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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 03882/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/04/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che i motivi di ricorso sono formulati in termini non consentiti in sede di legittimità perché fondati su doglianze che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che in particolare la Corte d'Appello ha congruamente argomentato (cfr., pag. 4 della sentenza) come il valore intrinseco del bene e la negativa personalità dell'imputato non consentivano di ricondurre la vicenda nell'ambito della ipotesi contemplata nel capoverso dell'art.648 cod. pen.; il valore del bene è infatti un elemento concorrente solo in via sussidiaria ai fini della valutazione dell'attenuante speciale della particolare tenuità del fatto, nel senso che, se esso - come nel caso di specie - non è particolarmente lieve, deve sempre escludersi la tenuità del fatto, mentre se è accertata la lieve consistenza economica del bene ricettato, può procedersi alla verifica della sussistenza degli ulteriori elementi, desumibili dall'art. 133 cod. pen., che consentono di configurare l'attenuante "de qua", e che va, al contrario, esclusa quando emergano elementi negativi, sia sotto il profilo strettamente obbiettivo sia sotto il profilo soggettivo della capacità a delinquere dell'agente (cfr., tra le tante, Sez. 2, Sentenza n. 51818 del 06/12/2013, Brunetti, Rv. 258118)M che anche le doglienze in punto di mancato riconoscimento della continuazione sono reiterativi, avendo il giudice d'Appello spiegato adeguatamente, con particolare riferimento alla distanza temporale tra i diversi episodi, le ragioni per le quali essi non potessero ritenersi oggetto di un unitario, benché generico, proposito criminoso; considerato pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Roma 5/12/2023 Il Consigliere est. [OSCURATO:PERSONA] frocca DEPO

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/04/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che i motivi di ricorso sono formulati in termini non consentiti in sede di legittimità perché fondati su doglianze che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che in particolare la Corte d'Appello ha congruamente argomentato (cfr., pag. 4 della sentenza) come il valore intrinseco del bene e la negativa personalità dell'imputato non consentivano di ricondurre la vicenda nell'ambito della ipotesi contemplata nel capoverso dell'art.648 cod. pen.; il valore del bene è infatti un elemento concorrente solo in via sussidiaria ai fini della valutazione dell'attenuante speciale della particolare tenuità del fatto, nel senso che, se esso - come nel caso di specie - non è particolarmente lieve, deve sempre escludersi la tenuità del fatto, mentre se è accertata la lieve consistenza economica del bene ricettato, può procedersi alla verifica della sussistenza degli ulteriori elementi, desumibili dall'art. 133 cod. pen., che consentono di configurare l'attenuante "de qua", e che va, al contrario, esclusa quando emergano elementi negativi, sia sotto il profilo strettamente obbiettivo sia sotto il profilo soggettivo della capacità a delinquere dell'agente (cfr., tra le tante, Sez. 2, Sentenza n. 51818 del 06/12/2013, Brunetti, Rv. 258118)M che anche le doglienze in punto di mancato riconoscimento della continuazione sono reiterativi, avendo il giudice d'Appello spiegato adeguatamente, con particolare riferimento alla distanza temporale tra i diversi episodi, le ragioni per le quali essi non potessero ritenersi oggetto di un unitario, benché generico, proposito criminoso; considerato pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma 5/12/2023 Il Consigliere est. [OSCURATO:PERSONA] frocca DEPO
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