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CassazionedecretoSezione 7Decisione del 12 settembre 1971

Cassazione n. 44065/2022

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eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 12/09/1971 avverso la sentenza del 21/03/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Considerato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in preambolo, affidando le proprie censure a tre motivi, tutti manifestamente infondati; rilevato, invero, quanto al primo motivo - che denuncia «manifesta illogicità della motivazione adottata dai giudici della corte di Appello di Messina che, recependo acriticamente e in modo errato la decisione del giudice di primo grado, sono incorso nei denunziati vizi che appaiono rilevanti e si evincono dallo stesso testo della sentenza impugnata» che lo stesso è privo della necessaria specificità, posto che la sentenza è criticata con le testuali proposizioni, scarne e meramente assertive, sopra trascritte, neppure supportate da precisa indicazione del vizio di motivazione che si intende devolvere, risultando quelli di cui all'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen. alternativamente devoluti; considerato, quanto alla eccezione di omessa notifica del decreto a comparire in giudizio, che - come risulta dagli atti cui il Collegio può direttamente accedere, stante la natura processuale del vizio (Cass. Sez.

U, n. 42792 del 31/10/2020, Policastro, Rv. 220092) - la stessa è stata ritualmente effettuata ai sensi dell'art. 157, comma 8-bis, cod. proc. pen. e che, a fronte di tanto, la mera deduzione di «nullità perché non è stato notificato all'imputato il decreto a comparire in giudizio» è inammissibile, per genericità, tale essendo «il motivo di ricorso per cassazione che - lamentando la violazione di norme processuali in relazione all'art. 601 cod. proc. pen., per l'omessa notifica all'imputato del decreto di citazione a giudizio, a seguito del rinvio di ufficio disposto a causa dell'adesione del difensore all'astensione di categoria - ometta di precisare a quale decreto di citazione si riferisca la doglianza, e di chiarire quali siano il profilo di vizio dedotto e la richiesta difensiva» (Cass. Sez. 6, n. 17377 del 24/02/2016 Trippetti, RV. 266736); rilevato, infine, che è manifestamente infondata l'eccezione di prescrizione del reato, commesso il 14 novembre 2012, che - avuto riguardo all'aumento di 2/3 per la ritenuta recidiva - si prescriverebbe non prima del 14 novembre 2022, termine cui vanno aggiunti ulteriori 177 giorni di sospensione dichiarata nel corso del giudizio di merito; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende.

Così deciso il 22 settembre 2022 Il Consigliere estensore I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 12/09/1971 avverso la sentenza del 21/03/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Considerato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in preambolo, affidando le proprie censure a tre motivi, tutti manifestamente infondati; rilevato, invero, quanto al primo motivo - che denuncia «manifesta illogicità della motivazione adottata dai giudici della corte di Appello di Messina che, recependo acriticamente e in modo errato la decisione del giudice di primo grado, sono incorso nei denunziati vizi che appaiono rilevanti e si evincono dallo stesso testo della sentenza impugnata» che lo stesso è privo della necessaria specificità, posto che la sentenza è criticata con le testuali proposizioni, scarne e meramente assertive, sopra trascritte, neppure supportate da precisa indicazione del vizio di motivazione che si intende devolvere, risultando quelli di cui all'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen. alternativamente devoluti; considerato, quanto alla eccezione di omessa notifica del decreto a comparire in giudizio, che - come risulta dagli atti cui il Collegio può direttamente accedere, stante la natura processuale del vizio (Cass. Sez. U, n. 42792 del 31/10/2020, Policastro, Rv. 220092) - la stessa è stata ritualmente effettuata ai sensi dell'art. 157, comma 8-bis, cod. proc. pen. e che, a fronte di tanto, la mera deduzione di «nullità perché non è stato notificato all'imputato il decreto a comparire in giudizio» è inammissibile, per genericità, tale essendo «il motivo di ricorso per cassazione che - lamentando la violazione di norme processuali in relazione all'art. 601 cod. proc. pen., per l'omessa notifica all'imputato del decreto di citazione a giudizio, a seguito del rinvio di ufficio disposto a causa dell'adesione del difensore all'astensione di categoria - ometta di precisare a quale decreto di citazione si riferisca la doglianza, e di chiarire quali siano il profilo di vizio dedotto e la richiesta difensiva» (Cass. Sez. 6, n. 17377 del 24/02/2016 Trippetti, RV. 266736); rilevato, infine, che è manifestamente infondata l'eccezione di prescrizione del reato, commesso il 14 novembre 2012, che - avuto riguardo all'aumento di 2/3 per la ritenuta recidiva - si prescriverebbe non prima del 14 novembre 2022, termine cui vanno aggiunti ulteriori 177 giorni di sospensione dichiarata nel corso del giudizio di merito; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso il 22 settembre 2022 Il Consigliere estensore I
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