Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 31 maggio 2024

Cassazione n. 23362/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 05NBYHH) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/11/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che i motivi dedotti nel ricorso avverso la condanna per i reati di cui agli artt. 337, 582 cod. pen. e 73 TU Stup. non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto ed incentrati sulla denuncia del vizio di omessa motivazione che la lettura del provvedimento impugnato rivela essere completa e logicamente ineccepibile e dalla quale si evince l'insussistenza del dedotto vizio di motivazione in merito alla ritenuta sussistenza della recidiva.

La Corte territoriale ha, in modo non illogico, valorizzato la natura non lieve del fatto, che evidenzia "un'ulteriore manifestazione della pericolosità dell'appellante ... gravato da molti precedenti penali per violazione della legge sugli stupefacenti e da una condanna per reati analoghi a quelli odierni, non solo deteneva droghe di specie diversa una delle quali (eroina) assai lesiva, ma ... realizzava una serie davvero impressionante di azioni aggressive in danno dei pubblici ufficiali"; motivazione congrua e dunque non sindacabile in questa sede di legittimità.

Considerato che all'inammissibilità dell'impugnazione segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si ritiene conforme a giustizia liquidare come in dispositivo.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 31 maggio 2024 [OSCURATO:PERSONA] relato , [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 05NBYHH) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/11/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che i motivi dedotti nel ricorso avverso la condanna per i reati di cui agli artt. 337, 582 cod. pen. e 73 TU Stup. non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto ed incentrati sulla denuncia del vizio di omessa motivazione che la lettura del provvedimento impugnato rivela essere completa e logicamente ineccepibile e dalla quale si evince l'insussistenza del dedotto vizio di motivazione in merito alla ritenuta sussistenza della recidiva. La Corte territoriale ha, in modo non illogico, valorizzato la natura non lieve del fatto, che evidenzia "un'ulteriore manifestazione della pericolosità dell'appellante ... gravato da molti precedenti penali per violazione della legge sugli stupefacenti e da una condanna per reati analoghi a quelli odierni, non solo deteneva droghe di specie diversa una delle quali (eroina) assai lesiva, ma ... realizzava una serie davvero impressionante di azioni aggressive in danno dei pubblici ufficiali"; motivazione congrua e dunque non sindacabile in questa sede di legittimità. Considerato che all'inammissibilità dell'impugnazione segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si ritiene conforme a giustizia liquidare come in dispositivo. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 31 maggio 2024 [OSCURATO:PERSONA] relato , [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 23362/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris