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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 39224/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] in Albania avverso la sentenza del 30/11/2023 della Corte d'appello di Firenze; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte d'appello di Firenze dichiarava il reato di cui al capo 8a) prescritto, previa riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, e rideterminava la pena per il delitto di cui al capo 8d) (art. 73, d.P.R. n. 309/1990 cit.) in quattro anni di reclusione e C 18.000 di multa, che aumentava, quindi, a complessivi quattro anni e tre mesi di reclusione, nonché C 20.000 di multa, per la continuazione con reati già giudicati in via definitiva.

2. Avverso la sentenza ha presentato ricorso l'imputato, per il tramite dell'[OSCURATO:PERSONA], presentando un unico motivo con cui deduce errata applicazione della legge penale nonché vizio di motivazione quanto alla mancata riqualificazione del reato di cui al capo 8d) nell'ipotesi attenuata di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 cit.

La sentenza motiva a partire dalla sussistenza di un contesto adeguatamente organizzato, facendo riferimento alla disponibilità di autovetture e al coinvolgimento di più persone tutte interessate alla compravendita illecita.

Tuttavia, il riferimento all'interessamento di più persone non è specificato.

Inoltre, si trascura di riportare come le più persone siano state raggiunte in un unico momento, il che avrebbe dovuto indurre a ritenere che l'attività di cessione realizzata dall'imputato rientri nel c.d. spaccio di quartiere, considerato dalla giurisprudenza di legittimità compatibile con l'ipotesi di lieve entità.

Né tale ipotesi è esclusa per il fatto che gli episodi di cessione siano plurimi, il riferimento che il Giudice di merito fa ad un «quadro di contatti a buon livello nella filiera dello spaccio» non offrendo elementi decisivi per escludere l'inquadramento della condotta nell'ipotesi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 cit.

In merito alla quantità, e premesso che l'Hoti ha ceduto 50 g lordi di cocaina, la Corte d'appello non ha considerato l'incidenza che le modalità di confezionamento dello stupefacente hanno sul peso della sostanza né è stato effettuato alcun esame da cui desumere non soltanto il peso netto ma anche il valore drogante della sostanza stupefacente.

Quanto al lasso di tempo, la condotta si è concentrata in un unico episodio.

La Corte argomenta poi in modo contraddittorio, avendo ritenuto "lieve" il fatto di cui al capo 8a), nonostante la cessione fosse stata contestata come realizzata a partire da maggio 2005 ad epoca prossima successiva.

Riqualificato il fatto come lieve, se ne dovrebbe dichiarare l'estinzione per avvenuta prescrizione. [OSCURATO:PERSONA]

1. È opportuno premettere che - come si evince dalla sentenza impugnata - la riqualificazione in lieve del fatto di cui al capo 8a) è dipesa dalla circostanza che si trattava, in quel caso, di c.d. droga parlata, per cui si è ritenuta non raggiunta la prova in ordine al quantum delle cessioni del profitto ricavabile, nonché alla tipologia di sostanza stupefacente (cocaina).

Non essendo quel fatto assimilabile all'ipotesi per cui è intervenuta condanna, nessuna disparità di trattamento è ipotizzabile e, di conseguenza, nessun profilo di contraddittorietà affligge la sentenza impugnata.

Ciò detto, e quanto all'episodio del capo 8d), la Corte d'appello muove dalla prova che l'imputato portò 50 g di cocaina ad Agliana insieme ad un suo connazionale, consegnandola poi ad altri soggetti che viaggiavano a bordo di un'autovettura, aggiungendo che l'auto fu quindi seguita fino a Livorno, dove avvenne il sequestro della droga.

Da ciò nasce in sentenza l'affermazione, criticata dal ricorrente, per cui la condotta sarebbe stata realizzata in un contesto adeguatamente organizzato, essendo dimostrata la disponibilità di autovetture, il coinvolgimento di più persone, tutte interessate alla compravendita illecita, ed anche un quadro di contatti e a buon livello nella filiera dello spaccio (tanto da poter procurare e smerciare in breve tempo il quantitativo poi sequestrato).

Nel negare l'ipotesi di "piccolo spaccio", la sentenza attribuisce peraltro rilievo anche al dato ponderale (50 g di cocaina) che, pur in mancanza di perizia di analisi, reputa oggettivamente indicativo di una sostanza dal valore non indifferente, destinata alla successiva suddivisione in dosi.

2. In sintesi, ricordati i limiti del sindacato di questa Corte, da cui esula la ri- valutazione del fatto sottoposto alla sua attenzione, la motivazione della sentenza impugnata appare, pur nella sua sintesi, completa e non manifestamente illogica, essendo sul punto soltanto il caso di precisare: da un lato, che la riconducibilità della fattispecie concreta al c.d. spaccio di quartiere - che, peraltro, soltanto ad alcune condizioni può integrare un "fatto lieve" - è comunque preclusa dalle peculiari circostanze geografiche della stessa; dall'altro, che nulla il ricorrente ha dedotto in ordine alla scarsità dei guadagni, alla ridotta circolazione della merce o ad altri elementi suscettibili di denotare la lievità del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 (vd., tra le tante, Sez. 6, n. 45061 del 03/11/2022, Restivo, Rv. 284149; Sez. 6, n. 41090 del 18/07/2013, Airano, Rv. 256609).

3. Il ricorso va, dunque, rigettato.

Al rigetto del ricorso consegue la condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ex art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] in Albania avverso la sentenza del 30/11/2023 della Corte d'appello di Firenze; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte d'appello di Firenze dichiarava il reato di cui al capo 8a) prescritto, previa riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, e rideterminava la pena per il delitto di cui al capo 8d) (art. 73, d.P.R. n. 309/1990 cit.) in quattro anni di reclusione e C 18.000 di multa, che aumentava, quindi, a complessivi quattro anni e tre mesi di reclusione, nonché C 20.000 di multa, per la continuazione con reati già giudicati in via definitiva. 2. Avverso la sentenza ha presentato ricorso l'imputato, per il tramite dell'[OSCURATO:PERSONA], presentando un unico motivo con cui deduce errata applicazione della legge penale nonché vizio di motivazione quanto alla mancata riqualificazione del reato di cui al capo 8d) nell'ipotesi attenuata di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 cit. La sentenza motiva a partire dalla sussistenza di un contesto adeguatamente organizzato, facendo riferimento alla disponibilità di autovetture e al coinvolgimento di più persone tutte interessate alla compravendita illecita. Tuttavia, il riferimento all'interessamento di più persone non è specificato. Inoltre, si trascura di riportare come le più persone siano state raggiunte in un unico momento, il che avrebbe dovuto indurre a ritenere che l'attività di cessione realizzata dall'imputato rientri nel c.d. spaccio di quartiere, considerato dalla giurisprudenza di legittimità compatibile con l'ipotesi di lieve entità. Né tale ipotesi è esclusa per il fatto che gli episodi di cessione siano plurimi, il riferimento che il Giudice di merito fa ad un «quadro di contatti a buon livello nella filiera dello spaccio» non offrendo elementi decisivi per escludere l'inquadramento della condotta nell'ipotesi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 cit. In merito alla quantità, e premesso che l'Hoti ha ceduto 50 g lordi di cocaina, la Corte d'appello non ha considerato l'incidenza che le modalità di confezionamento dello stupefacente hanno sul peso della sostanza né è stato effettuato alcun esame da cui desumere non soltanto il peso netto ma anche il valore drogante della sostanza stupefacente. Quanto al lasso di tempo, la condotta si è concentrata in un unico episodio. La Corte argomenta poi in modo contraddittorio, avendo ritenuto "lieve" il fatto di cui al capo 8a), nonostante la cessione fosse stata contestata come realizzata a partire da maggio 2005 ad epoca prossima successiva. Riqualificato il fatto come lieve, se ne dovrebbe dichiarare l'estinzione per avvenuta prescrizione. [OSCURATO:PERSONA] 1. È opportuno premettere che - come si evince dalla sentenza impugnata - la riqualificazione in lieve del fatto di cui al capo 8a) è dipesa dalla circostanza che si trattava, in quel caso, di c.d. droga parlata, per cui si è ritenuta non raggiunta la prova in ordine al quantum delle cessioni del profitto ricavabile, nonché alla tipologia di sostanza stupefacente (cocaina). Non essendo quel fatto assimilabile all'ipotesi per cui è intervenuta condanna, nessuna disparità di trattamento è ipotizzabile e, di conseguenza, nessun profilo di contraddittorietà affligge la sentenza impugnata. Ciò detto, e quanto all'episodio del capo 8d), la Corte d'appello muove dalla prova che l'imputato portò 50 g di cocaina ad Agliana insieme ad un suo connazionale, consegnandola poi ad altri soggetti che viaggiavano a bordo di un'autovettura, aggiungendo che l'auto fu quindi seguita fino a Livorno, dove avvenne il sequestro della droga. Da ciò nasce in sentenza l'affermazione, criticata dal ricorrente, per cui la condotta sarebbe stata realizzata in un contesto adeguatamente organizzato, essendo dimostrata la disponibilità di autovetture, il coinvolgimento di più persone, tutte interessate alla compravendita illecita, ed anche un quadro di contatti e a buon livello nella filiera dello spaccio (tanto da poter procurare e smerciare in breve tempo il quantitativo poi sequestrato). Nel negare l'ipotesi di "piccolo spaccio", la sentenza attribuisce peraltro rilievo anche al dato ponderale (50 g di cocaina) che, pur in mancanza di perizia di analisi, reputa oggettivamente indicativo di una sostanza dal valore non indifferente, destinata alla successiva suddivisione in dosi. 2. In sintesi, ricordati i limiti del sindacato di questa Corte, da cui esula la ri- valutazione del fatto sottoposto alla sua attenzione, la motivazione della sentenza impugnata appare, pur nella sua sintesi, completa e non manifestamente illogica, essendo sul punto soltanto il caso di precisare: da un lato, che la riconducibilità della fattispecie concreta al c.d. spaccio di quartiere - che, peraltro, soltanto ad alcune condizioni può integrare un "fatto lieve" - è comunque preclusa dalle peculiari circostanze geografiche della stessa; dall'altro, che nulla il ricorrente ha dedotto in ordine alla scarsità dei guadagni, alla ridotta circolazione della merce o ad altri elementi suscettibili di denotare la lievità del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 (vd., tra le tante, Sez. 6, n. 45061 del 03/11/2022, Restivo, Rv. 284149; Sez. 6, n. 41090 del 18/07/2013, Airano, Rv. 256609). 3. Il ricorso va, dunque, rigettato. Al rigetto del ricorso consegue la condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ex art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorr
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