CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 03013/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/06/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che tutti i motivi del ricorso con cui la difesa censura la ritenuta utilizzabilità degli atti in quanto relativi ad altro procedimento in cui è stata eseguita la perquisizione e per assenza di ogni informazione di garanzia risultano riproduttivi di censure formulate in sede di gravame confutate dalla Corte di appello con corrette argomentazione giuridiche nella parte in cui ha escluso, da un canto, che la perquisizione che ha portato all'arresto in flagranza della ricorrente in quanto trovata in possesso di sostanza stupefacente, in quanto eseguita nei confronti di altre persone, potesse ritenersi illegittima, e pertanto che il successivo sequestro potesse in alcun modo valutarsi come non utilizzabile, dall'altro che, in assenza di qualsivoglia parvenza di inutilizzabilità patologica, potesse formularsi questione in ordine alla prova in tal modo acquisita al procedimento nel giudizio abbreviato a cui il ricorrente aveva avuto accesso; rilevato che il ricorrente reitera identiche censure senza prendere in esame la motivazione della Corte di appello che sul punto risulta giuridicamente corretta tenuto altresì conto della manifesta infondatezza della doglianza che non prende in considerazione il dato a mente del quale gli esiti della perquisizione legittimamente eseguita, sarebbero comunque utilizzabili attraverso la verbalizzazione dei relativi esiti e delle risultanze del sequestro comunque utilizzabile (tra le tante, v. Sez. 4, n. 3196 del 13/11/2019, dep. 2020, Spagnolo, Rv. 278031); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibili con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec