Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 25 marzo 2026

Cassazione n. 16116/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;sentito il difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l’accoglimento delricorso;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], per quel cherileva in questa sede, ha confermato la sentenza del Tribunale di Locri, emessa il 5novembre 2020, che aveva condannato il ricorrente alla pena di giustizia in relazione al reatodi ricettazione di alcuni beni di provenienza furtiva (un decespugliatore ed una cassa stereo).2.

Ricorre per cassazione XXXXXXXXXXXXXX, deducendo:1) violazione di legge e vizio della motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità.La Corte non avrebbe tenuto conto delle obiezioni difensive formulate con l’atto diappello e volte a mettere in luce come il Tribunale avesse equivocato la posizione delricorrente con quella dell’originario coimputato [OSCURATO:PERSONA], attribuendo al primocondotte invece commesse da quest’ultimo, al quale andava ricondotto il possesso dei beniin sequestro, essendo ascrivibile a costui e non al ricorrente la disponibil itàdell’appartamento ove i beni di provenienza illecita erano stati sequestrati, tanto è vero chela perquisizione dell’abitazione del ricorrente aveva avuto esito negativo;2) violazione di legge e vizio di motivazione per non avere la Corte approfondito laquestione inerente alla capacità di intendere e di volere dell’imputato, la quale, sebbene nonoggetto di perizia psichiatrica (come si indicava nell’atto di appello), era stata comunqueposta in luce da produzione documentale effettuata al dibattimento (un diario clinico relativoad un ricovero presso struttura psichiatrica in epoca pressoché coeva al fatto, in allegato alverbale di udienza del 5.11.2020) della quale non si sarebbe tenuto conto, potendo la Cortedisporre ogni accertamento sul punto anche di ufficio.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è inammissibile in quanto proposto con motivi manifestamente infondati.1.

In ordine al primo motivo, nessun equivoco è dato cogliere tra le posizioni dei dueindagati, dal momento che, come emerge dagli atti – che la Corte ha dovuto visionare perverificare il presunto travisamento della prova – risulta che i beni di provenienza illecitavennero ritrovati in un appartamento adibito a deposito nella disponibilità del ricorrente ediverso dalla sua abitazione.2.

In ordine al secondo motivo, premesso che non è mai stata richiesta né disposta ingiudizio alcuna perizia psichiatrica, così come era stato erroneamente indicato nell’atto diappello, la documentazione acquisita al processo era relativa ad uno stato di alcoolismocronico del ricorrente di molto successivo ai fatti di causa (e non coevo ad essi come sisostiene in ricorso), trattandosi di referto medico del 2019 a fronte della commissione delreato nel 2016, sicché tale documentazione, che non era stata foriera di alcuna richiestadifensiva, non legittimava ed esigeva alcun accertamento d’ufficio da parte del giudice, nonrivelando nessuna patologia utile ad escludere la capacità di intendere e di voleredell’imputato che fosse collegata all’epoca del fatto.Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delleAmmende, commisurata all’effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nelladeterminazione della causa di inammissibilità.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.Così è deciso, 25/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIUSEPPE [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;sentito il difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l’accoglimento delricorso;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], per quel cherileva in questa sede, ha confermato la sentenza del Tribunale di Locri, emessa il 5novembre 2020, che aveva condannato il ricorrente alla pena di giustizia in relazione al reatodi ricettazione di alcuni beni di provenienza furtiva (un decespugliatore ed una cassa stereo).2. Ricorre per cassazione XXXXXXXXXXXXXX, deducendo:1) violazione di legge e vizio della motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità.La Corte non avrebbe tenuto conto delle obiezioni difensive formulate con l’atto diappello e volte a mettere in luce come il Tribunale avesse equivocato la posizione delricorrente con quella dell’originario coimputato [OSCURATO:PERSONA], attribuendo al primocondotte invece commesse da quest’ultimo, al quale andava ricondotto il possesso dei beniin sequestro, essendo ascrivibile a costui e non al ricorrente la disponibil itàdell’appartamento ove i beni di provenienza illecita erano stati sequestrati, tanto è vero chela perquisizione dell’abitazione del ricorrente aveva avuto esito negativo;2) violazione di legge e vizio di motivazione per non avere la Corte approfondito laquestione inerente alla capacità di intendere e di volere dell’imputato, la quale, sebbene nonoggetto di perizia psichiatrica (come si indicava nell’atto di appello), era stata comunqueposta in luce da produzione documentale effettuata al dibattimento (un diario clinico relativoad un ricovero presso struttura psichiatrica in epoca pressoché coeva al fatto, in allegato alverbale di udienza del 5.11.2020) della quale non si sarebbe tenuto conto, potendo la Cortedisporre ogni accertamento sul punto anche di ufficio.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è inammissibile in quanto proposto con motivi manifestamente infondati.1. In ordine al primo motivo, nessun equivoco è dato cogliere tra le posizioni dei dueindagati, dal momento che, come emerge dagli atti – che la Corte ha dovuto visionare perverificare il presunto travisamento della prova – risulta che i beni di provenienza illecitavennero ritrovati in un appartamento adibito a deposito nella disponibilità del ricorrente ediverso dalla sua abitazione.2. In ordine al secondo motivo, premesso che non è mai stata richiesta né disposta ingiudizio alcuna perizia psichiatrica, così come era stato erroneamente indicato nell’atto diappello, la documentazione acquisita al processo era relativa ad uno stato di alcoolismocronico del ricorrente di molto successivo ai fatti di causa (e non coevo ad essi come sisostiene in ricorso), trattandosi di referto medico del 2019 a fronte della commissione delreato nel 2016, sicché tale documentazione, che non era stata foriera di alcuna richiestadifensiva, non legittimava ed esigeva alcun accertamento d’ufficio da parte del giudice, nonrivelando nessuna patologia utile ad escludere la capacità di intendere e di voleredell’imputato che fosse collegata all’epoca del fatto.Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delleAmmende, commisurata all’effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nelladeterminazione della causa di inammissibilità. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.Così è deciso, 25/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIUSEPPE [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.
Sentenza Cassazione n. 16116/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris