CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 16399/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/04/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; 0-11 udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA]-0 E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso proposto avverso la sentenza in epigrafe, con cui la Corte di appello di Bari confermava la decisione impugnata, con cui [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di sei mesi di arresto per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 6 settembre 2011, n. 159 (cod. antimafia), commesso a [OSCURATO:PERSONA] il 13 gennaio 2020. [OSCURATO:PERSONA] che il ricorso in esame non individua singoli profili del provvedimento impugnato da sottoporre a censura, ma tende a provocare una nuova e non consentita valutazione del merito dei presupposti per la concessione delle misure sostitutive delle pene detentive brevi invocate, che risultano vagliati nel rispetto delle emergenze processuali. [OSCURATO:PERSONA] che la Corte di appello di Bari riteneva che ostava alla concessione delle misure sostitutive invocate la "spiccatissima pericolosità sociale" di D'[OSCURATO:PERSONA], che, anche nel recente passato, aveva dimostrato di non essere in grado di controllare la sua tendenza alla commissione di reati, rendendo evidente l'inidoneità degli strumenti richiesti a contenere l'elevato rischio di ricaduta nel crimine del ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] che, ai fini della concessione di una pena sostitutiva, non si può prescindere dal vaglio della condotta illecita di D'[OSCURATO:PERSONA], antecedente e susseguente alla commissione dei reati in espiazione, eseguito alla luce della personalità criminale del ricorrente (tra le altre, Sez. 1, n. 10586 del 08/02/2019, Catalano, Rv. 274993 - 01; Sez. 1, n. 33287 del 11/06/2013, Pantaleo, Rv. 257001 - 01). Per queste ragioni, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dich P.Q.M