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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2018

ECLI:EU:T:2018:930
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62014TJ0827 SENTENZA DEL TRIBUNALE (Nona Sezione ampliata) 13 dicembre 2018 ( *1 ) «Concorrenza – Abuso di posizione dominante – Mercato slovacco dei servizi di telecomunicazione a banda larga – Accesso da parte di imprese terze alla “rete locale” dell’operatore storico in tale mercato – Decisione che constata una violazione dell’articolo 102 TFUE e dell’articolo 54 dell’accordo SEE – Infrazione unica e continuata – Nozione di “abuso” – Rifiuto di accesso – Compressione dei margini – Calcolo della compressione dei margini – Criterio del concorrente altrettanto efficiente – Diritti della difesa – Imputazione alla società controllante dell’infrazione commessa dalla sua controllata – Influenza determinante della società controllante sulla politica commerciale della controllata – Esercizio effettivo – Onere della prova – Calcolo dell’importo dell’ammenda – Orientamenti per il calcolo dell’importo delle ammende del 2006 – Ammenda distinta inflitta unicamente alla società controllante per recidiva e per l’applicazione di un coefficiente moltiplicatore a fini di dissuasione» Nella causa T‑827/14,

[OSCURATO:PERSONA] AG

, con sede a Bonn (Germania), rappresentata da K. Apel e D. Schroeder, avvocati, ricorrente, contro [OSCURATO:PERSONA] europea , rappresentata da M. Kellerbauer, L. Malferrari, C. Vollrath e L. Wildpanner, in qualità di agenti, convenuta, sostenuta da [OSCURATO:PERSONA], a.s ., con sede a Bratislava (Slovacchia), rappresentata da P. Tisaj, avvocato, interveniente, avente ad oggetto una domanda basata sull’articolo 263 TFUE e diretta, in via principale, all’annullamento, in tutto o in parte, nei limiti in cui riguarda la ricorrente, della decisione C(2014) 7465 final della [OSCURATO:PERSONA], del 15 ottobre 2014, relativa ad un procedimento ai sensi dell’articolo 102 TFUE e dell’articolo 54 dell’accordo SEE (Caso AT.39523 – [OSCURATO:PERSONA]), come rettificata dalla decisione C(2014) 10119 final della [OSCURATO:PERSONA], del 16 dicembre 2014, e dalla decisione C(2015) 2484 final della [OSCURATO:PERSONA], del 17 aprile 2015, e, in subordine, all’annullamento o alla riduzione dell’importo delle ammende inflitte alla ricorrente con tale decisione, IL TRIBUNALE (Nona Sezione ampliata), composto da M. van der [OSCURATO:PERSONA], facente funzione di presidente, S. [OSCURATO:PERSONA], L. [OSCURATO:PERSONA], R. da [OSCURATO:PERSONA] (relatore) e K. [OSCURATO:PERSONA]‑Bańczyk, giudici, cancelliere: N. Schall, amministratrice vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 19 aprile 2018, ha pronunciato la seguente Sentenza ( 1 )

I. Fatti 1 La ricorrente, [OSCURATO:PERSONA] AG, è l’operatore storico del settore delle telecomunicazioni in Germania e la società a capo del gruppo [OSCURATO:PERSONA].

La ricorrente, a decorrere dal 4 agosto 2000 e per tutto il periodo pertinente nel caso di specie, ha detenuto una partecipazione del 51% nel capitale della [OSCURATO:PERSONA], a.s., l’operatore storico delle telecomunicazioni in Slovacchia.

L’altra quota del capitale della [OSCURATO:PERSONA] era detenuta, rispettivamente, dal Ministero dell’Economia della Repubblica slovacca, nella misura del 34%, e dal Fondo del patrimonio nazionale della Repubblica slovacca, nella misura del 15% (in prosieguo, congiuntamente: lo «Stato slovacco»). 2 Il 15 ottobre 2014 la [OSCURATO:PERSONA] europea ha adottato la decisione C(2014) 7465 final, relativa a un procedimento ai sensi dell’articolo 102 TFUE e dell’articolo 54 dell’accordo SEE (caso AT.39523 – [OSCURATO:PERSONA]), rettificata dalla sua decisione C(2014) 10119 final, del 16 dicembre 2014, e dalla sua decisione C(2015) 2484 final, del 17 aprile 2015, destinata alla ricorrente e alla [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: la «decisione impugnata»). [OSCURATO:PERSONA], il 26 dicembre 2014, ha proposto un ricorso separato, con il quale anch’essa chiede l’annullamento della decisione impugnata (causa T‑851/14).

A. Contesto tecnologico, fattuale e normativo della decisione impugnata 3 [OSCURATO:PERSONA], succeduta indirettamente all’impresa pubblica delle Poste e Telecomunicazioni, venuta meno nel 1992, è il più grande operatore di telecomunicazioni e fornitore di servizi di accesso a banda larga in Slovacchia.

Il monopolio legale di cui beneficiava nel mercato slovacco delle telecomunicazioni è cessato nel 2000. [OSCURATO:PERSONA] offre una gamma completa di servizi dati e di servizi vocali, e detiene e gestisce reti fisse in rame e in fibra ottica nonché una rete mobile di telecomunicazioni.

Le reti in rame e mobile coprono la quasi totalità del territorio della Slovacchia. 4 La decisione impugnata si riferisce a pratiche anticoncorrenziali nel mercato slovacco dei servizi Internet a banda larga.

Essa riguarda, in sostanza, le condizioni fissate dalla [OSCURATO:PERSONA] per l’accesso disaggregato di altri operatori alla rete locale in rame, in Slovacchia, tra il 2005 e il 2010. 5 Per rete locale si intende il circuito fisico a coppia elicoidale metallica della rete (denominato anche linea), che collega il punto terminale della rete presso i locali dell’abbonato al ripartitore principale, o ad altro dispositivo equivalente della rete telefonica pubblica fissa. 6 L’accesso disaggregato alla rete locale consente ai nuovi operatori – denominati solitamente «operatori alternativi», per distinguerli dagli operatori storici delle reti di telecomunicazioni – di utilizzare l’infrastruttura di telecomunicazioni già esistente e appartenente a tali operatori storici al fine di offrire diversi servizi agli utenti finali, in concorrenza con gli operatori storici.

Fra i vari servizi di telecomunicazioni che possono essere forniti agli utenti finali tramite la rete locale figura la trasmissione dei dati a banda larga per un accesso fisso a Internet e per le applicazioni multimediali a partire dalla tecnologia a linea digitale d’abbonato ([OSCURATO:PERSONA] o DSL). 7 L’accesso disaggregato alla rete locale è disciplinato a livello dell’Unione, in particolare, dal regolamento (CE) n. 2887/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, relativo all’accesso disaggregato alla rete locale ( GU 2000, L 336, pag. 4 ), e dalla direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica ( GU 2002, L 108, pag. 33 ).

Il regolamento n. 2887/2000 imponeva agli operatori «aventi un rilevante potere di mercato», di concedere l’accesso alle reti locali il cui accesso è disaggregato (unbundled local loop o ULL) e di pubblicare un’offerta di riferimento per la disaggregazione.

Tali disposizioni sono state attuate nella Repubblica slovacca dal Zákon z

3. decembra 2003 č. 610/2003 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov (legge n. 610/2003, del 3 dicembre 2003, relativa alle comunicazioni elettroniche), come modificata, entrata in vigore, con alcune eccezioni, il 1 o gennaio 2004. 8 In sostanza, tale quadro normativo obbligava l’operatore individuato dall’autorità di regolamentazione nazionale come l’operatore munito di un rilevante potere di mercato (in genere, l’operatore storico) ad accordare agli operatori alternativi l’accesso disaggregato alla sua rete locale e ai servizi connessi a condizioni trasparenti, eque e non discriminatorie e a tenere aggiornata un’offerta di riferimento per tale accesso disaggregato.

L’autorità di regolamentazione nazionale era tenuta a vigilare affinché la fissazione dei prezzi per l’accesso disaggregato alla rete locale, rispondente ai costi, promuovesse una concorrenza leale e sostenibile.

A tal fine, l’autorità di regolamentazione nazionale poteva imporre in particolare modifiche dell’offerta di riferimento. 9 Al termine di un’analisi di mercato, l’autorità di regolamentazione nazionale slovacca per le telecomunicazioni (in prosieguo: il «TUSR») ha adottato, l’8 marzo 2005, la decisione di primo grado n. 205/14/2005, nella quale ha designato la [OSCURATO:PERSONA] quale operatore avente un rilevante potere sul mercato all’ingrosso per l’accesso disaggregato alla rete locale, ai sensi del regolamento n. 2887/2000.

Il TUSR ha imposto, di conseguenza, alla [OSCURATO:PERSONA] vari obblighi, tra cui quello di presentargli un’offerta di riferimento entro 60 giorni.

Tale decisione, contestata dalla [OSCURATO:PERSONA], è stata confermata dal presidente del TUSR il 14 giugno 2005.

In applicazione di tale decisione di conferma, la [OSCURATO:PERSONA] era tenuta ad accogliere tutte le richieste di accesso disaggregato della rete locale considerate ragionevoli e giustificate al fine di consentire ad operatori alternativi di utilizzare tale rete per offrire i propri servizi nel «mercato al dettaglio di massa (o grande pubblico)» dei servizi a banda larga da postazione fissa in Slovacchia.

La decisione del 14 giugno 2005 ha inoltre ingiunto alla [OSCURATO:PERSONA] di pubblicare tutte le modifiche previste per l’offerta di riferimento per la disaggregazione almeno 45 giorni prima e di sottoporle al TUSR. 10 [OSCURATO:PERSONA] ha pubblicato la sua offerta di riferimento per la disaggregazione il 12 agosto 2005 (in prosieguo: l’«offerta di riferimento»).

Detta offerta, che è stata modificata nove volte tra tale data e la fine del 2010, definisce le condizioni tecniche e contrattuali di accesso alla rete locale della [OSCURATO:PERSONA].

Nel mercato all’ingrosso, la [OSCURATO:PERSONA] fornisce accesso alle reti locali il cui accesso è disaggregato presso o nelle adiacenze di un ripartitore principale, sul quale l’operatore alternativo che chiede l’accesso ha sviluppato la propria rete principale. 11 Secondo la decisione impugnata, il sistema della rete locale della [OSCURATO:PERSONA], che poteva essere utilizzato per fornire servizi a banda larga dopo la disaggregazione delle linee interessate di tale operatore, copriva il 75,7% di tutte le famiglie slovacche durante il periodo compreso tra il 2005 e il 2010.

Tale copertura si estendeva a tutte le reti locali situate nella rete di accesso metallica della [OSCURATO:PERSONA] che poteva essere utilizzata per trasmettere un segnale a banda larga.

Tuttavia, nel corso dello stesso periodo, solo pochissime reti locali della [OSCURATO:PERSONA] sono state oggetto di accesso disaggregato, a decorrere dal 18 dicembre 2009, e sono state utilizzate solo da un operatore alternativo per la prestazione di servizi al dettaglio ad altissima velocità a favore di imprese.

B. Procedimento dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] 12 [OSCURATO:PERSONA] ha avviato d’ufficio un’indagine relativa, in particolare, alle condizioni di accesso disaggregato alla rete locale della [OSCURATO:PERSONA].

In seguito alle richieste di informazioni inviate agli operatori alternativi il 13 giugno 2008 e a un accertamento senza preavviso presso la sede della [OSCURATO:PERSONA] tra il 13 e il 15 gennaio 2009, la [OSCURATO:PERSONA], l’8 aprile 2009, ha deciso di avviare un procedimento nei confronti di tale operatore ai sensi dell’articolo 2 del regolamento (CE) n. 773/2004, del 7 aprile 2004, relativo ai procedimenti svolti dalla [OSCURATO:PERSONA] a norma degli articoli [101 TFUE] e [102 TFUE] ( GU 2004, L 123, pag. 18 ). 13 L’indagine è proseguita con richieste di informazioni supplementari inviate agli operatori alternativi e al TUSR, nonché con un accertamento annunciato presso la sede della [OSCURATO:PERSONA], il 13 e 14 luglio 2009. 14 [OSCURATO:PERSONA], in diversi documenti di riflessione inviati alla [OSCURATO:PERSONA] tra l’11 agosto 2009 e il 31 agosto 2010, ha precisato che non vi era, a suo avviso, alcun motivo per ritenere che essa avesse violato l’articolo 102 TFUE nel caso di specie. 15 Nell’ambito dell’indagine la [OSCURATO:PERSONA] si è opposta alla comunicazione di informazioni risalenti al periodo precedente al 1 o maggio 2004, data di adesione della Repubblica slovacca all’Unione.

Essa ha proposto un ricorso di annullamento, da un lato, contro la decisione C(2009) 6840 della [OSCURATO:PERSONA], del 3 settembre 2009, relativa ad un procedimento ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 3, e dell’articolo 24, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli [101 TFUE] e [102 TFUE] ( GU 2003, L 1, pag. 1 ), e, dall’altro, contro la decisione C(2010) 902 della [OSCURATO:PERSONA], dell’8 febbraio 2010, relativa ad un procedimento ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 3, e dell’articolo 24, paragrafo 1, del regolamento n. 1/2003.

Con sentenza del 22 marzo 2012, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ( T‑458/09 e T‑171/10 , EU:T:2012:145 ), il Tribunale ha respinto i ricorsi proposti contro tali decisioni. 16 Il 13 dicembre 2010, a seguito di richieste di informazioni inviate alla ricorrente, la [OSCURATO:PERSONA] ha deciso di avviare nei suoi confronti un procedimento ai sensi dell’articolo 2 del regolamento n. 773/2004. 17 Il 7 maggio 2012 la [OSCURATO:PERSONA] ha indirizzato una comunicazione degli addebiti alla ricorrente.

Tale comunicazione degli addebiti è stata inviata alla ricorrente il giorno successivo.

In tale comunicazione degli addebiti la [OSCURATO:PERSONA] concludeva, in via preliminare, che la [OSCURATO:PERSONA] si era resa potenzialmente colpevole di una violazione dell’articolo 102 TFUE a causa di una pratica che comportava la compressione dei margini per quanto riguarda l’accesso disaggregato alle reti locali del suo sistema e l’accesso a banda larga all’ingrosso a livello nazionale e regionale per i suoi concorrenti, nonché a causa di un rifiuto di accesso agli operatori alternativi a determinati prodotti all’ingrosso.

Essa concludeva inoltre, in via preliminare, che la ricorrente era potenzialmente responsabile di tale infrazione, nella sua qualità di società controllante della [OSCURATO:PERSONA] durante il periodo dell’infrazione. 18 Dopo aver ottenuto l’accesso al fascicolo d’indagine, la [OSCURATO:PERSONA] e la ricorrente hanno risposto ciascuna alla comunicazione degli addebiti il 5 settembre 2012.

Si è poi svolta un’audizione il 6 e 7 novembre del medesimo anno. 19 Il 21 giugno 2013 la [OSCURATO:PERSONA] ha presentato alla [OSCURATO:PERSONA] una proposta di impegni, intesi a rispondere alle sue obiezioni dal punto di vista del diritto della concorrenza, e ha chiesto alla stessa di adottare una decisione di accettazione degli impegni ai sensi dell’articolo 9 del regolamento n. 1/2003, anziché una decisione di divieto. [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto, tuttavia, tali impegni insufficienti e ha deciso, quindi, di proseguire il procedimento. 20 [OSCURATO:PERSONA] ha inviato alla [OSCURATO:PERSONA] e alla ricorrente, rispettivamente il 6 dicembre 2013 e il 10 gennaio 2014, una lettera di esposizione dei fatti, per consentire loro di presentare osservazioni sugli elementi di prova supplementari raccolti in seguito all’invio della comunicazione degli addebiti. [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato che tali elementi di prova, ai quali la [OSCURATO:PERSONA] e la ricorrente avevano avuto accesso, avrebbero potuto essere utilizzati in un’eventuale decisione finale. 21 [OSCURATO:PERSONA] e la ricorrente hanno risposto alla lettera di esposizione dei fatti, rispettivamente, il 21 febbraio e il 6 marzo 2014. 22 [OSCURATO:PERSONA], nel corso di riunioni tenutesi con la [OSCURATO:PERSONA], il 16 settembre 2014, e con la ricorrente, il 29 settembre 2014, ha fornito loro informazioni sulla decisione che prevedeva di adottare in base all’articolo 7 del regolamento n. 1/2003.

C. Decisione impugnata 23 Nella decisione impugnata la [OSCURATO:PERSONA] ritiene che l’impresa costituita dalla [OSCURATO:PERSONA] e dalla ricorrente abbia commesso una violazione unica e continuata dell’articolo 102 TFUE e dell’articolo 54 dell’accordo SEE concernente i servizi a banda larga in Slovacchia per il periodo compreso tra il 12 agosto 2005 e il 31 dicembre 2010 (in prosieguo: il «periodo in questione»).

1. Definizione dei mercati rilevanti e posizione dominante della [OSCURATO:PERSONA] in tali mercati 24 Nella decisione impugnata la [OSCURATO:PERSONA] individua due mercati di prodotti interessati, ossia: – il mercato di massa al dettaglio (o grande pubblico) per i servizi a banda larga da postazione fissa; – il mercato all’ingrosso dell’accesso alle reti locali il cui accesso è disaggregato. 25 Il mercato geografico di cui trattasi comprende, secondo la decisione impugnata, l’intero territorio della Slovacchia. 26 [OSCURATO:PERSONA] constata che, nel periodo in questione, la [OSCURATO:PERSONA] ha detenuto una posizione di monopolio nel mercato all’ingrosso per l’accesso disaggregato alle reti locali e che non vi era alcuna pressione diretta sotto forma di concorrenza reale o potenziale o alcun potere d’acquisto compensativo, che limitasse l’egemonia di tale società nel mercato. [OSCURATO:PERSONA] beneficiava, pertanto, di una posizione dominante in tale mercato durante il periodo di cui trattasi. [OSCURATO:PERSONA] constata inoltre che la [OSCURATO:PERSONA] beneficiava di una posizione dominante, durante tale periodo, nel mercato di massa al dettaglio (o grande pubblico) per i servizi a banda larga da postazione fissa.

2. Comportamento della [OSCURATO:PERSONA] a) Rifiuto di fornire un accesso disaggregato alle reti locali della [OSCURATO:PERSONA] 27 [OSCURATO:PERSONA] rileva, nella prima parte della sua analisi, intitolata «Rifiuto di fornitura», che, sebbene più operatori alternativi avessero un forte interesse a che fosse loro accordato l’accesso alle reti locali della [OSCURATO:PERSONA] per competere con essa nel mercato al dettaglio dei servizi a banda larga, tale operatore, nell’offerta di riferimento, ha fissato modalità e condizioni inique al fine di rendere tale accesso inaccettabile. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe quindi ritardato, complicato o impedito l’ingresso nel mercato al dettaglio dei servizi a banda larga. 28 [OSCURATO:PERSONA] sottolinea, a tal riguardo che, sotto un primo profilo, l’accesso disaggregato alla rete locale da parte di un operatore alternativo presuppone che quest’ultimo ottenga previamente informazioni sufficienti e adeguate sulla rete dell’operatore storico.

Tali informazioni devono consentire all’operatore alternativo in questione di valutare le sue opportunità commerciali e di elaborare adeguati piani aziendali per i futuri servizi al dettaglio basati sull’accesso disaggregato alla rete locale.

Orbene, nel caso di specie, l’offerta di riferimento della [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe rispettato tale obbligo di informazione degli operatori alternativi. 29 Pertanto, nonostante i requisiti fissati dal quadro normativo pertinente (v. supra, punti 7 e 8), l’offerta di riferimento non fornirebbe informazioni di base relative all’ubicazione dei punti di accesso fisici e alla disponibilità delle reti locali in parti specifiche della rete.

Gli operatori alternativi avrebbero avuto accesso a tali informazioni solo su richiesta e dietro pagamento di un diritto, entro cinque giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore di un accordo di riservatezza con la [OSCURATO:PERSONA] e unicamente dopo la costituzione di una garanzia bancaria. [OSCURATO:PERSONA] ritiene, in sostanza, che tali requisiti abbiano indebitamente ritardato e complicato la comunicazione delle informazioni pertinenti agli operatori alternativi e, in tal modo, dissuaso detti operatori dall’accedere alle reti locali della [OSCURATO:PERSONA]. 30 Anche in caso di accesso su richiesta, la [OSCURATO:PERSONA] ritiene che le informazioni trasmesse dalla [OSCURATO:PERSONA] fossero insufficienti. [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe comunicato, in particolare, informazioni sulla disponibilità delle sue reti locali, anche se tali informazioni erano essenziali per consentire agli operatori alternativi di sviluppare in tempo utile i loro piani aziendali e di determinare il potenziale commerciale della disaggregazione. [OSCURATO:PERSONA] ritiene che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto comunicare non solo l’elenco dei ripartitori principali e di risorse simili, ma anche la descrizione della loro copertura geografica, informazioni sulle serie di numeri telefonici serviti da tali unità, sull’utilizzo effettivo dei cavi (in percentuale) per le tecnologie DSL, sul livello di attuazione del sistema di modulazione a impulsi codificati (pulse code modulation o PCM) riguardante i cavi collegati ai vari ripartitori principali, i nomi o le funzioni dei ripartitori e il modo in cui sono utilizzati nelle regolamentazioni tecniche e metodologiche di tale società, o la lunghezza massima delle reti locali omogenee.

Del resto, la [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stata ben consapevole del problema causato agli operatori alternativi da tali condizioni di accesso alle informazioni e dalla portata limitata di queste ultime. [OSCURATO:PERSONA] rileva inoltre che, sebbene la [OSCURATO:PERSONA] abbia pubblicato solo nel maggio 2009 un modello di domanda di disaggregazione che doveva essere presentato dagli operatori alternativi l’offerta di riferimento per la disaggregazione prevedeva fin dall’inizio l’imposizione di sanzioni finanziarie nel caso in cui la domanda di accesso fosse stata considerata incompleta. 31 Sotto un secondo profilo, secondo la decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] ha limitato ingiustificatamente la portata del proprio obbligo in materia di accesso disaggregato alle sue reti locali. 32 Pertanto, in primo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe indebitamente escluso da tale obbligo le linee «passive», ossia le linee che, pur esistendo fisicamente, non erano utilizzate.

Procedendo in questo modo, la [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe riservata una quantità significativa di potenziali clienti che non acquistavano ancora i suoi servizi a banda larga, sebbene fossero serviti dalla sua rete, nonostante il quadro normativo pertinente non prevedesse alcuna limitazione dell’obbligo di disaggregazione alle sole linee attive e tale mercato fosse in piena crescita.

La limitazione applicata dalla [OSCURATO:PERSONA], secondo la [OSCURATO:PERSONA], non era giustificata da alcun motivo tecnico oggettivo. 33 In secondo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe escluso ingiustificatamente dal suo obbligo in materia di disaggregazione i servizi che essa ha qualificato come «servizi in conflitto», ossia servizi che essa poteva proporre e che potevano essere in conflitto con l’accesso di un operatore alternativo alla rete locale da parte.

Oltre al fatto che il concetto stesso di servizi in conflitto sarebbe vago, l’elenco di tali servizi, redatto unilateralmente dalla [OSCURATO:PERSONA], sarebbe aperto e, pertanto, fonte di incertezza per gli operatori alternativi.

Tale limitazione avrebbe privato gli operatori alternativi di un gran numero di potenziali clienti, riservati alla [OSCURATO:PERSONA] e, di conseguenza, ritirati dal mercato al dettaglio. 34 In terzo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] rileva la natura ingiustificata della norma imposta dalla [OSCURATO:PERSONA] nell’offerta di riferimento, secondo cui solo il 25% delle reti locali contenute in un cavo a coppie multiple poteva essere utilizzato per la prestazione di servizi a banda larga, al fine di evitare il parassitismo e le interferenze.

Tale norma non sarebbe giustificata, in quanto avrebbe natura generale e astratta e non terrebbe conto, pertanto, delle caratteristiche dei cavi e della combinazione concreta delle tecniche di trasmissione. [OSCURATO:PERSONA] rileva, a tal riguardo, che la prassi in altri Stati membri dimostra l’esistenza di alternative a tali limitazioni di accesso astratte e a monte, come il principio di un uso del cavo al 100% cumulato con la gestione a posteriori di tutti i problemi pratici derivanti dalle interferenze dello spettro.

Infine, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe applicato a sé stessa una norma di utilizzo massimo del cavo del 63%, meno rigorosa di quella che imponeva agli operatori alternativi. 35 Infine, sotto un terzo profilo, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe fissato nell’offerta di riferimento varie clausole e condizioni inique concernenti l’accesso disaggregato alle sue reti locali. 36 A tal riguardo, in primo luogo, secondo la decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] ha inserito nell’offerta di riferimento clausole e condizioni inique relative alla co‑ubicazione, definita in tale offerta come «la messa a disposizione dello spazio fisico e delle attrezzature tecniche necessarie per l’adeguata collocazione delle apparecchiature di telecomunicazione del fornitore autorizzato ai fini della prestazione di servizi agli utenti finali del fornitore autorizzato attraverso un accesso alla rete locale».

L’ostacolo creato in tal modo agli operatori alternativi risultava più in particolare dai seguenti elementi: i) le condizioni fissavano un esame preliminare delle possibilità di co‑ubicazione che non era obiettivamente necessario; ii) gli operatori alternativi potevano contestare la determinazione della forma di co‑ubicazione decisa dalla [OSCURATO:PERSONA] solo contro pagamento di costi supplementari; iii) la scadenza del periodo di prenotazione dopo la notifica all’operatore alternativo del parere riguardante l’esito dell’esame preliminare o dell’esame dettagliato, senza la conclusione di un accordo sulla co‑ubicazione, comportava che il procedimento di esame preliminare o di esame dettagliato dovesse essere interamente ripreso; iv) la [OSCURATO:PERSONA] non era vincolata da alcun termine in caso di esami dettagliati supplementari derivanti da negoziazioni, e aveva il diritto di revocare, senza fornire spiegazioni e senza conseguenze giuridiche, una proposta di accordo di co‑ubicazione durante il periodo di accettazione della proposta da parte degli operatori alternativi entro i termini stabiliti; v) la [OSCURATO:PERSONA] non si impegnava a fissare alcun calendario preciso per l’attuazione della co‑ubicazione; vi) la [OSCURATO:PERSONA] imponeva unilateralmente tariffe per la co‑ubicazione sleali e non trasparenti. 37 In secondo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] rileva che, secondo l’offerta di riferimento, gli operatori alternativi erano tenuti a presentare previsioni di domande di qualificazione della rete locale con dodici mesi di anticipo per ogni spazio di co‑ubicazione, mese dopo mese, prima di poter presentare una domanda di qualificazione per l’accesso alla rete locale corrispondente.

Orbene, la [OSCURATO:PERSONA] ritiene che tale obbligo imponga agli operatori alternativi di presentare previsioni in un momento in cui essi non sono in grado di valutare le loro esigenze in termini di accesso disaggregato.

Essa critica, inoltre, il fatto che la violazione delle condizioni di previsione comportasse il pagamento di sanzioni pecuniarie, nonché il carattere vincolante dell’obbligo di previsione e l’assenza di termini di risposta, per la [OSCURATO:PERSONA], a una domanda di qualificazione in caso di non conformità di tale domanda alla stima in termini di volume. 38 In terzo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] ritiene che la procedura obbligatoria di qualificazione, che doveva consentire agli operatori alternativi di stabilire se una rete locale specifica fosse adeguata per la tecnologia DSL o qualsiasi altra tecnologia a banda larga che essi avrebbero potuto avere intenzione di utilizzare prima di effettuare un ordine fermo di disaggregazione, era tale da dissuadere tali operatori dal chiedere un accesso disaggregato alle reti locali della [OSCURATO:PERSONA].

Pertanto, pur riconoscendo la necessità di accertare l’adeguatezza delle reti locali per l’accesso disaggregato o le condizioni preliminari essenziali per la disaggregazione di una linea specifica, la [OSCURATO:PERSONA] dichiara che la separazione di tale procedura di qualificazione dalla domanda stessa di accesso alla rete locale ha inutilmente ritardato la disaggregazione e ha causato costi supplementari per gli operatori alternativi.

Inoltre, diversi aspetti esaminati nella procedura di qualificazione sarebbero superflui. [OSCURATO:PERSONA] rileva inoltre la natura ingiustificata del periodo di validità limitato a dieci giorni della qualificazione di una rete locale, oltre il quale una domanda di accesso non poteva più essere presentata. 39 In quarto luogo, secondo la decisione impugnata, l’offerta di riferimento della [OSCURATO:PERSONA] avrebbe incluso condizioni svantaggiose per quanto riguarda le riparazioni, l’assistenza e la manutenzione, a causa: i) della mancanza di una definizione appropriata delle opere «pianificate» e «non pianificate», ii) della mancanza di chiarezza della distinzione tra «opere non pianificate» e semplici «difetti», che può dar luogo a comportamenti ingiustificati da parte della [OSCURATO:PERSONA], iii) dei termini assai brevi previsti per informare un operatore alternativo di siffatte opere, e per trasmettere tali informazioni ai clienti di quest’ultimo e, infine, iv) del trasferimento all’operatore alternativo della responsabilità per le interruzioni del servizio causate da una riparazione qualora tale operatore fosse ritenuto poco collaborativo. 40 In quinto luogo, la [OSCURATO:PERSONA] ritiene sleali diverse modalità e condizioni riguardanti la garanzia bancaria richiesta a qualsiasi operatore alternativo che intenda concludere un accordo di co‑ubicazione con la [OSCURATO:PERSONA] e, in definitiva, ottenere l’accesso alle sue reti locali.

In tal senso, anzitutto, la [OSCURATO:PERSONA] beneficerebbe di un potere discrezionale troppo ampio per accettare o rifiutare una garanzia bancaria e non sarebbe soggetta al rispetto di alcun termine al riguardo.

Inoltre, l’importo della garanzia, fissato in EUR 66387,84, sarebbe sproporzionato rispetto ai rischi e ai costi sostenuti dalla [OSCURATO:PERSONA].

Ciò sarebbe tanto più vero in quanto l’offerta di riferimento consentiva alla [OSCURATO:PERSONA] di richiedere un aumento di tale garanzia qualora essa vi avesse fatto ricorso, e l’importo iniziale della garanzia bancaria poteva essere moltiplicato fino a dodici volte.

Inoltre, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe potuto ricorrere alla garanzia bancaria per coprire non solo il mancato pagamento dei servizi effettivi dalla stessa forniti, ma anche qualsiasi richiesta di risarcimento che quest’ultima poteva presentare.

Del resto, la [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stata in grado di attivare la garanzia bancaria senza dover dimostrare che aveva messo inizialmente in mora il debitore, debitore che non poteva inoltre opporsi a tale richiesta di garanzia.

Infine, la [OSCURATO:PERSONA] sottolinea che gli operatori alternativi non beneficiano di garanzie analoghe, anche se rischiano di subire perdite derivanti dal comportamento della [OSCURATO:PERSONA] per l’accesso disaggregato alle reti locali. 41 [OSCURATO:PERSONA] conclude che questi aspetti del comportamento della [OSCURATO:PERSONA], considerati nel loro insieme, hanno costituito un rifiuto da parte di tale operatore di fornire un accesso disaggregato alle sue reti locali. b) Compressione dei margini degli operatori alternativi nel contesto della fornitura dell’accesso disaggregato alle reti locali della [OSCURATO:PERSONA] 42 In una seconda parte della sua analisi del comportamento della [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] considera l’esistenza di una compressione dei margini determinata dal comportamento di tale operatore per quanto riguarda l’accesso disaggregato alle sue reti locali, costitutiva di una forma autonoma di abuso di posizione dominante.

Pertanto, la differenza tra i prezzi praticati dalla [OSCURATO:PERSONA] per la concessione di tale accesso a operatori alternativi e i prezzi applicati ai propri clienti sarebbe stata negativa o insufficiente per consentire a un operatore efficiente quanto la [OSCURATO:PERSONA] di coprire i costi specifici che quest’ultima doveva sostenere per la fornitura dei propri prodotti o servizi nel mercato a valle, ossia il mercato al dettaglio. 43 Nel caso di uno scenario in cui il portafoglio di servizi considerato comprenda unicamente i servizi a banda larga, la [OSCURATO:PERSONA] osserva che un concorrente altrettanto efficiente sarebbe stato in grado, attraverso un accesso disaggregato alle reti locali della [OSCURATO:PERSONA], di replicare l’intera offerta DSL al dettaglio della [OSCURATO:PERSONA] quale si è evoluta nel tempo.

Orbene, l’approccio cosiddetto «periodo per periodo» (ossia il calcolo dei margini disponibili per ogni anno tra il 2005 e il 2010) dimostrerebbe che un concorrente efficiente quanto la [OSCURATO:PERSONA] presentava margini negativi e, pertanto, non poteva riprodurre in modo redditizio il portafoglio di servizi a banda larga offerto dalla [OSCURATO:PERSONA] nel mercato al dettaglio. 44 Nel caso di uno scenario in cui il portafoglio esaminato comprenda servizi di telefonia vocale in aggiunta a servizi a banda larga tramite un accesso completo alla rete locale, la [OSCURATO:PERSONA] giunge anche alla constatazione che un concorrente efficiente quanto la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe potuto, a causa dei prezzi praticati da quest’ultima nel mercato a monte dell’accesso disaggregato, esercitare attività in modo redditizio nel mercato al dettaglio rilevante nel periodo compreso tra il 2005 e il 2010.

Un concorrente altrettanto efficiente non avrebbe potuto pertanto riprodurre in modo redditizio, durante lo stesso periodo, il portafoglio offerto dalla [OSCURATO:PERSONA].

L’aggiunta, a siffatto portafoglio di riferimento, dei servizi multi‑play, disponibili a partire dal 2007, non modificherebbe tale constatazione. 45 Poiché né la [OSCURATO:PERSONA] né la ricorrente avrebbero presentato, nel corso del procedimento amministrativo, una giustificazione oggettiva per il loro comportamento di esclusione, la [OSCURATO:PERSONA] conclude che il comportamento della [OSCURATO:PERSONA], durante il periodo in questione, deve essere considerato una compressione abusiva dei margini.

3. Analisi degli effetti anticoncorrenziali del comportamento della [OSCURATO:PERSONA] 46 [OSCURATO:PERSONA] ritiene che questi due tipi di comportamento della [OSCURATO:PERSONA], ossia il rifiuto di fornire un accesso disaggregato alla rete locale e la compressione dei margini degli operatori alternativi, potessero impedire agli operatori alternativi di basarsi su un accesso disaggregato per entrare nel mercato al dettaglio di massa (o grande pubblico) in Slovacchia per i servizi a banda larga da postazione fissa.

Tali comportamenti, secondo la decisione impugnata, hanno reso la concorrenza su tale mercato meno efficace, in quanto non esisteva una reale alternativa redditizia per gli operatori concorrenti a un accesso all’ingrosso a banda larga alla tecnologia DSL basata sulla disaggregazione delle reti locali.

L’impatto del comportamento della [OSCURATO:PERSONA] sulla concorrenza sarebbe stato tanto più accentuato in quanto il mercato al dettaglio dei servizi a banda larga presentava un forte potenziale di crescita durante il periodo in questione. 47 [OSCURATO:PERSONA] aggiunge, in sostanza, che, conformemente alla nozione di «scala degli investimenti», tale blocco dell’accesso disaggregato alla rete locale ha privato gli operatori alternativi di una fonte di reddito che avrebbe consentito loro di effettuare ulteriori investimenti nella rete, in particolare sviluppando la propria rete di accesso al fine di collegarvi direttamente i propri clienti. 48 [OSCURATO:PERSONA] conclude che il comportamento anticoncorrenziale della [OSCURATO:PERSONA] nel mercato di massa (o grande pubblico) dei servizi a banda larga da postazione fissa in Slovacchia poteva avere effetti negativi sulla concorrenza e, data la sua copertura geografica corrispondente a tutto il territorio della Slovacchia, ha potuto incidere sugli scambi tra gli Stati membri.

4. Destinatari della decisione impugnata e ammende 49 Secondo la decisione impugnata, la ricorrente, per tutto il periodo in questione, non solo era in grado di esercitare un’influenza determinante sulla politica commerciale della [OSCURATO:PERSONA], ma ha esercitato effettivamente tale influenza.

Poiché la ricorrente e la [OSCURATO:PERSONA] fanno parte della stessa impresa, sono ritenute entrambe responsabili della violazione unica e continuata dell’articolo 102 TFUE che costituisce oggetto della decisione impugnata. 50 Per quanto riguarda la sanzione di tale infrazione, la [OSCURATO:PERSONA] precisa di aver fissato l’importo delle ammende con riferimento ai principi sanciti nei suoi orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell’articolo 23, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 1/2003 ( GU 2006, C 210, pag. 2 ; in prosieguo: gli «orientamenti del 2006»). 51 [OSCURATO:PERSONA] calcola anzitutto l’importo di base dell’ammenda fondandosi sul 10% del fatturato realizzato dalla [OSCURATO:PERSONA] nel mercato dell’accesso disaggregato alla rete locale e della banda larga al dettaglio per i servizi fissi durante l’ultimo anno intero della sua partecipazione all’infrazione, nel caso di specie il 2010, e moltiplicando la cifra in tal modo ottenuta per 5,33, per tener conto della durata dell’infrazione (cinque anni e quattro mesi).

L’importo di base ottenuto al termine di tale calcolo è pari a EUR 38838000.

Si tratta della prima ammenda inflitta per l’infrazione in questione e per la quale la [OSCURATO:PERSONA] e la ricorrente, a norma dell’articolo 2, primo comma, lettera a), della decisione impugnata, sono ritenute responsabili in solido. 52 [OSCURATO:PERSONA] procede poi a un duplice adeguamento di tale importo di base.

In primo luogo, essa constata che, nel momento in cui è stata commessa l’infrazione in questione, la ricorrente era già stata ritenuta responsabile di una violazione dell’articolo 102 TFUE, a causa di una compressione dei margini nel settore delle telecomunicazioni, nella decisione 2003/707/CE, del 21 maggio 2003, relativa ad un procedimento a norma dell’articolo 82 [CE] (Casi COMP/37.451, 37.578, 37.579 – [OSCURATO:PERSONA] AG) ( GU 2003, L 263, pag. 9 ; in prosieguo: la «decisione [OSCURATO:PERSONA]»), e che, all’epoca dell’adozione di tale decisione, la ricorrente deteneva già il 51% delle quote della [OSCURATO:PERSONA] ed era in grado di esercitare un’influenza determinante su quest’ultima.

Pertanto, la [OSCURATO:PERSONA] conclude che, per la ricorrente, l’importo di base dell’ammenda deve essere aumentato del 50% a titolo di recidiva.

In secondo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] constata che il fatturato mondiale della ricorrente ammontava, nel 2013, a EUR 60,132 miliardi e che, per attribuire all’ammenda inflitta alla ricorrente un effetto sufficientemente dissuasivo, occorre applicare all’importo di base un coefficiente moltiplicatore di 1,2.

Il risultato di questo duplice adeguamento dell’importo di base, ossia EUR 31070000, conformemente all’articolo 2, primo comma, lettera b), della decisione impugnata, dà luogo a un’ammenda distinta inflitta unicamente alla ricorrente.

5. Dispositivo della decisione impugnata 53 Gli articoli 1 e 2 della decisione impugnata così recitano: «Articolo 1

1. L’impresa composta dalla [OSCURATO:PERSONA] AG e dalla [OSCURATO:PERSONA] a.s. ha commesso una violazione unica e continuata dell’articolo 102 del Trattato e dell’articolo 54 dell’accordo SEE.

2. L’infrazione è durata dal 12 agosto 2005 al 31 dicembre 2010 ed è consistita nelle seguenti pratiche: a) occultamento agli operatori alternativi delle informazioni relative alla rete necessarie per la disaggregazione delle reti locali; b) riduzione della portata dei suoi obblighi relativi all’accesso disaggregato alle reti locali; c) fissazione di modalità e condizioni inique nella sua offerta di riferimento in materia di disaggregazione per quanto riguarda la co‑ubicazione, la qualificazione, le previsioni, le riparazioni e le garanzie bancarie; d) applicazione di tariffe inique che non consentono a un operatore altrettanto efficiente che si basa sull’accesso all’ingrosso alle reti locali disaggregate della [OSCURATO:PERSONA] a.s. di replicare i servizi al dettaglio proposti dalla [OSCURATO:PERSONA] a.s. senza subire perdite.

Articolo 2 Per l’infrazione di cui all’articolo 1, sono inflitte le seguenti ammende: a) un’ammenda di EUR 38838000 alla [OSCURATO:PERSONA] AG e alla [OSCURATO:PERSONA] a.s., in solido; b) un’ammenda di EUR 31070000 alla [OSCURATO:PERSONA] AG. (…)».

II. Procedimento e conclusioni delle parti [ omissis ] 70 La ricorrente chiede che il Tribunale voglia: – annullare in tutto o in parte la decisione impugnata, per la parte che la riguarda, e, in subordine, annullare o ridurre l’importo delle ammende ad essa inflitte; – condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese. 71 [OSCURATO:PERSONA] e l’interveniente, [OSCURATO:PERSONA], chiedono che il Tribunale voglia: – respingere il ricorso; – condannare la ricorrente alle spese.

III. In diritto 72 La ricorrente deduce cinque motivi a sostegno tanto della sua domanda principale, diretta all’annullamento totale o parziale della decisione impugnata, quanto della sua domanda in subordine, diretta all’annullamento delle ammende ad essa inflitte o alla riduzione del loro importo.

Il primo motivo verte su errori di fatto e di diritto nell’applicazione dell’articolo 102 TFUE per quanto riguarda il comportamento abusivo della [OSCURATO:PERSONA], nonché sulla violazione dei diritti della difesa.

Il secondo motivo verte su errori di diritto e di fatto relativi alla durata del comportamento abusivo della [OSCURATO:PERSONA].

Il terzo motivo verte su errori di fatto e di diritto nell’imputazione alla ricorrente del comportamento abusivo della [OSCURATO:PERSONA], per il motivo che dette società farebbero parte della stessa impresa.

Il quarto motivo verte sulla violazione della nozione di impresa ai sensi del diritto dell’Unione e del principio della personalità delle pene, in quanto la decisione impugnata infligge solo alla ricorrente anche un’ammenda distinta, e sul difetto di motivazione.

Infine, il quinto motivo verte su errori nel calcolo dell’importo dell’ammenda inflitta in solido alla [OSCURATO:PERSONA] e alla ricorrente.

A. Sulla domanda, presentata in via principale, diretta all’annullamento della decisione impugnata 73 Occorre esaminare, in successione, i cinque motivi dedotti dalla ricorrente e menzionati al precedente punto 72.

1. Sul primo motivo, vertente su errori di fatto e di diritto nell’applicazione dell’articolo 102 TFUE per quanto riguarda il comportamento abusivo della [OSCURATO:PERSONA], nonché sulla violazione dei diritti della difesa 74 Il primo motivo si articola in tre parti, vertenti, la prima, sulla violazione dell’articolo 102 TFUE, in quanto la [OSCURATO:PERSONA] ha constatato l’esistenza di un’infrazione ai sensi di tale disposizione senza esaminare l’indispensabilità delle infrastrutture di telecomunicazione in questione, la seconda, sulla violazione del diritto della ricorrente di essere ascoltata per quanto riguarda il calcolo della compressione dei margini e, la terza, su errori nel calcolo dei costi medi incrementali a lungo termine (in prosieguo: i «CMILT»). 75 Peraltro, la ricorrente dichiara di aderire, nel suo primo motivo, agli argomenti presentati dalla [OSCURATO:PERSONA] nel ricorso proposto il 26 dicembre 2014 contro la decisione impugnata (causa T‑851/14).

La ricorrente sostiene inoltre, riferendosi in particolare alla sentenza del 22 gennaio 2013, [OSCURATO:PERSONA]/Tomkins ( C‑286/11 P , EU:C:2013:29 ), che, se un motivo dedotto in tale ricorso dovesse essere accolto, essa dovrebbe beneficiare di detto risultato anche nella presente causa. [ omissis ] b) Sulla prima parte, vertente sulla violazione dell’articolo 102 TFUE per il fatto che la [OSCURATO:PERSONA] ha constatato l’esistenza di un’infrazione ai sensi di tale disposizione senza esaminare l’indispensabilità delle infrastrutture di telecomunicazione in questione 81 Con la prima parte del primo motivo, la ricorrente sostiene che la [OSCURATO:PERSONA] ha erroneamente omesso di esaminare, nella decisione impugnata, l’indispensabilità dell’accesso alla rete DSL in rame della [OSCURATO:PERSONA] per operare nel mercato al dettaglio dei servizi a banda larga in Slovacchia. [OSCURATO:PERSONA], così facendo, avrebbe violato il principio derivante dalla sentenza del 26 novembre 1998, Bronner ( C‑7/97 , EU:C:1998:569 ), secondo la quale un rifiuto di fornitura o di accesso costituisce un abuso di posizione dominante solo quando è tale da eliminare qualsiasi concorrenza sul mercato secondario e i fattori di produzione di cui trattasi a monte sono indispensabili per l’esercizio dell’attività a valle.

L’applicazione di tale principio nel caso di specie non sarebbe rimessa in discussione dal fatto che la causa in esame riguarda un diniego implicito di accesso, e non, come nella sentenza del 26 novembre 1998, Bronner ( C‑7/97 , EU:C:1998:569 ), un totale rifiuto di fornitura.

Infatti, nessuna ragione giustificherebbe il fatto che l’esistenza di un abuso a causa di un diniego implicito di accesso sia soggetta a requisiti probatori meno rigorosi rispetto all’esistenza di un abuso a causa di un totale rifiuto di accesso.

La distinzione operata in tal senso dalla [OSCURATO:PERSONA] si baserebbe su una lettura errata dei punti 55 e 58 della sentenza del 17 febbraio 2011, TeliaSonera Sverige ( C‑52/09 , EU:C:2011:83 ).

Essa darebbe luogo, inoltre, al risultato illogico che la dimostrazione dell’infrazione più grave (ossia il totale rifiuto di accesso) sarebbe soggetta a condizioni più rigorose di quelle applicabili all’infrazione meno grave (ossia il diniego implicito di accesso).

La ricorrente sottolinea su quest’ultimo punto che almeno un’impresa ha ottenuto l’accesso alle reti locali della [OSCURATO:PERSONA], il che sarebbe stato escluso in presenza di un rifiuto totale di accesso. 82 La ricorrente sostiene, inoltre, che tale requisito probatorio non sarebbe limitato dal fatto che la [OSCURATO:PERSONA] era soggetta ad un obbligo regolamentare di concedere ai fornitori concorrenti un accesso disaggregato alla sua rete locale, in quanto tale obbligo persegue altri fini ed è soggetto a condizioni diverse dal controllo a posteriori relativo all’esistenza di un abuso ai sensi dell’articolo 102 TFUE.

Tale obbligo previsto nel 2005 dal TUSR non sarebbe tale, del resto, da sostituire la valutazione concreta dell’indispensabilità dell’accesso alle reti locali della [OSCURATO:PERSONA] in una fase successiva.

Orbene, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe omesso di procedere a tale esame concreto nel caso di specie, sebbene i mercati delle telecomunicazioni siano in costante evoluzione. 83 Analogamente, la ricorrente contesta il punto di vista della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui, in sostanza, il principio derivante dalla sentenza del 26 novembre 1998, Bronner ( C‑7/97 , EU:C:1998:569 ), non sarebbe applicabile nel caso di specie dal momento che la rete di telecomunicazioni di cui trattasi è stata sviluppata in condizioni di monopolio da parte del governo slovacco. [OSCURATO:PERSONA] non spiegherebbe in che modo tale circostanza le consentisse di constatare l’esistenza di un abuso di posizione dominante, senza verificare l’indispensabilità dell’accesso alla rete DSL in rame della [OSCURATO:PERSONA].

Poiché l’esistenza di un abuso deve essere sempre valutata indipendentemente dalle condizioni in cui è sorta una posizione dominante, non vi è alcuna ragione per cui ex monopoli di Stato siano sottoposti a un trattamento diverso da quello di altre imprese nell’applicazione dell’articolo 102 TFUE.

La ricorrente aggiunge che la rete DSL della [OSCURATO:PERSONA] a base di rame aveva, in origine, un tasso di copertura molto basso ed era di scarsa qualità, e che ciò ha indotto la [OSCURATO:PERSONA], come risulta dal punto 891 della decisione impugnata, a investire in via permanente in attività a banda larga tra il 2003 e il 2010, ossia dopo la perdita del suo monopolio. 84 In ogni caso, il fatto che vari fornitori concorrenti siano riusciti a entrare nel mercato al dettaglio della banda larga a partire dalla propria infrastruttura dimostrerebbe che l’accesso disaggregato alla rete locale della [OSCURATO:PERSONA] non era indispensabile per lo sviluppo di offerte concorrenti. 85 [OSCURATO:PERSONA] contesta tali affermazioni. 86 A tal riguardo, secondo una giurisprudenza costante, all’impresa che detiene una posizione dominante incombe la responsabilità particolare di non pregiudicare, con il suo comportamento, una concorrenza effettiva e leale nel mercato interno (v. sentenza del 6 settembre 2017, Intel/[OSCURATO:PERSONA], C‑413/14 P , EU:C:2017:632 , punto 135 e giurisprudenza ivi citata), in quanto occorre tener conto, a tal riguardo, della circostanza che siffatta posizione trae origine da un precedente monopolio legale (sentenza del 27 marzo 2012, [OSCURATO:PERSONA], C‑209/10 , EU:C:2012:172 , punto 23 ). 87 È per tale ragione che l’articolo 102 TFUE vieta, in particolare, che un’impresa detentrice di una posizione dominante attui pratiche che hanno l’effetto di escludere i suoi concorrenti considerati altrettanto efficienti quanto l’impresa stessa, rafforzando la propria posizione dominante mediante il ricorso a mezzi diversi da quelli che sono propri di una concorrenza fondata sui meriti.

Sotto tale profilo, non può essere considerata legittima qualsiasi concorrenza attuata mediante i prezzi (v. sentenza del 6 settembre 2017, Intel/[OSCURATO:PERSONA], C‑413/14 P , EU:C:2017:632 , punto 136 e giurisprudenza ivi citata). 88 È stato dichiarato, a tal riguardo, che lo sfruttamento abusivo di posizione dominante vietato dall’articolo 102 TFUE è una nozione oggettiva che riguarda i comportamenti di un’impresa in posizione dominante, i quali, su un mercato in cui, proprio in conseguenza della presenza dell’impresa in questione, il livello della concorrenza è già indebolito, abbiano l’effetto di impedire, mediante il ricorso a mezzi diversi da quelli che reggono una normale competizione fra i prodotti o i servizi in base alle prestazioni degli operatori economici, il mantenimento del livello di concorrenza ancora esistente sul mercato o lo sviluppo della medesima (v. sentenze del 19 aprile 2012, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], C‑549/10 P , EU:C:2012:221 , punto 17 e giurisprudenza ivi citata, e del 9 settembre 2009, Clearstream/[OSCURATO:PERSONA], T‑301/04 , EU:T:2009:317 , punto 140 e giurisprudenza ivi citata). 89 L’articolo 102 TFUE riguarda non solo le pratiche che provocano un danno immediato ai consumatori, ma anche quelle che li danneggiano pregiudicando la sussistenza di una concorrenza effettiva (v., in tal senso, sentenze del 27 marzo 2012, [OSCURATO:PERSONA], C‑209/10 , EU:C:2012:172 , punto 20 e giurisprudenza ivi citata, e del 29 marzo 2012, Telefónica e Telefónica de España/[OSCURATO:PERSONA], T‑336/07 , EU:T:2012:172 , punto171). 90 L’effetto sulla situazione concorrenziale al quale viene fatto riferimento al precedente punto 88 non riguarda necessariamente l’effetto concreto del comportamento abusivo denunciato.

Ai fini dell’accertamento di una violazione dell’articolo 102 TFUE, è necessario dimostrare che il comportamento abusivo dell’impresa in posizione dominante mira a restringere la concorrenza o, in altri termini, che è tale da avere o da poter avere un simile effetto (sentenza del 19 aprile 2012, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], C‑549/10 P , EU:C:2012:221 , punto 68 ; v. anche sentenze del 9 settembre 2009, Clearstream/[OSCURATO:PERSONA], T‑301/04 , EU:T:2009:317 , punto 144 e giurisprudenza ivi citata, e del 29 marzo 2012, Telefónica e Telefónica de España/[OSCURATO:PERSONA], T‑336/07 , EU:T:2012:172 , punto 268 e giurisprudenza ivi citata). 91 Inoltre, per quanto attiene al carattere abusivo di una pratica che comporta la compressione dei margini, occorre rilevare che l’articolo 102, secondo comma, lettera a), TFUE, vieta espressamente che un’impresa dominante imponga, in modo diretto o indiretto, prezzi non equi (sentenze del 17 febbraio 2011, TeliaSonera Sverige, C‑52/09 , EU:C:2011:83 , punto 25 , e del 29 marzo 2012, Telefónica e Telefónica de España/[OSCURATO:PERSONA], T‑336/07 , EU:T:2012:172 , punto 173 ).

Poiché l’elenco delle pratiche abusive contenuto nell’articolo 102 TFUE non è tuttavia esaustivo, l’elencazione delle pratiche abusive contenute in tale disposizione non esaurisce le modalità di sfruttamento abusivo di posizione dominante vietate dal diritto dell’Unione (sentenze del 21 febbraio 1973, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], 6/72 , EU:C:1973:22 , punto 26 , del 17 febbraio 2011, TeliaSonera Sverige, C‑52/09 , EU:C:2011:83 , punto 26 , e del 29 marzo 2012, Telefónica e Telefónica de España/[OSCURATO:PERSONA], T‑336/07 , EU:T:2012:172 , punto 174 ). 92 Nel caso di specie, occorre precisare che gli argomenti presentati dalla ricorrente nella prima parte del presente motivo riguardano solo il criterio giuridico applicato dalla [OSCURATO:PERSONA], nella parte VII della decisione impugnata (punti da 355 a 821), al fine di qualificare una serie di comportamenti della [OSCURATO:PERSONA], durante il periodo in questione, come «rifiuto di fornitura».

Per contro, la ricorrente non contesta l’esistenza stessa dei comportamenti constatati dalla [OSCURATO:PERSONA] in questa parte della decisione impugnata.

Come emerge dai punti 2 e 1507 di detta decisione, tali comportamenti, che hanno contribuito all’individuazione, da parte della [OSCURATO:PERSONA], di una violazione unica e continuata dell’articolo 102 TFUE (punto 1511 della decisione impugnata), sono consistiti, in primo luogo, in un occultamento agli operatori alternativi di informazioni relative alla rete della [OSCURATO:PERSONA], necessarie alla disaggregazione della rete locale di tale operatore, in secondo luogo, in una riduzione, da parte della [OSCURATO:PERSONA], dei suoi obblighi relativi alla disaggregazione derivanti dal quadro normativo applicabile e, in terzo luogo, nella fissazione, da parte di detto operatore, di varie clausole e condizioni inique nell’offerta di riferimento in materia di disaggregazione. 93 Peraltro, come confermato in udienza dalla ricorrente, la prima parte del primo motivo non mira a rimettere in discussione l’analisi del comportamento della [OSCURATO:PERSONA] consistito in una compressione dei margini effettuata dalla [OSCURATO:PERSONA] nella parte VIII della decisione impugnata (punti da 822 a 1045 della decisione impugnata).

Infatti, nel suo ricorso, la ricorrente non contesta il fatto che questo tipo di comportamento costituisca una forma autonoma di abuso diversa dal rifiuto di fornitura dell’accesso e la cui esistenza non è quindi soggetta ai criteri stabiliti nella sentenza del26 novembre 1998, Bronner ( C‑7/97 , EU:C:1998:569 ) (v., in tal senso, sentenza del 10 luglio 2014, Telefónica e Telefónica de España/[OSCURATO:PERSONA], C‑295/12 P , EU:C:2014:2062 , punto 75 e giurisprudenza ivi citata). 94 Pertanto, in sostanza, la ricorrente contesta alla [OSCURATO:PERSONA] di aver qualificato i comportamenti richiamati al precedente punto 92 come «rifiuto di fornitura» dell’accesso alla rete locale della [OSCURATO:PERSONA] senza aver verificato il carattere «indispensabile» di tale accesso, ai sensi della terza condizione enunciata al punto 41 della sentenza del 26 novembre 1998, Bronner ( C‑7/97 , EU:C:1998:569 ). 95 In tale sentenza, la Corte ha effettivamente dichiarato che, affinché il rifiuto di un’impresa in posizione dominante di concedere l’accesso a un servizio possa costituire un abuso ai sensi dell’articolo 102 TFUE, è necessario che tale rifiuto possa eliminare del tutto la concorrenza sul mercato da parte della persona che richiede il servizio, che tale rifiuto non sia obiettivamente giustificabile e che detto servizio sia, di per sé, indispensabile per l’esercizio dell’attività del richiedente (sentenza del 26 novembre 1998, Bronner, C‑7/97 , EU:C:1998:569 , punto 41 ; v. anche sentenza del 9 settembre 2009, Clearstream/[OSCURATO:PERSONA], T‑301/04 , EU:T:2009:317 , punto 147 e giurisprudenza ivi citata). 96 Peraltro, dai punti 43 e 44 della sentenza del 26 novembre 1998, Bronner ( C‑7/97 , EU:C:1998:569 ) risulta che, per stabilire se un prodotto o un servizio è indispensabile per consentire ad una impresa di svolgere la sua attività su un determinato mercato, si deve accertare se esistano prodotti o servizi che costituiscono soluzioni alternative, anche se meno vantaggiose, e se esistano ostacoli di natura tecnica, normativa o anche economica tali da rendere impossibile o quanto meno straordinariamente difficile, per qualsiasi impresa che voglia operare su detto mercato, la creazione, eventualmente in collaborazione con altri operatori, di prodotti o di servizi alternativi.

Secondo il punto 46 della sentenza del 26 novembre 1998, Bronner ( C‑7/97 , EU:C:1998:569 ), per poter riconoscere l’esistenza di ostacoli di natura economica, occorre quanto meno provare che la creazione di tali prodotti o servizi non è economicamente redditizia per una produzione su una scala comparabile a quella dell’impresa che controlla il prodotto o il servizio (sentenza del 29 aprile 2004, IMS Health, C‑418/01 , EU:C:2004:257 , punto 28 ). 97 Tuttavia, nel caso di specie, considerato che la normativa relativa al settore delle telecomunicazioni definisce il quadro giuridico applicabile in materia e che, così facendo, contribuisce a determinare le condizioni di concorrenza in cui un’impresa di telecomunicazioni esercita le proprie attività sui mercati interessati, detta normativa costituisce un elemento pertinente ai fini dell’applicazione dell’articolo 102 TFUE alla condotta seguita dall’impresa stessa, in particolare per valutare il carattere abusivo di tale condotta (sentenza del 14 ottobre 2010, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C‑280/08 P , EU:C:2010:603 , punto 224 ). 98 Come sostiene giustamente la [OSCURATO:PERSONA], le condizioni richiamate al precedente punto 95 sono state stabilite e applicate nell’ambito di cause in cui si discuteva se l’articolo 102 TFUE potesse essere tale da imporre all’impresa in posizione dominante di fornire ad altre imprese l’accesso a un prodotto o a un servizio, in mancanza di obblighi regolamentari in tal senso. 99 Siffatto contesto differisce da quello della causa in esame, in cui il TUSR, con una decisione dell’8 marzo 2005, confermata dal direttore di tale autorità il 14 giugno 2005, ha imposto alla [OSCURATO:PERSONA] di accogliere tutte le domande di accesso disaggregato alla sua rete locale ritenute ragionevoli e giustificate, per consentire a operatori alternativi, su tale base, di offrire i propri servizi nel mercato al dettaglio di massa (o grande pubblico) dei servizi a banda larga da postazione fissa in Slovacchia (v. supra, punto 9).

Tale obbligo derivava dalla volontà delle autorità pubbliche di incentivare la [OSCURATO:PERSONA] e i suoi concorrenti a investire e a innovare, garantendo nel contempo la salvaguardia della concorrenza nel mercato (punti 218, 373, 388, 1053 e 1129 della decisione impugnata). 100 Come esposto ai punti da 37 a 46 della decisione impugnata, la decisione del TUSR, adottata ai sensi della legge n. 610/2003, attuava in Slovacchia l’obbligo di accesso disaggregato alla rete locale degli operatori aventi un rilevante potere nel mercato della fornitura di reti telefoniche pubbliche fisse, previsto all’articolo 3 del regolamento n. 2887/2000.

Il legislatore dell’Unione ha giustificato tale obbligo, al considerando 6 di detto regolamento, con la circostanza che «[n]on sarebbe economicamente conveniente per i nuovi operatori che entrano sul mercato duplicare integralmente ed entro tempi accettabili l’infrastruttura metallica di accesso locale dell’operatore esistente[, e l]e infrastrutture alternative (…) in genere non offrono (…) la medesima funzionalità e capillarità (…)». 101 Pertanto, dato che il quadro normativo pertinente riconosceva chiaramente la necessità di un accesso alla rete locale della [OSCURATO:PERSONA] per consentire il sorgere e lo sviluppo di una concorrenza effettiva nel mercato slovacco dei servizi Internet a banda larga, non era necessaria la dimostrazione, da parte della [OSCURATO:PERSONA], che tale accesso presentasse senz’altro carattere di indispensabilità conformemente all’ultima condizione stabilita al punto 41 della sentenza del 26 novembre 1998, Bronner ( C‑7/97 , EU:C:1998:569 ). 102 Tale conclusione non è rimessa in discussione dall’argomento della ricorrente secondo cui l’esistenza di un obbligo regolamentare di accesso alla rete locale della [OSCURATO:PERSONA] non significa che tale accesso dovesse essere concesso anche ai sensi dell’articolo 102 TFUE, dal momento che siffatto obbligo regolamentare ex ante persegue altri obiettivi ed è soggetto a condizioni diverse dal controllo ex post del comportamento di un’impresa in posizione dominante, ai sensi di detto articolo. 103 Infatti, è sufficiente, per respingere tale argomento, sottolineare che le considerazioni di cui ai precedenti punti da 97 a 101 non sono basate sulla premessa secondo la quale l’obbligo imposto alla [OSCURATO:PERSONA] di concedere l’accesso disaggregato alla sua rete locale deriverebbe dall’articolo 102 TFUE, ma si limitano a sottolineare, conformemente alla giurisprudenza citata al precedente punto 97, che l’esistenza di tale obbligo regolamentare costituisce un elemento rilevante del contesto economico e giuridico in cui occorre valutare se le pratiche della [OSCURATO:PERSONA] esaminate nella parte VII della decisione impugnata potessero essere qualificate come pratiche abusive ai sensi di tale disposizione. 104 Del resto, il riferimento della ricorrente, al punto 113 della sentenza del 10 aprile 2008, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ( T‑271/03 , EU:T:2008:101 ), per sostenere l’argomento richiamato al precedente punto 102, non è pertinente.

È vero che il Tribunale ha rilevato, in tale punto, che le autorità di regolamentazione nazionali agiscono conformemente al diritto nazionale, il quale può perseguire obiettivi che differiscono da quelli della politica dell’Unione in materia di concorrenza.

Tale punto della motivazione mirava a suffragare il rigetto, da parte del Tribunale, dell’argomento della ricorrente, fatto valere in tale causa, secondo il quale, in sostanza, il controllo ex ante delle sue tariffe, da parte dell’autorità tedesca di regolamentazione delle poste e telecomunicazioni escludeva che l’articolo 102 TFUE potesse essere applicato a un’eventuale compressione dei margini risultante dalle sue tariffe per l’accesso disaggregato alla propria rete locale.

Tale punto era pertanto estraneo alla questione se l’esistenza di un obbligo regolamentare per l’accesso alla rete locale dell’operatore in posizione dominante sia rilevante per valutare la conformità delle sue condizioni di accesso all’articolo 102 TFUE. 105 Risulta da quanto precede che non si può contestare alla [OSCURATO:PERSONA] di non aver dimostrato l’indispensabilità dell’accesso alla rete in questione. 106 Si deve aggiungere che siffatta censura non può essere opposta alla [OSCURATO:PERSONA] neppure nel caso in cui si dovesse ritenere che il rifiuto implicito di accesso in questione fosse oggetto delle considerazioni contenute nella sentenza del 17 febbraio 2011, TeliaSonera Sverige ( C‑52/09 , EU:C:2011:83 ).

In tale sentenza la Corte ha dichiarato che non si può dedurre dai punti 48 e 49 della sentenza del 26 novembre 1998, Bronner ( C‑7/97 , EU:C:1998:569 ), che le condizioni necessarie per stabilire che sussiste un rifiuto abusivo di fornitura, oggetto della prima questione pregiudiziale esaminata in quest’ultima causa, devono essere necessariamente applicate anche nel contesto della valutazione del carattere abusivo di un comportamento che consiste nel sottoporre la fornitura di servizi o la vendita di prodotti a condizioni svantaggiose o alle quali l’acquirente potrebbe non essere interessato (sentenza del 17 febbraio 2011, TeliaSonera Sverige, C‑52/09 , EU:C:2011:83 , punto 55 ).

A tal riguardo, la Corte ha già dichiarato che tali comportamenti potrebbero, di per sé, costituire una forma autonoma di abuso diversa dal rifiuto di fornitura (sentenza del 17 febbraio 2011, TeliaSonera Sverige, C‑52/09 , EU:C:2011:83 , punto 56 ). 107 La Corte inoltre precisato che una diversa interpretazione della sentenza del 26 novembre 1998, Bronner ( C‑7/97 , EU:C:1998:569 ), equivarrebbe ad esigere, perché un qualsiasi comportamento di un’impresa dominante per quanto riguarda le sue condizioni commerciali possa essere considerato abusivo, che ricorrano sempre le condizioni richieste per dimostrare l’esistenza di un diniego di cessione, il che ridurrebbe indebitamente l’effetto utile dell’articolo 102 TFUE (sentenza del 17 febbraio 2011, TeliaSonera Sverige, C‑52/09 , EU:C:2011:83 , punto 58 ). 108 La ricorrente sottolinea correttamente riguardo atale punto che la prassi controversa nel procedimento principale, esaminata dalla Corte nella sentenza del 17 febbraio 2011, TeliaSonera Sverige ( C‑52/09 , EU:C:2011:83 ), consisteva unicamente, come risulta dal punto 8 di tale sentenza, in una possibile compressione dei margini da parte dell’operatore storico svedese della rete di telefonia fissa al fine di scoraggiare le domande di operatori alternativi per l’accesso alla sua rete locale.

Non si può tuttavia dedurne che l’interpretazione fornita dalla Corte in merito alla portata delle condizioni fissate al punto 41 della sentenza del 26 novembre 1998, Bronner ( C‑7/97 , EU:C:1998:569 ), sia limitata solo a tale forma di comportamento abusivo e non riguardi pratiche non strettamente tariffarie come quelle esaminate, nel caso di specie, dalla [OSCURATO:PERSONA] nella parte VII della decisione impugnata (v. supra, punti da 27 a 41). 109 Infatti, occorre anzitutto constare che, ai punti da 55 a 58 della sentenza del 17 febbraio 2011, TeliaSonera Sverige ( C‑52/09 , EU:C:2011:83 ), la Corte non ha fatto riferimento alla particolare forma di abuso costituita dalla compressione dei margini di operatori concorrenti in un mercato a valle, ma piuttosto alla «fornitura di servizi o [al]la vendita di prodotti a condizioni svantaggiose o alle quali l’acquirente potrebbe non essere interessato», nonché alle «condizioni commerciali» fissate dall’impresa in posizione dominante.

Tale formulazione indica che le pratiche di esclusione alle quali si era fatto in tal modo riferimento non riguardavano unicamente una compressione dei margini, ma anche altre pratiche commerciali tali da produrre effetti preclusivi illeciti per concorrenti attuali o potenziali, del tipo di quelle qualificate dalla [OSCURATO:PERSONA] come rifiuto implicito di fornitura di accesso alla rete locale della [OSCURATO:PERSONA] (v., in tal senso, punto 366 della decisione impugnata). 110 Detta interpretazione della sentenza del 17 febbraio 2011, TeliaSonera Sverige ( C‑52/09 , EU:C:2011:83 ), è corroborata dal rinvio, da parte della Corte, in questa parte della sua analisi, ai punti 48 e 49 della sentenza del 26 novembre 1998, Bronner ( C‑7/97 , EU:C:1998:569 ).

I punti di cui trattasi erano infatti dedicati alla seconda questione pregiudiziale sottoposta alla Corte in tale causa e riguardavano non già il rifiuto dell’impresa in posizione dominante di cui al procedimento principale di concedere l’accesso al suo sistema di recapito a domicilio all’editore di un quotidiano concorrente, esaminato nell’ambito della prima questione, bensì l’eventuale qualificazione come abuso di posizione dominante di una pratica che sarebbe consistita, per tale impresa, nel subordinare detto accesso alla condizione che l’editore in questione le affidasse, al contempo, l’esecuzione di altri servizi, come la vendita nelle edicole o la stampa. 111 A tal riguardo, non può essere accolto l’argomento della ricorrente secondo cui, in sostanza, l’applicazione nel caso di specie del ragionamento di cui ai punti da 55 a 58 della sentenza del 17 febbraio 2011, TeliaSonera Sverige ( C‑52/09 , EU:C:2011:83 ), avrebbe l’illogica conseguenza che la prova di un rifiuto implicito di fornitura sarebbe più facile di quella relativa a un rifiuto puro e semplice di fornitura, sebbene quest’ultimo tipo di comportamento costituisca una forma più grave di abuso di posizione dominante.

Infatti, è sufficiente constatare che tale argomento si fonda su una premessa errata, ossia che la gravità di una violazione dell’articolo 102 TFUE, consistente nel rifiuto da parte di un’impresa in posizione dominante di fornire un prodotto o un servizio ad altre società, dipenderebbe unicamente dalla sua forma.

Orbene, la gravità di tale infrazione può dipendere da vari fattori che prescindono dal carattere implicito o esplicito di detto rifiuto, come la portata geografica dell’infrazione, la sua intenzionalità, oppure i suoi effetti sul mercato.

Gli orientamenti del 2006 confermano questa analisi quando indicano, al punto 20, che la gravità di una violazione dell’articolo 101 o 102 TFUE viene valutata caso per caso per ciascun tipo di infrazione, tenendo conto di tutte le circostanze rilevanti. 112 Infine, va ricordato che, al punto 69 della sentenza del 17 febbraio 2011, TeliaSonera Sverige ( C‑52/09 , EU:C:2011:83 ), la Corte ha rilevato che l’indispensabilità del prodotto all’ingrosso poteva avere rilievo al fine di valutare gli effetti di una compressione dei margini.

Tuttavia, nel caso di specie, è giocoforza constatare che la ricorrente non ha invocato l’obbligo per la [OSCURATO:PERSONA] di dimostrare il carattere indispensabile dell’accesso disaggregato alla rete locale della [OSCURATO:PERSONA] se non a sostegno dell’affermazione secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe applicato il criterio giuridico adeguato nel valutare le pratiche esaminate nella parte VII della decisione impugnata (v., per analogia, sentenza del 29 marzo 2012, Telefónica e Telefónica de España/[OSCURATO:PERSONA], T‑336/07 , EU:T:2012:172 , punto 182 ), e non al fine di rimettere in discussione la valutazione, da parte della [OSCURATO:PERSONA], degli effetti anticoncorrenziali di dette pratiche, effettuata nella parte IX di detta decisione (punti da 1046 a 1109 della decisione impugnata). 113 Quanto al riferimento operato dalla ricorrente al punto 79 della comunicazione relativa agli orientamenti sulle priorità della [OSCURATO:PERSONA] nell’applicazione dell’articolo [102 TFUE] al comportamento abusivo delle imprese dominanti volto all’esclusione dei concorrenti ( GU 2009, C 45, pag. 7 ), esso è irrilevante nel caso di specie. 114 Infatti, da un lato, come rileva giustamente la [OSCURATO:PERSONA], la distinzione effettuata in detto punto tra un rifiuto puro e semplice e un «rifiuto costruttivo» di fornitura non è accompagnata da alcuna precisazione circa i criteri giuridici rilevanti per giungere, in ciascuna di tali ipotesi, alla constatazione dell’esistenza di una violazione dell’articolo 102 TFUE.

D’altro lato e in ogni caso, in tale comunicazione si precisa che essa ha come unico obiettivo di stabilire le priorità che indirizzano l’azione della [OSCURATO:PERSONA] nell’applicare l’articolo 102 TFUE al comportamento delle imprese dominanti volto all’esclusione dei concorrenti dal mercato e non è destinata ad avere valenza giuridica (v. punti 2 e 3 della comunicazione). 115 Alla luce di quanto precede, si deve concludere che la qualificazione dei comportamenti della [OSCURATO:PERSONA] esaminati nella parte VII della decisione impugnata come pratiche abusive ai sensi dell’articolo 102 TFUE non presupponeva che la [OSCURATO:PERSONA] dimostrasse che l’accesso alla rete locale della [OSCURATO:PERSONA] era indispensabile per l’esercizio dell’attività degli operatori concorrenti nel mercato della vendita al dettaglio per i servizi a banda larga fissa in Slovacchia, conformemente alla giurisprudenza citata al precedente punto

96. 116 Di conseguenza la prima parte del primo motivo deve essere respinta in quanto infondata. a) Sulla seconda parte, vertente sulla violazione del diritto della ricorrente di essere ascoltata per quanto riguarda il calcolo della compressione dei margini 117 Con la seconda parte del primo motivo, la ricorrente sostiene che la [OSCURATO:PERSONA] ha violato per due ragioni il suo diritto di essere ascoltata nella fase del procedimento amministrativo. 118 In primo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe portato a conoscenza della ricorrente una serie di nuovi elementi nel corso di una riunione informativa tenutasi il 29 settembre 2014.

Un documento intitolato «Calcolo della compressione dei margini (risultati preliminari)» [Margin squeeze calculation (preliminary results)], comunicato alla ricorrente in tale occasione, avrebbe rivelato che il margine realizzato dalla [OSCURATO:PERSONA] nel 2005 era positivo in base a un calcolo dei margini periodo per periodo (anno per anno).

Tale documento conterebbe inoltre dati numerici ai quali la ricorrente non aveva avuto accesso prima della riunione informativa.

Infine, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe espresso, durante tale riunione, la propria intenzione, da un lato, di applicare un approccio su più periodi (o pluriennale) per il calcolo dei margini tra il 12 agosto 2005 e il 31 dicembre 2010 e, dall’altro, di constatare quindi un margine negativo anche per il 2005.

Orbene, tale comunicazione avrebbe sorpreso sia la ricorrente che la [OSCURATO:PERSONA], in quanto nessuna di esse aveva suggerito, fino a quel momento, tale metodo. 119 In seguito a una domanda presentata dalla ricorrente, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe informato quest’ultima, il 1 o ottobre 2014, che poteva comunicarle le sue osservazioni su tali elementi entro e non oltre il 3 ottobre 2014.

Orbene, poiché quest’ultima data era un giorno festivo legale in Germania, la ricorrente aveva a disposizione meno di due giorni lavorativi per presentare le sue osservazioni.

Poiché taluni dati numerici utilizzati nella revisione del calcolo della compressione dei margini erano stati forniti dalla [OSCURATO:PERSONA] nella sua risposta alla lettera di esposizione dei fatti e la ricorrente non aveva avuto accesso a tale risposta, la [OSCURATO:PERSONA], con lettera del 7 ottobre 2014, ha autorizzato la ricorrente a consultare tale risposta e a formulare osservazioni al riguardo entro il 9 ottobre in serata. 120 Secondo la ricorrente, questi termini assai brevi l’hanno privata, in pratica, di qualsiasi possibilità effettiva di esprimere il suo punto di vista sui nuovi elementi portati a sua conoscenza il 29 settembre 2014, anche se detti elementi sono stati presi in considerazione nella decisione impugnata.

La ricorrente sottolinea che i dati numerici presentati per la prima volta dalla [OSCURATO:PERSONA] in tale data erano non solo nuovi, principalmente a causa dell’uso dei CMILT, ma anche complessi.

Essa non sarebbe stata in grado di presentare questi nuovi dati numerici a economisti, il che le avrebbe certamente consentito di influire sulla valutazione della [OSCURATO:PERSONA] relativa alla durata della compressione dei margini oggetto dell’indagine. 121 In secondo luogo, la ricorrente lamenta il fatto che la [OSCURATO:PERSONA], nella decisione impugnata, ha provveduto ad effettuare correzioni e adeguamenti dei dati forniti dalla [OSCURATO:PERSONA] per calcolare i CIMLP, senza tuttavia averla preventivamente informata delle sue obiezioni in proposito, e in tal modo l’ha quindi privata della possibilità di far valere utilmente il suo punto di vista. 122 [OSCURATO:PERSONA] contesta tali argomenti. 123 Occorre ricordare che il rispetto dei diritti della difesa durante i procedimenti amministrativi in materia di politica della concorrenza costituisce un principio generale di diritto dell’Unione il cui rispetto è garantito dai giudici dell’Unione (v. sentenza del 18 giugno 2013, ICF/[OSCURATO:PERSONA], T‑406/08 , EU:T:2013:322 , punto 115 e giurisprudenza ivi citata). 124 Tale principio richiede che l’impresa interessata sia stata posta in grado, nel corso del procedimento amministrativo, di far conoscere utilmente il suo punto di vista sulla veridicità e sulla pertinenza dei fatti e delle circostanze asserite nonché sui documenti esaminati dalla [OSCURATO:PERSONA] a sostegno della sua affermazione dell’esistenza di una violazione delle norme in materia di concorrenza.

In tal senso, l’articolo 27, paragrafo 1, del regolamento n. 1/2003 prevede l’invio alle parti di una comunicazione degli addebiti.

Detta comunicazione deve enunciare, in modo chiaro, tutti gli elementi essenziali sui quali si fonda la [OSCURATO:PERSONA] in tale fase del procedimento (sentenza del 5 dicembre 2013, SNIA/[OSCURATO:PERSONA], C‑448/11 P , non pubblicata, EU:C:2013:801 , punti 41 e 42 ). 125 Tale esigenza risulta rispettata qualora la decisione definitiva non contesti agli interessati infrazioni diverse da quelle contemplate nella comunicazione degli addebiti e prenda in considerazione soltanto fatti sui quali gli interessati hanno avuto modo di manifestare il proprio punto di vista nel corso del procedimento (v., in tal senso, sentenze del 24 maggio 2012, MasterCard e a./[OSCURATO:PERSONA], T‑111/08 , EU:T:2012:260 , punto 266 , e del 18 giugno 2013, ICF/[OSCURATO:PERSONA], T‑406/08 , EU:T:2013:322 , punto 117 ). 126 Tuttavia, l’enunciazione degli elementi essenziali sui quali si fonda la [OSCURATO:PERSONA] nella comunicazione degli addebiti può farsi in modo sommario e la decisione non deve necessariamente ricalcare l’elenco degli addebiti, poiché tale comunicazione rappresenta un documento preparatorio le cui valutazioni di fatto e di diritto hanno un carattere puramente provvisorio (v., in tal senso, sentenze del 17 novembre 1987, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], 142/84 e 156/84 , EU:C:1987:490 , punto 70 ; del 5 dicembre 2013, SNIA/[OSCURATO:PERSONA], C‑448/11 P , non pubblicata, EU:C:2013:801 , punto 42 e giurisprudenza ivi citata, e del 24 maggio 2012, MasterCard e a./[OSCURATO:PERSONA], T‑111/08 , EU:T:2012:260 , punto 267 ).

Sono quindi ammissibili supplementi alla comunicazione degli addebiti predisposti alla luce della memoria di risposta delle parti, i cui argomenti dimostrino che queste ultime hanno potuto effettivamente esercitare i loro diritti della difesa. [OSCURATO:PERSONA] può altresì, alla luce del procedimento amministrativo, rivedere o aggiungere argomenti di fatto o di diritto a sostegno degli addebiti da essa formulati (sentenza del 9 settembre 2011, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], T‑25/06 , EU:T:2011:442 , punto 181 ).

Di conseguenza, finché non ha adottato una decisione finale, la [OSCURATO:PERSONA] può, in considerazione, in particolare, delle osservazioni scritte o orali delle parti, rinunciare ad alcuni o anche a tutti gli addebiti inizialmente formulati nei loro confronti e modificare così la sua posizione in loro favore, ma anche, al contrario, decidere di aggiungere nuovi addebiti a condizione di concedere alle imprese interessate l’occasione di manifestare su di essi il proprio punto di vista (v. sentenza del 30 settembre 2003, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], T‑191/98 e da T‑212/98 a T‑214/98 , EU:T:2003:245 , punto 115 e giurisprudenza ivi citata). 127 Dalla natura provvisoria della qualificazione giuridica dei fatti operata nella comunicazione degli addebiti deriva che la decisione finale della [OSCURATO:PERSONA] non può essere annullata solo perché le conclusioni definitive tratte da tali fatti non corrispondono precisamente a detta qualificazione provvisoria (sentenza del 5 dicembre 2013, SNIA/[OSCURATO:PERSONA], C‑448/11 P , non pubblicata, EU:C:2013:801 , punto 43 ).

La presa in considerazione di un argomento dedotto da una parte nel corso del procedimento amministrativo, senza che essa sia stata posta in grado di pronunciarsi in proposito prima dell’adozione della decisione definitiva, non può, in quanto tale, costituire una violazione dei suoi diritti della difesa, quando la presa in considerazione di tale argomento non modifica la natura degli addebiti ad essa contestati (v., in tal senso, ordinanza del 10 luglio 2001, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C‑497/99 P , EU:C:2001:393 , punto 24 ; sentenze del 28 febbraio 2002, Compagnie générale maritime e a./[OSCURATO:PERSONA], T‑86/95 , EU:T:2002:50 , punto 447 , e del 9 settembre 2011, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], T‑25/06 , EU:T:2011:442 , punto 182 ). 128 Infatti, la [OSCURATO:PERSONA] deve sentire i destinatari di una comunicazione degli addebiti e, se del caso, tener conto delle loro osservazioni dirette a rispondere agli addebiti riportati, modificando la propria analisi, proprio per rispettare i loro diritti della difesa.

Deve essere quindi consentito alla [OSCURATO:PERSONA] di precisare tale qualificazione nella decisione definitiva, tenendo conto degli elementi risultanti dal procedimento amministrativo, o per abbandonare censure che si siano rivelate infondate, o per modificare e integrare sia in fatto che in diritto i suoi argomenti a sostegno delle censure considerate, a condizione, tuttavia, che essa consideri soltanto i fatti sui quali gli interessati abbiano avuto occasione di pronunciarsi e che essa abbia fornito, nel corso del procedimento amministrativo, gli elementi necessari alla loro difesa (v. sentenze del 3 settembre 2009, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C‑534/07 P , EU:C:2009:505 , punto 40 e giurisprudenza ivi citata, e del 5 dicembre 2013, SNIA/[OSCURATO:PERSONA], C‑448/11 P , non pubblicata, EU:C:2013:801 , punto 44 e giurisprudenza ivi citata). 129 Infine, va rammentato che, secondo una giurisprudenza consolidata, sussiste violazione dei diritti della difesa qualora sia ipotizzabile che, a causa di un’irregolarità da parte della [OSCURATO:PERSONA], il procedimento amministrativo da quest’ultima instaurato avrebbe potuto giungere ad un risultato differente.

Un’impresa ricorrente fornisce la prova del verificarsi di tale violazione quando dimostri in modo sufficiente non già che la decisione della [OSCURATO:PERSONA] avrebbe avuto un contenuto differente, bensì che essa avrebbe potuto difendersi più efficacemente in assenza dell’irregolarità in questione, ad esempio per il fatto che avrebbe potuto utilizzare per la propria difesa documenti il cui accesso le era stato rifiutato nell’ambito del procedimento amministrativo (v. sentenze del 2 ottobre 2003, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C‑194/99 P , EU:C:2003:527 , punto 31 e giurisprudenza ivi citata, e del 24 maggio 2012, MasterCard e a./[OSCURATO:PERSONA], T‑111/08 , EU:T:2012:260 , punto 269 e giurisprudenza ivi citata, nonché sentenza del 9 settembre 2015, Philips/[OSCURATO:PERSONA], T‑92/13 , non pubblicata, EU:T:2015:605 , punto 93 ). 130 È alla luce di tali principi che occorre esaminare, anzitutto, la prima censura della ricorrente, secondo la quale il suo diritto di essere ascoltata sarebbe stato violato in quanto essa non è stata in grado di far conoscere utilmente il suo punto di vista, nel corso del procedimento amministrativo, su nuovi elementi di prova portati a sua conoscenza nella riunione informativa, organizzata dalla [OSCURATO:PERSONA] il 29 settembre 2014 e di cui si sarebbe tenuto conto nella decisione impugnata.

Tali elementi consistevano, sotto un primo profilo, in nuovi dati numerici riguardanti il calcolo della compressione dei margini della [OSCURATO:PERSONA], sotto un secondo profilo, nel fatto che il margine per il 2005 era positivo sulla base di un calcolo dei margini periodo per periodo (anno per anno) e, sotto un terzo profilo, nell’intenzione manifestata dalla [OSCURATO:PERSONA] in tale riunione di applicare inoltre un metodo su più periodi (pluriennale) per il calcolo dei margini che le consentisse di concludere per l’esistenza di un margine negativo anche per il 2005. 131 Per quanto riguarda i primi due elementi, da un lato, occorre certamente rilevare che, secondo il punto 1010 della decisione impugnata, i margini individuati per il 2005 sono stati positivi per quanto riguarda i tre portafogli di servizi analizzati.

Ciò è in contrasto con il calcolo della compressione dei margini per l’accesso alla rete locale della [OSCURATO:PERSONA] contenuto nella comunicazione degli addebiti e da cui risultava che il margine calcolato per lo stesso anno era negativo (v. tabella 88 e punto 1203 della comunicazione degli addebiti).

D’altro lato, è pacifico che, nella decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] non ha ripreso tutti i dati utilizzati nella comunicazione degli addebiti per calcolare la compressione dei margini e che tale modifica ha portato all’individuazione, in tale decisione, di margini diversi da quelli calcolati provvisoriamente in tale comunicazione. 132 Tuttavia, come rileva correttamente la [OSCURATO:PERSONA] nelle sue memorie, senza essere contraddetta dalla ricorrente, tali modifiche concernenti il calcolo della compressione dei margini sono il risultato dell’esame dei dati e dei calcoli forniti dalla stessa [OSCURATO:PERSONA] in risposta alla comunicazione degli addebiti.

Tale presa in considerazione risulta quindi, in particolare, ai punti 910, 945, 963 e 984 della decisione impugnata.

Dai punti 946 (nota a piè di pagina n. 1405) e 1000 della decisione impugnata emerge, peraltro, che la [OSCURATO:PERSONA] ha tenuto conto, nell’adozione di tale decisione, dell’aggiornamento del calcolo della compressione dei margini fornito dalla [OSCURATO:PERSONA] nella sua risposta alla lettera di esposizione dei fatti (v. supra, punto 21). 133 Così facendo, per quanto riguarda la sua valutazione della compressione dei margini, la [OSCURATO:PERSONA] non ha modificato, nella decisione impugnata, la natura delle censure mosse nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] e, per estensione, nei confronti della ricorrente nella sua qualità di società controllante, contestando loro fatti sui quali queste ultime non avrebbero avuto l’opportunità di esprimere il proprio punto di vista nel corso del procedimento amministrativo.

Infatti, essa si è limitata a tener conto delle obiezioni formulate dalla [OSCURATO:PERSONA] nel corso di tale procedimento per modificare e a integrare la sua analisi della compressione dei margini contenuta nella comunicazione degli addebiti.

Poiché tale presa in considerazione è proprio volta a soddisfare i requisiti richiamati al precedente punto 128, il diritto delle parti di essere ascoltate nel corso del procedimento amministrativo non richiedeva che fosse offerta loro nuovamente la possibilità di far conoscere il proprio punto di vista sui calcoli riveduti della compressione dei margini prima dell’adozione della decisione impugnata. 134 Per quanto riguarda il terzo elemento menzionato al precedente punto 130, relativo al metodo di calcolo della compressione dei margini su più periodi (pluriennale), si deve sottolineare che, al punto 1281 della risposta alla comunicazione degli addebiti, ripreso dalla [OSCURATO:PERSONA] nel controricorso, la [OSCURATO:PERSONA] si è opposta all’uso esclusivo del metodo periodo per periodo (anno per anno), che era stato proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] nella comunicazione degli addebiti. 135 Infatti, la [OSCURATO:PERSONA] ha fatto valere, in sostanza, che, nel settore delle telecomunicazioni, gli operatori studiavano la loro capacità di ottenere un profitto ragionevole nell’arco di un periodo superiore a un anno.

Essa ha quindi proposto, in particolare, che l’esame di una compressione dei margini fosse completato da un’analisi su più periodi, in cui il margine totale sarebbe stato valutato nell’arco di più anni.

Risulta inoltre dal punto 587 della risposta della ricorrente alla comunicazione degli addebiti che essa ha aderito a tale obiezione. 136 Orbene, come risulta dal punto 859 della decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] ha utilizzato un approccio su più periodi (pluriennale) per tener conto di tale obiezione e al fine di verificare se detto approccio modificasse la sua conclusione secondo la quale le tariffe praticate dalla [OSCURATO:PERSONA] agli operatori alternativi per l’accesso disaggregato alla sua rete locale avessero comportato una compressione dei margini nel corso del periodo compreso tra il 2005 e il 2010. 137 Nell’ambito di tale esame aggiuntivo, il cui risultato figura ai punti 1013 e 1014 della decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] ha individuato un margine totale negativo per ogni portafoglio di servizi, da un lato, per il periodo compreso tra il 2005 e il 2010 (tabella 39 al punto 1013 della decisione impugnata) e, dall’altro, per il periodo compreso tra il 2005 e il 2008 (tabella 40 al punto 1014 della decisione impugnata). [OSCURATO:PERSONA] ne ha dedotto, al punto 1015 della decisione impugnata, che l’analisi pluriennale (su più periodi) non modificava la sua constatazione relativa all’esistenza di una compressione dei margini risultante dall’analisi periodo per periodo (anno per anno). 138 Da quanto precede risulta che, da un lato, nel verificare l’esistenza di una compressione dei margini nella decisione impugnata, l’analisi su più periodi (pluriennale) ha dato seguito all’obiezione, formulata dalla [OSCURATO:PERSONA], nella sua risposta alla comunicazione degli addebiti e alla quale ha aderito la ricorrente, riguardo al metodo di calcolo dei margini periodo per periodo (anno per anno).

D’altro lato, l’analisi su più periodi (pluriennale) dei margini per l’accesso disaggregato alla rete locale della [OSCURATO:PERSONA] ha avuto lo scopo, nella decisione impugnata, di aggiungersi all’analisi periodo per periodo (anno per anno) contenuta nei punti da 1175 a 1222 di tale decisione, senza sostituirsi a quest’ultima analisi.

Inoltre, l’ulteriore analisi su più periodi (pluriennale) ha portato la [OSCURATO:PERSONA] a confermare la sua constatazione relativa all’esistenza di una compressione dei margini nel mercato slovacco dei servizi Internet a banda larga tra il 12 agosto 2005 e il 31 dicembre 2010. 139 Pertanto, come afferma in sostanza la [OSCURATO:PERSONA], l’analisi su più periodi (pluriennale) non ha comportato di addebitare alla ricorrente e alla [OSCURATO:PERSONA] fatti in merito ai quali queste ultime non hanno avuto l’opportunità di esprimere il proprio punto di vista nel corso del procedimento amministrativo, modificando la natura delle censure mosse nei loro confronti, ma solo di procedere a un’ulteriore analisi della compressione dei margini risultante dalle tariffe praticate dalla [OSCURATO:PERSONA] per l’accesso disaggregato alla sua rete locale, alla luce di un’obiezione sollevata dalla [OSCURATO:PERSONA] in risposta alla comunicazione degli addebiti. 140 In tali circostanze, conformemente alla giurisprudenza citata ai precedenti punti 127 e 128, il diritto della ricorrente di essere ascoltata non obbligava la [OSCURATO:PERSONA], prima dell’adozione della decisione impugnata, a offrirle la possibilità di formulare nuove osservazioni riguardanti l’analisi della compressione dei margini per l’accesso disaggregato alla rete locale della [OSCURATO:PERSONA] basata su più periodi.

Si deve sottolineare che una soluzione diversa sarebbe incompatibile con la giurisprudenza richiamata al precedente punto 127, in quanto equivarrebbe a impedire che la decisione impugnata contenga elementi sui quali le parti non sono state in grado di pronunciarsi specificamente durante il procedimento amministrativo, anche quando detti elementi non modificano la natura delle censure mosse nei loro confronti. 141 Tale conclusione non è rimessa in discussione dall’argomento della ricorrente secondo il quale, in sostanza, il metodo di calcolo della compressione dei margini applicato dalla [OSCURATO:PERSONA] nell’ambito di tale esame aggiuntivo non corrisponderebbe al metodo proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] nella sua risposta alla comunicazione degli addebiti e asseritamente basato sulla prassi decisionale della [OSCURATO:PERSONA], in quanto quest’ultima, nel caso di specie, ha utilizzato l’analisi su più periodi (pluriennale) a fine di aumentare la durata dell’infrazione. 142 Da un lato, tale argomento si basa su un’errata interpretazione della decisione impugnata in quanto, al termine dell’analisi periodo per periodo (anno per anno), la [OSCURATO:PERSONA] era già pervenuta alla conclusione che un concorrente efficiente quanto la [OSCURATO:PERSONA], fra il 12 agosto 2005 e il 31 dicembre 2010, non avrebbe potuto riprodurre in modo redditizio il portafoglio al dettaglio della [OSCURATO:PERSONA] comprendente i servizi a banda larga (punto 1012 della decisione impugnata).

Dal punto 998 della decisione impugnata emerge in particolare che, secondo la [OSCURATO:PERSONA], l’esistenza di un margine positivo tra agosto e dicembre 2005 non osta a che tale periodo sia incluso nel periodo dell’infrazione sotto forma di una compressione dei margini, poiché gli operatori considerano la loro capacità di ottenere un rendimento su un periodo più lungo.

In altre parole, la [OSCURATO:PERSONA] ha dimostrato la durata della pratica che ha comportato la compressione dei margini sulla base dell’approccio periodo per periodo (anno per anno) e l’approccio su più periodi (pluriennale) è stato utilizzato unicamente a titolo supplementare. 143 D’altro lato e in ogni caso, dalla giurisprudenza citata al precedente punto 128 deriva che il rispetto del diritto della ricorrente di essere ascoltata imponeva unicamente alla [OSCURATO:PERSONA] di tener conto, ai fini dell’adozione della decisione impugnata, della critica riguardante il metodo di calcolo dei margini presentata dalla [OSCURATO:PERSONA] in risposta alla comunicazione degli addebiti e condivisa dalla ricorrente (v. supra, punto 135).

Per contro, tale diritto non implicava affatto che la [OSCURATO:PERSONA] dovesse giungere necessariamente al risultato al quale aspirava la ricorrente aderendo alla critica presentata dalla [OSCURATO:PERSONA], ossia la constatazione della mancanza di qualsiasi compressione dei margini tra il 12 agosto 2005 e il 31 dicembre 2010. 144 Ad abundantiam, vale a dire anche supponendo che la [OSCURATO:PERSONA] fosse tenuta a offrire specificamente alla ricorrente la possibilità di essere ascoltata sugli elementi richiamati al precedente punto 130 prima dell’adozione della decisione impugnata, si dovrebbe constatare che tale requisito sarebbe stato soddisfatto.

Infatti, è vero che i termini concessi dalla [OSCURATO:PERSONA] alla ricorrente per formulare le sue osservazioni su tali elementi erano particolarmente brevi.

Tuttavia, non se ne può dedurre che essi la privassero di qualsiasi possibilità di essere ascoltata utilmente a tal proposito, tenuto conto, in primo luogo, della fase assai avanzata del procedimento amministrativo in cui si è tenuta la riunione del 29 settembre 2014, ossia oltre due anni e quattro mesi dopo l’invio della comunicazione degli addebiti e, in secondo luogo, dell’alto grado di conoscenza del fascicolo che la ricorrente doveva aver ragionevolmente acquisito in quel momento. 145 Ne consegue che la prima censura della seconda parte del presente motivo deve essere respinta. 146 Occorre respingere anche la seconda censura, con la quale la ricorrente sostiene che la [OSCURATO:PERSONA] ha violato il suo diritto di essere ascoltata, non consentendole di far valere utilmente il suo punto di vista durante il procedimento amministrativo riguardo a rettifiche e adeguamenti, effettuati nella decisione impugnata, dei dati forniti dalla [OSCURATO:PERSONA] per il calcolo dei CMILT. 147 A tal riguardo, è certamente vero che, nella decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] non ha accettato integralmente i nuovi dati sul calcolo dei CIMLP forniti dalla [OSCURATO:PERSONA] dopo l’invio della comunicazione degli addebiti.

Tale constatazione può essere dedotta, in particolare, dai punti 910, 945 e 963 della decisione impugnata.

Tuttavia, per analogia con il ragionamento seguito al precedente punto 143, la [OSCURATO:PERSONA] non può essere tenuta a sentire nuovamente le parti quando prevede di non adottare nella sua decisione definitiva tutte le obiezioni formulate dalle stesse in risposta alla comunicazione degli addebiti, salvo quando ciò la induce a modificare la natura delle censure mosse nei loro confronti. 148 Poiché la circostanza rilevata al punto precedente non ha avuto l’effetto di modificare i principali elementi di fatto e di diritto sui quali si basavano gli addebiti mossi contro la ricorrente durante il procedimento amministrativo, la seconda parte del primo motivo deve essere respinta in toto in quanto infondata. b) Sulla terza parte, vertente su errori nel calcolo dei costi medi incrementali a lungo termine (in prosieguo: i «CMILT») 149 In una terza parte, la ricorrente contesta alla [OSCURATO:PERSONA] di non aver calcolato correttamente i CMILT della [OSCURATO:PERSONA], vale a dire i costi che tale operatore non avrebbe dovuto sopportare qualora non avesse proposto i servizi corrispondenti.

Infatti, la relazione di consulenza, prodotta dalla [OSCURATO:PERSONA] in allegato alla sua risposta alla comunicazione degli addebiti (in prosieguo: la «relazione di consulenza»), proponeva di adeguare gli attivi della [OSCURATO:PERSONA] al livello di un operatore efficiente che progetti una rete in modo ottimale per soddisfare la domanda sia presente che futura (in prosieguo: gli «adeguamenti di ottimizzazione»).

Orbene, la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe effettuato, alla fine, siffatti adeguamenti.

Più precisamente, la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe accettato di procedere alla sostituzione degli attivi esistenti con i loro equivalenti moderni (modern asset equivalent).

Essa non avrebbe preso in considerazione neppure la riduzione dei beni in base alla capacità attualmente utilizzata.

Tale approccio sarebbe criticabile per il fatto che la [OSCURATO:PERSONA] ha accettato, peraltro, una rivalutazione dei beni della [OSCURATO:PERSONA] nella decisione impugnata, che l’adeguamento proposto nella relazione di consulenza si basava effettivamente sui costi storici di tale operatore e non sui costi di un concorrente ipotetico e che tali costi devono essere valutati con riferimento a un concorrente efficiente.

Inoltre, la ricorrente sottolinea che il calcolo dei CMILP contenuto nella relazione di consulenza teneva conto di una sufficiente riserva di capacità per la [OSCURATO:PERSONA] e, contrariamente a quanto afferma la [OSCURATO:PERSONA], non prendeva come riferimento un concorrente pienamente efficiente.

Secondo la ricorrente, in mancanza di tale errore di calcolo, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe necessariamente concluso per l’esistenza di margini superiori, se non addirittura positivi per determinati anni, a causa di una rivalutazione al ribasso dei CMILT. 150 [OSCURATO:PERSONA] contesta tali argomenti. 151 Per quanto riguarda gli argomenti dedotti dalla ricorrente, occorre anzitutto rilevare che la [OSCURATO:PERSONA] ha proposto, nella sua risposta alla comunicazione degli addebiti, basandosi sulla relazione di consulenza, un metodo fondato sulla contabilità a costi correnti, mediante la stima dei costi a valle per il periodo compreso tra il 2005 e il 2010 in base ai dati a partire dal 2011 (punto 881 della decisione impugnata).

In particolare, la [OSCURATO:PERSONA] ha sostenuto, in tale risposta, che occorreva, nel calcolare i CMILT, da un lato, rivalutare gli attivi e, dall’altro, tener conto delle inefficienze della sua rete per l’offerta della banda larga.

Per quanto riguarda, in particolare, la considerazione di tali inefficienze, la [OSCURATO:PERSONA] ha proposto di procedere ad adeguamenti di ottimizzazione, vale a dire, in primo luogo, la sostituzione dei beni esistenti con i loro equivalenti moderni, più efficaci e meno costosi (modern asset equivalent), in secondo luogo, il mantenimento, per quanto possibile, della coerenza tecnologica e, in terzo luogo, la riduzione degli attivi in base alla capacità attualmente utilizzata rispetto alla capacità installata. 152 Nei propri calcoli dei CMILT, la [OSCURATO:PERSONA] ha quindi adeguato il costo capitale degli attivi nonché i loro valori di ammortamento nel corso del periodo dal 2005 al 2010, al pari delle spese di gestione di detti attivi, basandosi sul fattore di adeguamento medio ponderato calcolato dall’autore della relazione di consulenza per il 2011 (punto 897 della decisione impugnata). [OSCURATO:PERSONA] ha fatto valere che gli adeguamenti di ottimizzazione proposti riflettevano la riserva di capacità individuata negli elementi di detta rete, ossia attivi ritirati di quest’ultima, in quanto non erano oggetto di un uso produttivo, ma che non erano stati ancora venduti da tale operatore (punto 898 della decisione impugnata). 153 [OSCURATO:PERSONA] ha tuttavia rifiutato di procedere a tali adeguamenti di ottimizzazione nella decisione impugnata. 154 In primo luogo, per quanto riguarda la sostituzione degli attivi esistenti con i loro equivalenti più moderni, la [OSCURATO:PERSONA] ha rilevato, al punto 900 della decisione impugnata, che tale sostituzione non poteva essere ammessa, dal momento che sarebbe stato come adeguare i costi senza procedere un corretto adeguamento degli ammortamenti. [OSCURATO:PERSONA] ha rinviato su tale aspetto ai punti da 889 a 893 della decisione impugnata, nei quali essa ha espresso dubbi riguardo all’adeguamento, come era stato proposto dalla [OSCURATO:PERSONA], dei costi degli attivi per il periodo compreso tra il 2005 e il 2010 suggerito dalla [OSCURATO:PERSONA].

Inoltre, la [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto, al punto 901 della decisione impugnata, che tale sostituzione degli attivi esistenti non fosse conforme al criterio del concorrente altrettanto efficiente.

Infatti, la giurisprudenza avrebbe confermato che il carattere abusivo delle pratiche tariffarie di un operatore in posizione dominante è, in linea di principio, determinato con riferimento alla propria situazione.

Orbene, nel caso di specie, l’adeguamento dei CMILT suggerito dalla [OSCURATO:PERSONA] sarebbe basato su un insieme di attivi ipotetici e non sugli stessi attivi detenuti da tale operatore. 155 In secondo luogo, per quanto riguarda la presa in considerazione della capacità inutilizzata delle reti in base alla capacità «attualmente» utilizzata, la [OSCURATO:PERSONA] ha rilevato, al punto 902 della decisione impugnata, in sostanza, che, poiché gli investimenti si basano su una previsione della domanda, era inevitabile che, nell’ambito di un esame retrospettivo, talune capacità rimanessero talvolta inutilizzate. 156 Non può essere accolta nessuna delle censure formulate dalla ricorrente contro tale parte della decisione impugnata. 157 Sotto un primo profilo, la ricorrente sostiene erroneamente che esiste una contraddizione tra, da un lato, il rigetto degli adeguamenti di ottimizzazione dei CMILT e, dall’altro, l’accettazione, al punto 894 della decisione impugnata, della rivalutazione degli attivi proposta dalla [OSCURATO:PERSONA].

La ricorrente non può neppure far valere, nella replica, che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto accettare gli adeguamenti di ottimizzazione proposti dalla [OSCURATO:PERSONA] per il fatto che, come per la rivalutazione degli attivi, la [OSCURATO:PERSONA] non disponeva di costi storici attendibili per quanto riguarda gli adeguamenti di ottimizzazione. 158 Infatti, la rivalutazione degli attivi era basata sugli attivi che la [OSCURATO:PERSONA] deteneva nel 2011.

Per quanto riguarda tale rivalutazione e come risulta dai punti da 885 a 894 della decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] ha sottolineato che essa non disponeva di dati che riflettessero meglio i costi incrementali delle attività a banda larga della [OSCURATO:PERSONA] per il periodo compreso tra il 2005 e il 2010.

Per tale ragione, la [OSCURATO:PERSONA], nell’analisi della compressione dei margini contenuta nella decisione impugnata, ha incluso la rivalutazione degli attivi esistenti della [OSCURATO:PERSONA] proposta da quest’ultima.

Tuttavia, la [OSCURATO:PERSONA] ha rilevato che detta rivalutazione poteva comportare una sottostima dei costi degli attivi a valle. 159 Per contro, come emerge dal punto 895 della decisione impugnata, gli adeguamenti di ottimizzazione proposti dalla [OSCURATO:PERSONA] consistevano nell’adeguare gli attivi al livello approssimativo di un operatore efficiente che costruisca una rete ottimale adeguata per soddisfare una futura domanda basata sulle informazioni «odierne» e sulle previsioni della domanda.

Tali adeguamenti erano basati su una proiezione e su un modello di rete ottimale anziché su una stima che rifletteva i costi incrementali degli attivi esistenti della [OSCURATO:PERSONA]. 160 Ne consegue che gli adeguamenti di ottimizzazione, in generale, e la sostituzione degli attivi esistenti con i loro equivalenti più moderni, in particolare, avevano una finalità diversa dalla rivalutazione degli attivi proposta dalla [OSCURATO:PERSONA].

Inoltre, la presa in considerazione, da parte della [OSCURATO:PERSONA], della rivalutazione degli attivi esistenti proposta dalla [OSCURATO:PERSONA], a causa della mancanza di altri dati più attendibili sui CMILT di tale operatore, non presupponeva affatto che la [OSCURATO:PERSONA] accettasse necessariamente gli adeguamenti di ottimizzazione dei CMILT. [OSCURATO:PERSONA] era pertanto legittimata a trattare in modo diverso, da un lato, la sostituzione degli attivi esistenti con i loro equivalenti più moderni e, dall’altro, la rivalutazione degli attivi proposta dalla [OSCURATO:PERSONA]. 161 Sotto un secondo profilo, la tesi della ricorrente non può essere condivisa quando essa contesta la conclusione contenuta nel punto 901 della decisione impugnata, secondo la quale gli adeguamenti di ottimizzazione porterebbero a calcolare i CMILT in base agli attivi di un ipotetico concorrente e non secondo quelli dell’operatore storico di cui trattasi, la [OSCURATO:PERSONA]. 162 A tal riguardo, va ricordato che, secondo una giurisprudenza costante, la valutazione della liceità della politica dei prezzi applicata da un’impresa in posizione dominante, alla luce dell’articolo 102 TFUE, presuppone, in via di principio, di fare riferimento a criteri relativi ai prezzi basati sui costi sostenuti dall’impresa dominante stessa e sulla strategia di quest’ultima (v. sentenze del 17 febbraio 2011, TeliaSonera Sverige, C‑52/09 , EU:C:2011:83 , punto 41 e giurisprudenza ivi citata, e del 29 marzo 2012, Telefónica e Telefónica de España/[OSCURATO:PERSONA], T‑336/07 , EU:T:2012:172 , punto 190 ; v. anche, in tal senso, sentenza del 10 aprile 2008, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], T‑271/03 , EU:T:2008:101 , punto 188 e giurisprudenza ivi citata). 163 In particolare, con riferimento ad una pratica tariffaria che dà luogo alla compressione dei margini, l’uso di siffatti criteri di analisi consente di verificare se, conformemente al criterio del concorrente altrettanto efficiente richiamato al precedente punto 87, tale impresa sarebbe stata sufficientemente efficiente da proporre le sue prestazioni al dettaglio ai clienti finali in modo diverso che in perdita, qualora fosse stata previamente obbligata a pagare i propri prezzi all’ingrosso per le prestazioni intermedie (sentenze del 17 febbraio 2011, TeliaSonera Sverige, C‑52/09 , EU:C:2011:83 , punto 42 , e del 29 marzo 2012, Telefónica e Telefónica de España/[OSCURATO:PERSONA], T‑336/07 , EU:T:2012:172 , punto 191 ; v., in tal senso, sentenza del 14 ottobre 2010, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C‑280/08 P , EU:C:2010:603 , punto 201 ). 164 Tale approccio è tanto più giustificato in quanto risulta parimenti conforme al principio generale della certezza del diritto, tenuto conto del fatto che la valutazione dei costi dell’impresa dominante consente a quest’ultima, in considerazione della particolare responsabilità che le incombe ex articolo 102 TFUE, di valutare la legittimità della propria condotta.

Infatti, un’impresa dominante, se è pur vero che conosce i propri costi e le proprie tariffe, non conosce, in linea di principio, quelli dei suoi concorrenti (sentenze del 14 ottobre 2010, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C‑280/08 P , EU:C:2010:603 , punto 202 ; del 17 febbraio 2011, TeliaSonera Sverige, C‑52/09 , EU:C:2011:83 , punto 44 , e del 29 marzo 2012, Telefónica e Telefónica de España/[OSCURATO:PERSONA], T‑336/07 , EU:T:2012:172 , punto 192 ). 165 È vero che la Corte ha precisato, ai punti 45 e 46 della sentenza del 17 febbraio 2011, TeliaSonera Sverige ( C‑52/09 , EU:C:2011:83 ), che non si poteva escludere che i costi e i prezzi dei concorrenti potessero assumere rilievo nell’esame della pratica che comporta la compressione dei margini.

Tuttavia, da tale sentenza risulta che è soltanto allorché non sia possibile, tenuto conto delle circostanze, fare riferimento ai prezzi e ai costi dell’impresa dominante che occorre esaminare quelli dei concorrenti nello stesso mercato, ciò che la ricorrente non ha sostenuto nel caso di specie (v., per analogia, sentenza del 29 marzo 2012, Telefónica e Telefónica de España/[OSCURATO:PERSONA], T‑336/07 , EU:T:2012:172 , punto 193 ). 166 Nel caso di specie, da un lato, la sostituzione degli attivi esistenti con i loro equivalenti più moderni mirava ad adeguare i costi degli attivi mantenendo i valori degli attivi «attuali», senza tuttavia procedere a corretti adeguamenti degli ammortamenti (punto 900 della decisione impugnata).

Tale sostituzione avrebbe portato a calcolare la compressione dei margini in base ad attivi ipotetici, vale a dire attivi non corrispondenti a quelli detenuti dalla [OSCURATO:PERSONA].

I costi relativi agli attivi della [OSCURATO:PERSONA] sarebbero stati quindi sottostimati (punti 893 e 900).

D’altro lato, la presa in considerazione della capacità inutilizzata in base alla capacità «attualmente» utilizzata avrebbe avuto come risultato di escludere gli attivi della [OSCURATO:PERSONA] che non erano oggetto di un uso produttivo (v. supra, punto 152). 167 Pertanto, alla luce dei principi richiamati ai precedenti punti da 162 a 165, la [OSCURATO:PERSONA] ha potuto concludere, senza incorrere in errore, che gli adeguamenti di ottimizzazione dei CMILT proposti dalla [OSCURATO:PERSONA] avrebbero portato, nel calcolo della compressione dei margini, a discostarsi dai costi sostenuti dall’operatore stesso tra il 12 agosto 2005 e il 31 dicembre 2010. 168 Infine, non si può condividere la tesi della ricorrente quando sostiene che, nella decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] ha violato il principio secondo il quale l’esame di una compressione dei margini deve basarsi su un concorrente efficiente, quando essa ha rilevato in sostanza che era inevitabile che talune capacità rimanessero talvolta inutilizzate (punto 902 della decisione impugnata).

Infatti, dai principi richiamati ai precedenti punti 162 e 163 risulta che l’esame di una pratica tariffaria che dà luogo alla compressione dei margini consiste, in sostanza, nel valutare se un concorrente efficiente quanto l’operatore in posizione dominante possa proporre i servizi considerati ai clienti finali senza incorrere in una perdita.

Siffatto esame non viene effettuato, pertanto, facendo riferimento a un operatore perfettamente efficiente alla luce delle condizioni di mercato nel momento in cui viene attuata tale pratica.

Orbene, se la [OSCURATO:PERSONA] avesse accettato gli adeguamenti di ottimizzazione collegati alle capacità inutilizzate, i calcoli dei CMILT della [OSCURATO:PERSONA] avrebbe rispecchiato i costi connessi a una rete ottimale corrispondente alla domanda e che non risentiva delle inefficienze della rete di tale operatore, ossia i costi di un concorrente più efficiente rispetto alla [OSCURATO:PERSONA].

Pertanto, nel caso di specie, sebbene sia pacifico che una parte degli attivi pertinenti della [OSCURATO:PERSONA] è rimasta inutilizzata tra il 12 agosto 2005 e il 31 dicembre 2010, è senza incorrere in errori che la [OSCURATO:PERSONA] ha potuto includere detta parte degli attivi, in altri termini la capacità inutilizzata, nel calcolo dei CMILT. 169 Da quanto precede risulta che la terza parte del primo motivo deve essere respinta in quanto infondata, al pari di tale motivo nel suo insieme.

2. Sul secondo motivo, vertente su errori di diritto e di fatto per quanto riguarda la durata del comportamento abusivo della [OSCURATO:PERSONA] 170 Con il suo secondo motivo, la ricorrente sostiene, aderendo agli argomenti presentati sul punto dalla [OSCURATO:PERSONA] nella causa T‑851/14, che la decisione impugnata è viziata da un errore manifesto di valutazione e viola i principi della parità di trattamento e di certezza del diritto in quanto conclude per l’esistenza di un’infrazione a decorrere dal 12 agosto 2005.

A tal proposito, la ricorrente si basa su tre censure.

Con la prima censura, la ricorrente fa valere, in sostanza, che la [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto erroneamente che il rifiuto implicito di accesso alla rete locale abbia avuto inizio il 12 agosto 2005, vale a dire alla data in cui la [OSCURATO:PERSONA] ha pubblicato la sua offerta di riferimento.

Con la seconda e la terza censura, la ricorrente afferma, in sostanza, che la [OSCURATO:PERSONA] ha erroneamente concluso per l’esistenza di una compressione dei margini nel corso del 2005. a) Osservazioni preliminari [ omissis ] 172 In secondo luogo, in sostanza, occorre anzitutto ricordare che, come è stato sottolineato al precedente punto 90, al fine di provare un abuso di posizione dominante ai sensi dell’articolo 102 TFUE, è sufficiente dimostrare che il comportamento abusivo dell’impresa in posizione dominante mira a restringere la concorrenza o che il comportamento è tale da avere o da poter avere tale effetto.

Pertanto, pur se la prassi di un’impresa in posizione dominante non può essere qualificata abusiva in assenza di un minimo effetto anticoncorrenziale sul mercato, tale effetto non deve essere necessariamente concreto, in quanto è sufficiente la dimostrazione di un effetto anticoncorrenziale potenziale (v. sentenza del 6 dicembre 2012, AstraZeneca/[OSCURATO:PERSONA], C‑457/10 P , EU:C:2012:770 , punto 112 e giurisprudenza ivi citata). 173 Inoltre, come risulta dalla giurisprudenza citata al precedente punto 89, le pratiche che compromettono il gioco della concorrenza, ad esempio impedendo o ritardando l’ingresso di concorrenti nel mercato, sono coperte dal divieto di cui all’articolo 102 TFUE anche quando non provocano un danno immediato ai consumatori. 174 Nel caso di specie, la violazione dell’articolo 102 TFUE individuata dalla [OSCURATO:PERSONA], secondo il punto 1497 della decisione impugnata, è consistita in diverse pratiche della [OSCURATO:PERSONA] costitutive di un rifiuto di fornire l’accesso disaggregato alla sua rete locale e di una compressione dei margini degli operatori alternativi nell’ambito di tale accesso.

Le pratiche che hanno comportato un rifiuto di fornitura sono consistite, sotto un primo profilo, in un occultamento agli operatori alternativi di informazioni relative alla rete della [OSCURATO:PERSONA], necessarie alla disaggregazione della rete locale, sotto un secondo profilo, in una riduzione, da parte della [OSCURATO:PERSONA], dei sui obblighi relativi alla disaggregazione, derivanti dal quadro normativo applicabile e, sotto un terzo profilo, nella fissazione, da parte di tale operatore, di varie clausole e condizioni inique nell’offerta di riferimento in materia di disaggregazione (v. supra, punto 92). 175 [OSCURATO:PERSONA] ha inoltre rilevato, ai punti da 1507 a 1511 della decisione impugnata, che tali diverse pratiche rientravano in una strategia di esclusione attuata dalla [OSCURATO:PERSONA], volta a limitare e a falsare il gioco della concorrenza nel mercato al dettaglio dei servizi a banda larga fissa in Slovacchia, e a tutelare i redditi e la posizione di tale operatore in tale mercato.

Essa ne ha tratto la conclusione che tali pratiche, di cui anche la ricorrente doveva essere ritenuta responsabile nella sua qualità di società controllante della [OSCURATO:PERSONA], rientravano nello stesso piano globale volto a limitare la concorrenza e costituivano pertanto un’infrazione unica e continuata (punto 1511 della decisione impugnata). 176 Nel caso di specie, come ha confermato in udienza, la ricorrente non rimette in discussione tale qualificazione di infrazione unica e continuata nel suo ricorso.

Per contro, con il suo secondo motivo, essa contesta la conclusione contenuta nel punto 1184 della decisione impugnata, secondo la quale tale infrazione unica e continuata ha avuto inizio il 12 agosto 2005, data in cui la [OSCURATO:PERSONA] ha pubblicato la sua offerta di riferimento per l’accesso disaggregato alla sua rete locale. 177 [OSCURATO:PERSONA] ha respinto su tale punto gli argomenti presentati dalla [OSCURATO:PERSONA] durante il procedimento amministrativo, secondo i quali, in particolare, l’infrazione ad essa addebitata non aveva potuto iniziare al momento della pubblicazione dell’offerta di riferimento, dato che quest’ultima si configurava unicamente come un contratto quadro che illustrava le condizioni di accesso alla rete locale e presupponeva, quindi, negoziazioni con gli operatori alternativi interessati da detto accesso, e il rifiuto di fornitura poteva essere individuato solo in caso di fallimento di tali negoziazioni. [OSCURATO:PERSONA] ha sottolineato a tal riguardo, al punto 1520 della decisione impugnata, di aver dimostrato l’iniquità di varie modalità e condizioni previste nell’offerta di riferimento per l’ottenimento, da parte di un operatore alternativo, di un accesso disaggregato alla rete locale della [OSCURATO:PERSONA].

Essa ha ritenuto che l’offerta di riferimento, che mira ad attuare l’obbligo regolamentare di disaggregazione, dovesse contenere, fin dall’inizio, modalità e condizioni eque. 178 Inoltre, la [OSCURATO:PERSONA] ha respinto, al punto 1521 della decisione impugnata, l’argomento della ricorrente secondo il quale la pratica consistente in una compressione dei margini da parte della [OSCURATO:PERSONA] non aveva potuto iniziare prima del 1 o gennaio 2006, in quanto non era stato possibile individuare alcun margine negativo nel 2005.

Da un lato, essa ha rinviato alla sua analisi, contenuta nel punto 998 della decisione impugnata, secondo la quale tale circostanza non inficiava l’esistenza di una compressione dei margini tra il 12 agosto e il 31 dicembre 2005, in quanto, in sostanza, nessun operatore alternativo avrebbe deciso di entrare nel mercato rilevante al termine di un’analisi prospettica di rendimento vertente su un periodo di tempo così breve.

D’altro lato, essa ha sottolineato che detta circostanza non poteva, in ogni caso, incidere sulla durata dell’infrazione, poiché quest’ultima è costituita anche da altre pratiche con cui essa forma un’infrazione unica e continuata. 179 È alla luce di tali osservazioni preliminari che occorre esaminare, da un lato, la prima censura dedotta dalla ricorrente, vertente sul fatto che la [OSCURATO:PERSONA] ha erroneamente ritenuto che il rifiuto implicito di accesso alla rete locale abbia avuto inizio il 12 agosto 2005 e, dall’altro, la seconda e la terza censura, vertenti, in sostanza, su errori in cui è incorsa la [OSCURATO:PERSONA] quando ha concluso per l’esistenza di una compressione dei margini nel corso del 2005. b) Sulla fissazione, al 12 agosto 2005, dell’inizio del rifiuto implicito di accesso alla rete locale della [OSCURATO:PERSONA] 180 Con la sua prima censura, la ricorrente sostiene che l’offerta di riferimento della [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe limitata a fissare un quadro, che non poteva di per sé comportare alcuna compressione dei margini, ma doveva essere completato da negoziazioni individuali con eventuali candidati all’accesso disaggregato alla rete locale.

Orbene, tali negoziazioni avrebbero portato, in pratica, a condizioni più favorevoli per detti candidati.

Analogamente, un rifiuto di fornitura potrebbe essere individuato solo in caso di fallimento di tali negoziazioni.

La decisione impugnata non sarebbe conforme, su tale punto, alla prassi decisionale della [OSCURATO:PERSONA], e la ricorrente cita, a tal riguardo, le decisioni C(2004) 1958 definitivo, del 2 giugno 2004 (caso COMP/38.096 – Clearstream; in prosieguo: la «decisione Clearstream»), e C(2011) 4378 definitivo, del 22 giugno 2011 [caso COMP/39.525 – [OSCURATO:PERSONA] (Telecomunicazioni polacche); in prosieguo: la «decisione Telecomunicazioni polacche»).

La domanda limitata per l’accesso disaggregato alle reti locali della [OSCURATO:PERSONA] è dovuta in particolare al fatto che taluni operatori alternativi ritenevano che fosse più vantaggioso entrare nel mercato ricorrendo all’accesso a banda larga o sviluppando le proprie infrastrutture locali. 181 [OSCURATO:PERSONA], sostenuta dall’interveniente, contesta tali argomenti. 182 A tal riguardo, è pacifico che il presidente del TUSR, con la decisione del 14 giugno 2005, ha imposto alla [OSCURATO:PERSONA] di fornire un accesso disaggregato alla sua rete locale a condizioni eque e ragionevoli e che al fine di soddisfare tale obbligo la [OSCURATO:PERSONA] ha pubblicato, il 12 agosto 2005, un’offerta di riferimento per la disaggregazione (v. supra, punti 9 e 10). 183 Inoltre, la ricorrente non contesta la descrizione del contenuto dell’offerta di riferimento della [OSCURATO:PERSONA] effettuata nella sezione 7.6 della decisione impugnata («Clausole e condizioni inique della ST»), a termini della quale la [OSCURATO:PERSONA] ha concluso, al punto 820 di detta decisione, che le clausole e le condizioni di tale offerta erano state fissate in modo da rendere l’accesso disaggregato alla rete locale inaccettabile per gli operatori alternativi. 184 Orbene, da tale parte della decisione impugnata emerge che le pratiche abusive che sono state ivi classificate come «rifiuto di fornitura» da parte della [OSCURATO:PERSONA] risultavano, essenzialmente, dalla stessa offerta di riferimento. 185 Pertanto, per quanto riguarda, in primo luogo, l’occultamento agli operatori alternativi di informazioni relative alla rete della [OSCURATO:PERSONA], necessarie per l’accesso disaggregato alla rete locale, dal punto 439 della decisione impugnata risulta anzitutto che la [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto che l’offerta di riferimento non contenesse le informazioni di base relative all’ubicazione dei punti di accesso fisici e alla disponibilità delle reti locali in parti specifiche della rete di accesso.

Inoltre, ai punti da 443 a 528 della decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] ha esaminato certamente le informazioni relative alla rete fornite dalla [OSCURATO:PERSONA] su richiesta di un operatore alternativo ai fini di una disaggregazione.

Tuttavia, da tale parte della decisione impugnata risulta altresì che le modalità di accesso a tali informazioni, considerate dalla [OSCURATO:PERSONA] inique e quindi dissuasive per gli operatori alternativi, risultavano dalla stessa offerta di riferimento. [OSCURATO:PERSONA] ha contestato in particolare la circostanza, anzitutto, che l’offerta di riferimento non aveva determinato la portata esatta delle informazioni relative alla rete che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe messo a disposizione degli operatori alternativi, specificando le categorie di informazioni considerate (punto 507 della decisione impugnata), inoltre, che detta offerta prevedeva l’accesso alle informazioni provenienti da sistemi informativi non pubblici solo dopo la conclusione dell’accordo quadro sull’accesso alla rete locale (punto 510 della decisione impugnata) e, infine, che tale offerta subordinava siffatto accesso alle informazioni relative alla rete della [OSCURATO:PERSONA] al pagamento, da parte dell’operatore alternativo, di tariffe elevate (punti 519 e 527 della decisione impugnata). 186 Per quanto riguarda, in secondo luogo, la riduzione, da parte della [OSCURATO:PERSONA] della portata del suo obbligo regolamentare in materia di accesso disaggregato alla rete locale, emerge, anzitutto, dai punti 535 e 536 della decisione impugnata che la limitazione di detto obbligo alle sole linee attive (v. supra, punto 32), contestata dalla [OSCURATO:PERSONA] alla [OSCURATO:PERSONA], risultava dal punto 5.2 della parte introduttiva della sua offerta di riferimento.

Inoltre, dai punti 570, 572, 577, 578 e 584 della decisione impugnata risulta in particolare che è alla luce delle clausole contenute nell’allegato 3 dell’offerta di riferimento che la [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto che la [OSCURATO:PERSONA] aveva escluso in modo ingiustificato i servizi in conflitto dal suo obbligo in materia di accesso disaggregato alla rete locale (v. supra, punto 33).

Infine, dal punto 606 della decisione impugnata deriva che la regola della limitazione dell’uso del cavo al 25%, imposta dalla [OSCURATO:PERSONA] per l’accesso disaggregato alla rete locale e considerata dalla [OSCURATO:PERSONA] ingiustificata (v. supra, punto 34), risultava dall’allegato 8 dell’offerta di riferimento. 187 Per quanto riguarda, in terzo luogo, la fissazione, da parte della [OSCURATO:PERSONA], di condizioni inique in materia di disaggregazione riguardanti la co‑ubicazione, le previsioni, le riparazioni, l’assistenza, la manutenzione e la costituzione di una garanzia bancaria, tali condizioni risultavano tutte, come dimostrato nella sezione 7.6.4 della decisione impugnata, dall’offerta di riferimento pubblicata da tale operatore il 12 agosto 2005.

Conformemente a ciò, le clausole considerate inique dalla [OSCURATO:PERSONA] erano contenute negli allegati 4, 5, 14 e 15 di detta offerta per quanto riguarda la co‑ubicazione (punti 653, 655 e 683 della decisione impugnata), negli allegati 12 e 14 per quanto riguarda l’obbligo di previsione da parte di operatori alternativi (punti 719 e da 726 a 728 della decisione impugnata), nell’allegato 5 per quanto riguarda la procedura di qualificazione delle reti locali (punti 740, 743, 767, 768 e 774 della decisione impugnata), nell’allegato 11 per quanto riguarda le clausole e le condizioni relative alle riparazioni, all’assistenza e alla manutenzione (punti 780, 781, 787, 790 e 796 della decisione impugnata), e negli allegati 5 e 17 per quanto riguarda la garanzia bancaria richiesta all’operatore alternativo candidato all’accesso disaggregato (punti 800, da 802 a 807, 815 e 816 della decisione impugnata). 188 Ne consegue che, anche supponendo che alcune di queste modalità possano essere state attenuate nell’ambito di negoziazioni bilaterali tra la [OSCURATO:PERSONA] e operatori candidati all’accesso, circostanza che la ricorrente si limita ad affermare, senza fornire elementi di prova a sostegno, la [OSCURATO:PERSONA] ha giustamente concluso che l’offerta di riferimento pubblicata il 12 agosto 2005 aveva potuto dissuadere sin da tale data operatori alternativi dalla presentazione di domande di accesso, a causa delle clausole e delle condizioni inique contenute in detta offerta. 189 In tali circostanze, è senza incorrere in errori che la [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto che la [OSCURATO:PERSONA] avesse compromesso, a causa delle modalità di accesso contenute nella sua offerta di riferimento pubblicata il 12 agosto 2005, l’ingresso di operatori alternativi nel mercato al dettaglio di massa (o grande pubblico) per i servizi a banda larga da postazione fissa in Slovacchia, nonostante l’obbligo gravante sulla stessa in tal senso in forza della decisione del TUSR, e che detto comportamento fosse quindi tale da avere simili effetti negativi sulla concorrenza sin da tale data (v., in particolare, punti 1048, 1050, 1109, 1184 e 1520 della decisione impugnata). 190 Tale conclusione non è contraddetta dall’affermazione della ricorrente, formulata nella replica, secondo la quale la domanda limitata degli operatori alternativi per ottenere l’accesso disaggregato alla rete locale della [OSCURATO:PERSONA] trovava giustificazione, da un lato, nella circostanza che l’accesso all’ingrosso alla banda larga [wholesale broadband access (WBA) o bitstream], offerto mediante prodotti denominati «ISP Gate/ADSL Partner», rappresentava per tali operatori un’alternativa interessante al fine di entrare nel mercato al dettaglio, tenuto conto degli investimenti decisamente più contenuti che questo richiedeva e, dall’altro, nella scelta manifestata da taluni operatori alternativi di entrare nel mercato mediante le proprie infrastrutture locali.

È sufficiente constatare che tale affermazione, con la quale la ricorrente mira a contestare in generale gli effetti anticoncorrenziali delle pratiche controverse, non è affatto comprovata e pertanto non può rimettere in discussione l’analisi di tali effetti da parte della [OSCURATO:PERSONA] ai punti da 1049 a 1183 della decisione impugnata. 191 Del resto, la tesi della ricorrente non può essere condivisa quando la stessa contesta la data di inizio dell’infrazione considerata dalla [OSCURATO:PERSONA] nel caso di specie, con riferimento all’approccio adottato nella decisione Clearstream e nella decisione Telecomunicazioni polacche.

Infatti, senza dover neppure dimostrare se tali decisioni possano rientrare nel quadro giuridico pertinente per valutare la legittimità della decisione impugnata, circostanza contestata dalla [OSCURATO:PERSONA], è sufficiente constatare che esse sono state adottate in un contesto diverso da quello del caso di specie e che non sono quindi tali da dimostrare che la [OSCURATO:PERSONA] si è discostata, nella decisione impugnata, dalla sua precedente prassi decisionale. 192 Pertanto, per quanto riguarda la decisione di Clearstream, è sufficiente sottolineare che tale decisione, a differenza della decisione impugnata nel caso di specie, è stata adottata in un contesto caratterizzato dalla mancanza di qualsiasi obbligo regolamentare per l’impresa che deteneva l’infrastruttura in questione di concedere ad altre imprese un accesso a detta infrastruttura, nonché dalla mancanza dell’obbligo, imposto a tale impresa, di pubblicare un’offerta di riferimento che precisasse le modalità e le condizioni di tale accesso. 193 Per quanto riguarda la decisione Telecomunicazioni polacche, la [OSCURATO:PERSONA] vi ha constatato che l’operatore storico in questione aveva abusato della propria posizione dominante nel mercato polacco all’ingrosso dell’accesso alla banda larga e dell’accesso disaggregato alla rete locale, negando l’accesso alla propria rete e la fornitura dei prodotti all’ingrosso rientranti in tali mercati, al fine di proteggere la sua posizione sul mercato al dettaglio.

Inoltre, il contesto nel quale si inseriva il caso Telecomunicazioni polacche era caratterizzato da un obbligo regolamentare di accesso analogo a quello gravante sulla [OSCURATO:PERSONA] nel caso in esame, nonché dall’obbligo per l’operatore di telecomunicazioni polacco in questione di pubblicare un’offerta di riferimento per l’accesso disaggregato alla sua rete locale.

Tuttavia, da un’analisi dettagliata della decisione Telecomunicazioni polacche risulta che l’approccio seguito in tale decisione non è in contrasto con quello adottato nella decisione impugnata.

Infatti, nella decisione Telecomunicazioni polacche, la [OSCURATO:PERSONA] ha rilevato che la strategia anticoncorrenziale dell’operatore in posizione dominante si era sostanzialmente concretizzata solo durante i negoziati con operatori alternativi candidati all’accesso disaggregato alla rete locale e all’accesso all’ingrosso ai servizi a banda larga dell’operatore in posizione dominante.

Pertanto, le condizioni di accesso irragionevoli risultavano da proposte di contratti di accesso presentate dall’operatore dominante in questione nell’ambito di negoziazioni con operatori alternativi.

Inoltre, il ritardo del processo di negoziazione degli accordi di accesso non si era potuto individuare, ipoteticamente, sin dalla pubblicazione della prima offerta di riferimento dell’operatore dominante.

Inoltre, la limitazione dell’accesso alla sua rete da parte dell’operatore dominante si è sviluppata in una fase successiva alla conclusione di accordi di accesso all’ingrosso con gli operatori alternativi.

Inoltre, la limitazione dell’accesso effettivo alle linee di abbonati si è verificata dopo l’ottenimento, da parte dell’operatore alternativo interessato, di un accesso a uno spazio di co‑ubicazione o dell’autorizzazione a installare un cavo di collegamento.

Infine, i problemi di accesso ad informazioni generali attendibili e corrette, indispensabili agli operatori alternativi per adottare decisioni in materia di accesso, si erano manifestati in ogni fase del processo di accesso alla rete dell’operatore dominante.

I comportamenti dell’operatore dominante nel caso Telecomunicazioni polacche differivano, quindi, dalle pratiche qualificate come «rifiuto di fornitura» da parte della [OSCURATO:PERSONA] nella decisione impugnata, le quali, come emerge dall’analisi contenuta nei precedenti punti da 184 a 189, risultavano essenzialmente dall’offerta di riferimento per l’accesso disaggregato alla rete locale della stessa [OSCURATO:PERSONA].

Tali differenze giustificano il fatto che, diversamente dalla decisione Telecomunicazioni polacche nella quale il momento di inizio della violazione dell’articolo 102 TFUE è stato fissato alla data in cui erano state avviate le prime negoziazioni per l’accesso tra l’operatore dominante in questione e un operatore alternativo, successiva di parecchi mesi alla pubblicazione della prima offerta di riferimento (punto 909 e nota a piè di pagina n. 1259 della decisione impugnata), la [OSCURATO:PERSONA] abbia considerato, nel caso di specie, il 12 agosto 2005, ossia la data di pubblicazione dell’offerta di riferimento, quale data di inizio del rifiuto implicito di accesso alla rete locale. 194 La prima censura, vertente su un errore in cui è incorsa la [OSCURATO:PERSONA] nel ritenere che il rifiuto implicito di accesso alla rete locale abbia avuto inizio il 12 agosto 2005, deve essere pertanto respinta in quanto infondata. 195 Occorre aggiungere che la ricorrente non contesta la qualificazione di infrazione unica e continuata considerata dalla [OSCURATO:PERSONA] per quanto riguarda tutte le pratiche menzionate all’articolo 1, paragrafo 2, della decisione impugnata, ossia a) l’occultamento agli operatori alternativi delle informazioni relative alla rete necessarie per la disaggregazione delle reti locali; b) la riduzione della portata dei suoi obblighi sull’accesso disaggregato alle reti locali; c) la fissazione di modalità e condizioni inique nella sua offerta di riferimento in materia di disaggregazione per quanto riguarda la co‑ubicazione, la qualificazione, le previsioni, le riparazioni e le garanzie bancarie; d) l’applicazione di tariffe inique che non consentono a un operatore altrettanto efficiente che si basa sull’accesso all’ingrosso alle reti locali disaggregate della [OSCURATO:PERSONA] di replicare i servizi al dettaglio proposti dalla [OSCURATO:PERSONA] senza subire perdite. 196 In tali circostanze, e nei limiti in cui la prima censura della ricorrente, vertente su un errore in cui è incorsa la [OSCURATO:PERSONA] nel ritenere che il rifiuto implicito di accesso alla rete locale avesse avuto inizio il 12 agosto 2005, sia stata respinta (v. supra, punto 194), la [OSCURATO:PERSONA] ha constatato correttamente che l’infrazione unica e continuata oggetto della decisione impugnata aveva avuto inizio il 12 agosto 2005. 197 Tuttavia, tale conclusione non osta a che il Tribunale esamini la seconda e la terza censura fatte valere dalla ricorrente e valuti se l’articolo 1, paragrafo 2, lettera d), della decisione impugnata possa essere parzialmente annullato in quanto constata che, nel corso del periodo compreso tra il 12 agosto e il 31 dicembre 2005, la ricorrente ha applicato tariffe inique che non consentivano a un operatore altrettanto efficiente, che si fosse basato sull’accesso all’ingrosso alle reti locali disaggregate della [OSCURATO:PERSONA], di replicare i servizi al dettaglio offerti dalla [OSCURATO:PERSONA] senza subire perdite (v., per analogia, sentenza del 1o luglio 2010, AstraZeneca/[OSCURATO:PERSONA], T‑321/05 , EU:T:2010:266 , punti 864 e 865 e punto 1 del dispositivo). c) Sull’esistenza di una compressione dei margini nel corso del 2005 198 Con la seconda e la terza censura, la ricorrente afferma, in sostanza, che la [OSCURATO:PERSONA] ha erroneamente concluso per l’esistenza di una compressione dei margini nel corso del 2005. 199 Infatti, con la seconda censura, la ricorrente sostiene che il margine della [OSCURATO:PERSONA] durante il 2005 era positivo, a prescindere dallo scenario previsto.

Poiché tale margine positivo comporta necessariamente che concorrenti efficienti quanto la [OSCURATO:PERSONA] non subirebbero perdite in caso di ingresso nel mercato, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe concluso erroneamente per l’esistenza di una compressione dei margini nel corso di tale anno.

Sarebbe inoltre inesatto ritenere che una decisione di ingresso nel mercato, da parte di un concorrente, nel 2005, non fosse concepibile per un periodo così breve come quattro mesi e mezzo.

All’epoca, infatti, le cifre per gli anni futuri non erano, ipoteticamente, ancora note e non potevano quindi avere una qualsivoglia influenza su tale decisione di investimento. 200 Con la terza censura, la ricorrente sostiene che il metodo di calcolo dei margini su più periodi (pluriennale), che era stato applicato fino ad allora solo a titolo supplementare e a favore dell’impresa in questione, avrebbe consentito alla [OSCURATO:PERSONA] di individuare artificialmente compressioni dei margini nel corso degli anni precedenti a quelli nel corso dei quali tali compressioni possono essere effettivamente constatate.

Tale metodo non può essere utilizzato, tuttavia, per estendere una compressione dei margini nel passato.

Poiché né la [OSCURATO:PERSONA] né la ricorrente potevano prevedere l’andamento delle tariffe dopo il 2005, concludere che esse hanno commesso un’infrazione sin da quell’epoca costituirebbe una violazione dell’articolo 23 del regolamento n. 1/2003.

La circostanza che la stessa [OSCURATO:PERSONA] abbia impiegato diversi anni prima di poter presentare un calcolo della compressione dei margini dimostrerebbe che né la ricorrente né la [OSCURATO:PERSONA] potevano essere consapevoli del fatto che quest’ultima aveva commesso un abuso sotto forma di una compressione dei margini all’epoca dei fatti. 201 [OSCURATO:PERSONA] ribatte, per quanto riguarda la seconda censura, che il lieve margine positivo che può essere esistito nel 2005 non inficia la constatazione di una compressione dei margini a decorrere dal 12 agosto del medesimo anno.

Tale compressione avrebbe infatti impedito ai concorrenti entrati nel mercato di ammortizzare gli investimenti collegati a tale ingresso.

Inoltre, contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, nessun operatore prevederebbe di entrare in un mercato senza ragionevoli prospettive di rendimento su più anni. 202 [OSCURATO:PERSONA] replica inoltre alla terza censura affermando che essa non ha fissato il momento di inizio dell’infrazione al 12 agosto 2005 in modo arbitrario, ma a causa della pubblicazione in tale data dell’offerta di riferimento e tenendo conto del periodo a partire dal quale tale operatore era tenuto a disaggregare l’accesso alle sue reti locali.

Quanto all’argomento vertente sulla violazione dell’articolo 23 del regolamento n. 1/2003, la [OSCURATO:PERSONA] ricorda che è sufficiente che un’impresa sia a conoscenza degli elementi di fatto relativi all’abuso di posizione dominante che le viene addebitato per dimostrare la sua responsabilità ai sensi dell’articolo 102 TFUE.

Nel caso di specie, la [OSCURATO:PERSONA] sapeva che un concorrente altrettanto efficiente, sin dal 2005, non aveva alcuna possibilità di realizzare un margine sufficientemente positivo entrando nel mercato.

Contrariamente a quanto afferma la ricorrente, i costi per l’accesso al mercato all’ingrosso non sarebbero, del resto, sostanzialmente contestati.

Peraltro, la ricorrente non spiegherebbe perché il metodo su più periodi (pluriennale) potrebbe essere utilizzato solo quando è vantaggioso per l’impresa in posizione dominante di cui trattasi. 203 Infine, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che, poiché ha dimostrato l’esistenza di due forme di abuso per tutto il periodo dell’infrazione, l’eventuale constatazione della mancanza di una compressione dei margini nel 2005 implicherebbe soltanto, in ogni caso, che il 12 agosto 2005 non poteva essere considerato come data d’inizio dell’infrazione.

Ne conseguirebbe che siffatta constatazione non procurerebbe alla ricorrente alcun vantaggio. 204 A tal riguardo, si deve ricordare che la [OSCURATO:PERSONA] ha concluso, basandosi sull’approccio cosiddetto «periodo per periodo» (anno per anno) che la [OSCURATO:PERSONA] aveva avviato pratiche di compressione dei margini sin dal 12 agosto 2005.

Infatti, dal punto 997 della decisione impugnata risulta che, sulla base di un’analisi riguardante ogni anno nel corso del periodo in esame, un concorrente altrettanto efficiente che utilizzava l’accesso all’ingrosso alla rete locale della [OSCURATO:PERSONA] presentava margini negativi e non poteva riprodurre in modo redditizio il portafoglio al dettaglio a banda larga della ricorrente.

Al punto 998 della decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] ha precisato che il fatto che vi fosse un margine positivo per quattro mesi nel 2005 non inficiava tale conclusione, dato che l’ingresso per quattro mesi non poteva essere considerato un ingresso su base duratura.

Secondo la [OSCURATO:PERSONA], gli operatori considerano la loro capacità a ottenere un rendimento ragionevole su un periodo più lungo, che si estende su più anni (punto 998 della decisione impugnata).

Su tale base, la [OSCURATO:PERSONA] ha concluso, al punto 1012 di detta decisione, che, durante il periodo dal 12 agosto 2005 al 31 dicembre 2010, un concorrente efficiente quanto la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe potuto riprodurre in modo redditizio il portafoglio al dettaglio di tale operatore. 205 Tuttavia, come è stato ricordato al precedente punto 162, al fine di valutare la liceità della politica dei prezzi applicata da un’impresa dominante, occorre, in linea di principio, fare riferimento a criteri relativi ai prezzi basati sui costi sostenuti dall’impresa dominante stessa e sulla strategia di quest’ultima. 206 In particolare, con riferimento ad una pratica tariffaria che dà luogo alla compressione dei margini, l’uso di siffatti criteri di analisi consente di verificare se tale impresa sarebbe stata sufficientemente efficiente da proporre le sue prestazioni al dettaglio ai clienti finali in modo diverso che in perdita, qualora fosse stata previamente obbligata a pagare i propri prezzi all’ingrosso per le prestazioni intermedie (v. supra, punto 163 e giurisprudenza ivi citata). 207 Tale approccio è tanto più giustificato in quanto risulta parimenti conforme al principio generale della certezza del diritto, tenuto conto del fatto che la valutazione dei costi dell’impresa dominante consente a quest’ultima, in considerazione della particolare responsabilità che le incombe ai sensi dell’articolo 102 TFUE, di valutare la legittimità della propria condotta.

Infatti, un’impresa dominante, se è pur vero che conosce i propri costi e le proprie tariffe, non conosce, in linea di principio, quelli dei suoi concorrenti.

Inoltre, un abuso di esclusione incide anche sui concorrenti potenziali dell’impresa dominante, che la prospettiva di una mancanza di redditività potrebbe dissuadere dall’entrare nel mercato (v. supra, punto 164 e giurisprudenza ivi citata). 208 Ne deriva che, per determinare gli elementi costitutivi della pratica di compressione dei margini, la [OSCURATO:PERSONA] ha giustamente considerato, al punto 828 della decisione impugnata, il criterio del concorrente altrettanto efficiente, basato sulla prova che l’impresa in posizione dominante non potrebbe esercitare attività redditizie a valle fondandosi sul prezzo all’ingrosso applicato ai concorrenti a valle e sul prezzo al dettaglio applicato dal ramo a valle di tale impresa. 209 Orbene, come risulta dalle tabelle da 32 a 35 della decisione impugnata, l’analisi effettuata dalla [OSCURATO:PERSONA] ha portato, in tutti gli scenari previsti e come ammesso dalla stessa al punto 998 di tale decisione, a un margine positivo per il periodo compreso tra il 12 agosto e il 31 dicembre 2005. 210 In un tale caso di specie, la Corte ha già dichiarato che, ove l’impresa che detiene una posizione dominante fissi i propri prezzi ad un livello che copre la parte essenziale dei costi attribuibili alla commercializzazione del prodotto o all’esecuzione della prestazione di servizi di cui trattasi, un concorrente altrettanto efficiente al pari di detta impresa, in linea di principio, ha la possibilità di fare concorrenza a tali prezzi senza incorrere in perdite insostenibili nel lungo periodo (sentenza del 27 marzo 2012, [OSCURATO:PERSONA], C‑209/10 , EU:C:2012:172 , punto 38 ). 211 Ne deriva che, durante il periodo compreso tra il 12 agosto e il 31 dicembre 2005, un concorrente efficiente quanto la [OSCURATO:PERSONA] aveva, in linea di principio, la possibilità di fare concorrenza a tale operatore nel mercato al dettaglio dei servizi a banda larga a condizione che gli fosse accordato un accesso disaggregato alla rete locale, senza incorrere in perdite insostenibili nel lungo periodo. 212 È vero che la Corte ha dichiarato che, anche se un margine è positivo, non è escluso che la [OSCURATO:PERSONA] possa, nell’esaminare l’effetto di estromissione di una pratica tariffaria, dimostrare che l’applicazione di detta pratica era idonea a rendere quantomeno più difficile per gli operatori interessati l’esercizio delle loro attività sul mercato rilevante, a causa, ad esempio di una riduzione della redditività (v., in tal senso, sentenza del 17 febbraio 2011, TeliaSonera Sverige, C‑52/09 , EU:C:2011:83 , punto 74 ).

Tale giurisprudenza è riconducibile all’articolo 2 del regolamento n. 1/2003, secondo il quale, in tutti i procedimenti relativi all’applicazione dell’articolo 102 TFUE, l’onere della prova di una violazione di quest’ultimo articolo incombe alla parte o all’autorità che asserisce tale violazione, ossia, nel caso di specie, alla [OSCURATO:PERSONA]. 213 Tuttavia, nel caso di specie, è giocoforza constatare che la [OSCURATO:PERSONA] non ha dimostrato, nella decisione impugnata, che la pratica tariffaria della [OSCURATO:PERSONA], durante il periodo compreso tra il 12 agosto e il 31 dicembre 2005, ha comportato gli effetti di esclusione di cui trattasi.

Orbene, tale dimostrazione era necessaria specialmente a causa della presenza di margini positivi. 214 La semplice affermazione, al punto 998 della decisione impugnata, che gli operatori considerano la loro capacità di ottenere un utile ragionevole su un periodo più lungo, che si estende su vari anni, non può costituire una prova di tal genere.

Siffatta circostanza, quand’anche dimostrata, si basa infatti su una valutazione prospettica della redditività, necessariamente aleatoria.

Inoltre, nel caso di specie, detti margini positivi sono emersi all’inizio del periodo in questione, in un momento in cui non era stato ancora possibile constatare alcun margine negativo.

In tali circostanze, si deve considerare che la motivazione contenuta nel punto 998 della decisione impugnata non soddisfa il requisito derivante del principio della certezza del diritto e richiamato al precedente punto 164, secondo il quale un’impresa dominante deve essere in grado di valutare la conformità del suo comportamento all’articolo 102 TFUE. 215 Per la stessa ragione, la constatazione dei margini negativi, mediante l’applicazione dell’approccio riguardante più periodi (pluriennale), non può inficiare tale valutazione, poiché, nel caso di specie, detto approccio ha dato luogo a una constatazione siffatta solo attraverso una ponderazione dei margini positivi per il 2005 con i margini negativi constatati rispettivamente per il periodo dal 2006 al 2010 (punto 1013 della decisione impugnata) e dal 2006 al 2008 (punto 1014 della decisione impugnata). 216 Inoltre, al punto 1026 della decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA], in base a documenti dell’aprile 2005, elaborati dai servizi di regolamentazione della [OSCURATO:PERSONA] e relativi a una strategia di presentazione dell’offerta di riferimento per l’accesso disaggregato alla rete locale e ai prezzi ULL, ha considerato che quest’ultima era a conoscenza, sin dal 12 agosto 2005, del fatto che i prezzi all’ingrosso a livello della rete locale esercitavano una compressione dei margini degli operatori alternativi. 217 Tuttavia, occorre sottolineare che, tenuto conto della presenza di margini positivi tra il 12 agosto e il 31 dicembre 2005, la [OSCURATO:PERSONA] era soggetta a un obbligo particolare per quanto riguarda la prova degli effetti di esclusione connessi alla pratica di compressione dei margini contestata alla [OSCURATO:PERSONA] nel corso di tale periodo (v. giurisprudenza citata al precedente punto 212). 218 Pertanto, l’affermazione della [OSCURATO:PERSONA] e i documenti fatti valere a sostegno di tale affermazione non sono sufficienti a dimostrare l’effetto di esclusione della pratica di compressione dei margini contestata alla [OSCURATO:PERSONA] e, ad esempio, una riduzione della redditività, che possa rendere quantomeno più difficile per gli operatori interessati l’esercizio delle loro attività nel mercato considerato. 219 Del resto, le sezioni 9 e 10 della decisione impugnata, dedicate agli effetti anticoncorrenziali del comportamento della [OSCURATO:PERSONA], non comprendono alcun esame degli effetti della presunta pratica di compressione dei margini nel periodo compreso tra il 12 agosto e il 31 dicembre 2005. 220 Pertanto, tenuto conto di una giurisprudenza consolidata secondo la quale l’esistenza di un dubbio nella mente del giudice deve andare a vantaggio dell’impresa destinataria della decisione con cui si constata un’infrazione (sentenze dell’8 luglio 2004, JFE Engineering e a./[OSCURATO:PERSONA], T‑67/00, T‑68/00, T‑71/00 e T‑78/00 , EU:T:2004:221 , punto 177 , e del 12 luglio 2011, Hitachi e a./[OSCURATO:PERSONA], T‑112/07 , EU:T:2011:342 , punto 58 ), occorre considerare che la [OSCURATO:PERSONA] non ha fornito la prova che la pratica che dava luogo a una compressione dei margini da parte della [OSCURATO:PERSONA] aveva avuto inizio prima del 1 o gennaio 2006.

Poiché la decisione impugnata è quindi viziata da un errore di valutazione su tale punto, non è necessario esaminare se tale approccio violi anche, come sostiene la ricorrente, l’articolo 23 del regolamento n. 1/2003. 221 Tenuto conto di quanto precede, il secondo motivo dedotto dalla ricorrente deve essere in parte accolto e l’articolo 1, paragrafo 2, lettera d), della decisione impugnata deve essere annullato in quanto constata che, nel corso del periodo compreso tra il 12 agosto e il 31 dicembre 2005, la ricorrente ha applicato tariffe inique che non consentivano a un operatore altrettanto efficiente che si fosse basato sull’accesso all’ingrosso alle reti locali disaggregate della [OSCURATO:PERSONA] di replicare i servizi al dettaglio offerti dalla [OSCURATO:PERSONA] senza subire perdite. [ omissis ]

4. Sul quarto motivo, vertente sulla violazione della nozione di «impresa» ai sensi del diritto dell’Unione e del principio della personalità delle pene, nonché sul difetto di motivazione 474 Con il suo quarto motivo, la ricorrente sostiene, in una prima parte, che la decisione impugnata viola la nozione di «impresa» al pari del principio della personalità delle pene, in quanto le infligge per recidiva e a fini dissuasivi un’ammenda di EUR 31070000, distinta dall’ammenda inflitta in solido alla [OSCURATO:PERSONA] e alla stessa, e, in una seconda parte, che la decisione impugnata è viziata a tal riguardo da un difetto di motivazione. 475 Occorre esaminare, in primo luogo, il presunto difetto di motivazione e, in secondo luogo, la presunta violazione della nozione di «impresa» e del principio della personalità delle pene. d) Sul presunto difetto di motivazione 476 Con la seconda parte del quarto motivo, la ricorrente lamenta il fatto che la [OSCURATO:PERSONA] non ha fornito, nella decisione impugnata, le ragioni per cui essa dovrebbe sopportare da sola le maggiorazioni per la recidiva e per l’effetto dissuasivo, e ha quindi violato l’obbligo di motivazione. [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe infatti limitata a dimostrare le aggravanti che giustificavano un adeguamento dell’importo di base dell’ammenda e a stabilire successivamente che le maggiorazioni dell’ammenda dovevano essere a carico della sola ricorrente.

La decisione impugnata non consentirebbe alla ricorrente di comprendere la motivazione di tale approccio, tanto più che la sua responsabilità risulta, nel caso di specie, unicamente dalla circostanza che le è stata imputata un’infrazione commessa dalla sua controllata, la [OSCURATO:PERSONA].

Per quanto riguarda i punti 1533 e 1535 della decisione impugnata, citati dalla [OSCURATO:PERSONA] nell’ambito del presente procedimento, essi consentirebbero certamente di concludere che il fatturato della ricorrente è più elevato di quello della [OSCURATO:PERSONA].

Tuttavia, tali passaggi della decisione impugnata non consentirebbero di comprendere per quale motivo la [OSCURATO:PERSONA] doveva sottrarsi all’ammenda inflitta specificamente alla ricorrente. 477 [OSCURATO:PERSONA], sostenuta dall’interveniente, contesta tali argomenti. 478 Secondo una giurisprudenza consolidata, l’obbligo di motivare una decisione individuale ha lo scopo di consentire al giudice dell’Unione di esercitare il suo controllo sulla legittimità di tale decisione e di fornire all’interessato un’indicazione sufficiente per sapere se detta decisione è fondata o se è eventualmente affetta da un vizio che consente di contestarne la validità (v., in tal senso, sentenze del 9 novembre 1983, [OSCURATO:PERSONA]‑Industrie‑Michelin/[OSCURATO:PERSONA], 322/81 , EU:C:1983:313 , punto 14 , e del 29 febbraio 2016, Schenker/[OSCURATO:PERSONA], T‑265/12 , EU:T:2016:111 , punto 230 ). 479 Nel caso di specie, per quanto riguarda la parte dell’ammenda inflitta alla sola ricorrente e che riflette l’aumento per recidiva dell’importo dell’ammenda inflitta in solido alla ricorrente e alla [OSCURATO:PERSONA], risulta inequivocabilmente dai punti da 1525 a 1531 della decisione impugnata che detto aumento è stato giustificato dal fatto che la ricorrente, la cui responsabilità per l’infrazione di cui trattasi nel caso di specie ha potuto essere dimostrata, era già stata sanzionata per un’infrazione simile nella decisione [OSCURATO:PERSONA].

Orbene, anche se tale passaggio della decisione impugnata non spiega il motivo per cui solo la ricorrente doveva essere tenuta a sopportare le conseguenze di tale recidiva, e non anche la [OSCURATO:PERSONA], risulta implicitamente da detta decisione che tale risultato era dovuto al fatto che solo la ricorrente era stata ritenuta responsabile dell’infrazione di cui trattasi nella decisione [OSCURATO:PERSONA] ed era stata destinataria a tale titolo di quest’ultima. 480 Per quanto riguarda la parte dell’ammenda inflitta alla sola ricorrente e che riflette l’applicazione di un coefficiente moltiplicatore di 1,2 a fini dissuasivi, la [OSCURATO:PERSONA] ha sottolineato, al punto 1533 della decisione impugnata, in primo luogo, che il fatturato mondiale della ricorrente nel 2013 era pari a EUR 60,123 miliardi, in secondo luogo, che il valore delle vendite dei prodotti pertinenti per l’infrazione in questione rappresentava meno dello 0,067% del fatturato e, in terzo luogo, che la ricorrente era responsabile dell’infrazione commessa dalla [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] ne ha dedotto, ai punti 1534 e 1535 della decisione impugnata, che alla ricorrente, in forza del punto 30 degli orientamenti del 2006, doveva essere inflitta un’ammenda più elevata dell’ammenda di base aumentata del 50% per recidiva, al fine di garantire a detta ammenda un effetto sufficientemente dissuasivo.

Sebbene tale passaggio della decisione impugnata non spieghi il motivo per cui il risultato dell’applicazione del coefficiente moltiplicatore di 1,2 non doveva gravare anche sulla [OSCURATO:PERSONA], dall’iter logico seguito dalla [OSCURATO:PERSONA] risulta implicitamente che tale approccio era motivato dal fatto che tale controllata aveva un fatturato nettamente inferiore a quello della ricorrente nel momento in cui la decisione impugnata è stata adottata e che l’ammenda di EUR 38838000 presentava quindi, con riferimento a tale controllata, un effetto sufficientemente dissuasivo. 481 Ne consegue che, anche se la motivazione della decisione impugnata risulta sommaria per quanto riguarda l’ammenda inflitta individualmente alla ricorrente, essa le ha fornito indicazioni sufficienti quanto alla fondatezza della decisione impugnata su questo punto e le ha quindi consentito di contestarne utilmente la validità.

Analogamente, tale motivazione consente al Tribunale di esercitare il suo controllo sulla legittimità della decisione impugnata per quanto riguarda l’ammenda inflitta individualmente alla ricorrente. 482 La seconda parte del quarto motivo, vertente su un difetto di motivazione, deve essere quindi respinta. e) Sulla violazione della nozione di «impresa» ai sensi del diritto dell’Unione e del principio della personalità delle pene 483 Con la prima parte del quarto motivo, la ricorrente rileva che l’ammenda specifica ad essa inflitta nella decisione impugnata risulta da due circostanze di cui la [OSCURATO:PERSONA] ha tenuto conto in detta decisione, ossia, da un lato, le dimensioni dell’impresa di cui essa fa parte, che giustificano, secondo la [OSCURATO:PERSONA], l’applicazione di un fattore di moltiplicazione dell’ammenda di 1,2 e, dall’altro, la circostanza che essa era già stata ritenuta responsabile di un’infrazione simile nella decisione [OSCURATO:PERSONA], che giustifica una maggiorazione dell’importo di base dell’ammenda del 50%.

Orbene, la ricorrente sottolinea che, nella decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] considera la sua responsabilità non già a causa della sua partecipazione diretta ai fatti costitutivi dell’infrazione, bensì a causa dei suoi collegamenti con la [OSCURATO:PERSONA].

Inoltre, secondo la decisione impugnata, la ricorrente e la [OSCURATO:PERSONA] facevano parte della stessa impresa non solo durante tutto il periodo dell’infrazione, ma anche alla data in cui è stata adottata la decisione [OSCURATO:PERSONA], in quanto l’acquisizione della partecipazione di maggioranza della ricorrente nel capitale della [OSCURATO:PERSONA] risaliva al 4 agosto 2000 e la struttura di tale partecipazione era rimasta da allora invariata. 484 Tenuto conto di tali circostanze, la ricorrente sostiene che la [OSCURATO:PERSONA] le ha inflitto un’ammenda distinta in violazione della nozione di «impresa» nel diritto dell’Unione e del principio della personalità delle pene e delle sanzioni.

Tale principio imporrebbe, conformemente all’articolo 23, paragrafo 3, del regolamento n. 1/2003, che l’importo dell’ammenda sia determinato in funzione, da un lato, della gravità dell’infrazione individualmente contestata all’impresa interessata e, dall’altro, della sua durata.

Pertanto, dalla giurisprudenza della Corte risulterebbe che la [OSCURATO:PERSONA] può infliggere ammende diverse unicamente a imprese diverse e non a società diverse qualora le stesse siano parte della medesima impresa.

Infatti, il principio della personalità delle pene non si applicherebbe al rapporto interno tra persone giuridiche diverse costituenti un’impresa.

Come confermerebbe la prassi decisionale della [OSCURATO:PERSONA], un’ammenda distinta sarebbe giustificata solo qualora, da un punto di vista giuridico, la composizione dell’impresa in questione si sia modificata durante il periodo di riferimento e, pertanto, possano essere individuate imprese diverse.

Poiché ciò non si è verificato nel caso di specie, la [OSCURATO:PERSONA] non poteva infliggere alla ricorrente un’ammenda più elevata di quella inflitta alla [OSCURATO:PERSONA] senza violare il principio della personalità delle pene e delle sanzioni.

Inoltre, salvo modifiche nella struttura dell’impresa responsabile dell’infrazione, il limite massimo del 10% previsto all’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003 dovrebbe essere calcolato in base al fatturato complessivo dell’impresa in questione.

Per quanto riguarda la recidiva, la ricorrente sostiene che, poiché essa stessa ha commesso l’infrazione sanzionata nella decisione [OSCURATO:PERSONA], non è necessario stabilire se la [OSCURATO:PERSONA] facesse già parte dell’impresa responsabile di detta infrazione nel momento in cui quest’ultima è stata commessa.

L’unica considerazione pertinente in tale fase consisterebbe nel fatto che quest’ultima impresa ha commesso detta infrazione e la società del gruppo che dovrebbe essere sanzionata fa ormai parte, attualmente, della stessa impresa. 485 La ricorrente aggiunge altresì, per quanto riguarda il rischio di recidiva, che si poteva in ogni caso ritenere, nella fattispecie, che la [OSCURATO:PERSONA] non solo facesse già parte dell’impresa responsabile dell’infrazione sanzionata nella decisione [OSCURATO:PERSONA], ma fosse venuta a conoscenza di tale infrazione, considerata l’ampia pubblicità di cui aveva beneficiato la decisione che l’aveva sanzionata.

Per quanto riguarda l’effetto dissuasivo, la ricorrente sottolinea, in sostanza, che, seguendo il ragionamento della [OSCURATO:PERSONA], essa stessa e la [OSCURATO:PERSONA] fanno parte della stessa impresa, e che, pertanto, è errato trarre argomenti dalle loro diverse dimensioni ai fini del calcolo dell’importo dell’ammenda. 486 Infine, la ricorrente sostiene, in subordine, che la [OSCURATO:PERSONA] non dispone di un potere discrezionale tale da poter decidere liberamente, senza obiettiva giustificazione, di imporre un’ammenda a una società appartenente a un gruppo e non a un’altra società dello stesso gruppo.

Orbene, nel caso di specie, non sarebbe opportuno privilegiare la società che ha commesso i fatti costitutivi dell’infrazione e concedere un trattamento meno favorevole alla società controllante, la cui responsabilità è considerata a titolo puramente derivativo. 487 [OSCURATO:PERSONA] contesta tali argomenti.

A suo avviso, il semplice fatto che la ricorrente detenesse il 51% del capitale sociale della [OSCURATO:PERSONA] all’epoca in cui l’infrazione sanzionata nella decisione [OSCURATO:PERSONA] è stata commessa non significa che la [OSCURATO:PERSONA] appartenesse all’impresa che ha commesso tale infrazione.

L’argomento della ricorrente dipenderebbe, su tale punto, da una premessa errata, poiché l’impresa responsabile dell’abuso di posizione dominante di cui trattasi nella decisione [OSCURATO:PERSONA] era composta unicamente da quest’ultima società, e non dalla ricorrente e dalla [OSCURATO:PERSONA].

Orbene, contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, la [OSCURATO:PERSONA], nel sanzionare una violazione del diritto della concorrenza, disporrebbe di un ampio potere discrezionale per tener conto della diversa situazione di società all’interno di un gruppo.

La Corte non avrebbe mai lasciato intendere che tale margine di discrezionalità sia limitato alle situazioni in cui la composizione dell’impresa in questione sia mutata. 488 Tale conclusione non sarebbe incompatibile con il principio della personalità delle pene e delle sanzioni, il quale implicherebbe soltanto che l’importo dell’ammenda debba essere determinato in funzione della gravità dell’infrazione individualmente contestata all’impresa interessata.

Ne consegue che la sanzione applicata alle persone giuridiche che compongono l’impresa che ha commesso l’infrazione non potrebbe eccedere quanto è giustificato alla luce dell’infrazione stessa.

Per contro, dal principio della personalità delle pene e delle sanzioni non deriverebbe che la [OSCURATO:PERSONA] è tenuta a infliggere la stessa ammenda a tutte le persone giuridiche che compongono l’impresa in questione. 489 Nel caso di specie, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe esercitato l’ampio potere discrezionale di cui gode nel ritenere che la [OSCURATO:PERSONA], che è una società di dimensioni relativamente ridotte, non dovesse essere ritenuta responsabile del pagamento di tutte le ammende inflitte.

Al contrario, una maggiorazione a fini dissuasivi era giustificata nel caso della ricorrente, dal momento che quest’ultima è una società di grandi dimensioni e che un’ammenda di importo inferiore non avrebbe effetti dissuasivi sulla stessa. [OSCURATO:PERSONA] sottolinea in proposito che, dal momento che la giurisprudenza ammette che essa sia libera di non sanzionare una società controllante sebbene appartenga a un’impresa che ha violato il diritto dell’Unione in materia di concorrenza, essa dovrebbe a fortiori essere in grado, per ragioni oggettive, di infliggere a una società appartenente ad un’impresa responsabile di tale infrazione solo una parte dell’ammenda complessiva che ne risulta.

La ricorrente non avrebbe dedotto, del resto, alcun argomento tale da dimostrare che era illegittimo per la [OSCURATO:PERSONA] applicarle la circostanza aggravante della recidiva nonché la maggiorazione a fini dissuasivi. 490 [OSCURATO:PERSONA] sottolinea, inoltre, che la presunzione di influenza determinante della ricorrente sul comportamento della [OSCURATO:PERSONA] nel mercato non veniva applicata né quando è stata commessa l’infrazione che ha dato luogo alla decisione [OSCURATO:PERSONA] né nel corso del periodo durante il quale è stata commessa l’infrazione sanzionata nella decisione impugnata.

Orbene, in mancanza di elementi di prova concreti che la [OSCURATO:PERSONA] e la ricorrente facessero già parte della stessa impresa all’epoca in cui è stata commessa l’infrazione in questione nella decisione [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] non era legittimata ad aumentare l’ammenda inflitta alla [OSCURATO:PERSONA] a titolo di recidiva.

Per contro, poiché la ricorrente era destinataria della decisione [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] ritiene che essa dovesse essere in grado di applicare alla stessa una maggiorazione per recidiva, senza necessità di indagini più approfondite per stabilire se essa formasse già con la [OSCURATO:PERSONA] la stessa impresa all’epoca dell’infrazione sanzionata in tale decisione.

Per quanto riguarda la maggiorazione dell’ammenda a fini dissuasivi, è vero che la [OSCURATO:PERSONA] riconosce che essa avrebbe potuto applicarla anche alla [OSCURATO:PERSONA], in quanto quest’ultima faceva parte dell’impresa responsabile della violazione del diritto della concorrenza sanzionata nel caso di specie. [OSCURATO:PERSONA] sostiene, tuttavia, che è per l’ampio potere discrezionale di cui dispone che essa ha potuto ritenere più opportuno non seguire tale approccio. 1) Richiamo dei principi 491 Occorre anzitutto ricordare che gli autori dei Trattati hanno scelto di utilizzare la nozione di «impresa» per designare l’autore di un’infrazione al diritto della concorrenza, sanzionabile in applicazione degli articoli 101 o 102 TFUE (v. sentenza del 27 aprile 2017, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], C‑516/15 P , EU:C:2017:314 , punto 46 e giurisprudenza ivi citata). 492 Il diritto dell’Unione in materia di concorrenza riguarda quindi le attività delle imprese, in quanto la nozione di «impresa» comprende qualsiasi ente che eserciti un’attività economica, a prescindere dal suo status giuridico e dalle sue modalità di finanziamento (v. sentenza del 27 aprile 2017, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], C‑516/15 P , EU:C:2017:314 , punto 47 e giurisprudenza ivi citata).

La nozione di «impresa», nell’ambito di tale contesto, deve essere intesa nel senso che essa si riferisce a un’unità economica, anche qualora, sotto il profilo giuridico, l’unità economica di cui trattasi sia costituita da più persone, fisiche o giuridiche (v. sentenze del 1o luglio 2010, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C‑407/08 P , EU:C:2010:389 , punto 64 e giurisprudenza ivi citata, e del 27 aprile 2017, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], C‑516/15 P , EU:C:2017:314 , punto 48 e giurisprudenza ivi citata). 493 Ne consegue che, tale entità economica, laddove violi le regole dettate in materia di concorrenza, è tenuta, secondo il principio di responsabilità personale, a rispondere dell’infrazione (v. sentenze del 20 gennaio 2011, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], C‑90/09 P , EU:C:2011:21 , punti 35 e 36 e giurisprudenza ivi citata, e del 27 aprile 2017, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], C‑516/15 P , EU:C:2017:314 , punto 49 e giurisprudenza ivi citata). 494 Inoltre, per l’applicazione e l’esecuzione delle decisioni adottate dalla [OSCURATO:PERSONA] ai sensi degli articoli 101 e 102 TFUE, è necessario individuare un’entità dotata di personalità giuridica che sia destinataria della decisione che constata e sanziona la violazione di una di tali disposizioni (v., in tal senso, sentenza del 27 marzo 2014, Saint‑[OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], T‑56/09 e T‑73/09 , EU:T:2014:160 , punto 312 e giurisprudenza ivi citata).

Una violazione del diritto dell’Unione in materia di concorrenza deve essere quindi imputata in maniera inequivocabile alla persona giuridica alla quale potranno essere inflitte ammende e alla quale dovrà essere inviata la comunicazione degli addebiti (v., in tal senso, sentenze del 5 marzo 2015, [OSCURATO:PERSONA] e a./Versalis e a., C‑93/13 P e C‑123/13 P , EU:C:2015:150 , punto 89 e giurisprudenza ivi citata; del 27 aprile 2017, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], C‑516/15 P , EU:C:2017:314 , punto 50 , e del 27 marzo 2014, Saint‑[OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], T‑56/09 e T‑73/09 , EU:T:2014:160 , punto 312 e giurisprudenza ivi citata). 495 A tal riguardo, né l’articolo 23, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 1/2003, né la giurisprudenza determinano quale persona giuridica o fisica la [OSCURATO:PERSONA] abbia l’obbligo di ritenere responsabile dell’infrazione e di sanzionare per l’irrogazione di un’ammenda (v. sentenza del 27 aprile 2017, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], C‑516/15 P , EU:C:2017:314 , punto 51 e giurisprudenza ivi citata). 496 Per contro, il comportamento illecito di una controllata può essere imputato alla società controllante in particolare qualora, pur avendo personalità giuridica distinta, tale controllata non determini in modo autonomo la sua linea di condotta sul mercato, ma si attenga, in sostanza, alle istruzioni che le vengono impartite dalla società controllante, in considerazione, in particolare, dei vincoli economici, organizzativi e giuridici che intercorrono tra le due entità giuridiche (v. sentenze del 10 settembre 2009, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], C‑97/08 P , EU:C:2009:536 , punti 58 e 72 e giurisprudenza ivi citata, e del 18 gennaio 2017, Toshiba/[OSCURATO:PERSONA], C‑623/15 P , non pubblicata, EU:C:2017:21 , punto 45 e giurisprudenza ivi citata). 497 In tal caso, secondo una giurisprudenza consolidata della Corte, la società controllante cui è stato imputato il comportamento illecito della sua controllata viene personalmente condannata per un’infrazione alle norme in materia di concorrenza dell’Unione che si ritiene abbia commesso essa stessa, a causa dell’influenza determinante che essa esercitava sulla controllata e che le consentiva di determinare il comportamento di quest’ultima sul mercato (v. sentenza del 27 aprile 2017, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], C‑516/15 P , EU:C:2017:314 , punto 56 e giurisprudenza ivi citata). 498 Tuttavia, qualora la responsabilità della società controllante sia puramente derivata, vale a dire qualora sorga per il solo fatto della partecipazione diretta di una sua controllata all’infrazione, tale responsabilità trova la propria origine nel comportamento illecito di detta controllata, che è stato attribuito alla controllante in considerazione dell’unità economica che costituiscono tali società.

Di conseguenza, la responsabilità della società controllante dipende necessariamente dai fatti costitutivi dell’infrazione commessa dalla sua controllata, ai quali la sua responsabilità è inscindibilmente connessa (sentenza del 27 aprile 2017, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], C‑516/15 P , EU:C:2017:314 , punto 61 ). 499 È per tale ragione che la Corte ha precisato che, in una situazione in cui la responsabilità della società controllante sia puramente derivata da quella della sua controllata e in cui nessun altro fattore caratterizzi individualmente il comportamento contestato alla controllante, la responsabilità di tale società controllante non può eccedere quella della sua controllata (v. sentenze del 17 settembre 2015, Total/[OSCURATO:PERSONA], C‑597/13 P , EU:C:2015:613 , punto 38 e giurisprudenza ivi citata, e del 19 gennaio 2017, [OSCURATO:PERSONA]/Total e [OSCURATO:PERSONA], C‑351/15 P , EU:C:2017:27 , punto 44 e giurisprudenza ivi citata; v. anche, in tal senso, sentenza del 27 aprile 2017, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], C‑516/15 P , EU:C:2017:314 , punto 62 ). 500 È alla luce di tali principi che occorre esaminare, in primo luogo, la parte dell’ammenda inflitta alla sola ricorrente per recidiva e, in secondo luogo, la parte dell’ammenda inflitta alla sola ricorrente per fini dissuasivi. 2) Sulla parte dell’ammenda inflitta alla sola ricorrente per recidiva 501 Con il suo argomento riguardo alla prima parte del quarto motivo, la ricorrente sostiene, sempre che la sua responsabilità puramente derivata per l’infrazione di cui trattasi nella fattispecie debba essere confermata, che la [OSCURATO:PERSONA] non poteva imputare ad essa soltanto, senza imputarle alla [OSCURATO:PERSONA], le conseguenze della recidiva risultanti dall’infrazione simile precedente sanzionata nella decisione [OSCURATO:PERSONA]. 502 Tale argomento non può essere tuttavia accolto. 503 È vero che, come sottolinea la ricorrente, la Corte ha dichiarato che i principi del diritto dell’Unione della responsabilità personale per l’infrazione e della personalità delle pene e delle sanzioni, da osservare in occasione dell’esercizio, da parte della [OSCURATO:PERSONA], del suo potere sanzionatorio in materia di violazione del diritto della concorrenza, riguardano solo l’impresa in quanto tale e non le persone fisiche o giuridiche che ne fanno parte (sentenza del 10 aprile 2014, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA] e a., da C‑231/11 P a C‑233/11 P , EU:C:2014:256 , punto 56 ). 504 Tuttavia, il principio della personalità delle pene deve conciliarsi con quello, derivante dalla giurisprudenza richiamata al precedente punto 499, secondo il quale taluni fattori che caratterizzano individualmente il comportamento proprio della società controllante possono giustificare l’irrogazione alla stessa di una sanzione più severa di quella derivante dall’imputazione a detta società dell’infrazione commessa dalla sua controllata. 505 A tale riguardo, il Tribunale ha già dichiarato che, anche se l’unità di comportamento di un’impresa sul mercato giustifica, in caso di violazione delle regole di concorrenza, il fatto che le varie società appartenenti all’impresa durante il periodo dell’infrazione siano tutte ritenute, in linea di principio, responsabili in solido per il pagamento dello stesso importo dell’ammenda, un’eccezione deve essere ammessa in caso di circostanze aggravanti o attenuanti e, più in generale, di circostanze che giustificano una graduazione dell’importo dell’ammenda, che siano presenti solo in riferimento ad alcune di esse e non ad altre.

Il Tribunale ne ha quindi dedotto che un’entità nei cui confronti la circostanza aggravante della recidiva non sia stata riconosciuta non può essere ritenuta responsabile in solido, con un’altra entità nei cui confronti tale circostanza è stata riconosciuta, della parte di ammenda corrispondente alla maggiorazione per recidiva (v., in tal senso, sentenza del 23 gennaio 2014, [OSCURATO:PERSONA] e AlzChem/[OSCURATO:PERSONA], T‑391/09 , non pubblicata, EU:T:2014:22 , punto 271 ). 506 Ne consegue che, la circostanza aggravante della recidiva può costituire un fattore che caratterizza individualmente il comportamento di una società controllante e che giustifica il fatto che la portata della sua responsabilità ecceda quella della sua controllata da cui è interamente derivata (v., in tal senso, sentenza del 29 febbraio 2016, UTi Worldwide e a./[OSCURATO:PERSONA], T‑264/12 , non pubblicata, EU:T:2016:112 , punto 332 ). 507 Nel caso di specie, in primo luogo, la ricorrente non contesta il fatto di essere stata l’unica destinataria della decisione [OSCURATO:PERSONA] e che la responsabilità della [OSCURATO:PERSONA] non è stata riconosciuta per quanto riguarda l’infrazione sanzionata in tale decisione. 508 Pertanto, la responsabilità della ricorrente constatata nella decisione [OSCURATO:PERSONA], divenuta nel frattempo definitiva, costituisce un fattore caratterizzante individualmente il comportamento ad essa contestato nel caso di specie. 509 In secondo luogo, è vero che la [OSCURATO:PERSONA] faceva già parte del gruppo [OSCURATO:PERSONA] durante una parte significativa dell’infrazione sanzionata nella decisione [OSCURATO:PERSONA] e al momento dell’adozione di tale decisione, di cui essa non era destinataria. 510 Tuttavia, dalla giurisprudenza risulta che una società che non era destinataria di una decisione che constatava una prima violazione del diritto dell’Unione in materia di concorrenza, ma che è destinataria di una decisione che le infligge un’ammenda per la sua partecipazione a una nuova infrazione simile può veder aumentare la sua responsabilità per recidiva solo nei limiti in cui la [OSCURATO:PERSONA] fornisca, in quest’ultima decisione, indicazioni che consentano a tale società di comprendere in che qualità e in che misura essa sarebbe stata coinvolta nella prima infrazione (v., in tal senso, sentenze dell’8 maggio 2013, Eni/[OSCURATO:PERSONA], C‑508/11 P , EU:C:2013:289 , punto 129 , e del 5 marzo 2015, [OSCURATO:PERSONA] e a./Versalis e a., C‑93/13 P e C‑123/13 P , EU:C:2015:150 , punto 98 e giurisprudenza ivi citata). 511 Nel caso di specie, non vi sono elementi che indichino che la [OSCURATO:PERSONA] sia stata coinvolta, in qualsiasi veste, nell’infrazione sanzionata dalla [OSCURATO:PERSONA] nella decisione [OSCURATO:PERSONA] e che, pertanto, abbia potuto esserle imputata anche tale infrazione. 512 In tali circostanze, se fosse accolto l’argomento della ricorrente secondo il quale la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto applicare la circostanza aggravante della recidiva nei confronti della [OSCURATO:PERSONA], ciò equivarrebbe a rendere tale controllata responsabile del comportamento precedente della ricorrente, la sua società controllante.

Orbene, la Corte ha dichiarato che non era possibile imputare a una società l’insieme delle azioni illecite di un gruppo se tale società non era identificata come la persona giuridica che, alla testa di tale gruppo, era responsabile del coordinamento dell’azione di quest’ultimo (sentenza del 2 ottobre 2003, Aristrain/[OSCURATO:PERSONA], C‑196/99 P , EU:C:2003:529 , punto 98 ). 513 Nel caso di specie, è pacifico che la [OSCURATO:PERSONA] non era a capo dell’impresa che ha commesso l’infrazione sanzionata dalla decisione [OSCURATO:PERSONA], e quest’ultima infrazione è stata commessa direttamente dalla sola ricorrente.

Ne consegue che solo la ricorrente ha preso parte sia all’infrazione sanzionata nella decisione [OSCURATO:PERSONA] che all’infrazione sanzionata nella decisione impugnata nel caso di specie, circostanza che caratterizza individualmente il suo comportamento. 514 Tenuto conto di quanto precede, si deve concludere che la [OSCURATO:PERSONA] non è incorsa in alcun errore quando, nella decisione impugnata, ha aumentato, per recidiva, l’importo dell’ammenda nei confronti della sola ricorrente. 3) Sulla parte dell’ammenda inflitta alla sola ricorrente per fini dissuasivi 515 Occorre ricordare che la nozione di «dissuasione» costituisce uno degli elementi da prendere in considerazione nel calcolo dell’importo dell’ammenda.

Infatti, secondo una giurisprudenza costante, le ammende inflitte per violazioni degli articoli 101 e 102 TFUE, come previste dall’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003, hanno ad oggetto la repressione degli illeciti delle imprese interessate, nonché lo scopo di dissuadere sia le imprese in oggetto sia altri operatori economici dalla violazione, in futuro, delle norme del diritto dell’Unione in materia di concorrenza.

Orbene, il nesso tra, da un lato, le dimensioni e le risorse globali delle imprese e, dall’altro, la necessità di assicurare all’ammenda un effetto dissuasivo è incontestabile.

Ne consegue che la [OSCURATO:PERSONA], per determinare l’importo dell’ammenda, può tener conto, segnatamente, delle dimensioni e della potenza economica dell’impresa interessata (v. sentenze del 17 giugno 2010, Lafarge/[OSCURATO:PERSONA], C‑413/08 P , EU:C:2010:346 , punto 102 e giurisprudenza ivi citata, e del 5 giugno 2012, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], T‑214/06 , EU:T:2012:275 , punto 142 e giurisprudenza ivi citata). 516 La presa in considerazione delle dimensioni e delle risorse globali dell’impresa interessata allo scopo di assicurare un effetto dissuasivo sufficiente all’ammenda si giustifica con l’impatto voluto su tale impresa, dato che la sanzione non deve essere trascurabile in rapporto, segnatamente, alla capacità finanziaria di quest’ultima (v., in tal senso, sentenze del 5 giugno 2012, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], T‑214/06 , EU:T:2012:275 , punto 143 e giurisprudenza ivi citata, e del 6 febbraio 2014, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], T‑40/10 , non pubblicata, EU:T:2014:61 , punto 312 e giurisprudenza ivi citata).

La giurisprudenza ha così stabilito, in particolare, che la finalità dissuasiva che la [OSCURATO:PERSONA] ha il diritto di perseguire in occasione della fissazione dell’importo di un’ammenda può essere validamente raggiunta soltanto considerando la situazione dell’impresa alla data in cui l’ammenda viene inflitta (v. sentenza del 5 giugno 2012, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], T‑214/06 , EU:T:2012:275 , punto 143 e giurisprudenza ivi citata; v., in tal senso, sentenza del 9 dicembre 2014, Lucchini/[OSCURATO:PERSONA], T‑91/10 , EU:T:2014:1033 , punto 314 e giurisprudenza ivi citata). 517 Del resto, poiché un’impresa che dispone di un fatturato piuttosto consistente può mobilizzare più facilmente i fondi necessari per il pagamento della sua ammenda, la [OSCURATO:PERSONA] è legittimata, come previsto al punto 30 degli orientamenti del 2006, a maggiorare a tale titolo la suddetta ammenda al fine di garantire un effetto dissuasivo sufficiente di quest’ultima (v., in tal senso, sentenze del 17 maggio 2011, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], T‑299/08 , EU:T:2011:217 , punto 253 ; del 6 marzo 2012, UPM‑Kymmene/[OSCURATO:PERSONA], T‑53/06 , non pubblicata, EU:T:2012:101 , punto 76 e giurisprudenza ivi citata, e del 6 febbraio 2014, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], T‑40/10 , non pubblicata, EU:T:2014:61 , punto 352 ). 518 È stato peraltro dichiarato che è proprio il volume d’affari complessivo dell’impresa in questione a rivelare le dimensioni di quest’ultima nonché la sua potenza economica, determinante per valutare la portata dissuasiva di un’ammenda nei suoi confronti (v., in tal senso, sentenza del 9 luglio 2003, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], T‑220/00 , EU:T:2003:193 , punto 96 e giurisprudenza ivi citata; v. anche, in tal senso, sentenza del 22 maggio 2008, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C‑266/06 P , non pubblicata, EU:C:2008:295 , punto 120 ). 519 Nelle circostanze del caso di specie, occorre sottolineare, anzitutto, che la ricorrente e la [OSCURATO:PERSONA] formavano, come ha giustamente constatato la [OSCURATO:PERSONA], una stessa unità economica durante il periodo in questione e che la responsabilità della ricorrente per l’infrazione oggetto della decisione impugnata è puramente derivata da quella di tale controllata. 520 Inoltre, va ricordato che, certamente, la giurisprudenza ammette che a una società controllante possa essere inflitta un’ammenda più elevata di quella della sua controllata, anche se la responsabilità della prima è puramente derivata da quella della seconda.

Tuttavia, ciò può avvenire unicamente in presenza di un fattore che caratterizza individualmente il comportamento addebitato a detta società controllante (v. la giurisprudenza citata al precedente punto 499).

Orbene, quando, come nel caso di specie, al fine di valutare la gravità dell’infrazione commessa dall’impresa e di calcolare l’ammenda che deve esserle inflitta, la [OSCURATO:PERSONA] si basa sul fatturato della controllata, il fatturato della società controllante, sia pure notevolmente superiore a quello della controllata, non è un elemento tale da caratterizzare il comportamento individuale della società controllante nella commissione dell’infrazione imputata all’impresa, in quanto la responsabilità della società controllante a tal riguardo è puramente derivata da quella della sua controllata.

Inoltre, la mera constatazione di un fatturato è un elemento di fatto che non può individualizzare la condotta della società controllante. [OSCURATO:PERSONA] non poteva, pertanto, per giustificare l’applicazione del coefficiente di dissuasione specifico della ricorrente, prendere in considerazione il fatturato di quest’ultima. 521 Infine, la tesi della [OSCURATO:PERSONA] non può essere condivisa quando fa valere il potere discrezionale di cui essa dispone in sede di determinazione dell’importo delle ammende che sanzionano le violazioni dell’articolo 101 o 102 TFUE.

Infatti, è vero che, secondo la giurisprudenza, l’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003 lascia alla [OSCURATO:PERSONA] un margine di discrezionalità al riguardo.

Tuttavia, tale disposizione limita l’esercizio di tale potere discrezionale stabilendo criteri oggettivi ai quali detta istituzione deve attenersi (v., in tal senso, sentenza del 12 novembre 2014, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C‑580/12 P , EU:C:2014:2363 , punto 55 ).

Orbene, rientra perfettamente in tali elementi oggettivi la nozione di «impresa» cui si riferisce tale disposizione e che, come è stato ricordato al precedente punto 492, deve essere intesa nel senso che essa designa un’unità economica, anche qualora, sotto il profilo giuridico, tale unità economica sia costituita da più persone fisiche o giuridiche. 522 Nel caso di specie, la [OSCURATO:PERSONA] ha dimostrato che la ricorrente esercitava un’influenza determinante sulla [OSCURATO:PERSONA] durante il periodo in questione e ha imputato, per tale ragione, la responsabilità per l’infrazione oggetto della decisione impugnata all’unità economica, costituita dalle due società di cui trattasi.

Si deve ritenere, pertanto, che l’approccio della [OSCURATO:PERSONA], consistito nel condannare la ricorrente a sopportare le conseguenze dell’applicazione di un coefficiente moltiplicatore di 1,2, non si basi su alcuna giustificazione oggettiva. 523 Da quanto precede risulta che la [OSCURATO:PERSONA], nella decisione impugnata, ha condannato la ricorrente a sopportare il fattore di moltiplicazione di 1,2 a fini dissuasivi in violazione della nozione di «impresa» prevista dal diritto dell’Unione. 524 Il quarto motivo deve essere pertanto accolto solo entro tali limiti e l’articolo 2, primo comma, lettera b), della decisione impugnata deve essere annullato sulla base del rilievo che esso ha condannato la ricorrente a sopportare il fattore di moltiplicazione di 1,2 a fini dissuasivi.

5. Sul quinto motivo, vertente su errori nel calcolo dell’importo dell’ammenda inflitta in solido alla [OSCURATO:PERSONA] e alla ricorrente 525 Con il suo quinto motivo, la ricorrente sostiene che la [OSCURATO:PERSONA] ha commesso diversi errori nel calcolo dell’importo dell’ammenda che è le stata inflitta in solido con la [OSCURATO:PERSONA].

Tale motivo, in cui la ricorrente dichiara di aderire agli argomenti esposti dalla [OSCURATO:PERSONA] nel proprio ricorso, si suddivide in due parti, che è opportuno esaminare in ordine successivo. a) Sulla prima parte, vertente su un errore manifesto di valutazione e sulla violazione del principio della parità di trattamento a causa del calcolo dell’importo dell’ammenda con riferimento al fatturato della [OSCURATO:PERSONA] nel 2010 526 La ricorrente sostiene, in una prima parte, che, calcolando l’importo di base dell’ammenda con riferimento al fatturato realizzato dalla [OSCURATO:PERSONA] nel 2010 nel mercato dell’accesso disaggregato alla rete locale e nel mercato al dettaglio dei servizi a banda larga da postazione fissa, la [OSCURATO:PERSONA] non soltanto è incorsa in un errore manifesto di valutazione, ma ha anche violato il principio della parità di trattamento.

Sebbene la decisione impugnata sia in linea, a tal riguardo, con il punto 13 degli orientamenti del 2006, dalla precedente prassi decisionale della [OSCURATO:PERSONA] risulterebbe che tale regola non deve essere applicata quando il fatturato realizzato nel corso dell’ultimo anno intero di partecipazione all’infrazione si discosta in modo significativo dalla media annua delle vendite pertinenti nel corso dei primi anni di tale partecipazione.

Nel caso di specie, il fatturato pertinente della [OSCURATO:PERSONA] è aumentato del 133% tra il 2005 e il 2010.

Poiché tale aumento è significativo, il solo fatturato realizzato nel corso del 2010 non sarebbe sufficientemente rappresentativo. 527 In tali circostanze, secondo la ricorrente, spettava alla [OSCURATO:PERSONA] calcolare l’importo di base dell’ammenda con riferimento al fatturato medio annuo realizzato nel corso di tutto il periodo dell’infrazione, ossia tra il 2005 e il 2010.

Discostandosi dalla prassi decisionale precedente per il motivo che il suddetto aumento del fatturato non era esponenziale, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe violato il principio della parità di trattamento.

Infine, l’affermazione della [OSCURATO:PERSONA], secondo la quale tale aumento del fatturato si spiegherebbe con il presunto comportamento abusivo della [OSCURATO:PERSONA] nel mercato, sarebbe una mera congettura.

Tale aumento sarebbe dovuto alla rapida crescita dei mercati della banda larga nel corso del periodo dell’infrazione e non dall’aumento delle quote di mercato della [OSCURATO:PERSONA] nel corso di detto periodo. 528 [OSCURATO:PERSONA], sostenuta dall’interveniente, contesta tali argomenti. [ omissis ] 530 In sostanza, occorre anzitutto ricordare, per quanto riguarda la prima parte del motivo, che l’articolo 23, paragrafo 3, del regolamento n. 1/2003 dispone che, per determinare l’ammontare dell’ammenda occorre tener conto, oltre che della gravità dell’infrazione, anche della sua durata. 531 Inoltre, va ricordato che, secondo il punto 13 degli orientamenti del 2006, «[a]l fine di determinare l’importo di base dell’ammenda da infliggere, la [OSCURATO:PERSONA] utilizzerà il valore delle vendite dei beni o servizi, ai quali l’infrazione direttamente o indirettamente si riferisce (…), realizzate dall’impresa nell’area geografica interessata all’interno dello Spazio economico europeo (SEE)», e che a tal fine, «in linea di massima», essa «prenderà come riferimento le vendite realizzate dall’impresa nell’ultimo anno intero in cui questa ha partecipato all’infrazione». 532 Inoltre, dalla giurisprudenza emerge che la quota del fatturato proveniente dalle merci o dai servizi oggetto dell’infrazione è tale da fornire un’esatta indicazione della portata di un’infrazione nel mercato interessato, in quanto il volume di affari realizzato su tali merci o servizi costituisce un criterio oggettivo che fornisce il giusto metro della nocività della pratica medesima rispetto al normale gioco della concorrenza (v., in tal senso, sentenza del 28 giugno 2016, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], T‑208/13 , EU:T:2016:368 , punto 236 e giurisprudenza ivi citata). 533 Il punto 13 degli orientamenti del 2006 mira quindi, per quanto riguarda la violazione dell’articolo 102 TFUE, ad assumere quale base iniziale ai fini del calcolo dell’importo dell’ammenda inflitta all’impresa in questione un importo che rifletta l’importanza economica dell’infrazione (v., in tal senso, sentenze dell’11 luglio 2013, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], C‑444/11 P , non pubblicata, EU:C:2013:464 , punto 76 ; del 12 novembre 2014, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C‑580/12 P , EU:C:2014:2363 , punto 57 , e del 23 aprile 2015, LG [OSCURATO:PERSONA] e LG [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C‑227/14 P , EU:C:2015:258 , punto 53 ). 534 Tuttavia, occorre anche sottolineare che l’autolimitazione del potere discrezionale della [OSCURATO:PERSONA] risultante dall’adozione degli orientamenti del 2006 non è incompatibile con il mantenimento di un margine di discrezionalità sostanziale per tale istituzione.

Detti orientamenti contengono, infatti, diversi elementi di flessibilità che consentono alla [OSCURATO:PERSONA] di esercitare il suo potere discrezionale in conformità con le disposizioni del regolamento n. 1/2003, come interpretate dai giudici dell’Unione (v., in tal senso, sentenza dell’11 luglio 2013, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], C‑444/11 P , non pubblicata, EU:C:2013:464 , punto 96 e giurisprudenza ivi citata), se non addirittura con altre norme e principi del diritto dell’Unione.

In particolare, lo stesso punto 13 degli orientamenti del 2006 precisa che la [OSCURATO:PERSONA], «in linea di massima», deve prendere come riferimento le vendite realizzate dall’impresa interessata nell’ultimo anno intero in cui questa ha partecipato all’infrazione, nel calcolare l’importo dell’ammenda di base (v., in tal senso, sentenza del 9 settembre 2015, Samsung SDI e a./[OSCURATO:PERSONA], T‑84/13 , non pubblicata, EU:T:2015:611 , punto 214 ). 535 Nel caso di specie, dai punti da 1490 a 1495 della decisione impugnata emerge che, al fine di determinare l’importo di base dell’ammenda inflitta in solido alla ricorrente e alla [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] ha tenuto conto delle vendite realizzate da quest’ultima nell’ultimo anno intero della sua partecipazione all’infrazione, ossia il fatturato realizzato da tale operatore nel mercato dell’accesso disaggregato alle reti locali e della banda larga al dettaglio per i servizi fissi nel 2010.

Pertanto, la [OSCURATO:PERSONA] ha applicato il punto 13 degli orientamenti del 2006. 536 Orbene, la tesi della ricorrente non può essere condivisa quando essa afferma che la [OSCURATO:PERSONA] è incorsa in un errore manifesto di valutazione non discostandosi da tale regola nel caso di specie, nonostante il significativo aumento del fatturato della [OSCURATO:PERSONA] durante il periodo in questione. 537 Infatti, da un lato, pur sostenendo che, nel corso del periodo dal 2005 al 2010, il fatturato pertinente della [OSCURATO:PERSONA] è aumentato del 133%, passando da EUR 31184949 a EUR 72868176, la ricorrente non presenta tuttavia alcun elemento di prova tale da dimostrare che quest’ultimo fatturato, realizzato nel corso dell’ultimo anno civile intero dell’infrazione, non costituiva, nel momento in cui la [OSCURATO:PERSONA] ha adottato la decisione impugnata, un’indicazione delle sue effettive dimensioni, della sua potenza economica nel mercato e della portata dell’infrazione in questione. 538 D’altro lato, la tesi della ricorrente non può essere condivisa quando essa contesta alla [OSCURATO:PERSONA] di aver violato nel caso di specie il principio della parità di trattamento, in quanto si sarebbe discostata dalla sua precedente prassi decisionale per il motivo che il suddetto aumento del fatturato non era esponenziale. 539 A tal riguardo, è certamente vero che il rispetto del principio della parità di trattamento, che osta a che situazioni analoghe siano trattate in modo diverso e a che situazioni diverse siano trattate in modo analogo, a meno che tale trattamento non sia oggettivamente giustificato, si impone alla [OSCURATO:PERSONA] quando essa infligge un’ammenda ad un’impresa per violazione delle regole della concorrenza come a qualsiasi istituzione in tutte le sue attività (v. sentenze del 29 giugno 2012, E.ON Ruhrgas e E.ON/[OSCURATO:PERSONA], T‑360/09 , EU:T:2012:332 , punto 261 , e del 9 settembre 2015, Philips/[OSCURATO:PERSONA], T‑92/13 , non pubblicata, EU:T:2015:605 , punto 204 ). 540 Tuttavia, da una giurisprudenza costante risulta che la prassi decisionale precedente della [OSCURATO:PERSONA] non può servire come quadro giuridico delle ammende in materia di concorrenza e che decisioni relative ad altri casi rivestono solo un carattere indicativo per quanto concerne l’eventuale esistenza di una violazione del principio della parità di trattamento, poiché è poco verosimile che le circostanze proprie di questi, quali i mercati, i prodotti, le imprese e i periodi considerati, siano identiche (v. sentenza del 24 settembre 2009, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], C‑125/07 P, C‑133/07 P e C‑137/07 P , EU:C:2009:576 , punto 233 e giurisprudenza ivi citata; sentenze del 16 giugno 2011, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], T‑240/07 , EU:T:2011:284 , punto 347 , e del 27 febbraio 2014, InnoLux/[OSCURATO:PERSONA], T‑91/11 , EU:T:2014:92 , punto 144 ). 541 Pertanto, le decisioni precedenti della [OSCURATO:PERSONA] in materia d’ammenda possono essere pertinenti con riguardo al rispetto del principio della parità di trattamento soltanto se si è dimostrato che le circostanze dei casi relativi a queste altre decisioni, quali i mercati, i prodotti, i paesi, le imprese e i periodi considerati, sono analoghe a quelle del caso di specie (v. sentenze del 13 settembre 2010, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], T‑40/06 , EU:T:2010:388 , punto 145 e giurisprudenza ivi citata; del 29 giugno 2012, E.ON Ruhrgas e E.ON/[OSCURATO:PERSONA], T‑360/09 , EU:T:2012:332 , punto 262 e giurisprudenza ivi citata, e del 9 settembre 2015, Philips/[OSCURATO:PERSONA], T‑92/13 , non pubblicata, EU:T:2015:605 , punto 205 e giurisprudenza ivi citata). 542 Orbene, nel caso di specie, la ricorrente non ha presentato alcun elemento di prova tale da dimostrare che le circostanze dei casi relativi alle decisioni precedenti che essa fa valere, ossia la decisione Telecomunicazioni polacche, la decisione C(2010) 8761 definitivo, dell’8 dicembre 2010 [caso COMP/39.309 – LCD – [OSCURATO:PERSONA] (schermo a cristalli liquidi)] e la decisione C(2009) 5355 definitivo, dell’8 luglio 2009 (caso COMP/39.401 – E.ON/GDF) sono analoghe a quelle del caso di specie.

Infatti, la ricorrente si limita a citare queste tre decisioni, rilevando che le imprese interessate avevano registrato un forte aumento del loro fatturato per tutto il periodo dell’infrazione e che la [OSCURATO:PERSONA] aveva utilizzato in ciascun caso il fatturato medio annuo di dette imprese per calcolare l’importo di base dell’ammenda. 543 In ogni caso, occorre rilevare che gli aumenti di fatturato constatati durante i periodi di infrazione in discussione in queste tre decisioni erano nettamente più elevati rispetto al caso di specie.

Pertanto, la [OSCURATO:PERSONA] ha precisato nelle sue memorie che l’aumento netto dei fatturati constatato al punto 896 della decisione Telecomunicazioni polacche era pari, in tutto il periodo dell’infrazione, a più del 3000%.

Peraltro, in risposta a un quesito scritto del Tribunale, la [OSCURATO:PERSONA] ha precisato in udienza che, in tutto il periodo delle infrazioni in questione, gli aumenti pertinenti erano pari, da un lato, al 521,58% in un primo mercato e al 422,65% in un secondo mercato per quanto riguarda l’infrazione sanzionata nella decisione C(2010) 8761 definitivo e, dall’altro, al 261% per quanto riguarda l’infrazione sanzionata nella decisione C(2009) 5355 definitivo. 544 Da quanto precede risulta che, prendendo in considerazione, nel caso di specie, il fatturato realizzato dalla [OSCURATO:PERSONA] durante l’esercizio conclusosi il 31 dicembre 2010, ossia l’ultimo anno intero di partecipazione all’infrazione, rispettando così la regola che essa si era prefissata al punto 13 degli orientamenti del 2006, la [OSCURATO:PERSONA] non ha ecceduto i limiti del suo potere discrezionale in materia di fissazione dell’importo delle ammende. 545 La prima parte del quinto motivo deve essere pertanto respinta in quanto infondata. f) Sulla seconda parte, vertente sull’errore di calcolo risultante dall’inclusione del 2005 nel periodo dell’infrazione 546 In una seconda parte, la ricorrente sostiene che, poiché il 2005 è stato incluso erroneamente nel periodo dell’infrazione, tale anno è stato preso ingiustamente in considerazione ai fini del calcolo dell’importo di base dell’ammenda che le è stata inflitta in solido con la [OSCURATO:PERSONA]. 547 [OSCURATO:PERSONA] conclude per il rigetto di tale argomento, dal momento che, a suo avviso, il 2005 è stato incluso correttamente nel periodo dell’infrazione. 548 Dalle considerazioni esposte ai precedenti punti da 172 a 196, in risposta al secondo motivo, risulta che è senza incorrere in errori che la [OSCURATO:PERSONA] ha concluso che l’offerta di riferimento pubblicata dalla [OSCURATO:PERSONA] il 12 agosto 2005 aveva potuto dissuadere, sin da tale data, operatori alternativi dalla presentazione di domande di accesso disaggregato alla rete locale di tale operatore a causa delle clausole e delle condizioni inique contenute in detta offerta e che, pertanto, la [OSCURATO:PERSONA] ha potuto concludere correttamente che l’infrazione unica e continuata oggetto della decisione impugnata aveva avuto inizio in tale data. 549 Per contro, sempre in risposta al secondo motivo, il Tribunale ha dichiarato che l’articolo 1, paragrafo 2, lettera d), della decisione impugnata doveva essere annullato in quanto tale disposizione constata che, nel corso del periodo compreso tra il 12 agosto e il 31 dicembre 2005, la ricorrente ha applicato tariffe inique che non consentivano a un operatore altrettanto efficiente che si fosse basato sull’accesso all’ingrosso alle reti locali disaggregate della [OSCURATO:PERSONA] di replicare i servizi al dettaglio offerti dalla [OSCURATO:PERSONA] senza subire perdite (v. supra, punto 221). 550 Da tutte le suesposte considerazioni risulta che l’articolo 1, paragrafo 2, lettera d), della decisione impugnata deve essere annullato in quanto constata che, nel corso del periodo compreso tra il 12 agosto e il 31 dicembre 2005, la ricorrente ha applicato tariffe inique che non consentivano a un operatore altrettanto efficiente, che si basava sull’accesso all’ingrosso alle reti locali disaggregate della [OSCURATO:PERSONA], di replicare i servizi al dettaglio offerti dalla [OSCURATO:PERSONA] senza subire perdite.

Di conseguenza, nonché per le ragioni esposte ai precedenti punti da 515 a 524, l’articolo 2 della decisione impugnata deve essere parimenti annullato, nella parte in cui riguarda la ricorrente.

La domanda volta all’annullamento della decisione impugnata deve essere respinta quanto al resto.

B. Sulla domanda, presentata in subordine, diretta all’annullamento o alla riduzione dell’importo delle ammende inflitte alla ricorrente 551 La ricorrente chiede altresì al Tribunale, in subordine, di annullare o ridurre l’importo delle ammende ad essa inflitte dalla decisione impugnata. 552 Occorre rilevare a tal riguardo che, secondo una giurisprudenza costante, il controllo di legittimità di cui all’articolo 263 TFUE implica che il giudice dell’Unione eserciti un controllo, tanto in diritto quanto in fatto, della decisione impugnata rispetto agli argomenti dedotti dalla ricorrente e che disponga del potere di valutare le prove, di annullare tale decisione e di modificare l’importo delle ammende (v., in tal senso, sentenze del 3 settembre 2009, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C‑534/07 P , EU:C:2009:505 , punto 86 e giurisprudenza ivi citata; del 26 gennaio 2017, Duravit e a./[OSCURATO:PERSONA], C‑609/13 P , EU:C:2017:46 , punto 30 e giurisprudenza ivi citata, e del 27 marzo 2014, Saint‑[OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], T‑56/09 e T‑73/09 , EU:T:2014:160 , punto 461 e giurisprudenza ivi citata). 553 Il controllo di legittimità è completato dalla competenza estesa al merito riconosciuta al giudice dell’Unione dall’articolo 31 del regolamento n. 1/2003, conformemente all’articolo 261 TFUE.

Tale competenza autorizza il giudice, al di là del mero controllo di legittimità della sanzione, a sostituire la sua valutazione a quella della [OSCURATO:PERSONA] e, di conseguenza, a sopprimere, ridurre o aumentare l’ammenda o la penalità inflitta (sentenze dell’8 dicembre 2011, Chalkor/[OSCURATO:PERSONA], C‑386/10 P , EU:C:2011:815 , punto 63 , e dell’8 dicembre 2011, KME Germany e a./[OSCURATO:PERSONA], C‑389/10 P , EU:C:2011:816 , punto 130 ; v. anche sentenza del 26 gennaio 2017, Duravit e a./[OSCURATO:PERSONA], C‑609/13 P , EU:C:2017:46 , punto 31 e giurisprudenza ivi citata). 554 Orbene, occorre sottolineare che l’esercizio di tale competenza estesa al merito non equivale a un controllo d’ufficio e che il procedimento dinanzi ai giudici dell’Unione è di tipo contraddittorio.

Pertanto, ad eccezione dei motivi di ordine pubblico che il giudice è tenuto a sollevare d’ufficio, spetta al ricorrente, in via di principio, dedurre i motivi diretti contro la decisione impugnata e produrre elementi di prova a sostegno di detti motivi (v., in tal senso, sentenza del 10 luglio 2014, Telefónica e Telefónica de España/[OSCURATO:PERSONA], C‑295/12 P , EU:C:2014:2062 , punto 213 e giurisprudenza ivi citata). 555 È alla luce di tali principi che occorre valutare se l’importo delle ammende inflitte dalla [OSCURATO:PERSONA] nella decisione impugnata debba essere modificato. 556 In primo luogo, occorre rilevare che gli argomenti dedotti dalla ricorrente a sostegno della sua domanda in subordine, diretta all’annullamento delle ammende ad essa inflitte o alla riduzione del loro importo, non sono diversi da quelli presentati a sostegno della sua domanda di annullamento.

In tali circostanze, occorre respingere le censure dedotte a sostegno di tale domanda in subordine che sono già state respinte, in quanto erano volte a sostenere la domanda di annullamento. 557 In secondo luogo, come emerge dai precedenti punti da 204 a 221, la [OSCURATO:PERSONA] non ha fornito la prova che la pratica che ha dato luogo a una compressione dei margini, commessa dalla [OSCURATO:PERSONA], aveva potuto iniziare prima del 1 o gennaio 2006 e, di conseguenza, l’articolo 1, paragrafo 2, lettera d), della decisione impugnata deve essere annullato per la parte che riguarda la ricorrente e in quanto include nell’infrazione unica e continuata una compressione dei margini che sarebbe stata commessa tra il 12 agosto e il 31 dicembre 2005. 558 Per quanto riguarda l’incidenza di tale errore sull’importo di base dell’ammenda per il quale la ricorrente è responsabile in solido, il Tribunale considera, nell’esercizio della sua competenza estesa al merito, che si deve ridurre la percentuale delle vendite pertinenti di quest’ultima, considerata dalla [OSCURATO:PERSONA], e fissare la stessa al 9,8% anziché al 10%.

Poiché la [OSCURATO:PERSONA] ha realizzato, nel corso dell’ultimo anno intero di infrazione un fatturato pertinente di EUR 72868176, l’importo che deve servire per il calcolo dell’importo di base dell’ammenda per il quale la ricorrente è responsabile in solido è di EUR 7141081,20.

L’importo di base di tale ammenda corrisponde alla moltiplicazione di detto importo per un coefficiente moltiplicatore di 5,33, che riflette la durata dell’infrazione, e deve essere quindi fissato in EUR 38061963. 559 In terzo luogo, occorre trarre le conseguenze dalla constatazione, effettuata al precedente punto 523, secondo la quale è in violazione della nozione di «impresa» prevista dal diritto dell’Unione che la [OSCURATO:PERSONA], nella decisione impugnata, ha condannato solo la ricorrente a sopportare il fattore di moltiplicazione di 1,2 a fini dissuasivi, per tener conto delle dimensioni e della potenza economica dell’impresa ritenuta responsabile dell’infrazione in questione.

Infatti, tale errore comporta che sia ricalcolato l’importo dell’ammenda distinta inflitta alla ricorrente affinché sopporti le conseguenze della recidiva individuata dalla [OSCURATO:PERSONA] nella decisione impugnata.

Tale ammenda, che rappresenta il 50% dell’importo di base dell’ammenda per il quale la ricorrente è responsabile in solido prima dell’applicazione del coefficiente moltiplicatore di 1,2, deve essere quindi fissata in EUR 19030981. 560 In quarto luogo, nella causa che ha dato luogo alla sentenza pronunciata in data odierna, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (T‑851/14), il Tribunale ha considerato un errore in cui è incorsa la [OSCURATO:PERSONA] nel constatare che, nel periodo compreso tra il 12 agosto e il 31 dicembre 2005, la [OSCURATO:PERSONA] aveva attuato una pratica di compressione dei margini.

Di conseguenza, il Tribunale ha annullato in parte l’articolo 1, paragrafo 2, della decisione impugnata nonché l’articolo 2 di detta decisione, nei limiti in cui tali disposizioni riguardano la [OSCURATO:PERSONA], e ha ridotto l’importo dell’ammenda per il quale la [OSCURATO:PERSONA] era responsabile ai sensi dell’articolo 2, primo comma, lettera a), della medesima decisione. 561 Nel caso di specie, il Tribunale ha tratto le stesse conseguenze dall’errore menzionato al precedente punto 560 (v. supra, punti 557 e 558).

Pertanto, la ricorrente non può legittimamente chiedere al Tribunale di trarre, nel caso di specie, le conseguenze dalla sentenza pronunciata in data odierna, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (T‑851/14).

La domanda formulata dalla ricorrente in base alla sentenza del 22 gennaio 2013, [OSCURATO:PERSONA]/Tomkins ( C‑286/11 P , EU:C:2013:29 ), deve essere pertanto respinta. 562 Di conseguenza, l’importo dell’ammenda per il quale la [OSCURATO:PERSONA] è responsabile in solido è fissato in EUR 38061963 e l’importo dell’ammenda per il quale è responsabile solo la [OSCURATO:PERSONA] è fissato in EUR 19030981.

La domanda di annullamento dell’ammenda o di riduzione del suo importo è respinta quanto al resto.

IV. Sulle spese 563 Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.

Inoltre, ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 3, del regolamento di procedura, se le parti soccombono rispettivamente su uno o più capi, le spese sono compensate.

Tuttavia, se ciò appare giustificato alla luce delle circostanze del caso di specie, il Tribunale può decidere che una parte sostenga, oltre alle proprie spese, una quota delle spese dell’altra parte. 564 Nel caso di specie, la [OSCURATO:PERSONA] e l’interveniente sono parzialmente soccombenti.

Tuttavia, la ricorrente non ha chiesto la condanna dell’interveniente alle spese, ma unicamente la condanna della [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle stesse. 565 In tali circostanze, si deve condannare la ricorrente a sopportare quattro quinti delle proprie spese e quattro quinti delle spese della [OSCURATO:PERSONA] e dell’interveniente, conformemente alla loro domanda. [OSCURATO:PERSONA] sopporterà un quinto delle proprie spese e di quelle della ricorrente.

L’interveniente sopporterà un quinto delle proprie spese.

Per questi motivi, IL TRIBUNALE (Nona Sezione ampliata) dichiara e statuisce: 1) L’articolo 1, paragrafo 2, lettera d), della decisione C(2014) 7465 final della [OSCURATO:PERSONA], del 15 ottobre 2014, relativa ad un procedimento ai sensi dell’articolo 102 TFUE e dell’articolo 54 dell’accordo SEE (Caso AT.39523 – [OSCURATO:PERSONA]), è annullato in quanto constata che, nel corso del periodo compreso tra il 12 agosto e il 31 dicembre 2005, la [OSCURATO:PERSONA] AG ha applicato tariffe inique che non consentivano a un operatore altrettanto efficiente, che si basava sull’accesso all’ingrosso alle reti locali disaggregate della [OSCURATO:PERSONA], a.s., di replicare i servizi al dettaglio offerti dalla [OSCURATO:PERSONA] senza subire perdite. 2) L’articolo 2 della decisione C(2014) 7465 final è annullato in quanto fissa l’importo dell’ammenda per il quale la [OSCURATO:PERSONA] è responsabile in solido in EUR 38838000 e l’importo dell’ammenda per il quale è responsabile solo la [OSCURATO:PERSONA] in EUR 31070000. 3) L’importo dell’ammenda per il quale la [OSCURATO:PERSONA] è responsabile in solido è fissato in EUR 38061963 e l’importo dell’ammenda per il quale è responsabile solo la [OSCURATO:PERSONA] è fissato in EUR 19030981. 4) Il ricorso è respinto quanto al resto. 5) [OSCURATO:PERSONA] sopporterà quattro quinti delle proprie spese, quattro quinti delle spese della [OSCURATO:PERSONA] europea e quattro quinti delle spese della [OSCURATO:PERSONA], a.s. 6) [OSCURATO:PERSONA] sopporterà un quinto delle proprie spese e un quinto delle spese sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA]. 7) [OSCURATO:PERSONA] sopporterà un quinto delle proprie spese.

Van der [OSCURATO:PERSONA] da [OSCURATO:PERSONA]‑Bańczyk Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 13 dicembre 2018.

Firme ( *1 ) Lingua processuale: il tedesco. ( 1 ) Sono riprodotti soltanto i punti della presente sentenza la cui pubblicazione è ritenuta utile dal Tribunale.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62014TJ0827 SENTENZA DEL TRIBUNALE (Nona Sezione ampliata) 13 dicembre 2018 ( *1 ) «Concorrenza – Abuso di posizione dominante – Mercato slovacco dei servizi di telecomunicazione a banda larga – Accesso da parte di imprese terze alla “rete locale” dell’operatore storico in tale mercato – Decisione che constata una violazione dell’articolo 102 TFUE e dell’articolo 54 dell’accordo SEE – Infrazione unica e continuata – Nozione di “abuso” – Rifiuto di accesso – Compressione dei margini – Calcolo della compressione dei margini – Criterio del concorrente altrettanto efficiente – Diritti della difesa – Imputazione alla società controllante dell’infrazione commessa dalla sua controllata – Influenza determinante della società controllante sulla politica commerciale della controllata – Esercizio effettivo – Onere della prova – Calcolo dell’importo dell’ammenda – Orientamenti per il calcolo dell’importo delle ammende del 2006 – Ammenda distinta inflitta unicamente alla società controllante per recidiva e per l’applicazione di un coefficiente moltiplicatore a fini di dissuasione» Nella causa T‑827/14, [OSCURATO:PERSONA] AG , con sede a Bonn (Germania), rappresentata da K. Apel e D. Schroeder, avvocati, ricorrente, contro [OSCURATO:PERSONA] europea , rappresentata da M. Kellerbauer, L. Malferrari, C. Vollrath e L. Wildpanner, in qualità di agenti, convenuta, sostenuta da [OSCURATO:PERSONA], a.s ., con sede a Bratislava (Slovacchia), rappresentata da P. Tisaj, avvocato, interveniente, avente ad oggetto una domanda basata sull’articolo 263 TFUE e diretta, in via principale, all’annullamento, in tutto o in parte, nei limiti in cui riguarda la ricorrente, della decisione C(2014) 7465 final della [OSCURATO:PERSONA], del 15 ottobre 2014, relativa ad un procedimento ai sensi dell’articolo 102 TFUE e dell’articolo 54 dell’accordo SEE (Caso AT.39523 – [OSCURATO:PERSONA]), come rettificata dalla decisione C(2014) 10119 final della [OSCURATO:PERSONA], del 16 dicembre 2014, e dalla decisione C(2015) 2484 final della [OSCURATO:PERSONA], del 17 aprile 2015, e, in subordine, all’annullamento o alla riduzione dell’importo delle ammende inflitte alla ricorrente con tale decisione, IL TRIBUNALE (Nona Sezione ampliata), composto da M. van der [OSCURATO:PERSONA], facente funzione di presidente, S. [OSCURATO:PERSONA], L. [OSCURATO:PERSONA], R. da [OSCURATO:PERSONA] (relatore) e K. [OSCURATO:PERSONA]‑Bańczyk, giudici, cancelliere: N. Schall, amministratrice vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 19 aprile 2018, ha pronunciato la seguente Sentenza ( 1 ) I. Fatti 1 La ricorrente, [OSCURATO:PERSONA] AG, è l’operatore storico del settore delle telecomunicazioni in Germania e la società a capo del gruppo [OSCURATO:PERSONA]. La ricorrente, a decorrere dal 4 agosto 2000 e per tutto il periodo pertinente nel caso di specie, ha detenuto una partecipazione del 51% nel capitale della [OSCURATO:PERSONA], a.s., l’operatore storico delle telecomunicazioni in Slovacchia. L’altra quota del capitale della [OSCURATO:PERSONA] era detenuta, rispettivamente, dal Ministero dell’Economia della Repubblica slovacca, nella misura del 34%, e dal Fondo del patrimonio nazionale della Repubblica slovacca, nella misura del 15% (in prosieguo, congiuntamente: lo «Stato slovacco»). 2 Il 15 ottobre 2014 la [OSCURATO:PERSONA] europea ha adottato la decisione C(2014) 7465 final, relativa a un procedimento ai sensi dell’articolo 102 TFUE e dell’articolo 54 dell’accordo SEE (caso AT.39523 – [OSCURATO:PERSONA]), rettificata dalla sua decisione C(2014) 10119 final, del 16 dicembre 2014, e dalla sua decisione C(2015) 2484 final, del 17 aprile 2015, destinata alla ricorrente e alla [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: la «decisione impugnata»). [OSCURATO:PERSONA], il 26 dicembre 2014, ha proposto un ricorso separato, con il quale anch’essa chiede l’annullamento della decisione impugnata (causa T‑851/14). A. Contesto tecnologico, fattuale e normativo della decisione impugnata 3 [OSCURATO:PERSONA], succeduta indirettamente all’impresa pubblica delle Poste e Telecomunicazioni, venuta meno nel 1992, è il più grande operatore di telecomunicazioni e fornitore di servizi di accesso a banda larga in Slovacchia. Il monopolio legale di cui beneficiava nel mercato slovacco delle telecomunicazioni è cessato nel 2000. [OSCURATO:PERSONA] offre una gamma completa di servizi dati e di servizi vocali, e detiene e gestisce reti fisse in rame e in fibra ottica nonché una rete mobile di telecomunicazioni. Le reti in rame e mobile coprono la quasi totalità del territorio della Slovacchia. 4 La decisione impugnata si riferisce a pratiche anticoncorrenziali nel mercato slovacco dei servizi Internet a banda larga. Essa riguarda, in sostanza, le condizioni fissate dalla [OSCURATO:PERSONA] per l’accesso disaggregato di altri operatori alla rete locale in rame, in Slovacchia, tra il 2005 e il 2010. 5 Per rete locale si intende il circuito fisico a coppia elicoidale metallica della rete (denominato anche linea), che collega il punto terminale della rete presso i locali dell’abbonato al ripartitore principale, o ad altro dispositivo equivalente della rete telefonica pubblica fissa. 6 L’accesso disaggregato alla rete locale consente ai nuovi operatori – denominati solitamente «operatori alternativi», per distinguerli dagli operatori storici delle reti di telecomunicazioni – di utilizzare l’infrastruttura di telecomunicazioni già esistente e appartenente a tali operatori storici al fine di offrire diversi servizi agli utenti finali, in concorrenza con gli operatori storici. Fra i vari servizi di telecomunicazioni che possono essere forniti agli utenti finali tramite la rete locale figura la trasmissione dei dati a banda larga per un accesso fisso a Internet e per le applicazioni multimediali a partire dalla tecnologia a linea digitale d’abbonato ([OSCURATO:PERSONA] o DSL). 7 L’accesso disaggregato alla rete locale è disciplinato a livello dell’Unione, in particolare, dal regolamento (CE) n. 2887/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, relativo all’accesso disaggregato alla rete locale ( GU 2000, L 336, pag. 4 ), e dalla direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica ( GU 2002, L 108, pag. 33 ). Il regolamento n. 2887/2000 imponeva agli operatori «aventi un rilevante potere di mercato», di concedere l’accesso alle reti locali il cui accesso è disaggregato (unbundled local loop o ULL) e di pubblicare un’offerta di riferimento per la disaggregazione. Tali disposizioni sono state attuate nella Repubblica slovacca dal Zákon z 3. decembra 2003 č. 610/2003 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov (legge n. 610/2003, del 3 dicembre 2003, relativa alle comunicazioni elettroniche), come modificata, entrata in vigore, con alcune eccezioni, il 1 o gennaio 2004. 8 In sostanza, tale quadro normativo obbligava l’operatore individuato dall’autorità di regolamentazione nazionale come l’operatore munito di un rilevante potere di mercato (in genere, l’operatore storico) ad accordare agli operatori alternativi l’accesso disaggregato alla sua rete locale e ai servizi connessi a condizioni trasparenti, eque e non discriminatorie e a tenere aggiornata un’offerta di riferimento per tale accesso disaggregato. L’autorità di regolamentazione nazionale era tenuta a vigilare affinché la fissazione dei prezzi per l’accesso disaggregato alla rete locale, rispondente ai costi, promuovesse una concorrenza leale e sostenibile. A tal fine, l’autorità di regolamentazione nazionale poteva imporre in particolare modifiche dell’offerta di riferimento. 9 Al termine di un’analisi di mercato, l’autorità di regolamentazione nazionale slovacca per le telecomunicazioni (in prosieguo: il «TUSR») ha adottato, l’8 marzo 2005, la decisione di primo grado n. 205/14/2005, nella quale ha designato la [OSCURATO:PERSONA] quale operatore avente un rilevante potere sul mercato all’ingrosso per l’accesso disaggregato alla rete locale, ai sensi del regolamento n. 2887/2000. Il TUSR ha imposto, di conseguenza, alla [OSCURATO:PERSONA] vari obblighi, tra cui quello di presentargli un’offerta di riferimento entro 60 giorni. Tale decisione, contestata dalla [OSCURATO:PERSONA], è stata confermata dal presidente del TUSR il 14 giugno 2005. In applicazione di tale decisione di conferma, la [OSCURATO:PERSONA] era tenuta ad accogliere tutte le richieste di accesso disaggregato della rete locale considerate ragionevoli e giustificate al fine di consentire ad operatori alternativi di utilizzare tale rete per offrire i propri servizi nel «mercato al dettaglio di massa (o grande pubblico)» dei servizi a banda larga da postazione fissa in Slovacchia. La decisione del 14 giugno 2005 ha inoltre ingiunto alla [OSCURATO:PERSONA] di pubblicare tutte le modifiche previste per l’offerta di riferimento per la disaggregazione almeno 45 giorni prima e di sottoporle al TUSR. 10 [OSCURATO:PERSONA] ha pubblicato la sua offerta di riferimento per la disaggregazione il 12 agosto 2005 (in prosieguo: l’«offerta di riferimento»). Detta offerta, che è stata modificata nove volte tra tale data e la fine del 2010, definisce le condizioni tecniche e contrattuali di accesso alla rete locale della [OSCURATO:PERSONA]. Nel mercato all’ingrosso, la [OSCURATO:PERSONA] fornisce accesso alle reti locali il cui accesso è disaggregato presso o nelle adiacenze di un ripartitore principale, sul quale l’operatore alternativo che chiede l’accesso ha sviluppato la propria rete principale. 11 Secondo la decisione impugnata, il sistema della rete locale della [OSCURATO:PERSONA], che poteva essere utilizzato per fornire servizi a banda larga dopo la disaggregazione delle linee interessate di tale operatore, copriva il 75,7% di tutte le famiglie slovacche durante il periodo compreso tra il 2005 e il 2010. Tale copertura si estendeva a tutte le reti locali situate nella rete di accesso metallica della [OSCURATO:PERSONA] che poteva essere utilizzata per trasmettere un segnale a banda larga. Tuttavia, nel corso dello stesso periodo, solo pochissime reti locali della [OSCURATO:PERSONA] sono state oggetto di accesso disaggregato, a decorrere dal 18 dicembre 2009, e sono state utilizzate solo da un operatore alternativo per la prestazione di servizi al dettaglio ad altissima velocità a favore di imprese. B. Procedimento dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] 12 [OSCURATO:PERSONA] ha avviato d’ufficio un’indagine relativa, in particolare, alle condizioni di accesso disaggregato alla rete locale della [OSCURATO:PERSONA]. In seguito alle richieste di informazioni inviate agli operatori alternativi il 13 giugno 2008 e a un accertamento senza preavviso presso la sede della [OSCURATO:PERSONA] tra il 13 e il 15 gennaio 2009, la [OSCURATO:PERSONA], l’8 aprile 2009, ha deciso di avviare un procedimento nei confronti di tale operatore ai sensi dell’articolo 2 del regolamento (CE) n. 773/2004, del 7 aprile 2004, relativo ai procedimenti svolti dalla [OSCURATO:PERSONA] a norma degli articoli [101 TFUE] e [102 TFUE] ( GU 2004, L 123, pag. 18 ). 13 L’indagine è proseguita con richieste di informazioni supplementari inviate agli operatori alternativi e al TUSR, nonché con un accertamento annunciato presso la sede della [OSCURATO:PERSONA], il 13 e 14 luglio 2009. 14 [OSCURATO:PERSONA], in diversi documenti di riflessione inviati alla [OSCURATO:PERSONA] tra l’11 agosto 2009 e il 31 agosto 2010, ha precisato che non vi era, a suo avviso, alcun motivo per ritenere che essa avesse violato l’articolo 102 TFUE nel caso di specie. 15 Nell’ambito dell’indagine la [OSCURATO:PERSONA] si è opposta alla comunicazione di informazioni risalenti al periodo precedente al 1 o maggio 2004, data di adesione della Repubblica slovacca all’Unione. Essa ha proposto un ricorso di annullamento, da un lato, contro la decisione C(2009) 6840 della [OSCURATO:PERSONA], del 3 settembre 2009, relativa ad un procedimento ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 3, e dell’articolo 24, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli [101 TFUE] e [102 TFUE] ( GU 2003, L 1, pag. 1 ), e, dall’altro, contro la decisione C(2010) 902 della [OSCURATO:PERSONA], dell’8 febbraio 2010, relativa ad un procedimento ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 3, e dell’articolo 24, paragrafo 1, del regolamento n. 1/2003. Con sentenza del 22 marzo 2012, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ( T‑458/09 e T‑171/10 , EU:T:2012:145 ), il Tribunale ha respinto i ricorsi proposti contro tali decisioni. 16 Il 13 dicembre 2010, a seguito di richieste di informazioni inviate alla ricorrente, la [OSCURATO:PERSONA] ha deciso di avviare nei suoi confronti un procedimento ai sensi dell’articolo 2 del regolamento n. 773/2004. 17 Il 7 maggio 2012 la [OSCURATO:PERSONA] ha indirizzato una comunicazione degli addebiti alla ricorrente. Tale comunicazione degli addebiti è stata inviata alla ricorrente il giorno successivo. In tale comunicazione degli addebiti la [OSCURATO:PERSONA] concludeva, in via preliminare, che la [OSCURATO:PERSONA] si era resa potenzialmente colpevole di una violazione dell’articolo 102 TFUE a causa di una pratica che comportava la compressione dei margini per quanto riguarda l’accesso disaggregato alle reti locali del suo sistema e l’accesso a banda larga all’ingrosso a livello nazionale e regionale per i suoi concorrenti, nonché a causa di un rifiuto di accesso agli operatori alternativi a determinati prodotti all’ingrosso. Essa concludeva inoltre, in via preliminare, che la ricorrente era potenzialmente responsabile di tale infrazione, nella sua qualità di società controllante della [OSCURATO:PERSONA] durante il periodo dell’infrazione. 18 Dopo aver ottenuto l’accesso al fascicolo d’indagine, la [OSCURATO:PERSONA] e la ricorrente hanno risposto ciascuna alla comunicazione degli addebiti il 5 settembre 2012. Si è poi svolta un’audizione il 6 e 7 novembre del medesimo anno. 19 Il 21 giugno 2013 la [OSCURATO:PERSONA] ha presentato alla [OSCURATO:PERSONA] una proposta di impegni, intesi a rispondere alle sue obiezioni dal punto di vista del diritto della concorrenza, e ha chiesto alla stessa di adottare una decisione di accettazione degli impegni ai sensi dell’articolo 9 del regolamento n. 1/2003, anziché una decisione di divieto. [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto, tuttavia, tali impegni insufficienti e ha deciso, quindi, di proseguire il procedimento. 20 [OSCURATO:PERSONA] ha inviato alla [OSCURATO:PERSONA] e alla ricorrente, rispettivamente il 6 dicembre 2013 e il 10 gennaio 2014, una lettera di esposizione dei fatti, per consentire loro di presentare osservazioni sugli elementi di prova supplementari raccolti in seguito all’invio della comunicazione degli addebiti. [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato che tali elementi di prova, ai quali la [OSCURATO:PERSONA] e la ricorrente avevano avuto accesso, avrebbero potuto essere utilizzati in un’eventuale decisione finale. 21 [OSCURATO:PERSONA] e la ricorrente hanno risposto alla lettera di esposizione dei fatti, rispettivamente, il 21 febbraio e il 6 marzo 2014. 22 [OSCURATO:PERSONA], nel corso di riunioni tenutesi con la [OSCURATO:PERSONA], il 16 settembre 2014, e con la ricorrente, il 29 settembre 2014, ha fornito loro informazioni sulla decisione che prevedeva di adottare in base all’articolo 7 del regolamento n. 1/2003. C. Decisione impugnata 23 Nella decisione impugnata la [OSCURATO:PERSONA] ritiene che l’impresa costituita dalla [OSCURATO:PERSONA] e dalla ricorrente abbia commesso una violazione unica e continuata dell’articolo 102 TFUE e dell’articolo 54 dell’accordo SEE concernente i servizi a banda larga in Slovacchia per il periodo compreso tra il 12 agosto 2005 e il 31 dicembre 2010 (in prosieguo: il «periodo in questione»). 1. Definizione dei mercati rilevanti e posizione dominante della [OSCURATO:PERSONA] in tali mercati 24 Nella decisione impugnata la [OSCURATO:PERSONA] individua due mercati di prodotti interessati, ossia: – il mercato di massa al dettaglio (o grande pubblico) per i servizi a banda larga da postazione fissa; – il mercato all’ingrosso dell’accesso alle reti locali il cui accesso è disaggregato. 25 Il mercato geografico di cui trattasi comprende, secondo la decisione impugnata, l’intero territorio della Slovacchia. 26 [OSCURATO:PERSONA] constata che, nel periodo in questione, la [OSCURATO:PERSONA] ha detenuto una posizione di monopolio nel mercato all’ingrosso per l’accesso disaggregato alle reti locali e che non vi era alcuna pressione diretta sotto forma di concorrenza reale o potenziale o alcun potere d’acquisto compensativo, che limitasse l’egemonia di tale società nel mercato. [OSCURATO:PERSONA] beneficiava, pertanto, di una posizione dominante in tale mercato durante il periodo di cui trattasi. [OSCURATO:PERSONA] constata inoltre che la [OSCURATO:PERSONA] beneficiava di una posizione dominante, durante tale periodo, nel mercato di massa al dettaglio (o grande pubblico) per i servizi a banda larga da postazione fissa. 2. Comportamento della [OSCURATO:PERSONA] a) Rifiuto di fornire un accesso disaggregato alle reti locali della [OSCURATO:PERSONA] 27 [OSCURATO:PERSONA] rileva, nella prima parte della sua analisi, intitolata «Rifiuto di fornitura», che, sebbene più operatori alternativi avessero un forte interesse a che fosse loro accordato l’accesso alle reti locali della [OSCURATO:PERSONA] per competere con essa nel mercato al dettaglio dei servizi a banda larga, tale operatore, nell’offerta di riferimento, ha fissato modalità e condizioni inique al fine di rendere tale accesso inaccettabile. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe quindi ritardato, complicato o impedito l’ingresso nel mercato al dettaglio dei servizi a banda larga. 28 [OSCURATO:PERSONA] sottolinea, a tal riguardo che, sotto un primo profilo, l’accesso disaggregato alla rete locale da parte di un operatore alternativo presuppone che quest’ultimo ottenga previamente informazioni sufficienti e adeguate sulla rete dell’operatore storico. Tali informazioni devono consentire all’operatore alternativo in questione di valutare le sue opportunità commerciali e di elaborare adeguati piani aziendali per i futuri servizi al dettaglio basati sull’accesso disaggregato alla rete locale. Orbene, nel caso di specie, l’offerta di riferimento della [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe rispettato tale obbligo di informazione degli operatori alternativi. 29 Pertanto, nonostante i requisiti fissati dal quadro normativo pertinente (v. supra, punti 7 e 8), l’offerta di riferimento non fornirebbe informazioni di base relative all’ubicazione dei punti di accesso fisici e alla disponibilità delle reti locali in parti specifiche della rete. Gli operatori alternativi avrebbero avuto accesso a tali informazioni solo su richiesta e dietro pagamento di un diritto, entro cinque giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore di un accordo di riservatezza con la [OSCURATO:PERSONA] e unicamente dopo la costituzione di una garanzia bancaria. [OSCURATO:PERSONA] ritiene, in sostanza, che tali requisiti abbiano indebitamente ritardato e complicato la comunicazione delle informazioni pertinenti agli operatori alternativi e, in tal modo, dissuaso detti operatori dall’accedere alle reti locali della [OSCURATO:PERSONA]. 30 Anche in caso di accesso su richiesta, la [OSCURATO:PERSONA] ritiene che le informazioni trasmesse dalla [OSCURATO:PERSONA] fossero insufficienti. [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe comunicato, in particolare, informazioni sulla disponibilità delle sue reti locali, anche se tali informazioni erano essenziali per consentire agli operatori alternativi di sviluppare in tempo utile i loro piani aziendali e di determinare il potenziale commerciale della disaggregazione. [OSCURATO:PERSONA] ritiene che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto comunicare non solo l’elenco dei ripartitori principali e di risorse simili, ma anche la descrizione della loro copertura geografica, informazioni sulle serie di numeri telefonici serviti da tali unità, sull’utilizzo effettivo dei cavi (in percentuale) per le tecnologie DSL, sul livello di attuazione del sistema di modulazione a impulsi codificati (pulse code modulation o PCM) riguardante i cavi collegati ai vari ripartitori principali, i nomi o le funzioni dei ripartitori e il modo in cui sono utilizzati nelle regolamentazioni tecniche e metodologiche di tale società, o la lunghezza massima delle reti locali omogenee. Del resto, la [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stata ben consapevole del problema causato agli operatori alternativi da tali condizioni di accesso alle informazioni e dalla portata limitata di queste ultime. [OSCURATO:PERSONA] rileva inoltre che, sebbene la [OSCURATO:PERSONA] abbia pubblicato solo nel maggio 2009 un modello di domanda di disaggregazione che doveva essere presentato dagli operatori alternativi l’offerta di riferimento per la disaggregazione prevedeva fin dall’inizio l’imposizione di sanzioni finanziarie nel caso in cui la domanda di accesso fosse stata considerata incompleta. 31 Sotto un secondo profilo, secondo la decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] ha limitato ingiustificatamente la portata del proprio obbligo in materia di accesso disaggregato alle sue reti locali. 32 Pertanto, in primo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe indebitamente escluso da tale obbligo le linee «passive», ossia le linee che, pur esistendo fisicamente, non erano utilizzate. Procedendo in questo modo, la [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe riservata una quantità significativa di potenziali clienti che non acquistavano ancora i suoi servizi a banda larga, sebbene fossero serviti dalla sua rete, nonostante il quadro normativo pertinente non prevedesse alcuna limitazione dell’obbligo di disaggregazione alle sole linee attive e tale mercato fosse in piena crescita. La limitazione applicata dalla [OSCURATO:PERSONA], secondo la [OSCURATO:PERSONA], non era giustificata da alcun motivo tecnico oggettivo. 33 In secondo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe escluso ingiustificatamente dal suo obbligo in materia di disaggregazione i servizi che essa ha qualificato come «servizi in conflitto», ossia servizi che essa poteva proporre e che potevano essere in conflitto con l’accesso di un operatore alternativo alla rete locale da parte. Oltre al fatto che il concetto stesso di servizi in conflitto sarebbe vago, l’elenco di tali servizi, redatto unilateralmente dalla [OSCURATO:PERSONA], sarebbe aperto e, pertanto, fonte di incertezza per gli operatori alternativi. Tale limitazione avrebbe privato gli operatori alternativi di un gran numero di potenziali clienti, riservati alla [OSCURATO:PERSONA] e, di conseguenza, ritirati dal mercato al dettaglio. 34 In terzo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] rileva la natura ingiustificata della norma imposta dalla [OSCURATO:PERSONA] nell’offerta di riferimento, secondo cui solo il 25% delle reti locali contenute in un cavo a coppie multiple poteva essere utilizzato per la prestazione di servizi a banda larga, al fine di evitare il parassitismo e le interferenze. Tale norma non sarebbe giustificata, in quanto avrebbe natura generale e astratta e non terrebbe conto, pertanto, delle caratteristiche dei cavi e della combinazione concreta delle tecniche di trasmissione. [OSCURATO:PERSONA] rileva, a tal riguardo, che la prassi in altri Stati membri dimostra l’esistenza di alternative a tali limitazioni di accesso astratte e a monte, come il principio di un uso del cavo al 100% cumulato con la gestione a posteriori di tutti i problemi pratici derivanti dalle interferenze dello spettro. Infine, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe applicato a sé stessa una norma di utilizzo massimo del cavo del 63%, meno rigorosa di quella che imponeva agli operatori alternativi. 35 Infine, sotto un terzo profilo, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe fissato nell’offerta di riferimento varie clausole e condizioni inique concernenti l’accesso disaggregato alle sue reti locali. 36 A tal riguardo, in primo luogo, secondo la decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] ha inserito nell’offerta di riferimento clausole e condizioni inique relative alla co‑ubicazione, definita in tale offerta come «la messa a disposizione dello spazio fisico e delle attrezzature tecniche necessarie per l’adeguata collocazione delle apparecchiature di telecomunicazione del fornitore autorizzato ai fini della prestazione di servizi agli utenti finali del fornitore autorizzato attraverso un accesso alla rete locale». L’ostacolo creato in tal modo agli operatori alternativi risultava più in particolare dai seguenti elementi: i) le condizioni fissavano un esame preliminare delle possibilità di co‑ubicazione che non era obiettivamente necessario; ii) gli operatori alternativi potevano contestare la determinazione della forma di co‑ubicazione decisa dalla [OSCURATO:PERSONA] solo contro pagamento di costi supplementari; iii) la scadenza del periodo di prenotazione dopo la notifica all’operatore alternativo del parere riguardante l’esito dell’esame preliminare o dell’esame dettagliato, senza la conclusione di un accordo sulla co‑ubicazione, comportava che il procedimento di esame preliminare o di esame dettagliato dovesse essere interamente ripreso; iv) la [OSCURATO:PERSONA] non era vincolata da alcun termine in caso di esami dettagliati supplementari derivanti da negoziazioni, e aveva il diritto di revocare, senza fornire spiegazioni e senza conseguenze giuridiche, una proposta di accordo di co‑ubicazione durante il periodo di accettazione della proposta da parte degli operatori alternativi entro i termini stabiliti; v) la [OSCURATO:PERSONA] non si impegnava a fissare alcun calendario preciso per l’attuazione della co‑ubicazione; vi) la [OSCURATO:PERSONA] imponeva unilateralmente tariffe per la co‑ubicazione sleali e non trasparenti. 37 In secondo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] rileva che, secondo l’offerta di riferimento, gli operatori alternativi erano tenuti a presentare previsioni di domande di qualificazione della rete locale con dodici mesi di anticipo per ogni spazio di co‑ubicazione, mese dopo mese, prima di poter presentare una domanda di qualificazione per l’accesso alla rete locale corrispondente. Orbene, la [OSCURATO:PERSONA] ritiene che tale obbligo imponga agli operatori alternativi di presentare previsioni in un momento in cui essi non sono in grado di valutare le loro esigenze in termini di accesso disaggregato. Essa critica, inoltre, il fatto che la violazione delle condizioni di previsione comportasse il pagamento di sanzioni pecuniarie, nonché il carattere vincolante dell’obbligo di previsione e l’assenza di termini di risposta, per la [OSCURATO:PERSONA], a una domanda di qualificazione in caso di non conformità di tale domanda alla stima in termini di volume. 38 In terzo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] ritiene che la procedura obbligatoria di qualificazione, che doveva consentire agli operatori alternativi di stabilire se una rete locale specifica fosse adeguata per la tecnologia DSL o qualsiasi altra tecnologia a banda larga che essi avrebbero potuto avere intenzione di utilizzare prima di effettuare un ordine fermo di disaggregazione, era tale da dissuadere tali operatori dal chiedere un accesso disaggregato alle reti locali della [OSCURATO:PERSONA]. Pertanto, pur riconoscendo la necessità di accertare l’adeguatezza delle reti locali per l’accesso disaggregato o le condizioni preliminari essenziali per la disaggregazione di una linea specifica, la [OSCURATO:PERSONA] dichiara che la separazione di tale procedura di qualificazione dalla domanda stessa di accesso alla rete locale ha inutilmente ritardato la disaggregazione e ha causato costi supplementari per gli operatori alternativi. Inoltre, diversi aspetti esaminati nella procedura di qualificazione sarebbero superflui. [OSCURATO:PERSONA] rileva inoltre la natura ingiustificata del periodo di validità limitato a dieci giorni della qualificazione di una rete locale, oltre il quale una domanda di accesso non poteva più essere presentata. 39 In quarto luogo, secondo la decisione impugnata, l’offerta di riferimento della [OSCURATO:PERSONA] avrebbe incluso condizioni svantaggiose per quanto riguarda le riparazioni, l’assistenza e la manutenzione, a causa: i) della mancanza di una definizione appropriata delle opere «pianificate» e «non pianificate», ii) della mancanza di chiarezza della distinzione tra «opere non pianificate» e semplici «difetti», che può dar luogo a comportamenti ingiustificati da parte della [OSCURATO:PERSONA], iii) dei termini assai brevi previsti per informare un operatore alternativo di siffatte opere, e per trasmettere tali informazioni ai clienti di quest’ultimo e, infine, iv) del trasferimento all’operatore alternativo della responsabilità per le interruzioni del servizio causate da una riparazione qualora tale operatore fosse ritenuto poco collaborativo. 40 In quinto luogo, la [OSCURATO:PERSONA] ritiene sleali diverse modalità e condizioni riguardanti la garanzia bancaria richiesta a qualsiasi operatore alternativo che intenda concludere un accordo di co‑ubicazione con la [OSCURATO:PERSONA] e, in definitiva, ottenere l’accesso alle sue reti locali. In tal senso, anzitutto, la [OSCURATO:PERSONA] beneficerebbe di un potere discrezionale troppo ampio per accettare o rifiutare una garanzia bancaria e non sarebbe soggetta al rispetto di alcun termine al riguardo. Inoltre, l’importo della garanzia, fissato in EUR 66387,84, sarebbe sproporzionato rispetto ai rischi e ai costi sostenuti dalla [OSCURATO:PERSONA]. Ciò sarebbe tanto più vero in quanto l’offerta di riferimento consentiva alla [OSCURATO:PERSONA] di richiedere un aumento di tale garanzia qualora essa vi avesse fatto ricorso, e l’importo iniziale della garanzia bancaria poteva essere moltiplicato fino a dodici volte. Inoltre, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe potuto ricorrere alla garanzia bancaria per coprire non solo il mancato pagamento dei servizi effettivi dalla stessa forniti, ma anche qualsiasi richiesta di risarcimento che quest’ultima poteva presentare. Del resto, la [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stata in grado di attivare la garanzia bancaria senza dover dimostrare che aveva messo inizialmente in mora il debitore, debitore che non poteva inoltre opporsi a tale richiesta di garanzia. Infine, la [OSCURATO:PERSONA] sottolinea che gli operatori alternativi non beneficiano di garanzie analoghe, anche se rischiano di subire perdite derivanti dal comportamento della [OSCURATO:PERSONA] per l’accesso disaggregato alle reti locali. 41 [OSCURATO:PERSONA] conclude che questi aspetti del comportamento della [OSCURATO:PERSONA], considerati nel loro insieme, hanno costituito un rifiuto da parte di tale operatore di fornire un accesso disaggregato alle sue reti locali. b) Compressione dei margini degli operatori alternativi nel contesto della fornitura dell’accesso disaggregato alle reti locali della [OSCURATO:PERSONA] 42 In una seconda parte della sua analisi del comportamento della [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] considera l’esistenza di una compressione dei margini determinata dal comportamento di tale operatore per quanto riguarda l’accesso disaggregato alle sue reti locali, costitutiva di una forma autonoma di abuso di posizione dominante. Pertanto, la differenza tra i prezzi praticati dalla [OSCURATO:PERSONA] per la concessione di tale accesso a operatori alternativi e i prezzi applicati ai propri clienti sarebbe stata negativa o insufficiente per consentire a un operatore efficiente quanto la [OSCURATO:PERSONA] di coprire i costi specifici che quest’ultima doveva sostenere per la fornitura dei propri prodotti o servizi nel mercato a valle, ossia il mercato al dettaglio. 43 Nel caso di uno scenario in cui il portafoglio di servizi considerato comprenda unicamente i servizi a banda larga, la [OSCURATO:PERSONA] osserva che un concorrente altrettanto efficiente sarebbe stato in grado, attraverso un accesso disaggregato alle reti locali della [OSCURATO:PERSONA], di replicare l’intera offerta DSL al dettaglio della [OSCURATO:PERSONA] quale si è evoluta nel tempo. Orbene, l’approccio cosiddetto «periodo per periodo» (ossia il calcolo dei margini disponibili per ogni anno tra il 2005 e il 2010) dimostrerebbe che un concorrente efficiente quanto la [OSCURATO:PERSONA] presentava margini negativi e, pertanto, non poteva riprodurre in modo redditizio il portafoglio di servizi a banda larga offerto dalla [OSCURATO:PERSONA] nel mercato al dettaglio. 44 Nel caso di uno scenario in cui il portafoglio esaminato comprenda servizi di telefonia vocale in aggiunta a servizi a banda larga tramite un accesso completo alla rete locale, la [OSCURATO:PERSONA] giunge anche alla constatazione che un concorrente efficiente quanto la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe potuto, a causa dei prezzi praticati da quest’ultima nel mercato a monte dell’accesso disaggregato, esercitare attività in modo redditizio nel mercato al dettaglio rilevante nel periodo compreso tra il 2005 e il 2010. Un concorrente altrettanto efficiente non avrebbe potuto pertanto riprodurre in modo redditizio, durante lo stesso periodo, il portafoglio offerto dalla [OSCURATO:PERSONA]. L’aggiunta, a siffatto portafoglio di riferimento, dei servizi multi‑play, disponibili a partire dal 2007, non modificherebbe tale constatazione. 45 Poiché né la [OSCURATO:PERSONA] né la ricorrente avrebbero presentato, nel corso del procedimento amministrativo, una giustificazione oggettiva per il loro comportamento di esclusione, la [OSCURATO:PERSONA] conclude che il comportamento della [OSCURATO:PERSONA], durante il periodo in questione, deve essere considerato una compressione abusiva dei margini. 3. Analisi degli effetti anticoncorrenziali del comportamento della [OSCURATO:PERSONA] 46 [OSCURATO:PERSONA] ritiene che questi due tipi di comportamento della [OSCURATO:PERSONA], ossia il rifiuto di fornire un accesso disaggregato alla rete locale e la compressione dei margini degli operatori alternativi, potessero impedire agli operatori alternativi di basarsi su un accesso disaggregato per entrare nel mercato al dettaglio di massa (o grande pubblico) in Slovacchia per i servizi a banda larga da postazione fissa. Tali comportamenti, secondo la decisione impugnata, hanno reso la concorrenza su tale mercato meno efficace, in quanto non esisteva una reale alternativa redditizia per gli operatori concorrenti a un accesso all’ingrosso a banda larga alla tecnologia DSL basata sulla disaggregazione delle reti locali. L’impatto del comportamento della [OSCURATO:PERSONA] sulla concorrenza sarebbe stato tanto più accentuato in quanto il mercato al dettaglio dei servizi a banda larga presentava un forte potenziale di crescita durante il periodo in questione. 47 [OSCURATO:PERSONA] aggiunge, in sostanza, che, conformemente alla nozione di «scala degli investimenti», tale blocco dell’accesso disaggregato alla rete locale ha privato gli operatori alternativi di una fonte di reddito che avrebbe consentito loro di effettuare ulteriori investimenti nella rete, in particolare sviluppando la propria rete di accesso al fine di collegarvi direttamente i propri clienti. 48 [OSCURATO:PERSONA] conclude che il comportamento anticoncorrenziale della [OSCURATO:PERSONA] nel mercato di massa (o grande pubblico) dei servizi a banda larga da postazione fissa in Slovacchia poteva avere effetti negativi sulla concorrenza e, data la sua copertura geografica corrispondente a tutto il territorio della Slovacchia, ha potuto incidere sugli scambi tra gli Stati membri. 4. Destinatari della decisione impugnata e ammende 49 Secondo la decisione impugnata, la ricorrente, per tutto il periodo in questione, non solo era in grado di esercitare un’influenza determinante sulla politica commerciale della [OSCURATO:PERSONA], ma ha esercitato effettivamente tale influenza. Poiché la ricorrente e la [OSCURATO:PERSONA] fanno parte della stessa impresa, sono ritenute entrambe responsabili della violazione unica e continuata dell’articolo 102 TFUE che costituisce oggetto della decisione impugnata. 50 Per quanto riguarda la sanzione di tale infrazione, la [OSCURATO:PERSONA] precisa di aver fissato l’importo delle ammende con riferimento ai principi sanciti nei suoi orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell’articolo 23, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 1/2003 ( GU 2006, C 210, pag. 2 ; in prosieguo: gli «orientamenti del 2006»). 51 [OSCURATO:PERSONA] calcola anzitutto l’importo di base dell’ammenda fondandosi sul 10% del fatturato realizzato dalla [OSCURATO:PERSONA] nel mercato dell’accesso disaggregato alla rete locale e della banda larga al dettaglio per i servizi fissi durante l’ultimo anno intero della sua partecipazione all’infrazione, nel caso di specie il 2010, e moltiplicando la cifra in tal modo ottenuta per 5,33, per tener conto della durata dell’infrazione (cinque anni e quattro mesi). L’importo di base ottenuto al termine di tale calcolo è pari a EUR 38838000. Si tratta della prima ammenda inflitta per l’infrazione in questione e per la quale la [OSCURATO:PERSONA] e la ricorrente, a norma dell’articolo 2, primo comma, lettera a), della decisione impugnata, sono ritenute responsabili in solido. 52 [OSCURATO:PERSONA] procede poi a un duplice adeguamento di tale importo di base. In primo luogo, essa constata che, nel momento in cui è stata commessa l’infrazione in questione, la ricorrente era già stata ritenuta responsabile di una violazione dell’articolo 102 TFUE, a causa di una compressione dei margini nel settore delle telecomunicazioni, nella decisione 2003/707/CE, del 21 maggio 2003, relativa ad un procedimento a norma dell’articolo 82 [CE] (Casi COMP/37.451, 37.578, 37.579 – [OSCURATO:PERSONA] AG) ( GU 2003, L 263, pag. 9 ; in prosieguo: la «decisione [OSCURATO:PERSONA]»), e che, all’epoca dell’adozione di tale decisione, la ricorrente deteneva già il 51% delle quote della [OSCURATO:PERSONA] ed era in grado di esercitare un’influenza determinante su quest’ultima. Pertanto, la [OSCURATO:PERSONA] conclude che, per la ricorrente, l’importo di base dell’ammenda deve essere aumentato del 50% a titolo di recidiva. In secondo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] constata che il fatturato mondiale della ricorrente ammontava, nel 2013, a EUR 60,132 miliardi e che, per attribuire all’ammenda inflitta alla ricorrente un effetto sufficientemente dissuasivo, occorre applicare all’importo di base un coefficiente moltiplicatore di 1,2. Il risultato di questo duplice adeguamento dell’importo di base, ossia EUR 31070000, conformemente all’articolo 2, primo comma, lettera b), della decisione impugnata, dà luogo a un’ammenda distinta inflitta unicamente alla ricorrente. 5. Dispositivo della decisione impugnata 53 Gli articoli 1 e 2 della decisione impugnata così recitano: «Articolo 1 1.   L’impresa composta dalla [OSCURATO:PERSONA] AG e dalla [OSCURATO:PERSONA] a.s. ha commesso una violazione unica e continuata dell’articolo 102 del Trattato e dell’articolo 54 dell’accordo SEE. 2.   L’infrazione è durata dal 12 agosto 2005 al 31 dicembre 2010 ed è consistita nelle seguenti pratiche: a) occultamento agli operatori alternativi delle informazioni relative alla rete necessarie per la disaggregazione delle reti locali; b) riduzione della portata dei suoi obblighi relativi all’accesso disaggregato alle reti locali; c) fissazione di modalità e condizioni inique nella sua offerta di riferimento in materia di disaggregazione per quanto riguarda la co‑ubicazione, la qualificazione, le previsioni, le riparazioni e le garanzie bancarie; d) applicazione di tariffe inique che non consentono a un operatore altrettanto efficiente che si basa sull’accesso all’ingrosso alle reti locali disaggregate della [OSCURATO:PERSONA] a.s. di replicare i servizi al dettaglio proposti dalla [OSCURATO:PERSONA] a.s. senza subire perdite. Articolo 2 Per l’infrazione di cui all’articolo 1, sono inflitte le seguenti ammende: a) un’ammenda di EUR 38838000 alla [OSCURATO:PERSONA] AG e alla [OSCURATO:PERSONA] a.s., in solido; b) un’ammenda di EUR 31070000 alla [OSCURATO:PERSONA] AG. (…)». II. Procedimento e conclusioni delle parti [ omissis ] 70 La ricorrente chiede che il Tribunale voglia: – annullare in tutto o in parte la decisione impugnata, per la parte che la riguarda, e, in subordine, annullare o ridurre l’importo delle ammende ad essa inflitte; – condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese. 71 [OSCURATO:PERSONA] e l’interveniente, [OSCURATO:PERSONA], chiedono che il Tribunale voglia: – respingere il ricorso; – condannare la ricorrente alle spese. III. In diritto 72 La ricorrente deduce cinque motivi a sostegno tanto della sua domanda principale, diretta all’annullamento totale o parziale della decisione impugnata, quanto della sua domanda in subordine, diretta all’annullamento delle ammende ad essa inflitte o alla riduzione del loro importo. Il primo motivo verte su errori di fatto e di diritto nell’applicazione dell’articolo 102 TFUE per quanto riguarda il comportamento abusivo della [OSCURATO:PERSONA], nonché sulla violazione dei diritti della difesa. Il secondo motivo verte su errori di diritto e di fatto relativi alla durata del comportamento abusivo della [OSCURATO:PERSONA]. Il terzo motivo verte su errori di fatto e di diritto nell’imputazione alla ricorrente del comportamento abusivo della [OSCURATO:PERSONA], per il motivo che dette società farebbero parte della stessa impresa. Il quarto motivo verte sulla violazione della nozione di impresa ai sensi del diritto dell’Unione e del principio della personalità delle pene, in quanto la decisione impugnata infligge solo alla ricorrente anche un’ammenda distinta, e sul difetto di motivazione. Infine, il quinto motivo verte su errori nel calcolo dell’importo dell’ammenda inflitta in solido alla [OSCURATO:PERSONA] e alla ricorrente. A. Sulla domanda, presentata in via principale, diretta all’annullamento della decisione impugnata 73 Occorre esaminare, in successione, i cinque motivi dedotti dalla ricorrente e menzionati al precedente punto 72. 1. Sul primo motivo, vertente su errori di fatto e di diritto nell’applicazione dell’articolo 102 TFUE per quanto riguarda il comportamento abusivo della [OSCURATO:PERSONA], nonché sulla violazione dei diritti della difesa 74 Il primo motivo si articola in tre parti, vertenti, la prima, sulla violazione dell’articolo 102 TFUE, in quanto la [OSCURATO:PERSONA] ha constatato l’esistenza di un’infrazione ai sensi di tale disposizione senza esaminare l’indispensabilità delle infrastrutture di telecomunicazione in questione, la seconda, sulla violazione del diritto della ricorrente di essere ascoltata per quanto riguarda il calcolo della compressione dei margini e, la terza, su errori nel calcolo dei costi medi incrementali a lungo termine (in prosieguo: i «CMILT»). 75 Peraltro, la ricorrente dichiara di aderire, nel suo primo motivo, agli argomenti presentati dalla [OSCURATO:PERSONA] nel ricorso proposto il 26 dicembre 2014 contro la decisione impugnata (causa T‑851/14). La ricorrente sostiene inoltre, riferendosi in particolare alla sentenza del 22 gennaio 2013, [OSCURATO:PERSONA]/Tomkins ( C‑286/11 P , EU:C:2013:29 ), che, se un motivo dedotto in tale ricorso dovesse essere accolto, essa dovrebbe beneficiare di detto risultato anche nella presente causa. [ omissis ] b) Sulla prima parte, vertente sulla violazione dell’articolo 102 TFUE per il fatto che la [OSCURATO:PERSONA] ha constatato l’esistenza di un’infrazione ai sensi di tale disposizione senza esaminare l’indispensabilità delle infrastrutture di telecomunicazione in questione 81 Con la prima parte del primo motivo, la ricorrente sostiene che la [OSCURATO:PERSONA] ha erroneamente omesso di esaminare, nella decisione impugnata, l’indispensabilità dell’accesso alla rete DSL in rame della [OSCURATO:PERSONA] per operare nel mercato al dettaglio dei servizi a banda larga in Slovacchia. [OSCURATO:PERSONA], così facendo, avrebbe violato il principio derivante dalla sentenza del 26 novembre 1998, Bronner ( C‑7/97 , EU:C:1998:569 ), secondo la quale un rifiuto di fornitura o di accesso costituisce un abuso di posizione dominante solo quando è tale da eliminare qualsiasi concorrenza sul mercato secondario e i fattori di produzione di cui trattasi a monte sono indispensabili per l’esercizio dell’attività a valle. L’applicazione di tale principio nel caso di specie non sarebbe rimessa in discussione dal fatto che la causa in esame riguarda un diniego implicito di accesso, e non, come nella sentenza del 26 novembre 1998, Bronner ( C‑7/97 , EU:C:1998:569 ), un totale rifiuto di fornitura. Infatti, nessuna ragione giustificherebbe il fatto che l’esistenza di un abuso a causa di un diniego implicito di accesso sia soggetta a requisiti probatori meno rigorosi rispetto all’esistenza di un abuso a causa di un totale rifiuto di accesso. La distinzione operata in tal senso dalla [OSCURATO:PERSONA] si baserebbe su una lettura errata dei punti 55 e 58 della sentenza del 17 febbraio 2011, TeliaSonera Sverige ( C‑52/09 , EU:C:2011:83 ). Essa darebbe luogo, inoltre, al risultato illogico che la dimostrazione dell’infrazione più grave (ossia il totale rifiuto di accesso) sarebbe soggetta a condizioni più rigorose di quelle applicabili all’infrazione meno grave (ossia il diniego implicito di accesso). La ricorrente sottolinea su quest’ultimo punto che almeno un’impresa ha ottenuto l’accesso alle reti locali della [OSCURATO:PERSONA], il che sarebbe stato escluso in presenza di un rifiuto totale di accesso. 82 La ricorrente sostiene, inoltre, che tale requisito probatorio non sarebbe limitato dal fatto che la [OSCURATO:PERSONA] era soggetta ad un obbligo regolamentare di concedere ai fornitori concorrenti un accesso disaggregato alla sua rete locale, in quanto tale obbligo persegue altri fini ed è soggetto a condizioni diverse dal controllo a posteriori relativo all’esistenza di un abuso ai sensi dell’articolo 102 TFUE. Tale obbligo previsto nel 2005 dal TUSR non sarebbe tale, del resto, da sostituire la valutazione concreta dell’indispensabilità dell’accesso alle reti locali della [OSCURATO:PERSONA] in una fase successiva. Orbene, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe omesso di procedere a tale esame concreto nel caso di specie, sebbene i mercati delle telecomunicazioni siano in costante evoluzione. 83 Analogamente, la ricorrente contesta il punto di vista della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui, in sostanza, il principio derivante dalla sentenza del 26 novembre 1998, Bronner ( C‑7/97 , EU:C:1998:569 ), non sarebbe applicabile nel caso di specie dal momento che la rete di telecomunicazioni di cui trattasi è stata sviluppata in condizioni di monopolio da parte del governo slovacco. [OSCURATO:PERSONA] non spiegherebbe in che modo tale circostanza le consentisse di constatare l’esistenza di un abuso di posizione dominante, senza verificare l’indispensabilità dell’accesso alla rete DSL in rame della [OSCURATO:PERSONA]. Poiché l’esistenza di un abuso deve essere sempre valutata indipendentemente dalle condizioni in cui è sorta una posizione dominante, non vi è alcuna ragione per cui ex monopoli di Stato siano sottoposti a un trattamento diverso da quello di altre imprese nell’applicazione dell’articolo 102 TFUE. La ricorrente aggiunge che la rete DSL della [OSCURATO:PERSONA] a base di rame aveva, in origine, un tasso di copertura molto basso ed era di scarsa qualità, e che ciò ha indotto la [OSCURATO:PERSONA], come risulta dal punto 891 della decisione impugnata, a investire in via permanente in attività a banda larga tra il 2003 e il 2010, ossia dopo la perdita del suo monopolio. 84 In ogni caso, il fatto che vari fornitori concorrenti siano riusciti a entrare nel mercato al dettaglio della banda larga a partire dalla propria infrastruttura dimostrerebbe che l’accesso disaggregato alla rete locale della [OSCURATO:PERSONA] non era indispensabile per lo sviluppo di offerte concorrenti. 85 [OSCURATO:PERSONA] contesta tali affermazioni. 86 A tal riguardo, secondo una giurisprudenza costante, all’impresa che detiene una posizione dominante incombe la responsabilità particolare di non pregiudicare, con il suo comportamento, una concorrenza effettiva e leale nel mercato interno (v. sentenza del 6 settembre 2017, Intel/[OSCURATO:PERSONA], C‑413/14 P , EU:C:2017:632 , punto 135 e giurisprudenza ivi citata), in quanto occorre tener conto, a tal riguardo, della circostanza che siffatta posizione trae origine da un precedente monopolio legale (sentenza del 27 marzo 2012, [OSCURATO:PERSONA], C‑209/10 , EU:C:2012:172 , punto 23 ). 87 È per tale ragione che l’articolo 102 TFUE vieta, in particolare, che un’impresa detentrice di una posizione dominante attui pratiche che hanno l’effetto di escludere i suoi concorrenti considerati altrettanto efficienti quanto l’impresa stessa, rafforzando la propria posizione dominante mediante il ricorso a mezzi diversi da quelli che sono propri di una concorrenza fondata sui meriti. Sotto tale profilo, non può essere considerata legittima qualsiasi concorrenza attuata mediante i prezzi (v. sentenza del 6 settembre 2017, Intel/[OSCURATO:PERSONA], C‑413/14 P , EU:C:2017:632 , punto 136 e giurisprudenza ivi citata). 88 È stato dichiarato, a tal riguardo, che lo sfruttamento abusivo di posizione dominante vietato dall’articolo 102 TFUE è una nozione oggettiva che riguarda i comportamenti di un’impresa in posizione dominante, i quali, su un mercato in cui, proprio in conseguenza della presenza dell’impresa in questione, il livello della concorrenza è già indebolito, abbiano l’effetto di impedire, mediante il ricorso a mezzi diversi da quelli che reggono una normale competizione fra i prodotti o i servizi in base alle prestazioni degli operatori economici, il mantenimento del livello di concorrenza ancora esistente sul mercato o lo sviluppo della medesima (v. sentenze del 19 aprile 2012, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], C‑549/10 P , EU:C:2012:221 , punto 17 e giurisprudenza ivi citata, e del 9 settembre 2009, Clearstream/[OSCURATO:PERSONA], T‑301/04 , EU:T:2009:317 , punto 140 e giurisprudenza ivi citata). 89 L’articolo 102 TFUE riguarda non solo le pratiche che provocano un danno immediato ai consumatori, ma anche quelle che li danneggiano pregiudicando la sussistenza di una concorrenza effettiva (v., in tal senso, sentenze del 27 marzo 2012, [OSCURATO:PERSONA], C‑209/10 , EU:C:2012:172 , punto 20 e giurisprudenza ivi citata, e del 29 marzo 2012, Telefónica e Telefónica de España/[OSCURATO:PERSONA], T‑336/07 , EU:T:2012:172 , punto171). 90 L’effetto sulla situazione concorrenziale al quale viene fatto riferimento al precedente punto 88 non riguarda necessariamente l’effetto concreto del comportamento abusivo denunciato. Ai fini dell’accertamento di una violazione dell’articolo 102 TFUE, è necessario dimostrare che il comportamento abusivo dell’impresa in posizione dominante mira a restringere la concorrenza o, in altri termini, che è tale da avere o da poter avere un simile effetto (sentenza del 19 aprile 2012, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], C‑549/10 P , EU:C:2012:221 , punto 68 ; v. anche sentenze del 9 settembre 2009, Clearstream/[OSCURATO:PERSONA], T‑301/04 , EU:T:2009:317 , punto 144 e giurisprudenza ivi citata, e del 29 marzo 2012, Telefónica e Telefónica de España/[OSCURATO:PERSONA], T‑336/07 , EU:T:2012:172 , punto 268 e giurisprudenza ivi citata). 91 Inoltre, per quanto attiene al carattere abusivo di una pratica che comporta la compressione dei margini, occorre rilevare che l’articolo 102, secondo comma, lettera a), TFUE, vieta espressamente che un’impresa dominante imponga, in modo diretto o indiretto, prezzi non equi (sentenze del 17 febbraio 2011, TeliaSonera Sverige, C‑52/09 , EU:C:2011:83 , punto 25 , e del 29 marzo 2012, Telefónica e Telefónica de España/[OSCURATO:PERSONA], T‑336/07 , EU:T:2012:172 , punto 173 ). Poiché l’elenco delle pratiche abusive contenuto nell’articolo 102 TFUE non è tuttavia esaustivo, l’elencazione delle pratiche abusive contenute in tale disposizione non esaurisce le modalità di sfruttamento abusivo di posizione dominante vietate dal diritto dell’Unione (sentenze del 21 febbraio 1973, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], 6/72 , EU:C:1973:22 , punto 26 , del 17 febbraio 2011, TeliaSonera Sverige, C‑52/09 , EU:C:2011:83 , punto 26 , e del 29 marzo 2012, Telefónica e Telefónica de España/[OSCURATO:PERSONA], T‑336/07 , EU:T:2012:172 , punto 174 ). 92 Nel caso di specie, occorre precisare che gli argomenti presentati dalla ricorrente nella prima parte del presente motivo riguardano solo il criterio giuridico applicato dalla [OSCURATO:PERSONA], nella parte VII della decisione impugnata (punti da 355 a 821), al fine di qualificare una serie di comportamenti della [OSCURATO:PERSONA], durante il periodo in questione, come «rifiuto di fornitura». Per contro, la ricorrente non contesta l’esistenza stessa dei comportamenti constatati dalla [OSCURATO:PERSONA] in questa parte della decisione impugnata. Come emerge dai punti 2 e 1507 di detta decisione, tali comportamenti, che hanno contribuito all’individuazione, da parte della [OSCURATO:PERSONA], di una violazione unica e continuata dell’articolo 102 TFUE (punto 1511 della decisione impugnata), sono consistiti, in primo luogo, in un occultamento agli operatori alternativi di informazioni relative alla rete della [OSCURATO:PERSONA], necessarie alla disaggregazione della rete locale di tale operatore, in secondo luogo, in una riduzione, da parte della [OSCURATO:PERSONA], dei suoi obblighi relativi alla disaggregazione derivanti dal quadro normativo applicabile e, in terzo luogo, nella fissazione, da parte di detto operatore, di varie clausole e condizioni inique nell’offerta di riferimento in materia di disaggregazione. 93 Peraltro, come confermato in udienza dalla ricorrente, la prima parte del primo motivo non mira a rimettere in discussione l’analisi del comportamento della [OSCURATO:PERSONA] consistito in una compressione dei margini effettuata dalla [OSCURATO:PERSONA] nella parte VIII della decisione impugnata (punti da 822 a 1045 della decisione impugnata). Infatti, nel suo ricorso, la ricorrente non contesta il fatto che questo tipo di comportamento costituisca una forma autonoma di abuso diversa dal rifiuto di fornitura dell’accesso e la cui esistenza non è quindi soggetta ai criteri stabiliti nella sentenza del26 novembre 1998, Bronner ( C‑7/97 , EU:C:1998:569 ) (v., in tal senso, sentenza del 10 luglio 2014, Telefónica e Telefónica de España/[OSCURATO:PERSONA], C‑295/12 P , EU:C:2014:2062 , punto 75 e giurisprudenza ivi citata). 94 Pertanto, in sostanza, la ricorrente contesta alla [OSCURATO:PERSONA] di aver qualificato i comportamenti richiamati al precedente punto 92 come «rifiuto di fornitura» dell’accesso alla rete locale della [OSCURATO:PERSONA] senza aver verificato il carattere «indispensabile» di tale accesso, ai sensi della terza condizione enunciata al punto 41 della sentenza del 26 novembre 1998, Bronner ( C‑7/97 , EU:C:1998:569 ). 95 In tale sentenza, la Corte ha effettivamente dichiarato che, affinché il rifiuto di un’impresa in posizione dominante di concedere l’accesso a un servizio possa costituire un abuso ai sensi dell’articolo 102 TFUE, è necessario che tale rifiuto possa eliminare del tutto la concorrenza sul mercato da parte della persona che richiede il servizio, che tale rifiuto non sia obiettivamente giustificabile e che detto servizio sia, di per sé, indispensabile per l’esercizio dell’attività del richiedente (sentenza del 26 novembre 1998, Bronner, C‑7/97 , EU:C:1998:569 , punto 41 ; v. anche sentenza del 9 settembre 2009, Clearstream/[OSCURATO:PERSONA], T‑301/04 , EU:T:2009:317 , punto 147 e giurisprudenza ivi citata). 96 Peraltro, dai punti 43 e 44 della sentenza del 26 novembre 1998, Bronner ( C‑7/97 , EU:C:1998:569 ) risulta che, per stabilire se un prodotto o un servizio è indispensabile per consentire ad una impresa di svolgere la sua attività su un determinato mercato, si deve accertare se esistano prodotti o servizi che costituiscono soluzioni alternative, anche se meno vantaggiose, e se esistano ostacoli di natura tecnica, normativa o anche economica tali da rendere impossibile o quanto meno straordinariamente difficile, per qualsiasi impresa che voglia operare su detto mercato, la creazione, eventualmente in collaborazione con altri operatori, di prodotti o di servizi alternativi. Secondo il punto 46 della sentenza del 26 novembre 1998, Bronner ( C‑7/97 , EU:C:1998:569 ), per poter riconoscere l’esistenza di ostacoli di natura economica, occorre quanto meno provare che la creazione di tali prodotti o servizi non è economicamente redditizia per una produzione su una scala comparabile a quella dell’impresa che controlla il prodotto o il servizio (sentenza del 29 aprile 2004, IMS Health, C‑418/01 , EU:C:2004:257 , punto 28 ). 97 Tuttavia, nel caso di specie, considerato che la normativa relativa al settore delle telecomunicazioni definisce il quadro giuridico applicabile in materia e che, così facendo, contribuisce a determinare le condizioni di concorrenza in cui un’impresa di telecomunicazioni esercita le proprie attività sui mercati interessati, detta normativa costituisce un elemento pertinente ai fini dell’applicazione dell’articolo 102 TFUE alla condotta seguita dall’impresa stessa, in particolare per valutare il carattere abusivo di tale condotta (sentenza del 14 ottobre 2010, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C‑280/08 P , EU:C:2010:603 , punto 224 ). 98 Come sostiene giustamente la [OSCURATO:PERSONA], le condizioni richiamate al precedente punto 95 sono state stabilite e applicate nell’ambito di cause in cui si discuteva se l’articolo 102 TFUE potesse essere tale da imporre all’impresa in posizione dominante di fornire ad altre imprese l’accesso a un prodotto o a un servizio, in mancanza di obblighi regolamentari in tal senso. 99 Siffatto contesto differisce da quello della causa in esame, in cui il TUSR, con una decisione dell’8 marzo 2005, confermata dal direttore di tale autorità il 14 giugno 2005, ha imposto alla [OSCURATO:PERSONA] di accogliere tutte le domande di accesso disaggregato alla sua rete locale ritenute ragionevoli e giustificate, per consentire a operatori alternativi, su tale base, di offrire i propri servizi nel mercato al dettaglio di massa (o grande pubblico) dei servizi a banda larga da postazione fissa in Slovacchia (v. supra, punto 9). Tale obbligo derivava dalla volontà delle autorità pubbliche di incentivare la [OSCURATO:PERSONA] e i suoi concorrenti a investire e a innovare, garantendo nel contempo la salvaguardia della concorrenza nel mercato (punti 218, 373, 388, 1053 e 1129 della decisione impugnata). 100 Come esposto ai punti da 37 a 46 della decisione impugnata, la decisione del TUSR, adottata ai sensi della legge n. 610/2003, attuava in Slovacchia l’obbligo di accesso disaggregato alla rete locale degli operatori aventi un rilevante potere nel mercato della fornitura di reti telefoniche pubbliche fisse, previsto all’articolo 3 del regolamento n. 2887/2000. Il legislatore dell’Unione ha giustificato tale obbligo, al considerando 6 di detto regolamento, con la circostanza che «[n]on sarebbe economicamente conveniente per i nuovi operatori che entrano sul mercato duplicare integralmente ed entro tempi accettabili l’infrastruttura metallica di accesso locale dell’operatore esistente[, e l]e infrastrutture alternative (…) in genere non offrono (…) la medesima funzionalità e capillarità (…)». 101 Pertanto, dato che il quadro normativo pertinente riconosceva chiaramente la necessità di un accesso alla rete locale della [OSCURATO:PERSONA] per consentire il sorgere e lo sviluppo di una concorrenza effettiva nel mercato slovacco dei servizi Internet a banda larga, non era necessaria la dimostrazione, da parte della [OSCURATO:PERSONA], che tale accesso presentasse senz’altro carattere di indispensabilità conformemente all’ultima condizione stabilita al punto 41 della sentenza del 26 novembre 1998, Bronner ( C‑7/97 , EU:C:1998:569 ). 102 Tale conclusione non è rimessa in discussione dall’argomento della ricorrente secondo cui l’esistenza di un obbligo regolamentare di accesso alla rete locale della [OSCURATO:PERSONA] non significa che tale accesso dovesse essere concesso anche ai sensi dell’articolo 102 TFUE, dal momento che siffatto obbligo regolamentare ex ante persegue altri obiettivi ed è soggetto a condizioni diverse dal controllo ex post del comportamento di un’impresa in posizione dominante, ai sensi di detto articolo. 103 Infatti, è sufficiente, per respingere tale argomento, sottolineare che le considerazioni di cui ai precedenti punti da 97 a 101 non sono basate sulla premessa secondo la quale l’obbligo imposto alla [OSCURATO:PERSONA] di concedere l’accesso disaggregato alla sua rete locale deriverebbe dall’articolo 102 TFUE, ma si limitano a sottolineare, conformemente alla giurisprudenza citata al precedente punto 97, che l’esistenza di tale obbligo regolamentare costituisce un elemento rilevante del contesto economico e giuridico in cui occorre valutare se le pratiche della [OSCURATO:PERSONA] esaminate nella parte VII della decisione impugnata potessero essere qualificate come pratiche abusive ai sensi di tale disposizione. 104 Del resto, il riferimento della ricorrente, al punto 113 della sentenza del 10 aprile 2008, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ( T‑271/03 , EU:T:2008:101 ), per sostenere l’argomento richiamato al precedente punto 102, non è pertinente. È vero che il Tribunale ha rilevato, in tale punto, che le autorità di regolamentazione nazionali agiscono conformemente al diritto nazionale, il quale può perseguire obiettivi che differiscono da quelli della politica dell’Unione in materia di concorrenza. Tale punto della motivazione mirava a suffragare il rigetto, da parte del Tribunale, dell’argomento della ricorrente, fatto valere in tale causa, secondo il quale, in sostanza, il controllo ex ante delle sue tariffe, da parte dell’autorità tedesca di regolamentazione delle poste e telecomunicazioni escludeva che l’articolo 102 TFUE potesse essere applicato a un’eventuale compressione dei margini risultante dalle sue tariffe per l’accesso disaggregato alla propria rete locale. Tale punto era pertanto estraneo alla questione se l’esistenza di un obbligo regolamentare per l’accesso alla rete locale dell’operatore in posizione dominante sia rilevante per valutare la conformità delle sue condizioni di accesso all’articolo 102 TFUE. 105 Risulta da quanto precede che non si può contestare alla [OSCURATO:PERSONA] di non aver dimostrato l’indispensabilità dell’accesso alla rete in questione. 106 Si deve aggiungere che siffatta censura non può essere opposta alla [OSCURATO:PERSONA] neppure nel caso in cui si dovesse ritenere che il rifiuto implicito di accesso in questione fosse oggetto delle considerazioni contenute nella sentenza del 17 febbraio 2011, TeliaSonera Sverige ( C‑52/09 , EU:C:2011:83 ). In tale sentenza la Corte ha dichiarato che non si può dedurre dai punti 48 e 49 della sentenza del 26 novembre 1998, Bronner ( C‑7/97 , EU:C:1998:569 ), che le condizioni necessarie per stabilire che sussiste un rifiuto abusivo di fornitura, oggetto della prima questione pregiudiziale esaminata in quest’ultima causa, devono essere necessariamente applicate anche nel contesto della valutazione del carattere abusivo di un comportamento che consiste nel sottoporre la fornitura di servizi o la vendita di prodotti a condizioni svantaggiose o alle quali l’acquirente potrebbe non essere interessato (sentenza del 17 febbraio 2011, TeliaSonera Sverige, C‑52/09 , EU:C:2011:83 , punto 55 ). A tal riguardo, la Corte ha già dichiarato che tali comportamenti potrebbero, di per sé, costituire una forma autonoma di abuso diversa dal rifiuto di fornitura (sentenza del 17 febbraio 2011, TeliaSonera Sverige, C‑52/09 , EU:C:2011:83 , punto 56 ). 107 La Corte inoltre precisato che una diversa interpretazione della sentenza del 26 novembre 1998, Bronner ( C‑7/97 , EU:C:1998:569 ), equivarrebbe ad esigere, perché un qualsiasi comportamento di un’impresa dominante per quanto riguarda le sue condizioni commerciali possa essere considerato abusivo, che ricorrano sempre le condizioni richieste per dimostrare l’esistenza di un diniego di cessione, il che ridurrebbe indebitamente l’effetto utile dell’articolo 102 TFUE (sentenza del 17 febbraio 2011, TeliaSonera Sverige, C‑52/09 , EU:C:2011:83 , punto 58 ). 108 La ricorrente sottolinea correttamente riguardo atale punto che la prassi controversa nel procedimento principale, esaminata dalla Corte nella sentenza del 17 febbraio 2011, TeliaSonera Sverige ( C‑52/09 , EU:C:2011:83 ), consisteva unicamente, come risulta dal punto 8 di tale sentenza, in una possibile compressione dei margini da parte dell’operatore storico svedese della rete di telefonia fissa al fine di scoraggiare le domande di operatori alternativi per l’accesso alla sua rete locale. Non si può tuttavia dedurne che l’interpretazione fornita dalla Corte in merito alla portata delle condizioni fissate al punto 41 della sentenza del 26 novembre 1998, Bronner ( C‑7/97 , EU:C:1998:569 ), sia limitata solo a tale forma di comportamento abusivo e non riguardi pratiche non strettamente tariffarie come quelle esaminate, nel caso di specie, dalla [OSCURATO:PERSONA] nella parte VII della decisione impugnata (v. supra, punti da 27 a 41). 109 Infatti, occorre anzitutto constare che, ai punti da 55 a 58 della sentenza del 17 febbraio 2011, TeliaSonera Sverige ( C‑52/09 , EU:C:2011:83 ), la Corte non ha fatto riferimento alla particolare forma di abuso costituita dalla compressione dei margini di operatori concorrenti in un mercato a valle, ma piuttosto alla «fornitura di servizi o [al]la vendita di prodotti a condizioni svantaggiose o alle quali l’acquirente potrebbe non essere interessato», nonché alle «condizioni commerciali» fissate dall’impresa in posizione dominante. Tale formulazione indica che le pratiche di esclusione alle quali si era fatto in tal modo riferimento non riguardavano unicamente una compressione dei margini, ma anche altre pratiche commerciali tali da produrre effetti preclusivi illeciti per concorrenti attuali o potenziali, del tipo di quelle qualificate dalla [OSCURATO:PERSONA] come rifiuto implicito di fornitura di accesso alla rete locale della [OSCURATO:PERSONA] (v., in tal senso, punto 366 della decisione impugnata). 110 Detta interpretazione della sentenza del 17 febbraio 2011, TeliaSonera Sverige ( C‑52/09 , EU:C:2011:83 ), è corroborata dal rinvio, da parte della Corte, in questa parte della sua analisi, ai punti 48 e 49 della sentenza del 26 novembre 1998, Bronner ( C‑7/97 , EU:C:1998:569 ). I punti di cui trattasi erano infatti dedicati alla seconda questione pregiudiziale sottoposta alla Corte in tale causa e riguardavano non già il rifiuto dell’impresa in posizione dominante di cui al procedimento principale di concedere l’accesso al suo sistema di recapito a domicilio all’editore di un quotidiano concorrente, esaminato nell’ambito della prima questione, bensì l’eventuale qualificazione come abuso di posizione dominante di una pratica che sarebbe consistita, per tale impresa, nel subordinare detto accesso alla condizione che l’editore in questione le affidasse, al contempo, l’esecuzione di altri servizi, come la vendita nelle edicole o la stampa. 111 A tal riguardo, non può essere accolto l’argomento della ricorrente secondo cui, in sostanza, l’applicazione nel caso di specie del ragionamento di cui ai punti da 55 a 58 della sentenza del 17 febbraio 2011, TeliaSonera Sverige ( C‑52/09 , EU:C:2011:83 ), avrebbe l’illogica conseguenza che la prova di un rifiuto implicito di fornitura sarebbe più facile di quella relativa a un rifiuto puro e semplice di fornitura, sebbene quest’ultimo tipo di comportamento costituisca una forma più grave di abuso di posizione dominante. Infatti, è sufficiente constatare che tale argomento si fonda su una premessa errata, ossia che la gravità di una violazione dell’articolo 102 TFUE, consistente nel rifiuto da parte di un’impresa in posizione dominante di fornire un prodotto o un servizio ad altre società, dipenderebbe unicamente dalla sua forma. Orbene, la gravità di tale infrazione può dipendere da vari fattori che prescindono dal carattere implicito o esplicito di detto rifiuto, come la portata geografica dell’infrazione, la sua intenzionalità, oppure i suoi effetti sul mercato. Gli orientamenti del 2006 confermano questa analisi quando indicano, al punto 20, che la gravità di una violazione dell’articolo 101 o 102 TFUE viene valutata caso per caso per ciascun tipo di infrazione, tenendo conto di tutte le circostanze rilevanti. 112 Infine, va ricordato che, al punto 69 della sentenza del 17 febbraio 2011, TeliaSonera Sverige ( C‑52/09 , EU:C:2011:83 ), la Corte ha rilevato che l’indispensabilità del prodotto all’ingrosso poteva avere rilievo al fine di valutare gli effetti di una compressione dei margini. Tuttavia, nel caso di specie, è giocoforza constatare che la ricorrente non ha invocato l’obbligo per la [OSCURATO:PERSONA] di dimostrare il carattere indispensabile dell’accesso disaggregato alla rete locale della [OSCURATO:PERSONA] se non a sostegno dell’affermazione secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe applicato il criterio giuridico adeguato nel valutare le pratiche esaminate nella parte VII della decisione impugnata (v., per analogia, sentenza del 29 marzo 2012, Telefónica e Telefónica de España/[OSCURATO:PERSONA], T‑336/07 , EU:T:2012:172 , punto 182 ), e non al fine di rimettere in discussione la valutazione, da parte della [OSCURATO:PERSONA], degli effetti anticoncorrenziali di dette pratiche, effettuata nella parte IX di detta decisione (punti da 1046 a 1109 della decisione impugnata). 113 Quanto al riferimento operato dalla ricorrente al punto 79 della comunicazione relativa agli orientamenti sulle priorità della [OSCURATO:PERSONA] nell’applicazione dell’articolo [102 TFUE] al comportamento abusivo delle imprese dominanti volto all’esclusione dei concorrenti ( GU 2009, C 45, pag. 7 ), esso è irrilevante nel caso di specie. 114 Infatti, da un lato, come rileva giustamente la [OSCURATO:PERSONA], la distinzione effettuata in detto punto tra un rifiuto puro e semplice e un «rifiuto costruttivo» di fornitura non è accompagnata da alcuna precisazione circa i criteri giuridici rilevanti per giungere, in ciascuna di tali ipotesi, alla constatazione dell’esistenza di una violazione dell’articolo 102 TFUE. D’altro lato e in ogni caso, in tale comunicazione si precisa che essa ha come unico obiettivo di stabilire le priorità che indirizzano l’azione della [OSCURATO:PERSONA] nell’applicare l’articolo 102 TFUE al comportamento delle imprese dominanti volto all’esclusione dei concorrenti dal mercato e non è destinata ad avere valenza giuridica (v. punti 2 e 3 della comunicazione). 115 Alla luce di quanto precede, si deve concludere che la qualificazione dei comportamenti della [OSCURATO:PERSONA] esaminati nella parte VII della decisione impugnata come pratiche abusive ai sensi dell’articolo 102 TFUE non presupponeva che la [OSCURATO:PERSONA] dimostrasse che l’accesso alla rete locale della [OSCURATO:PERSONA] era indispensabile per l’esercizio dell’attività degli operatori concorrenti nel mercato della vendita al dettaglio per i servizi a banda larga fissa in Slovacchia, conformemente alla giurisprudenza citata al precedente punto 96. 116 Di conseguenza la prima parte del primo motivo deve essere respinta in quanto infondata. a) Sulla seconda parte, vertente sulla violazione del diritto della ricorrente di essere ascoltata per quanto riguarda il calcolo della compressione dei margini 117 Con la seconda parte del primo motivo, la ricorrente sostiene che la [OSCURATO:PERSONA] ha violato per due ragioni il suo diritto di essere ascoltata nella fase del procedimento amministrativo. 118 In primo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe portato a conoscenza della ricorrente una serie di nuovi elementi nel corso di una riunione informativa tenutasi il 29 settembre 2014. Un documento intitolato «Calcolo della compressione dei margini (risultati preliminari)» [Margin squeeze calculation (preliminary results)], comunicato alla ricorrente in tale occasione, avrebbe rivelato che il margine realizzato dalla [OSCURATO:PERSONA] nel 2005 era positivo in base a un calcolo dei margini periodo per periodo (anno per anno). Tale documento conterebbe inoltre dati numerici ai quali la ricorrente non aveva avuto accesso prima della riunione informativa. Infine, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe espresso, durante tale riunione, la propria intenzione, da un lato, di applicare un approccio su più periodi (o pluriennale) per il calcolo dei margini tra il 12 agosto 2005 e il 31 dicembre 2010 e, dall’altro, di constatare quindi un margine negativo anche per il 2005. Orbene, tale comunicazione avrebbe sorpreso sia la ricorrente che la [OSCURATO:PERSONA], in quanto nessuna di esse aveva suggerito, fino a quel momento, tale metodo. 119 In seguito a una domanda presentata dalla ricorrente, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe informato quest’ultima, il 1 o ottobre 2014, che poteva comunicarle le sue osservazioni su tali elementi entro e non oltre il 3 ottobre 2014. Orbene, poiché quest’ultima data era un giorno festivo legale in Germania, la ricorrente aveva a disposizione meno di due giorni lavorativi per presentare le sue osservazioni. Poiché taluni dati numerici utilizzati nella revisione del calcolo della compressione dei margini erano stati forniti dalla [OSCURATO:PERSONA] nella sua risposta alla lettera di esposizione dei fatti e la ricorrente non aveva avuto accesso a tale risposta, la [OSCURATO:PERSONA], con lettera del 7 ottobre 2014, ha autorizzato la ricorrente a consultare tale risposta e a formulare osservazioni al riguardo entro il 9 ottobre in serata. 120 Secondo la ricorrente, questi termini assai brevi l’hanno privata, in pratica, di qualsiasi possibilità effettiva di esprimere il suo punto di vista sui nuovi elementi portati a sua conoscenza il 29 settembre 2014, anche se detti elementi sono stati presi in considerazione nella decisione impugnata. La ricorrente sottolinea che i dati numerici presentati per la prima volta dalla [OSCURATO:PERSONA] in tale data erano non solo nuovi, principalmente a causa dell’uso dei CMILT, ma anche complessi. Essa non sarebbe stata in grado di presentare questi nuovi dati numerici a economisti, il che le avrebbe certamente consentito di influire sulla valutazione della [OSCURATO:PERSONA] relativa alla durata della compressione dei margini oggetto dell’indagine. 121 In secondo luogo, la ricorrente lamenta il fatto che la [OSCURATO:PERSONA], nella decisione impugnata, ha provveduto ad effettuare correzioni e adeguamenti dei dati forniti dalla [OSCURATO:PERSONA] per calcolare i CIMLP, senza tuttavia averla preventivamente informata delle sue obiezioni in proposito, e in tal modo l’ha quindi privata della possibilità di far valere utilmente il suo punto di vista. 122 [OSCURATO:PERSONA] contesta tali argomenti. 123 Occorre ricordare che il rispetto dei diritti della difesa durante i procedimenti amministrativi in materia di politica della concorrenza costituisce un principio generale di diritto dell’Unione il cui rispetto è garantito dai giudici dell’Unione (v. sentenza del 18 giugno 2013, ICF/[OSCURATO:PERSONA], T‑406/08 , EU:T:2013:322 , punto 115 e giurisprudenza ivi citata). 124 Tale principio richiede che l’impresa interessata sia stata posta in grado, nel corso del procedimento amministrativo, di far conoscere utilmente il suo punto di vista sulla veridicità e sulla pertinenza dei fatti e delle circostanze asserite nonché sui documenti esaminati dalla [OSCURATO:PERSONA] a sostegno della sua affermazione dell’esistenza di una violazione delle norme in materia di concorrenza. In tal senso, l’articolo 27, paragrafo 1, del regolamento n. 1/2003 prevede l’invio alle parti di una comunicazione degli addebiti. Detta comunicazione deve enunciare, in modo chiaro, tutti gli elementi essenziali sui quali si fonda la [OSCURATO:PERSONA] in tale fase del procedimento (sentenza del 5 dicembre 2013, SNIA/[OSCURATO:PERSONA], C‑448/11 P , non pubblicata, EU:C:2013:801 , punti 41 e 42 ). 125 Tale esigenza risulta rispettata qualora la decisione definitiva non contesti agli interessati infrazioni diverse da quelle contemplate nella comunicazione degli addebiti e prenda in considerazione soltanto fatti sui quali gli interessati hanno avuto modo di manifestare il proprio punto di vista nel corso del procedimento (v., in tal senso, sentenze del 24 maggio 2012, MasterCard e a./[OSCURATO:PERSONA], T‑111/08 , EU:T:2012:260 , punto 266 , e del 18 giugno 2013, ICF/[OSCURATO:PERSONA], T‑406/08 , EU:T:2013:322 , punto 117 ). 126 Tuttavia, l’enunciazione degli elementi essenziali sui quali si fonda la [OSCURATO:PERSONA] nella comunicazione degli addebiti può farsi in modo sommario e la decisione non deve necessariamente ricalcare l’elenco degli addebiti, poiché tale comunicazione rappresenta un documento preparatorio le cui valutazioni di fatto e di diritto hanno un carattere puramente provvisorio (v., in tal senso, sentenze del 17 novembre 1987, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], 142/84 e 156/84 , EU:C:1987:490 , punto 70 ; del 5 dicembre 2013, SNIA/[OSCURATO:PERSONA], C‑448/11 P , non pubblicata, EU:C:2013:801 , punto 42 e giurisprudenza ivi citata, e del 24 maggio 2012, MasterCard e a./[OSCURATO:PERSONA], T‑111/08 , EU:T:2012:260 , punto 267 ). Sono quindi ammissibili supplementi alla comunicazione degli addebiti predisposti alla luce della memoria di risposta delle parti, i cui argomenti dimostrino che queste ultime hanno potuto effettivamente esercitare i loro diritti della difesa. [OSCURATO:PERSONA] può altresì, alla luce del procedimento amministrativo, rivedere o aggiungere argomenti di fatto o di diritto a sostegno degli addebiti da essa formulati (sentenza del 9 settembre 2011, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], T‑25/06 , EU:T:2011:442 , punto 181 ). Di conseguenza, finché non ha adottato una decisione finale, la [OSCURATO:PERSONA] può, in considerazione, in particolare, delle osservazioni scritte o orali delle parti, rinunciare ad alcuni o anche a tutti gli addebiti inizialmente formulati nei loro confronti e modificare così la sua posizione in loro favore, ma anche, al contrario, decidere di aggiungere nuovi addebiti a condizione di concedere alle imprese interessate l’occasione di manifestare su di essi il proprio punto di vista (v. sentenza del 30 settembre 2003, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], T‑191/98 e da T‑212/98 a T‑214/98 , EU:T:2003:245 , punto 115 e giurisprudenza ivi citata). 127 Dalla natura provvisoria della qualificazione giuridica dei fatti operata nella comunicazione degli addebiti deriva che la decisione finale della [OSCURATO:PERSONA] non può essere annullata solo perché le conclusioni definitive tratte da tali fatti non corrispondono precisamente a detta qualificazione provvisoria (sentenza del 5 dicembre 2013, SNIA/[OSCURATO:PERSONA], C‑448/11 P , non pubblicata, EU:C:2013:801 , punto 43 ). La presa in considerazione di un argomento dedotto da una parte nel corso del procedimento amministrativo, senza che essa sia stata posta in grado di pronunciarsi in proposito prima dell’adozione della decisione definitiva, non può, in quanto tale, costituire una violazione dei suoi diritti della difesa, quando la presa in considerazione di tale argomento non modifica la natura degli addebiti ad essa contestati (v., in tal senso, ordinanza del 10 luglio 2001, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C‑497/99 P , EU:C:2001:393 , punto 24 ; sentenze del 28 febbraio 2002, Compagnie générale maritime e a./[OSCURATO:PERSONA], T‑86/95 , EU:T:2002:50 , punto 447 , e del 9 settembre 2011, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], T‑25/06 , EU:T:2011:442 , punto 182 ). 128 Infatti, la [OSCURATO:PERSONA] deve sentire i destinatari di una comunicazione degli addebiti e, se del caso, tener conto delle loro osservazioni dirette a rispondere agli addebiti riportati, modificando la propria analisi, proprio per rispettare i loro diritti della difesa. Deve essere quindi consentito alla [OSCURATO:PERSONA] di precisare tale qualificazione nella decisione definitiva, tenendo conto degli elementi risultanti dal procedimento amministrativo, o per abbandonare censure che si siano rivelate infondate, o per modificare e integrare sia in fatto che in diritto i suoi argomenti a sostegno delle censure considerate, a condizione, tuttavia, che essa consideri soltanto i fatti sui quali gli interessati abbiano avuto occasione di pronunciarsi e che essa abbia fornito, nel corso del procedimento amministrativo, gli elementi necessari alla loro difesa (v. sentenze del 3 settembre 2009, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C‑534/07 P , EU:C:2009:505 , punto 40 e giurisprudenza ivi citata, e del 5 dicembre 2013, SNIA/[OSCURATO:PERSONA], C‑448/11 P , non pubblicata, EU:C:2013:801 , punto 44 e giurisprudenza ivi citata). 129 Infine, va rammentato che, secondo una giurisprudenza consolidata, sussiste violazione dei diritti della difesa qualora sia ipotizzabile che, a causa di un’irregolarità da parte della [OSCURATO:PERSONA], il procedimento amministrativo da quest’ultima instaurato avrebbe potuto giungere ad un risultato differente. Un’impresa ricorrente fornisce la prova del verificarsi di tale violazione quando dimostri in modo sufficiente non già che la decisione della [OSCURATO:PERSONA] avrebbe avuto un contenuto differente, bensì che essa avrebbe potuto difendersi più efficacemente in assenza dell’irregolarità in questione, ad esempio per il fatto che avrebbe potuto utilizzare per la propria difesa documenti il cui accesso le era stato rifiutato nell’ambito del procedimento amministrativo (v. sentenze del 2 ottobre 2003, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C‑194/99 P , EU:C:2003:527 , punto 31 e giurisprudenza ivi citata, e del 24 maggio 2012, MasterCard e a./[OSCURATO:PERSONA], T‑111/08 , EU:T:2012:260 , punto 269 e giurisprudenza ivi citata, nonché sentenza del 9 settembre 2015, Philips/[OSCURATO:PERSONA], T‑92/13 , non pubblicata, EU:T:2015:605 , punto 93 ). 130 È alla luce di tali principi che occorre esaminare, anzitutto, la prima censura della ricorrente, secondo la quale il suo diritto di essere ascoltata sarebbe stato violato in quanto essa non è stata in grado di far conoscere utilmente il suo punto di vista, nel corso del procedimento amministrativo, su nuovi elementi di prova portati a sua conoscenza nella riunione informativa, organizzata dalla [OSCURATO:PERSONA] il 29 settembre 2014 e di cui si sarebbe tenuto conto nella decisione impugnata. Tali elementi consistevano, sotto un primo profilo, in nuovi dati numerici riguardanti il calcolo della compressione dei margini della [OSCURATO:PERSONA], sotto un secondo profilo, nel fatto che il margine per il 2005 era positivo sulla base di un calcolo dei margini periodo per periodo (anno per anno) e, sotto un terzo profilo, nell’intenzione manifestata dalla [OSCURATO:PERSONA] in tale riunione di applicare inoltre un metodo su più periodi (pluriennale) per il calcolo dei margini che le consentisse di concludere per l’esistenza di un margine negativo anche per il 2005. 131 Per quanto riguarda i primi due elementi, da un lato, occorre certamente rilevare che, secondo il punto 1010 della decisione impugnata, i margini individuati per il 2005 sono stati positivi per quanto riguarda i tre portafogli di servizi analizzati. Ciò è in contrasto con il calcolo della compressione dei margini per l’accesso alla rete locale della [OSCURATO:PERSONA] contenuto nella comunicazione degli addebiti e da cui risultava che il margine calcolato per lo stesso anno era negativo (v. tabella 88 e punto 1203 della comunicazione degli addebiti). D’altro lato, è pacifico che, nella decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] non ha ripreso tutti i dati utilizzati nella comunicazione degli addebiti per calcolare la compressione dei margini e che tale modifica ha portato all’individuazione, in tale decisione, di margini diversi da quelli calcolati provvisoriamente in tale comunicazione. 132 Tuttavia, come rileva correttamente la [OSCURATO:PERSONA] nelle sue memorie, senza essere contraddetta dalla ricorrente, tali modifiche concernenti il calcolo della compressione dei margini sono il risultato dell’esame dei dati e dei calcoli forniti dalla stessa [OSCURATO:PERSONA] in risposta alla comunicazione degli addebiti. Tale presa in considerazione risulta quindi, in particolare, ai punti 910, 945, 963 e 984 della decisione impugnata. Dai punti 946 (nota a piè di pagina n. 1405) e 1000 della decisione impugnata emerge, peraltro, che la [OSCURATO:PERSONA] ha tenuto conto, nell’adozione di tale decisione, dell’aggiornamento del calcolo della compressione dei margini fornito dalla [OSCURATO:PERSONA] nella sua risposta alla lettera di esposizione dei fatti (v. supra, punto 21). 133 Così facendo, per quanto riguarda la sua valutazione della compressione dei margini, la [OSCURATO:PERSONA] non ha modificato, nella decisione impugnata, la natura delle censure mosse nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] e, per estensione, nei confronti della ricorrente nella sua qualità di società controllante, contestando loro fatti sui quali queste ultime non avrebbero avuto l’opportunità di esprimere il proprio punto di vista nel corso del procedimento amministrativo. Infatti, essa si è limitata a tener conto delle obiezioni formulate dalla [OSCURATO:PERSONA] nel corso di tale procedimento per modificare e a integrare la sua analisi della compressione dei margini contenuta nella comunicazione degli addebiti. Poiché tale presa in considerazione è proprio volta a soddisfare i requisiti richiamati al precedente punto 128, il diritto delle parti di essere ascoltate nel corso del procedimento amministrativo non richiedeva che fosse offerta loro nuovamente la possibilità di far conoscere il proprio punto di vista sui calcoli riveduti della compressione dei margini prima dell’adozione della decisione impugnata. 134 Per quanto riguarda il terzo elemento menzionato al precedente punto 130, relativo al metodo di calcolo della compressione dei margini su più periodi (pluriennale), si deve sottolineare che, al punto 1281 della risposta alla comunicazione degli addebiti, ripreso dalla [OSCURATO:PERSONA] nel controricorso, la [OSCURATO:PERSONA] si è opposta all’uso esclusivo del metodo periodo per periodo (anno per anno), che era stato proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] nella comunicazione degli addebiti. 135 Infatti, la [OSCURATO:PERSONA] ha fatto valere, in sostanza, che, nel settore delle telecomunicazioni, gli operatori studiavano la loro capacità di ottenere un profitto ragionevole nell’arco di un periodo superiore a un anno. Essa ha quindi proposto, in particolare, che l’esame di una compressione dei margini fosse completato da un’analisi su più periodi, in cui il margine totale sarebbe stato valutato nell’arco di più anni. Risulta inoltre dal punto 587 della risposta della ricorrente alla comunicazione degli addebiti che essa ha aderito a tale obiezione. 136 Orbene, come risulta dal punto 859 della decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] ha utilizzato un approccio su più periodi (pluriennale) per tener conto di tale obiezione e al fine di verificare se detto approccio modificasse la sua conclusione secondo la quale le tariffe praticate dalla [OSCURATO:PERSONA] agli operatori alternativi per l’accesso disaggregato alla sua rete locale avessero comportato una compressione dei margini nel corso del periodo compreso tra il 2005 e il 2010. 137 Nell’ambito di tale esame aggiuntivo, il cui risultato figura ai punti 1013 e 1014 della decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] ha individuato un margine totale negativo per ogni portafoglio di servizi, da un lato, per il periodo compreso tra il 2005 e il 2010 (tabella 39 al punto 1013 della decisione impugnata) e, dall’altro, per il periodo compreso tra il 2005 e il 2008 (tabella 40 al punto 1014 della decisione impugnata). [OSCURATO:PERSONA] ne ha dedotto, al punto 1015 della decisione impugnata, che l’analisi pluriennale (su più periodi) non modificava la sua constatazione relativa all’esistenza di una compressione dei margini risultante dall’analisi periodo per periodo (anno per anno). 138 Da quanto precede risulta che, da un lato, nel verificare l’esistenza di una compressione dei margini nella decisione impugnata, l’analisi su più periodi (pluriennale) ha dato seguito all’obiezione, formulata dalla [OSCURATO:PERSONA], nella sua risposta alla comunicazione degli addebiti e alla quale ha aderito la ricorrente, riguardo al metodo di calcolo dei margini periodo per periodo (anno per anno). D’altro lato, l’analisi su più periodi (pluriennale) dei margini per l’accesso disaggregato alla rete locale della [OSCURATO:PERSONA] ha avuto lo scopo, nella decisione impugnata, di aggiungersi all’analisi periodo per periodo (anno per anno) contenuta nei punti da 1175 a 1222 di tale decisione, senza sostituirsi a quest’ultima analisi. Inoltre, l’ulteriore analisi su più periodi (pluriennale) ha portato la [OSCURATO:PERSONA] a confermare la sua constatazione relativa all’esistenza di una compressione dei margini nel mercato slovacco dei servizi Internet a banda larga tra il 12 agosto 2005 e il 31 dicembre 2010. 139 Pertanto, come afferma in sostanza la [OSCURATO:PERSONA], l’analisi su più periodi (pluriennale) non ha comportato di addebitare alla ricorrente e alla [OSCURATO:PERSONA] fatti in merito ai quali queste ultime non hanno avuto l’opportunità di esprimere il proprio punto di vista nel corso del procedimento amministrativo, modificando la natura delle censure mosse nei loro confronti, ma solo di procedere a un’ulteriore analisi della compressione dei margini risultante dalle tariffe praticate dalla [OSCURATO:PERSONA] per l’accesso disaggregato alla sua rete locale, alla luce di un’obiezione sollevata dalla [OSCURATO:PERSONA] in risposta alla comunicazione degli addebiti. 140 In tali circostanze, conformemente alla giurisprudenza citata ai precedenti punti 127 e 128, il diritto della ricorrente di essere ascoltata non obbligava la [OSCURATO:PERSONA], prima dell’adozione della decisione impugnata, a offrirle la possibilità di formulare nuove osservazioni riguardanti l’analisi della compressione dei margini per l’accesso disaggregato alla rete locale della [OSCURATO:PERSONA] basata su più periodi. Si deve sottolineare che una soluzione diversa sarebbe incompatibile con la giurisprudenza richiamata al precedente punto 127, in quanto equivarrebbe a impedire che la decisione impugnata contenga elementi sui quali le parti non sono state in grado di pronunciarsi specificamente durante il procedimento amministrativo, anche quando detti elementi non modificano la natura delle censure mosse nei loro confronti. 141 Tale conclusione non è rimessa in discussione dall’argomento della ricorrente secondo il quale, in sostanza, il metodo di calcolo della compressione dei margini applicato dalla [OSCURATO:PERSONA] nell’ambito di tale esame aggiuntivo non corrisponderebbe al metodo proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] nella sua risposta alla comunicazione degli addebiti e asseritamente basato sulla prassi decisionale della [OSCURATO:PERSONA], in quanto quest’ultima, nel caso di specie, ha utilizzato l’analisi su più periodi (pluriennale) a fine di aumentare la durata dell’infrazione. 142 Da un lato, tale argomento si basa su un’errata interpretazione della decisione impugnata in quanto, al termine dell’analisi periodo per periodo (anno per anno), la [OSCURATO:PERSONA] era già pervenuta alla conclusione che un concorrente efficiente quanto la [OSCURATO:PERSONA], fra il 12 agosto 2005 e il 31 dicembre 2010, non avrebbe potuto riprodurre in modo redditizio il portafoglio al dettaglio della [OSCURATO:PERSONA] comprendente i servizi a banda larga (punto 1012 della decisione impugnata). Dal punto 998 della decisione impugnata emerge in particolare che, secondo la [OSCURATO:PERSONA], l’esistenza di un margine positivo tra agosto e dicembre 2005 non osta a che tale periodo sia incluso nel periodo dell’infrazione sotto forma di una compressione dei margini, poiché gli operatori considerano la loro capacità di ottenere un rendimento su un periodo più lungo. In altre parole, la [OSCURATO:PERSONA] ha dimostrato la durata della pratica che ha comportato la compressione dei margini sulla base dell’approccio periodo per periodo (anno per anno) e l’approccio su più periodi (pluriennale) è stato utilizzato unicamente a titolo supplementare. 143 D’altro lato e in ogni caso, dalla giurisprudenza citata al precedente punto 128 deriva che il rispetto del diritto della ricorrente di essere ascoltata imponeva unicamente alla [OSCURATO:PERSONA] di tener conto, ai fini dell’adozione della decisione impugnata, della critica riguardante il metodo di calcolo dei margini presentata dalla [OSCURATO:PERSONA] in risposta alla comunicazione degli addebiti e condivisa dalla ricorrente (v. supra, punto 135). Per contro, tale diritto non implicava affatto che la [OSCURATO:PERSONA] dovesse giungere necessariamente al risultato al quale aspirava la ricorrente aderendo alla critica presentata dalla [OSCURATO:PERSONA], ossia la constatazione della mancanza di qualsiasi compressione dei margini tra il 12 agosto 2005 e il 31 dicembre 2010. 144 Ad abundantiam, vale a dire anche supponendo che la [OSCURATO:PERSONA] fosse tenuta a offrire specificamente alla ricorrente la possibilità di essere ascoltata sugli elementi richiamati al precedente punto 130 prima dell’adozione della decisione impugnata, si dovrebbe constatare che tale requisito sarebbe stato soddisfatto. Infatti, è vero che i termini concessi dalla [OSCURATO:PERSONA] alla ricorrente per formulare le sue osservazioni su tali elementi erano particolarmente brevi. Tuttavia, non se ne può dedurre che essi la privassero di qualsiasi possibilità di essere ascoltata utilmente a tal proposito, tenuto conto, in primo luogo, della fase assai avanzata del procedimento amministrativo in cui si è tenuta la riunione del 29 settembre 2014, ossia oltre due anni e quattro mesi dopo l’invio della comunicazione degli addebiti e, in secondo luogo, dell’alto grado di conoscenza del fascicolo che la ricorrente doveva aver ragionevolmente acquisito in quel momento. 145 Ne consegue che la prima censura della seconda parte del presente motivo deve essere respinta. 146 Occorre respingere anche la seconda censura, con la quale la ricorrente sostiene che la [OSCURATO:PERSONA] ha violato il suo diritto di essere ascoltata, non consentendole di far valere utilmente il suo punto di vista durante il procedimento amministrativo riguardo a rettifiche e adeguamenti, effettuati nella decisione impugnata, dei dati forniti dalla [OSCURATO:PERSONA] per il calcolo dei CMILT. 147 A tal riguardo, è certamente vero che, nella decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] non ha accettato integralmente i nuovi dati sul calcolo dei CIMLP forniti dalla [OSCURATO:PERSONA] dopo l’invio della comunicazione degli addebiti. Tale constatazione può essere dedotta, in particolare, dai punti 910, 945 e 963 della decisione impugnata. Tuttavia, per analogia con il ragionamento seguito al precedente punto 143, la [OSCURATO:PERSONA] non può essere tenuta a sentire nuovamente le parti quando prevede di non adottare nella sua decisione definitiva tutte le obiezioni formulate dalle stesse in risposta alla comunicazione degli addebiti, salvo quando ciò la induce a modificare la natura delle censure mosse nei loro confronti. 148 Poiché la circostanza rilevata al punto precedente non ha avuto l’effetto di modificare i principali elementi di fatto e di diritto sui quali si basavano gli addebiti mossi contro la ricorrente durante il procedimento amministrativo, la seconda parte del primo motivo deve essere respinta in toto in quanto infondata. b) Sulla terza parte, vertente su errori nel calcolo dei costi medi incrementali a lungo termine (in prosieguo: i «CMILT») 149 In una terza parte, la ricorrente contesta alla [OSCURATO:PERSONA] di non aver calcolato correttamente i CMILT della [OSCURATO:PERSONA], vale a dire i costi che tale operatore non avrebbe dovuto sopportare qualora non avesse proposto i servizi corrispondenti. Infatti, la relazione di consulenza, prodotta dalla [OSCURATO:PERSONA] in allegato alla sua risposta alla comunicazione degli addebiti (in prosieguo: la «relazione di consulenza»), proponeva di adeguare gli attivi della [OSCURATO:PERSONA] al livello di un operatore efficiente che progetti una rete in modo ottimale per soddisfare la domanda sia presente che futura (in prosieguo: gli «adeguamenti di ottimizzazione»). Orbene, la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe effettuato, alla fine, siffatti adeguamenti. Più precisamente, la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe accettato di procedere alla sostituzione degli attivi esistenti con i loro equivalenti moderni (modern asset equivalent). Essa non avrebbe preso in considerazione neppure la riduzione dei beni in base alla capacità attualmente utilizzata. Tale approccio sarebbe criticabile per il fatto che la [OSCURATO:PERSONA] ha accettato, peraltro, una rivalutazione dei beni della [OSCURATO:PERSONA] nella decisione impugnata, che l’adeguamento proposto nella relazione di consulenza si basava effettivamente sui costi storici di tale operatore e non sui costi di un concorrente ipotetico e che tali costi devono essere valutati con riferimento a un concorrente efficiente. Inoltre, la ricorrente sottolinea che il calcolo dei CMILP contenuto nella relazione di consulenza teneva conto di una sufficiente riserva di capacità per la [OSCURATO:PERSONA] e, contrariamente a quanto afferma la [OSCURATO:PERSONA], non prendeva come riferimento un concorrente pienamente efficiente. Secondo la ricorrente, in mancanza di tale errore di calcolo, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe necessariamente concluso per l’esistenza di margini superiori, se non addirittura positivi per determinati anni, a causa di una rivalutazione al ribasso dei CMILT. 150 [OSCURATO:PERSONA] contesta tali argomenti. 151 Per quanto riguarda gli argomenti dedotti dalla ricorrente, occorre anzitutto rilevare che la [OSCURATO:PERSONA] ha proposto, nella sua risposta alla comunicazione degli addebiti, basandosi sulla relazione di consulenza, un metodo fondato sulla contabilità a costi correnti, mediante la stima dei costi a valle per il periodo compreso tra il 2005 e il 2010 in base ai dati a partire dal 2011 (punto 881 della decisione impugnata). In particolare, la [OSCURATO:PERSONA] ha sostenuto, in tale risposta, che occorreva, nel calcolare i CMILT, da un lato, rivalutare gli attivi e, dall’altro, tener conto delle inefficienze della sua rete per l’offerta della banda larga. Per quanto riguarda, in particolare, la considerazione di tali inefficienze, la [OSCURATO:PERSONA] ha proposto di procedere ad adeguamenti di ottimizzazione, vale a dire, in primo luogo, la sostituzione dei beni esistenti con i loro equivalenti moderni, più efficaci e meno costosi (modern asset equivalent), in secondo luogo, il mantenimento, per quanto possibile, della coerenza tecnologica e, in terzo luogo, la riduzione degli attivi in base alla capacità attualmente utilizzata rispetto alla capacità installata. 152 Nei propri calcoli dei CMILT, la [OSCURATO:PERSONA] ha quindi adeguato il costo capitale degli attivi nonché i loro valori di ammortamento nel corso del periodo dal 2005 al 2010, al pari delle spese di gestione di detti attivi, basandosi sul fattore di adeguamento medio ponderato calcolato dall’autore della relazione di consulenza per il 2011 (punto 897 della decisione impugnata). [OSCURATO:PERSONA] ha fatto valere che gli adeguamenti di ottimizzazione proposti riflettevano la riserva di capacità individuata negli elementi di detta rete, ossia attivi ritirati di quest’ultima, in quanto non erano oggetto di un uso produttivo, ma che non erano stati ancora venduti da tale operatore (punto 898 della decisione impugnata). 153 [OSCURATO:PERSONA] ha tuttavia rifiutato di procedere a tali adeguamenti di ottimizzazione nella decisione impugnata. 154 In primo luogo, per quanto riguarda la sostituzione degli attivi esistenti con i loro equivalenti più moderni, la [OSCURATO:PERSONA] ha rilevato, al punto 900 della decisione impugnata, che tale sostituzione non poteva essere ammessa, dal momento che sarebbe stato come adeguare i costi senza procedere un corretto adeguamento degli ammortamenti. [OSCURATO:PERSONA] ha rinviato su tale aspetto ai punti da 889 a 893 della decisione impugnata, nei quali essa ha espresso dubbi riguardo all’adeguamento, come era stato proposto dalla [OSCURATO:PERSONA], dei costi degli attivi per il periodo compreso tra il 2005 e il 2010 suggerito dalla [OSCURATO:PERSONA]. Inoltre, la [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto, al punto 901 della decisione impugnata, che tale sostituzione degli attivi esistenti non fosse conforme al criterio del concorrente altrettanto efficiente. Infatti, la giurisprudenza avrebbe confermato che il carattere abusivo delle pratiche tariffarie di un operatore in posizione dominante è, in linea di principio, determinato con riferimento alla propria situazione. Orbene, nel caso di specie, l’adeguamento dei CMILT suggerito dalla [OSCURATO:PERSONA] sarebbe basato su un insieme di attivi ipotetici e non sugli stessi attivi detenuti da tale operatore. 155 In secondo luogo, per quanto riguarda la presa in considerazione della capacità inutilizzata delle reti in base alla capacità «attualmente» utilizzata, la [OSCURATO:PERSONA] ha rilevato, al punto 902 della decisione impugnata, in sostanza, che, poiché gli investimenti si basano su una previsione della domanda, era inevitabile che, nell’ambito di un esame retrospettivo, talune capacità rimanessero talvolta inutilizzate. 156 Non può essere accolta nessuna delle censure formulate dalla ricorrente contro tale parte della decisione impugnata. 157 Sotto un primo profilo, la ricorrente sostiene erroneamente che esiste una contraddizione tra, da un lato, il rigetto degli adeguamenti di ottimizzazione dei CMILT e, dall’altro, l’accettazione, al punto 894 della decisione impugnata, della rivalutazione degli attivi proposta dalla [OSCURATO:PERSONA]. La ricorrente non può neppure far valere, nella replica, che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto accettare gli adeguamenti di ottimizzazione proposti dalla [OSCURATO:PERSONA] per il fatto che, come per la rivalutazione degli attivi, la [OSCURATO:PERSONA] non disponeva di costi storici attendibili per quanto riguarda gli adeguamenti di ottimizzazione. 158 Infatti, la rivalutazione degli attivi era basata sugli attivi che la [OSCURATO:PERSONA] deteneva nel 2011. Per quanto riguarda tale rivalutazione e come risulta dai punti da 885 a 894 della decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] ha sottolineato che essa non disponeva di dati che riflettessero meglio i costi incrementali delle attività a banda larga della [OSCURATO:PERSONA] per il periodo compreso tra il 2005 e il 2010. Per tale ragione, la [OSCURATO:PERSONA], nell’analisi della compressione dei margini contenuta nella decisione impugnata, ha incluso la rivalutazione degli attivi esistenti della [OSCURATO:PERSONA] proposta da quest’ultima. Tuttavia, la [OSCURATO:PERSONA] ha rilevato che detta rivalutazione poteva comportare una sottostima dei costi degli attivi a valle. 159 Per contro, come emerge dal punto 895 della decisione impugnata, gli adeguamenti di ottimizzazione proposti dalla [OSCURATO:PERSONA] consistevano nell’adeguare gli attivi al livello approssimativo di un operatore efficiente che costruisca una rete ottimale adeguata per soddisfare una futura domanda basata sulle informazioni «odierne» e sulle previsioni della domanda. Tali adeguamenti erano basati su una proiezione e su un modello di rete ottimale anziché su una stima che rifletteva i costi incrementali degli attivi esistenti della [OSCURATO:PERSONA]. 160 Ne consegue che gli adeguamenti di ottimizzazione, in generale, e la sostituzione degli attivi esistenti con i loro equivalenti più moderni, in particolare, avevano una finalità diversa dalla rivalutazione degli attivi proposta dalla [OSCURATO:PERSONA]. Inoltre, la presa in considerazione, da parte della [OSCURATO:PERSONA], della rivalutazione degli attivi esistenti proposta dalla [OSCURATO:PERSONA], a causa della mancanza di altri dati più attendibili sui CMILT di tale operatore, non presupponeva affatto che la [OSCURATO:PERSONA] accettasse necessariamente gli adeguamenti di ottimizzazione dei CMILT. [OSCURATO:PERSONA] era pertanto legittimata a trattare in modo diverso, da un lato, la sostituzione degli attivi esistenti con i loro equivalenti più moderni e, dall’altro, la rivalutazione degli attivi proposta dalla [OSCURATO:PERSONA]. 161 Sotto un secondo profilo, la tesi della ricorrente non può essere condivisa quando essa contesta la conclusione contenuta nel punto 901 della decisione impugnata, secondo la quale gli adeguamenti di ottimizzazione porterebbero a calcolare i CMILT in base agli attivi di un ipotetico concorrente e non secondo quelli dell’operatore storico di cui trattasi, la [OSCURATO:PERSONA]. 162 A tal riguardo, va ricordato che, secondo una giurisprudenza costante, la valutazione della liceità della politica dei prezzi applicata da un’impresa in posizione dominante, alla luce dell’articolo 102 TFUE, presuppone, in via di principio, di fare riferimento a criteri relativi ai prezzi basati sui costi sostenuti dall’impresa dominante stessa e sulla strategia di quest’ultima (v. sentenze del 17 febbraio 2011, TeliaSonera Sverige, C‑52/09 , EU:C:2011:83 , punto 41 e giurisprudenza ivi citata, e del 29 marzo 2012, Telefónica e Telefónica de España/[OSCURATO:PERSONA], T‑336/07 , EU:T:2012:172 , punto 190 ; v. anche, in tal senso, sentenza del 10 aprile 2008, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], T‑271/03 , EU:T:2008:101 , punto 188 e giurisprudenza ivi citata). 163 In particolare, con riferimento ad una pratica tariffaria che dà luogo alla compressione dei margini, l’uso di siffatti criteri di analisi consente di verificare se, conformemente al criterio del concorrente altrettanto efficiente richiamato al precedente punto 87, tale impresa sarebbe stata sufficientemente efficiente da proporre le sue prestazioni al dettaglio ai clienti finali in modo diverso che in perdita, qualora fosse stata previamente obbligata a pagare i propri prezzi all’ingrosso per le prestazioni intermedie (sentenze del 17 febbraio 2011, TeliaSonera Sverige, C‑52/09 , EU:C:2011:83 , punto 42 , e del 29 marzo 2012, Telefónica e Telefónica de España/[OSCURATO:PERSONA], T‑336/07 , EU:T:2012:172 , punto 191 ; v., in tal senso, sentenza del 14 ottobre 2010, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C‑280/08 P , EU:C:2010:603 , punto 201 ). 164 Tale approccio è tanto più giustificato in quanto risulta parimenti conforme al principio generale della certezza del diritto, tenuto conto del fatto che la valutazione dei costi dell’impresa dominante consente a quest’ultima, in considerazione della particolare responsabilità che le incombe ex articolo 102 TFUE, di valutare la legittimità della propria condotta. Infatti, un’impresa dominante, se è pur vero che conosce i propri costi e le proprie tariffe, non conosce, in linea di principio, quelli dei suoi concorrenti (sentenze del 14 ottobre 2010, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C‑280/08 P , EU:C:2010:603 , punto 202 ; del 17 febbraio 2011, TeliaSonera Sverige, C‑52/09 , EU:C:2011:83 , punto 44 , e del 29 marzo 2012, Telefónica e Telefónica de España/[OSCURATO:PERSONA], T‑336/07 , EU:T:2012:172 , punto 192 ). 165 È vero che la Corte ha precisato, ai punti 45 e 46 della sentenza del 17 febbraio 2011, TeliaSonera Sverige ( C‑52/09 , EU:C:2011:83 ), che non si poteva escludere che i costi e i prezzi dei concorrenti potessero assumere rilievo nell’esame della pratica che comporta la compressione dei margini. Tuttavia, da tale sentenza risulta che è soltanto allorché non sia possibile, tenuto conto delle circostanze, fare riferimento ai prezzi e ai costi dell’impresa dominante che occorre esaminare quelli dei concorrenti nello stesso mercato, ciò che la ricorrente non ha sostenuto nel caso di specie (v., per analogia, sentenza del 29 marzo 2012, Telefónica e Telefónica de España/[OSCURATO:PERSONA], T‑336/07 , EU:T:2012:172 , punto 193 ). 166 Nel caso di specie, da un lato, la sostituzione degli attivi esistenti con i loro equivalenti più moderni mirava ad adeguare i costi degli attivi mantenendo i valori degli attivi «attuali», senza tuttavia procedere a corretti adeguamenti degli ammortamenti (punto 900 della decisione impugnata). Tale sostituzione avrebbe portato a calcolare la compressione dei margini in base ad attivi ipotetici, vale a dire attivi non corrispondenti a quelli detenuti dalla [OSCURATO:PERSONA]. I costi relativi agli attivi della [OSCURATO:PERSONA] sarebbero stati quindi sottostimati (punti 893 e 900). D’altro lato, la presa in considerazione della capacità inutilizzata in base alla capacità «attualmente» utilizzata avrebbe avuto come risultato di escludere gli attivi della [OSCURATO:PERSONA] che non erano oggetto di un uso produttivo (v. supra, punto 152). 167 Pertanto, alla luce dei principi richiamati ai precedenti punti da 162 a 165, la [OSCURATO:PERSONA] ha potuto concludere, senza incorrere in errore, che gli adeguamenti di ottimizzazione dei CMILT proposti dalla [OSCURATO:PERSONA] avrebbero portato, nel calcolo della compressione dei margini, a discostarsi dai costi sostenuti dall’operatore stesso tra il 12 agosto 2005 e il 31 dicembre 2010. 168 Infine, non si può condividere la tesi della ricorrente quando sostiene che, nella decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] ha violato il principio secondo il quale l’esame di una compressione dei margini deve basarsi su un concorrente efficiente, quando essa ha rilevato in sostanza che era inevitabile che talune capacità rimanessero talvolta inutilizzate (punto 902 della decisione impugnata). Infatti, dai principi richiamati ai precedenti punti 162 e 163 risulta che l’esame di una pratica tariffaria che dà luogo alla compressione dei margini consiste, in sostanza, nel valutare se un concorrente efficiente quanto l’operatore in posizione dominante possa proporre i servizi considerati ai clienti finali senza incorrere in una perdita. Siffatto esame non viene effettuato, pertanto, facendo riferimento a un operatore perfettamente efficiente alla luce delle condizioni di mercato nel momento in cui viene attuata tale pratica. Orbene, se la [OSCURATO:PERSONA] avesse accettato gli adeguamenti di ottimizzazione collegati alle capacità inutilizzate, i calcoli dei CMILT della [OSCURATO:PERSONA] avrebbe rispecchiato i costi connessi a una rete ottimale corrispondente alla domanda e che non risentiva delle inefficienze della rete di tale operatore, ossia i costi di un concorrente più efficiente rispetto alla [OSCURATO:PERSONA]. Pertanto, nel caso di specie, sebbene sia pacifico che una parte degli attivi pertinenti della [OSCURATO:PERSONA] è rimasta inutilizzata tra il 12 agosto 2005 e il 31 dicembre 2010, è senza incorrere in errori che la [OSCURATO:PERSONA] ha potuto includere detta parte degli attivi, in altri termini la capacità inutilizzata, nel calcolo dei CMILT. 169 Da quanto precede risulta che la terza parte del primo motivo deve essere respinta in quanto infondata, al pari di tale motivo nel suo insieme. 2. Sul secondo motivo, vertente su errori di diritto e di fatto per quanto riguarda la durata del comportamento abusivo della [OSCURATO:PERSONA] 170 Con il suo secondo motivo, la ricorrente sostiene, aderendo agli argomenti presentati sul punto dalla [OSCURATO:PERSONA] nella causa T‑851/14, che la decisione impugnata è viziata da un errore manifesto di valutazione e viola i principi della parità di trattamento e di certezza del diritto in quanto conclude per l’esistenza di un’infrazione a decorrere dal 12 agosto 2005. A tal proposito, la ricorrente si basa su tre censure. Con la prima censura, la ricorrente fa valere, in sostanza, che la [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto erroneamente che il rifiuto implicito di accesso alla rete locale abbia avuto inizio il 12 agosto 2005, vale a dire alla data in cui la [OSCURATO:PERSONA] ha pubblicato la sua offerta di riferimento. Con la seconda e la terza censura, la ricorrente afferma, in sostanza, che la [OSCURATO:PERSONA] ha erroneamente concluso per l’esistenza di una compressione dei margini nel corso del 2005. a) Osservazioni preliminari [ omissis ] 172 In secondo luogo, in sostanza, occorre anzitutto ricordare che, come è stato sottolineato al precedente punto 90, al fine di provare un abuso di posizione dominante ai sensi dell’articolo 102 TFUE, è sufficiente dimostrare che il comportamento abusivo dell’impresa in posizione dominante mira a restringere la concorrenza o che il comportamento è tale da avere o da poter avere tale effetto. Pertanto, pur se la prassi di un’impresa in posizione dominante non può essere qualificata abusiva in assenza di un minimo effetto anticoncorrenziale sul mercato, tale effetto non deve essere necessariamente concreto, in quanto è sufficiente la dimostrazione di un effetto anticoncorrenziale potenziale (v. sentenza del 6 dicembre 2012, AstraZeneca/[OSCURATO:PERSONA], C‑457/10 P , EU:C:2012:770 , punto 112 e giurisprudenza ivi citata). 173 Inoltre, come risulta dalla giurisprudenza citata al precedente punto 89, le pratiche che compromettono il gioco della concorrenza, ad esempio impedendo o ritardando l’ingresso di concorrenti nel mercato, sono coperte dal divieto di cui all’articolo 102 TFUE anche quando non provocano un danno immediato ai consumatori. 174 Nel caso di specie, la violazione dell’articolo 102 TFUE individuata dalla [OSCURATO:PERSONA], secondo il punto 1497 della decisione impugnata, è consistita in diverse pratiche della [OSCURATO:PERSONA] costitutive di un rifiuto di fornire l’accesso disaggregato alla sua rete locale e di una compressione dei margini degli operatori alternativi nell’ambito di tale accesso. Le pratiche che hanno comportato un rifiuto di fornitura sono consistite, sotto un primo profilo, in un occultamento agli operatori alternativi di informazioni relative alla rete della [OSCURATO:PERSONA], necessarie alla disaggregazione della rete locale, sotto un secondo profilo, in una riduzione, da parte della [OSCURATO:PERSONA], dei sui obblighi relativi alla disaggregazione, derivanti dal quadro normativo applicabile e, sotto un terzo profilo, nella fissazione, da parte di tale operatore, di varie clausole e condizioni inique nell’offerta di riferimento in materia di disaggregazione (v. supra, punto 92). 175 [OSCURATO:PERSONA] ha inoltre rilevato, ai punti da 1507 a 1511 della decisione impugnata, che tali diverse pratiche rientravano in una strategia di esclusione attuata dalla [OSCURATO:PERSONA], volta a limitare e a falsare il gioco della concorrenza nel mercato al dettaglio dei servizi a banda larga fissa in Slovacchia, e a tutelare i redditi e la posizione di tale operatore in tale mercato. Essa ne ha tratto la conclusione che tali pratiche, di cui anche la ricorrente doveva essere ritenuta responsabile nella sua qualità di società controllante della [OSCURATO:PERSONA], rientravano nello stesso piano globale volto a limitare la concorrenza e costituivano pertanto un’infrazione unica e continuata (punto 1511 della decisione impugnata). 176 Nel caso di specie, come ha confermato in udienza, la ricorrente non rimette in discussione tale qualificazione di infrazione unica e continuata nel suo ricorso. Per contro, con il suo secondo motivo, essa contesta la conclusione contenuta nel punto 1184 della decisione impugnata, secondo la quale tale infrazione unica e continuata ha avuto inizio il 12 agosto 2005, data in cui la [OSCURATO:PERSONA] ha pubblicato la sua offerta di riferimento per l’accesso disaggregato alla sua rete locale. 177 [OSCURATO:PERSONA] ha respinto su tale punto gli argomenti presentati dalla [OSCURATO:PERSONA] durante il procedimento amministrativo, secondo i quali, in particolare, l’infrazione ad essa addebitata non aveva potuto iniziare al momento della pubblicazione dell’offerta di riferimento, dato che quest’ultima si configurava unicamente come un contratto quadro che illustrava le condizioni di accesso alla rete locale e presupponeva, quindi, negoziazioni con gli operatori alternativi interessati da detto accesso, e il rifiuto di fornitura poteva essere individuato solo in caso di fallimento di tali negoziazioni. [OSCURATO:PERSONA] ha sottolineato a tal riguardo, al punto 1520 della decisione impugnata, di aver dimostrato l’iniquità di varie modalità e condizioni previste nell’offerta di riferimento per l’ottenimento, da parte di un operatore alternativo, di un accesso disaggregato alla rete locale della [OSCURATO:PERSONA]. Essa ha ritenuto che l’offerta di riferimento, che mira ad attuare l’obbligo regolamentare di disaggregazione, dovesse contenere, fin dall’inizio, modalità e condizioni eque. 178 Inoltre, la [OSCURATO:PERSONA] ha respinto, al punto 1521 della decisione impugnata, l’argomento della ricorrente secondo il quale la pratica consistente in una compressione dei margini da parte della [OSCURATO:PERSONA] non aveva potuto iniziare prima del 1 o gennaio 2006, in quanto non era stato possibile individuare alcun margine negativo nel 2005. Da un lato, essa ha rinviato alla sua analisi, contenuta nel punto 998 della decisione impugnata, secondo la quale tale circostanza non inficiava l’esistenza di una compressione dei margini tra il 12 agosto e il 31 dicembre 2005, in quanto, in sostanza, nessun operatore alternativo avrebbe deciso di entrare nel mercato rilevante al termine di un’analisi prospettica di rendimento vertente su un periodo di tempo così breve. D’altro lato, essa ha sottolineato che detta circostanza non poteva, in ogni caso, incidere sulla durata dell’infrazione, poiché quest’ultima è costituita anche da altre pratiche con cui essa forma un’infrazione unica e continuata. 179 È alla luce di tali osservazioni preliminari che occorre esaminare, da un lato, la prima censura dedotta dalla ricorrente, vertente sul fatto che la [OSCURATO:PERSONA] ha erroneamente ritenuto che il rifiuto implicito di accesso alla rete locale abbia avuto inizio il 12 agosto 2005 e, dall’altro, la seconda e la terza censura, vertenti, in sostanza, su errori in cui è incorsa la [OSCURATO:PERSONA] quando ha concluso per l’esistenza di una compressione dei margini nel corso del 2005. b) Sulla fissazione, al 12 agosto 2005, dell’inizio del rifiuto implicito di accesso alla rete locale della [OSCURATO:PERSONA] 180 Con la sua prima censura, la ricorrente sostiene che l’offerta di riferimento della [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe limitata a fissare un quadro, che non poteva di per sé comportare alcuna compressione dei margini, ma doveva essere completato da negoziazioni individuali con eventuali candidati all’accesso disaggregato alla rete locale. Orbene, tali negoziazioni avrebbero portato, in pratica, a condizioni più favorevoli per detti candidati. Analogamente, un rifiuto di fornitura potrebbe essere individuato solo in caso di fallimento di tali negoziazioni. La decisione impugnata non sarebbe conforme, su tale punto, alla prassi decisionale della [OSCURATO:PERSONA], e la ricorrente cita, a tal riguardo, le decisioni C(2004) 1958 definitivo, del 2 giugno 2004 (caso COMP/38.096 – Clearstream; in prosieguo: la «decisione Clearstream»), e C(2011) 4378 definitivo, del 22 giugno 2011 [caso COMP/39.525 – [OSCURATO:PERSONA] (Telecomunicazioni polacche); in prosieguo: la «decisione Telecomunicazioni polacche»). La domanda limitata per l’accesso disaggregato alle reti locali della [OSCURATO:PERSONA] è dovuta in particolare al fatto che taluni operatori alternativi ritenevano che fosse più vantaggioso entrare nel mercato ricorrendo all’accesso a banda larga o sviluppando le proprie infrastrutture locali. 181 [OSCURATO:PERSONA], sostenuta dall’interveniente, contesta tali argomenti. 182 A tal riguardo, è pacifico che il presidente del TUSR, con la decisione del 14 giugno 2005, ha imposto alla [OSCURATO:PERSONA] di fornire un accesso disaggregato alla sua rete locale a condizioni eque e ragionevoli e che al fine di soddisfare tale obbligo la [OSCURATO:PERSONA] ha pubblicato, il 12 agosto 2005, un’offerta di riferimento per la disaggregazione (v. supra, punti 9 e 10). 183 Inoltre, la ricorrente non contesta la descrizione del contenuto dell’offerta di riferimento della [OSCURATO:PERSONA] effettuata nella sezione 7.6 della decisione impugnata («Clausole e condizioni inique della ST»), a termini della quale la [OSCURATO:PERSONA] ha concluso, al punto 820 di detta decisione, che le clausole e le condizioni di tale offerta erano state fissate in modo da rendere l’accesso disaggregato alla rete locale inaccettabile per gli operatori alternativi. 184 Orbene, da tale parte della decisione impugnata emerge che le pratiche abusive che sono state ivi classificate come «rifiuto di fornitura» da parte della [OSCURATO:PERSONA] risultavano, essenzialmente, dalla stessa offerta di riferimento. 185 Pertanto, per quanto riguarda, in primo luogo, l’occultamento agli operatori alternativi di informazioni relative alla rete della [OSCURATO:PERSONA], necessarie per l’accesso disaggregato alla rete locale, dal punto 439 della decisione impugnata risulta anzitutto che la [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto che l’offerta di riferimento non contenesse le informazioni di base relative all’ubicazione dei punti di accesso fisici e alla disponibilità delle reti locali in parti specifiche della rete di accesso. Inoltre, ai punti da 443 a 528 della decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] ha esaminato certamente le informazioni relative alla rete fornite dalla [OSCURATO:PERSONA] su richiesta di un operatore alternativo ai fini di una disaggregazione. Tuttavia, da tale parte della decisione impugnata risulta altresì che le modalità di accesso a tali informazioni, considerate dalla [OSCURATO:PERSONA] inique e quindi dissuasive per gli operatori alternativi, risultavano dalla stessa offerta di riferimento. [OSCURATO:PERSONA] ha contestato in particolare la circostanza, anzitutto, che l’offerta di riferimento non aveva determinato la portata esatta delle informazioni relative alla rete che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe messo a disposizione degli operatori alternativi, specificando le categorie di informazioni considerate (punto 507 della decisione impugnata), inoltre, che detta offerta prevedeva l’accesso alle informazioni provenienti da sistemi informativi non pubblici solo dopo la conclusione dell’accordo quadro sull’accesso alla rete locale (punto 510 della decisione impugnata) e, infine, che tale offerta subordinava siffatto accesso alle informazioni relative alla rete della [OSCURATO:PERSONA] al pagamento, da parte dell’operatore alternativo, di tariffe elevate (punti 519 e 527 della decisione impugnata). 186 Per quanto riguarda, in secondo luogo, la riduzione, da parte della [OSCURATO:PERSONA] della portata del suo obbligo regolamentare in materia di accesso disaggregato alla rete locale, emerge, anzitutto, dai punti 535 e 536 della decisione impugnata che la limitazione di detto obbligo alle sole linee attive (v. supra, punto 32), contestata dalla [OSCURATO:PERSONA] alla [OSCURATO:PERSONA], risultava dal punto 5.2 della parte introduttiva della sua offerta di riferimento. Inoltre, dai punti 570, 572, 577, 578 e 584 della decisione impugnata risulta in particolare che è alla luce delle clausole contenute nell’allegato 3 dell’offerta di riferimento che la [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto che la [OSCURATO:PERSONA] aveva escluso in modo ingiustificato i servizi in conflitto dal suo obbligo in materia di accesso disaggregato alla rete locale (v. supra, punto 33). Infine, dal punto 606 della decisione impugnata deriva che la regola della limitazione dell’uso del cavo al 25%, imposta dalla [OSCURATO:PERSONA] per l’accesso disaggregato alla rete locale e considerata dalla [OSCURATO:PERSONA] ingiustificata (v. supra, punto 34), risultava dall’allegato 8 dell’offerta di riferimento. 187 Per quanto riguarda, in terzo luogo, la fissazione, da parte della [OSCURATO:PERSONA], di condizioni inique in materia di disaggregazione riguardanti la co‑ubicazione, le previsioni, le riparazioni, l’assistenza, la manutenzione e la costituzione di una garanzia bancaria, tali condizioni risultavano tutte, come dimostrato nella sezione 7.6.4 della decisione impugnata, dall’offerta di riferimento pubblicata da tale operatore il 12 agosto 2005. Conformemente a ciò, le clausole considerate inique dalla [OSCURATO:PERSONA] erano contenute negli allegati 4, 5, 14 e 15 di detta offerta per quanto riguarda la co‑ubicazione (punti 653, 655 e 683 della decisione impugnata), negli allegati 12 e 14 per quanto riguarda l’obbligo di previsione da parte di operatori alternativi (punti 719 e da 726 a 728 della decisione impugnata), nell’allegato 5 per quanto riguarda la procedura di qualificazione delle reti locali (punti 740, 743, 767, 768 e 774 della decisione impugnata), nell’allegato 11 per quanto riguarda le clausole e le condizioni relative alle riparazioni, all’assistenza e alla manutenzione (punti 780, 781, 787, 790 e 796 della decisione impugnata), e negli allegati 5 e 17 per quanto riguarda la garanzia bancaria richiesta all’operatore alternativo candidato all’accesso disaggregato (punti 800, da 802 a 807, 815 e 816 della decisione impugnata). 188 Ne consegue che, anche supponendo che alcune di queste modalità possano essere state attenuate nell’ambito di negoziazioni bilaterali tra la [OSCURATO:PERSONA] e operatori candidati all’accesso, circostanza che la ricorrente si limita ad affermare, senza fornire elementi di prova a sostegno, la [OSCURATO:PERSONA] ha giustamente concluso che l’offerta di riferimento pubblicata il 12 agosto 2005 aveva potuto dissuadere sin da tale data operatori alternativi dalla presentazione di domande di accesso, a causa delle clausole e delle condizioni inique contenute in detta offerta. 189 In tali circostanze, è senza incorrere in errori che la [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto che la [OSCURATO:PERSONA] avesse compromesso, a causa delle modalità di accesso contenute nella sua offerta di riferimento pubblicata il 12 agosto 2005, l’ingresso di operatori alternativi nel mercato al dettaglio di massa (o grande pubblico) per i servizi a banda larga da postazione fissa in Slovacchia, nonostante l’obbligo gravante sulla stessa in tal senso in forza della decisione del TUSR, e che detto comportamento fosse quindi tale da avere simili effetti negativi sulla concorrenza sin da tale data (v., in particolare, punti 1048, 1050, 1109, 1184 e 1520 della decisione impugnata). 190 Tale conclusione non è contraddetta dall’affermazione della ricorrente, formulata nella replica, secondo la quale la domanda limitata degli operatori alternativi per ottenere l’accesso disaggregato alla rete locale della [OSCURATO:PERSONA] trovava giustificazione, da un lato, nella circostanza che l’accesso all’ingrosso alla banda larga [wholesale broadband access (WBA) o bitstream], offerto mediante prodotti denominati «ISP Gate/ADSL Partner», rappresentava per tali operatori un’alternativa interessante al fine di entrare nel mercato al dettaglio, tenuto conto degli investimenti decisamente più contenuti che questo richiedeva e, dall’altro, nella scelta manifestata da taluni operatori alternativi di entrare nel mercato mediante le proprie infrastrutture locali. È sufficiente constatare che tale affermazione, con la quale la ricorrente mira a contestare in generale gli effetti anticoncorrenziali delle pratiche controverse, non è affatto comprovata e pertanto non può rimettere in discussione l’analisi di tali effetti da parte della [OSCURATO:PERSONA] ai punti da 1049 a 1183 della decisione impugnata. 191 Del resto, la tesi della ricorrente non può essere condivisa quando la stessa contesta la data di inizio dell’infrazione considerata dalla [OSCURATO:PERSONA] nel caso di specie, con riferimento all’approccio adottato nella decisione Clearstream e nella decisione Telecomunicazioni polacche. Infatti, senza dover neppure dimostrare se tali decisioni possano rientrare nel quadro giuridico pertinente per valutare la legittimità della decisione impugnata, circostanza contestata dalla [OSCURATO:PERSONA], è sufficiente constatare che esse sono state adottate in un contesto diverso da quello del caso di specie e che non sono quindi tali da dimostrare che la [OSCURATO:PERSONA] si è discostata, nella decisione impugnata, dalla sua precedente prassi decisionale. 192 Pertanto, per quanto riguarda la decisione di Clearstream, è sufficiente sottolineare che tale decisione, a differenza della decisione impugnata nel caso di specie, è stata adottata in un contesto caratterizzato dalla mancanza di qualsiasi obbligo regolamentare per l’impresa che deteneva l’infrastruttura in questione di concedere ad altre imprese un accesso a detta infrastruttura, nonché dalla mancanza dell’obbligo, imposto a tale impresa, di pubblicare un’offerta di riferimento che precisasse le modalità e le condizioni di tale accesso. 193 Per quanto riguarda la decisione Telecomunicazioni polacche, la [OSCURATO:PERSONA] vi ha constatato che l’operatore storico in questione aveva abusato della propria posizione dominante nel mercato polacco all’ingrosso dell’accesso alla banda larga e dell’accesso disaggregato alla rete locale, negando l’accesso alla propria rete e la fornitura dei prodotti all’ingrosso rientranti in tali mercati, al fine di proteggere la sua posizione sul mercato al dettaglio. Inoltre, il contesto nel quale si inseriva il caso Telecomunicazioni polacche era caratterizzato da un obbligo regolamentare di accesso analogo a quello gravante sulla [OSCURATO:PERSONA] nel caso in esame, nonché dall’obbligo per l’operatore di telecomunicazioni polacco in questione di pubblicare un’offerta di riferimento per l’accesso disaggregato alla sua rete locale. Tuttavia, da un’analisi dettagliata della decisione Telecomunicazioni polacche risulta che l’approccio seguito in tale decisione non è in contrasto con quello adottato nella decisione impugnata. Infatti, nella decisione Telecomunicazioni polacche, la [OSCURATO:PERSONA] ha rilevato che la strategia anticoncorrenziale dell’operatore in posizione dominante si era sostanzialmente concretizzata solo durante i negoziati con operatori alternativi candidati all’accesso disaggregato alla rete locale e all’accesso all’ingrosso ai servizi a banda larga dell’operatore in posizione dominante. Pertanto, le condizioni di accesso irragionevoli risultavano da proposte di contratti di accesso presentate dall’operatore dominante in questione nell’ambito di negoziazioni con operatori alternativi. Inoltre, il ritardo del processo di negoziazione degli accordi di accesso non si era potuto individuare, ipoteticamente, sin dalla pubblicazione della prima offerta di riferimento dell’operatore dominante. Inoltre, la limitazione dell’accesso alla sua rete da parte dell’operatore dominante si è sviluppata in una fase successiva alla conclusione di accordi di accesso all’ingrosso con gli operatori alternativi. Inoltre, la limitazione dell’accesso effettivo alle linee di abbonati si è verificata dopo l’ottenimento, da parte dell’operatore alternativo interessato, di un accesso a uno spazio di co‑ubicazione o dell’autorizzazione a installare un cavo di collegamento. Infine, i problemi di accesso ad informazioni generali attendibili e corrette, indispensabili agli operatori alternativi per adottare decisioni in materia di accesso, si erano manifestati in ogni fase del processo di accesso alla rete dell’operatore dominante. I comportamenti dell’operatore dominante nel caso Telecomunicazioni polacche differivano, quindi, dalle pratiche qualificate come «rifiuto di fornitura» da parte della [OSCURATO:PERSONA] nella decisione impugnata, le quali, come emerge dall’analisi contenuta nei precedenti punti da 184 a 189, risultavano essenzialmente dall’offerta di riferimento per l’accesso disaggregato alla rete locale della stessa [OSCURATO:PERSONA]. Tali differenze giustificano il fatto che, diversamente dalla decisione Telecomunicazioni polacche nella quale il momento di inizio della violazione dell’articolo 102 TFUE è stato fissato alla data in cui erano state avviate le prime negoziazioni per l’accesso tra l’operatore dominante in questione e un operatore alternativo, successiva di parecchi mesi alla pubblicazione della prima offerta di riferimento (punto 909 e nota a piè di pagina n. 1259 della decisione impugnata), la [OSCURATO:PERSONA] abbia considerato, nel caso di specie, il 12 agosto 2005, ossia la data di pubblicazione dell’offerta di riferimento, quale data di inizio del rifiuto implicito di accesso alla rete locale. 194 La prima censura, vertente su un errore in cui è incorsa la [OSCURATO:PERSONA] nel ritenere che il rifiuto implicito di accesso alla rete locale abbia avuto inizio il 12 agosto 2005, deve essere pertanto respinta in quanto infondata. 195 Occorre aggiungere che la ricorrente non contesta la qualificazione di infrazione unica e continuata considerata dalla [OSCURATO:PERSONA] per quanto riguarda tutte le pratiche menzionate all’articolo 1, paragrafo 2, della decisione impugnata, ossia a) l’occultamento agli operatori alternativi delle informazioni relative alla rete necessarie per la disaggregazione delle reti locali; b) la riduzione della portata dei suoi obblighi sull’accesso disaggregato alle reti locali; c) la fissazione di modalità e condizioni inique nella sua offerta di riferimento in materia di disaggregazione per quanto riguarda la co‑ubicazione, la qualificazione, le previsioni, le riparazioni e le garanzie bancarie; d) l’applicazione di tariffe inique che non consentono a un operatore altrettanto efficiente che si basa sull’accesso all’ingrosso alle reti locali disaggregate della [OSCURATO:PERSONA] di replicare i servizi al dettaglio proposti dalla [OSCURATO:PERSONA] senza subire perdite. 196 In tali circostanze, e nei limiti in cui la prima censura della ricorrente, vertente su un errore in cui è incorsa la [OSCURATO:PERSONA] nel ritenere che il rifiuto implicito di accesso alla rete locale avesse avuto inizio il 12 agosto 2005, sia stata respinta (v. supra, punto 194), la [OSCURATO:PERSONA] ha constatato correttamente che l’infrazione unica e continuata oggetto della decisione impugnata aveva avuto inizio il 12 agosto 2005. 197 Tuttavia, tale conclusione non osta a che il Tribunale esamini la seconda e la terza censura fatte valere dalla ricorrente e valuti se l’articolo 1, paragrafo 2, lettera d), della decisione impugnata possa essere parzialmente annullato in quanto constata che, nel corso del periodo compreso tra il 12 agosto e il 31 dicembre 2005, la ricorrente ha applicato tariffe inique che non consentivano a un operatore altrettanto efficiente, che si fosse basato sull’accesso all’ingrosso alle reti locali disaggregate della [OSCURATO:PERSONA], di replicare i servizi al dettaglio offerti dalla [OSCURATO:PERSONA] senza subire perdite (v., per analogia, sentenza del 1o luglio 2010, AstraZeneca/[OSCURATO:PERSONA], T‑321/05 , EU:T:2010:266 , punti 864 e 865 e punto 1 del dispositivo). c) Sull’esistenza di una compressione dei margini nel corso del 2005 198 Con la seconda e la terza censura, la ricorrente afferma, in sostanza, che la [OSCURATO:PERSONA] ha erroneamente concluso per l’esistenza di una compressione dei margini nel corso del 2005. 199 Infatti, con la seconda censura, la ricorrente sostiene che il margine della [OSCURATO:PERSONA] durante il 2005 era positivo, a prescindere dallo scenario previsto. Poiché tale margine positivo comporta necessariamente che concorrenti efficienti quanto la [OSCURATO:PERSONA] non subirebbero perdite in caso di ingresso nel mercato, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe concluso erroneamente per l’esistenza di una compressione dei margini nel corso di tale anno. Sarebbe inoltre inesatto ritenere che una decisione di ingresso nel mercato, da parte di un concorrente, nel 2005, non fosse concepibile per un periodo così breve come quattro mesi e mezzo. All’epoca, infatti, le cifre per gli anni futuri non erano, ipoteticamente, ancora note e non potevano quindi avere una qualsivoglia influenza su tale decisione di investimento. 200 Con la terza censura, la ricorrente sostiene che il metodo di calcolo dei margini su più periodi (pluriennale), che era stato applicato fino ad allora solo a titolo supplementare e a favore dell’impresa in questione, avrebbe consentito alla [OSCURATO:PERSONA] di individuare artificialmente compressioni dei margini nel corso degli anni precedenti a quelli nel corso dei quali tali compressioni possono essere effettivamente constatate. Tale metodo non può essere utilizzato, tuttavia, per estendere una compressione dei margini nel passato. Poiché né la [OSCURATO:PERSONA] né la ricorrente potevano prevedere l’andamento delle tariffe dopo il 2005, concludere che esse hanno commesso un’infrazione sin da quell’epoca costituirebbe una violazione dell’articolo 23 del regolamento n. 1/2003. La circostanza che la stessa [OSCURATO:PERSONA] abbia impiegato diversi anni prima di poter presentare un calcolo della compressione dei margini dimostrerebbe che né la ricorrente né la [OSCURATO:PERSONA] potevano essere consapevoli del fatto che quest’ultima aveva commesso un abuso sotto forma di una compressione dei margini all’epoca dei fatti. 201 [OSCURATO:PERSONA] ribatte, per quanto riguarda la seconda censura, che il lieve margine positivo che può essere esistito nel 2005 non inficia la constatazione di una compressione dei margini a decorrere dal 12 agosto del medesimo anno. Tale compressione avrebbe infatti impedito ai concorrenti entrati nel mercato di ammortizzare gli investimenti collegati a tale ingresso. Inoltre, contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, nessun operatore prevederebbe di entrare in un mercato senza ragionevoli prospettive di rendimento su più anni. 202 [OSCURATO:PERSONA] replica inoltre alla terza censura affermando che essa non ha fissato il momento di inizio dell’infrazione al 12 agosto 2005 in modo arbitrario, ma a causa della pubblicazione in tale data dell’offerta di riferimento e tenendo conto del periodo a partire dal quale tale operatore era tenuto a disaggregare l’accesso alle sue reti locali. Quanto all’argomento vertente sulla violazione dell’articolo 23 del regolamento n. 1/2003, la [OSCURATO:PERSONA] ricorda che è sufficiente che un’impresa sia a conoscenza degli elementi di fatto relativi all’abuso di posizione dominante che le viene addebitato per dimostrare la sua responsabilità ai sensi dell’articolo 102 TFUE. Nel caso di specie, la [OSCURATO:PERSONA] sapeva che un concorrente altrettanto efficiente, sin dal 2005, non aveva alcuna possibilità di realizzare un margine sufficientemente positivo entrando nel mercato. Contrariamente a quanto afferma la ricorrente, i costi per l’accesso al mercato all’ingrosso non sarebbero, del resto, sostanzialmente contestati. Peraltro, la ricorrente non spiegherebbe perché il metodo su più periodi (pluriennale) potrebbe essere utilizzato solo quando è vantaggioso per l’impresa in posizione dominante di cui trattasi. 203 Infine, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che, poiché ha dimostrato l’esistenza di due forme di abuso per tutto il periodo dell’infrazione, l’eventuale constatazione della mancanza di una compressione dei margini nel 2005 implicherebbe soltanto, in ogni caso, che il 12 agosto 2005 non poteva essere considerato come data d’inizio dell’infrazione. Ne conseguirebbe che siffatta constatazione non procurerebbe alla ricorrente alcun vantaggio. 204 A tal riguardo, si deve ricordare che la [OSCURATO:PERSONA] ha concluso, basandosi sull’approccio cosiddetto «periodo per periodo» (anno per anno) che la [OSCURATO:PERSONA] aveva avviato pratiche di compressione dei margini sin dal 12 agosto 2005. Infatti, dal punto 997 della decisione impugnata risulta che, sulla base di un’analisi riguardante ogni anno nel corso del periodo in esame, un concorrente altrettanto efficiente che utilizzava l’accesso all’ingrosso alla rete locale della [OSCURATO:PERSONA] presentava margini negativi e non poteva riprodurre in modo redditizio il portafoglio al dettaglio a banda larga della ricorrente. Al punto 998 della decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] ha precisato che il fatto che vi fosse un margine positivo per quattro mesi nel 2005 non inficiava tale conclusione, dato che l’ingresso per quattro mesi non poteva essere considerato un ingresso su base duratura. Secondo la [OSCURATO:PERSONA], gli operatori considerano la loro capacità a ottenere un rendimento ragionevole su un periodo più lungo, che si estende su più anni (punto 998 della decisione impugnata). Su tale base, la [OSCURATO:PERSONA] ha concluso, al punto 1012 di detta decisione, che, durante il periodo dal 12 agosto 2005 al 31 dicembre 2010, un concorrente efficiente quanto la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe potuto riprodurre in modo redditizio il portafoglio al dettaglio di tale operatore. 205 Tuttavia, come è stato ricordato al precedente punto 162, al fine di valutare la liceità della politica dei prezzi applicata da un’impresa dominante, occorre, in linea di principio, fare riferimento a criteri relativi ai prezzi basati sui costi sostenuti dall’impresa dominante stessa e sulla strategia di quest’ultima. 206 In particolare, con riferimento ad una pratica tariffaria che dà luogo alla compressione dei margini, l’uso di siffatti criteri di analisi consente di verificare se tale impresa sarebbe stata sufficientemente efficiente da proporre le sue prestazioni al dettaglio ai clienti finali in modo diverso che in perdita, qualora fosse stata previamente obbligata a pagare i propri prezzi all’ingrosso per le prestazioni intermedie (v. supra, punto 163 e giurisprudenza ivi citata). 207 Tale approccio è tanto più giustificato in quanto risulta parimenti conforme al principio generale della certezza del diritto, tenuto conto del fatto che la valutazione dei costi dell’impresa dominante consente a quest’ultima, in considerazione della particolare responsabilità che le incombe ai sensi dell’articolo 102 TFUE, di valutare la legittimità della propria condotta. Infatti, un’impresa dominante, se è pur vero che conosce i propri costi e le proprie tariffe, non conosce, in linea di principio, quelli dei suoi concorrenti. Inoltre, un abuso di esclusione incide anche sui concorrenti potenziali dell’impresa dominante, che la prospettiva di una mancanza di redditività potrebbe dissuadere dall’entrare nel mercato (v. supra, punto 164 e giurisprudenza ivi citata). 208 Ne deriva che, per determinare gli elementi costitutivi della pratica di compressione dei margini, la [OSCURATO:PERSONA] ha giustamente considerato, al punto 828 della decisione impugnata, il criterio del concorrente altrettanto efficiente, basato sulla prova che l’impresa in posizione dominante non potrebbe esercitare attività redditizie a valle fondandosi sul prezzo all’ingrosso applicato ai concorrenti a valle e sul prezzo al dettaglio applicato dal ramo a valle di tale impresa. 209 Orbene, come risulta dalle tabelle da 32 a 35 della decisione impugnata, l’analisi effettuata dalla [OSCURATO:PERSONA] ha portato, in tutti gli scenari previsti e come ammesso dalla stessa al punto 998 di tale decisione, a un margine positivo per il periodo compreso tra il 12 agosto e il 31 dicembre 2005. 210 In un tale caso di specie, la Corte ha già dichiarato che, ove l’impresa che detiene una posizione dominante fissi i propri prezzi ad un livello che copre la parte essenziale dei costi attribuibili alla commercializzazione del prodotto o all’esecuzione della prestazione di servizi di cui trattasi, un concorrente altrettanto efficiente al pari di detta impresa, in linea di principio, ha la possibilità di fare concorrenza a tali prezzi senza incorrere in perdite insostenibili nel lungo periodo (sentenza del 27 marzo 2012, [OSCURATO:PERSONA], C‑209/10 , EU:C:2012:172 , punto 38 ). 211 Ne deriva che, durante il periodo compreso tra il 12 agosto e il 31 dicembre 2005, un concorrente efficiente quanto la [OSCURATO:PERSONA] aveva, in linea di principio, la possibilità di fare concorrenza a tale operatore nel mercato al dettaglio dei servizi a banda larga a condizione che gli fosse accordato un accesso disaggregato alla rete locale, senza incorrere in perdite insostenibili nel lungo periodo. 212 È vero che la Corte ha dichiarato che, anche se un margine è positivo, non è escluso che la [OSCURATO:PERSONA] possa, nell’esaminare l’effetto di estromissione di una pratica tariffaria, dimostrare che l’applicazione di detta pratica era idonea a rendere quantomeno più difficile per gli operatori interessati l’esercizio delle loro attività sul mercato rilevante, a causa, ad esempio di una riduzione della redditività (v., in tal senso, sentenza del 17 febbraio 2011, TeliaSonera Sverige, C‑52/09 , EU:C:2011:83 , punto 74 ). Tale giurisprudenza è riconducibile all’articolo 2 del regolamento n. 1/2003, secondo il quale, in tutti i procedimenti relativi all’applicazione dell’articolo 102 TFUE, l’onere della prova di una violazione di quest’ultimo articolo incombe alla parte o all’autorità che asserisce tale violazione, ossia, nel caso di specie, alla [OSCURATO:PERSONA]. 213 Tuttavia, nel caso di specie, è giocoforza constatare che la [OSCURATO:PERSONA] non ha dimostrato, nella decisione impugnata, che la pratica tariffaria della [OSCURATO:PERSONA], durante il periodo compreso tra il 12 agosto e il 31 dicembre 2005, ha comportato gli effetti di esclusione di cui trattasi. Orbene, tale dimostrazione era necessaria specialmente a causa della presenza di margini positivi. 214 La semplice affermazione, al punto 998 della decisione impugnata, che gli operatori considerano la loro capacità di ottenere un utile ragionevole su un periodo più lungo, che si estende su vari anni, non può costituire una prova di tal genere. Siffatta circostanza, quand’anche dimostrata, si basa infatti su una valutazione prospettica della redditività, necessariamente aleatoria. Inoltre, nel caso di specie, detti margini positivi sono emersi all’inizio del periodo in questione, in un momento in cui non era stato ancora possibile constatare alcun margine negativo. In tali circostanze, si deve considerare che la motivazione contenuta nel punto 998 della decisione impugnata non soddisfa il requisito derivante del principio della certezza del diritto e richiamato al precedente punto 164, secondo il quale un’impresa dominante deve essere in grado di valutare la conformità del suo comportamento all’articolo 102 TFUE. 215 Per la stessa ragione, la constatazione dei margini negativi, mediante l’applicazione dell’approccio riguardante più periodi (pluriennale), non può inficiare tale valutazione, poiché, nel caso di specie, detto approccio ha dato luogo a una constatazione siffatta solo attraverso una ponderazione dei margini positivi per il 2005 con i margini negativi constatati rispettivamente per il periodo dal 2006 al 2010 (punto 1013 della decisione impugnata) e dal 2006 al 2008 (punto 1014 della decisione impugnata). 216 Inoltre, al punto 1026 della decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA], in base a documenti dell’aprile 2005, elaborati dai servizi di regolamentazione della [OSCURATO:PERSONA] e relativi a una strategia di presentazione dell’offerta di riferimento per l’accesso disaggregato alla rete locale e ai prezzi ULL, ha considerato che quest’ultima era a conoscenza, sin dal 12 agosto 2005, del fatto che i prezzi all’ingrosso a livello della rete locale esercitavano una compressione dei margini degli operatori alternativi. 217 Tuttavia, occorre sottolineare che, tenuto conto della presenza di margini positivi tra il 12 agosto e il 31 dicembre 2005, la [OSCURATO:PERSONA] era soggetta a un obbligo particolare per quanto riguarda la prova degli effetti di esclusione connessi alla pratica di compressione dei margini contestata alla [OSCURATO:PERSONA] nel corso di tale periodo (v. giurisprudenza citata al precedente punto 212). 218 Pertanto, l’affermazione della [OSCURATO:PERSONA] e i documenti fatti valere a sostegno di tale affermazione non sono sufficienti a dimostrare l’effetto di esclusione della pratica di compressione dei margini contestata alla [OSCURATO:PERSONA] e, ad esempio, una riduzione della redditività, che possa rendere quantomeno più difficile per gli operatori interessati l’esercizio delle loro attività nel mercato considerato. 219 Del resto, le sezioni 9 e 10 della decisione impugnata, dedicate agli effetti anticoncorrenziali del comportamento della [OSCURATO:PERSONA], non comprendono alcun esame degli effetti della presunta pratica di compressione dei margini nel periodo compreso tra il 12 agosto e il 31 dicembre 2005. 220 Pertanto, tenuto conto di una giurisprudenza consolidata secondo la quale l’esistenza di un dubbio nella mente del giudice deve andare a vantaggio dell’impresa destinataria della decisione con cui si constata un’infrazione (sentenze dell’8 luglio 2004, JFE Engineering e a./[OSCURATO:PERSONA], T‑67/00, T‑68/00, T‑71/00 e T‑78/00 , EU:T:2004:221 , punto 177 , e del 12 luglio 2011, Hitachi e a./[OSCURATO:PERSONA], T‑112/07 , EU:T:2011:342 , punto 58 ), occorre considerare che la [OSCURATO:PERSONA] non ha fornito la prova che la pratica che dava luogo a una compressione dei margini da parte della [OSCURATO:PERSONA] aveva avuto inizio prima del 1 o gennaio 2006. Poiché la decisione impugnata è quindi viziata da un errore di valutazione su tale punto, non è necessario esaminare se tale approccio violi anche, come sostiene la ricorrente, l’articolo 23 del regolamento n. 1/2003. 221 Tenuto conto di quanto precede, il secondo motivo dedotto dalla ricorrente deve essere in parte accolto e l’articolo 1, paragrafo 2, lettera d), della decisione impugnata deve essere annullato in quanto constata che, nel corso del periodo compreso tra il 12 agosto e il 31 dicembre 2005, la ricorrente ha applicato tariffe inique che non consentivano a un operatore altrettanto efficiente che si fosse basato sull’accesso all’ingrosso alle reti locali disaggregate della [OSCURATO:PERSONA] di replicare i servizi al dettaglio offerti dalla [OSCURATO:PERSONA] senza subire perdite. [ omissis ] 4. Sul quarto motivo, vertente sulla violazione della nozione di «impresa» ai sensi del diritto dell’Unione e del principio della personalità delle pene, nonché sul difetto di motivazione 474 Con il suo quarto motivo, la ricorrente sostiene, in una prima parte, che la decisione impugnata viola la nozione di «impresa» al pari del principio della personalità delle pene, in quanto le infligge per recidiva e a fini dissuasivi un’ammenda di EUR 31070000, distinta dall’ammenda inflitta in solido alla [OSCURATO:PERSONA] e alla stessa, e, in una seconda parte, che la decisione impugnata è viziata a tal riguardo da un difetto di motivazione. 475 Occorre esaminare, in primo luogo, il presunto difetto di motivazione e, in secondo luogo, la presunta violazione della nozione di «impresa» e del principio della personalità delle pene. d) Sul presunto difetto di motivazione 476 Con la seconda parte del quarto motivo, la ricorrente lamenta il fatto che la [OSCURATO:PERSONA] non ha fornito, nella decisione impugnata, le ragioni per cui essa dovrebbe sopportare da sola le maggiorazioni per la recidiva e per l’effetto dissuasivo, e ha quindi violato l’obbligo di motivazione. [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe infatti limitata a dimostrare le aggravanti che giustificavano un adeguamento dell’importo di base dell’ammenda e a stabilire successivamente che le maggiorazioni dell’ammenda dovevano essere a carico della sola ricorrente. La decisione impugnata non consentirebbe alla ricorrente di comprendere la motivazione di tale approccio, tanto più che la sua responsabilità risulta, nel caso di specie, unicamente dalla circostanza che le è stata imputata un’infrazione commessa dalla sua controllata, la [OSCURATO:PERSONA]. Per quanto riguarda i punti 1533 e 1535 della decisione impugnata, citati dalla [OSCURATO:PERSONA] nell’ambito del presente procedimento, essi consentirebbero certamente di concludere che il fatturato della ricorrente è più elevato di quello della [OSCURATO:PERSONA]. Tuttavia, tali passaggi della decisione impugnata non consentirebbero di comprendere per quale motivo la [OSCURATO:PERSONA] doveva sottrarsi all’ammenda inflitta specificamente alla ricorrente. 477 [OSCURATO:PERSONA], sostenuta dall’interveniente, contesta tali argomenti. 478 Secondo una giurisprudenza consolidata, l’obbligo di motivare una decisione individuale ha lo scopo di consentire al giudice dell’Unione di esercitare il suo controllo sulla legittimità di tale decisione e di fornire all’interessato un’indicazione sufficiente per sapere se detta decisione è fondata o se è eventualmente affetta da un vizio che consente di contestarne la validità (v., in tal senso, sentenze del 9 novembre 1983, [OSCURATO:PERSONA]‑Industrie‑Michelin/[OSCURATO:PERSONA], 322/81 , EU:C:1983:313 , punto 14 , e del 29 febbraio 2016, Schenker/[OSCURATO:PERSONA], T‑265/12 , EU:T:2016:111 , punto 230 ). 479 Nel caso di specie, per quanto riguarda la parte dell’ammenda inflitta alla sola ricorrente e che riflette l’aumento per recidiva dell’importo dell’ammenda inflitta in solido alla ricorrente e alla [OSCURATO:PERSONA], risulta inequivocabilmente dai punti da 1525 a 1531 della decisione impugnata che detto aumento è stato giustificato dal fatto che la ricorrente, la cui responsabilità per l’infrazione di cui trattasi nel caso di specie ha potuto essere dimostrata, era già stata sanzionata per un’infrazione simile nella decisione [OSCURATO:PERSONA]. Orbene, anche se tale passaggio della decisione impugnata non spiega il motivo per cui solo la ricorrente doveva essere tenuta a sopportare le conseguenze di tale recidiva, e non anche la [OSCURATO:PERSONA], risulta implicitamente da detta decisione che tale risultato era dovuto al fatto che solo la ricorrente era stata ritenuta responsabile dell’infrazione di cui trattasi nella decisione [OSCURATO:PERSONA] ed era stata destinataria a tale titolo di quest’ultima. 480 Per quanto riguarda la parte dell’ammenda inflitta alla sola ricorrente e che riflette l’applicazione di un coefficiente moltiplicatore di 1,2 a fini dissuasivi, la [OSCURATO:PERSONA] ha sottolineato, al punto 1533 della decisione impugnata, in primo luogo, che il fatturato mondiale della ricorrente nel 2013 era pari a EUR 60,123 miliardi, in secondo luogo, che il valore delle vendite dei prodotti pertinenti per l’infrazione in questione rappresentava meno dello 0,067% del fatturato e, in terzo luogo, che la ricorrente era responsabile dell’infrazione commessa dalla [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] ne ha dedotto, ai punti 1534 e 1535 della decisione impugnata, che alla ricorrente, in forza del punto 30 degli orientamenti del 2006, doveva essere inflitta un’ammenda più elevata dell’ammenda di base aumentata del 50% per recidiva, al fine di garantire a detta ammenda un effetto sufficientemente dissuasivo. Sebbene tale passaggio della decisione impugnata non spieghi il motivo per cui il risultato dell’applicazione del coefficiente moltiplicatore di 1,2 non doveva gravare anche sulla [OSCURATO:PERSONA], dall’iter logico seguito dalla [OSCURATO:PERSONA] risulta implicitamente che tale approccio era motivato dal fatto che tale controllata aveva un fatturato nettamente inferiore a quello della ricorrente nel momento in cui la decisione impugnata è stata adottata e che l’ammenda di EUR 38838000 presentava quindi, con riferimento a tale controllata, un effetto sufficientemente dissuasivo. 481 Ne consegue che, anche se la motivazione della decisione impugnata risulta sommaria per quanto riguarda l’ammenda inflitta individualmente alla ricorrente, essa le ha fornito indicazioni sufficienti quanto alla fondatezza della decisione impugnata su questo punto e le ha quindi consentito di contestarne utilmente la validità. Analogamente, tale motivazione consente al Tribunale di esercitare il suo controllo sulla legittimità della decisione impugnata per quanto riguarda l’ammenda inflitta individualmente alla ricorrente. 482 La seconda parte del quarto motivo, vertente su un difetto di motivazione, deve essere quindi respinta. e) Sulla violazione della nozione di «impresa» ai sensi del diritto dell’Unione e del principio della personalità delle pene 483 Con la prima parte del quarto motivo, la ricorrente rileva che l’ammenda specifica ad essa inflitta nella decisione impugnata risulta da due circostanze di cui la [OSCURATO:PERSONA] ha tenuto conto in detta decisione, ossia, da un lato, le dimensioni dell’impresa di cui essa fa parte, che giustificano, secondo la [OSCURATO:PERSONA], l’applicazione di un fattore di moltiplicazione dell’ammenda di 1,2 e, dall’altro, la circostanza che essa era già stata ritenuta responsabile di un’infrazione simile nella decisione [OSCURATO:PERSONA], che giustifica una maggiorazione dell’importo di base dell’ammenda del 50%. Orbene, la ricorrente sottolinea che, nella decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] considera la sua responsabilità non già a causa della sua partecipazione diretta ai fatti costitutivi dell’infrazione, bensì a causa dei suoi collegamenti con la [OSCURATO:PERSONA]. Inoltre, secondo la decisione impugnata, la ricorrente e la [OSCURATO:PERSONA] facevano parte della stessa impresa non solo durante tutto il periodo dell’infrazione, ma anche alla data in cui è stata adottata la decisione [OSCURATO:PERSONA], in quanto l’acquisizione della partecipazione di maggioranza della ricorrente nel capitale della [OSCURATO:PERSONA] risaliva al 4 agosto 2000 e la struttura di tale partecipazione era rimasta da allora invariata. 484 Tenuto conto di tali circostanze, la ricorrente sostiene che la [OSCURATO:PERSONA] le ha inflitto un’ammenda distinta in violazione della nozione di «impresa» nel diritto dell’Unione e del principio della personalità delle pene e delle sanzioni. Tale principio imporrebbe, conformemente all’articolo 23, paragrafo 3, del regolamento n. 1/2003, che l’importo dell’ammenda sia determinato in funzione, da un lato, della gravità dell’infrazione individualmente contestata all’impresa interessata e, dall’altro, della sua durata. Pertanto, dalla giurisprudenza della Corte risulterebbe che la [OSCURATO:PERSONA] può infliggere ammende diverse unicamente a imprese diverse e non a società diverse qualora le stesse siano parte della medesima impresa. Infatti, il principio della personalità delle pene non si applicherebbe al rapporto interno tra persone giuridiche diverse costituenti un’impresa. Come confermerebbe la prassi decisionale della [OSCURATO:PERSONA], un’ammenda distinta sarebbe giustificata solo qualora, da un punto di vista giuridico, la composizione dell’impresa in questione si sia modificata durante il periodo di riferimento e, pertanto, possano essere individuate imprese diverse. Poiché ciò non si è verificato nel caso di specie, la [OSCURATO:PERSONA] non poteva infliggere alla ricorrente un’ammenda più elevata di quella inflitta alla [OSCURATO:PERSONA] senza violare il principio della personalità delle pene e delle sanzioni. Inoltre, salvo modifiche nella struttura dell’impresa responsabile dell’infrazione, il limite massimo del 10% previsto all’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003 dovrebbe essere calcolato in base al fatturato complessivo dell’impresa in questione. Per quanto riguarda la recidiva, la ricorrente sostiene che, poiché essa stessa ha commesso l’infrazione sanzionata nella decisione [OSCURATO:PERSONA], non è necessario stabilire se la [OSCURATO:PERSONA] facesse già parte dell’impresa responsabile di detta infrazione nel momento in cui quest’ultima è stata commessa. L’unica considerazione pertinente in tale fase consisterebbe nel fatto che quest’ultima impresa ha commesso detta infrazione e la società del gruppo che dovrebbe essere sanzionata fa ormai parte, attualmente, della stessa impresa. 485 La ricorrente aggiunge altresì, per quanto riguarda il rischio di recidiva, che si poteva in ogni caso ritenere, nella fattispecie, che la [OSCURATO:PERSONA] non solo facesse già parte dell’impresa responsabile dell’infrazione sanzionata nella decisione [OSCURATO:PERSONA], ma fosse venuta a conoscenza di tale infrazione, considerata l’ampia pubblicità di cui aveva beneficiato la decisione che l’aveva sanzionata. Per quanto riguarda l’effetto dissuasivo, la ricorrente sottolinea, in sostanza, che, seguendo il ragionamento della [OSCURATO:PERSONA], essa stessa e la [OSCURATO:PERSONA] fanno parte della stessa impresa, e che, pertanto, è errato trarre argomenti dalle loro diverse dimensioni ai fini del calcolo dell’importo dell’ammenda. 486 Infine, la ricorrente sostiene, in subordine, che la [OSCURATO:PERSONA] non dispone di un potere discrezionale tale da poter decidere liberamente, senza obiettiva giustificazione, di imporre un’ammenda a una società appartenente a un gruppo e non a un’altra società dello stesso gruppo. Orbene, nel caso di specie, non sarebbe opportuno privilegiare la società che ha commesso i fatti costitutivi dell’infrazione e concedere un trattamento meno favorevole alla società controllante, la cui responsabilità è considerata a titolo puramente derivativo. 487 [OSCURATO:PERSONA] contesta tali argomenti. A suo avviso, il semplice fatto che la ricorrente detenesse il 51% del capitale sociale della [OSCURATO:PERSONA] all’epoca in cui l’infrazione sanzionata nella decisione [OSCURATO:PERSONA] è stata commessa non significa che la [OSCURATO:PERSONA] appartenesse all’impresa che ha commesso tale infrazione. L’argomento della ricorrente dipenderebbe, su tale punto, da una premessa errata, poiché l’impresa responsabile dell’abuso di posizione dominante di cui trattasi nella decisione [OSCURATO:PERSONA] era composta unicamente da quest’ultima società, e non dalla ricorrente e dalla [OSCURATO:PERSONA]. Orbene, contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, la [OSCURATO:PERSONA], nel sanzionare una violazione del diritto della concorrenza, disporrebbe di un ampio potere discrezionale per tener conto della diversa situazione di società all’interno di un gruppo. La Corte non avrebbe mai lasciato intendere che tale margine di discrezionalità sia limitato alle situazioni in cui la composizione dell’impresa in questione sia mutata. 488 Tale conclusione non sarebbe incompatibile con il principio della personalità delle pene e delle sanzioni, il quale implicherebbe soltanto che l’importo dell’ammenda debba essere determinato in funzione della gravità dell’infrazione individualmente contestata all’impresa interessata. Ne consegue che la sanzione applicata alle persone giuridiche che compongono l’impresa che ha commesso l’infrazione non potrebbe eccedere quanto è giustificato alla luce dell’infrazione stessa. Per contro, dal principio della personalità delle pene e delle sanzioni non deriverebbe che la [OSCURATO:PERSONA] è tenuta a infliggere la stessa ammenda a tutte le persone giuridiche che compongono l’impresa in questione. 489 Nel caso di specie, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe esercitato l’ampio potere discrezionale di cui gode nel ritenere che la [OSCURATO:PERSONA], che è una società di dimensioni relativamente ridotte, non dovesse essere ritenuta responsabile del pagamento di tutte le ammende inflitte. Al contrario, una maggiorazione a fini dissuasivi era giustificata nel caso della ricorrente, dal momento che quest’ultima è una società di grandi dimensioni e che un’ammenda di importo inferiore non avrebbe effetti dissuasivi sulla stessa. [OSCURATO:PERSONA] sottolinea in proposito che, dal momento che la giurisprudenza ammette che essa sia libera di non sanzionare una società controllante sebbene appartenga a un’impresa che ha violato il diritto dell’Unione in materia di concorrenza, essa dovrebbe a fortiori essere in grado, per ragioni oggettive, di infliggere a una società appartenente ad un’impresa responsabile di tale infrazione solo una parte dell’ammenda complessiva che ne risulta. La ricorrente non avrebbe dedotto, del resto, alcun argomento tale da dimostrare che era illegittimo per la [OSCURATO:PERSONA] applicarle la circostanza aggravante della recidiva nonché la maggiorazione a fini dissuasivi. 490 [OSCURATO:PERSONA] sottolinea, inoltre, che la presunzione di influenza determinante della ricorrente sul comportamento della [OSCURATO:PERSONA] nel mercato non veniva applicata né quando è stata commessa l’infrazione che ha dato luogo alla decisione [OSCURATO:PERSONA] né nel corso del periodo durante il quale è stata commessa l’infrazione sanzionata nella decisione impugnata. Orbene, in mancanza di elementi di prova concreti che la [OSCURATO:PERSONA] e la ricorrente facessero già parte della stessa impresa all’epoca in cui è stata commessa l’infrazione in questione nella decisione [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] non era legittimata ad aumentare l’ammenda inflitta alla [OSCURATO:PERSONA] a titolo di recidiva. Per contro, poiché la ricorrente era destinataria della decisione [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] ritiene che essa dovesse essere in grado di applicare alla stessa una maggiorazione per recidiva, senza necessità di indagini più approfondite per stabilire se essa formasse già con la [OSCURATO:PERSONA] la stessa impresa all’epoca dell’infrazione sanzionata in tale decisione. Per quanto riguarda la maggiorazione dell’ammenda a fini dissuasivi, è vero che la [OSCURATO:PERSONA] riconosce che essa avrebbe potuto applicarla anche alla [OSCURATO:PERSONA], in quanto quest’ultima faceva parte dell’impresa responsabile della violazione del diritto della concorrenza sanzionata nel caso di specie. [OSCURATO:PERSONA] sostiene, tuttavia, che è per l’ampio potere discrezionale di cui dispone che essa ha potuto ritenere più opportuno non seguire tale approccio. 1) Richiamo dei principi 491 Occorre anzitutto ricordare che gli autori dei Trattati hanno scelto di utilizzare la nozione di «impresa» per designare l’autore di un’infrazione al diritto della concorrenza, sanzionabile in applicazione degli articoli 101 o 102 TFUE (v. sentenza del 27 aprile 2017, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], C‑516/15 P , EU:C:2017:314 , punto 46 e giurisprudenza ivi citata). 492 Il diritto dell’Unione in materia di concorrenza riguarda quindi le attività delle imprese, in quanto la nozione di «impresa» comprende qualsiasi ente che eserciti un’attività economica, a prescindere dal suo status giuridico e dalle sue modalità di finanziamento (v. sentenza del 27 aprile 2017, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], C‑516/15 P , EU:C:2017:314 , punto 47 e giurisprudenza ivi citata). La nozione di «impresa», nell’ambito di tale contesto, deve essere intesa nel senso che essa si riferisce a un’unità economica, anche qualora, sotto il profilo giuridico, l’unità economica di cui trattasi sia costituita da più persone, fisiche o giuridiche (v. sentenze del 1o luglio 2010, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C‑407/08 P , EU:C:2010:389 , punto 64 e giurisprudenza ivi citata, e del 27 aprile 2017, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], C‑516/15 P , EU:C:2017:314 , punto 48 e giurisprudenza ivi citata). 493 Ne consegue che, tale entità economica, laddove violi le regole dettate in materia di concorrenza, è tenuta, secondo il principio di responsabilità personale, a rispondere dell’infrazione (v. sentenze del 20 gennaio 2011, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], C‑90/09 P , EU:C:2011:21 , punti 35 e 36 e giurisprudenza ivi citata, e del 27 aprile 2017, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], C‑516/15 P , EU:C:2017:314 , punto 49 e giurisprudenza ivi citata). 494 Inoltre, per l’applicazione e l’esecuzione delle decisioni adottate dalla [OSCURATO:PERSONA] ai sensi degli articoli 101 e 102 TFUE, è necessario individuare un’entità dotata di personalità giuridica che sia destinataria della decisione che constata e sanziona la violazione di una di tali disposizioni (v., in tal senso, sentenza del 27 marzo 2014, Saint‑[OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], T‑56/09 e T‑73/09 , EU:T:2014:160 , punto 312 e giurisprudenza ivi citata). Una violazione del diritto dell’Unione in materia di concorrenza deve essere quindi imputata in maniera inequivocabile alla persona giuridica alla quale potranno essere inflitte ammende e alla quale dovrà essere inviata la comunicazione degli addebiti (v., in tal senso, sentenze del 5 marzo 2015, [OSCURATO:PERSONA] e a./Versalis e a., C‑93/13 P e C‑123/13 P , EU:C:2015:150 , punto 89 e giurisprudenza ivi citata; del 27 aprile 2017, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], C‑516/15 P , EU:C:2017:314 , punto 50 , e del 27 marzo 2014, Saint‑[OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], T‑56/09 e T‑73/09 , EU:T:2014:160 , punto 312 e giurisprudenza ivi citata). 495 A tal riguardo, né l’articolo 23, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 1/2003, né la giurisprudenza determinano quale persona giuridica o fisica la [OSCURATO:PERSONA] abbia l’obbligo di ritenere responsabile dell’infrazione e di sanzionare per l’irrogazione di un’ammenda (v. sentenza del 27 aprile 2017, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], C‑516/15 P , EU:C:2017:314 , punto 51 e giurisprudenza ivi citata). 496 Per contro, il comportamento illecito di una controllata può essere imputato alla società controllante in particolare qualora, pur avendo personalità giuridica distinta, tale controllata non determini in modo autonomo la sua linea di condotta sul mercato, ma si attenga, in sostanza, alle istruzioni che le vengono impartite dalla società controllante, in considerazione, in particolare, dei vincoli economici, organizzativi e giuridici che intercorrono tra le due entità giuridiche (v. sentenze del 10 settembre 2009, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], C‑97/08 P , EU:C:2009:536 , punti 58 e 72 e giurisprudenza ivi citata, e del 18 gennaio 2017, Toshiba/[OSCURATO:PERSONA], C‑623/15 P , non pubblicata, EU:C:2017:21 , punto 45 e giurisprudenza ivi citata). 497 In tal caso, secondo una giurisprudenza consolidata della Corte, la società controllante cui è stato imputato il comportamento illecito della sua controllata viene personalmente condannata per un’infrazione alle norme in materia di concorrenza dell’Unione che si ritiene abbia commesso essa stessa, a causa dell’influenza determinante che essa esercitava sulla controllata e che le consentiva di determinare il comportamento di quest’ultima sul mercato (v. sentenza del 27 aprile 2017, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], C‑516/15 P , EU:C:2017:314 , punto 56 e giurisprudenza ivi citata). 498 Tuttavia, qualora la responsabilità della società controllante sia puramente derivata, vale a dire qualora sorga per il solo fatto della partecipazione diretta di una sua controllata all’infrazione, tale responsabilità trova la propria origine nel comportamento illecito di detta controllata, che è stato attribuito alla controllante in considerazione dell’unità economica che costituiscono tali società. Di conseguenza, la responsabilità della società controllante dipende necessariamente dai fatti costitutivi dell’infrazione commessa dalla sua controllata, ai quali la sua responsabilità è inscindibilmente connessa (sentenza del 27 aprile 2017, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], C‑516/15 P , EU:C:2017:314 , punto 61 ). 499 È per tale ragione che la Corte ha precisato che, in una situazione in cui la responsabilità della società controllante sia puramente derivata da quella della sua controllata e in cui nessun altro fattore caratterizzi individualmente il comportamento contestato alla controllante, la responsabilità di tale società controllante non può eccedere quella della sua controllata (v. sentenze del 17 settembre 2015, Total/[OSCURATO:PERSONA], C‑597/13 P , EU:C:2015:613 , punto 38 e giurisprudenza ivi citata, e del 19 gennaio 2017, [OSCURATO:PERSONA]/Total e [OSCURATO:PERSONA], C‑351/15 P , EU:C:2017:27 , punto 44 e giurisprudenza ivi citata; v. anche, in tal senso, sentenza del 27 aprile 2017, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], C‑516/15 P , EU:C:2017:314 , punto 62 ). 500 È alla luce di tali principi che occorre esaminare, in primo luogo, la parte dell’ammenda inflitta alla sola ricorrente per recidiva e, in secondo luogo, la parte dell’ammenda inflitta alla sola ricorrente per fini dissuasivi. 2) Sulla parte dell’ammenda inflitta alla sola ricorrente per recidiva 501 Con il suo argomento riguardo alla prima parte del quarto motivo, la ricorrente sostiene, sempre che la sua responsabilità puramente derivata per l’infrazione di cui trattasi nella fattispecie debba essere confermata, che la [OSCURATO:PERSONA] non poteva imputare ad essa soltanto, senza imputarle alla [OSCURATO:PERSONA], le conseguenze della recidiva risultanti dall’infrazione simile precedente sanzionata nella decisione [OSCURATO:PERSONA]. 502 Tale argomento non può essere tuttavia accolto. 503 È vero che, come sottolinea la ricorrente, la Corte ha dichiarato che i principi del diritto dell’Unione della responsabilità personale per l’infrazione e della personalità delle pene e delle sanzioni, da osservare in occasione dell’esercizio, da parte della [OSCURATO:PERSONA], del suo potere sanzionatorio in materia di violazione del diritto della concorrenza, riguardano solo l’impresa in quanto tale e non le persone fisiche o giuridiche che ne fanno parte (sentenza del 10 aprile 2014, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA] e a., da C‑231/11 P a C‑233/11 P , EU:C:2014:256 , punto 56 ). 504 Tuttavia, il principio della personalità delle pene deve conciliarsi con quello, derivante dalla giurisprudenza richiamata al precedente punto 499, secondo il quale taluni fattori che caratterizzano individualmente il comportamento proprio della società controllante possono giustificare l’irrogazione alla stessa di una sanzione più severa di quella derivante dall’imputazione a detta società dell’infrazione commessa dalla sua controllata. 505 A tale riguardo, il Tribunale ha già dichiarato che, anche se l’unità di comportamento di un’impresa sul mercato giustifica, in caso di violazione delle regole di concorrenza, il fatto che le varie società appartenenti all’impresa durante il periodo dell’infrazione siano tutte ritenute, in linea di principio, responsabili in solido per il pagamento dello stesso importo dell’ammenda, un’eccezione deve essere ammessa in caso di circostanze aggravanti o attenuanti e, più in generale, di circostanze che giustificano una graduazione dell’importo dell’ammenda, che siano presenti solo in riferimento ad alcune di esse e non ad altre. Il Tribunale ne ha quindi dedotto che un’entità nei cui confronti la circostanza aggravante della recidiva non sia stata riconosciuta non può essere ritenuta responsabile in solido, con un’altra entità nei cui confronti tale circostanza è stata riconosciuta, della parte di ammenda corrispondente alla maggiorazione per recidiva (v., in tal senso, sentenza del 23 gennaio 2014, [OSCURATO:PERSONA] e AlzChem/[OSCURATO:PERSONA], T‑391/09 , non pubblicata, EU:T:2014:22 , punto 271 ). 506 Ne consegue che, la circostanza aggravante della recidiva può costituire un fattore che caratterizza individualmente il comportamento di una società controllante e che giustifica il fatto che la portata della sua responsabilità ecceda quella della sua controllata da cui è interamente derivata (v., in tal senso, sentenza del 29 febbraio 2016, UTi Worldwide e a./[OSCURATO:PERSONA], T‑264/12 , non pubblicata, EU:T:2016:112 , punto 332 ). 507 Nel caso di specie, in primo luogo, la ricorrente non contesta il fatto di essere stata l’unica destinataria della decisione [OSCURATO:PERSONA] e che la responsabilità della [OSCURATO:PERSONA] non è stata riconosciuta per quanto riguarda l’infrazione sanzionata in tale decisione. 508 Pertanto, la responsabilità della ricorrente constatata nella decisione [OSCURATO:PERSONA], divenuta nel frattempo definitiva, costituisce un fattore caratterizzante individualmente il comportamento ad essa contestato nel caso di specie. 509 In secondo luogo, è vero che la [OSCURATO:PERSONA] faceva già parte del gruppo [OSCURATO:PERSONA] durante una parte significativa dell’infrazione sanzionata nella decisione [OSCURATO:PERSONA] e al momento dell’adozione di tale decisione, di cui essa non era destinataria. 510 Tuttavia, dalla giurisprudenza risulta che una società che non era destinataria di una decisione che constatava una prima violazione del diritto dell’Unione in materia di concorrenza, ma che è destinataria di una decisione che le infligge un’ammenda per la sua partecipazione a una nuova infrazione simile può veder aumentare la sua responsabilità per recidiva solo nei limiti in cui la [OSCURATO:PERSONA] fornisca, in quest’ultima decisione, indicazioni che consentano a tale società di comprendere in che qualità e in che misura essa sarebbe stata coinvolta nella prima infrazione (v., in tal senso, sentenze dell’8 maggio 2013, Eni/[OSCURATO:PERSONA], C‑508/11 P , EU:C:2013:289 , punto 129 , e del 5 marzo 2015, [OSCURATO:PERSONA] e a./Versalis e a., C‑93/13 P e C‑123/13 P , EU:C:2015:150 , punto 98 e giurisprudenza ivi citata). 511 Nel caso di specie, non vi sono elementi che indichino che la [OSCURATO:PERSONA] sia stata coinvolta, in qualsiasi veste, nell’infrazione sanzionata dalla [OSCURATO:PERSONA] nella decisione [OSCURATO:PERSONA] e che, pertanto, abbia potuto esserle imputata anche tale infrazione. 512 In tali circostanze, se fosse accolto l’argomento della ricorrente secondo il quale la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto applicare la circostanza aggravante della recidiva nei confronti della [OSCURATO:PERSONA], ciò equivarrebbe a rendere tale controllata responsabile del comportamento precedente della ricorrente, la sua società controllante. Orbene, la Corte ha dichiarato che non era possibile imputare a una società l’insieme delle azioni illecite di un gruppo se tale società non era identificata come la persona giuridica che, alla testa di tale gruppo, era responsabile del coordinamento dell’azione di quest’ultimo (sentenza del 2 ottobre 2003, Aristrain/[OSCURATO:PERSONA], C‑196/99 P , EU:C:2003:529 , punto 98 ). 513 Nel caso di specie, è pacifico che la [OSCURATO:PERSONA] non era a capo dell’impresa che ha commesso l’infrazione sanzionata dalla decisione [OSCURATO:PERSONA], e quest’ultima infrazione è stata commessa direttamente dalla sola ricorrente. Ne consegue che solo la ricorrente ha preso parte sia all’infrazione sanzionata nella decisione [OSCURATO:PERSONA] che all’infrazione sanzionata nella decisione impugnata nel caso di specie, circostanza che caratterizza individualmente il suo comportamento. 514 Tenuto conto di quanto precede, si deve concludere che la [OSCURATO:PERSONA] non è incorsa in alcun errore quando, nella decisione impugnata, ha aumentato, per recidiva, l’importo dell’ammenda nei confronti della sola ricorrente. 3) Sulla parte dell’ammenda inflitta alla sola ricorrente per fini dissuasivi 515 Occorre ricordare che la nozione di «dissuasione» costituisce uno degli elementi da prendere in considerazione nel calcolo dell’importo dell’ammenda. Infatti, secondo una giurisprudenza costante, le ammende inflitte per violazioni degli articoli 101 e 102 TFUE, come previste dall’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003, hanno ad oggetto la repressione degli illeciti delle imprese interessate, nonché lo scopo di dissuadere sia le imprese in oggetto sia altri operatori economici dalla violazione, in futuro, delle norme del diritto dell’Unione in materia di concorrenza. Orbene, il nesso tra, da un lato, le dimensioni e le risorse globali delle imprese e, dall’altro, la necessità di assicurare all’ammenda un effetto dissuasivo è incontestabile. Ne consegue che la [OSCURATO:PERSONA], per determinare l’importo dell’ammenda, può tener conto, segnatamente, delle dimensioni e della potenza economica dell’impresa interessata (v. sentenze del 17 giugno 2010, Lafarge/[OSCURATO:PERSONA], C‑413/08 P , EU:C:2010:346 , punto 102 e giurisprudenza ivi citata, e del 5 giugno 2012, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], T‑214/06 , EU:T:2012:275 , punto 142 e giurisprudenza ivi citata). 516 La presa in considerazione delle dimensioni e delle risorse globali dell’impresa interessata allo scopo di assicurare un effetto dissuasivo sufficiente all’ammenda si giustifica con l’impatto voluto su tale impresa, dato che la sanzione non deve essere trascurabile in rapporto, segnatamente, alla capacità finanziaria di quest’ultima (v., in tal senso, sentenze del 5 giugno 2012, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], T‑214/06 , EU:T:2012:275 , punto 143 e giurisprudenza ivi citata, e del 6 febbraio 2014, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], T‑40/10 , non pubblicata, EU:T:2014:61 , punto 312 e giurisprudenza ivi citata). La giurisprudenza ha così stabilito, in particolare, che la finalità dissuasiva che la [OSCURATO:PERSONA] ha il diritto di perseguire in occasione della fissazione dell’importo di un’ammenda può essere validamente raggiunta soltanto considerando la situazione dell’impresa alla data in cui l’ammenda viene inflitta (v. sentenza del 5 giugno 2012, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], T‑214/06 , EU:T:2012:275 , punto 143 e giurisprudenza ivi citata; v., in tal senso, sentenza del 9 dicembre 2014, Lucchini/[OSCURATO:PERSONA], T‑91/10 , EU:T:2014:1033 , punto 314 e giurisprudenza ivi citata). 517 Del resto, poiché un’impresa che dispone di un fatturato piuttosto consistente può mobilizzare più facilmente i fondi necessari per il pagamento della sua ammenda, la [OSCURATO:PERSONA] è legittimata, come previsto al punto 30 degli orientamenti del 2006, a maggiorare a tale titolo la suddetta ammenda al fine di garantire un effetto dissuasivo sufficiente di quest’ultima (v., in tal senso, sentenze del 17 maggio 2011, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], T‑299/08 , EU:T:2011:217 , punto 253 ; del 6 marzo 2012, UPM‑Kymmene/[OSCURATO:PERSONA], T‑53/06 , non pubblicata, EU:T:2012:101 , punto 76 e giurisprudenza ivi citata, e del 6 febbraio 2014, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], T‑40/10 , non pubblicata, EU:T:2014:61 , punto 352 ). 518 È stato peraltro dichiarato che è proprio il volume d’affari complessivo dell’impresa in questione a rivelare le dimensioni di quest’ultima nonché la sua potenza economica, determinante per valutare la portata dissuasiva di un’ammenda nei suoi confronti (v., in tal senso, sentenza del 9 luglio 2003, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], T‑220/00 , EU:T:2003:193 , punto 96 e giurisprudenza ivi citata; v. anche, in tal senso, sentenza del 22 maggio 2008, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C‑266/06 P , non pubblicata, EU:C:2008:295 , punto 120 ). 519 Nelle circostanze del caso di specie, occorre sottolineare, anzitutto, che la ricorrente e la [OSCURATO:PERSONA] formavano, come ha giustamente constatato la [OSCURATO:PERSONA], una stessa unità economica durante il periodo in questione e che la responsabilità della ricorrente per l’infrazione oggetto della decisione impugnata è puramente derivata da quella di tale controllata. 520 Inoltre, va ricordato che, certamente, la giurisprudenza ammette che a una società controllante possa essere inflitta un’ammenda più elevata di quella della sua controllata, anche se la responsabilità della prima è puramente derivata da quella della seconda. Tuttavia, ciò può avvenire unicamente in presenza di un fattore che caratterizza individualmente il comportamento addebitato a detta società controllante (v. la giurisprudenza citata al precedente punto 499). Orbene, quando, come nel caso di specie, al fine di valutare la gravità dell’infrazione commessa dall’impresa e di calcolare l’ammenda che deve esserle inflitta, la [OSCURATO:PERSONA] si basa sul fatturato della controllata, il fatturato della società controllante, sia pure notevolmente superiore a quello della controllata, non è un elemento tale da caratterizzare il comportamento individuale della società controllante nella commissione dell’infrazione imputata all’impresa, in quanto la responsabilità della società controllante a tal riguardo è puramente derivata da quella della sua controllata. Inoltre, la mera constatazione di un fatturato è un elemento di fatto che non può individualizzare la condotta della società controllante. [OSCURATO:PERSONA] non poteva, pertanto, per giustificare l’applicazione del coefficiente di dissuasione specifico della ricorrente, prendere in considerazione il fatturato di quest’ultima. 521 Infine, la tesi della [OSCURATO:PERSONA] non può essere condivisa quando fa valere il potere discrezionale di cui essa dispone in sede di determinazione dell’importo delle ammende che sanzionano le violazioni dell’articolo 101 o 102 TFUE. Infatti, è vero che, secondo la giurisprudenza, l’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003 lascia alla [OSCURATO:PERSONA] un margine di discrezionalità al riguardo. Tuttavia, tale disposizione limita l’esercizio di tale potere discrezionale stabilendo criteri oggettivi ai quali detta istituzione deve attenersi (v., in tal senso, sentenza del 12 novembre 2014, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C‑580/12 P , EU:C:2014:2363 , punto 55 ). Orbene, rientra perfettamente in tali elementi oggettivi la nozione di «impresa» cui si riferisce tale disposizione e che, come è stato ricordato al precedente punto 492, deve essere intesa nel senso che essa designa un’unità economica, anche qualora, sotto il profilo giuridico, tale unità economica sia costituita da più persone fisiche o giuridiche. 522 Nel caso di specie, la [OSCURATO:PERSONA] ha dimostrato che la ricorrente esercitava un’influenza determinante sulla [OSCURATO:PERSONA] durante il periodo in questione e ha imputato, per tale ragione, la responsabilità per l’infrazione oggetto della decisione impugnata all’unità economica, costituita dalle due società di cui trattasi. Si deve ritenere, pertanto, che l’approccio della [OSCURATO:PERSONA], consistito nel condannare la ricorrente a sopportare le conseguenze dell’applicazione di un coefficiente moltiplicatore di 1,2, non si basi su alcuna giustificazione oggettiva. 523 Da quanto precede risulta che la [OSCURATO:PERSONA], nella decisione impugnata, ha condannato la ricorrente a sopportare il fattore di moltiplicazione di 1,2 a fini dissuasivi in violazione della nozione di «impresa» prevista dal diritto dell’Unione. 524 Il quarto motivo deve essere pertanto accolto solo entro tali limiti e l’articolo 2, primo comma, lettera b), della decisione impugnata deve essere annullato sulla base del rilievo che esso ha condannato la ricorrente a sopportare il fattore di moltiplicazione di 1,2 a fini dissuasivi. 5. Sul quinto motivo, vertente su errori nel calcolo dell’importo dell’ammenda inflitta in solido alla [OSCURATO:PERSONA] e alla ricorrente 525 Con il suo quinto motivo, la ricorrente sostiene che la [OSCURATO:PERSONA] ha commesso diversi errori nel calcolo dell’importo dell’ammenda che è le stata inflitta in solido con la [OSCURATO:PERSONA]. Tale motivo, in cui la ricorrente dichiara di aderire agli argomenti esposti dalla [OSCURATO:PERSONA] nel proprio ricorso, si suddivide in due parti, che è opportuno esaminare in ordine successivo. a) Sulla prima parte, vertente su un errore manifesto di valutazione e sulla violazione del principio della parità di trattamento a causa del calcolo dell’importo dell’ammenda con riferimento al fatturato della [OSCURATO:PERSONA] nel 2010 526 La ricorrente sostiene, in una prima parte, che, calcolando l’importo di base dell’ammenda con riferimento al fatturato realizzato dalla [OSCURATO:PERSONA] nel 2010 nel mercato dell’accesso disaggregato alla rete locale e nel mercato al dettaglio dei servizi a banda larga da postazione fissa, la [OSCURATO:PERSONA] non soltanto è incorsa in un errore manifesto di valutazione, ma ha anche violato il principio della parità di trattamento. Sebbene la decisione impugnata sia in linea, a tal riguardo, con il punto 13 degli orientamenti del 2006, dalla precedente prassi decisionale della [OSCURATO:PERSONA] risulterebbe che tale regola non deve essere applicata quando il fatturato realizzato nel corso dell’ultimo anno intero di partecipazione all’infrazione si discosta in modo significativo dalla media annua delle vendite pertinenti nel corso dei primi anni di tale partecipazione. Nel caso di specie, il fatturato pertinente della [OSCURATO:PERSONA] è aumentato del 133% tra il 2005 e il 2010. Poiché tale aumento è significativo, il solo fatturato realizzato nel corso del 2010 non sarebbe sufficientemente rappresentativo. 527 In tali circostanze, secondo la ricorrente, spettava alla [OSCURATO:PERSONA] calcolare l’importo di base dell’ammenda con riferimento al fatturato medio annuo realizzato nel corso di tutto il periodo dell’infrazione, ossia tra il 2005 e il 2010. Discostandosi dalla prassi decisionale precedente per il motivo che il suddetto aumento del fatturato non era esponenziale, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe violato il principio della parità di trattamento. Infine, l’affermazione della [OSCURATO:PERSONA], secondo la quale tale aumento del fatturato si spiegherebbe con il presunto comportamento abusivo della [OSCURATO:PERSONA] nel mercato, sarebbe una mera congettura. Tale aumento sarebbe dovuto alla rapida crescita dei mercati della banda larga nel corso del periodo dell’infrazione e non dall’aumento delle quote di mercato della [OSCURATO:PERSONA] nel corso di detto periodo. 528 [OSCURATO:PERSONA], sostenuta dall’interveniente, contesta tali argomenti. [ omissis ] 530 In sostanza, occorre anzitutto ricordare, per quanto riguarda la prima parte del motivo, che l’articolo 23, paragrafo 3, del regolamento n. 1/2003 dispone che, per determinare l’ammontare dell’ammenda occorre tener conto, oltre che della gravità dell’infrazione, anche della sua durata. 531 Inoltre, va ricordato che, secondo il punto 13 degli orientamenti del 2006, «[a]l fine di determinare l’importo di base dell’ammenda da infliggere, la [OSCURATO:PERSONA] utilizzerà il valore delle vendite dei beni o servizi, ai quali l’infrazione direttamente o indirettamente si riferisce (…), realizzate dall’impresa nell’area geografica interessata all’interno dello Spazio economico europeo (SEE)», e che a tal fine, «in linea di massima», essa «prenderà come riferimento le vendite realizzate dall’impresa nell’ultimo anno intero in cui questa ha partecipato all’infrazione». 532 Inoltre, dalla giurisprudenza emerge che la quota del fatturato proveniente dalle merci o dai servizi oggetto dell’infrazione è tale da fornire un’esatta indicazione della portata di un’infrazione nel mercato interessato, in quanto il volume di affari realizzato su tali merci o servizi costituisce un criterio oggettivo che fornisce il giusto metro della nocività della pratica medesima rispetto al normale gioco della concorrenza (v., in tal senso, sentenza del 28 giugno 2016, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], T‑208/13 , EU:T:2016:368 , punto 236 e giurisprudenza ivi citata). 533 Il punto 13 degli orientamenti del 2006 mira quindi, per quanto riguarda la violazione dell’articolo 102 TFUE, ad assumere quale base iniziale ai fini del calcolo dell’importo dell’ammenda inflitta all’impresa in questione un importo che rifletta l’importanza economica dell’infrazione (v., in tal senso, sentenze dell’11 luglio 2013, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], C‑444/11 P , non pubblicata, EU:C:2013:464 , punto 76 ; del 12 novembre 2014, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C‑580/12 P , EU:C:2014:2363 , punto 57 , e del 23 aprile 2015, LG [OSCURATO:PERSONA] e LG [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C‑227/14 P , EU:C:2015:258 , punto 53 ). 534 Tuttavia, occorre anche sottolineare che l’autolimitazione del potere discrezionale della [OSCURATO:PERSONA] risultante dall’adozione degli orientamenti del 2006 non è incompatibile con il mantenimento di un margine di discrezionalità sostanziale per tale istituzione. Detti orientamenti contengono, infatti, diversi elementi di flessibilità che consentono alla [OSCURATO:PERSONA] di esercitare il suo potere discrezionale in conformità con le disposizioni del regolamento n. 1/2003, come interpretate dai giudici dell’Unione (v., in tal senso, sentenza dell’11 luglio 2013, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], C‑444/11 P , non pubblicata, EU:C:2013:464 , punto 96 e giurisprudenza ivi citata), se non addirittura con altre norme e principi del diritto dell’Unione. In particolare, lo stesso punto 13 degli orientamenti del 2006 precisa che la [OSCURATO:PERSONA], «in linea di massima», deve prendere come riferimento le vendite realizzate dall’impresa interessata nell’ultimo anno intero in cui questa ha partecipato all’infrazione, nel calcolare l’importo dell’ammenda di base (v., in tal senso, sentenza del 9 settembre 2015, Samsung SDI e a./[OSCURATO:PERSONA], T‑84/13 , non pubblicata, EU:T:2015:611 , punto 214 ). 535 Nel caso di specie, dai punti da 1490 a 1495 della decisione impugnata emerge che, al fine di determinare l’importo di base dell’ammenda inflitta in solido alla ricorrente e alla [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] ha tenuto conto delle vendite realizzate da quest’ultima nell’ultimo anno intero della sua partecipazione all’infrazione, ossia il fatturato realizzato da tale operatore nel mercato dell’accesso disaggregato alle reti locali e della banda larga al dettaglio per i servizi fissi nel 2010. Pertanto, la [OSCURATO:PERSONA] ha applicato il punto 13 degli orientamenti del 2006. 536 Orbene, la tesi della ricorrente non può essere condivisa quando essa afferma che la [OSCURATO:PERSONA] è incorsa in un errore manifesto di valutazione non discostandosi da tale regola nel caso di specie, nonostante il significativo aumento del fatturato della [OSCURATO:PERSONA] durante il periodo in questione. 537 Infatti, da un lato, pur sostenendo che, nel corso del periodo dal 2005 al 2010, il fatturato pertinente della [OSCURATO:PERSONA] è aumentato del 133%, passando da EUR 31184949 a EUR 72868176, la ricorrente non presenta tuttavia alcun elemento di prova tale da dimostrare che quest’ultimo fatturato, realizzato nel corso dell’ultimo anno civile intero dell’infrazione, non costituiva, nel momento in cui la [OSCURATO:PERSONA] ha adottato la decisione impugnata, un’indicazione delle sue effettive dimensioni, della sua potenza economica nel mercato e della portata dell’infrazione in questione. 538 D’altro lato, la tesi della ricorrente non può essere condivisa quando essa contesta alla [OSCURATO:PERSONA] di aver violato nel caso di specie il principio della parità di trattamento, in quanto si sarebbe discostata dalla sua precedente prassi decisionale per il motivo che il suddetto aumento del fatturato non era esponenziale. 539 A tal riguardo, è certamente vero che il rispetto del principio della parità di trattamento, che osta a che situazioni analoghe siano trattate in modo diverso e a che situazioni diverse siano trattate in modo analogo, a meno che tale trattamento non sia oggettivamente giustificato, si impone alla [OSCURATO:PERSONA] quando essa infligge un’ammenda ad un’impresa per violazione delle regole della concorrenza come a qualsiasi istituzione in tutte le sue attività (v. sentenze del 29 giugno 2012, E.ON Ruhrgas e E.ON/[OSCURATO:PERSONA], T‑360/09 , EU:T:2012:332 , punto 261 , e del 9 settembre 2015, Philips/[OSCURATO:PERSONA], T‑92/13 , non pubblicata, EU:T:2015:605 , punto 204 ). 540 Tuttavia, da una giurisprudenza costante risulta che la prassi decisionale precedente della [OSCURATO:PERSONA] non può servire come quadro giuridico delle ammende in materia di concorrenza e che decisioni relative ad altri casi rivestono solo un carattere indicativo per quanto concerne l’eventuale esistenza di una violazione del principio della parità di trattamento, poiché è poco verosimile che le circostanze proprie di questi, quali i mercati, i prodotti, le imprese e i periodi considerati, siano identiche (v. sentenza del 24 settembre 2009, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], C‑125/07 P, C‑133/07 P e C‑137/07 P , EU:C:2009:576 , punto 233 e giurisprudenza ivi citata; sentenze del 16 giugno 2011, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], T‑240/07 , EU:T:2011:284 , punto 347 , e del 27 febbraio 2014, InnoLux/[OSCURATO:PERSONA], T‑91/11 , EU:T:2014:92 , punto 144 ). 541 Pertanto, le decisioni precedenti della [OSCURATO:PERSONA] in materia d’ammenda possono essere pertinenti con riguardo al rispetto del principio della parità di trattamento soltanto se si è dimostrato che le circostanze dei casi relativi a queste altre decisioni, quali i mercati, i prodotti, i paesi, le imprese e i periodi considerati, sono analoghe a quelle del caso di specie (v. sentenze del 13 settembre 2010, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], T‑40/06 , EU:T:2010:388 , punto 145 e giurisprudenza ivi citata; del 29 giugno 2012, E.ON Ruhrgas e E.ON/[OSCURATO:PERSONA], T‑360/09 , EU:T:2012:332 , punto 262 e giurisprudenza ivi citata, e del 9 settembre 2015, Philips/[OSCURATO:PERSONA], T‑92/13 , non pubblicata, EU:T:2015:605 , punto 205 e giurisprudenza ivi citata). 542 Orbene, nel caso di specie, la ricorrente non ha presentato alcun elemento di prova tale da dimostrare che le circostanze dei casi relativi alle decisioni precedenti che essa fa valere, ossia la decisione Telecomunicazioni polacche, la decisione C(2010) 8761 definitivo, dell’8 dicembre 2010 [caso COMP/39.309 – LCD – [OSCURATO:PERSONA] (schermo a cristalli liquidi)] e la decisione C(2009) 5355 definitivo, dell’8 luglio 2009 (caso COMP/39.401 – E.ON/GDF) sono analoghe a quelle del caso di specie. Infatti, la ricorrente si limita a citare queste tre decisioni, rilevando che le imprese interessate avevano registrato un forte aumento del loro fatturato per tutto il periodo dell’infrazione e che la [OSCURATO:PERSONA] aveva utilizzato in ciascun caso il fatturato medio annuo di dette imprese per calcolare l’importo di base dell’ammenda. 543 In ogni caso, occorre rilevare che gli aumenti di fatturato constatati durante i periodi di infrazione in discussione in queste tre decisioni erano nettamente più elevati rispetto al caso di specie. Pertanto, la [OSCURATO:PERSONA] ha precisato nelle sue memorie che l’aumento netto dei fatturati constatato al punto 896 della decisione Telecomunicazioni polacche era pari, in tutto il periodo dell’infrazione, a più del 3000%. Peraltro, in risposta a un quesito scritto del Tribunale, la [OSCURATO:PERSONA] ha precisato in udienza che, in tutto il periodo delle infrazioni in questione, gli aumenti pertinenti erano pari, da un lato, al 521,58% in un primo mercato e al 422,65% in un secondo mercato per quanto riguarda l’infrazione sanzionata nella decisione C(2010) 8761 definitivo e, dall’altro, al 261% per quanto riguarda l’infrazione sanzionata nella decisione C(2009) 5355 definitivo. 544 Da quanto precede risulta che, prendendo in considerazione, nel caso di specie, il fatturato realizzato dalla [OSCURATO:PERSONA] durante l’esercizio conclusosi il 31 dicembre 2010, ossia l’ultimo anno intero di partecipazione all’infrazione, rispettando così la regola che essa si era prefissata al punto 13 degli orientamenti del 2006, la [OSCURATO:PERSONA] non ha ecceduto i limiti del suo potere discrezionale in materia di fissazione dell’importo delle ammende. 545 La prima parte del quinto motivo deve essere pertanto respinta in quanto infondata. f) Sulla seconda parte, vertente sull’errore di calcolo risultante dall’inclusione del 2005 nel periodo dell’infrazione 546 In una seconda parte, la ricorrente sostiene che, poiché il 2005 è stato incluso erroneamente nel periodo dell’infrazione, tale anno è stato preso ingiustamente in considerazione ai fini del calcolo dell’importo di base dell’ammenda che le è stata inflitta in solido con la [OSCURATO:PERSONA]. 547 [OSCURATO:PERSONA] conclude per il rigetto di tale argomento, dal momento che, a suo avviso, il 2005 è stato incluso correttamente nel periodo dell’infrazione. 548 Dalle considerazioni esposte ai precedenti punti da 172 a 196, in risposta al secondo motivo, risulta che è senza incorrere in errori che la [OSCURATO:PERSONA] ha concluso che l’offerta di riferimento pubblicata dalla [OSCURATO:PERSONA] il 12 agosto 2005 aveva potuto dissuadere, sin da tale data, operatori alternativi dalla presentazione di domande di accesso disaggregato alla rete locale di tale operatore a causa delle clausole e delle condizioni inique contenute in detta offerta e che, pertanto, la [OSCURATO:PERSONA] ha potuto concludere correttamente che l’infrazione unica e continuata oggetto della decisione impugnata aveva avuto inizio in tale data. 549 Per contro, sempre in risposta al secondo motivo, il Tribunale ha dichiarato che l’articolo 1, paragrafo 2, lettera d), della decisione impugnata doveva essere annullato in quanto tale disposizione constata che, nel corso del periodo compreso tra il 12 agosto e il 31 dicembre 2005, la ricorrente ha applicato tariffe inique che non consentivano a un operatore altrettanto efficiente che si fosse basato sull’accesso all’ingrosso alle reti locali disaggregate della [OSCURATO:PERSONA] di replicare i servizi al dettaglio offerti dalla [OSCURATO:PERSONA] senza subire perdite (v. supra, punto 221). 550 Da tutte le suesposte considerazioni risulta che l’articolo 1, paragrafo 2, lettera d), della decisione impugnata deve essere annullato in quanto constata che, nel corso del periodo compreso tra il 12 agosto e il 31 dicembre 2005, la ricorrente ha applicato tariffe inique che non consentivano a un operatore altrettanto efficiente, che si basava sull’accesso all’ingrosso alle reti locali disaggregate della [OSCURATO:PERSONA], di replicare i servizi al dettaglio offerti dalla [OSCURATO:PERSONA] senza subire perdite. Di conseguenza, nonché per le ragioni esposte ai precedenti punti da 515 a 524, l’articolo 2 della decisione impugnata deve essere parimenti annullato, nella parte in cui riguarda la ricorrente. La domanda volta all’annullamento della decisione impugnata deve essere respinta quanto al resto. B. Sulla domanda, presentata in subordine, diretta all’annullamento o alla riduzione dell’importo delle ammende inflitte alla ricorrente 551 La ricorrente chiede altresì al Tribunale, in subordine, di annullare o ridurre l’importo delle ammende ad essa inflitte dalla decisione impugnata. 552 Occorre rilevare a tal riguardo che, secondo una giurisprudenza costante, il controllo di legittimità di cui all’articolo 263 TFUE implica che il giudice dell’Unione eserciti un controllo, tanto in diritto quanto in fatto, della decisione impugnata rispetto agli argomenti dedotti dalla ricorrente e che disponga del potere di valutare le prove, di annullare tale decisione e di modificare l’importo delle ammende (v., in tal senso, sentenze del 3 settembre 2009, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C‑534/07 P , EU:C:2009:505 , punto 86 e giurisprudenza ivi citata; del 26 gennaio 2017, Duravit e a./[OSCURATO:PERSONA], C‑609/13 P , EU:C:2017:46 , punto 30 e giurisprudenza ivi citata, e del 27 marzo 2014, Saint‑[OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], T‑56/09 e T‑73/09 , EU:T:2014:160 , punto 461 e giurisprudenza ivi citata). 553 Il controllo di legittimità è completato dalla competenza estesa al merito riconosciuta al giudice dell’Unione dall’articolo 31 del regolamento n. 1/2003, conformemente all’articolo 261 TFUE. Tale competenza autorizza il giudice, al di là del mero controllo di legittimità della sanzione, a sostituire la sua valutazione a quella della [OSCURATO:PERSONA] e, di conseguenza, a sopprimere, ridurre o aumentare l’ammenda o la penalità inflitta (sentenze dell’8 dicembre 2011, Chalkor/[OSCURATO:PERSONA], C‑386/10 P , EU:C:2011:815 , punto 63 , e dell’8 dicembre 2011, KME Germany e a./[OSCURATO:PERSONA], C‑389/10 P , EU:C:2011:816 , punto 130 ; v. anche sentenza del 26 gennaio 2017, Duravit e a./[OSCURATO:PERSONA], C‑609/13 P , EU:C:2017:46 , punto 31 e giurisprudenza ivi citata). 554 Orbene, occorre sottolineare che l’esercizio di tale competenza estesa al merito non equivale a un controllo d’ufficio e che il procedimento dinanzi ai giudici dell’Unione è di tipo contraddittorio. Pertanto, ad eccezione dei motivi di ordine pubblico che il giudice è tenuto a sollevare d’ufficio, spetta al ricorrente, in via di principio, dedurre i motivi diretti contro la decisione impugnata e produrre elementi di prova a sostegno di detti motivi (v., in tal senso, sentenza del 10 luglio 2014, Telefónica e Telefónica de España/[OSCURATO:PERSONA], C‑295/12 P , EU:C:2014:2062 , punto 213 e giurisprudenza ivi citata). 555 È alla luce di tali principi che occorre valutare se l’importo delle ammende inflitte dalla [OSCURATO:PERSONA] nella decisione impugnata debba essere modificato. 556 In primo luogo, occorre rilevare che gli argomenti dedotti dalla ricorrente a sostegno della sua domanda in subordine, diretta all’annullamento delle ammende ad essa inflitte o alla riduzione del loro importo, non sono diversi da quelli presentati a sostegno della sua domanda di annullamento. In tali circostanze, occorre respingere le censure dedotte a sostegno di tale domanda in subordine che sono già state respinte, in quanto erano volte a sostenere la domanda di annullamento. 557 In secondo luogo, come emerge dai precedenti punti da 204 a 221, la [OSCURATO:PERSONA] non ha fornito la prova che la pratica che ha dato luogo a una compressione dei margini, commessa dalla [OSCURATO:PERSONA], aveva potuto iniziare prima del 1 o gennaio 2006 e, di conseguenza, l’articolo 1, paragrafo 2, lettera d), della decisione impugnata deve essere annullato per la parte che riguarda la ricorrente e in quanto include nell’infrazione unica e continuata una compressione dei margini che sarebbe stata commessa tra il 12 agosto e il 31 dicembre 2005. 558 Per quanto riguarda l’incidenza di tale errore sull’importo di base dell’ammenda per il quale la ricorrente è responsabile in solido, il Tribunale considera, nell’esercizio della sua competenza estesa al merito, che si deve ridurre la percentuale delle vendite pertinenti di quest’ultima, considerata dalla [OSCURATO:PERSONA], e fissare la stessa al 9,8% anziché al 10%. Poiché la [OSCURATO:PERSONA] ha realizzato, nel corso dell’ultimo anno intero di infrazione un fatturato pertinente di EUR 72868176, l’importo che deve servire per il calcolo dell’importo di base dell’ammenda per il quale la ricorrente è responsabile in solido è di EUR 7141081,20. L’importo di base di tale ammenda corrisponde alla moltiplicazione di detto importo per un coefficiente moltiplicatore di 5,33, che riflette la durata dell’infrazione, e deve essere quindi fissato in EUR 38061963. 559 In terzo luogo, occorre trarre le conseguenze dalla constatazione, effettuata al precedente punto 523, secondo la quale è in violazione della nozione di «impresa» prevista dal diritto dell’Unione che la [OSCURATO:PERSONA], nella decisione impugnata, ha condannato solo la ricorrente a sopportare il fattore di moltiplicazione di 1,2 a fini dissuasivi, per tener conto delle dimensioni e della potenza economica dell’impresa ritenuta responsabile dell’infrazione in questione. Infatti, tale errore comporta che sia ricalcolato l’importo dell’ammenda distinta inflitta alla ricorrente affinché sopporti le conseguenze della recidiva individuata dalla [OSCURATO:PERSONA] nella decisione impugnata. Tale ammenda, che rappresenta il 50% dell’importo di base dell’ammenda per il quale la ricorrente è responsabile in solido prima dell’applicazione del coefficiente moltiplicatore di 1,2, deve essere quindi fissata in EUR 19030981. 560 In quarto luogo, nella causa che ha dato luogo alla sentenza pronunciata in data odierna, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (T‑851/14), il Tribunale ha considerato un errore in cui è incorsa la [OSCURATO:PERSONA] nel constatare che, nel periodo compreso tra il 12 agosto e il 31 dicembre 2005, la [OSCURATO:PERSONA] aveva attuato una pratica di compressione dei margini. Di conseguenza, il Tribunale ha annullato in parte l’articolo 1, paragrafo 2, della decisione impugnata nonché l’articolo 2 di detta decisione, nei limiti in cui tali disposizioni riguardano la [OSCURATO:PERSONA], e ha ridotto l’importo dell’ammenda per il quale la [OSCURATO:PERSONA] era responsabile ai sensi dell’articolo 2, primo comma, lettera a), della medesima decisione. 561 Nel caso di specie, il Tribunale ha tratto le stesse conseguenze dall’errore menzionato al precedente punto 560 (v. supra, punti 557 e 558). Pertanto, la ricorrente non può legittimamente chiedere al Tribunale di trarre, nel caso di specie, le conseguenze dalla sentenza pronunciata in data odierna, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (T‑851/14). La domanda formulata dalla ricorrente in base alla sentenza del 22 gennaio 2013, [OSCURATO:PERSONA]/Tomkins ( C‑286/11 P , EU:C:2013:29 ), deve essere pertanto respinta. 562 Di conseguenza, l’importo dell’ammenda per il quale la [OSCURATO:PERSONA] è responsabile in solido è fissato in EUR 38061963 e l’importo dell’ammenda per il quale è responsabile solo la [OSCURATO:PERSONA] è fissato in EUR 19030981. La domanda di annullamento dell’ammenda o di riduzione del suo importo è respinta quanto al resto. IV. Sulle spese 563 Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Inoltre, ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 3, del regolamento di procedura, se le parti soccombono rispettivamente su uno o più capi, le spese sono compensate. Tuttavia, se ciò appare giustificato alla luce delle circostanze del caso di specie, il Tribunale può decidere che una parte sostenga, oltre alle proprie spese, una quota delle spese dell’altra parte. 564 Nel caso di specie, la [OSCURATO:PERSONA] e l’interveniente sono parzialmente soccombenti. Tuttavia, la ricorrente non ha chiesto la condanna dell’interveniente alle spese, ma unicamente la condanna della [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle stesse. 565 In tali circostanze, si deve condannare la ricorrente a sopportare quattro quinti delle proprie spese e quattro quinti delle spese della [OSCURATO:PERSONA] e dell’interveniente, conformemente alla loro domanda. [OSCURATO:PERSONA] sopporterà un quinto delle proprie spese e di quelle della ricorrente. L’interveniente sopporterà un quinto delle proprie spese. Per questi motivi, IL TRIBUNALE (Nona Sezione ampliata) dichiara e statuisce: 1) L’articolo 1, paragrafo 2, lettera d), della decisione C(2014) 7465 final della [OSCURATO:PERSONA], del 15 ottobre 2014, relativa ad un procedimento ai sensi dell’articolo 102 TFUE e dell’articolo 54 dell’accordo SEE (Caso AT.39523 – [OSCURATO:PERSONA]), è annullato in quanto constata che, nel corso del periodo compreso tra il 12 agosto e il 31 dicembre 2005, la [OSCURATO:PERSONA] AG ha applicato tariffe inique che non consentivano a un operatore altrettanto efficiente, che si basava sull’accesso all’ingrosso alle reti locali disaggregate della [OSCURATO:PERSONA], a.s., di replicare i servizi al dettaglio offerti dalla [OSCURATO:PERSONA] senza subire perdite. 2) L’articolo 2 della decisione C(2014) 7465 final è annullato in quanto fissa l’importo dell’ammenda per il quale la [OSCURATO:PERSONA] è responsabile in solido in EUR 38838000 e l’importo dell’ammenda per il quale è responsabile solo la [OSCURATO:PERSONA] in EUR 31070000. 3) L’importo dell’ammenda per il quale la [OSCURATO:PERSONA] è responsabile in solido è fissato in EUR 38061963 e l’importo dell’ammenda per il quale è responsabile solo la [OSCURATO:PERSONA] è fissato in EUR 19030981. 4) Il ricorso è respinto quanto al resto. 5) [OSCURATO:PERSONA] sopporterà quattro quinti delle proprie spese, quattro quinti delle spese della [OSCURATO:PERSONA] europea e quattro quinti delle spese della [OSCURATO:PERSONA], a.s. 6) [OSCURATO:PERSONA] sopporterà un quinto delle proprie spese e un quinto delle spese sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA]. 7) [OSCURATO:PERSONA] sopporterà un quinto delle proprie spese. Van der [OSCURATO:PERSONA] da [OSCURATO:PERSONA]‑Bańczyk Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 13 dicembre 2018. Firme ( *1 ) Lingua processuale: il tedesco. ( 1 ) Sono riprodotti soltanto i punti della presente sentenza la cui pubblicazione è ritenuta utile dal Tribunale.
Sentenza Corte di giustizia UE/2018 — Fons Iuris — Fons Iuris