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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 46615/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 4 marzo 1983 avverso ordinanza del Tribunale di Napoli del 28 aprile 2021 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il provvedimento impugnato il Tribunale di Napoli, definendo il riesame proposto da [OSCURATO:PERSONA], sottoposto dal G.I.P. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] agli arresti domiciliari perché indagato per partecipazione ad associazione a delinquere finalizzata alla corruzione elettorale, ha applicato al predetto, in luogo della misura in origine applicata, quella dell'obbligo di dimora. 2.Propone ricorso il difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA] e dopo aver premesso che in modo del tutto erroneo il Tribunale, travisando il portato di una dichiarazione del difensore resa nel corso della udienza di riesame, aveva ritenuto oggetto di rinunzia i motivi argomentati con la memoria allegata nel corso della stessa udienza relativi alla gravità indiziaria, quando per contro, tale dichiarazione si riferiva unicamente all'intenzione del difensore di limitare la sola discussione orale al tema delle esigenze da cautelare e della adeguatezza misura adottata, lamenta: - difetto integrale di motivazione rispetto alle censure prospettate con la memoria difensiva allegata nel corso della udienza di riesame in punto di gravità indiziaria; - nullità del provvedimento genetico per la lamentata violazione del disposto di cui all'art. 292, comma 2, lettera c), cod. proc. pen. avendo il G.I.P. argomentato quanto alla gravità indiziaria facendo leva, esclusivamente, sul contenuto di una diversa misura applicata in altro procedimento e nei confronti di soggetti diversi; - violazione di legge e difetto di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi afferenti l'esistenza in sé di una associazione (in assenza di un programma finalizzato al compimento di una serie indeterminata di reati, quando per contro risulterebbero al più riscontrate più violazioni dell'art. 86 d.P.R. n. 570 del 1960) e con riguardo al ruolo partecipativo ascritto al Buono all'interno dell'associazione, inadeguatamente dimostrato sulla base di chiamate in reità non riscontrate se non tramite elementi probatori (le trascrizioni delle chat ricavate dal telefono del coindagato Magliacano) inutilizzabili (perché estrapolate da supporto alterato); - violazione di legge e vizio di motivazione in punto alla ritenuta sussistenza del rischio di reiterazione attesa l'assenza di future prospettive elettorali coinvolgenti il ricorrente, considerata sia l'intervenuta dimissione del Buono dal ruolo di Consigliere comunale assunto in esito all'attività delittuosa, sia l'inconferenza delle argomentazioni spese dal Tribunale in punto alla necessaria attualità e concretezza delle esigenze da cautelare, di certo non evincibili dalla scelta del ricorrente di non ammettere gli addebiti.

3. La Procura generale, con le conclusioni scritte contenute nella requisitoria trasmessa alla Corte, ha concluso per la inammissibilità del ricorso.

4. La difesa, con memoria del 13 ottobre 2021 ha nuovamente ribadito i motivi di ricorso sollecitandone l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni precisate di seguito.2.

Secondo la conforme valutazione resa dai giudici della cautela il Buono avrebbe fatto parte di una associazione criminale finalizzata ad offrirgli sostegno elettorale in occasione delle elezioni amministrative relative al Consiglio comunale di [OSCURATO:PERSONA] tramite accordi illeciti in tal senso assunti con gli elettori.

Obiettivo programmatico, questo, perseguito favorendo l'assunzione di potenziali elettori presso un consorzio regionale sul quale poteva influire il sodale [OSCURATO:PERSONA] o destinando agli stessi l'erogazione di utilità diverse (sia in danaro, materialmente elargito da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], sia per I tramite di forniture di generi alimentari, offerte dal sodale [OSCURATO:PERSONA]), senza disdegnare, se del caso, l'uso della violenza (l'aggressione realizzata da Izzo e Savastano in danno del candidato concorrente Abilitato, reo di aver invaso il territorio esclusivamente destinato al reperimento di voti in favore dell'odierno ricorrente). 3.Ciò premesso, va rilevato che nel corso dell'udienza di riesame il difensore ebbe ad allegare una memoria difensiva contenente il dettaglio dei motivi di impugnazione anche in punto di gravità indiziaria, contestualmente dichiarando di voler limitare" il riesame al solo profilo cautelare".

Sulla base di questa considerazione il Tribunale ha ritenuto limitati i motivi di riesame alle sole esigenze e alla adeguatezza della misura; ciò malgrado ha comunque ricostruito gli estremi utili alla gravità indiziaria, senza tuttavia rispondere con dettaglio ai singoli rilievi articolati sul punto con la relativa memoria difensiva. 3.1.In parte qua, il provvedimento non merita, all'evidenza, alcuna censura, atteso che la lettura alternativa (della dichiarazione resa nel corso dell'udienza di riesame) sollecitata dalla difesa non risulta supportata adeguatamente dal tenore letterale del verbale né trova conferma in una comprensibile ragione logica che ne guidi l'interpretazione (resta poco comprensibile, infatti, la ragione per la quale sarebbe stata formalizzata tramite la verbalizzazione la scelta di discutere oralmente il solo tema cautelare).

3.2. Va del resto ribadito che il riesame di una misura cautelare personale è un mezzo di impugnazione con effetto interamente devolutivo: l'interessato, pertanto, non può limitare il potere di cognizione del tribunale ad uno solo dei presupposti della misura, precludendo, con una rinuncia ai motivi pertinenti, l'esame dell'altro.

Ciò malgrado, una siffatta rinuncia - così come l'articolazione di argomentazioni afferenti in via esclusiva alla sussistenza di uno solo dei presupposti della misura - finisce comunque per incidere sulla adeguatezza della motivazione adottata dal Tribunale che, in caso di conferma, potrà essere articolata in modo sintetico e non condizionato dalla necessità di rispondere alle argomentazioni della difesa (Sez. 2 n. 27865 del 14/05/2019, Rv. 277016).Tanto influisce anche sulla verifica di legittimità da operare con riguardo alla tenuta della motivazione sottesa al provvedimento impugnato, che comunque, per quanto succintamente, non potrà che dare adeguato e lineare conto del presupposto afferente il fumus della misura adottata; verifica che tuttavia, a differenza di quanto sostenuto dalla difesa, non potrà ritenersi diretta al riscontro di vuoti e vizi argomentativi correlati alle specifiche deduzioni difensive contenute nella memoria allegata in sede di riesame, salvo si tratti di aspetti che, a prescindere da siffatti rilievi, siano in grado di inficiare in se compiutezza e linearità delle argomentazioni spese dal giudice del riesame.

4. Così inquadrati i termini dello scrutinio rimesso nell'occasione alla Corte, emerge subito con evidenza l'immediata inconferenza del rilevato difetto integrale di motivazione quanto alle specifiche ragioni di doglianza espresse con il riesame in punto di gravità indiziaria.

Manifesta inconferenza che, per altri versi, va estesa al rilievo diretto a rappresentare l'affermata nullità del provvedimento genetico ai sensi della lettera c) del secondo comma dell'alt 292 cod. proc. pen. (comunque rilevabile anche per la prima volta in cassazione perché suscettibile di rilievo d'ufficio), atteso che il difetto di autonomia valutativa va raccordato al portato della richiesta cautelare e non al tenore di precedenti valutazioni spese in occasioni di altri provvedimenti (qui l'ordinanza applicativa di misure cautelari e i successivi provvedimenti giudiziali messi in evidenza a pagina 2, secondo capoverso, del provvedimento impugnato), se del caso richiamati per relationem in termini più o meno estesi dal giudice della misura.

4.1. La motivazione spesa in tema di gravità indiziaria, avuto riguardo allo sforzo argomentativo nel caso chiesto al Tribunale alla luce delle superiori indicazioni di principio, non merita censure sia in relazione alla configurabilità del reato associativo, sia in riferimento alla partecipazione ascritta al ricorrente, aspetti del tutto inadeguatamente contrastati dalla difesa.

Nel ricorso si confonde l'aspetto relativo alla programmazione di un numero indeterminato di condotte delittuose, nel caso puntualmente rappresentato dai diversi agiti delittuosi ascritti ai diversi sodali, puntualmente descritti dal Tribunale, con il fine ultimo sotteso all'azione comune, nel caso quello di favorire, alterando la relativa competizione elettorale, l'elezione del Buono presso il consiglio comunale di [OSCURATO:PERSONA]; e si attinge vanamente lo scrutinio del materiale indiziario operato dal Tribunale, il quale risulta invece coerentemente ancorato alle propalazioni accusatorie di [OSCURATO:PERSONA] e Giovanni che hanno trovato puntuale e concreto riscontro esterno nelle intercettazioni e nelle chat occorse tra gli altri sodali oltre che con lo stesso ricorrente.

4.2. Sotto questo specifico versante il ricorso è aspecifico perché non si confronta con la complessiva trama argomentativa tracciata dal Tribunale;inconferente perché rimarca aspetti di inutilizzabilità probatoria argomentati in modo non intellegibile ed evocati anche sotto il profilo della omessa risposta offerta sul punto dal Tribunale ai rilievi in tal senso adotti con la memoria depositata in sede di riesame, sui quali , come già evidenziato, il Tribunale non era tenuto a rendere puntuali argomentazioni.

5. Sono generiche le censure svolte in punto di attualità delle esigenze cautelari, perché non si confrontano con la dovuta specificità con il tratto essenziale della decisione assunta dal Tribunale sul punto.

Il Tribunale, senza trascurare il dato della risalenza dei fatti ( riconducibili al giugno del 2018), nel ravvisare l'attuale persistenza del rischio di reiterazione, modulato in funzione della diversa misura applicata (l'obbligo di dimora in luogo degli arresti domiciliari, originariamente disposti), ha messo in debita evidenza, tra gli altri momenti utili a supportare il relativo giudizio, l'avvenuto utilizzo della violenza quale strumento utilizzato dai sodali pur di raggiungere l'obiettivo elettorale, perno del relativo programma associativo.

Aspetto questo di incontrovertibile immediata e assorbente rilevanza nel supportare la valutazione inerente la complessiva gravità delle condotte a giudizio, tale da conferire contenuto e spessore agli altri elementi emarginati a sostegno della conclusione assunta (la progettualità oggetto dell'azione associativa, destinata a esondare gli argini della mera competizione elettorale comunale nonché il contegno tenuto dell'imputato di non riconoscere gli addebiti, senza mostrare alcuna resipiscenza rispetto alle condotte realizzate alla luce di un quadro indiziario consolidato), anche in termini di adeguatezza motiva in relazione alla concretezza e alla attualità del rischio da cautelare.

Rispetto a tale dato, destinato a rendere recessivi i profili di censura emarginati dalla difesa, il ricorso tace integralmente rendendo di conseguenza inammissibile per aspecificità la doglianza. 6.Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché di una somma in favore della cassa delle ammende liquidata come da dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle A

