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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 11 gennaio 2024

Cassazione n. 03653/2024

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.12565/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentato dall’amministratore di sostegno [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende in proprio ed è elettivamente domiciliata in Catania, via [OSCURATO:PERSONA] di Betlem n. 18, presso il proprio studio -ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] soc. coop. in liquidazione, con sede in [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata in Milano, c.so Magenta n. 45, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA], che l a rappresenta e dife nde giusta procura speciale allegata al controricorso -controricorrente - avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano n. 3727/2022 depositata il24/11/2022; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/1/2024 dal [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che:

1. Il Tribunale di Milano, con decreto n. 1236/2016, ingiungeva alla [OSCURATO:PERSONA] e al suo presidente [OSCURATO:PERSONA] di pagare a CRT Artificio soc. coop. la somma di € 70.000,00 per capitale e € 53.856,18 per interessi moratori calcolati ex art. 231/2002 a saldo delle prestazioni rese per la realizzazione del [OSCURATO:PERSONA] festival n. 5.

2. Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 4818/2021, respingeva l’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] confermando il provvedimento monitorio.

3. La Corte d’appello di Milano, con sentenza pubblicata il 24 novembre 2022, rigettava l’impugnazione presentata da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] confermando la decisione resa dal giudice di primo grado.

4. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato dal suo amministratore di sostegno Avv. [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso per la cassazione di tale sentenza prospettando otto motivi di doglianza, ai quali ha resistito con controricorso CRT Artificio soc. coop..

Considerato che:

5. L’Avv. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di amministratore di sostegno e difensore di [OSCURATO:PERSONA], ha depositato in data 11 gennaio 2024 atto di rinuncia al ricorso da lei stessa sottoscritto.

Tale rinuncia è stata ritualmente notificata alla controparte costituita, che vi ha aderito con atto del 22 gennaio 2024.

Ricorrono, pertanto, le condizioni per dichiarare l'estinzione del presente giudizio di cassazione, con esclusione di ogni statuizione in merito alle spese, ai sensi dell'art. 391, comma 4, cod. proc. civ..

Non è dovuto il raddoppio del contributo unificato: infatti, l'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002 non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione, in quanto tale misura si applica ai soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale lato sensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (v.

Cass. 19071/2018, Cass. 23175/2015).

P.Q.M.

La Corte dichiara es

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.12565/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentato dall’amministratore di sostegno [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende in proprio ed è elettivamente domiciliata in Catania, via [OSCURATO:PERSONA] di Betlem n. 18, presso il proprio studio -ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] soc. coop. in liquidazione, con sede in [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata in Milano, c.so Magenta n. 45, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA], che l a rappresenta e dife nde giusta procura speciale allegata al controricorso -controricorrente - avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano n. 3727/2022 depositata il24/11/2022; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/1/2024 dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. Il Tribunale di Milano, con decreto n. 1236/2016, ingiungeva alla [OSCURATO:PERSONA] e al suo presidente [OSCURATO:PERSONA] di pagare a CRT Artificio soc. coop. la somma di € 70.000,00 per capitale e € 53.856,18 per interessi moratori calcolati ex art. 231/2002 a saldo delle prestazioni rese per la realizzazione del [OSCURATO:PERSONA] festival n. 5. 2. Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 4818/2021, respingeva l’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] confermando il provvedimento monitorio. 3. La Corte d’appello di Milano, con sentenza pubblicata il 24 novembre 2022, rigettava l’impugnazione presentata da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] confermando la decisione resa dal giudice di primo grado. 4. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato dal suo amministratore di sostegno Avv. [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso per la cassazione di tale sentenza prospettando otto motivi di doglianza, ai quali ha resistito con controricorso CRT Artificio soc. coop.. Considerato che: 5. L’Avv. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di amministratore di sostegno e difensore di [OSCURATO:PERSONA], ha depositato in data 11 gennaio 2024 atto di rinuncia al ricorso da lei stessa sottoscritto. Tale rinuncia è stata ritualmente notificata alla controparte costituita, che vi ha aderito con atto del 22 gennaio 2024. Ricorrono, pertanto, le condizioni per dichiarare l'estinzione del presente giudizio di cassazione, con esclusione di ogni statuizione in merito alle spese, ai sensi dell'art. 391, comma 4, cod. proc. civ.. Non è dovuto il raddoppio del contributo unificato: infatti, l'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002 non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione, in quanto tale misura si applica ai soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale lato sensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (v. Cass. 19071/2018, Cass. 23175/2015). P.Q.M. La Corte dichiara es
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