CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 7 settembre 2026
Cassazione n. 25108/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
c. civ.- ricorrente -controAGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE- intimata –avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] n. 6195/2024, depositata il 16/10/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9/7/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Considerato che si controverte della nullità derivata di una cartella, qualeconseguenza dell’omessa notifica dell’atto presupposto, costituitodall’avviso di liquidazione dell’imposta di registro;rilevato che:- nel giudizio di merito non ha partecipato l’ente impositore;Numero registro generale 23955/2024Numero sezionale 5532/2026Numero di raccolta generale 25108/2026Data pubblicazione 07/09/2026- il comma 6 bis dell'art. 14 d.lgs. n. 546/1992, aggiunto dall’art. 1,comma 1, lett. d), d.lgs. n. 220 del 2023, stabilendo che “In caso di vizidella notificazione eccepiti nei riguardi di un atto presupposto emesso daun soggetto diverso da quello che ha emesso l'atto impugnato, il ricorso èsempre proposto nei confronti di entrambi i soggetti”, ha introdotto unanuova ipotesi di litisconsorzio necessario che si realizza quando ilcontribuente lamenta l’omessa ovvero l’invalida notifica di un attopresupposto a quello impugnato, proprio come nel caso di specie;- l’art. 4, comma 2, del citato d.lgs. n. 220/2023 ha stabilito che ledisposizioni “di cui all’articolo 1, comma 1, lettere d), e), f), i), n), o), p),q), s), t), u), v), z), aa), bb), cc) e dd)”, compresa quindi quella sulcontraddittorio (introdotta dall’art. 1, comma 1, lettera d), “si applicano aigiudizi instaurati, in primo e in secondo grado, nonché in Cassazione, adecorrere dal giorno successivo all’entrata in vigore del presente decreto»,ossia dal 5 gennaio 2024;- con ordinanza interlocutoria n. 23909/2026, questa Corte ha disposto ilrinvio in pubblica udienza della questione, sottesa al presente giudizio,dell’interpretazione del comma 6 bis dell'art. 14 d.lgs. n. 546/1992 e dellasua applicabilità ai soli giudizi introdotti in primo grado dal 5/1/2024(trattandosi di modifica relativa al giudizio di primo grado) od anche aquelli instaurati in Cassazione a far tempo da questa data;ritenuto, quindi, necessario il rinvio a nuovo ruolo del presenteprocedimento in attesa dell’esito della pubblica udienza; P.Q.Mla Corte rinvia la causa a nuovo ruolo.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributariadella Corte Suprema di Cassazione, in data 9 luglio 2026.IL PRESIDENTEUgo Candia