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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 2 marzo 2023

Cassazione n. 20111/2023

Testo disponibile della fonte

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.2431/2018 proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in Roma presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] , rappresentatie difesi dall'av- vocato [OSCURATO:PERSONA] À , domiciliat i in Roma presso lo studio dell’avvocatoGIUSEPPE [OSCURATO:PERSONA] ; -controricorrenti- nonché COMUNE MESSINA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -intimati- avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] n. 808 /2017 depositata il20/ 07 /2017 . 2di 8 – 2431 /2018 – S2 – CC 02/03/2023 ( 22 ) – [OSCURATO:PERSONA].

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 2/03/2023 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Nel marzo del 1999 i promissari acquirenti, coniugi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , convenivano dinanzi al Tribunale di Messina la promittente venditrice, [OSCURATO:PERSONA], in risoluzione per inadempimento di un preliminare di compravendita di immobili siti in Messina (un appartamento e due terrazze), stipulato nel marzo del 1997, nonché per la restituzione del prezzo pagato (£ 120.000.000) e il risarcimento del danno (£ 20 .000.000 ).

In precedenza, ave vano ottenuto un sequestro conservativo su beni della convenuta, a cautela della restituzione del prezzo.

Nel novembre del 1999, [OSCURATO:PERSONA], inqualità di procuratore generale di [OSCURATO:PERSONA], conveniva in giudizioi coniugi Scordo-Costa, affinché - previa riunione con la prima causa - fosse revocato il precedente sequestro conservativo,ne fosse autorizzato un altro sui beni dei coniugi e fossero invalid ati due preliminari di compravendita tra le parti (l’uno è quello del marzo del 1997, oggetto della prima causa; dell’altro è allegata la stipula zione nel febbraio 19977, con oggetto un deposito, sito sempre in Messina).

Nel novembre del 1999, i coniugi Sc ordo - Costa instauravano un ’ ulteriore causa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e il Comune dì Messina, affin ché - previa riunione con la prima causa – fosse dichiarata la simulazione assoluta ( ovvero in via subordinata l’inefficacia ex art. 2901 c.c.) della cessione del credito vantato da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del Comune di Messina ( avente ad oggetto un credito litigioso relativo a una indennità di espropriazione).

La cessione del credito, dietro corrispettivo di £ 1.000.000 , era stata compiuta da [OSCURATO:PERSONA] attraverso la propria rappresentante, la nipote BiagiaMarino, mentre il cessionario era [OSCURATO:PERSONA] .

I coniugi 3di 8 – 2431 /2018 – S2 – CC 02/03/2023 ( 22 ) – [OSCURATO:PERSONA].

Scordo-Costa chiedevano poi la risoluzione per inadempimento del preliminare del febbraio 2017, poiché il bene oggetto era stato trasferito ad un terzo.

Le complesse vicende giudiziarie si dipana vano poi attraverso la riunione delle tre cause in un unico processo, le interruzionie le riassunzioni per morte di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , la sospensionein attesa dell’esito di un processo penale che vedeva i coniugi Scordo-Costa imputati del reato di usura nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che si concludeva con l’ assoluzione per insus- sistenza del fatto.

Il processo di primo grado sfociava nella pronuncia dirisoluzione dei due preliminari per inadempimento della promittente venditriceconvenuta, nella condanna di [OSCURATO:PERSONA], quale erede , al pagamento di oltre € 82.000, nell’accertamento della simulazione assoluta della cessione del credito, nella condannadi [OSCURATO:PERSONA] ex art. 96 c.p.c.La pronuncia di primo grado è stata confermata in ap- pello.

Ricorre in cassazione [OSCURATO:PERSONA] con cinque motivi, illustrati da memoria.

Resistono i coniugi Scordo-Costacon controricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. - Con il primo motivo di ricorso si censura che la Corte di appello abbia argomentato l’efficacia del giudicato penale nel processo civile in assenza di correlazionetra l'imputazione penale di usura e la nullità del contrattoper violazione del divieto di patto commissorio , in quanto la stipulazione di quest’ultimo è compatibile con l’insussistenza di una convenzione usuraria (si deduce la violazione degli artt. 2744, 1344 c.c., in relazione agli artt. 652, 654 c.p.p.).

