CassazionedecretoSezione 6Decisione del 11 novembre 2022
Cassazione n. 36678/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 17039-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta mandato in calce al ricorso; -ricorrente - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA; -intimato - avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di CAMPOBASSO, depositata il 04/04/2021; Ric. 2021 n. 17039 sez. M2 -ud. 11-11-2022 -2- udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Lette le memorie del ricorrente; [OSCURATO:PERSONA] DELLA DECISIONE All’esito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo proposto da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del Condominio in Cagliari alla via Gianturco n. 13, conclusosi con il rigetto dell’opposizione, il Tribunale di Cagliari con decreto del 17 maggio 2020 revocava l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato del Diana ravvisando la colpa grave nella proposizione dell’opposizione. Avverso tale decreto proponeva opposizione il Diana, ed il Tribunale di Cagliari con ordinanza del 4 aprile 2021, accoglieva in parte la stessa, annullando il provvedimento di revoca del beneficio, dichiarando però inammissibile la domanda di liquidazione delle somme dovute per l’attività professionale svolta dal difensore del Diana nel giudizio a quo. Per quanto ancora rileva in questa sede, dopo avere ritenuto che la stessa parziale fondatezza dell’opposizione a decreto ingiuntivo a suo tempo proposta dal Diana escludeva in radice la ricorrenza della colpa grave idonea a giustificare la revoca del benefico, riteneva che però la contestuale richiesta avanzata dallo stesso Diana, di liquidazione dei compensi dovuti al proprio difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], fosse inammissibile. Ric. 2021 n. 17039 sez. M2 -ud. 11-11-2022 -3- Infatti, tale richiesta doveva essere avanzata dallo stesso professionista, essendo il soggetto assistito privo di legittimazione. Infatti, si tratta di richiesta che attiene al diverso rapporto tra avvocato e Stato, quale soggetto obbligato a sopportare in anticipazione le spese della difesa legale dei non abbienti. E’ pur vero che tale rapporto è destinato ad essere inciso dall’eventuale revoca del beneficio, così che in tal caso il difensore è nuovamente tenuto a rivolgersi al proprio assistito, ma una volta ripristinato il beneficio, è il professionista a dover nuovamente sollecitare la liquidazione del proprio compenso. Per la cassazione di tale ordinanza propone ricorso [OSCURATO:PERSONA] sulla base di due motivi, illustrati da memorie. Il Ministero della Giustizia non ha svolto difese in questa fase. Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 115 co. 2 c.p.c., nella parte in cui il giudice dell’opposizione, pur reputando fondata la censura che investiva la revoca del beneficio, ha scisso il piano relativo alla concessione dello stesso da quello invece attinente alla liquidazione dei compensi, e ciò violando la regola circa la necessità di dover apprezzare le prove offerte dalla parte opponente. Il secondo motivo denuncia l’errore di diritto (vizio di motivazione inesatta e/o erronea) ex art. artt. 76, 79, 112 e 114 del DPR n. 115/2002. Ric. 2021 n. 17039 sez. M2 -ud. 11-11-2022 -4- I motivi, che possono esserecongiuntamente esaminati per la loro connessione, sono inammissibili. Del tutto improprio è il richiamo alla previsione di cui al comma secondo dell’art. 115 c.p.c., posto che la decisione del giudice di merito si fonda non già su di una erronea valutazione delle prove, ma sul rilievo preliminare ed assorbente che la richiesta di liquidazione dei compensi, sia pure quale conseguenza della riammissione della parte al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, non può essere avanzata dalla parte beneficiata, ma esclusivamente dal difensore che però non aveva agito in proprio in sede di opposizione, avendo proposto la stessa il solo Diana. La pronuncia gravata ha fatto poi corretta ed incensurabile applicazione dei principi reiteratamente affermati da questa Corte in base ai quali, in tema di patrocinio a spese dello Stato, la legittimazione ad impugnare il decreto di rigetto dell'istanza di ammissione e quello di revoca del beneficio già riconosciuto spetta alla sola parte che intendeva avvalersene o che tale revoca ha subito, essendo l'unica titolare del diritto al suddetto patrocinio, e non al difensore, il quale può agire esclusivamente, ove il menzionato beneficio non sia venuto meno, per ottenere la liquidazione del compenso eventualmente ad esso spettante (nella specie, questa Corte ha rigettato il ricorso del difensore contro la decisione del tribunale che aveva ritenuto inammissibile l'opposizione dal medesimo presentata in via diretta ed esclusiva avverso il Ric. 2021 n. 17039 sez. M2 -ud. 11-11-2022 -5- decreto di revoca, confermandone la carenza di legittimazione ad agire; Cass. n. 21997/2019; Cass. n. 16424/2020). Viceversa, la legittimazione a ricorrere per cassazione avverso il provvedimento che abbia rigettato o solo parzialmente accolto l'opposizione del difensore avverso il decreto di liquidazione del compenso spetta esclusivamente al difensore medesimo, che agisce in forza di un'autonoma legittimazione a tutela di un diritto soggettivo patrimoniale, non anche al patrocinato, il quale non può considerarsi soccombente nel procedimento, né ha interesse a dolersi dell'esiguità della liquidazione. (Cass. n. 12320/2020; Cass. n. 1539/2015). Ancorché l’accoglimento dell’opposizione avverso il provvedimento di revoca del beneficio ripristini il diritto del difensore a ricevere dallo stato il compenso per l’attività prestata, è però necessario che sia questi a sollecitare la liquidazione e non anche la parte assistita, stante la diversità del rapporto tra la parte ammessa e lo Stato e quello che invece coinvolge quest’ultimo ed il difensore. Le censure mosse dal ricorrente appaiono quindi volte a censurare una decisione che ha fatto corretta applicazione dei principi espressi da questa Corte e senza nemmeno allegare gli elementi che possano indurre a mutare tale orientamento, sicché il ricorso si rivela inammissibile ex art. 360 bis n. 1 c.p.c. Nulla a disporre per le spese, atteso il mancato svolgimento di attività difensiva da parte dell’intimato Ministero. Ric. 2021 n. 17039 sez. M2 -ud. 11-11-2022 -6- Poiché il ricorso è dichiarato inammissibile, sussistono le condizioni per dare atto –ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater dell’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dei presupposti processuali dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione. P.Q.M. Dichiara il ricorso inammissibile; Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, inserito dall’art. 1, co. 17, l. n. 228/12, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a tito