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 4 marzo 1983 avverso ordinanza del Tribunale di Napoli del 28 aprile 2021 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato il Tribunale di Napoli, definendo il riesame proposto da [OSCURATO:PERSONA], sottoposto dal G.I.P. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] agli arresti domiciliari perché indagato per partecipazione ad associazione a delinquere finalizzata alla corruzione elettorale, ha applicato al predetto, in luogo della misura in origine applicata, quella dell'obbligo di dimora. 2.Propone ricorso il difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA] e dopo aver premesso che in modo del tutto erroneo il Tribunale, travisando il portato di una dichiarazione del difensore resa nel corso della udienza di riesame, aveva ritenuto oggetto di rinunzia i motivi argomentati con la memoria allegata nel corso della stessa udienza relativi alla gravità indiziaria, quando per contro, tale dichiarazione si riferiva unicamente all'intenzione del difensore di limitare la sola discussione orale al tema delle esigenze da cautelare e della adeguatezza misura adottata, lamenta: - difetto integrale di motivazione rispetto alle censure prospettate con la memoria difensiva allegata nel corso della udienza di riesame in punto di gravità indiziaria; - nullità del provvedimento genetico per la lamentata violazione del disposto di cui all'art. 292, comma 2, lettera c), cod. proc. pen. avendo il G.I.P. argomentato quanto alla gravità indiziaria facendo leva, esclusivamente, sul contenuto di una diversa misura applicata in altro procedimento e nei confronti di soggetti diversi; - violazione di legge e difetto di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi afferenti l'esistenza in sé di una associazione (in assenza di un programma finalizzato al compimento di una serie indeterminata di reati, quando per contro risulterebbero al più riscontrate più violazioni dell'art. 86 d.P.R. n. 570 del 1960) e con riguardo al ruolo partecipativo ascritto al Buono all'interno dell'associazione, inadeguatamente dimostrato sulla base di chiamate in reità non riscontrate se non tramite elementi probatori (le trascrizioni delle chat ricavate dal telefono del coindagato Magliacano) inutilizzabili (perché estrapolate da supporto alterato); - violazione di legge e vizio di motivazione in punto alla ritenuta sussistenza del rischio di reiterazione attesa l'assenza di future prospettive elettorali coinvolgenti il ricorrente, considerata sia l'intervenuta dimissione del Buono dal ruolo di Consigliere comunale assunto in esito all'attività delittuosa, sia l'inconferenza delle argomentazioni spese dal Tribunale in punto alla necessaria attualità e concretezza delle esigenze da cautelare, di certo non evincibili dalla scelta del ricorrente di non ammettere gli addebiti. 3. La Procura generale, con le conclusioni scritte contenute nella requisitoria trasmessa alla Corte, ha concluso per la inammissibilità del ricorso. 4. La difesa, con memoria del 13 ottobre 2021 ha nuovamente ribadito i motivi di ricorso sollecitandone l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni precisate di seguito.2. Secondo la conforme valutazione resa dai giudici della cautela il Buono avrebbe fatto parte di una associazione criminale finalizzata ad offrirgli sostegno elettorale in occasione delle elezioni amministrative relative al Consiglio comunale di [OSCURATO:PERSONA] tramite accordi illeciti in tal senso assunti con gli elettori. Obiettivo programmatico, questo, perseguito favorendo l'assunzione di potenziali elettori presso un consorzio regionale sul quale poteva influire il sodale [OSCURATO:PERSONA] o destinando agli stessi l'erogazione di utilità diverse (sia in danaro, materialmente elargito da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], sia per I tramite di forniture di generi alimentari, offerte dal sodale [OSCURATO:PERSONA]), senza disdegnare, se del caso, l'uso della violenza (l'aggressione realizzata da Izzo e Savastano in danno del candidato concorrente Abilitato, reo di aver invaso il territorio esclusivamente destinato al reperimento di voti in favore dell'odierno ricorrente). 3.Ciò premesso, va rilevato che nel corso dell'udienza di riesame il difensore ebbe ad allegare una memoria difensiva contenente il dettaglio dei motivi di impugnazione anche in punto di gravità indiziaria, contestualmente dichiarando di voler limitare" il riesame al solo profilo cautelare". Sulla base di questa considerazione il Tribunale ha ritenuto limitati i motivi di riesame alle sole esigenze e alla adeguatezza della misura; ciò malgrado ha comunque ricostruito gli estremi utili alla gravità indiziaria, senza tuttavia rispondere con dettaglio ai singoli rilievi articolati sul punto con la relativa memoria difensiva. 3.1.In parte qua, il provvedimento non merita, all'evidenza, alcuna censura, atteso che la lettura alternativa (della dichiarazione resa nel corso dell'udienza di riesame) sollecitata dalla difesa non risulta supportata adeguatamente dal tenore letterale del verbale né trova conferma in una comprensibile ragione logica che ne guidi l'interpretazione (resta poco comprensibile, infatti, la ragione per la quale sarebbe stata formalizzata tramite la verbalizzazione la scelta di discutere oralmente il solo tema cautelare). 3.2. Va del resto ribadito che il riesame di una misura cautelare personale è un mezzo di impugnazione con effetto interamente devolutivo: l'interessato, pertanto, non può limitare il potere di cognizione del tribunale ad uno solo dei presupposti della misura, precludendo, con una rinuncia ai motivi pertinenti, l'esame dell'altro. Ciò malgrado, una siffatta rinuncia - così come l'articolazione di argomentazioni afferenti in via esclusiva alla sussistenza di uno solo dei presupposti della misura - finisce comunque per incidere sulla adeguatezza della motivazione adottata dal Tribunale che, in caso di conferma, potrà essere articolata in modo sintetico e non condizionato dalla necessità di rispondere alle argomentazioni della difesa (Sez. 2 n. 27865 del 14/05/2019, Rv. 277016).Tanto influisce anche sulla verifica di legittimità da operare con riguardo alla tenuta della motivazione sottesa al provvedimento impugnato, che comunque, per quanto succintamente, non potrà che dare adeguato e lineare conto del presupposto afferente il fumus della misura adottata; verifica che tuttavia, a differenza di quanto sostenuto dalla difesa, non potrà ritenersi diretta al riscontro di vuoti e vizi argomentativi correlati alle specifiche deduzioni difensive contenute nella memoria allegata in sede di riesame, salvo si tratti di aspetti che, a prescindere da siffatti rilievi, siano in grado di inficiare in se compiutezza e linearità delle argomentazioni spese dal giudice del riesame. 4. Così inquadrati i termini dello scrutinio rimesso nell'occasione alla Corte, emerge subito con evidenza l'immediata inconferenza del rilevato difetto integrale di motivazione quanto alle specifiche ragioni di doglianza espresse con il riesame in punto di gravità indiziaria. Manifesta inconferenza che, per altri versi, va estesa al rilievo diretto a rappresentare l'affermata nullità del provvedimento genetico ai sensi della lettera c) del secondo comma dell'alt 292 cod. proc. pen. (comunque rilevabile anche per la prima volta in cassazione perché suscettibile di rilievo d'ufficio), atteso che il difetto di autonomia valutativa va raccordato al portato della richiesta cautelare e non al tenore di precedenti valutazioni spese in occasioni di altri provvedimenti (qui l'ordinanza applicativa di misure cautelari e i successivi provvedimenti giudiziali messi in evidenza a pagina 2, secondo capoverso, del provvedimento impugnato), se del caso richiamati per relationem in termini più o meno estesi dal giudice della misura. 4.1. La motivazione spesa in tema di gravità indiziaria, avuto riguardo allo sforzo argomentativo nel caso chiesto al Tribunale alla luce delle superiori indicazioni di principio, non merita censure sia in relazione alla configurabilità del reato associativo, sia in riferimento alla partecipazione ascritta al ricorrente, aspetti del tutto inadeguatamente contrastati dalla difesa. Nel ricorso si confonde l'aspetto relativo alla programmazione di un numero indeterminato di condotte delittuose, nel caso puntualmente rappresentato dai diversi agiti delittuosi ascritti ai diversi sodali, puntualmente descritti dal Tribunale, con il fine ultimo sotteso all'azione comune, nel caso quello di favorire, alterando la relativa competizione elettorale, l'elezione del Buono presso il consiglio comunale di [OSCURATO:PERSONA]; e si attinge vanamente lo scrutinio del materiale indiziario operato dal Tribunale, il quale risulta invece coerentemente ancorato alle propalazioni accusatorie di [OSCURATO:PERSONA] e Giovanni che hanno trovato puntuale e concreto riscontro esterno nelle intercettazioni e nelle chat occorse tra gli altri sodali oltre che con lo stesso ricorrente. 4.2. Sotto questo specifico versante il ricorso è aspecifico perché non si confronta con la complessiva trama argomentativa tracciata dal Tribunale;inconferente perché rimarca aspetti di inutilizzabilità probatoria argomentati in modo non intellegibile ed evocati anche sotto il profilo della omessa risposta offerta sul punto dal Tribunale ai rilievi in tal senso adotti con la memoria depositata in sede di riesame, sui quali , come già evidenziato, il Tribunale non era tenuto a rendere puntuali argomentazioni. 5. Sono generiche le censure svolte in punto di attualità delle esigenze cautelari, perché non si confrontano con la dovuta specificità con il tratto essenziale della decisione assunta dal Tribunale sul punto. Il Tribunale, senza trascurare il dato della risalenza dei fatti ( riconducibili al giugno del 2018), nel ravvisare l'attuale persistenza del rischio di reiterazione, modulato in funzione della diversa misura applicata (l'obbligo di dimora in luogo degli arresti domiciliari, originariamente disposti), ha messo in debita evidenza, tra gli altri momenti utili a supportare il relativo giudizio, l'avvenuto utilizzo della violenza quale strumento utilizzato dai sodali pur di raggiungere l'obiettivo elettorale, perno del relativo programma associativo. Aspetto questo di incontrovertibile immediata e assorbente rilevanza nel supportare la valutazione inerente la complessiva gravità delle condotte a giudizio, tale da conferire contenuto e spessore agli altri elementi emarginati a sostegno della conclusione assunta (la progettualità oggetto dell'azione associativa, destinata a esondare gli argini della mera competizione elettorale comunale nonché il contegno tenuto dell'imputato di non riconoscere gli addebiti, senza mostrare alcuna resipiscenza rispetto alle condotte realizzate alla luce di un quadro indiziario consolidato), anche in termini di adeguatezza motiva in relazione alla concretezza e alla attualità del rischio da cautelare. Rispetto a tale dato, destinato a rendere recessivi i profili di censura emarginati dalla difesa, il ricorso tace integralmente rendendo di conseguenza inammissibile per aspecificità la doglianza. 6.Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché di una somma in favore della cassa delle ammende liquidata come da dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle A
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