Con il secondo motivo si denuncia il difetto del nesso logico, colto dalla sentenza di primo gradotra le premesse fattuali ( dazioni di de- naro effettuate dagli appellati alla Visco, o per lei alla Marino; ritrova- mento nell'abita zione d ello Scordo del testo dei due contratti 4di 8 – 2431 /2018 – S2 – CC 02/03/2023 ( 22 ) – [OSCURATO:PERSONA]. preliminari, delle quietanze di pagamento e delle annotazioni concer- nenti gli assegni consegnati per tale causa)e le conclusioni per la cor- relazione tra tali fatti e i contratti preliminari stipulati nel febbraio e nel marzo 1997 con la Visco, diretti all'acquisto di un appartamento e di un deposito(si deduce violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.).

Con il terzo motivosi censura che la Corte di appello abbia confer- mato la condanna della ricorrente al risarcimento dei danni, mentre corretto sarebbe stato disporre la restituzione delle sole somme effet- tivamente ricevute (£ 17.000.000 + £ 30.000.000) oltre agli interessi legali dal marzo 1997 (si deduce violazione dell’art. 1453 c.c.).

Con il quarto motivo si censura la condanna per responsabilità ag- gravata ex art. 96 c.p.c.

Con il quinto motivo si censura la condanna alle spese processuali ex art. 91 c.p.c.

2. -Il primo motivo non è fondato.

La parte censurata della sentenza è essenzialmente la seguente: «Le dazioni di denaro effettuate dagli appellati alla Visco, o per lei alla Ma- rino, risultano senza dubbio correlabili ai due contratti preliminari sti- pulati il 18 febbraio 1997 e il 18 marzo 1997 con la Visco, volti all'ac- quisto di un appartamento e di un deposito […].

Di ciò è riprova il ri- trovamento nell'abitazione di [OSCURATO:PERSONA] non solo dei relativi contratti preliminari, ma anche delle quietanze di pagamento e delle annotazioni concernenti gli assegni consegnati per tale causa.

È con- seguentemente disattesa la tesi della Marino secondo cui le promesse di vendita avrebbero rappresentato l'illecita garanzia pretesa dai pro- missari acquirenti per conseguire la restituzione di somme concesse a tassi usurai, integrando per questo patti commissori vietati.

Secondo la prospettazione fornita dal giudice penale, ed emergente dal quadro probatorio, sarebbe stata la stessa Marino ad ottenere illecitamente 5di 8 – 2431 /2018 – S2 – CC 02/03/2023 ( 22 ) – [OSCURATO:PERSONA]. somme di denaro a titolo di caparra per la stipula di promesse di ven- dita aventi ad oggetto immobili già trasferiti a terzi, come nel caso di specie, o in altre circostanze già gravati da ipoteche o pignoramenti.

Deve essere, pertanto, confermata la risoluzione dei contratti prelimi- nari per grave inadempimento della parte promittente venditrice che ha ricevuto il prezzo nella consapevolezza di non poter adempiere alle obbligazioni assunte per la celata altruità dei beni promessi in vendita».

La censura argomenta che la pronuncia in sede civile dipende dalla pronuncia in sedepenale non già perché nei due processi rilev ano gli stessi fatti, bensì perché l’effetto giuridico dedotto nel giudizio civile è collegatonormativamente alla commissione del reato, oggetto di im- putazione nel giudiziopenale.

Tale collegamento non si dà tra l'impu- tazione penale per usura e la nullità del contratto per violazione del divieto dipatto commissorio, poiché la pattuizione di quest’ultimo può sussistere anche senza che si dia convenzione usuraria.

In questo senso,la ricorrente invoca l’autorità di Cass. 19383/2015.

La semplice comparazione tra la parte censurata della sentenza e la censura rivela che quest’ultima non coglie il bersaglio.Essa è infondata già per la sola ragione che la Corte di appello non ha fondato il proprio apprezzamento della situazione di fatto rilevante in giudizio sul vincolo ex art. 652 c.p.p. discendente dal giudicato penale, ma ha rilevato le risultanze del giudizio penale come uno fra gli elementi di cui tenere conto.

Inoltre, il condivisibile orientamento della giurisprudenza di legitti- mità invocato dalla parte ricorrente è rivolto a risolvere il problemase la pendenza del giudizio penale sull'imputazione di usura imponga o menola sospensione ex art. 29 5 c.p.c. del giudizio civile sulla nullità del patto commissorio.

L’esclusione della necessità di sospensione muove dal corretto riconoscimento che la nullità del patto commissorio 6di 8 – 2431 /2018 – S2 – CC 02/03/2023 ( 22 ) – [OSCURATO:PERSONA]. non dipende dall’accertamento del reato di usura.

Si tratta quindi dell’apprezzamento che tra gli effetti giuridici dell ’accertamento del reatodi usura e gli effetti giuridici della nullità del patto commissorio non sussiste alcun nesso di pregiudizialità-dipendenza tale da giustifi- care la sospensione del processo civile in attesa dell’esito del giudizio penale.

Su di un piano essenzialmente diverso si colloca l’efficacia ex art.652 c.p.p. del giudicato penale di assoluzione nel giudizio civile.

Infatti, si tratta di un’efficacia che è veicolata non già da un nesso giuridico di pregiudizialità-dipendenza tra gli effetti della pronuncia penale e gli ef- fetti della pronuncia civile, bensì da una (per lo più parziale) comu- nanza tra taluni fatti di cui è accertata l’inesistenza (o anche l’esi- stenza) nel giudizio penale e taluni fatti rilevanti ai fini dell’accerta- mento del diritto dedotto nel giudizio civile.

Tale comunanza può assu- mere fisionomie cangianti, ma pur sempre caratterizzate dall’elemento che l’accertamento dei fatti in sede civile non deve contenere elementi in (esplicita o implicita) contraddizionecon l’accertamento dei fatti in sede penale (cfr. in questo senso Cass. 4498/2016).

In altre parole, i due orientamenti, quello correttamente presupposto dalla sentenza im- pugnata (pur sempre nel quadro di un appre zzamento che si fonda anche su elementi ulteriori rispetto alle risultanze del giudizio penale) e quello invocato a sproposito dalla parte ricorrente, si collocano su due piani, la cui diversitàè la stessa che corre tra connessione di effetti giuridici e comunanza di fatti.

Ne è riprova che la (corretta) manc ata sospensione ex art. 295 c.p.c. del processo civile in attesa dell’esito del processo penale può ben essere affiancata dalla successiva efficacia ex art. 652 c.p.p. nel processo civile dell’accertamento di taluni fatti nel processo penale.

In conclusione, il primo motivo è rigettato. 7di 8 – 2431 /2018 – S2 – CC 02/03/2023 ( 22 ) – [OSCURATO:PERSONA].

3. –Del secondo e il terzo motivo, che possono esaminarsi congiun- tamente, è da dichiarare l’inammissibilità.

Essi sono accomunati dal tratto di sovrapporre l’apprezzamento della situazione di fatto rilevante compiuto dalla parte ricorrente all’apprez- zamento che il giudice di merito ha espresso in una motivazione che, come è attestato anche dal brano citato nel precedente paragrafo 2, non si espone a censure in sede di giudizio di legittimità.Il terzo motivo esibisce poi una struttura de l seguente tenore: poiché l’accertamento dei fatti compiuto dal giudice di merito non corrisponde alla realtà delle cose, allora è stata violata anche la norma sostanziale (nel caso di spe- cie, l’art. 1453 c.c.).

Tale struttura scambia il ruolo della Corte di cas- sazione per quello di una terza istanza di merito.

In conclusione, il secondo e il terzo motivo sono inammissibili.

4. – Il qu arto motivo è inammissibile , poiché l 'accertamento de lla responsabilità aggravata, che ricorre quando la parte soccombente ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, rientra nei compiti del giudice del merito e non è censurabile in sede di legittimità, se adeguatamente motivato(cfr. Cass. 7222/2017 ).

5. – Il quinto motivo è infondato ed è rigettato, in quanto la con- danna alle spese consegue alla soccombenza.

6. - Il ricorso è rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

Inoltre, ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater d.p.r. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrente, di un'ulteriore somma pari a quella previ- sta per il ricorso a titolo di contributo unificato, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al rimborso delle spese del presente giudizio in favore della parte controricorrente, 8di 8 – 2431 /2018 – S2 – CC 02/03/2023 ( 22 ) – [OSCURATO:PERSONA]. che liquida in € 5.600, oltre a € 200 per esborsi, alle spese generali, pari al 15% sui compensi e agli accessori di legge.

Sussistono i pres

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.2431/2018 proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in Roma presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] , rappresentatie difesi dall'av- vocato [OSCURATO:PERSONA] À , domiciliat i in Roma presso lo studio dell’avvocatoGIUSEPPE [OSCURATO:PERSONA] ; -controricorrenti- nonché COMUNE MESSINA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -intimati- avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] n. 808 /2017 depositata il20/ 07 /2017 . 2di 8 – 2431 /2018 – S2 – CC 02/03/2023 ( 22 ) – [OSCURATO:PERSONA]. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 2/03/2023 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Nel marzo del 1999 i promissari acquirenti, coniugi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , convenivano dinanzi al Tribunale di Messina la promittente venditrice, [OSCURATO:PERSONA], in risoluzione per inadempimento di un preliminare di compravendita di immobili siti in Messina (un appartamento e due terrazze), stipulato nel marzo del 1997, nonché per la restituzione del prezzo pagato (£ 120.000.000) e il risarcimento del danno (£ 20 .000.000 ). In precedenza, ave vano ottenuto un sequestro conservativo su beni della convenuta, a cautela della restituzione del prezzo. Nel novembre del 1999, [OSCURATO:PERSONA], inqualità di procuratore generale di [OSCURATO:PERSONA], conveniva in giudizioi coniugi Scordo-Costa, affinché - previa riunione con la prima causa - fosse revocato il precedente sequestro conservativo,ne fosse autorizzato un altro sui beni dei coniugi e fossero invalid ati due preliminari di compravendita tra le parti (l’uno è quello del marzo del 1997, oggetto della prima causa; dell’altro è allegata la stipula zione nel febbraio 19977, con oggetto un deposito, sito sempre in Messina). Nel novembre del 1999, i coniugi Sc ordo - Costa instauravano un ’ ulteriore causa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e il Comune dì Messina, affin ché - previa riunione con la prima causa – fosse dichiarata la simulazione assoluta ( ovvero in via subordinata l’inefficacia ex art. 2901 c.c.) della cessione del credito vantato da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del Comune di Messina ( avente ad oggetto un credito litigioso relativo a una indennità di espropriazione). La cessione del credito, dietro corrispettivo di £ 1.000.000 , era stata compiuta da [OSCURATO:PERSONA] attraverso la propria rappresentante, la nipote BiagiaMarino, mentre il cessionario era [OSCURATO:PERSONA] . I coniugi 3di 8 – 2431 /2018 – S2 – CC 02/03/2023 ( 22 ) – [OSCURATO:PERSONA]. Scordo-Costa chiedevano poi la risoluzione per inadempimento del preliminare del febbraio 2017, poiché il bene oggetto era stato trasferito ad un terzo. Le complesse vicende giudiziarie si dipana vano poi attraverso la riunione delle tre cause in un unico processo, le interruzionie le riassunzioni per morte di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , la sospensionein attesa dell’esito di un processo penale che vedeva i coniugi Scordo-Costa imputati del reato di usura nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che si concludeva con l’ assoluzione per insus- sistenza del fatto. Il processo di primo grado sfociava nella pronuncia dirisoluzione dei due preliminari per inadempimento della promittente venditriceconvenuta, nella condanna di [OSCURATO:PERSONA], quale erede , al pagamento di oltre € 82.000, nell’accertamento della simulazione assoluta della cessione del credito, nella condannadi [OSCURATO:PERSONA] ex art. 96 c.p.c.La pronuncia di primo grado è stata confermata in ap- pello. Ricorre in cassazione [OSCURATO:PERSONA] con cinque motivi, illustrati da memoria. Resistono i coniugi Scordo-Costacon controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. - Con il primo motivo di ricorso si censura che la Corte di appello abbia argomentato l’efficacia del giudicato penale nel processo civile in assenza di correlazionetra l'imputazione penale di usura e la nullità del contrattoper violazione del divieto di patto commissorio , in quanto la stipulazione di quest’ultimo è compatibile con l’insussistenza di una convenzione usuraria (si deduce la violazione degli artt. 2744, 1344 c.c., in relazione agli artt. 652, 654 c.p.p.). Con il secondo motivo si denuncia il difetto del nesso logico, colto dalla sentenza di primo gradotra le premesse fattuali ( dazioni di de- naro effettuate dagli appellati alla Visco, o per lei alla Marino; ritrova- mento nell'abita zione d ello Scordo del testo dei due contratti 4di 8 – 2431 /2018 – S2 – CC 02/03/2023 ( 22 ) – [OSCURATO:PERSONA]. preliminari, delle quietanze di pagamento e delle annotazioni concer- nenti gli assegni consegnati per tale causa)e le conclusioni per la cor- relazione tra tali fatti e i contratti preliminari stipulati nel febbraio e nel marzo 1997 con la Visco, diretti all'acquisto di un appartamento e di un deposito(si deduce violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.). Con il terzo motivosi censura che la Corte di appello abbia confer- mato la condanna della ricorrente al risarcimento dei danni, mentre corretto sarebbe stato disporre la restituzione delle sole somme effet- tivamente ricevute (£ 17.000.000 + £ 30.000.000) oltre agli interessi legali dal marzo 1997 (si deduce violazione dell’art. 1453 c.c.). Con il quarto motivo si censura la condanna per responsabilità ag- gravata ex art. 96 c.p.c. Con il quinto motivo si censura la condanna alle spese processuali ex art. 91 c.p.c. 2. -Il primo motivo non è fondato. La parte censurata della sentenza è essenzialmente la seguente: «Le dazioni di denaro effettuate dagli appellati alla Visco, o per lei alla Ma- rino, risultano senza dubbio correlabili ai due contratti preliminari sti- pulati il 18 febbraio 1997 e il 18 marzo 1997 con la Visco, volti all'ac- quisto di un appartamento e di un deposito […]. Di ciò è riprova il ri- trovamento nell'abitazione di [OSCURATO:PERSONA] non solo dei relativi contratti preliminari, ma anche delle quietanze di pagamento e delle annotazioni concernenti gli assegni consegnati per tale causa. È con- seguentemente disattesa la tesi della Marino secondo cui le promesse di vendita avrebbero rappresentato l'illecita garanzia pretesa dai pro- missari acquirenti per conseguire la restituzione di somme concesse a tassi usurai, integrando per questo patti commissori vietati. Secondo la prospettazione fornita dal giudice penale, ed emergente dal quadro probatorio, sarebbe stata la stessa Marino ad ottenere illecitamente 5di 8 – 2431 /2018 – S2 – CC 02/03/2023 ( 22 ) – [OSCURATO:PERSONA]. somme di denaro a titolo di caparra per la stipula di promesse di ven- dita aventi ad oggetto immobili già trasferiti a terzi, come nel caso di specie, o in altre circostanze già gravati da ipoteche o pignoramenti. Deve essere, pertanto, confermata la risoluzione dei contratti prelimi- nari per grave inadempimento della parte promittente venditrice che ha ricevuto il prezzo nella consapevolezza di non poter adempiere alle obbligazioni assunte per la celata altruità dei beni promessi in vendita». La censura argomenta che la pronuncia in sede civile dipende dalla pronuncia in sedepenale non già perché nei due processi rilev ano gli stessi fatti, bensì perché l’effetto giuridico dedotto nel giudizio civile è collegatonormativamente alla commissione del reato, oggetto di im- putazione nel giudiziopenale. Tale collegamento non si dà tra l'impu- tazione penale per usura e la nullità del contratto per violazione del divieto dipatto commissorio, poiché la pattuizione di quest’ultimo può sussistere anche senza che si dia convenzione usuraria. In questo senso,la ricorrente invoca l’autorità di Cass. 19383/2015. La semplice comparazione tra la parte censurata della sentenza e la censura rivela che quest’ultima non coglie il bersaglio.Essa è infondata già per la sola ragione che la Corte di appello non ha fondato il proprio apprezzamento della situazione di fatto rilevante in giudizio sul vincolo ex art. 652 c.p.p. discendente dal giudicato penale, ma ha rilevato le risultanze del giudizio penale come uno fra gli elementi di cui tenere conto. Inoltre, il condivisibile orientamento della giurisprudenza di legitti- mità invocato dalla parte ricorrente è rivolto a risolvere il problemase la pendenza del giudizio penale sull'imputazione di usura imponga o menola sospensione ex art. 29 5 c.p.c. del giudizio civile sulla nullità del patto commissorio. L’esclusione della necessità di sospensione muove dal corretto riconoscimento che la nullità del patto commissorio 6di 8 – 2431 /2018 – S2 – CC 02/03/2023 ( 22 ) – [OSCURATO:PERSONA]. non dipende dall’accertamento del reato di usura. Si tratta quindi dell’apprezzamento che tra gli effetti giuridici dell ’accertamento del reatodi usura e gli effetti giuridici della nullità del patto commissorio non sussiste alcun nesso di pregiudizialità-dipendenza tale da giustifi- care la sospensione del processo civile in attesa dell’esito del giudizio penale. Su di un piano essenzialmente diverso si colloca l’efficacia ex art.652 c.p.p. del giudicato penale di assoluzione nel giudizio civile. Infatti, si tratta di un’efficacia che è veicolata non già da un nesso giuridico di pregiudizialità-dipendenza tra gli effetti della pronuncia penale e gli ef- fetti della pronuncia civile, bensì da una (per lo più parziale) comu- nanza tra taluni fatti di cui è accertata l’inesistenza (o anche l’esi- stenza) nel giudizio penale e taluni fatti rilevanti ai fini dell’accerta- mento del diritto dedotto nel giudizio civile. Tale comunanza può assu- mere fisionomie cangianti, ma pur sempre caratterizzate dall’elemento che l’accertamento dei fatti in sede civile non deve contenere elementi in (esplicita o implicita) contraddizionecon l’accertamento dei fatti in sede penale (cfr. in questo senso Cass. 4498/2016). In altre parole, i due orientamenti, quello correttamente presupposto dalla sentenza im- pugnata (pur sempre nel quadro di un appre zzamento che si fonda anche su elementi ulteriori rispetto alle risultanze del giudizio penale) e quello invocato a sproposito dalla parte ricorrente, si collocano su due piani, la cui diversitàè la stessa che corre tra connessione di effetti giuridici e comunanza di fatti. Ne è riprova che la (corretta) manc ata sospensione ex art. 295 c.p.c. del processo civile in attesa dell’esito del processo penale può ben essere affiancata dalla successiva efficacia ex art. 652 c.p.p. nel processo civile dell’accertamento di taluni fatti nel processo penale. In conclusione, il primo motivo è rigettato. 7di 8 – 2431 /2018 – S2 – CC 02/03/2023 ( 22 ) – [OSCURATO:PERSONA]. 3. –Del secondo e il terzo motivo, che possono esaminarsi congiun- tamente, è da dichiarare l’inammissibilità. Essi sono accomunati dal tratto di sovrapporre l’apprezzamento della situazione di fatto rilevante compiuto dalla parte ricorrente all’apprez- zamento che il giudice di merito ha espresso in una motivazione che, come è attestato anche dal brano citato nel precedente paragrafo 2, non si espone a censure in sede di giudizio di legittimità.Il terzo motivo esibisce poi una struttura de l seguente tenore: poiché l’accertamento dei fatti compiuto dal giudice di merito non corrisponde alla realtà delle cose, allora è stata violata anche la norma sostanziale (nel caso di spe- cie, l’art. 1453 c.c.). Tale struttura scambia il ruolo della Corte di cas- sazione per quello di una terza istanza di merito. In conclusione, il secondo e il terzo motivo sono inammissibili. 4. – Il qu arto motivo è inammissibile , poiché l 'accertamento de lla responsabilità aggravata, che ricorre quando la parte soccombente ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, rientra nei compiti del giudice del merito e non è censurabile in sede di legittimità, se adeguatamente motivato(cfr. Cass. 7222/2017 ). 5. – Il quinto motivo è infondato ed è rigettato, in quanto la con- danna alle spese consegue alla soccombenza. 6. - Il ricorso è rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo. Inoltre, ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater d.p.r. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrente, di un'ulteriore somma pari a quella previ- sta per il ricorso a titolo di contributo unificato, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al rimborso delle spese del presente giudizio in favore della parte controricorrente, 8di 8 – 2431 /2018 – S2 – CC 02/03/2023 ( 22 ) – [OSCURATO:PERSONA]. che liquida in € 5.600, oltre a € 200 per esborsi, alle spese generali, pari al 15% sui compensi e agli accessori di legge. Sussistono i pres
Sentenza Cassazione n. 20111/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris