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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 25439/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 21115/2021 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t. [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., in persona del legale rap- presentante p.t. [OSCURATO:PERSONA], rappresentate e difese da gli Avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria civile della Corte di cassazione; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., in persona del legale rappre- sentante p.t., rappresentatae difesa dall ' Avv. [OSCURATO:PERSONA] , con do- micilio eletto in Roma, viale G. Mazzini, n.73; –controricorrente – avverso la sentenza della Corte d'appellodi Catania n. 1079/21, depositata il 17 maggio 2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13 giugno 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., licenziataria per il territo- rio italiano del brevetto per nuova varietà vegetale n. 1021 NV, ottenuto dall'University of California per la varietà di uva denominata «[OSCURATO:PERSONA]», convenne in giudizio la [OSCURATO:SOCIETA]., l'[OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e la Giu- seppe [OSCURATO:SOCIETA]., per sentir inibire alle stesse la produzione, la deten- zione e la vendita di uve appartenenti alla predetta varietà, in quanto non autorizzate da essa licenziataria o da suoi aventi causa, con la condanna delle convenute al risarcimento dei danni.

Si costituirono le convenute, ed eccepirono il difetto di legittimazione dell'attrice, in ragione dell'intervenuta scadenza del titolo, la nullità del bre- vetto, per identità dell'oggetto rispetto a quello di un brevetto precedente- mente registrato negli [OSCURATO:PERSONA] d'America e per inosservanza del termine annuale per la rivendicazione della c.d. priorità unionista, e l'insussistenza della contraffazione.

1.1. Con sentenza del 7 giugno 2016, il Tribunale di Catania accolse par- zialmente la domanda, accertando la violazione dei diritti di privativa ed or- dinandone la cessazione, ma rigettando la domanda di risarcimento dei danni.

2. L'impugnazione proposta dalla Novello, dalla Vitale e dalla [OSCURATO:SOCIETA] è stata rigettata dalla Corte d'appello di Catania con sentenza del 17 maggio 2021.

Premesso che l'originaria licenza, rilasciata il 14 giugno 1994 ed avente scadenza al 31 dicembre 2003, recava una clausola che ne consentiva la pro- roga decennale, in assenza della manifestazione di una volontà contraria, la Corte ha confermato la legittimazione dell'attrice, ritenendo ammissibile, ai fini della relativa prova, la produzione in giudizio della copia di una e-maildel 12 febbraio 2013, depositata unitamente alla memoria di cui all'art. 183, se- sto comma, n. 2 cod. proc. civ., con cui l'[OSCURATO:PERSONA] di UC [OSCURATO:PERSONA]- novation Access, per conto della licenziataria [OSCURATO:PERSONA] of the University of California, aveva comunicato al legale rappresentante della Fruitgrowing la proroga della predetta licenza, e reputando invece tardiva la produzione di un altro documento del 1° gennaio 2014, denominato «Fifth amendment», in quanto avvenuta soltanto all'udienza successiva, e non accompagnata da una istanza di rimessione in termini, della quale non sussistevano neppure i pre- supposti.

Precisato inoltre che la domanda di brevettazione in Italia, avente ad og- getto una varietà vegetale già brevettata negli [OSCURATO:PERSONA], era stata presen- tata dopo la scadenza del termine annuale di cui all'art. 3, comma primo, del d.P.R. 12 agosto 1975, n. 974, ha escluso che il decorso del termine compor- tasse la nullità del brevetto per difetto di novità, osservando che, mentre per le invenzioni industriali la sussistenza di tale requisito dev'essere valutata attraverso il confronto con lo stato della tecnica, per le varietà vegetali as- sume rilievo, ai sensi dell'art. 1 del predetto decreto, il mancato compimento di atti di commercializzazione in Italia o, nei quattro anni precedenti, in qual- siasi altro Stato.

Ha quindi escluso che il mero deposito di una precedente domanda da parte del costitutore in un altro Stato, in assenza di atti di com- mercializzazione, consentisse di escludere il requisito della novità, ritenendo invece inammissibile, in quanto proposta soltanto con la memoria di replica, la censura mossa alla sentenza di primo grado, nella parte in cui aveva riget- tato l'eccezione di nullità del brevetto per difetto di distintività.

Ha infine confermato la sussistenza della contraffazione, ritenendo pro- vata la riconducibilità alle convenute delle pagine webprodotte in giudizio, in cui la [OSCURATO:SOCIETA] e la Vitale si qualificavano come produttori/venditori dell'uva di varietà [OSCURATO:PERSONA] e la Novello come soggetto che commercializzava la medesima varietà, osservando che, ai sensi dell'art. 107, comma secondo, del d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30, l'onere di fornire la prova liberatoria in- combeva alle convenute, che non l'avevano adempiuto.

3. Avverso la predetta sentenza la Novello, la Vitale e la [OSCURATO:SOCIETA] hanno proposto ricorso per cassazione, articolato in cinque motivi, illustrati anche con memoria. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso, anch'esso illu- strato con memoria.[OSCURATO:PERSONA]

1. Preliminarmente, va disattesa l'eccezione d'inammissibilità dell'impu- gnazione, proposta dalla controricorrente in relazione alla stipulazione di un accordo transattivo con la [OSCURATO:PERSONA], intervenuta nel corso del giu- dizio di appello ma non seguita dalla rinuncia al gravame da parte della pre- detta società: per effetto di tale accordo, sottoscritto il 10 aprile 2018 e alle- gato in copia al controricorso, la [OSCURATO:SOCIETA] avrebbe infatti riconosciuto la vali- dità della privativa di cui è titolare l'University of California e della licenza rilasciata da quest'ultima all'attrice, nonché l'avvenuta violazione del diritto di esclusiva spettante alla licenziataria, con il conseguente venir meno dell'in- teresse all'impugnazione.

La produzione del predetto documento, oltre a non incidere sull'ammissi- bilità del ricorso proposto dalla Novello e dall'[OSCURATO:PERSONA], che non hanno partecipato alla transazione, non può tuttavia ritenersi consentita in questa sede, riguardando un fatto che, in quanto intervenuto in epoca anteriore alla pronuncia della sentenza impugnata, avrebbe dovuto essere fatto valere nel giudizio di appello, nel quale, peraltro, come riconosce la stessa controricor- rente, la [OSCURATO:SOCIETA] non solo non ha rinunciato all'impugnazione della sentenza di primo grado, ma ha insistito nelle proprie difese.

E' pur vero, infatti, che, come ripetutamente affermato da questa Corte, l'art. 372 cod. proc. civ., nella parte in cui consente il deposito di documenti nuovi in sede di legittimità, purché riguardanti l'ammissibilità del ricorso, è riferibile ad ogni documento incidente sulla proponibilità, procedibilità e pro- seguibilità dell'impugnazione, ivi compresi quelli volti ad evidenziare l'acquie- scenza del ricorrente alla sentenza impugnata per comportamenti anteriori all'impugnazione, ovvero la cessazione della materia del contendere per fatti sopravvenuti che elidano l'interessealla pronuncia sul ricorso, purché ricono- sciuti ed ammessi da tutti i contendenti(cfr. Cass., Sez.

II, 26/02/2016, n. 3934; 5/08/2008, n. 21122; Cass., Sez. lav., 23/06/2009, n. 14657).

Tale principionon trova tuttavia applicazione nel caso in cui, come nella specie, la produzione del documento avrebbe potuto aver luogo nella fase di merito, recando lo stesso la prova di fatti verificatisi in epoca anteriore alla sua con- clusione, e presuppone comunque che la parte, all'esito del giudizio, non ab- bia insistito per l'accoglimento della domanda originaria, rassegnando con- clusioni conformi a quelle della controparte(cfr. Cass., Sez. lav., 7/12/2017, n. 29439; Cass., Sez.

I, 20/09/2013, n. 21596; Cass., Sez.

II; 28/08/2002, n. 12607).

2. Con il primo motivo d'impugnazione, le ricorrenti denunciano la viola- zione e/o la falsa applicazione degli artt. 81, 115, 116, 183, sesto comma, e 184 cod. proc. civ., sostenendo che, nel ritenere ammissibile la produzione in giudizio della e-maildel 12 febbraio 2013, la Corte territoriale non ha consi- derato che la stessa non era stata depositata con la memoria di cui all'art. 183, sesto comma, n. 2 cod. proc. civ., ma con quella di cui al n. 3 del me- desimo articolo, e quindi in una fase processuale in cui è consentita unica- mente l'indicazione di prove contrarie alle allegazioni istruttorie sviluppate dalla controparte nella memoria di cui al n. 2.

2.1. Il motivo è infondato.

La natura processuale del vizio lamentato, per il cui accertamento questa Corte è chiamata ad operare come giudice anche del fatto, consente infatti di procedere all'esame diretto degli atti, dal quale emerge che il documento contestato, attestante la perdurante efficacia della licenza concessa all'at- trice, e quindi la legittimazione ad causamdi quest'ultima, era stato tempe- stivamente prodotto, essendo stato allegatonon soltanto alla memoria depo- sitata ai sensi dell'art. 183, sesto comma, n. 3 cod. proc. civ., dedicata esclu- sivamente all'indicazione delle prove contrarie, ma anche a quella depositata ai sensi del n. 2 della medesima disposizione, destinata, tra l'altro, proprio all'indicazione dei mezzi di prova e alle produzioni documentali.

Nel dare atto della rituale produzione del predetto documento, la sen- tenza impugnata ha d'altronde aggiunto che, unitamente all'atto di citazione, era stato prodotto l'originario contratto di licenza, stipulato il 14 giugno 1994 ed avente scadenza al 31 dicembre 2003, il quale, nell'interpretazione forni- tane dal Giudice di primo grado,rimasta incensurata, pre vedeva espressa- mente che, in assenza di una manifestazione di volontà contraria, la licenza avrebbe dovuto intendersi prorogata per altri dieci anni, con la conseguenza che, alla data della notificazione dell'atto di citazione, avvenuta nel mese di luglio 2012, il contratto doveva considerarsi ancora efficace, e l'attrice legit- timata ad agire per la tutela della privativa.

Inammissibile, al riguardo, risulta l'affermazione dellericorrenti, secondo cui la proroga della licenza non avrebbe potuto aver luogotacitamente, risul- tando a tal fine necessario un atto scritto, espressamente richiesto dall'art.

XXIX del [OSCURATO:PERSONA](cioè dell'originario contratto di licenza), in man- canza del quale avrebbe dovuto trovare applicazione il termine previsto dallo art.

XXX del medesimo contratto, fissato al 31 dicembre 2003: tale interpre- tazione della licenza si pone infatti in contrasto con quella risultante dalla sentenza di primo grado, la cui mancata impugnazione sul punto, della quale la Corte territoriale ha datopuntualmente atto con statuizione rimasta a sua volta incensurata, preclude definitivamente l'esame della questione.

3. Con il secondo motivo, le ricorrenti deducono la violazione e la falsa applicazione degli artt. 3, 4, 102, 103 e 112 del d.lgs. n. 30 del 2005, degli artt. 11 e 12 della Convenzione UPOV e degli artt. 1 e 3 del d.P.R. n. 974 del 1975, censurando la sentenza impugnata per aver escluso la nullità del bre- vetto per difetto di novità, sulla base di un'errata interpretazione del principio della c.d. priorità unionista.

Premesso che tale principio mira a contemperare la tutela del costitutore intenzionato a registrare il suo trovato in più Stati con l'esigenza di evitare che la protezione dei frutti dell'attività inventiva si pro- tragga a tempo indeterminato, paralizzando la concorrenza e l'innovazione, sostiene che, nel subordinare la proposizione della nuova domanda al man- cato compimento di atti di commercializzazione nel periodo successivo alla presentazione della prima, la Corte d'appello ha introdotto un ulteriore requi- sito, non previsto dalle predette disposizioni.

Aggiunge che la sentenza im- pugnata ha confuso i requisiti prescritti dall'art. 1 del d.P.R. n. 974 del 1975 per la fase anteriore alla presentazione della domanda di registrazione con quelli previsti dall'art. 3 per la fase successiva, non avendo tenuto conto della finalità del termine di cui all'art. 3, il cui rispetto consente di fare salva una domanda di registrazione che, in mancanza della rivendicazione di priorità, dovrebbe considerarsi priva di novità, a causa dell'esistenza di un'altra do- manda di registrazione presentata in un altro ordinamento.

3.1. Il motivo è infondato.

Non merita infatti censura la sentenza impugnata, nella parte in cui, pur rilevando che la domanda di brevettazione presentata in Italia, avente ad oggetto una varietà vegetale (uva a bacca rossa denominata «[OSCURATO:PERSONA]») che aveva costituito oggetto di precedente brevettazione negli [OSCURATO:PERSONA], era stata presentata dopo la scadenza del termine previsto dall'art. 3 del d.P.R. n. 974 del 1974, ha confermato la decisione di primo grado, che aveva escluso la nullità del brevetto, sulla base della disciplina speciale dettata dal predetto d.P.R. per le varietà vegetali, la cui diversità rispetto a quella generale previ- sta per le invenzioni industriali l'ha indotta correttamente a ritenere che, in quanto non abbinata a concreti atti di commercializzazione, la mera divulga- zione del trovato, derivante dal rilascio del precedente brevetto negli [OSCURATO:PERSONA], fosse inidonea ad escluderne la novità, e quindi a precludere il rilascio del brevetto in Italia.

Ai sensi dell'art. 1 del d.P.R. n. 974 del 1975, applicabile ratione temporis alla fattispecie in esame, in quanto avente ad oggetto un brevetto per nuova varietà vegetale rilasciato in epoca anteriore all'entrata in vigore del d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30, il rilascio del brevetto è subordinato, oltre che alla sus- sistenza dei requisiti dell'omogeneità, della stabilità e della distintività, alla condizione che precedentemente al deposito della relativa domanda la varietà vegetale non abbia, con l'accordo del costitutore (cioè della persona che ha creato, scoperto o messo a punto la varietà) o del suo avente causa, formato oggetto di atti commerciali in Italia, né, da oltre quattro anni, in qualsiasi altro Stato.Tale disciplina si differenzia quindi da quella dettata per le inven- zioni industriali, nel senso che, ai fini del rilascio del brevetto, il requisito della novità non viene meno per effetto della mera divulgazione,cioè dell'accessi- bilità del trovato da parte di un numero indeterminato di persone, le quali siano poste in grado di apprenderne gli elementi essenziali e caratteristici, in modo tale da poterlo riprodurre, ma per effetto del compimento di atti di commercializzazione del materiale di moltiplicazione della varietà.

Tale diver- sità dipende essenzialmente dalla peculiarità dell'oggetto della privativa, il cui livello di creatività, oltre a non essere agevolmente verificabile in via assoluta, attraverso il confronto con tutte le specie vegetali esistenti, può essere ap- prezzato dal costitutore soltanto a seguito della realizzazione di un certo nu- mero di cicli moltiplicativi, che, esponendo il trovato alla possibile conoscenza da parte di terzi, renderebbero altrimenti difficile, se non impossibile, il rico- noscimento della tutela: è per tale motivo che, come precisa l'art. 1 cit., il fatto che una nuova varietà vegetale abbia formato oggetto di prove culturali o sia stata iscritta o sia stata presentata per l'iscrizione in un registro ufficiale, non può venire opposto al costitutore o al suo avente causa, ai fini del diniego del brevetto.

Alla luce ditale peculiarità dev'essere letta anche la disciplina dettata dall'art. 3 per l'ipotesi in cui il costitutore o il suo avente causa, dopo aver depositato una prima domanda in uno Stato dell'Unione di Parigi, intenda ottenere un titolo di protezione anche in Italia: la norma in esame prevede infatti che il richiedente può, al momento del deposito della nuova domanda di brevetto o entro due mesi successivi, rivendicare il diritto di priorità della domanda precedentemente depositata nell'altro Stato, a condizione però che il deposito della nuova domanda e la dichiarazione di rivendicazione della priorità vengano effettuati in Italia entro il termine perentorio di dodici mesi a partire dalla data di deposito della prima domanda.Tale disposizione, ana- loga a quella dettata dall'art. 4 del d.lgs. n. 30 del 2005 relativamente al brevettoper invenzione industri al e , risponde essenzialmente all'esigenza di evitare che la brevettazione in Italia possa essere impedita dal rilascio di un precedente brevetto (o dalla presentazione della relativa domanda) in uno Stato estero, anche in favore del medesimo costitutore, la cui esistenza com- porterebbe necessariamente l'esclusione della novità del trovato.

Il riconosci- mento della priorità comporta infatti la retrodatazione del giudizio di novità e di creatività del successivo deposito alla data di quello precedente, nei limiti in cui quest'ultimo riguardi la medesima specie e sia stato effettuato dal me- desimo costitutore o dal suo avente causa, sì da neutralizzare gli effetti di- struttivi sulla novità e creatività del secondo deposito, che si possono deter- minare in dipendenza del primo o di altri eventi divulgativi che intervengano nell'intervallo tra i due depositi.

Il termine annuale stabilito per l'esercizio del diritto di priorità in riferi- mento alla domanda di rilascio del brevetto per specie vegetali è definito espressamente «perentorio»dall'art. 3 del d.P.R. n. 974 del 1975, e la sua inosservanza impedisce al richiedente di ricollegare la nuova domanda a quella originaria, escludendo quindi la possibilità di retrodatare alla presen- tazione di quest'ultima il giudizio di novità, che va pertanto effettuato in rife- rimento alla data di presentazione della domanda in Italia, senza che possa assumere alcun rilievo la mera titolarità del brevetto rilasciato all'estero.

A differenza, tuttavia, di quanto accade per le domande di brevetto per inven- zione industriale, ciò non impedisce il rilascio del brevetto in Italia, dal mo- mento che, non dovendo la novità essere valutata in senso assoluto ed in riferimento allo stato della tecnica, ma sulla base dei criteri stabiliti dall'art. 1 del medesimo d.P.R., e cioè in riferimento al compimento di atti di com- mercializzazione in Italia o da oltre quattro anni in qualsiasi altro Stato, il brevetto può ugualmente essere rilasciato, qualora non risulti che tali atti siano stati compiuti.

In riferimento al brevetto per nuova varietà vegetale, non può quindi tro- vare applicazione il principio, più volte ribadito da questa Corte con riguardo a quello per invenzione industriale e sulla base della disciplina dettata dall'art. 16 del r.d. 29 giugno 1939,n. 1127, ed invocato dalla ricorrente, secondo cui tale disposizione, stabilendo che non possono costituire oggetto di brevetto le invenzioni industriali, ancorché non divulgate, se abbiano formato oggetto di valido brevetto rilasciato in seguito a domanda depositata in data anteriore, implica che la concessione di un brevetto, italiano o estero, ècausa impeditiva della brevettazione di uno stesso ritrovato anche nei confronti del medesimo titolare, fatta eccezione soltanto per il caso in cui l'inventore, appartenente ad uno degli stati aderenti all'[OSCURATO:PERSONA], abbia esercitato regolarmente il diritto di priorità in riferimento ad un0invenzione in corso di brevettazione o nel frattempo brevettata all'estero, mentre, ove tale diritto non sia stato esercitato o non siano state osservate le modalitàall'uopo prescritte, la bre- vettazione dell'invenzione all'estero impedisce la concessione di un nuovo brevetto in Italia e, nel caso in cui lo stesso sia stato rilasciato, ne comporta la nullità (cfr. Cass., Sez.

Un., 19/10/1966, n. 2427; Cass., Sez.

I, 14/07/ 1976, n. 2701).

4. Con il terzo motivo, le ricorrenti lamentano la violazione e/o la falsa applicazione degli artt. 112, 342 e 346 cod. proc. civ., degli artt. 3, 4, 102, 104 e 112 del d.lgs. n. 30 del 2005, degli artt. 11 e 12 della Convenzione UPOVe degli artt. 1 e 3 del d.P.R. n. 974 del 1975, rilevando che la sentenza impugnata ha omesso di pronunciare in ordine all'invalidità della registrazione per difetto di distinzione, avendo ritenuto inammissibile, in quanto tardiva, la censura mossa alla sentenza di primo grado, senza considerare che la stessa era stata proposta con l'atto di appello.

4.1. Il motivo è infondato.

Il requisito della distintività aveva costituito infatti oggetto di puntuale accertamento da parte della sentenza di primo grado, la quale ne aveva escluso l'operativitàsulla base di specifiche considerazioni, distinte da quelle riguardanti il mancato compimento di atti di commercializzazione e l'operati- vità del diritto di priorità, e riflettenti essenzialmente l'identità dell'oggetto della domanda di brevettazione presentata in Italia rispetto a quello del bre- vetto precedentemente rilasciato negli [OSCURATO:PERSONA].

Tale statuizione, come correttamente rilevato dalla Corte d'appello, non era stata specificamente censurata dalle ricorrenti, le quali, nel contestare la ritenuta genericità dell'appello, nella parte concernente la predetta questione, non sono in grado di dimostrare di averla puntualmente riproposta in sede di gravame, mediante la formulazione di puntuali critiche alle pur sintetiche ar- gomentazioni svolte dal Tribunale, limitandosi a richiamare alcune pagine dell'atto di appello, due delle quali non appaiono pertinenti, recando esclusi- vamente l'esposizione dei fatti e della motivazione della sentenza impugnata, mentre le altre due fanno solo incidentalmente riferimento al requisito della distintività, trattando principalmente di quello della novità.

Ai sensi dell'art. 342 c.p.c., nel testo riformulato dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, l'impugnazione deve invece contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza im- pugnata e, con essi, delle relative doglianze, la quale, pur non richiedendo l'uso di forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di deci- sione da contrapporre a quella di primo grado, presuppone che alla parte volitiva faccia riscontro una parte argomentativa, volta a confutarele ragioni addotte dal primo giudice(cfr. Cass., Sez.

Un., 13/12/2022, n. 36481; 16/11/ 2017, n. 27199; Cass., Sez.

VI, 30/05/2018, n. 13535).

L'inosservanza di tale onere di specificazione, integrando una nullità che comporta l'inammis- sibilità dell'impugnazione, con conseguente passaggio in giudicato della sta- tuizione impugnata, costituisce un limite alla stessa possibilità per il giudice di appello di esaminare questioni attinenti al merito della controversia, cui non può certamente porsi rimedio attraverso un'integrazione dei motivi effet- tuatain corso di causa o addirittura, come nella specie, attraverso la memoria di replica, neppure nel caso in cui con la stessa venga prospettata una que- stione che sarebbe rilevabile d'ufficio (cfr. Cass., Sez.

Un., 29/01/2000, n. 16; Cass., Sez.

II, 5/04/2022, n. 10930; Cass., Sez.

I, 27/09/2016, n. 18932).

5. Con il quarto motivo, le ricorrenti denunciano la violazione e/o la falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., osservando che la Corte territoriale ha acriticamente fondato il proprio convincimento sulle stampe delle pagine webprodotte dall'attrice, ritenute riconducibili ad esse ricorrenti, senza tenere conto del disconoscimento da loro effettuato e dell'incertezza sussistente in ordine all'origine delle stesse.

5.1. Il motivo è inammissibile.

Premesso chela stampa di pagine web non costituisce una scrittura pri- vata, il cui disconoscimento ne impedisce l'utilizzazione da parte del giudice, imponendo alla parte che intendaavvalersene di promuovere il procedimento di verificazione, ma una riproduzione meccanica di documenti o immagini me- morizzate in rete, la cui conformità all'originale, se contestata, può essere accertata con ogni mezzo, ivi comprese le presunzioni (cfr. Cass., Sez.

V, 18/ 01/2022, n. 1324; 8/06/2018, n. 14950; Cass., Sez.

III, 20/08/2015, n. 16998), si osserva che, nel richiamare il contenuto dei siti Internetdelle so- cietà appellanti, ai fini dell'accertamento della produzione e dell'offerta in ven- dita da parte delle stesse dell'uva della varietà brevettata dall'attrice, la Corte territoriale ha preso puntualmente in esame le contestazioni sollevate in or- dine alla provenienza delle relative stampe, evidenziando la riconducibilità delle pagine riprodotte agl'indirizzi delle medesime società, e ritenendole quindi utilizzabili per la prova della contraffazione.

Tale apprezzamento, configurabile come un giudizio di fatto, riservato al giudice di merito e sindacabile in sede di legittimità per omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ., ovvero per difetto di motivazione, ai sensi dello art. 132, secondo comma, n. 4 cod. proc. civ. e dell'art. 118 disp. att. cod. proc. civ., non risulta validamente censurato dalle ricorrenti, le quali si limi- tano ad insistere sulle proprie contestazioni, denunciando la violazione dello art. 115 cod. proc. civ., senza considerare che la stessa può ravvisarsi esclu- sivamente nell'ipotesi, non ricorrente nella specie,in cui il giudice abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa al di fuori dei casi in cui la legge gli riconosce poteri officiosi (cfr. Cass., Sez.

Un., 30/09/2020, n. 20867; Cass., Sez.

VI, 23/10/2018, n. 26769; 31/08/2020, n. 18092).

6. Non contiene infine una vera censura il quinto motivo,con cui le ricor- renti deducono la violazione e/o la falsa applicazione dell'art. 91 cod. proc. civ., lamentando l'errata applicazione del criterio della soccombenza, ai fini del regolamento delle spese processuali, e sollecitandone quindi il riesame, sulla base della mera affermazione dell'erroneità della decisione di merito, la cui correttezza conferma invece l'operatività del criterio applicato dalla Corte territoriale.

7. Il ricorso va pertanto rigettato, con la conseguente condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese p rocessuali, che si liquidano co me dal dispositivo.

P.Q.M. rigetta il ricorso.

Condanna lericorrenti al pagamento, in favore della contro- ricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 6.000,00 per compensi,oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liqu

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 21115/2021 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t. [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., in persona del legale rap- presentante p.t. [OSCURATO:PERSONA], rappresentate e difese da gli Avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria civile della Corte di cassazione; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., in persona del legale rappre- sentante p.t., rappresentatae difesa dall ' Avv. [OSCURATO:PERSONA] , con do- micilio eletto in Roma, viale G. Mazzini, n.73; –controricorrente – avverso la sentenza della Corte d'appellodi Catania n. 1079/21, depositata il 17 maggio 2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13 giugno 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., licenziataria per il territo- rio italiano del brevetto per nuova varietà vegetale n. 1021 NV, ottenuto dall'University of California per la varietà di uva denominata «[OSCURATO:PERSONA]», convenne in giudizio la [OSCURATO:SOCIETA]., l'[OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e la Giu- seppe [OSCURATO:SOCIETA]., per sentir inibire alle stesse la produzione, la deten- zione e la vendita di uve appartenenti alla predetta varietà, in quanto non autorizzate da essa licenziataria o da suoi aventi causa, con la condanna delle convenute al risarcimento dei danni. Si costituirono le convenute, ed eccepirono il difetto di legittimazione dell'attrice, in ragione dell'intervenuta scadenza del titolo, la nullità del bre- vetto, per identità dell'oggetto rispetto a quello di un brevetto precedente- mente registrato negli [OSCURATO:PERSONA] d'America e per inosservanza del termine annuale per la rivendicazione della c.d. priorità unionista, e l'insussistenza della contraffazione. 1.1. Con sentenza del 7 giugno 2016, il Tribunale di Catania accolse par- zialmente la domanda, accertando la violazione dei diritti di privativa ed or- dinandone la cessazione, ma rigettando la domanda di risarcimento dei danni. 2. L'impugnazione proposta dalla Novello, dalla Vitale e dalla [OSCURATO:SOCIETA] è stata rigettata dalla Corte d'appello di Catania con sentenza del 17 maggio 2021. Premesso che l'originaria licenza, rilasciata il 14 giugno 1994 ed avente scadenza al 31 dicembre 2003, recava una clausola che ne consentiva la pro- roga decennale, in assenza della manifestazione di una volontà contraria, la Corte ha confermato la legittimazione dell'attrice, ritenendo ammissibile, ai fini della relativa prova, la produzione in giudizio della copia di una e-maildel 12 febbraio 2013, depositata unitamente alla memoria di cui all'art. 183, se- sto comma, n. 2 cod. proc. civ., con cui l'[OSCURATO:PERSONA] di UC [OSCURATO:PERSONA]- novation Access, per conto della licenziataria [OSCURATO:PERSONA] of the University of California, aveva comunicato al legale rappresentante della Fruitgrowing la proroga della predetta licenza, e reputando invece tardiva la produzione di un altro documento del 1° gennaio 2014, denominato «Fifth amendment», in quanto avvenuta soltanto all'udienza successiva, e non accompagnata da una istanza di rimessione in termini, della quale non sussistevano neppure i pre- supposti. Precisato inoltre che la domanda di brevettazione in Italia, avente ad og- getto una varietà vegetale già brevettata negli [OSCURATO:PERSONA], era stata presen- tata dopo la scadenza del termine annuale di cui all'art. 3, comma primo, del d.P.R. 12 agosto 1975, n. 974, ha escluso che il decorso del termine compor- tasse la nullità del brevetto per difetto di novità, osservando che, mentre per le invenzioni industriali la sussistenza di tale requisito dev'essere valutata attraverso il confronto con lo stato della tecnica, per le varietà vegetali as- sume rilievo, ai sensi dell'art. 1 del predetto decreto, il mancato compimento di atti di commercializzazione in Italia o, nei quattro anni precedenti, in qual- siasi altro Stato. Ha quindi escluso che il mero deposito di una precedente domanda da parte del costitutore in un altro Stato, in assenza di atti di com- mercializzazione, consentisse di escludere il requisito della novità, ritenendo invece inammissibile, in quanto proposta soltanto con la memoria di replica, la censura mossa alla sentenza di primo grado, nella parte in cui aveva riget- tato l'eccezione di nullità del brevetto per difetto di distintività. Ha infine confermato la sussistenza della contraffazione, ritenendo pro- vata la riconducibilità alle convenute delle pagine webprodotte in giudizio, in cui la [OSCURATO:SOCIETA] e la Vitale si qualificavano come produttori/venditori dell'uva di varietà [OSCURATO:PERSONA] e la Novello come soggetto che commercializzava la medesima varietà, osservando che, ai sensi dell'art. 107, comma secondo, del d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30, l'onere di fornire la prova liberatoria in- combeva alle convenute, che non l'avevano adempiuto. 3. Avverso la predetta sentenza la Novello, la Vitale e la [OSCURATO:SOCIETA] hanno proposto ricorso per cassazione, articolato in cinque motivi, illustrati anche con memoria. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso, anch'esso illu- strato con memoria.[OSCURATO:PERSONA] 1. Preliminarmente, va disattesa l'eccezione d'inammissibilità dell'impu- gnazione, proposta dalla controricorrente in relazione alla stipulazione di un accordo transattivo con la [OSCURATO:PERSONA], intervenuta nel corso del giu- dizio di appello ma non seguita dalla rinuncia al gravame da parte della pre- detta società: per effetto di tale accordo, sottoscritto il 10 aprile 2018 e alle- gato in copia al controricorso, la [OSCURATO:SOCIETA] avrebbe infatti riconosciuto la vali- dità della privativa di cui è titolare l'University of California e della licenza rilasciata da quest'ultima all'attrice, nonché l'avvenuta violazione del diritto di esclusiva spettante alla licenziataria, con il conseguente venir meno dell'in- teresse all'impugnazione. La produzione del predetto documento, oltre a non incidere sull'ammissi- bilità del ricorso proposto dalla Novello e dall'[OSCURATO:PERSONA], che non hanno partecipato alla transazione, non può tuttavia ritenersi consentita in questa sede, riguardando un fatto che, in quanto intervenuto in epoca anteriore alla pronuncia della sentenza impugnata, avrebbe dovuto essere fatto valere nel giudizio di appello, nel quale, peraltro, come riconosce la stessa controricor- rente, la [OSCURATO:SOCIETA] non solo non ha rinunciato all'impugnazione della sentenza di primo grado, ma ha insistito nelle proprie difese. E' pur vero, infatti, che, come ripetutamente affermato da questa Corte, l'art. 372 cod. proc. civ., nella parte in cui consente il deposito di documenti nuovi in sede di legittimità, purché riguardanti l'ammissibilità del ricorso, è riferibile ad ogni documento incidente sulla proponibilità, procedibilità e pro- seguibilità dell'impugnazione, ivi compresi quelli volti ad evidenziare l'acquie- scenza del ricorrente alla sentenza impugnata per comportamenti anteriori all'impugnazione, ovvero la cessazione della materia del contendere per fatti sopravvenuti che elidano l'interessealla pronuncia sul ricorso, purché ricono- sciuti ed ammessi da tutti i contendenti(cfr. Cass., Sez. II, 26/02/2016, n. 3934; 5/08/2008, n. 21122; Cass., Sez. lav., 23/06/2009, n. 14657). Tale principionon trova tuttavia applicazione nel caso in cui, come nella specie, la produzione del documento avrebbe potuto aver luogo nella fase di merito, recando lo stesso la prova di fatti verificatisi in epoca anteriore alla sua con- clusione, e presuppone comunque che la parte, all'esito del giudizio, non ab- bia insistito per l'accoglimento della domanda originaria, rassegnando con- clusioni conformi a quelle della controparte(cfr. Cass., Sez. lav., 7/12/2017, n. 29439; Cass., Sez. I, 20/09/2013, n. 21596; Cass., Sez. II; 28/08/2002, n. 12607). 2. Con il primo motivo d'impugnazione, le ricorrenti denunciano la viola- zione e/o la falsa applicazione degli artt. 81, 115, 116, 183, sesto comma, e 184 cod. proc. civ., sostenendo che, nel ritenere ammissibile la produzione in giudizio della e-maildel 12 febbraio 2013, la Corte territoriale non ha consi- derato che la stessa non era stata depositata con la memoria di cui all'art. 183, sesto comma, n. 2 cod. proc. civ., ma con quella di cui al n. 3 del me- desimo articolo, e quindi in una fase processuale in cui è consentita unica- mente l'indicazione di prove contrarie alle allegazioni istruttorie sviluppate dalla controparte nella memoria di cui al n. 2. 2.1. Il motivo è infondato. La natura processuale del vizio lamentato, per il cui accertamento questa Corte è chiamata ad operare come giudice anche del fatto, consente infatti di procedere all'esame diretto degli atti, dal quale emerge che il documento contestato, attestante la perdurante efficacia della licenza concessa all'at- trice, e quindi la legittimazione ad causamdi quest'ultima, era stato tempe- stivamente prodotto, essendo stato allegatonon soltanto alla memoria depo- sitata ai sensi dell'art. 183, sesto comma, n. 3 cod. proc. civ., dedicata esclu- sivamente all'indicazione delle prove contrarie, ma anche a quella depositata ai sensi del n. 2 della medesima disposizione, destinata, tra l'altro, proprio all'indicazione dei mezzi di prova e alle produzioni documentali. Nel dare atto della rituale produzione del predetto documento, la sen- tenza impugnata ha d'altronde aggiunto che, unitamente all'atto di citazione, era stato prodotto l'originario contratto di licenza, stipulato il 14 giugno 1994 ed avente scadenza al 31 dicembre 2003, il quale, nell'interpretazione forni- tane dal Giudice di primo grado,rimasta incensurata, pre vedeva espressa- mente che, in assenza di una manifestazione di volontà contraria, la licenza avrebbe dovuto intendersi prorogata per altri dieci anni, con la conseguenza che, alla data della notificazione dell'atto di citazione, avvenuta nel mese di luglio 2012, il contratto doveva considerarsi ancora efficace, e l'attrice legit- timata ad agire per la tutela della privativa. Inammissibile, al riguardo, risulta l'affermazione dellericorrenti, secondo cui la proroga della licenza non avrebbe potuto aver luogotacitamente, risul- tando a tal fine necessario un atto scritto, espressamente richiesto dall'art. XXIX del [OSCURATO:PERSONA](cioè dell'originario contratto di licenza), in man- canza del quale avrebbe dovuto trovare applicazione il termine previsto dallo art. XXX del medesimo contratto, fissato al 31 dicembre 2003: tale interpre- tazione della licenza si pone infatti in contrasto con quella risultante dalla sentenza di primo grado, la cui mancata impugnazione sul punto, della quale la Corte territoriale ha datopuntualmente atto con statuizione rimasta a sua volta incensurata, preclude definitivamente l'esame della questione. 3. Con il secondo motivo, le ricorrenti deducono la violazione e la falsa applicazione degli artt. 3, 4, 102, 103 e 112 del d.lgs. n. 30 del 2005, degli artt. 11 e 12 della Convenzione UPOV e degli artt. 1 e 3 del d.P.R. n. 974 del 1975, censurando la sentenza impugnata per aver escluso la nullità del bre- vetto per difetto di novità, sulla base di un'errata interpretazione del principio della c.d. priorità unionista. Premesso che tale principio mira a contemperare la tutela del costitutore intenzionato a registrare il suo trovato in più Stati con l'esigenza di evitare che la protezione dei frutti dell'attività inventiva si pro- tragga a tempo indeterminato, paralizzando la concorrenza e l'innovazione, sostiene che, nel subordinare la proposizione della nuova domanda al man- cato compimento di atti di commercializzazione nel periodo successivo alla presentazione della prima, la Corte d'appello ha introdotto un ulteriore requi- sito, non previsto dalle predette disposizioni. Aggiunge che la sentenza im- pugnata ha confuso i requisiti prescritti dall'art. 1 del d.P.R. n. 974 del 1975 per la fase anteriore alla presentazione della domanda di registrazione con quelli previsti dall'art. 3 per la fase successiva, non avendo tenuto conto della finalità del termine di cui all'art. 3, il cui rispetto consente di fare salva una domanda di registrazione che, in mancanza della rivendicazione di priorità, dovrebbe considerarsi priva di novità, a causa dell'esistenza di un'altra do- manda di registrazione presentata in un altro ordinamento. 3.1. Il motivo è infondato. Non merita infatti censura la sentenza impugnata, nella parte in cui, pur rilevando che la domanda di brevettazione presentata in Italia, avente ad oggetto una varietà vegetale (uva a bacca rossa denominata «[OSCURATO:PERSONA]») che aveva costituito oggetto di precedente brevettazione negli [OSCURATO:PERSONA], era stata presentata dopo la scadenza del termine previsto dall'art. 3 del d.P.R. n. 974 del 1974, ha confermato la decisione di primo grado, che aveva escluso la nullità del brevetto, sulla base della disciplina speciale dettata dal predetto d.P.R. per le varietà vegetali, la cui diversità rispetto a quella generale previ- sta per le invenzioni industriali l'ha indotta correttamente a ritenere che, in quanto non abbinata a concreti atti di commercializzazione, la mera divulga- zione del trovato, derivante dal rilascio del precedente brevetto negli [OSCURATO:PERSONA], fosse inidonea ad escluderne la novità, e quindi a precludere il rilascio del brevetto in Italia. Ai sensi dell'art. 1 del d.P.R. n. 974 del 1975, applicabile ratione temporis alla fattispecie in esame, in quanto avente ad oggetto un brevetto per nuova varietà vegetale rilasciato in epoca anteriore all'entrata in vigore del d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30, il rilascio del brevetto è subordinato, oltre che alla sus- sistenza dei requisiti dell'omogeneità, della stabilità e della distintività, alla condizione che precedentemente al deposito della relativa domanda la varietà vegetale non abbia, con l'accordo del costitutore (cioè della persona che ha creato, scoperto o messo a punto la varietà) o del suo avente causa, formato oggetto di atti commerciali in Italia, né, da oltre quattro anni, in qualsiasi altro Stato.Tale disciplina si differenzia quindi da quella dettata per le inven- zioni industriali, nel senso che, ai fini del rilascio del brevetto, il requisito della novità non viene meno per effetto della mera divulgazione,cioè dell'accessi- bilità del trovato da parte di un numero indeterminato di persone, le quali siano poste in grado di apprenderne gli elementi essenziali e caratteristici, in modo tale da poterlo riprodurre, ma per effetto del compimento di atti di commercializzazione del materiale di moltiplicazione della varietà. Tale diver- sità dipende essenzialmente dalla peculiarità dell'oggetto della privativa, il cui livello di creatività, oltre a non essere agevolmente verificabile in via assoluta, attraverso il confronto con tutte le specie vegetali esistenti, può essere ap- prezzato dal costitutore soltanto a seguito della realizzazione di un certo nu- mero di cicli moltiplicativi, che, esponendo il trovato alla possibile conoscenza da parte di terzi, renderebbero altrimenti difficile, se non impossibile, il rico- noscimento della tutela: è per tale motivo che, come precisa l'art. 1 cit., il fatto che una nuova varietà vegetale abbia formato oggetto di prove culturali o sia stata iscritta o sia stata presentata per l'iscrizione in un registro ufficiale, non può venire opposto al costitutore o al suo avente causa, ai fini del diniego del brevetto. Alla luce ditale peculiarità dev'essere letta anche la disciplina dettata dall'art. 3 per l'ipotesi in cui il costitutore o il suo avente causa, dopo aver depositato una prima domanda in uno Stato dell'Unione di Parigi, intenda ottenere un titolo di protezione anche in Italia: la norma in esame prevede infatti che il richiedente può, al momento del deposito della nuova domanda di brevetto o entro due mesi successivi, rivendicare il diritto di priorità della domanda precedentemente depositata nell'altro Stato, a condizione però che il deposito della nuova domanda e la dichiarazione di rivendicazione della priorità vengano effettuati in Italia entro il termine perentorio di dodici mesi a partire dalla data di deposito della prima domanda.Tale disposizione, ana- loga a quella dettata dall'art. 4 del d.lgs. n. 30 del 2005 relativamente al brevettoper invenzione industri al e , risponde essenzialmente all'esigenza di evitare che la brevettazione in Italia possa essere impedita dal rilascio di un precedente brevetto (o dalla presentazione della relativa domanda) in uno Stato estero, anche in favore del medesimo costitutore, la cui esistenza com- porterebbe necessariamente l'esclusione della novità del trovato. Il riconosci- mento della priorità comporta infatti la retrodatazione del giudizio di novità e di creatività del successivo deposito alla data di quello precedente, nei limiti in cui quest'ultimo riguardi la medesima specie e sia stato effettuato dal me- desimo costitutore o dal suo avente causa, sì da neutralizzare gli effetti di- struttivi sulla novità e creatività del secondo deposito, che si possono deter- minare in dipendenza del primo o di altri eventi divulgativi che intervengano nell'intervallo tra i due depositi. Il termine annuale stabilito per l'esercizio del diritto di priorità in riferi- mento alla domanda di rilascio del brevetto per specie vegetali è definito espressamente «perentorio»dall'art. 3 del d.P.R. n. 974 del 1975, e la sua inosservanza impedisce al richiedente di ricollegare la nuova domanda a quella originaria, escludendo quindi la possibilità di retrodatare alla presen- tazione di quest'ultima il giudizio di novità, che va pertanto effettuato in rife- rimento alla data di presentazione della domanda in Italia, senza che possa assumere alcun rilievo la mera titolarità del brevetto rilasciato all'estero. A differenza, tuttavia, di quanto accade per le domande di brevetto per inven- zione industriale, ciò non impedisce il rilascio del brevetto in Italia, dal mo- mento che, non dovendo la novità essere valutata in senso assoluto ed in riferimento allo stato della tecnica, ma sulla base dei criteri stabiliti dall'art. 1 del medesimo d.P.R., e cioè in riferimento al compimento di atti di com- mercializzazione in Italia o da oltre quattro anni in qualsiasi altro Stato, il brevetto può ugualmente essere rilasciato, qualora non risulti che tali atti siano stati compiuti. In riferimento al brevetto per nuova varietà vegetale, non può quindi tro- vare applicazione il principio, più volte ribadito da questa Corte con riguardo a quello per invenzione industriale e sulla base della disciplina dettata dall'art. 16 del r.d. 29 giugno 1939,n. 1127, ed invocato dalla ricorrente, secondo cui tale disposizione, stabilendo che non possono costituire oggetto di brevetto le invenzioni industriali, ancorché non divulgate, se abbiano formato oggetto di valido brevetto rilasciato in seguito a domanda depositata in data anteriore, implica che la concessione di un brevetto, italiano o estero, ècausa impeditiva della brevettazione di uno stesso ritrovato anche nei confronti del medesimo titolare, fatta eccezione soltanto per il caso in cui l'inventore, appartenente ad uno degli stati aderenti all'[OSCURATO:PERSONA], abbia esercitato regolarmente il diritto di priorità in riferimento ad un0invenzione in corso di brevettazione o nel frattempo brevettata all'estero, mentre, ove tale diritto non sia stato esercitato o non siano state osservate le modalitàall'uopo prescritte, la bre- vettazione dell'invenzione all'estero impedisce la concessione di un nuovo brevetto in Italia e, nel caso in cui lo stesso sia stato rilasciato, ne comporta la nullità (cfr. Cass., Sez. Un., 19/10/1966, n. 2427; Cass., Sez. I, 14/07/ 1976, n. 2701). 4. Con il terzo motivo, le ricorrenti lamentano la violazione e/o la falsa applicazione degli artt. 112, 342 e 346 cod. proc. civ., degli artt. 3, 4, 102, 104 e 112 del d.lgs. n. 30 del 2005, degli artt. 11 e 12 della Convenzione UPOVe degli artt. 1 e 3 del d.P.R. n. 974 del 1975, rilevando che la sentenza impugnata ha omesso di pronunciare in ordine all'invalidità della registrazione per difetto di distinzione, avendo ritenuto inammissibile, in quanto tardiva, la censura mossa alla sentenza di primo grado, senza considerare che la stessa era stata proposta con l'atto di appello. 4.1. Il motivo è infondato. Il requisito della distintività aveva costituito infatti oggetto di puntuale accertamento da parte della sentenza di primo grado, la quale ne aveva escluso l'operativitàsulla base di specifiche considerazioni, distinte da quelle riguardanti il mancato compimento di atti di commercializzazione e l'operati- vità del diritto di priorità, e riflettenti essenzialmente l'identità dell'oggetto della domanda di brevettazione presentata in Italia rispetto a quello del bre- vetto precedentemente rilasciato negli [OSCURATO:PERSONA]. Tale statuizione, come correttamente rilevato dalla Corte d'appello, non era stata specificamente censurata dalle ricorrenti, le quali, nel contestare la ritenuta genericità dell'appello, nella parte concernente la predetta questione, non sono in grado di dimostrare di averla puntualmente riproposta in sede di gravame, mediante la formulazione di puntuali critiche alle pur sintetiche ar- gomentazioni svolte dal Tribunale, limitandosi a richiamare alcune pagine dell'atto di appello, due delle quali non appaiono pertinenti, recando esclusi- vamente l'esposizione dei fatti e della motivazione della sentenza impugnata, mentre le altre due fanno solo incidentalmente riferimento al requisito della distintività, trattando principalmente di quello della novità. Ai sensi dell'art. 342 c.p.c., nel testo riformulato dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, l'impugnazione deve invece contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza im- pugnata e, con essi, delle relative doglianze, la quale, pur non richiedendo l'uso di forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di deci- sione da contrapporre a quella di primo grado, presuppone che alla parte volitiva faccia riscontro una parte argomentativa, volta a confutarele ragioni addotte dal primo giudice(cfr. Cass., Sez. Un., 13/12/2022, n. 36481; 16/11/ 2017, n. 27199; Cass., Sez. VI, 30/05/2018, n. 13535). L'inosservanza di tale onere di specificazione, integrando una nullità che comporta l'inammis- sibilità dell'impugnazione, con conseguente passaggio in giudicato della sta- tuizione impugnata, costituisce un limite alla stessa possibilità per il giudice di appello di esaminare questioni attinenti al merito della controversia, cui non può certamente porsi rimedio attraverso un'integrazione dei motivi effet- tuatain corso di causa o addirittura, come nella specie, attraverso la memoria di replica, neppure nel caso in cui con la stessa venga prospettata una que- stione che sarebbe rilevabile d'ufficio (cfr. Cass., Sez. Un., 29/01/2000, n. 16; Cass., Sez. II, 5/04/2022, n. 10930; Cass., Sez. I, 27/09/2016, n. 18932). 5. Con il quarto motivo, le ricorrenti denunciano la violazione e/o la falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., osservando che la Corte territoriale ha acriticamente fondato il proprio convincimento sulle stampe delle pagine webprodotte dall'attrice, ritenute riconducibili ad esse ricorrenti, senza tenere conto del disconoscimento da loro effettuato e dell'incertezza sussistente in ordine all'origine delle stesse. 5.1. Il motivo è inammissibile. Premesso chela stampa di pagine web non costituisce una scrittura pri- vata, il cui disconoscimento ne impedisce l'utilizzazione da parte del giudice, imponendo alla parte che intendaavvalersene di promuovere il procedimento di verificazione, ma una riproduzione meccanica di documenti o immagini me- morizzate in rete, la cui conformità all'originale, se contestata, può essere accertata con ogni mezzo, ivi comprese le presunzioni (cfr. Cass., Sez. V, 18/ 01/2022, n. 1324; 8/06/2018, n. 14950; Cass., Sez. III, 20/08/2015, n. 16998), si osserva che, nel richiamare il contenuto dei siti Internetdelle so- cietà appellanti, ai fini dell'accertamento della produzione e dell'offerta in ven- dita da parte delle stesse dell'uva della varietà brevettata dall'attrice, la Corte territoriale ha preso puntualmente in esame le contestazioni sollevate in or- dine alla provenienza delle relative stampe, evidenziando la riconducibilità delle pagine riprodotte agl'indirizzi delle medesime società, e ritenendole quindi utilizzabili per la prova della contraffazione. Tale apprezzamento, configurabile come un giudizio di fatto, riservato al giudice di merito e sindacabile in sede di legittimità per omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ., ovvero per difetto di motivazione, ai sensi dello art. 132, secondo comma, n. 4 cod. proc. civ. e dell'art. 118 disp. att. cod. proc. civ., non risulta validamente censurato dalle ricorrenti, le quali si limi- tano ad insistere sulle proprie contestazioni, denunciando la violazione dello art. 115 cod. proc. civ., senza considerare che la stessa può ravvisarsi esclu- sivamente nell'ipotesi, non ricorrente nella specie,in cui il giudice abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa al di fuori dei casi in cui la legge gli riconosce poteri officiosi (cfr. Cass., Sez. Un., 30/09/2020, n. 20867; Cass., Sez. VI, 23/10/2018, n. 26769; 31/08/2020, n. 18092). 6. Non contiene infine una vera censura il quinto motivo,con cui le ricor- renti deducono la violazione e/o la falsa applicazione dell'art. 91 cod. proc. civ., lamentando l'errata applicazione del criterio della soccombenza, ai fini del regolamento delle spese processuali, e sollecitandone quindi il riesame, sulla base della mera affermazione dell'erroneità della decisione di merito, la cui correttezza conferma invece l'operatività del criterio applicato dalla Corte territoriale. 7. Il ricorso va pertanto rigettato, con la conseguente condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese p rocessuali, che si liquidano co me dal dispositivo. P.Q.M. rigetta il ricorso. Condanna lericorrenti al pagamento, in favore della contro- ricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 6.000,00 per compensi,oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liqu
Sentenza Cassazione n. 25439/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris