CassazionedecretoSezione 5Decisione del 9 giugno 2022
Cassazione n. 35247/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/10/2020 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta presentata - ex art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 - dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 27 ottobre 2020 (dep. il 14 dicembre 2020) la Corte di appello di Cagliari - Sezione distaccata di Sassari, a seguito del gravame interposto nell'interesse di Francesco GARAU, - per quel che qui rileva - ha confermato la pronuncia in data 21 febbraio 2020, con la quale il Tribunale di Sassari, all'esito di giudizio abbreviato, aveva affermato la responsabilità dello stesso imputato per i delitti aggravati di furto in abitazione e allontanamento dalla detenzione domiciliare commessi in esecuzione del medesimo disegno criminoso e, ritenuta la contestata recidiva, lo aveva condannato alla pena di anni cinque, mesi undici e giorni tre di reclusione ed euro 1.378 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali. 2. Avverso la sentenza di secondo grado è stato proposto ricorso per cassazione nell'interesse dell'imputato, formulando un unico motivo (di seguito esposto, nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.), con il quale - assumendo la violazione della legge penale (indicata nell'art. 81, comma 4, cod. pen.) e il vizio di motivazione - si è rappresentato che la Corte territoriale, nell'affrontare le censure difensive relative alla recidiva ex art. 99, comma 4, cod. proc. pen., avrebbe erroneamente affermato che il primo Giudice avrebbe correttamente aumentato per continuazione, nella misura di 1/3, la pena base irrogata (nel minimo edittale) per il reato più grave (ossia quello di furto); difatti, il Giudice di appello non si sarebbe avveduto del fatto che l'aumento di 1/3 era stato operato non sulla pena base per il reato più grave ma su quella già aumentata per la recidiva qualificata. Ne sarebbe seguito un errato computo in peius della pena finale (per la durata di mesi dieci e giorni venti di reclusione), che il ricorrente ha chiesto di rideterminare computando l'aumento ex art. 81, comma 2, cit. sulla pena base irrogata per il reato di furto. 3. Nell'interesse della parte civile Celestino CHIA sono state presentate conclusioni (unitamente alla nota spese), a mezzo di posta elettronica certificata in data 8 giugno 2022 nonché con atto depositato in cancelleria il giorno 9 giugno 2022, e dunque successivamente al «quinto giorno antecedente l'udienza», termine ultimo previsto dall'art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con rnodif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 per i casi, quali il presente, in cui non è stata presentata richiesta di discussione orale (a mente della stessa norma). Di tali conclusioni, pertanto, non si terrà conto. 4. Il ricorso è inammissibile poiché manifestamente infondato. La Corte di appello ha correttamente indicato il computo della pena compiuto dal primo Giudice (cfr. p. 5 della sentenza impugnata), dando conto del fatto che essa è stata così determinata: pena base, per il delitto di furto in abitazione (capo A. della rubrica), anni quattro di reclusione ed euro 930 di multa, aumentata di 2/3 per la ritenuta recidiva qualificata, fino a anni sei e mesi otto di reclusione ed euro 1.550 di multa, ulteriormente aumentata di 1/3 ex art. 81 cpv. cod. pen. per il reato di allontanamento dalla detenzione domiciliare (capo B.) alla pena di anni otto mesi dieci e giorni venti di reclusione ed euro 2.067 di multa (senza operare alcun aumento per l'aggravante di cui all'art. 625 cod. pen. ritenuta in relazione al reato di cui al capo A.). E quantunque, quando ha avuto riguardo - con riferimento al secondo motivo di appello che ha rigettato, confermando la sentenza di primo grado anche quoad poenam - al detto aumento della pena per continuazione (esponendo che esso è stato determinato nella misura di 1/3 rispetto a una pena base individuata nel minimo), La Corte territoriale non abbia nuovamente dato conto che prima di tale aumento era stata applicata la recidiva (rispetto alla 2 ,7 / CL/ pena base per il reato di furto, pari al minimo edittale per la reclusione e di soli tre euro superiore al minimo per la multa), non può dirsi che ciò abbia determinato l'erronea determinazione della pena denunciata dalla difesa, tenuto conto che l'aumento per la recidiva de qua è fisso (ed è pari a 2/3) e il primo Giudic:e l'ha correttamente computato sulla pena irrogata per il reato più grave, prima dell'ulteriore aumento ex art. 81, comma 2, cit. 5. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.. il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila In favore della Cassa delle ammende, atteso che l'evidente inammissibilità dell'impugnazione impone di attribuirgli profili di colpa (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01). Non deve liquidarsi alcuna somma in favore della parte civile per le spese di assistenza sostenute nel presente giudizio di legittimità, poiché essa - come esposto - ha rassegnato le proprie conclusioni tardivamente e, comunque, poiché dall'eventuale accoglimento dell'impugnazione, inerente al solo trattamento sanzionatorio, non avrebbe potuto derivarle alcun pregiudizio e, dunque, non aveva interesse a formulare proprie conclusioni, con la conseguenza che, anche qualora avesse ritualmente esercitato il suo diritto di partecipare al giudizio, comunque non avrebbe avuto titolo alla rifusione delle spese processuali (cfr. Sez. 4, n. 22697 del 09/07/2020, L. Rv. 279514 - 01; Sez. 6, n. 8326 del 04/02/2015, Murgia, Rv. 262626 - 01; cfr. già Sez. 2, n. 8230 del 18/04/1996, Sicco, Rv. 205616- 01: «nel processo penale l'onere della rei usione delle spese giudiziali sostenute dalla parte civile è collegato alla soccombenza; tuttavia, nel giudizio di impugnazione, la soccombenza deve essere valutata con riferimento al gravame ed al correlativo interesse del danneggiato dal reato a fare valere i propri diritti in contrasto con i motivi proposti dall'imputato: ne deriva che, qualora nessun pregiudizio possa derivare alla parte civile dall'accoglimento del gravame, essa, pur avendo il diritto di intervenire, non ha alcun interesse a concludere, con la conseguenza che non può essere ordinata in suo favore la refusione delle spese processuali»). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Nulla