CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 23280/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/10/2025 della CORTE APPELLO di CAGLIARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] rrier, ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che deduce la ricorrenza di vizio della mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, e che propone una diversa lettura dei dati processuali e una diversa ricostruzione storica dei fatti, o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova, non è consentito dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza del reato (si vedano, in particolare, pag. 10 con riferimento, rispettivamente, all'inconsistenza della tesi per la quale la condotta del ricorrente sarebbe consistita in una mera attività di intermediazione; all'attendibilità del teste Cau e delle sue dichiarazioni, in relazione alle quali non sarebbe stata presentata alcuna censura in appello con specifici motivi, nonché all'affidamento di costui nella finalizzazione dell'acquisto dell'autovettura; e pagg. 11-12 sul dolo di truffa, emergente dalla condotta decettiva del ricorrente consistita nella creazione di un'artificiosa impalcatura contrattuale tale da farlo apparire intermediario di una trattativa di acquisto ; in realtà inesistente); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q. P.Q.M