CassazionesentenzaSezione L
Cassazione n. 34855/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unfatto decisivo del giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti: si assume essere maturato il giudicato sul capo della sentenza di primo grado non appellata relativo allaindividuazione della sede di servizio in L’Aquila e non in Pescara. 2. Con la seconda doglianza si deduce la violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, n. 4. c.p.c. e la mancata corrispondenza tra chiesto e pronunziato. Nello specifico, la lavoratrice ripropone il primo motivo sotto altro profilo: rappresenta che nessuna de lle due parti in giudizio aveva chiesto di “riesaminare” la questione relativa alla individuazione della effettiva sede di servizio, individuata nella sentenza del Tribunale in L’Aquila, sicché la pronunzia di appello avrebbe violato l’art. 1 12 c.p.c. 2.1. Il primo ed il secondo motivo possono essere trattati congiuntamente stante l’intima connessione.2.1.1. In relazione al primo mezzosi osserva che esso - ancor prima che infondato, non essendo in alcun modo configurabile un giudicato nella individuazione della sede di servizio della lavoratrice in L’Aquila, anziché in Pescara, in quanto in detta affermazione difetta quella “’unità minima” costituita dal fatto, dalla norma e dall’effetto giuridico che è indispensabile per la cristallizzazione del giudicato (cfr. sul punto, tra le tante, Cass. n. 16853/2018, Rv. 649361-01)- è inammissibile non confrontandosi con la una delle due rationes decidendi poste alla base della decisione. La Corte di Appello, infatti, da un lato, rigetta la domanda di (ri)assegnazione di [OSCURATO:PERSONA] a L’Aquila, anziché a Pescara, in quanto individua la sua sede di servizio in Pescara, dall’altro, osserva che il criterio della riassegnazione nella sede di servizio, previsto ai sensi dell’art. 20 della citata l.r. n. 77 del 1999, è solo residuale, disponendo la norma citata che al dirigente perdente posto venga conferito un altro incarico dirigenziale nella stessa Direzione o Dipartimento e comunque nella stessa sede di servizio. Nella specie, il giudice del gravame ha ritenuto che la lavoratrice sia stata riassegnata ad una sede facente capo alla medesima Direzione, in piena applicazione del disposto normativo (cfr. sentenza di appello pag. 4). Tale ratio decidendi non è stata fatta oggetto di alcuna censura, sicché conclusivamente, come anticipato,il mezzo è inammissibile. 2.2. Quanto alla seconda doglianza anch’essa è inammissibile, sia per i motivi esposti al 2.1.1., sia perché la violazione dell’art. 112 c.p.c, dedotta in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c., può aversi solo per omessa pronunzia su domande ed eccezioni delle parti, non anche su un fatto (nella specie, quale fosse la sede di servizio). L’omesso esame di un fatto, infatti, rileva solo se esso è decisivo, il che non è nella specie secondo la motivazione del giudice di appello; tale deduzione, inoltre, avrebbe dovuto essere introdottacon il canale di cui al n. 5 dell’art. 360 c.p.c. e con le specifiche formalità imposte dalla presenza di una doppia conforme. A tanto si aggiunga breviter che la questione relativa alla individuazione della sede di servizio era stata devoluta al giudice del gravame con il primo motivo di appello, atteso che con esso veniva chiesto di accertare l’illegittimità dell’assegnazione della ricorrente a Pescara, quindi di interpretare l’art. 20 della l. n. 77 del 1999 e , dunque,di verificare anche quale fosse la sede di servizio. 3. Con il terzo mezzo, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., viene dedotta la violazione e/o falsa applicazione della disciplina che regolamenta le procedure di conferimento degli incarichi dirigenziali di cui alla DGR. n. 2550 del 1999 per le [OSCURATO:PERSONA] di Supporto, con riferimento alla procedura inerente a l [OSCURATO:PERSONA].Nello specifico parte ricorrente rappresenta che, in violazione della predetta delibera, emanata in attuazione dell’art. 19 del d.lgs. n. 165 del 2001 e dell’art. 20 della l.r. n. 77 del 1999, e specificatamente in violazionedell’allegato A) : a) non si era fatto luogo, come imposto dalla normativa richiamata, alla previa pubblicazione di un “avviso pubblico”; b) si eraaffidato l’incarico in oggetto ad un dirigente che non era iscritto all’albo dei giornalisti, mentre ella vi era iscritta; c) che sebbene , pur in mancanza dell’avviso pubblico , avesse manifestato la sua disponibilità a ricoprire l’incarico, la sua posizione non era statacomparativamente scrutinata con quella del dirigente nominato. In sintesi, si assumeche la sentenza di appello sarebbe viziata e da annullare: a)per non aver a pprezzato la regolamentazione di cui alla DGR n. 2550 del 1990 che prevedeva sia la pubblicazione dell’avviso, sia una valutazione comparativa ai fini dell’affidamento dell’incarico fra chi ne avesse fatto richiesta, solo all’esito, potendosi opera re la scelta tra i candidati; b) per avernegletto l’art. 9 della l. n. 150 del 2000 che è riferita a tutte le P.P.A.A. e che prevede , sia per gli addetti stampa che per il coordinatore, l’obbligatoria iscrizione all’Albo dei giornalisti. 4. Con il quarto motivo, in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c., viene dedotta la violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione al mancato esame della richiesta formulata in appello didichiarare l’ illegittimità della procedura per mancata pubblicazione dell’avviso pubblico, presupposto per candidarsi ed essere scrutinata. Si puntualizza che la Corteterritoriale nulla ha statuito sul punto e che detto vizio procedurale andava esaminato, non potendosene predicare l’assorbimento in conseguenza dell’esame del merito riguardo alla(correttezza della) scelta effettuata. 4.1. Del pari il terzo ed il quarto motivo possono essere esaminati congiuntamente. 4.1.1. In ordine alla prima questione sollevata, si rileva: per un verso, che irritualmente viene denunziata ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c. la violazione di un atto amministrativo, la DGR n. 2550 del 1.12.1999; per altro verso, chein relazione alla lamentata mancata pubblicazione di un avviso pubblico, funzionale alla presentazione dei curricula per il conferimento dell’incarico , [OSCURATO:PERSONA] è priva di interesse ad agire in quanto nel corpo del ricorso per cassazione (cfr. pag. 23) ella stessa dà atto che, “pur in mancanza della pubblicazione dell’avviso aveva manifestato la propria disponibilità a ricoprire l’incarico”. In una parola, la mancata pubblicazione non le ha prodotto alcun danno, avendo ella presentato domanda volt a al conferimento dell’incarico: quindi, manca l’interesse a detta doglianza. Conclusivamente, quanto a detto aspetto,il motivo è inammissibile.4.1.2. Il secondo profilo di doglianza attiene a l conferimento dell’incarico de quo vertitur ad un soggetto che si assume (a differenza della ricorrente) non legittimato, in quanto non iscritto all’Albo dei giornalisti. Si sostiene che l’iscrizione sia p re supposto necessario per assumere il ruolo di dirigente della Struttura speciale di supporto stampa,ai sensi dell’art. 9 della l. n. 150 del 2000, che si applica a tutte le pubbliche amministrazioni e prevede, appunto , l’iscrizione all’albo sia degli addetti che del coordinatore. Tale censura è infondata, condividendo il Collegio le osservazioni svolte dalla Corte territoriale. A tal proposito, va evidenziato che la lettera e la ratio dell’art. 14 della l.r. n. 77 del 1999 rendono palese che i dirigenti della Struttura speciale di supporto stampa svolgono compiti di consulenza in favore dell’organo politico, cui formulano proposte ed esprimono pareri, pongono in essere attività di coordinamento operativo, di verifica di attuazione dei programmi, di gestionedel personale etc. : si tratta, insomma, di Struttura niente affatto assimilabile a quella degli [OSCURATO:PERSONA] delle pubbliche amministrazioni , stante la diversità dei compiti e soprattutto il mancato svolgimento di un’attività giornalistica in senso stretto. Ne consegue l’inapplicabilità, nella specie, dell’art. 9 della l. n. 150 del 2000 che prevede per gli addetti agli [OSCURATO:PERSONA] la necessaria iscrizione all’albo dei giornalisti. 4.1.3. La terza questione posta con il terzo mezzo attiene alla mancata valutazione comparativa dei curricula. La doglianza sostiene, in sintesi, che la sentenza di appello andrebbe cassata non avendo apprezzato la regolamentazione della DGR n. 2550 del 1990 che prevedeva una valutazione comparativa, ai fini dell’affidamento dell’incarico, fra chi ne avesse fatto richiesta. Osserva questa Corte che anche sotto tal e profilo il motivo è inammissibile. Ed infatti, come già rilevato al punto 4.1.1. cui si fa rinvio , viene erroneamente denunziata la violazione di un attoamministrativo, la DGR n. 2550 del 1.12.1999, con il canale di cui al n. 3 dell’art. 360 c.p.c., inoltre, viene sottoposta al giudice di legittimità una questione del tutto nuova. A tal proposito basti brevemente segnalare che la questione attinente alla necessità di un esame comparativo delle domande non è stata oggetto di esame nella sentenza di appello, né i motivi di gravame (come riportati a pag. 2 della sentenza ed esaminati in parte motiva) la involgevano. Con il secondo motivo di appello (il primo riguardava la individuazione della sede di servizio), infatti, la lavoratrice aveva lamentato l’illegittimità procedurale della mancata pubblicazione del bando, rispetto alla quale, come detto, ella non ha subito alcun detrimento e poi la necessità di iscrizione all’albo dei giornalisti del dirigente nominato. Nulla veniva invece osservato quanto alla necessità che vi fosse una procedura valutativa dei candidati. Le censure mosse con il terzo motivo non possono quindi essere accolte. 4.2. Il quarto mezzo, con il quale la ricorrente torna a dolersi della illegittimità della procedura per mancata pubblicazione dell’avviso di bando, sotto la lente prismatica dell’art. 112 c.p.c., attraverso il canale di accesso di cui all’art. 360, n. 4, c.p.c., è inammissibilealla luce delle osservazioni già svolte ai punti 2.2. e 4.1.1 della motivazione. 5. Con il quinto motivo si sostiene, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione della l.r. n. 77 del 1999, art. 20, comma 6-ter, con riferimento alla latitudine dei poteri datoriali nel conferimento dell’incarico dirigenziale in Pescara anziché in L’Aquila. Si lamenta che la Corte di appello non haesaminato - come richiesto -la questione della presenza a L’Aquila di posizioni dirigenziali libere o attribuite ad interim. 5.1. Il motivo è inammissibile. La mancata valorizzazione di “un fatto” - la presenza di sedi dirigenziali libere a L’Aquila - non costituisce né un error in procedendo néun error in iudicando. Si tratta di un mero argomento difensivo non accolto, rispetto al quale non vi è obbligodi motivazione da parte del giudice di appello. A tanto va aggiunto che oggetto del giudizio per cassazione è la sentenza di appello e non quella di primo grado, sicché le censure mosse al percorso motivazionale di quest’ultima s ono del tutto irrilevanti, nemmeno essendo lamentata la mancata valorizzazione in appello di motivi di gravame sul punto. In ogni caso, assorbente rispetto alle osservazioni innanzi svolte è il rilievo già compiuto al punto 2.1.1. Nel percorso argomentativo della sentenza di appello, come si è innanzi illustrato, infatti, risulta irrilevante quanto dedotto, ovvero che vi fossero sedi libere a L’Aquila, in quanto la Colaiuda è stata riassegnata alla medesima Direzione, in applicazione del primo dei criteri di cui all’art. 20 l.r. n. 77 del 1999, ritenuto residuale dal giudice del gravame il criterio della assegnazione alla sede di servizio. Né tale ratio decidendi è stata oggetto di censura. 6. Violazione dell’art. 6, paragrafo 1 della Cedu e grave pregiudizio ai sensi dell’art. 1, protocollo 1 Cedu. Si assume che il principio di equo processo sancito dall’art. 6 impedisce, salvo che per ragioni imperative di interesse generale, il sacrificio di interessi economici privati e che altresì, nell’alveo processuale, esso si declina nel principiodella parità delle parti. Quanto alla fattispecie concreta in esame, i giudici di merito avrebbero violato i suddetti principi dando una interpretazione del rapporto di lavoro che vede una posizione di preminenza della Regione, che sarebbe libera di deter minarsi come vuole per il conferimento degli incarichi dirigenziali, mentre la lavoratrice vedrebbe i suoi diritti patrimoniali e civili recessivi rispetto a quelli della P.A. 6.1. Il motivo è generico e,dunque, inammissibile. Non viene allegato né quali sarebbero state le violazioni della parità delle parti né quandoesse sarebbero state compiute. Viene poi dedotto che la sentenza di appello si porrebbe in contrasto con l’art. 6 Cedu perché rimetterebbe alla Regione Abruzzo, senza alcun controllo, il conferimento degli incarichi dirigenziali. Con riguardo a detto aspetto la genericità ridonda nell’impossibilità di ricondurre la doglianza al parametro normativo invocato, il citato art. 6 Cedu, senza tacere che, a differenza di quanto dedotto nel mezzo e come ben precisato dal giudice di appello, la P.A. deve adeguarsi e si è adeguata al disposto normativo di cui all’art. 3 della l. r. n. 77 del 1999 oltre che dell’art. 19 del d.lgs. n. 165 del 2001, così escluso che possa essere rimesso al mero arbitrio dell’amministrazioneil conferimento degli incarichi dirigenziali. 7. Conclusivamente il ricorso va rigettato. 8. Preliminare rispetto alla statuizione sulle spese è la valutazione della ritualità del controricorso della Regione Abruzzo. Parte ricorrente ne deduce l’inammissibilità nella memoria depositataai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c., in quanto la procura alle liti risulta rilasciata dal Presidente della Giunta regionale ai legali dell’avvocatura regionale, ai sensi della l. r. n. 9 del 2000 e de lla DRG n. 1043 del 2015; ma detta deliberanon è versata in atti, così rendendo impossibile, si sostiene, il controllo della ritualità del conferimento dell’incarico. Osserva il Collegio che la deduzione è infondata. L’esame dello Statuto della Regione Abruzzo del 2006, vigente rationetemporis, compiuto in virtù del principio iura novit curia, ha infatti palesato che in virtù dell’art. 44 il Presidente della Giunta rappresenta l’ente. Ne consegue che senza dubbio rientra nei suoi poteri il conferimento della procura per agire o resistere in giudizio, ogni altra interpretazione rischiando di porsi in conflitto con il diritto di difesa sancito dall’art. 24 della Carta costituzionale, restando l’ipotetica violazione dei criteri di ripartizione delle questioni tra Avvocatura dello Stato e Avvocatura regionale rilevante esclusivamentesotto un profilo di respon sabilità politica, amministrativa e contabile del Presidente della Giunta. Aspetti che qui non rilevano. 9. Conclusivamente le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo. 10. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto. P.Q.M. rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della Regione Abruzzo liquidate in € 200,00 per esborsi, € 3000,00 per compensi professionali, oltre speseforfettarie nellamisura del 15% ed accessori come per legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà att