CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 40275/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/03/2022 della Corte d'appello di Milano dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte d'appello di Milano, con sentenza del 09/03/2022, confermava la sentenza del 16/09/2021 del G.i.p. del Tribunale di Milano di condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di rapina pluriaggravata in concorso; Rilevato che il primo motivo di ricorso, con il quale è lamentata l'inosservanza o l'erronea applicazione dell'art. 628, terzo comma, n. 1), cod. pen., con riguardo al riconoscimento dell'aggravante dell'uso dell'arma, risulta meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito che, in effetti, alla pagina 3 della sentenza impugnata, ha sottolineato le ragioni della piena attendibilità del racconto della persona offesa [OSCURATO:PERSONA] - pure riscontrato dalle dichiarazioni di un altro testimone, degli agenti operanti intervenuti sul posto e dalle lesioni riportate dallo stesso Torres - il quale aveva riferito dell'utilizzo di armi da parte degli autori della rapina, segnatamente, di un bastone, un asta di ferro e un cacciavite; Considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale è lamentata l'inosservanza o l'erronea applicazione dell'art. 62-bis cod. pen. e la mancanza di motivazione della sentenza impugnata con riguardo al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche non risulta essere stato previamente dedotto come motivo di appello, secondo quanto è prescritto, a pena d'inammissibilità, dall'art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de