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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 40421/2022

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la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di Bari; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha richiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza impugnata la Corte d'appello di Bari, quale giudice dell'esecuzione ed in sede di rinvio a seguito dell'annullamento del precedente provvedimento, ha riconosciuto ex art. 671 c.p. il vincolo della continuazione tra i reati oggetto delle sentenze definitive pronunziate nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], rispettivamente, il 21 maggio 2014 ed il 24 ottobre 2018.

2. Avverso l'ordinanza ricorre il condannato deducendo violazione di legge.

In particolare il ricorrente lamenta che sulla pena rideterminata a titolo di aumento per la continuazione in riferimento ai reati satellite oggetto della sentenza del 2018 la Corte territoriale non avrebbe erroneamente applicato la riduzione di un terzo ex art. 442 c.p.p. essendo gli stessi stati giudicati con rito abbreviato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato e deve essere accolto.

2. Secondo il consolidato insegnamento di questa Corte, nel caso di riconoscimento della continuazione in executivis, qualora il giudizio relativo al reato satellite sia stato celebrato con il rito abbreviato, l'aumento di pena inflitto in applicazione dell'art. 81 c.p., è soggetto alla riduzione premiale di cui all'art. 442 c.p.p., ed il giudice deve specificare in motivazione di aver tenuto conto di tale riduzione, la quale, essendo aritmeticamente predeterminata, non necessita di alcuna motivazione in ordine al quantum (ex multis Sez. 1, Sentenza n. 26269 del 08/04/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281617).

Nel caso di specie è pacifico che la sentenza ad oggetto i reati satellite è stata pronunziata a seguito di giudizio abbreviato, circostanza di cui la Corte territoriale non ha tenuto conto, limitandosi a calcolare l'aumento per la continuazione al lordo della diminuente processuale.

L'ordinanza impugnata deve dunque essere annullata senza rinvio limitatamente all'aumento per la continuazione, potendo la pena finale essere rideterminata già in questa sede in anni otto, mesi cinque ~iszedindieci di reclusione stante l'entità normativamente prefissata della menzionata riduzione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato rideterminando la pena in anni otto e mesi cinque di reclusione.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di Bari; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha richiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza impugnata la Corte d'appello di Bari, quale giudice dell'esecuzione ed in sede di rinvio a seguito dell'annullamento del precedente provvedimento, ha riconosciuto ex art. 671 c.p. il vincolo della continuazione tra i reati oggetto delle sentenze definitive pronunziate nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], rispettivamente, il 21 maggio 2014 ed il 24 ottobre 2018. 2. Avverso l'ordinanza ricorre il condannato deducendo violazione di legge. In particolare il ricorrente lamenta che sulla pena rideterminata a titolo di aumento per la continuazione in riferimento ai reati satellite oggetto della sentenza del 2018 la Corte territoriale non avrebbe erroneamente applicato la riduzione di un terzo ex art. 442 c.p.p. essendo gli stessi stati giudicati con rito abbreviato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato e deve essere accolto. 2. Secondo il consolidato insegnamento di questa Corte, nel caso di riconoscimento della continuazione in executivis, qualora il giudizio relativo al reato satellite sia stato celebrato con il rito abbreviato, l'aumento di pena inflitto in applicazione dell'art. 81 c.p., è soggetto alla riduzione premiale di cui all'art. 442 c.p.p., ed il giudice deve specificare in motivazione di aver tenuto conto di tale riduzione, la quale, essendo aritmeticamente predeterminata, non necessita di alcuna motivazione in ordine al quantum (ex multis Sez. 1, Sentenza n. 26269 del 08/04/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281617). Nel caso di specie è pacifico che la sentenza ad oggetto i reati satellite è stata pronunziata a seguito di giudizio abbreviato, circostanza di cui la Corte territoriale non ha tenuto conto, limitandosi a calcolare l'aumento per la continuazione al lordo della diminuente processuale. L'ordinanza impugnata deve dunque essere annullata senza rinvio limitatamente all'aumento per la continuazione, potendo la pena finale essere rideterminata già in questa sede in anni otto, mesi cinque ~iszedindieci di reclusione stante l'entità normativamente prefissata della menzionata riduzione. P.Q.M. Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato rideterminando la pena in anni otto e mesi cinque di reclusione.
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