchele condizioni culturali ed economiche dei genitori e della famiglia diorigine del figlio Il tenore di vita dei due ex coniugi entrambilaureati e professionisti e conseguentemente anche quello delfiglio dimostrato peraltro dall assegno piuttosto elevato stabilito acarico del padre al momento della separazione e poi del divorzio eil loro livello di studi facevano ragionevolmente presumere chefiglio avrebbe scelto di continuare gli studi anche iscrivendosi aduniversità privata e fuori sede * che le relative spese nonpossono ritenersi imprevedibili e dunque straordinarie noncomprese nell assegno già stabilito per il mantenimento del figliogià peraltro piuttosto elevato »A tale motivazione la ricorrente ha replicato rilevando che sitrattava di spese sopravvenute di parecchi anni rispetto almomento della crisi della famiglia quando * aveva quattroanni ed evidentemente non erano prevedibili poiché strettamentedipendenti dagli interessi del bambino dalle sue attitudini e dallesue capacità che nel tempo si sono sviluppate Secondo la *in sintesi si è trattato di spese relative ad attività e necessitàpossibili astrattamente ipotizzabili al più ma che i genitori nonpotevano prevedere con certezza né ponderarne i costi peraltrosenza dubbio rilevanti5 5 * è noto l art 337—ter c c applicabile anche ai figlimaggiorenni ancora non indipendenti economicamente stabilisceper quanto riguarda le statuizioni riguardanti la prole nei cosiddettigiudizi separativo che «Salvo accordi diversi liberamentesottoscritti dalle parti ciascuno dei genitori provvede almantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito ilgiudice stabilisce ove necessario la corresponsione di un assegnoperiodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità dadeterminare considerando 1 le attuali esigenze del figlio 2 il12 di 16* disposto d ufficio Numero registro generale 26371/2022Numero sezionale 4350/2023Numero di raccolta generale 7169/2024tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza conData pubblicazione 18/03/2024entrambi i genitori 3 i tempi di permanenza presso ciascungenitore 4 le risorse economiche di entrambi i genitori 5 lavalenza economica dei compiti domestici e di cura assunti daciascun genitore»* norma appena richiamata emerge con chiarezza l obbligodi mantenimento dei figli ha due dimensioniDa una parte vi è il rapporto tra genitori e figlio e da un altra viè il rapporto tra genitori obbligatiIl principio di uguaglianza che accumuna i figli di genitoriconiugati ai figli di genitori separati o divorziati come pure a quellinati da persone non unite in matrimonio che continuano a vivereinsieme o che hanno cessato la convivenza impone di tenere amente che tutti i figli hanno uguale diritto di essere mantenutiistruiti educati e assistiti moralmente nel rispetto delle lorocapacità delle loro inclinazioni naturali e delle loro aspirazioni art315—bis comma 1 c cÈ per questo che l art 337—ter c c nel disciplinare la misuradel contributo al mantenimento del figlio nel corso dei giudizidisciplinati dall art 337—bis c c pone subito come parametri datenere in considerazione le attuali esigenze dei figli e il tenore divita goduto da questi ultimi durante la convivenza con entrambi igenitori art 337—ter comma 4 nn 1 e 2 c cI diritti dei figli di genitori che non vivono assieme infatti nonpossono essere diversi da quelli dei figli di genitori che stannoancora insieme né i genitori possono imporre delle privazioni aifigli per il solo fatto che abbiano deciso di allontanarsiNei rapporti interni tra genitori vige poi il principio diproporzionalità rispetto al reddito di ciascunoPer i genitori sposati il dovere di contribuire al mantenimentodel figlio è regolato dall art 143 comma 3 c c che sancisce ildovere di entrambi i coniugi di contribuire ai bisogni della famiglia13 di 16* disposto d ufficio Numero registro generale 26371/2022Numero sezionale 4350/2023Numero di raccolta generale 7169/2024ciascuno in relazione alle proprie sostanze e alle capacità di lavoroData pubblicazione 18/03/2024professionale e casalingoIn generale l art 316—bis comma 1 c c prevede poi che igenitori anche quelli non sposati devono adempiere i loro obblighinei confronti dei figli in proporzione alle rispettive sostanze esecondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingoLo stesso criterio di proporzionalità deve essere seguito dalgiudice quando finita la comunione di vita tra i genitori siano essisposati oppure no è chiamato a determinare la misura delcontributo al mantenimento da porre a carico di uno di essidovendo considerare le risorse economiche di ciascuno art 337—ter comma 4 n 4 c c valutando anche i tempi di permanenzadel figlio presso l uno o l altro genitore e la valenza economica deicompiti domestici e di cura assunti da ciascuno art 337—tercomma 4 nn 3 e 5 c c quali modalità di adempimento in viadiretta dell obbligo di mantenimento che pertanto incidono sullanecessità e sull entità del contributo al mantenimento in terminimonetari* che emerge dal quadro normativo è prima di tutto che illegislatore non opera alcuna distinzione tra spese ordinarie e spesestraordinarie e la previsione di un assegno periodico è stabilitacome possibile «ove necessario … al fine di realizzare il principio diproporzionalità»Anche l individuazione di spese straordinarie che non sianocomprese nell importo predeterminato nell assegno dimantenimento assume pertanto significato in vista dellasalvaguardia del principio di proporzionalitàD altronde la determinazione del contributo al mantenimentoviene effettuata sulla base delle spese che prevedibilmente sicompiono per il figlio al momento in cui tale contributo èdeterminato le quali poi vengono ripartite tra i genitori in14 di 16* disposto d ufficio Numero registro generale 26371/2022Numero sezionale 4350/2023Numero di raccolta generale 7169/2024proporzione delle rispettive consistenze e dei diversi apporti dati daData pubblicazione 18/03/2024ciascunoLa valutazione va fatta considerando in concreto gli elementi divalutazione menzionati nell art 337—ter c c tenendo conto dellasituazione attuale e nell attualità viene effettuata la ponderazionedella proporzione* ciò che è previsto o comunque prevedibile e ponderabilenei termini sopra indicati deve pertanto ritenersi compresonell assegno di mantenimento del figlio che è oggetto di quellavalutazione ponderata necessaria per distribuire proporzionalmentetra i genitori le spese per i figli * ciò che non è previsto néprevedibile e ponderabile al momento della determinazionedell assegno non è compreso nell assegno e se di rilevante entitàdeve essere considerato come un esborso straordinarioLa prevedibilità e la ponderabilità in concreto e nell attualitàdella spesa va dunque riferita al tempo della determinazione delcontributo e senza dubbio non può riguardare spese neppureipotizzabili al tempo della determinazione dell assegno perchésuscettibili di possibile verificazione molti anni dopo come lafrequentazione universitaria di un bambino e dunque prive delrequisito dell attualità6 In conclusione il motivo deve essere accolto in applicazionedel seguente principio“In tema di mantenimento dei figli costituiscono spesestraordinarie non comprese nell ammontare dell assegno ordinarioprevisto con erogazione a cadenza periodica quelle che ove nonoggetto di espressa statuizione convenzionale o giudiziale nonsiano prevedibili e ponderabili al tempo della determinazionedell assegno in base a una valutazione effettuata in concreto enell attualità degli elementi indicati nell art 337—ter comma 4c c e che dunque ove in concreto sostenute da uno soltanto deigenitori per la loro rilevante entità se non intese come15 di 16* disposto d ufficio Numero registro generale 26371/2022Numero sezionale 4350/2023anticipazioni dell obbligo di entrambi i genitori produrrebberoNumero di raccolta generale 7169/2024l effetto violativo del principio di proporzionalità della contDriabtau puzbibolicnaezio ne 18/03/2024genitoriale dovendo infatti attribuirsi il carattere dellastraordinarietà a quegli ingenti oneri sopravvenuti che in quantonon espressamente contemplati non erano attuali néragionevolmente determinabili al tempo della quantificazione giudiziale o convenzionale dell assegno”7 La decisione impugnata deve essere cassata con rinvio dellacausa alla Corte di appello di Lecce sede distaccata di Tarantoanche per la decisione sulle spese del giudizio di legittimità8 In caso di diffusione devono essere omesse le generalitàdelle parti e dei soggetti menzionati nella decisione a normadell art 52 d lgs n 196 del 2003CORTE [OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramento* disposto d ufficio Numero registro generale 26371/2022Numero sezionale 4350/2023Numero di raccolta generale 7169/2024Data pubblicazione 18/03/2024LA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta dagli Ill mi * ri [OSCURATO:PERSONA]* – * ** * Consigliere R G N 26371/2022* * Consigliere Ud 06/10/2023 – CC* * Consigliere [OSCURATO:PERSONA]* * Consigliere relha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso n 26371/2022promosso da* * elettivamente domiciliata in Roma via* 54 presso lo studio dell avv * *rappresentata e difesa dagli avvocati * e * *in virtù di procura speciale in calce al ricorso ricorrentecontro* * elettivamente domiciliato in Roma via ** 38 presso lo studio dell avv * *rappresentato e difeso dall avv * * in virtù di procuraspeciale in calce al controricorso controricorrenteavverso la sentenza della Corte d appello di Lecce n 326/2022sede distaccata di Taranto pubblicata il 05/10/2022 notificata il06/10/2022udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del06/10/2023 dal Consigliere * *letti gli atti del procedimento in epigrafeSVOLGIMENTO [OSCURATO:PERSONA]* disposto d ufficio Numero registro generale 26371/2022Numero sezionale 4350/2023Numero di raccolta generale 7169/2024* * e * * si sposavano nel 1993 e dopoData pubblicazione 18/03/2024due anni nel 1995 dalla loro unione nasceva il figlio * Allaseparazione consensuale dei coniugi avvenuta nel 1998 seguiva ildivorzio nel 2006 quando il figlio ancora minorenne aveva 11anni La sentenza di divorzio confermava le statuizioni concordatein sede di separazione consensuale con riguardo al figlio chetuttavia non recavano alcuna previsione riferibile alle spesestraordinarieCon sentenza n 2725/2018 pubblicata l 08/11/2018 ilTribunale di Taranto accogliendo la domanda di * *condannava * * a rimborsare all attrice l importo di €16 898 66 oltre interessi legali dal giorno dei pagamenti pari allametà degli esborsi sostenuti negli ultimi anni a titolo di spesestraordinarie per il figlio ** il Tribunale che non potessero rientrare nelle speseordinarie previste nel contributo al mantenimento le spese perlibri scolastici e per corredo scolastico i viaggi di istruzione lespese di iscrizione scolastiche le tasse universitarie e le speseconnesse — quali i canoni di locazione per vivere nella sedeuniversitaria e le spese di trasporto — che pertanto dovevanoessere sostenute da entrambi i genitori ancorché nonpreventivamente concordate in quanto non preventivabili equantificabili a monteContro tale statuizione * * proponeva appelloche nel contraddittorio delle parti veniva accoltoLa Corte d appello evidenziava che dovevano intendersi qualispese straordinarie quelle che per la loro rilevanza la loroimprevedibilità e la loro imponderabilità esulano dall ordinarioregime di vita dei figli dovendo distinguersi gli esborsi che sonodestinati ai bisogni ordinari del figlio e che certi nel loro costante eprevedibile ripetersi anche lungo intervalli temporali più o menoampi sortiscono l effetto di integrare l assegno di mantenimento2 di 16* disposto d ufficio Numero registro generale 26371/2022Numero sezionale 4350/2023Numero di raccolta generale 7169/2024dalle spese che imprevedibili e rilevanti nel loro ammontareData pubblicazione 18/03/2024recidono ogni legame con i caratteri di ordinarietà e che perciòrichiedono per la loro azionabilità l esercizio di un autonomaazione di accertamento* base di tali premesse la Corte di merito ha ritenuto chenon rientrassero nella nozione di spese straordinarie quellescolastiche e quelle relative alla frequenza di una università privata la * in sede Milano diversa e lontana dal luogo diresidenza comprese le spese di iscrizione all università di alloggioe di viaggio perché la frequenza universitaria e le conseguentispese erano prevedibili in quanto la qualità professionale deigenitori avvocato e architetto e il titolo di studio laurea deimedesimi in sostanza l elevato livello socio culturale della famigliadi origine del figlio erano tali da far presumere che il figlio avrebbeproseguito gli studi e avrebbe frequentato l università ancheprivata * in quanto il giudizio di prevedibilità delle spese non puòprescindere da una valutazione in concreto che tenga inconsiderazione le condizioni socio culturali ed economiche deigenitori e della famiglia di origine del figlioIl tenore di vita dei due ex coniugi entrambi laureati eprofessionisti e conseguentemente anche quello del figlio com èdimostrato dall assegno piuttosto elevato stabilito a carico delpadre al momento della separazione e poi del divorzio e il lorolivello di studi facevano ragionevolmente presumere secondo laCorte territoriale che figlio avrebbe scelto di continuare la suaformazione anche iscrivendosi ad università privata e fuori sede* la Corte d appello ha escluso che potesseroritenersi spese straordinarie quelle mediche di cui la * avevachiesto il rimborso trattandosi per lo più di spese per analisi perqualche accertamento strumentale e qualche visita specialisticasenza che fosse dimostrato che si trattasse di spese richieste dapatologie improvvise e perciò imprevedibili aggiungendo che3 di 16* disposto d ufficio Numero registro generale 26371/2022Numero sezionale 4350/2023Numero di raccolta generale 7169/2024comunque non si trattava di importi tali da poter qualificare gliData pubblicazione 18/03/2024esborsi come straordinari anche in relazione al tenore di vitafamiliarePer le stesse ragioni non sono state considerate straordinarie lespese per l attività sportiva e per il corso di musica del figlioessendo tali attività ormai prevedibili per un giovane della stessaetà del ragazzo e di importo non rilevante in considerazione dellecondizioni sociali ed economiche dei genitoriNon sono state infine considerate spese straordinarie quelleper non meglio specificate ulteriori esigenze di * quelleper le ricariche della carta di pagamento e per i bonifici che eranocosì genericamente determinate da non consentire un giudizio sullastraordinarietà delle stesseAvverso tale statuizione * * ha proposto ricorso percassazione affidato a un solo motivoL intimato si è difeso con controricorsoLa ricorrente ha depositato memoria difensivaRAGIONI DELLA DECISIONECon l unico motivo di ricorso è dedotta la violazione e falsaapplicazione degli artt 147 148 155 315 bis e 337 ter c c peravere la Corte di appello erroneamente escluso che le speseoggetto della richiesta di rimborso potessero essere consideratespese straordinarie per essere in buona sostanza prevedibili per ilfiglio di due professionisti mentre invece così non eraLa ricorrente ha precisato che si trattava di spese per trasporti extraurbani quando il figlio doveva spostarsi da * perfrequentare il liceo a Taranto a 30 chilometri di distanza e inseguito quando doveva raggiungere la sede universitaria a Milanoper viaggi di istruzione anche all estero con pernottamento per ilconseguimento della “ECDL” la patente europea del computer eper corsi di lingua inglese necessari per la sua formazione e il suofuturo scolastico e professionale per lo sport e la musica per4 di 16* disposto d ufficio Numero registro generale 26371/2022Numero sezionale 4350/2023Numero di raccolta generale 7169/2024spese mediche straordinarie cioè non relative a semplici medicinaliData pubblicazione 18/03/2024da banco e soprattutto per l iscrizione e la frequenzadell * * quasi € 8 000 00 all anno solo per la rettacon i relativi costi collegati alle necessità abitative € 7 200 00all anno per la sola locazione di una camera in un appartamento incondivisione con altri studentiSecondo la ricorrente occorreva tenere conto che si trattava dispese sopravvenute di parecchi anni rispetto al tempo della crisidella famiglia intervenuta quando il figlio * aveva quattroanni ed evidentemente non erano prevedibili poiché strettamentedipendenti dagli interessi del bambino dalle sue attitudini e dallesue capacità Non era prevedibile ad esempio che gli siinteressasse alla musica * non avere utilità alcuna aconseguire la patente * o rifiutare qualunque genere di attivitàsportiva I genitori avrebbero potuto magari sperare che avessecarriera scolastica che lo portasse a scegliere di frequentare liceo euniversità ma non potevano certo prevedere data la sua teneraetà la facoltà e la sede prescelte * in sintesi esborsi relativiad attività e necessità possibili astrattamente ipotizzabili al piùma che i genitori non potevano prevedere con certezza néponderarne i costi peraltro senza dubbio rilevanti * pensareche la sola spesa per l università circa € 8 000 00 euro all annoper la retta ed € 7 200 00 per l alloggio esclusi vitto utenze eccera tale da assorbire integralmente non solo il contributo mensile almantenimento ma anche quello annuale pari a circa € 7 900 002 Il controricorrente ha preliminarmente eccepitol inammissibilità del ricorso per due ordini di motiviIn primo luogo ha dedotto il difetto di autosufficienza delricorso perché la controparte non aveva indicato neppuresinteticamente i motivi di appello né aveva operato la completariproduzione del percorso motivazionale compiuto dalla decisione5 di 16* disposto d ufficio Numero registro generale 26371/2022Numero sezionale 4350/2023impugnata omettendo anche di descrivere tutti i documenti suiNumero di raccolta generale 7169/2024quali la domanda era fondata Data pubblicazione 18/03/2024In secondo luogo ha ritenuto che le censure fossero rivolte agliapprezzamenti di fatto e alle valutazioni di merito operate dallaCorte territoriale sottratti al sindacato del giudice di legittimità3 È infondata l eccezione di difetto di autosufficienza delricorso tenuto conto che dalla complessiva lettura dello stesso èpossibile evincere con chiarezza lo svolgimento del processo leragioni della decisione impugnata e i motivi per cui la parte haimpugnato tale statuizione4 Anche l ulteriore eccezione pregiudiziale è infondata* è noto fa parte del sindacato di legittimità la falsaapplicazione di norme di diritto che impone di controllare se lafattispecie concreta così come ricostruita dal giudice di merito siastata ricondotta a ragione o a torto alla fattispecie giuridicaastratta individuata come idonea a dettarne la disciplina oppureal contrario avrebbe dovuto essere ricondotta a un altra fattispeciegiuridica o non avrebbe dovuto essere considerata riconducibile aduna fattispecie giuridica astratta sì da non rilevare in iure oppureancora non sia stata ricondotta alla fattispecie giuridica cui inveceavrebbe dovuto esserlo c d vizio di sussunzione o di rifiuto disussunzione v sul punto [OSCURATO:PERSONA] 3 Sentenza n 13747 del[OSCURATO:DATA_NASCITA] e [OSCURATO:PERSONA] 3 Ordinanza n 21772 del [OSCURATO:DATA_NASCITA]In tutti tali casi il controllo sull esatta applicazione della leggeda parte Corte di Cassazione è consentito dell espresso riferimentoche l art 360 comma 1 n 3 c p c fa al concetto di falsaapplicazione in congiunzione con quello di violazione che hanatura esplicativa di un unica nozione siccome rivela il fatto chel art 111 Cost allude solo alla violazione di legge Invero unanorma di diritto può essere violata dal giudice a o perché egli neinterpreta o ne legge erroneamente un elemento testuale delladisposizione in cui la norma è dettata b o perché legge bene tutti6 di 16* disposto d ufficio Numero registro generale 26371/2022Numero sezionale 4350/2023gli elementi testuali della disposizione ma nell enucleare la normaNumero di raccolta generale 7169/2024che risulta dal senso complessivo delle espressioni teDsattau paublib licalazio ne 18/03/2024individua in modo erroneo rispetto a come avrebbe dovuto secondoi canoni del procedimento interpretativo delle norme art 12preleggi così sbagliando nel pervenire al risultato ultimo delprocedimento esegetico di una disposizione che è appunto dipercepire ed individuare ciò che la fonte che ha emanato ladisposizione ha intesto disporre appunto come norma c o perchépur conclusi esattamente i due passaggi sub a e sub b e dovendoapplicare il risultato esatto dell esegesi alla fattispecie concreta sirifiuta di ricondurvi quest ultima alla fattispecie astratta purcorrettamente individuata o la riconduce invece ad altra o escludeche posa essere ricondotta ad essa come a qualsiasi altrafattispecie giuridicaIn tutti tali casi e dunque anche in quello sub c il giudicecommette un error iuris e in quest ultimo sbaglia nel procedimentodi sussunzione della fattispecie concreta a quella astratta di modoche l errore si risolve nella mancata applicazione della normagiuridica che nella specie doveva applicarsi v ancora sul puntoCass Sez 3 Sentenza n 13747 del 31/05/2018Nel caso di specie sul presupposto che le spese sostenute per ifigli sono straordinarie quelle che — per la loro rilevanzaimprevedibilità e imponderabilità — esulano dall ordinario regime divita dei figli la ricorrente ha investito il giudice di legittimità dellaverifica della correttezza giuridica della nozione di imprevedibilità ditali spese così come intese dal giudice di merito che la parte hacontestato offrendo una diversa nozioneÈ pertanto evidente che non si tratta della prospettazione diquestioni di merito ma dell allegazione di un tipico vizio disussunzione della decisione impugnata5 Il motivo di ricorso è fondato sia pure nei termini di seguitoevidenziati7 di 16* disposto d ufficio Numero registro generale 26371/2022Numero sezionale 4350/20235 1 * Corte ha già chiarito che in materia di speseNumero di raccolta generale 7169/2024straordinarie occorre in via sostanziale distinguere traD a ta pau b blicgalziio ne 18/03/2024esborsi che sono destinati ai bisogni ordinari del figlio e che certinel loro costante e prevedibile ripetersi anche lungo intervallitemporali più o meno ampi anche se sono incerti nel loroammontare sortiscono l effetto di integrare l assegno dimantenimento e possono essere azionati in forza del titolooriginario di condanna adottato in materia di esercizio dellaresponsabilità nei giudizi separativi previsti dart 337—bis c cprevia un allegazione che consenta con mera operazionearitmetica di preservare del titolo stesso i caratteri della certezzaliquidità ed esigibilità b le spese che imprevedibili e rilevanti nelloro ammontare in grado di recidere ogni legame con i caratteri diordinarietà dell assegno di contributo al mantenimento richiedonoper la loro azionabilità l esercizio di un autonoma azione diaccertamento in cui convergono il rispetto del principiodell adeguatezza della posta alle esigenze del figlio e quello dellaproporzione del contributo alle condizioni economico patrimonialidel genitore onerato in comparazione con quanto statuito dalgiudice che si sia pronunciato sul tema della responsabilitàgenitoriale nei procedimenti sopra menzionati [OSCURATO:PERSONA] 1Ordinanza n 379 del [OSCURATO:DATA_NASCITA]In tale ottica * Corte ha ritenuto che le spese scolastichee mediche straordinarie che in sede giudiziale siano state postepro quota a carico di entrambi i coniugi pur non essendoricomprese nell assegno periodico forfettariamente determinato necondividono la natura qualora si presentino sostanzialmente certenel loro ordinario e prevedibile ripetersi così integrando qualicomponenti variabili l assegno complessivamente dovuto sicché ilgenitore che abbia anticipato tali spese può agire in via esecutivaper ottenere il rimborso della quota gravante sull altro in virtù deltitolo sopra menzionato senza doversi munire di uno ulteriore8 di 16* disposto d ufficio Numero registro generale 26371/2022Numero sezionale 4350/2023richiesto solo con riguardo a quelle spese straordinarie che perNumero di raccolta generale 7169/2024rilevanza imprevedibilità ed imponderabilità esulano dall * piunbablirciaozio ne 18/03/2024regime di vita della prole così [OSCURATO:PERSONA] 1 Ordinanza n 3835 del[OSCURATO:DATA_NASCITA]Secondo la Corte in particolare le spese mediche escolastiche da ritenersi comprese nella categoria delle spesestraordinarie routinarie sono quegli esborsi per l acquisto diocchiali per visite specialistiche di controllo per pagamento ditasse scolastiche ecc… che pur non ricompresi nell assegno fissoperiodico di mantenimento — ove il titolo preveda espressamentein aggiunta ad esso il pagamento del 50% delle spese medichestraordinarie e delle spese scolastiche — tuttavia nel loro ordinarioriproporsi assumono una connotazione di probabilità tale dapotersi definire come sostanzialmente certe cosicché esse se nonpredeterminabili nel quantum e nel quando lo sono invece inordine all an v ancora [OSCURATO:PERSONA] 1 Ordinanza n 3835 del[OSCURATO:DATA_NASCITA] * spese che nella sostanza finiscono perrispondere ad ordinarie e prevedibili esigenze di mantenimento delfiglio tanto da assumere nel loro verificarsi una connotazione dicertezza anche se non ricomprese nell assegno forfettizzato eperiodico di mantenimento possono essere richieste tuttaviaquale parte non fissa del primo di cui condividono la natura inrimborso dal genitore anticipatario sulla base della loro elencazionein precetto ed allegazione in sede esecutiva al titolo già ottenutosenza che per ciò insorga la necessità di fare accertarenuovamente in sede giudiziale e per un distinto titolo la loroesistenza e quantificazione* stessa ottica la S C ha ritenuto che la spesa per lafrequentazione degli studi universitari lontano dal luogo diresidenza nella parte riferibile all alloggio rientra nelle vere eproprie spese straordinarie in ragione quanto meno della suausuale rilevanza oltre che normalmente dell imprevedibilità della9 di 16* disposto d ufficio Numero registro generale 26371/2022Numero sezionale 4350/2023sede presso cui lo studente deciderà di svolgere i propri studiNumero di raccolta generale 7169/2024 [OSCURATO:PERSONA] 1 Ordinanza n 19532 del [OSCURATO:DATA_NASCITA] Data pubblicazione 18/03/2024Le vere spese straordinarie infatti non sono prevedibili e per laloro rilevanza e imponderabilità esulano dall ordinario regime divita dei figli con la conseguenza che la loro sussistenza giustificaun accertamento giudiziale specifico a seguito dell esercizio diapposita azioneLa ratio che sostiene la non ricomprensione di dette spesenell ammontare dell assegno in via forfettaria posto a carico di unodei genitori è il contrasto che altrimenti si realizzerebbe con ilprincipio di proporzionalità e adeguatezza del mantenimentosancito dall art 337—ter comma 4 c c e il rischio di un gravenocumento per il figlio che potrebbe essere privato di curenecessarie o di altri indispensabili apporti ove non sia consentitodalle possibilità economiche del solo genitore beneficiariodell assegno5 2 Nel caso di specie è incontroverso che nel 2006 in sede didivorzio quando il figlio delle parti aveva solo 11 anni era statoprevisto solo un contributo mensile al mantenimento diquest ultimo a carico del padre senza ulteriori previsioni e inparticolare senza alcun riferimento alla disciplina delle spesestraordinarieNon si pone dunque una questione di azionabilità del diritto alrimborso a prescindere dalla formazione di un nuovo titoloLa materia del contendere si incentra tutta sulla riconducibilitàdelle spese di cui la ricorrente ha chiesto il rimborso tra quellestraordinarie oppure se le stesse debbano ritenersi comprese nelcontributo al mantenimento forfettariamente determinato in sede didivorzio5 3 Si deve subito precisare che la censura è ammissibile solocon riferimento alle spese scolastiche e a quelle relative allafrequenza all università privata furi sede iscrizione alloggio e10 di 16* disposto d ufficio Numero registro generale 26371/2022Numero sezionale 4350/2023viaggio in relazione alle quali il giudizio della Corte di appello si èNumero di raccolta generale 7169/2024limitato alla ritenuta prevedibilità censurata con il ricDoartas pou bbpliceazrio ne 18/03/2024cassazione della ricorrente* è noto infatti la mancata impugnazione di alcune delleragioni poste a fondamento della decisione impugnata potendo dasole giustificare la statuizione assunta comporta l inammissibilitàdell impugnazione incentrata su altre rationes perché l eventualeaccoglimento delle censure non comporterebbe la cassazione delladecisione divenendo definitiva la statuizione fondata sulle ragioninon censurate [OSCURATO:PERSONA] 1 Ordinanza n 17182 del [OSCURATO:DATA_NASCITA][OSCURATO:PERSONA] 3 Sentenza n 10815 del 18/04/2019Nel caso di specie si è verificata proprio tale evenienzaCon riguardo alle spese mediche e sportive e a quelle relative alcorso di musica infatti il giudice di appello ha motivato il rigettodella richiesta di rimborso evidenziando oltre alla ritenutaprevedibilità delle stesse anche la non rilevanza degli importispesi su cui parte ricorrente non ha dedotto alcunché Inoltre lespese riferite alle “ulteriori esigenze di * quelle relative allericariche dalla carta di pagamento e ai bonifici effettuati al figlionon sono state ritenute rimborsabili dalla Corte d appello che neha evidenziato la genericità della descrizione e di conseguenzal impossibilità di verificarne la natura ed anche su tale aspetto laricorrente non ha operato alcuna censura5 4 Con riferimento alle spese scolastiche e universitarie sopramenzionate la Corte di appello ha statuito come segue «Comeinfatti dedotto dal * la frequenza universitaria e leconseguenti spese erano prevedibili in quanto la qualitàprofessionale dei genitori e il titolo di studio laurea dei medesimiin sostanza l elevato livello socio culturale della famiglia di originedel figlio erano tali da far presumere che il figlio avrebbeproseguito gli studi e avrebbe frequentato l università ancheprivata Il giudizio di prevedibilità delle spese non può cioè11 di 16* disposto d ufficio Numero registro generale 26371/2022Numero sezionale 4350/2023Numero di raccolta generale 7169/2024prescindere da tutti gli elementi concreti da cui se ne possaData pubblicazione 18/03/2024valutare la prevedibilità e tra tali elementi vanno considerate anchele condizioni culturali ed economiche dei genitori e della famiglia diorigine del figlio Il tenore di vita dei due ex coniugi entrambilaureati e professionisti e conseguentemente anche quello delfiglio dimostrato peraltro dall assegno piuttosto elevato stabilito acarico del padre al momento della separazione e poi del divorzio eil loro livello di studi facevano ragionevolmente presumere chefiglio avrebbe scelto di continuare gli studi anche iscrivendosi aduniversità privata e fuori sede * che le relative spese nonpossono ritenersi imprevedibili e dunque straordinarie noncomprese nell assegno già stabilito per il mantenimento del figliogià peraltro piuttosto elevato »A tale motivazione la ricorrente ha replicato rilevando che sitrattava di spese sopravvenute di parecchi anni rispetto almomento della crisi della famiglia quando * aveva quattroanni ed evidentemente non erano prevedibili poiché strettamentedipendenti dagli interessi del bambino dalle sue attitudini e dallesue capacità che nel tempo si sono sviluppate Secondo la *in sintesi si è trattato di spese relative ad attività e necessitàpossibili astrattamente ipotizzabili al più ma che i genitori nonpotevano prevedere con certezza né ponderarne i costi peraltrosenza dubbio rilevanti5 5 * è noto l art 337—ter c c applicabile anche ai figlimaggiorenni ancora non indipendenti economicamente stabilisceper quanto riguarda le statuizioni riguardanti la prole nei cosiddettigiudizi separativo che «Salvo accordi diversi liberamentesottoscritti dalle parti ciascuno dei genitori provvede almantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito ilgiudice stabilisce ove necessario la corresponsione di un assegnoperiodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità dadeterminare considerando 1 le attuali esigenze del figlio 2 il12 di 16* disposto d ufficio Numero registro generale 26371/2022Numero sezionale 4350/2023Numero di raccolta generale 7169/2024tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza conData pubblicazione 18/03/2024entrambi i genitori 3 i tempi di permanenza presso ciascungenitore 4 le risorse economiche di entrambi i genitori 5 lavalenza economica dei compiti domestici e di cura assunti daciascun genitore»* norma appena richiamata emerge con chiarezza l obbligodi mantenimento dei figli ha due dimensioniDa una parte vi è il rapporto tra genitori e figlio e da un altra viè il rapporto tra genitori obbligatiIl principio di uguaglianza che accumuna i figli di genitoriconiugati ai figli di genitori separati o divorziati come pure a quellinati da persone non unite in matrimonio che continuano a vivereinsieme o che hanno cessato la convivenza impone di tenere amente che tutti i figli hanno uguale diritto di essere mantenutiistruiti educati e assistiti moralmente nel rispetto delle lorocapacità delle loro inclinazioni naturali e delle loro aspirazioni art315—bis comma 1 c cÈ per questo che l art 337—ter c c nel disciplinare la misuradel contributo al mantenimento del figlio nel corso dei giudizidisciplinati dall art 337—bis c c pone subito come parametri datenere in considerazione le attuali esigenze dei figli e il tenore divita goduto da questi ultimi durante la convivenza con entrambi igenitori art 337—ter comma 4 nn 1 e 2 c cI diritti dei figli di genitori che non vivono assieme infatti nonpossono essere diversi da quelli dei figli di genitori che stannoancora insieme né i genitori possono imporre delle privazioni aifigli per il solo fatto che abbiano deciso di allontanarsiNei rapporti interni tra genitori vige poi il principio diproporzionalità rispetto al reddito di ciascunoPer i genitori sposati il dovere di contribuire al mantenimentodel figlio è regolato dall art 143 comma 3 c c che sancisce ildovere di entrambi i coniugi di contribuire ai bisogni della famiglia13 di 16* disposto d ufficio Numero registro generale 26371/2022Numero sezionale 4350/2023Numero di raccolta generale 7169/2024ciascuno in relazione alle proprie sostanze e alle capacità di lavoroData pubblicazione 18/03/2024professionale e casalingoIn generale l art 316—bis comma 1 c c prevede poi che igenitori anche quelli non sposati devono adempiere i loro obblighinei confronti dei figli in proporzione alle rispettive sostanze esecondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingoLo stesso criterio di proporzionalità deve essere seguito dalgiudice quando finita la comunione di vita tra i genitori siano essisposati oppure no è chiamato a determinare la misura delcontributo al mantenimento da porre a carico di uno di essidovendo considerare le risorse economiche di ciascuno art 337—ter comma 4 n 4 c c valutando anche i tempi di permanenzadel figlio presso l uno o l altro genitore e la valenza economica deicompiti domestici e di cura assunti da ciascuno art 337—tercomma 4 nn 3 e 5 c c quali modalità di adempimento in viadiretta dell obbligo di mantenimento che pertanto incidono sullanecessità e sull entità del contributo al mantenimento in terminimonetari* che emerge dal quadro normativo è prima di tutto che illegislatore non opera alcuna distinzione tra spese ordinarie e spesestraordinarie e la previsione di un assegno periodico è stabilitacome possibile «ove necessario … al fine di realizzare il principio diproporzionalità»Anche l individuazione di spese straordinarie che non sianocomprese nell importo predeterminato nell assegno dimantenimento assume pertanto significato in vista dellasalvaguardia del principio di proporzionalitàD altronde la determinazione del contributo al mantenimentoviene effettuata sulla base delle spese che prevedibilmente sicompiono per il figlio al momento in cui tale contributo èdeterminato le quali poi vengono ripartite tra i genitori in14 di 16* disposto d ufficio Numero registro generale 26371/2022Numero sezionale 4350/2023Numero di raccolta generale 7169/2024proporzione delle rispettive consistenze e dei diversi apporti dati daData pubblicazione 18/03/2024ciascunoLa valutazione va fatta considerando in concreto gli elementi divalutazione menzionati nell art 337—ter c c tenendo conto dellasituazione attuale e nell attualità viene effettuata la ponderazionedella proporzione* ciò che è previsto o comunque prevedibile e ponderabilenei termini sopra indicati deve pertanto ritenersi compresonell assegno di mantenimento del figlio che è oggetto di quellavalutazione ponderata necessaria per distribuire proporzionalmentetra i genitori le spese per i figli * ciò che non è previsto néprevedibile e ponderabile al momento della determinazionedell assegno non è compreso nell assegno e se di rilevante entitàdeve essere considerato come un esborso straordinarioLa prevedibilità e la ponderabilità in concreto e nell attualitàdella spesa va dunque riferita al tempo della determinazione delcontributo e senza dubbio non può riguardare spese neppureipotizzabili al tempo della determinazione dell assegno perchésuscettibili di possibile verificazione molti anni dopo come lafrequentazione universitaria di un bambino e dunque prive delrequisito dell attualità6 In conclusione il motivo deve essere accolto in applicazionedel seguente principio“In tema di mantenimento dei figli costituiscono spesestraordinarie non comprese nell ammontare dell assegno ordinarioprevisto con erogazione a cadenza periodica quelle che ove nonoggetto di espressa statuizione convenzionale o giudiziale nonsiano prevedibili e ponderabili al tempo della determinazionedell assegno in base a una valutazione effettuata in concreto enell attualità degli elementi indicati nell art 337—ter comma 4c c e che dunque ove in concreto sostenute da uno soltanto deigenitori per la loro rilevante entità se non intese come15 di 16* disposto d ufficio Numero registro generale 26371/2022Numero sezionale 4350/2023anticipazioni dell obbligo di entrambi i genitori produrrebberoNumero di raccolta generale 7169/2024l effetto violativo del principio di proporzionalità della contDriabtau puzbibolicnaezio ne 18/03/2024genitoriale dovendo infatti attribuirsi il carattere dellastraordinarietà a quegli ingenti oneri sopravvenuti che in quantonon espressamente contemplati non erano attuali néragionevolmente determinabili al tempo della quantificazione giudiziale o convenzionale dell assegno”7 La decisione impugnata deve essere cassata con rinvio dellacausa alla Corte di appello di Lecce sede distaccata di Tarantoanche per la decisione sulle spese del giudizio di legittimità8 In caso di diffusione devono essere omesse le generalitàdelle parti e dei soggetti menzionati nella decisione a normadell art 52 d lgs n 196 del 2003 P Q MLa Corteaccoglie il ricorso e cassa la decisione impugnata con rinvio dellacausa alla Corte di appello di Lecce sede distaccata di Tarantoanche per la decisione sulle spese del giudizio di legittimitàdispone che in caso di diffusione della presente decisione sianoomesse le generalità delle parti e dei soggetti menzionati a normadell art 52 d lgs n 196 del 2003Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Prima Sezionecivile della Corte suprema di Cassazione il 6 ottobre 2023Il Presidente16 di 16* *P Q MLa Corteaccoglie il ricorso e cassa la decisione impugnata con rinvio dellacausa alla Corte di appello di Lecce sede distaccata di Tarantoanche per la decisione sulle spese del giudizio di legittimitàdispone che in caso di diffusione della presente decisione sianoomesse le generalità delle parti e dei soggetti menzionati a normadell art 52 d lgs n 196 del 2003Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Prima Sezionecivile della Corte suprema di Cassazione il 6 ottobre 2023Il Presidente16 di 16* *

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
![OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramento* disposto d ufficio Numero registro generale 26371/2022Numero sezionale 4350/2023Numero di raccolta generale 7169/2024Data pubblicazione 18/03/2024LA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta dagli Ill mi * ri [OSCURATO:PERSONA]* – * ** * Consigliere R G N 26371/2022* * Consigliere Ud 06/10/2023 – CC* * Consigliere [OSCURATO:PERSONA]* * Consigliere relha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso n 26371/2022promosso da* * elettivamente domiciliata in Roma via* 54 presso lo studio dell avv * *rappresentata e difesa dagli avvocati * e * *in virtù di procura speciale in calce al ricorso ricorrentecontro* * elettivamente domiciliato in Roma via ** 38 presso lo studio dell avv * *rappresentato e difeso dall avv * * in virtù di procuraspeciale in calce al controricorso controricorrenteavverso la sentenza della Corte d appello di Lecce n 326/2022sede distaccata di Taranto pubblicata il 05/10/2022 notificata il06/10/2022udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del06/10/2023 dal Consigliere * *letti gli atti del procedimento in epigrafeSVOLGIMENTO [OSCURATO:PERSONA]* disposto d ufficio Numero registro generale 26371/2022Numero sezionale 4350/2023Numero di raccolta generale 7169/2024* * e * * si sposavano nel 1993 e dopoData pubblicazione 18/03/2024due anni nel 1995 dalla loro unione nasceva il figlio * Allaseparazione consensuale dei coniugi avvenuta nel 1998 seguiva ildivorzio nel 2006 quando il figlio ancora minorenne aveva 11anni La sentenza di divorzio confermava le statuizioni concordatein sede di separazione consensuale con riguardo al figlio chetuttavia non recavano alcuna previsione riferibile alle spesestraordinarieCon sentenza n 2725/2018 pubblicata l 08/11/2018 ilTribunale di Taranto accogliendo la domanda di * *condannava * * a rimborsare all attrice l importo di €16 898 66 oltre interessi legali dal giorno dei pagamenti pari allametà degli esborsi sostenuti negli ultimi anni a titolo di spesestraordinarie per il figlio ** il Tribunale che non potessero rientrare nelle speseordinarie previste nel contributo al mantenimento le spese perlibri scolastici e per corredo scolastico i viaggi di istruzione lespese di iscrizione scolastiche le tasse universitarie e le speseconnesse — quali i canoni di locazione per vivere nella sedeuniversitaria e le spese di trasporto — che pertanto dovevanoessere sostenute da entrambi i genitori ancorché nonpreventivamente concordate in quanto non preventivabili equantificabili a monteContro tale statuizione * * proponeva appelloche nel contraddittorio delle parti veniva accoltoLa Corte d appello evidenziava che dovevano intendersi qualispese straordinarie quelle che per la loro rilevanza la loroimprevedibilità e la loro imponderabilità esulano dall ordinarioregime di vita dei figli dovendo distinguersi gli esborsi che sonodestinati ai bisogni ordinari del figlio e che certi nel loro costante eprevedibile ripetersi anche lungo intervalli temporali più o menoampi sortiscono l effetto di integrare l assegno di mantenimento2 di 16* disposto d ufficio Numero registro generale 26371/2022Numero sezionale 4350/2023Numero di raccolta generale 7169/2024dalle spese che imprevedibili e rilevanti nel loro ammontareData pubblicazione 18/03/2024recidono ogni legame con i caratteri di ordinarietà e che perciòrichiedono per la loro azionabilità l esercizio di un autonomaazione di accertamento* base di tali premesse la Corte di merito ha ritenuto chenon rientrassero nella nozione di spese straordinarie quellescolastiche e quelle relative alla frequenza di una università privata la * in sede Milano diversa e lontana dal luogo diresidenza comprese le spese di iscrizione all università di alloggioe di viaggio perché la frequenza universitaria e le conseguentispese erano prevedibili in quanto la qualità professionale deigenitori avvocato e architetto e il titolo di studio laurea deimedesimi in sostanza l elevato livello socio culturale della famigliadi origine del figlio erano tali da far presumere che il figlio avrebbeproseguito gli studi e avrebbe frequentato l università ancheprivata * in quanto il giudizio di prevedibilità delle spese non puòprescindere da una valutazione in concreto che tenga inconsiderazione le condizioni socio culturali ed economiche deigenitori e della famiglia di origine del figlioIl tenore di vita dei due ex coniugi entrambi laureati eprofessionisti e conseguentemente anche quello del figlio com èdimostrato dall assegno piuttosto elevato stabilito a carico delpadre al momento della separazione e poi del divorzio e il lorolivello di studi facevano ragionevolmente presumere secondo laCorte territoriale che figlio avrebbe scelto di continuare la suaformazione anche iscrivendosi ad università privata e fuori sede* la Corte d appello ha escluso che potesseroritenersi spese straordinarie quelle mediche di cui la * avevachiesto il rimborso trattandosi per lo più di spese per analisi perqualche accertamento strumentale e qualche visita specialisticasenza che fosse dimostrato che si trattasse di spese richieste dapatologie improvvise e perciò imprevedibili aggiungendo che3 di 16* disposto d ufficio Numero registro generale 26371/2022Numero sezionale 4350/2023Numero di raccolta generale 7169/2024comunque non si trattava di importi tali da poter qualificare gliData pubblicazione 18/03/2024esborsi come straordinari anche in relazione al tenore di vitafamiliarePer le stesse ragioni non sono state considerate straordinarie lespese per l attività sportiva e per il corso di musica del figlioessendo tali attività ormai prevedibili per un giovane della stessaetà del ragazzo e di importo non rilevante in considerazione dellecondizioni sociali ed economiche dei genitoriNon sono state infine considerate spese straordinarie quelleper non meglio specificate ulteriori esigenze di * quelleper le ricariche della carta di pagamento e per i bonifici che eranocosì genericamente determinate da non consentire un giudizio sullastraordinarietà delle stesseAvverso tale statuizione * * ha proposto ricorso percassazione affidato a un solo motivoL intimato si è difeso con controricorsoLa ricorrente ha depositato memoria difensivaRAGIONI DELLA DECISIONECon l unico motivo di ricorso è dedotta la violazione e falsaapplicazione degli artt 147 148 155 315 bis e 337 ter c c peravere la Corte di appello erroneamente escluso che le speseoggetto della richiesta di rimborso potessero essere consideratespese straordinarie per essere in buona sostanza prevedibili per ilfiglio di due professionisti mentre invece così non eraLa ricorrente ha precisato che si trattava di spese per trasporti extraurbani quando il figlio doveva spostarsi da * perfrequentare il liceo a Taranto a 30 chilometri di distanza e inseguito quando doveva raggiungere la sede universitaria a Milanoper viaggi di istruzione anche all estero con pernottamento per ilconseguimento della “ECDL” la patente europea del computer eper corsi di lingua inglese necessari per la sua formazione e il suofuturo scolastico e professionale per lo sport e la musica per4 di 16* disposto d ufficio Numero registro generale 26371/2022Numero sezionale 4350/2023Numero di raccolta generale 7169/2024spese mediche straordinarie cioè non relative a semplici medicinaliData pubblicazione 18/03/2024da banco e soprattutto per l iscrizione e la frequenzadell * * quasi € 8 000 00 all anno solo per la rettacon i relativi costi collegati alle necessità abitative € 7 200 00all anno per la sola locazione di una camera in un appartamento incondivisione con altri studentiSecondo la ricorrente occorreva tenere conto che si trattava dispese sopravvenute di parecchi anni rispetto al tempo della crisidella famiglia intervenuta quando il figlio * aveva quattroanni ed evidentemente non erano prevedibili poiché strettamentedipendenti dagli interessi del bambino dalle sue attitudini e dallesue capacità Non era prevedibile ad esempio che gli siinteressasse alla musica * non avere utilità alcuna aconseguire la patente * o rifiutare qualunque genere di attivitàsportiva I genitori avrebbero potuto magari sperare che avessecarriera scolastica che lo portasse a scegliere di frequentare liceo euniversità ma non potevano certo prevedere data la sua teneraetà la facoltà e la sede prescelte * in sintesi esborsi relativiad attività e necessità possibili astrattamente ipotizzabili al piùma che i genitori non potevano prevedere con certezza néponderarne i costi peraltro senza dubbio rilevanti * pensareche la sola spesa per l università circa € 8 000 00 euro all annoper la retta ed € 7 200 00 per l alloggio esclusi vitto utenze eccera tale da assorbire integralmente non solo il contributo mensile almantenimento ma anche quello annuale pari a circa € 7 900 002 Il controricorrente ha preliminarmente eccepitol inammissibilità del ricorso per due ordini di motiviIn primo luogo ha dedotto il difetto di autosufficienza delricorso perché la controparte non aveva indicato neppuresinteticamente i motivi di appello né aveva operato la completariproduzione del percorso motivazionale compiuto dalla decisione5 di 16* disposto d ufficio Numero registro generale 26371/2022Numero sezionale 4350/2023impugnata omettendo anche di descrivere tutti i documenti suiNumero di raccolta generale 7169/2024quali la domanda era fondata Data pubblicazione 18/03/2024In secondo luogo ha ritenuto che le censure fossero rivolte agliapprezzamenti di fatto e alle valutazioni di merito operate dallaCorte territoriale sottratti al sindacato del giudice di legittimità3 È infondata l eccezione di difetto di autosufficienza delricorso tenuto conto che dalla complessiva lettura dello stesso èpossibile evincere con chiarezza lo svolgimento del processo leragioni della decisione impugnata e i motivi per cui la parte haimpugnato tale statuizione4 Anche l ulteriore eccezione pregiudiziale è infondata* è noto fa parte del sindacato di legittimità la falsaapplicazione di norme di diritto che impone di controllare se lafattispecie concreta così come ricostruita dal giudice di merito siastata ricondotta a ragione o a torto alla fattispecie giuridicaastratta individuata come idonea a dettarne la disciplina oppureal contrario avrebbe dovuto essere ricondotta a un altra fattispeciegiuridica o non avrebbe dovuto essere considerata riconducibile aduna fattispecie giuridica astratta sì da non rilevare in iure oppureancora non sia stata ricondotta alla fattispecie giuridica cui inveceavrebbe dovuto esserlo c d vizio di sussunzione o di rifiuto disussunzione v sul punto [OSCURATO:PERSONA] 3 Sentenza n 13747 del[OSCURATO:DATA_NASCITA] e [OSCURATO:PERSONA] 3 Ordinanza n 21772 del [OSCURATO:DATA_NASCITA]In tutti tali casi il controllo sull esatta applicazione della leggeda parte Corte di Cassazione è consentito dell espresso riferimentoche l art 360 comma 1 n 3 c p c fa al concetto di falsaapplicazione in congiunzione con quello di violazione che hanatura esplicativa di un unica nozione siccome rivela il fatto chel art 111 Cost allude solo alla violazione di legge Invero unanorma di diritto può essere violata dal giudice a o perché egli neinterpreta o ne legge erroneamente un elemento testuale delladisposizione in cui la norma è dettata b o perché legge bene tutti6 di 16* disposto d ufficio Numero registro generale 26371/2022Numero sezionale 4350/2023gli elementi testuali della disposizione ma nell enucleare la normaNumero di raccolta generale 7169/2024che risulta dal senso complessivo delle espressioni teDsattau paublib licalazio ne 18/03/2024individua in modo erroneo rispetto a come avrebbe dovuto secondoi canoni del procedimento interpretativo delle norme art 12preleggi così sbagliando nel pervenire al risultato ultimo delprocedimento esegetico di una disposizione che è appunto dipercepire ed individuare ciò che la fonte che ha emanato ladisposizione ha intesto disporre appunto come norma c o perchépur conclusi esattamente i due passaggi sub a e sub b e dovendoapplicare il risultato esatto dell esegesi alla fattispecie concreta sirifiuta di ricondurvi quest ultima alla fattispecie astratta purcorrettamente individuata o la riconduce invece ad altra o escludeche posa essere ricondotta ad essa come a qualsiasi altrafattispecie giuridicaIn tutti tali casi e dunque anche in quello sub c il giudicecommette un error iuris e in quest ultimo sbaglia nel procedimentodi sussunzione della fattispecie concreta a quella astratta di modoche l errore si risolve nella mancata applicazione della normagiuridica che nella specie doveva applicarsi v ancora sul puntoCass Sez 3 Sentenza n 13747 del 31/05/2018Nel caso di specie sul presupposto che le spese sostenute per ifigli sono straordinarie quelle che — per la loro rilevanzaimprevedibilità e imponderabilità — esulano dall ordinario regime divita dei figli la ricorrente ha investito il giudice di legittimità dellaverifica della correttezza giuridica della nozione di imprevedibilità ditali spese così come intese dal giudice di merito che la parte hacontestato offrendo una diversa nozioneÈ pertanto evidente che non si tratta della prospettazione diquestioni di merito ma dell allegazione di un tipico vizio disussunzione della decisione impugnata5 Il motivo di ricorso è fondato sia pure nei termini di seguitoevidenziati7 di 16* disposto d ufficio Numero registro generale 26371/2022Numero sezionale 4350/20235 1 * Corte ha già chiarito che in materia di speseNumero di raccolta generale 7169/2024straordinarie occorre in via sostanziale distinguere traD a ta pau b blicgalziio ne 18/03/2024esborsi che sono destinati ai bisogni ordinari del figlio e che certinel loro costante e prevedibile ripetersi anche lungo intervallitemporali più o meno ampi anche se sono incerti nel loroammontare sortiscono l effetto di integrare l assegno dimantenimento e possono essere azionati in forza del titolooriginario di condanna adottato in materia di esercizio dellaresponsabilità nei giudizi separativi previsti dart 337—bis c cprevia un allegazione che consenta con mera operazionearitmetica di preservare del titolo stesso i caratteri della certezzaliquidità ed esigibilità b le spese che imprevedibili e rilevanti nelloro ammontare in grado di recidere ogni legame con i caratteri diordinarietà dell assegno di contributo al mantenimento richiedonoper la loro azionabilità l esercizio di un autonoma azione diaccertamento in cui convergono il rispetto del principiodell adeguatezza della posta alle esigenze del figlio e quello dellaproporzione del contributo alle condizioni economico patrimonialidel genitore onerato in comparazione con quanto statuito dalgiudice che si sia pronunciato sul tema della responsabilitàgenitoriale nei procedimenti sopra menzionati [OSCURATO:PERSONA] 1Ordinanza n 379 del [OSCURATO:DATA_NASCITA]In tale ottica * Corte ha ritenuto che le spese scolastichee mediche straordinarie che in sede giudiziale siano state postepro quota a carico di entrambi i coniugi pur non essendoricomprese nell assegno periodico forfettariamente determinato necondividono la natura qualora si presentino sostanzialmente certenel loro ordinario e prevedibile ripetersi così integrando qualicomponenti variabili l assegno complessivamente dovuto sicché ilgenitore che abbia anticipato tali spese può agire in via esecutivaper ottenere il rimborso della quota gravante sull altro in virtù deltitolo sopra menzionato senza doversi munire di uno ulteriore8 di 16* disposto d ufficio Numero registro generale 26371/2022Numero sezionale 4350/2023richiesto solo con riguardo a quelle spese straordinarie che perNumero di raccolta generale 7169/2024rilevanza imprevedibilità ed imponderabilità esulano dall * piunbablirciaozio ne 18/03/2024regime di vita della prole così [OSCURATO:PERSONA] 1 Ordinanza n 3835 del[OSCURATO:DATA_NASCITA]Secondo la Corte in particolare le spese mediche escolastiche da ritenersi comprese nella categoria delle spesestraordinarie routinarie sono quegli esborsi per l acquisto diocchiali per visite specialistiche di controllo per pagamento ditasse scolastiche ecc… che pur non ricompresi nell assegno fissoperiodico di mantenimento — ove il titolo preveda espressamentein aggiunta ad esso il pagamento del 50% delle spese medichestraordinarie e delle spese scolastiche — tuttavia nel loro ordinarioriproporsi assumono una connotazione di probabilità tale dapotersi definire come sostanzialmente certe cosicché esse se nonpredeterminabili nel quantum e nel quando lo sono invece inordine all an v ancora [OSCURATO:PERSONA] 1 Ordinanza n 3835 del[OSCURATO:DATA_NASCITA] * spese che nella sostanza finiscono perrispondere ad ordinarie e prevedibili esigenze di mantenimento delfiglio tanto da assumere nel loro verificarsi una connotazione dicertezza anche se non ricomprese nell assegno forfettizzato eperiodico di mantenimento possono essere richieste tuttaviaquale parte non fissa del primo di cui condividono la natura inrimborso dal genitore anticipatario sulla base della loro elencazionein precetto ed allegazione in sede esecutiva al titolo già ottenutosenza che per ciò insorga la necessità di fare accertarenuovamente in sede giudiziale e per un distinto titolo la loroesistenza e quantificazione* stessa ottica la S C ha ritenuto che la spesa per lafrequentazione degli studi universitari lontano dal luogo diresidenza nella parte riferibile all alloggio rientra nelle vere eproprie spese straordinarie in ragione quanto meno della suausuale rilevanza oltre che normalmente dell imprevedibilità della9 di 16* disposto d ufficio Numero registro generale 26371/2022Numero sezionale 4350/2023sede presso cui lo studente deciderà di svolgere i propri studiNumero di raccolta generale 7169/2024 [OSCURATO:PERSONA] 1 Ordinanza n 19532 del [OSCURATO:DATA_NASCITA] Data pubblicazione 18/03/2024Le vere spese straordinarie infatti non sono prevedibili e per laloro rilevanza e imponderabilità esulano dall ordinario regime divita dei figli con la conseguenza che la loro sussistenza giustificaun accertamento giudiziale specifico a seguito dell esercizio diapposita azioneLa ratio che sostiene la non ricomprensione di dette spesenell ammontare dell assegno in via forfettaria posto a carico di unodei genitori è il contrasto che altrimenti si realizzerebbe con ilprincipio di proporzionalità e adeguatezza del mantenimentosancito dall art 337—ter comma 4 c c e il rischio di un gravenocumento per il figlio che potrebbe essere privato di curenecessarie o di altri indispensabili apporti ove non sia consentitodalle possibilità economiche del solo genitore beneficiariodell assegno5 2 Nel caso di specie è incontroverso che nel 2006 in sede didivorzio quando il figlio delle parti aveva solo 11 anni era statoprevisto solo un contributo mensile al mantenimento diquest ultimo a carico del padre senza ulteriori previsioni e inparticolare senza alcun riferimento alla disciplina delle spesestraordinarieNon si pone dunque una questione di azionabilità del diritto alrimborso a prescindere dalla formazione di un nuovo titoloLa materia del contendere si incentra tutta sulla riconducibilitàdelle spese di cui la ricorrente ha chiesto il rimborso tra quellestraordinarie oppure se le stesse debbano ritenersi comprese nelcontributo al mantenimento forfettariamente determinato in sede didivorzio5 3 Si deve subito precisare che la censura è ammissibile solocon riferimento alle spese scolastiche e a quelle relative allafrequenza all università privata furi sede iscrizione alloggio e10 di 16* disposto d ufficio Numero registro generale 26371/2022Numero sezionale 4350/2023viaggio in relazione alle quali il giudizio della Corte di appello si èNumero di raccolta generale 7169/2024limitato alla ritenuta prevedibilità censurata con il ricDoartas pou bbpliceazrio ne 18/03/2024cassazione della ricorrente* è noto infatti la mancata impugnazione di alcune delleragioni poste a fondamento della decisione impugnata potendo dasole giustificare la statuizione assunta comporta l inammissibilitàdell impugnazione incentrata su altre rationes perché l eventualeaccoglimento delle censure non comporterebbe la cassazione delladecisione divenendo definitiva la statuizione fondata sulle ragioninon censurate [OSCURATO:PERSONA] 1 Ordinanza n 17182 del [OSCURATO:DATA_NASCITA][OSCURATO:PERSONA] 3 Sentenza n 10815 del 18/04/2019Nel caso di specie si è verificata proprio tale evenienzaCon riguardo alle spese mediche e sportive e a quelle relative alcorso di musica infatti il giudice di appello ha motivato il rigettodella richiesta di rimborso evidenziando oltre alla ritenutaprevedibilità delle stesse anche la non rilevanza degli importispesi su cui parte ricorrente non ha dedotto alcunché Inoltre lespese riferite alle “ulteriori esigenze di * quelle relative allericariche dalla carta di pagamento e ai bonifici effettuati al figlionon sono state ritenute rimborsabili dalla Corte d appello che neha evidenziato la genericità della descrizione e di conseguenzal impossibilità di verificarne la natura ed anche su tale aspetto laricorrente non ha operato alcuna censura5 4 Con riferimento alle spese scolastiche e universitarie sopramenzionate la Corte di appello ha statuito come segue «Comeinfatti dedotto dal * la frequenza universitaria e leconseguenti spese erano prevedibili in quanto la qualitàprofessionale dei genitori e il titolo di studio laurea dei medesimiin sostanza l elevato livello socio culturale della famiglia di originedel figlio erano tali da far presumere che il figlio avrebbeproseguito gli studi e avrebbe frequentato l università ancheprivata Il giudizio di prevedibilità delle spese non può cioè11 di 16* disposto d ufficio Numero registro generale 26371/2022Numero sezionale 4350/2023Numero di raccolta generale 7169/2024prescindere da tutti gli elementi concreti da cui se ne possaData pubblicazione 18/03/2024valutare la prevedibilità e tra tali elementi vanno considerate anchele condizioni culturali ed economiche dei genitori e della famiglia diorigine del figlio Il tenore di vita dei due ex coniugi entrambilaureati e professionisti e conseguentemente anche quello delfiglio dimostrato peraltro dall assegno piuttosto elevato stabilito acarico del padre al momento della separazione e poi del divorzio eil loro livello di studi facevano ragionevolmente presumere chefiglio avrebbe scelto di continuare gli studi anche iscrivendosi aduniversità privata e fuori sede * che le relative spese nonpossono ritenersi imprevedibili e dunque straordinarie noncomprese nell assegno già stabilito per il mantenimento del figliogià peraltro piuttosto elevato »A tale motivazione la ricorrente ha replicato rilevando che sitrattava di spese sopravvenute di parecchi anni rispetto almomento della crisi della famiglia quando * aveva quattroanni ed evidentemente non erano prevedibili poiché strettamentedipendenti dagli interessi del bambino dalle sue attitudini e dallesue capacità che nel tempo si sono sviluppate Secondo la *in sintesi si è trattato di spese relative ad attività e necessitàpossibili astrattamente ipotizzabili al più ma che i genitori nonpotevano prevedere con certezza né ponderarne i costi peraltrosenza dubbio rilevanti5 5 * è noto l art 337—ter c c applicabile anche ai figlimaggiorenni ancora non indipendenti economicamente stabilisceper quanto riguarda le statuizioni riguardanti la prole nei cosiddettigiudizi separativo che «Salvo accordi diversi liberamentesottoscritti dalle parti ciascuno dei genitori provvede almantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito ilgiudice stabilisce ove necessario la corresponsione di un assegnoperiodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità dadeterminare considerando 1 le attuali esigenze del figlio 2 il12 di 16* disposto d ufficio Numero registro generale 26371/2022Numero sezionale 4350/2023Numero di raccolta generale 7169/2024tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza conData pubblicazione 18/03/2024entrambi i genitori 3 i tempi di permanenza presso ciascungenitore 4 le risorse economiche di entrambi i genitori 5 lavalenza economica dei compiti domestici e di cura assunti daciascun genitore»* norma appena richiamata emerge con chiarezza l obbligodi mantenimento dei figli ha due dimensioniDa una parte vi è il rapporto tra genitori e figlio e da un altra viè il rapporto tra genitori obbligatiIl principio di uguaglianza che accumuna i figli di genitoriconiugati ai figli di genitori separati o divorziati come pure a quellinati da persone non unite in matrimonio che continuano a vivereinsieme o che hanno cessato la convivenza impone di tenere amente che tutti i figli hanno uguale diritto di essere mantenutiistruiti educati e assistiti moralmente nel rispetto delle lorocapacità delle loro inclinazioni naturali e delle loro aspirazioni art315—bis comma 1 c cÈ per questo che l art 337—ter c c nel disciplinare la misuradel contributo al mantenimento del figlio nel corso dei giudizidisciplinati dall art 337—bis c c pone subito come parametri datenere in considerazione le attuali esigenze dei figli e il tenore divita goduto da questi ultimi durante la convivenza con entrambi igenitori art 337—ter comma 4 nn 1 e 2 c cI diritti dei figli di genitori che non vivono assieme infatti nonpossono essere diversi da quelli dei figli di genitori che stannoancora insieme né i genitori possono imporre delle privazioni aifigli per il solo fatto che abbiano deciso di allontanarsiNei rapporti interni tra genitori vige poi il principio diproporzionalità rispetto al reddito di ciascunoPer i genitori sposati il dovere di contribuire al mantenimentodel figlio è regolato dall art 143 comma 3 c c che sancisce ildovere di entrambi i coniugi di contribuire ai bisogni della famiglia13 di 16* disposto d ufficio Numero registro generale 26371/2022Numero sezionale 4350/2023Numero di raccolta generale 7169/2024ciascuno in relazione alle proprie sostanze e alle capacità di lavoroData pubblicazione 18/03/2024professionale e casalingoIn generale l art 316—bis comma 1 c c prevede poi che igenitori anche quelli non sposati devono adempiere i loro obblighinei confronti dei figli in proporzione alle rispettive sostanze esecondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingoLo stesso criterio di proporzionalità deve essere seguito dalgiudice quando finita la comunione di vita tra i genitori siano essisposati oppure no è chiamato a determinare la misura delcontributo al mantenimento da porre a carico di uno di essidovendo considerare le risorse economiche di ciascuno art 337—ter comma 4 n 4 c c valutando anche i tempi di permanenzadel figlio presso l uno o l altro genitore e la valenza economica deicompiti domestici e di cura assunti da ciascuno art 337—tercomma 4 nn 3 e 5 c c quali modalità di adempimento in viadiretta dell obbligo di mantenimento che pertanto incidono sullanecessità e sull entità del contributo al mantenimento in terminimonetari* che emerge dal quadro normativo è prima di tutto che illegislatore non opera alcuna distinzione tra spese ordinarie e spesestraordinarie e la previsione di un assegno periodico è stabilitacome possibile «ove necessario … al fine di realizzare il principio diproporzionalità»Anche l individuazione di spese straordinarie che non sianocomprese nell importo predeterminato nell assegno dimantenimento assume pertanto significato in vista dellasalvaguardia del principio di proporzionalitàD altronde la determinazione del contributo al mantenimentoviene effettuata sulla base delle spese che prevedibilmente sicompiono per il figlio al momento in cui tale contributo èdeterminato le quali poi vengono ripartite tra i genitori in14 di 16* disposto d ufficio Numero registro generale 26371/2022Numero sezionale 4350/2023Numero di raccolta generale 7169/2024proporzione delle rispettive consistenze e dei diversi apporti dati daData pubblicazione 18/03/2024ciascunoLa valutazione va fatta considerando in concreto gli elementi divalutazione menzionati nell art 337—ter c c tenendo conto dellasituazione attuale e nell attualità viene effettuata la ponderazionedella proporzione* ciò che è previsto o comunque prevedibile e ponderabilenei termini sopra indicati deve pertanto ritenersi compresonell assegno di mantenimento del figlio che è oggetto di quellavalutazione ponderata necessaria per distribuire proporzionalmentetra i genitori le spese per i figli * ciò che non è previsto néprevedibile e ponderabile al momento della determinazionedell assegno non è compreso nell assegno e se di rilevante entitàdeve essere considerato come un esborso straordinarioLa prevedibilità e la ponderabilità in concreto e nell attualitàdella spesa va dunque riferita al tempo della determinazione delcontributo e senza dubbio non può riguardare spese neppureipotizzabili al tempo della determinazione dell assegno perchésuscettibili di possibile verificazione molti anni dopo come lafrequentazione universitaria di un bambino e dunque prive delrequisito dell attualità6 In conclusione il motivo deve essere accolto in applicazionedel seguente principio“In tema di mantenimento dei figli costituiscono spesestraordinarie non comprese nell ammontare dell assegno ordinarioprevisto con erogazione a cadenza periodica quelle che ove nonoggetto di espressa statuizione convenzionale o giudiziale nonsiano prevedibili e ponderabili al tempo della determinazionedell assegno in base a una valutazione effettuata in concreto enell attualità degli elementi indicati nell art 337—ter comma 4c c e che dunque ove in concreto sostenute da uno soltanto deigenitori per la loro rilevante entità se non intese come15 di 16* disposto d ufficio Numero registro generale 26371/2022Numero sezionale 4350/2023anticipazioni dell obbligo di entrambi i genitori produrrebberoNumero di raccolta generale 7169/2024l effetto violativo del principio di proporzionalità della contDriabtau puzbibolicnaezio ne 18/03/2024genitoriale dovendo infatti attribuirsi il carattere dellastraordinarietà a quegli ingenti oneri sopravvenuti che in quantonon espressamente contemplati non erano attuali néragionevolmente determinabili al tempo della quantificazione giudiziale o convenzionale dell assegno”7 La decisione impugnata deve essere cassata con rinvio dellacausa alla Corte di appello di Lecce sede distaccata di Tarantoanche per la decisione sulle spese del giudizio di legittimità8 In caso di diffusione devono essere omesse le generalitàdelle parti e dei soggetti menzionati nella decisione a normadell art 52 d lgs n 196 del 2003CORTE [OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramento* disposto d ufficio Numero registro generale 26371/2022Numero sezionale 4350/2023Numero di raccolta generale 7169/2024Data pubblicazione 18/03/2024LA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta dagli Ill mi * ri [OSCURATO:PERSONA]* – * ** * Consigliere R G N 26371/2022* * Consigliere Ud 06/10/2023 – CC* * Consigliere [OSCURATO:PERSONA]* * Consigliere relha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso n 26371/2022promosso da* * elettivamente domiciliata in Roma via* 54 presso lo studio dell avv * *rappresentata e difesa dagli avvocati * e * *in virtù di procura speciale in calce al ricorso ricorrentecontro* * elettivamente domiciliato in Roma via ** 38 presso lo studio dell avv * *rappresentato e difeso dall avv * * in virtù di procuraspeciale in calce al controricorso controricorrenteavverso la sentenza della Corte d appello di Lecce n 326/2022sede distaccata di Taranto pubblicata il 05/10/2022 notificata il06/10/2022udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del06/10/2023 dal Consigliere * *letti gli atti del procedimento in epigrafeSVOLGIMENTO [OSCURATO:PERSONA]* disposto d ufficio Numero registro generale 26371/2022Numero sezionale 4350/2023Numero di raccolta generale 7169/2024* * e * * si sposavano nel 1993 e dopoData pubblicazione 18/03/2024due anni nel 1995 dalla loro unione nasceva il figlio * Allaseparazione consensuale dei coniugi avvenuta nel 1998 seguiva ildivorzio nel 2006 quando il figlio ancora minorenne aveva 11anni La sentenza di divorzio confermava le statuizioni concordatein sede di separazione consensuale con riguardo al figlio chetuttavia non recavano alcuna previsione riferibile alle spesestraordinarieCon sentenza n 2725/2018 pubblicata l 08/11/2018 ilTribunale di Taranto accogliendo la domanda di * *condannava * * a rimborsare all attrice l importo di €16 898 66 oltre interessi legali dal giorno dei pagamenti pari allametà degli esborsi sostenuti negli ultimi anni a titolo di spesestraordinarie per il figlio ** il Tribunale che non potessero rientrare nelle speseordinarie previste nel contributo al mantenimento le spese perlibri scolastici e per corredo scolastico i viaggi di istruzione lespese di iscrizione scolastiche le tasse universitarie e le speseconnesse — quali i canoni di locazione per vivere nella sedeuniversitaria e le spese di trasporto — che pertanto dovevanoessere sostenute da entrambi i genitori ancorché nonpreventivamente concordate in quanto non preventivabili equantificabili a monteContro tale statuizione * * proponeva appelloche nel contraddittorio delle parti veniva accoltoLa Corte d appello evidenziava che dovevano intendersi qualispese straordinarie quelle che per la loro rilevanza la loroimprevedibilità e la loro imponderabilità esulano dall ordinarioregime di vita dei figli dovendo distinguersi gli esborsi che sonodestinati ai bisogni ordinari del figlio e che certi nel loro costante eprevedibile ripetersi anche lungo intervalli temporali più o menoampi sortiscono l effetto di integrare l assegno di mantenimento2 di 16* disposto d ufficio Numero registro generale 26371/2022Numero sezionale 4350/2023Numero di raccolta generale 7169/2024dalle spese che imprevedibili e rilevanti nel loro ammontareData pubblicazione 18/03/2024recidono ogni legame con i caratteri di ordinarietà e che perciòrichiedono per la loro azionabilità l esercizio di un autonomaazione di accertamento* base di tali premesse la Corte di merito ha ritenuto chenon rientrassero nella nozione di spese straordinarie quellescolastiche e quelle relative alla frequenza di una università privata la * in sede Milano diversa e lontana dal luogo diresidenza comprese le spese di iscrizione all università di alloggioe di viaggio perché la frequenza universitaria e le conseguentispese erano prevedibili in quanto la qualità professionale deigenitori avvocato e architetto e il titolo di studio laurea deimedesimi in sostanza l elevato livello socio culturale della famigliadi origine del figlio erano tali da far presumere che il figlio avrebbeproseguito gli studi e avrebbe frequentato l università ancheprivata * in quanto il giudizio di prevedibilità delle spese non puòprescindere da una valutazione in concreto che tenga inconsiderazione le condizioni socio culturali ed economiche deigenitori e della famiglia di origine del figlioIl tenore di vita dei due ex coniugi entrambi laureati eprofessionisti e conseguentemente anche quello del figlio com èdimostrato dall assegno piuttosto elevato stabilito a carico delpadre al momento della separazione e poi del divorzio e il lorolivello di studi facevano ragionevolmente presumere secondo laCorte territoriale che figlio avrebbe scelto di continuare la suaformazione anche iscrivendosi ad università privata e fuori sede* la Corte d appello ha escluso che potesseroritenersi spese straordinarie quelle mediche di cui la * avevachiesto il rimborso trattandosi per lo più di spese per analisi perqualche accertamento strumentale e qualche visita specialisticasenza che fosse dimostrato che si trattasse di spese richieste dapatologie improvvise e perciò imprevedibili aggiungendo che3 di 16* disposto d ufficio Numero registro generale 26371/2022Numero sezionale 4350/2023Numero di raccolta generale 7169/2024comunque non si trattava di importi tali da poter qualificare gliData pubblicazione 18/03/2024esborsi come straordinari anche in relazione al tenore di vitafamiliarePer le stesse ragioni non sono state considerate straordinarie lespese per l attività sportiva e per il corso di musica del figlioessendo tali attività ormai prevedibili per un giovane della stessaetà del ragazzo e di importo non rilevante in considerazione dellecondizioni sociali ed economiche dei genitoriNon sono state infine considerate spese straordinarie quelleper non meglio specificate ulteriori esigenze di * quelleper le ricariche della carta di pagamento e per i bonifici che eranocosì genericamente determinate da non consentire un giudizio sullastraordinarietà delle stesseAvverso tale statuizione * * ha proposto ricorso percassazione affidato a un solo motivoL intimato si è difeso con controricorsoLa ricorrente ha depositato memoria difensivaRAGIONI DELLA DECISIONECon l unico motivo di ricorso è dedotta la violazione e falsaapplicazione degli artt 147 148 155 315 bis e 337 ter c c peravere la Corte di appello erroneamente escluso che le speseoggetto della richiesta di rimborso potessero essere consideratespese straordinarie per essere in buona sostanza prevedibili per ilfiglio di due professionisti mentre invece così non eraLa ricorrente ha precisato che si trattava di spese per trasporti extraurbani quando il figlio doveva spostarsi da * perfrequentare il liceo a Taranto a 30 chilometri di distanza e inseguito quando doveva raggiungere la sede universitaria a Milanoper viaggi di istruzione anche all estero con pernottamento per ilconseguimento della “ECDL” la patente europea del computer eper corsi di lingua inglese necessari per la sua formazione e il suofuturo scolastico e professionale per lo sport e la musica per4 di 16* disposto d ufficio Numero registro generale 26371/2022Numero sezionale 4350/2023Numero di raccolta generale 7169/2024spese mediche straordinarie cioè non relative a semplici medicinaliData pubblicazione 18/03/2024da banco e soprattutto per l iscrizione e la frequenzadell * * quasi € 8 000 00 all anno solo per la rettacon i relativi costi collegati alle necessità abitative € 7 200 00all anno per la sola locazione di una camera in un appartamento incondivisione con altri studentiSecondo la ricorrente occorreva tenere conto che si trattava dispese sopravvenute di parecchi anni rispetto al tempo della crisidella famiglia intervenuta quando il figlio * aveva quattroanni ed evidentemente non erano prevedibili poiché strettamentedipendenti dagli interessi del bambino dalle sue attitudini e dallesue capacità Non era prevedibile ad esempio che gli siinteressasse alla musica * non avere utilità alcuna aconseguire la patente * o rifiutare qualunque genere di attivitàsportiva I genitori avrebbero potuto magari sperare che avessecarriera scolastica che lo portasse a scegliere di frequentare liceo euniversità ma non potevano certo prevedere data la sua teneraetà la facoltà e la sede prescelte * in sintesi esborsi relativiad attività e necessità possibili astrattamente ipotizzabili al piùma che i genitori non potevano prevedere con certezza néponderarne i costi peraltro senza dubbio rilevanti * pensareche la sola spesa per l università circa € 8 000 00 euro all annoper la retta ed € 7 200 00 per l alloggio esclusi vitto utenze eccera tale da assorbire integralmente non solo il contributo mensile almantenimento ma anche quello annuale pari a circa € 7 900 002 Il controricorrente ha preliminarmente eccepitol inammissibilità del ricorso per due ordini di motiviIn primo luogo ha dedotto il difetto di autosufficienza delricorso perché la controparte non aveva indicato neppuresinteticamente i motivi di appello né aveva operato la completariproduzione del percorso motivazionale compiuto dalla decisione5 di 16* disposto d ufficio Numero registro generale 26371/2022Numero sezionale 4350/2023impugnata omettendo anche di descrivere tutti i documenti suiNumero di raccolta generale 7169/2024quali la domanda era fondata Data pubblicazione 18/03/2024In secondo luogo ha ritenuto che le censure fossero rivolte agliapprezzamenti di fatto e alle valutazioni di merito operate dallaCorte territoriale sottratti al sindacato del giudice di legittimità3 È infondata l eccezione di difetto di autosufficienza delricorso tenuto conto che dalla complessiva lettura dello stesso èpossibile evincere con chiarezza lo svolgimento del processo leragioni della decisione impugnata e i motivi per cui la parte haimpugnato tale statuizione4 Anche l ulteriore eccezione pregiudiziale è infondata* è noto fa parte del sindacato di legittimità la falsaapplicazione di norme di diritto che impone di controllare se lafattispecie concreta così come ricostruita dal giudice di merito siastata ricondotta a ragione o a torto alla fattispecie giuridicaastratta individuata come idonea a dettarne la disciplina oppureal contrario avrebbe dovuto essere ricondotta a un altra fattispeciegiuridica o non avrebbe dovuto essere considerata riconducibile aduna fattispecie giuridica astratta sì da non rilevare in iure oppureancora non sia stata ricondotta alla fattispecie giuridica cui inveceavrebbe dovuto esserlo c d vizio di sussunzione o di rifiuto disussunzione v sul punto [OSCURATO:PERSONA] 3 Sentenza n 13747 del[OSCURATO:DATA_NASCITA] e [OSCURATO:PERSONA] 3 Ordinanza n 21772 del [OSCURATO:DATA_NASCITA]In tutti tali casi il controllo sull esatta applicazione della leggeda parte Corte di Cassazione è consentito dell espresso riferimentoche l art 360 comma 1 n 3 c p c fa al concetto di falsaapplicazione in congiunzione con quello di violazione che hanatura esplicativa di un unica nozione siccome rivela il fatto chel art 111 Cost allude solo alla violazione di legge Invero unanorma di diritto può essere violata dal giudice a o perché egli neinterpreta o ne legge erroneamente un elemento testuale delladisposizione in cui la norma è dettata b o perché legge bene tutti6 di 16* disposto d ufficio Numero registro generale 26371/2022Numero sezionale 4350/2023gli elementi testuali della disposizione ma nell enucleare la normaNumero di raccolta generale 7169/2024che risulta dal senso complessivo delle espressioni teDsattau paublib licalazio ne 18/03/2024individua in modo erroneo rispetto a come avrebbe dovuto secondoi canoni del procedimento interpretativo delle norme art 12preleggi così sbagliando nel pervenire al risultato ultimo delprocedimento esegetico di una disposizione che è appunto dipercepire ed individuare ciò che la fonte che ha emanato ladisposizione ha intesto disporre appunto come norma c o perchépur conclusi esattamente i due passaggi sub a e sub b e dovendoapplicare il risultato esatto dell esegesi alla fattispecie concreta sirifiuta di ricondurvi quest ultima alla fattispecie astratta purcorrettamente individuata o la riconduce invece ad altra o escludeche posa essere ricondotta ad essa come a qualsiasi altrafattispecie giuridicaIn tutti tali casi e dunque anche in quello sub c il giudicecommette un error iuris e in quest ultimo sbaglia nel procedimentodi sussunzione della fattispecie concreta a quella astratta di modoche l errore si risolve nella mancata applicazione della normagiuridica che nella specie doveva applicarsi v ancora sul puntoCass Sez 3 Sentenza n 13747 del 31/05/2018Nel caso di specie sul presupposto che le spese sostenute per ifigli sono straordinarie quelle che — per la loro rilevanzaimprevedibilità e imponderabilità — esulano dall ordinario regime divita dei figli la ricorrente ha investito il giudice di legittimità dellaverifica della correttezza giuridica della nozione di imprevedibilità ditali spese così come intese dal giudice di merito che la parte hacontestato offrendo una diversa nozioneÈ pertanto evidente che non si tratta della prospettazione diquestioni di merito ma dell allegazione di un tipico vizio disussunzione della decisione impugnata5 Il motivo di ricorso è fondato sia pure nei termini di seguitoevidenziati7 di 16* disposto d ufficio Numero registro generale 26371/2022Numero sezionale 4350/20235 1 * Corte ha già chiarito che in materia di speseNumero di raccolta generale 7169/2024straordinarie occorre in via sostanziale distinguere traD a ta pau b blicgalziio ne 18/03/2024esborsi che sono destinati ai bisogni ordinari del figlio e che certinel loro costante e prevedibile ripetersi anche lungo intervallitemporali più o meno ampi anche se sono incerti nel loroammontare sortiscono l effetto di integrare l assegno dimantenimento e possono essere azionati in forza del titolooriginario di condanna adottato in materia di esercizio dellaresponsabilità nei giudizi separativi previsti dart 337—bis c cprevia un allegazione che consenta con mera operazionearitmetica di preservare del titolo stesso i caratteri della certezzaliquidità ed esigibilità b le spese che imprevedibili e rilevanti nelloro ammontare in grado di recidere ogni legame con i caratteri diordinarietà dell assegno di contributo al mantenimento richiedonoper la loro azionabilità l esercizio di un autonoma azione diaccertamento in cui convergono il rispetto del principiodell adeguatezza della posta alle esigenze del figlio e quello dellaproporzione del contributo alle condizioni economico patrimonialidel genitore onerato in comparazione con quanto statuito dalgiudice che si sia pronunciato sul tema della responsabilitàgenitoriale nei procedimenti sopra menzionati [OSCURATO:PERSONA] 1Ordinanza n 379 del [OSCURATO:DATA_NASCITA]In tale ottica * Corte ha ritenuto che le spese scolastichee mediche straordinarie che in sede giudiziale siano state postepro quota a carico di entrambi i coniugi pur non essendoricomprese nell assegno periodico forfettariamente determinato necondividono la natura qualora si presentino sostanzialmente certenel loro ordinario e prevedibile ripetersi così integrando qualicomponenti variabili l assegno complessivamente dovuto sicché ilgenitore che abbia anticipato tali spese può agire in via esecutivaper ottenere il rimborso della quota gravante sull altro in virtù deltitolo sopra menzionato senza doversi munire di uno ulteriore8 di 16* disposto d ufficio Numero registro generale 26371/2022Numero sezionale 4350/2023richiesto solo con riguardo a quelle spese straordinarie che perNumero di raccolta generale 7169/2024rilevanza imprevedibilità ed imponderabilità esulano dall * piunbablirciaozio ne 18/03/2024regime di vita della prole così [OSCURATO:PERSONA] 1 Ordinanza n 3835 del[OSCURATO:DATA_NASCITA]Secondo la Corte in particolare le spese mediche escolastiche da ritenersi comprese nella categoria delle spesestraordinarie routinarie sono quegli esborsi per l acquisto diocchiali per visite specialistiche di controllo per pagamento ditasse scolastiche ecc… che pur non ricompresi nell assegno fissoperiodico di mantenimento — ove il titolo preveda espressamentein aggiunta ad esso il pagamento del 50% delle spese medichestraordinarie e delle spese scolastiche — tuttavia nel loro ordinarioriproporsi assumono una connotazione di probabilità tale dapotersi definire come sostanzialmente certe cosicché esse se nonpredeterminabili nel quantum e nel quando lo sono invece inordine all an v ancora [OSCURATO:PERSONA] 1 Ordinanza n 3835 del[OSCURATO:DATA_NASCITA] * spese che nella sostanza finiscono perrispondere ad ordinarie e prevedibili esigenze di mantenimento delfiglio tanto da assumere nel loro verificarsi una connotazione dicertezza anche se non ricomprese nell assegno forfettizzato eperiodico di mantenimento possono essere richieste tuttaviaquale parte non fissa del primo di cui condividono la natura inrimborso dal genitore anticipatario sulla base della loro elencazionein precetto ed allegazione in sede esecutiva al titolo già ottenutosenza che per ciò insorga la necessità di fare accertarenuovamente in sede giudiziale e per un distinto titolo la loroesistenza e quantificazione* stessa ottica la S C ha ritenuto che la spesa per lafrequentazione degli studi universitari lontano dal luogo diresidenza nella parte riferibile all alloggio rientra nelle vere eproprie spese straordinarie in ragione quanto meno della suausuale rilevanza oltre che normalmente dell imprevedibilità della9 di 16* disposto d ufficio Numero registro generale 26371/2022Numero sezionale 4350/2023sede presso cui lo studente deciderà di svolgere i propri studiNumero di raccolta generale 7169/2024 [OSCURATO:PERSONA] 1 Ordinanza n 19532 del [OSCURATO:DATA_NASCITA] Data pubblicazione 18/03/2024Le vere spese straordinarie infatti non sono prevedibili e per laloro rilevanza e imponderabilità esulano dall ordinario regime divita dei figli con la conseguenza che la loro sussistenza giustificaun accertamento giudiziale specifico a seguito dell esercizio diapposita azioneLa ratio che sostiene la non ricomprensione di dette spesenell ammontare dell assegno in via forfettaria posto a carico di unodei genitori è il contrasto che altrimenti si realizzerebbe con ilprincipio di proporzionalità e adeguatezza del mantenimentosancito dall art 337—ter comma 4 c c e il rischio di un gravenocumento per il figlio che potrebbe essere privato di curenecessarie o di altri indispensabili apporti ove non sia consentitodalle possibilità economiche del solo genitore beneficiariodell assegno5 2 Nel caso di specie è incontroverso che nel 2006 in sede didivorzio quando il figlio delle parti aveva solo 11 anni era statoprevisto solo un contributo mensile al mantenimento diquest ultimo a carico del padre senza ulteriori previsioni e inparticolare senza alcun riferimento alla disciplina delle spesestraordinarieNon si pone dunque una questione di azionabilità del diritto alrimborso a prescindere dalla formazione di un nuovo titoloLa materia del contendere si incentra tutta sulla riconducibilitàdelle spese di cui la ricorrente ha chiesto il rimborso tra quellestraordinarie oppure se le stesse debbano ritenersi comprese nelcontributo al mantenimento forfettariamente determinato in sede didivorzio5 3 Si deve subito precisare che la censura è ammissibile solocon riferimento alle spese scolastiche e a quelle relative allafrequenza all università privata furi sede iscrizione alloggio e10 di 16* disposto d ufficio Numero registro generale 26371/2022Numero sezionale 4350/2023viaggio in relazione alle quali il giudizio della Corte di appello si èNumero di raccolta generale 7169/2024limitato alla ritenuta prevedibilità censurata con il ricDoartas pou bbpliceazrio ne 18/03/2024cassazione della ricorrente* è noto infatti la mancata impugnazione di alcune delleragioni poste a fondamento della decisione impugnata potendo dasole giustificare la statuizione assunta comporta l inammissibilitàdell impugnazione incentrata su altre rationes perché l eventualeaccoglimento delle censure non comporterebbe la cassazione delladecisione divenendo definitiva la statuizione fondata sulle ragioninon censurate [OSCURATO:PERSONA] 1 Ordinanza n 17182 del [OSCURATO:DATA_NASCITA][OSCURATO:PERSONA] 3 Sentenza n 10815 del 18/04/2019Nel caso di specie si è verificata proprio tale evenienzaCon riguardo alle spese mediche e sportive e a quelle relative alcorso di musica infatti il giudice di appello ha motivato il rigettodella richiesta di rimborso evidenziando oltre alla ritenutaprevedibilità delle stesse anche la non rilevanza degli importispesi su cui parte ricorrente non ha dedotto alcunché Inoltre lespese riferite alle “ulteriori esigenze di * quelle relative allericariche dalla carta di pagamento e ai bonifici effettuati al figlionon sono state ritenute rimborsabili dalla Corte d appello che neha evidenziato la genericità della descrizione e di conseguenzal impossibilità di verificarne la natura ed anche su tale aspetto laricorrente non ha operato alcuna censura5 4 Con riferimento alle spese scolastiche e universitarie sopramenzionate la Corte di appello ha statuito come segue «Comeinfatti dedotto dal * la frequenza universitaria e leconseguenti spese erano prevedibili in quanto la qualitàprofessionale dei genitori e il titolo di studio laurea dei medesimiin sostanza l elevato livello socio culturale della famiglia di originedel figlio erano tali da far presumere che il figlio avrebbeproseguito gli studi e avrebbe frequentato l università ancheprivata Il giudizio di prevedibilità delle spese non può cioè11 di 16* disposto d ufficio Numero registro generale 26371/2022Numero sezionale 4350/2023Numero di raccolta generale 7169/2024prescindere da tutti gli elementi concreti da cui se ne possaData pubblicazione 18/03/2024valutare la prevedibilità e tra tali elementi vanno considerate anchele condizioni culturali ed economiche dei genitori e della famiglia diorigine del figlio Il tenore di vita dei due ex coniugi entrambilaureati e professionisti e conseguentemente anche quello delfiglio dimostrato peraltro dall assegno piuttosto elevato stabilito acarico del padre al momento della separazione e poi del divorzio eil loro livello di studi facevano ragionevolmente presumere chefiglio avrebbe scelto di continuare gli studi anche iscrivendosi aduniversità privata e fuori sede * che le relative spese nonpossono ritenersi imprevedibili e dunque straordinarie noncomprese nell assegno già stabilito per il mantenimento del figliogià peraltro piuttosto elevato »A tale motivazione la ricorrente ha replicato rilevando che sitrattava di spese sopravvenute di parecchi anni rispetto almomento della crisi della famiglia quando * aveva quattroanni ed evidentemente non erano prevedibili poiché strettamentedipendenti dagli interessi del bambino dalle sue attitudini e dallesue capacità che nel tempo si sono sviluppate Secondo la *in sintesi si è trattato di spese relative ad attività e necessitàpossibili astrattamente ipotizzabili al più ma che i genitori nonpotevano prevedere con certezza né ponderarne i costi peraltrosenza dubbio rilevanti5 5 * è noto l art 337—ter c c applicabile anche ai figlimaggiorenni ancora non indipendenti economicamente stabilisceper quanto riguarda le statuizioni riguardanti la prole nei cosiddettigiudizi separativo che «Salvo accordi diversi liberamentesottoscritti dalle parti ciascuno dei genitori provvede almantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito ilgiudice stabilisce ove necessario la corresponsione di un assegnoperiodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità dadeterminare considerando 1 le attuali esigenze del figlio 2 il12 di 16* disposto d ufficio Numero registro generale 26371/2022Numero sezionale 4350/2023Numero di raccolta generale 7169/2024tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza conData pubblicazione 18/03/2024entrambi i genitori 3 i tempi di permanenza presso ciascungenitore 4 le risorse economiche di entrambi i genitori 5 lavalenza economica dei compiti domestici e di cura assunti daciascun genitore»* norma appena richiamata emerge con chiarezza l obbligodi mantenimento dei figli ha due dimensioniDa una parte vi è il rapporto tra genitori e figlio e da un altra viè il rapporto tra genitori obbligatiIl principio di uguaglianza che accumuna i figli di genitoriconiugati ai figli di genitori separati o divorziati come pure a quellinati da persone non unite in matrimonio che continuano a vivereinsieme o che hanno cessato la convivenza impone di tenere amente che tutti i figli hanno uguale diritto di essere mantenutiistruiti educati e assistiti moralmente nel rispetto delle lorocapacità delle loro inclinazioni naturali e delle loro aspirazioni art315—bis comma 1 c cÈ per questo che l art 337—ter c c nel disciplinare la misuradel contributo al mantenimento del figlio nel corso dei giudizidisciplinati dall art 337—bis c c pone subito come parametri datenere in considerazione le attuali esigenze dei figli e il tenore divita goduto da questi ultimi durante la convivenza con entrambi igenitori art 337—ter comma 4 nn 1 e 2 c cI diritti dei figli di genitori che non vivono assieme infatti nonpossono essere diversi da quelli dei figli di genitori che stannoancora insieme né i genitori possono imporre delle privazioni aifigli per il solo fatto che abbiano deciso di allontanarsiNei rapporti interni tra genitori vige poi il principio diproporzionalità rispetto al reddito di ciascunoPer i genitori sposati il dovere di contribuire al mantenimentodel figlio è regolato dall art 143 comma 3 c c che sancisce ildovere di entrambi i coniugi di contribuire ai bisogni della famiglia13 di 16* disposto d ufficio Numero registro generale 26371/2022Numero sezionale 4350/2023Numero di raccolta generale 7169/2024ciascuno in relazione alle proprie sostanze e alle capacità di lavoroData pubblicazione 18/03/2024professionale e casalingoIn generale l art 316—bis comma 1 c c prevede poi che igenitori anche quelli non sposati devono adempiere i loro obblighinei confronti dei figli in proporzione alle rispettive sostanze esecondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingoLo stesso criterio di proporzionalità deve essere seguito dalgiudice quando finita la comunione di vita tra i genitori siano essisposati oppure no è chiamato a determinare la misura delcontributo al mantenimento da porre a carico di uno di essidovendo considerare le risorse economiche di ciascuno art 337—ter comma 4 n 4 c c valutando anche i tempi di permanenzadel figlio presso l uno o l altro genitore e la valenza economica deicompiti domestici e di cura assunti da ciascuno art 337—tercomma 4 nn 3 e 5 c c quali modalità di adempimento in viadiretta dell obbligo di mantenimento che pertanto incidono sullanecessità e sull entità del contributo al mantenimento in terminimonetari* che emerge dal quadro normativo è prima di tutto che illegislatore non opera alcuna distinzione tra spese ordinarie e spesestraordinarie e la previsione di un assegno periodico è stabilitacome possibile «ove necessario … al fine di realizzare il principio diproporzionalità»Anche l individuazione di spese straordinarie che non sianocomprese nell importo predeterminato nell assegno dimantenimento assume pertanto significato in vista dellasalvaguardia del principio di proporzionalitàD altronde la determinazione del contributo al mantenimentoviene effettuata sulla base delle spese che prevedibilmente sicompiono per il figlio al momento in cui tale contributo èdeterminato le quali poi vengono ripartite tra i genitori in14 di 16* disposto d ufficio Numero registro generale 26371/2022Numero sezionale 4350/2023Numero di raccolta generale 7169/2024proporzione delle rispettive consistenze e dei diversi apporti dati daData pubblicazione 18/03/2024ciascunoLa valutazione va fatta considerando in concreto gli elementi divalutazione menzionati nell art 337—ter c c tenendo conto dellasituazione attuale e nell attualità viene effettuata la ponderazionedella proporzione* ciò che è previsto o comunque prevedibile e ponderabilenei termini sopra indicati deve pertanto ritenersi compresonell assegno di mantenimento del figlio che è oggetto di quellavalutazione ponderata necessaria per distribuire proporzionalmentetra i genitori le spese per i figli * ciò che non è previsto néprevedibile e ponderabile al momento della determinazionedell assegno non è compreso nell assegno e se di rilevante entitàdeve essere considerato come un esborso straordinarioLa prevedibilità e la ponderabilità in concreto e nell attualitàdella spesa va dunque riferita al tempo della determinazione delcontributo e senza dubbio non può riguardare spese neppureipotizzabili al tempo della determinazione dell assegno perchésuscettibili di possibile verificazione molti anni dopo come lafrequentazione universitaria di un bambino e dunque prive delrequisito dell attualità6 In conclusione il motivo deve essere accolto in applicazionedel seguente principio“In tema di mantenimento dei figli costituiscono spesestraordinarie non comprese nell ammontare dell assegno ordinarioprevisto con erogazione a cadenza periodica quelle che ove nonoggetto di espressa statuizione convenzionale o giudiziale nonsiano prevedibili e ponderabili al tempo della determinazionedell assegno in base a una valutazione effettuata in concreto enell attualità degli elementi indicati nell art 337—ter comma 4c c e che dunque ove in concreto sostenute da uno soltanto deigenitori per la loro rilevante entità se non intese come15 di 16* disposto d ufficio Numero registro generale 26371/2022Numero sezionale 4350/2023anticipazioni dell obbligo di entrambi i genitori produrrebberoNumero di raccolta generale 7169/2024l effetto violativo del principio di proporzionalità della contDriabtau puzbibolicnaezio ne 18/03/2024genitoriale dovendo infatti attribuirsi il carattere dellastraordinarietà a quegli ingenti oneri sopravvenuti che in quantonon espressamente contemplati non erano attuali néragionevolmente determinabili al tempo della quantificazione giudiziale o convenzionale dell assegno”7 La decisione impugnata deve essere cassata con rinvio dellacausa alla Corte di appello di Lecce sede distaccata di Tarantoanche per la decisione sulle spese del giudizio di legittimità8 In caso di diffusione devono essere omesse le generalitàdelle parti e dei soggetti menzionati nella decisione a normadell art 52 d lgs n 196 del 2003 P Q MLa Corteaccoglie il ricorso e cassa la decisione impugnata con rinvio dellacausa alla Corte di appello di Lecce sede distaccata di Tarantoanche per la decisione sulle spese del giudizio di legittimitàdispone che in caso di diffusione della presente decisione sianoomesse le generalità delle parti e dei soggetti menzionati a normadell art 52 d lgs n 196 del 2003Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Prima Sezionecivile della Corte suprema di Cassazione il 6 ottobre 2023Il Presidente16 di 16* *P Q MLa Corteaccoglie il ricorso e cassa la decisione impugnata con rinvio dellacausa alla Corte di appello di Lecce sede distaccata di Tarantoanche per la decisione sulle spese del giudizio di legittimitàdispone che in caso di diffusione della presente decisione sianoomesse le generalità delle parti e dei soggetti menzionati a normadell art 52 d lgs n 196 del 2003Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Prima Sezionecivile della Corte suprema di Cassazione il 6 ottobre 2023Il Presidente16 di 16* *
Sentenza Cassazione n. 07169/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris