CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 maggio 2021
Cassazione n. 27355/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/05/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ) '‘r\ [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Napoli, con sentenza emessa in data 07/05/2021, confermava la sentenza pronunciata dal GIP del tribunale di Napoli in data 05/06/2017, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui agli artt. 56, 110 e 628 cpv cod.pen., con recidiva specifica, reiterata ed infraquinquennale. Proponeva ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: 1. violazione ex art. 606, lettera B) c.p.p., per erronea applicazione degli artt. 133 e 69 cod.pen. Il ricorso è inammissibile, poiché reiterativo delle censure già proposte. Difatti, esso è fondato su motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerarsi non specifici. La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, non potendo questa ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c) cod.proc.pen., all'inammissibilità (Sez. 4, [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596). Nel caso di specie, il ricorrente solleva le medesime doglianze già portate all'attenzione della Corte di appello di Napoli. Segnatamente, l'imputato deplora l'omessa motivazione in relazione all'eccessiva severità del trattamento sanzionatorio e alla mancata concessione delle attenuanti generiche (avuto pure conto degli aspetti positivi e della sua resipiscenza, presuntivamente corroborata dall'avvenuto risarcimento del danno in favore della parte lesa). Giova rammentare, tuttavia, che la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, che, pertanto, è insindacabile in cassazione (Cass., Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n.3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244). Ad ogni buon conto, nel caso in esame, i giudici del gravame hanno pertinentemente motivato a pagg. 2 e 3 della sentenza, evidenziando la legittima operazione di equivalenza effettuata dal giudice di prime cure tra le circostanze di segno positivo (generiche e risarcimento del danno in favore della p.o.) e quelle di segno negativo (concorrenza ex art. 110 c.p. e recidiva qualificata). La Corte di appello ha, altresì, motivato circa la congruità della pena, avuto conto della personalità dell'imputato (connotata da pericolosità sociale e dai precedenti specifici e non risalenti nel tempo), dell'entità del danno e della gravità dell'offesa. Alla inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila in favore