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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 20 ottobre 2022

Cassazione n. 48343/2023

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]j:t, avverso la sentenza del 06/06/2023 della CORT)APPELLO di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del difensore dei ricorrenti, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata con ogni conseguente statuizione. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Napoli, preso atto del concordato ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. tra la pubblica accusa e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], riduceva la pena inflitta agli stessi in riforma della sentenza emessa dal Gup presso il Tribunale di Napoli del 20/10/2022 per i delitti agli stessi rispettivamente ascritti nella misura di anni sei e mesi quattro di reclusione ed euro ottomila di multa.

2. Avvero la predetta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con un unico motivo di ricorso con il quale deducevano violazione di legge e vizio della motivazione perché omessa in ordine al calcolo della pena.

3. I ricorsi sono all'evidenza inammissibili, considerato il principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità, che qui si intende ribadire, secondo il quale: "In tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. iL che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge." (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, M., Rv. 278170-01, Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102-01, Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020, Coppola, Rv. 279504-01).

I ricorrenti richiamano elementi che non possono essere oggetto di delibazione in sede di legittimità, attesa la scelta effettuata dagli stessi in appello ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen.

In particolare si è poi di recente precisato, con principio che qui si intende ribadire che: "In tema di patteggiamento in appello ex art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 56, della legge 23 giugno 2017, n. 103, è inammissibile il ricorso per cassazione proposto in relazione alla misura della pena concordata, atteso che il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmante modificato, salva l'illegalità della pena concordata" (Sez. 319983 del 09/06/2020, Coppola, Rv. 279504-01), circostanza che all'evidenza non ricorre anche sulla base della mera lettura dei motivi di appello.

4. I ricorsi devono conseguentemente essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, stimata equa, in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]j:t, avverso la sentenza del 06/06/2023 della CORT)APPELLO di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del difensore dei ricorrenti, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata con ogni conseguente statuizione. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Napoli, preso atto del concordato ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. tra la pubblica accusa e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], riduceva la pena inflitta agli stessi in riforma della sentenza emessa dal Gup presso il Tribunale di Napoli del 20/10/2022 per i delitti agli stessi rispettivamente ascritti nella misura di anni sei e mesi quattro di reclusione ed euro ottomila di multa. 2. Avvero la predetta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con un unico motivo di ricorso con il quale deducevano violazione di legge e vizio della motivazione perché omessa in ordine al calcolo della pena. 3. I ricorsi sono all'evidenza inammissibili, considerato il principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità, che qui si intende ribadire, secondo il quale: "In tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. iL che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge." (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, M., Rv. 278170-01, Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102-01, Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020, Coppola, Rv. 279504-01). I ricorrenti richiamano elementi che non possono essere oggetto di delibazione in sede di legittimità, attesa la scelta effettuata dagli stessi in appello ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. In particolare si è poi di recente precisato, con principio che qui si intende ribadire che: "In tema di patteggiamento in appello ex art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 56, della legge 23 giugno 2017, n. 103, è inammissibile il ricorso per cassazione proposto in relazione alla misura della pena concordata, atteso che il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmante modificato, salva l'illegalità della pena concordata" (Sez. 319983 del 09/06/2020, Coppola, Rv. 279504-01), circostanza che all'evidenza non ricorre anche sulla base della mera lettura dei motivi di appello. 4. I ricorsi devono conseguentemente essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, stimata equa, in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così
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