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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 4 maggio 2023

Cassazione n. 25795/2023

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.11230/2022 proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresent ato e dife s o d a gli avvocati [OSCURATO:PERSONA]- [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in Roma presso lo studio legale e peritale STRIPPOLI; -ricorrente- contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA; -intimato- avverso il decreto d ella CORTE D I [OSCURATO:PERSONA] n. 5 23 90 /202 1 depositatoil 15 /0 3 /202 2 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/05/2023 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Presupposto è un processo parimenti di equa riparazione, svoltosi nella fase di cognizione dal 17/11/2011al 1 0 /0 4 /2017 (5 anni, 4 mesi, e 24giorni), nella fase di ottemperanza dal 8/7/2020 al 4/12/2020 (4 2di 5 – RG 1 1 230 /202 2 – CC 04/05/2023 ( 4 6 ) – [OSCURATO:PERSONA]. mesi e 26 giorni).

Nel processo di equa riparazione ricorsivoinstaurato presso la Corte di appello di Roma,sono stati liquidati € 1.600 di in- dennizzo e € 550 di compensi, a seguito di rigetto dell’opposizionedella parte privata.

Ricorre in cassazione la parte privata conquattro motivi, illustrati da memoria.

Rimane intimato il Ministero della Giustizia. [OSCURATO:PERSONA]

1. –Con il primo, il secondo e il terzo motivo si censura sotto diversi profili che la durata ragionevole del processo di equa riparazione pre- suppostosia stata calcolata in 1 anno e 6 mesi anziché 1 anno.

Se ne desume che laquantificazione dell’indennizzo su 4 anziché su 5 anni è erronea (nel presupposto che la durata non ragionevole superiore a 6 mesi è equiparata adun anno ).

Si fa valere che la durata non ragione- vole è di 4 anni e 9 mesi circa , non di 4 anni e 3 mesi circa, come invece è stata calcolata dalla Corte te rritoriale .

In particolare, s i de- duce: (a) mancanza della motivazione con violazione degli artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c., 111 Cost.; (b) violazione degli artt. 2 co. 2, 2bis, 2quater, 3 co. 6, 5ter co. 5, 5sexies co. 1, 5 e 7 l. 89/2001; 111, 117 Cost., 6 Cedu; (c) violazione degli artt. 2 co. 2, 2bis, 2quater, 3 co. 6, 5ter co. 5, 5sexies co. 1, 5 e 7 l. 89/2001; 111, 117 Cost., 6 Cedu, con specificazione relativa alla liquidazione del danno non patrimoniale.

Con il quarto motivo si denuncia l ’incongrua liquidazione degli esborsi del procedimento monitorio (ex artt. 91 co. 1 c.p.c.; 30 co. 1 d.p.r. 115/2002; 13 co. 6 e 10 l. 247/2012; 2 co. 2 d.m. 55/2014; 221 co.3 d.l. 34/2020 conv. in l. 77/2020; 6, co. 1 d.l. 44/2021., conv. in l. 76/2021).

In particolare,si censura che sia stato negato il rimborso di € 1 per l’impiego di sistemi telematici di pagamento, obbligatori in forza della normativa sull’emergenza sanitaria. 3di 5 – RG 1 1 230 /202 2 – CC 04/05/2023 ( 4 6 ) – [OSCURATO:PERSONA].

2. –I primi tre motivi si esaminano congiuntamente .

Il seco ndo e il terzo sono fondati, assorbito quindi è il primo.

L’amministrazione statale della giustizia è tenuta a far sì che i pro- cessi di equa riparazione si svolgano più rapidamente degli altri pro- cessi, poiché di regola sono più semplici e comunque costituiscono un rimedio ad una durata eccessiva di un processo già verificatasi .

Per- tanto,nel dichiara re l’incostituzionalità dell’art. 2 co. 2bis l. 89/2001 , Corte cost. 36/2016ha indicato in due anni il termine di durata ragio- nevoledi un processo di equa riparazione in due gradi, l’uno di merito e l’altro di legittimità(la Corte costituzionale si è rifatta così alla giuri- sprudenza della Corte europea).

Nel grado di merito, la realizzazione del diritto all’equa riparazione passa per una sequenza procedimentale unitaria, articolata in due fasi (di cognizione e di esecuzione).

Tale struttura, rigida nel suo dover rispettare complessivamente il termineragionevole di un anno, è con- notata invece da flessibilitàtemporale nel suo snodo di passaggio dalla prima alla seconda fase, poiché non è necessario che la fase esecutiva inizi entro un determinato lasso di tempo (in particolare: di sei mesi) dalla definizione della fase di cognizione.

D’altra parte, fa dacontrap- pesoa tale flessibilità la circostanza che il lasso di tempo intercorrente tra la definitività della fase di cognizione e l’inizio della fase esecutiva non è computato nella durata della sequenza cognitivo-esecutiva, poi- ché non è tempo del processo (così si è assestata la giurisprudenza di legittimitàsulla base di Cass.

SU 19883/2019: cfr. Cass. 33764/2022, fra lepiù recenti).

La fase esecutiva può esserecostituita indifferente mente dall’espro- priazione forzata secondo il codice di procedura civile oppure dal giu- dizio di ottemperanza secondo il codice del processo amministrativo, 4di 5 – RG 1 1 230 /202 2 – CC 04/05/2023 ( 4 6 ) – [OSCURATO:PERSONA]. salvoche solo nel primo caso il creditore è tenuto a rispettare il termine dilatorio semestrale ex art. 14 d.l. 669/1996 conv. in l. 30 / 1 997 de- corrente dalla notifica del titolo esecutivo prima di dare inizio alla fase esecutiva(cfr. Cass. 10182/2022, tra le altre).

Ove la durata di tale sequenza cognitivo-esecutiva ecceda il termine ragionevole di un anno (al netto, come detto, dell’intervallo tra le due fa s i) e superi pure il limite minimo di sei mesi di non ragionevole durata indennizzabile, en- tro il termine di sei mesi ex art. 4 l. 89/2001 (decorrente dalla defini- tività della fase esecutiva) si puòagire in giudizio per l’equo indennizzo ex l. 89/2001per la non ragionevole durata del processo («presuppo- sto»)ex l. 89/2001 (in gergo: «Pinto su Pinto»).

Questo è esattamente ciò che è accaduto nel caso di specie.

Senon- ché la corte territoriale ha commesso l’errore di aggiungere indebita- mente 6 mesi alla durata ragionevole di 1 anno del processo di equa riparazione nel suo grado di merito (cognitivo-esecutivo).Pertanto, ciò le ha impedito di cogliere che, nel caso di specie, è maturato un periodo indennizzabile di 5 anni, non solo di 4. 3.- Accolt i il secondo e il terzo motivo , è assorbito il primo motivo .

Assorbitoè altresì il quarto motivo, relativo agli esborsi .

I n relazione a i motiviaccolti, è cassato il decreto impugnato .

La causa è rinviata alla Corte di appello di Roma in diversa composizione, anche per la liquida- zione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo e il terzomotivo di ricorso ; dichiara as- sorbiti il primo e il quarto motivo, cassa il decreto impugnato in rela- zione ai motivi accolti, rinvia la causa alla Corte di appello di Roma in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spes

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.11230/2022 proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresent ato e dife s o d a gli avvocati [OSCURATO:PERSONA]- [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in Roma presso lo studio legale e peritale STRIPPOLI; -ricorrente- contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA; -intimato- avverso il decreto d ella CORTE D I [OSCURATO:PERSONA] n. 5 23 90 /202 1 depositatoil 15 /0 3 /202 2 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/05/2023 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Presupposto è un processo parimenti di equa riparazione, svoltosi nella fase di cognizione dal 17/11/2011al 1 0 /0 4 /2017 (5 anni, 4 mesi, e 24giorni), nella fase di ottemperanza dal 8/7/2020 al 4/12/2020 (4 2di 5 – RG 1 1 230 /202 2 – CC 04/05/2023 ( 4 6 ) – [OSCURATO:PERSONA]. mesi e 26 giorni). Nel processo di equa riparazione ricorsivoinstaurato presso la Corte di appello di Roma,sono stati liquidati € 1.600 di in- dennizzo e € 550 di compensi, a seguito di rigetto dell’opposizionedella parte privata. Ricorre in cassazione la parte privata conquattro motivi, illustrati da memoria. Rimane intimato il Ministero della Giustizia. [OSCURATO:PERSONA] 1. –Con il primo, il secondo e il terzo motivo si censura sotto diversi profili che la durata ragionevole del processo di equa riparazione pre- suppostosia stata calcolata in 1 anno e 6 mesi anziché 1 anno. Se ne desume che laquantificazione dell’indennizzo su 4 anziché su 5 anni è erronea (nel presupposto che la durata non ragionevole superiore a 6 mesi è equiparata adun anno ). Si fa valere che la durata non ragione- vole è di 4 anni e 9 mesi circa , non di 4 anni e 3 mesi circa, come invece è stata calcolata dalla Corte te rritoriale . In particolare, s i de- duce: (a) mancanza della motivazione con violazione degli artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c., 111 Cost.; (b) violazione degli artt. 2 co. 2, 2bis, 2quater, 3 co. 6, 5ter co. 5, 5sexies co. 1, 5 e 7 l. 89/2001; 111, 117 Cost., 6 Cedu; (c) violazione degli artt. 2 co. 2, 2bis, 2quater, 3 co. 6, 5ter co. 5, 5sexies co. 1, 5 e 7 l. 89/2001; 111, 117 Cost., 6 Cedu, con specificazione relativa alla liquidazione del danno non patrimoniale. Con il quarto motivo si denuncia l ’incongrua liquidazione degli esborsi del procedimento monitorio (ex artt. 91 co. 1 c.p.c.; 30 co. 1 d.p.r. 115/2002; 13 co. 6 e 10 l. 247/2012; 2 co. 2 d.m. 55/2014; 221 co.3 d.l. 34/2020 conv. in l. 77/2020; 6, co. 1 d.l. 44/2021., conv. in l. 76/2021). In particolare,si censura che sia stato negato il rimborso di € 1 per l’impiego di sistemi telematici di pagamento, obbligatori in forza della normativa sull’emergenza sanitaria. 3di 5 – RG 1 1 230 /202 2 – CC 04/05/2023 ( 4 6 ) – [OSCURATO:PERSONA]. 2. –I primi tre motivi si esaminano congiuntamente . Il seco ndo e il terzo sono fondati, assorbito quindi è il primo. L’amministrazione statale della giustizia è tenuta a far sì che i pro- cessi di equa riparazione si svolgano più rapidamente degli altri pro- cessi, poiché di regola sono più semplici e comunque costituiscono un rimedio ad una durata eccessiva di un processo già verificatasi . Per- tanto,nel dichiara re l’incostituzionalità dell’art. 2 co. 2bis l. 89/2001 , Corte cost. 36/2016ha indicato in due anni il termine di durata ragio- nevoledi un processo di equa riparazione in due gradi, l’uno di merito e l’altro di legittimità(la Corte costituzionale si è rifatta così alla giuri- sprudenza della Corte europea). Nel grado di merito, la realizzazione del diritto all’equa riparazione passa per una sequenza procedimentale unitaria, articolata in due fasi (di cognizione e di esecuzione). Tale struttura, rigida nel suo dover rispettare complessivamente il termineragionevole di un anno, è con- notata invece da flessibilitàtemporale nel suo snodo di passaggio dalla prima alla seconda fase, poiché non è necessario che la fase esecutiva inizi entro un determinato lasso di tempo (in particolare: di sei mesi) dalla definizione della fase di cognizione. D’altra parte, fa dacontrap- pesoa tale flessibilità la circostanza che il lasso di tempo intercorrente tra la definitività della fase di cognizione e l’inizio della fase esecutiva non è computato nella durata della sequenza cognitivo-esecutiva, poi- ché non è tempo del processo (così si è assestata la giurisprudenza di legittimitàsulla base di Cass. SU 19883/2019: cfr. Cass. 33764/2022, fra lepiù recenti). La fase esecutiva può esserecostituita indifferente mente dall’espro- priazione forzata secondo il codice di procedura civile oppure dal giu- dizio di ottemperanza secondo il codice del processo amministrativo, 4di 5 – RG 1 1 230 /202 2 – CC 04/05/2023 ( 4 6 ) – [OSCURATO:PERSONA]. salvoche solo nel primo caso il creditore è tenuto a rispettare il termine dilatorio semestrale ex art. 14 d.l. 669/1996 conv. in l. 30 / 1 997 de- corrente dalla notifica del titolo esecutivo prima di dare inizio alla fase esecutiva(cfr. Cass. 10182/2022, tra le altre). Ove la durata di tale sequenza cognitivo-esecutiva ecceda il termine ragionevole di un anno (al netto, come detto, dell’intervallo tra le due fa s i) e superi pure il limite minimo di sei mesi di non ragionevole durata indennizzabile, en- tro il termine di sei mesi ex art. 4 l. 89/2001 (decorrente dalla defini- tività della fase esecutiva) si puòagire in giudizio per l’equo indennizzo ex l. 89/2001per la non ragionevole durata del processo («presuppo- sto»)ex l. 89/2001 (in gergo: «Pinto su Pinto»). Questo è esattamente ciò che è accaduto nel caso di specie. Senon- ché la corte territoriale ha commesso l’errore di aggiungere indebita- mente 6 mesi alla durata ragionevole di 1 anno del processo di equa riparazione nel suo grado di merito (cognitivo-esecutivo).Pertanto, ciò le ha impedito di cogliere che, nel caso di specie, è maturato un periodo indennizzabile di 5 anni, non solo di 4. 3.- Accolt i il secondo e il terzo motivo , è assorbito il primo motivo . Assorbitoè altresì il quarto motivo, relativo agli esborsi . I n relazione a i motiviaccolti, è cassato il decreto impugnato . La causa è rinviata alla Corte di appello di Roma in diversa composizione, anche per la liquida- zione delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il secondo e il terzomotivo di ricorso ; dichiara as- sorbiti il primo e il quarto motivo, cassa il decreto impugnato in rela- zione ai motivi accolti, rinvia la causa alla Corte di appello di Roma in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spes
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