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CassazionesentenzaSezione L

Cassazione n. 20936/2023

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[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso in proprio [OSCURATO:EMAIL]; - ricorrent e - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:EMAIL]; Oggetto: revocazion e RGN Cron.

Rep.

CC 24.5.23 - controricorrente – nonché contro AGENZIA DELLE ENTRATE - [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, difesa ex lege da ll’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO [OSCURATO:EMAIL]; - controricorrente – avverso l’ordinanza della Corte di cassazione n.4048/22 pubblicata i l 8/2 /20 22 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/ 0 5 /2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che: Con ordinanza n.4048/22, questa Corte dichiarava inammissibile il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso sentenza della Corte d’appello di L’Aquila che aveva respinto l’opposizione proposta dal medesimo avverso intimazione di pagamento argomentando sulla assenza di una contestazione nel merito della pretesa contributiva avanzata dalla [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], essendo fatto valere solo un vizio di notifica delle cartelle di pagamento prodromiche all’intimazione di pagamento.

Questa Corte riteneva che tale ratio decidendi della sentenza d’appello non fosse stata censurata dal ricorrente.

Contro l’ordinanza n.4048/22 [OSCURATO:PERSONA] ricorre per revocazione ai sensi degli artt.395 n.4 e 391 bis c.p.c., illustrato da memoria.Resistono con controricorso la [OSCURATO:PERSONA] di Previdenza e [OSCURATO:PERSONA] e Agenzia delleEntrate – Riscossione (ADER) , che aveva notificato le cartelle esattoriali.

All’adunanza camerale, il collegio si riservava il termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento.

Considerato che: Con l’unico motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA] deduce l’errore di fatto in cui sarebbe incorsa questa Corte nell’ordinanza n.4048/22, non avvedendosi che il ricorso per cassazione conteneva la contestazione alla ratio decidendiespressa a p.7 della sentenza d’appello.

Il ricorso è inammissibile.

Con esso si deduce un errore che questa Corte avrebbe compiuto nell’apprezzamento del contenuto del ricorso per cassazione.

Quello prospettato,però, non è un errore di fatto ma, in ipotesi,di valutazione sul contenuto di un atto processuale, come tale non rientrante nell’ambito dell’art.395 n.4 c.p.c.

Questa Corte ha affermato che la sentenza di legittimità non può essere impugnata per revocazione in base all'assunto che abbia male compreso i motivi di ricorso, poiché un vizio di questo tipo integra un errore di giudizio e non di fatto (Cass.9835/12, Cass.8615/17).

Ancora, non è impugnabile per revocazione la sentenza di legittimità ove se ne censuri la valutazione di uno dei motivi del ricorso ritenendo che sia stata espressa senza considerare le argomentazioni contenute nell’atto d'impugnazione, poiché in tal caso è dedotta un’errata considerazione e interpretazione dell’oggetto di ricorso (Cass.3760/18).In definitiva, l’errata valutazione del ricorso da parte di questaCorte – la quale avrebbe detto mancante in esso una specifica censura alla ratio decidendi della pronuncia d’appello – risolvendosi in una – in tesi – erronea valutazione del contenuto dell’atto processuale, rimane fuori dall’errore revocatorio, non concernendo un fatto ma un giudizio.

Né in contrario si è espressa Cass.

S.U. 23306/06,citata nella memoria illustrativa da parte ricorrente, la quale non afferma quanto riportato in memoria e concerne un caso diverso dal presente.

Le spese seguono la soccombenza. i sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, attesa l’inammissibilità, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso in proprio [OSCURATO:EMAIL]; - ricorrent e - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:EMAIL]; Oggetto: revocazion e RGN Cron. Rep. CC 24.5.23 - controricorrente – nonché contro AGENZIA DELLE ENTRATE - [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, difesa ex lege da ll’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO [OSCURATO:EMAIL]; - controricorrente – avverso l’ordinanza della Corte di cassazione n.4048/22 pubblicata i l 8/2 /20 22 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/ 0 5 /2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che: Con ordinanza n.4048/22, questa Corte dichiarava inammissibile il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso sentenza della Corte d’appello di L’Aquila che aveva respinto l’opposizione proposta dal medesimo avverso intimazione di pagamento argomentando sulla assenza di una contestazione nel merito della pretesa contributiva avanzata dalla [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], essendo fatto valere solo un vizio di notifica delle cartelle di pagamento prodromiche all’intimazione di pagamento. Questa Corte riteneva che tale ratio decidendi della sentenza d’appello non fosse stata censurata dal ricorrente. Contro l’ordinanza n.4048/22 [OSCURATO:PERSONA] ricorre per revocazione ai sensi degli artt.395 n.4 e 391 bis c.p.c., illustrato da memoria.Resistono con controricorso la [OSCURATO:PERSONA] di Previdenza e [OSCURATO:PERSONA] e Agenzia delleEntrate – Riscossione (ADER) , che aveva notificato le cartelle esattoriali. All’adunanza camerale, il collegio si riservava il termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento. Considerato che: Con l’unico motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA] deduce l’errore di fatto in cui sarebbe incorsa questa Corte nell’ordinanza n.4048/22, non avvedendosi che il ricorso per cassazione conteneva la contestazione alla ratio decidendiespressa a p.7 della sentenza d’appello. Il ricorso è inammissibile. Con esso si deduce un errore che questa Corte avrebbe compiuto nell’apprezzamento del contenuto del ricorso per cassazione. Quello prospettato,però, non è un errore di fatto ma, in ipotesi,di valutazione sul contenuto di un atto processuale, come tale non rientrante nell’ambito dell’art.395 n.4 c.p.c. Questa Corte ha affermato che la sentenza di legittimità non può essere impugnata per revocazione in base all'assunto che abbia male compreso i motivi di ricorso, poiché un vizio di questo tipo integra un errore di giudizio e non di fatto (Cass.9835/12, Cass.8615/17). Ancora, non è impugnabile per revocazione la sentenza di legittimità ove se ne censuri la valutazione di uno dei motivi del ricorso ritenendo che sia stata espressa senza considerare le argomentazioni contenute nell’atto d'impugnazione, poiché in tal caso è dedotta un’errata considerazione e interpretazione dell’oggetto di ricorso (Cass.3760/18).In definitiva, l’errata valutazione del ricorso da parte di questaCorte – la quale avrebbe detto mancante in esso una specifica censura alla ratio decidendi della pronuncia d’appello – risolvendosi in una – in tesi – erronea valutazione del contenuto dell’atto processuale, rimane fuori dall’errore revocatorio, non concernendo un fatto ma un giudizio. Né in contrario si è espressa Cass. S.U. 23306/06,citata nella memoria illustrativa da parte ricorrente, la quale non afferma quanto riportato in memoria e concerne un caso diverso dal presente. Le spese seguono la soccombenza. i sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, attesa l’inammissibilità, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis. Così deciso in Roma,
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