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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 14 aprile 2026

Cassazione n. 09533/2026

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e pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]Zanotti- ricorrente -controA.AM.P.S. [OSCURATO:PERSONA] di Pubblico [OSCURATO:SOCIETA]., in personadel legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesadall’avv. [OSCURATO:PERSONA] controricorrente -avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze n. 1158/2024,depositata il 26 giugno 2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10 marzo 2026dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA]:- la [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]. propone ricorso perNumero registro generale 1503/2025Numero sezionale 1109/2026Numero di raccolta generale 9533/2026Data pubblicazione 14/04/2026cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze,depositata il 26 giugno 2024, di reiezione del suo appello per lariforma della sentenza del Tribunale di Livorno che la avevacondannata alla restituzione in favore della [OSCURATO:SOCIETA]. della somma di euro1.087.758,93, a titolo di indebite annotazioni su un conto correntebancario;- la Corte di appello ha riferito che il giudice di prime cure avevaaccertato la mancanza nel contratto di apertura regolato nel contocorrente della indicazione sia dei tassi di interesse applicati al fido,perlomeno fino alla missiva del 7 maggio 2009, sia della commissionesull’accordato e aveva proceduto, sulla scorta delle conclusioni delladisposta consulenza tecnica d’ufficio, al calcolo delle indebiteannotazioni previa applicazione dei tassi sostitutivi ex art. 117 t.u.b.dalla data di apertura di credito (6 febbraio 2009) fino al 7 maggio2009 e senza applicazione della commissione sull’accordato fino allalettera-contratto del 18 luglio 2014;- ha, quindi, disatteso il gravame interposto dalla bancaconfermando, nella sostanza, la valutazione del giudice di primogrado;- il ricorso è affidato a un unico motivo;- resiste con controricorso la A.AM.P.S. [OSCURATO:PERSONA] diPubblico [OSCURATO:SOCIETA].;- a seguito di proposta di definizione del giudizio a norma dell’art.380-bis cod. proc. civ., la ricorrente chiede la decisione della causa;- la controricorrente deposita memoria;[OSCURATO:PERSONA]:- con l’unico motivo di ricorso la ricorrente denuncia la «violazione efalsa applicazione degli artt. 1326 e 1967 c.c., nonché 115, comma 1,e 210 c.p.c.», per aver la sentenza impugnata escluso che le partiavessero concluso un accordo transattivo sulla controversia in ragioneNumero registro generale 1503/2025Numero sezionale 1109/2026Numero di raccolta generale 9533/2026Data pubblicazione 14/04/2026dell’assenza della relativa prova scritta, benché l’allegazione relativaalla conclusione di un siffatto accordo non fosse stata oggetto dicontestazione;- la proposta di definizione del giudizio ha ritenuto che il motivo fosseinammissibile;- ha, in proposito, osservato che «il mezzo di censura è diretto asindacare l’accertamento di fatto della Corte di merito, secondo cui lastipula della transazione non era desumibile dalla delibera del 29agosto 2019 della banca, la quale costituiva un atto meramenteinterno, diverso dalla prodromica proposta transattiva asseritamenteformulata dall'odierna controricorrente: soggetto, questo, che delresto, nel corso del giudizio, «pur avendo ammesso che vi [erano]state trattative tra le parti, [aveva] infine dichiarato che nessunaccordo [era] stato di fatto raggiunto» (sentenza impugnata, pagg.10 s.);per giurisprudenza risalente, l'esame che il giudice compie al fine distabilire la esistenza, lo oggetto ed i limiti della transazione non èsindacabile in cassazione quando sia immune da vizi logici e giuridici(Cass. 28 dicembre 1967, n. 3024; Cass. 24 aprile 1965, n. 732);la ricorrente non ha formulato alcuna censura motivazionale, né ladecisione è affetta da errores iuris;la transazione richiede la forma scritta solo ad probationem (salvoquando riguardi uno dei rapporti di cui all'art. 1350 n. 12, c.c.),sicché, qualora siano pacifici tra le parti la stipula di una transazionee il suo contenuto, il giudice deve tenerne conto ai fini della decisione,a nulla rilevando la mancata produzione di un atto sottoscritto daicontraenti idoneo a documentare la conclusione dell'accordo (Cass.12 dicembre 2003, n. 19052); nella fattispecie, tuttavia, laconclusione dell’accordo transattivo è stata specificamente contestatada A.AM.P.S., come rilevato dalla Corte territoriale;non vale opporre, al riguardo, la violazione del principio di nonNumero registro generale 1503/2025Numero sezionale 1109/2026Numero di raccolta generale 9533/2026Data pubblicazione 14/04/2026contestazione – censura peraltro declinata nel mancato rispetto delprincipio di autosufficienza –, e ciò in quanto nel vigore del novellatoart. 115 c.p.c., a mente del quale la mancata contestazione specificadi circostanze di fatto produce l'effetto della relevatio ab onereprobandi, spetta al giudice del merito apprezzare, nell'ambito delgiudizio di fatto al medesimo riservato, l'esistenza ed il valore di unacondotta di non contestazione dei fatti rilevanti, allegati dallacontroparte (Cass. 7 febbraio 2019, n. 3680); in particolare,l’accertamento della sussistenza di una contestazione ovvero d'unanon contestazione, rientrando nel quadro dell'interpretazione delcontenuto e dell'ampiezza dell'atto della parte, è funzione del giudicedi merito, sindacabile in cassazione solo per vizio di motivazione(Cass. 28 ottobre 2019, n. 27490): vizio che non è stato dedotto,come sopra si è detto;né è proficuo dedurre che la Corte territoriale avrebbe dovutoaccogliere l’istanza di esibizione della ricorrente: la questione è postaanzitutto in modo non chiaro, visto che nel ricorso si fa cenno a una«domanda ex art. 210 c.p.c. volta a sentire ordinate la produzionedella proposta in quanto legittimamente formulata in forma orale»,mentre in sede di merito era stata richiesta l’esibizione delle deliberacon cui sarebbe stata autorizzata la conciliazione della controversia(pag. 2 della sentenza impugnata); non essendo evidentementeconsentita in questa sede la formulazione di nuove istanze istruttorie,e potendo al più censurarsi il mancato accoglimento dell’istanza diesibizione già proposta dalla società ricorrente avanti alla Corte diappello, va osservato che la questione vertente su tale mancatoaccoglimento sconta un evidente difetto di decisività, posto che, comesi è detto, la Corte di appello, in base a un accertamento noncensurabile in questa sede, ha escluso che un atto interno, quale ladelibera del 29 agosto 2019, valesse a perfezionare l’accordotransattivo; in secondo luogo, e comunque, l'ordine di esibizione,Numero registro generale 1503/2025Numero sezionale 1109/2026Numero di raccolta generale 9533/2026Data pubblicazione 14/04/2026subordinato alle molteplici condizioni di ammissibilità di cui agli artt.118, 119 c.p.c. e 94 disp. att. c.p.c., costituisce uno strumentoistruttorio residuale, che può essere utilizzato soltanto in caso diimpossibilità di acquisire la prova dei fatti con altri mezzi e non persupplire al mancato assolvimento dell'onere probatorio a caricodell'istante e che è espressione di una facoltà discrezionale rimessa alprudente apprezzamento del giudice di merito, il cui mancatoesercizio non può, quindi, formare oggetto di ricorso per cassazione,per violazione di norma di diritto (Cass. 3 novembre 2021, n. 31251);nel ricorso si fa generico cenno ad altre istanze istruttorie che, a diredell’istante, avrebbero dovuto essere accolte; la deduzione è del tuttocarente di specificità e per ciò solo inammissibile; non appare peraltroconcludente la doglianza vertente sul mancato riconoscimento, daparte della Corte di appello, del valore di «principio di prova» cheassumerebbe la delibera della banca: la ricorrente non fa infattimenzione di prove testimoniali suscettibili di essere ammesse anorma dell’art. 2724, n. 1, c.c, e comunque, venendo in questioneuna transazione (un contratto cioè soggetto alla forma scritta adprobationem), l’esistenza di un principio di prova per iscrittorisulterebbe essere ininfluente ai fini dell’accoglimento dell’istanza diprova per testimoni (art. 2725 c.c.)»;- il Collegio condivide tali considerazioni, non investite da specifichecritiche nell’istanza di opposizione;- per le suesposte considerazioni, pertanto, il ricorso va dichiaratoinammissibile;- le spese del giudizio seguono il criterio della soccombenza e siliquidano come in dispositivo;- poiché il giudizio è definito in conformità della proposta, va dispostacondanna della parte istante a norma dell’art. 96, terzo e quartocomma, cod. proc. civ. (cfr. Cass., Sez.

Un., 13 ottobre 2023, n.28540);Numero registro generale 1503/2025Numero sezionale 1109/2026Numero di raccolta generale 9533/2026Data pubblicazione 14/04/2026- la ricorrente va, dunque, condannata, nei confronti dellacontroricorrente, al pagamento di una somma che puòequitativamente determinarsi in euro 10.000,00, oltre che alpagamento dell’ulteriore somma di euro 2.500,00 in favore dellaCassa delle ammende; P.Q.MLa Corte dichiara il ricorso inammissibile; condanna parte ricorrentealla rifusione delle spese di giudizio di legittimità, che si liquidano incomplessivi euro 10.000,00, oltre rimborso forfettario nella misuradel 15%, euro 200,00 per esborsi e accessori di legge.Condanna parte ricorrente al pagamento della somma di euro10.000,00 in favore della parte controricorrente e dell’ulterioresomma di euro 2.500,00, in favore della Cassa delle ammende.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, t.u. spese giust., dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedella ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dellostesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 10 marzo 2026.Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]Zanotti- ricorrente -controA.AM.P.S. [OSCURATO:PERSONA] di Pubblico [OSCURATO:SOCIETA]., in personadel legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesadall’avv. [OSCURATO:PERSONA] controricorrente -avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze n. 1158/2024,depositata il 26 giugno 2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10 marzo 2026dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA]:- la [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]. propone ricorso perNumero registro generale 1503/2025Numero sezionale 1109/2026Numero di raccolta generale 9533/2026Data pubblicazione 14/04/2026cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze,depositata il 26 giugno 2024, di reiezione del suo appello per lariforma della sentenza del Tribunale di Livorno che la avevacondannata alla restituzione in favore della [OSCURATO:SOCIETA]. della somma di euro1.087.758,93, a titolo di indebite annotazioni su un conto correntebancario;- la Corte di appello ha riferito che il giudice di prime cure avevaaccertato la mancanza nel contratto di apertura regolato nel contocorrente della indicazione sia dei tassi di interesse applicati al fido,perlomeno fino alla missiva del 7 maggio 2009, sia della commissionesull’accordato e aveva proceduto, sulla scorta delle conclusioni delladisposta consulenza tecnica d’ufficio, al calcolo delle indebiteannotazioni previa applicazione dei tassi sostitutivi ex art. 117 t.u.b.dalla data di apertura di credito (6 febbraio 2009) fino al 7 maggio2009 e senza applicazione della commissione sull’accordato fino allalettera-contratto del 18 luglio 2014;- ha, quindi, disatteso il gravame interposto dalla bancaconfermando, nella sostanza, la valutazione del giudice di primogrado;- il ricorso è affidato a un unico motivo;- resiste con controricorso la A.AM.P.S. [OSCURATO:PERSONA] diPubblico [OSCURATO:SOCIETA].;- a seguito di proposta di definizione del giudizio a norma dell’art.380-bis cod. proc. civ., la ricorrente chiede la decisione della causa;- la controricorrente deposita memoria;[OSCURATO:PERSONA]:- con l’unico motivo di ricorso la ricorrente denuncia la «violazione efalsa applicazione degli artt. 1326 e 1967 c.c., nonché 115, comma 1,e 210 c.p.c.», per aver la sentenza impugnata escluso che le partiavessero concluso un accordo transattivo sulla controversia in ragioneNumero registro generale 1503/2025Numero sezionale 1109/2026Numero di raccolta generale 9533/2026Data pubblicazione 14/04/2026dell’assenza della relativa prova scritta, benché l’allegazione relativaalla conclusione di un siffatto accordo non fosse stata oggetto dicontestazione;- la proposta di definizione del giudizio ha ritenuto che il motivo fosseinammissibile;- ha, in proposito, osservato che «il mezzo di censura è diretto asindacare l’accertamento di fatto della Corte di merito, secondo cui lastipula della transazione non era desumibile dalla delibera del 29agosto 2019 della banca, la quale costituiva un atto meramenteinterno, diverso dalla prodromica proposta transattiva asseritamenteformulata dall'odierna controricorrente: soggetto, questo, che delresto, nel corso del giudizio, «pur avendo ammesso che vi [erano]state trattative tra le parti, [aveva] infine dichiarato che nessunaccordo [era] stato di fatto raggiunto» (sentenza impugnata, pagg.10 s.);per giurisprudenza risalente, l'esame che il giudice compie al fine distabilire la esistenza, lo oggetto ed i limiti della transazione non èsindacabile in cassazione quando sia immune da vizi logici e giuridici(Cass. 28 dicembre 1967, n. 3024; Cass. 24 aprile 1965, n. 732);la ricorrente non ha formulato alcuna censura motivazionale, né ladecisione è affetta da errores iuris;la transazione richiede la forma scritta solo ad probationem (salvoquando riguardi uno dei rapporti di cui all'art. 1350 n. 12, c.c.),sicché, qualora siano pacifici tra le parti la stipula di una transazionee il suo contenuto, il giudice deve tenerne conto ai fini della decisione,a nulla rilevando la mancata produzione di un atto sottoscritto daicontraenti idoneo a documentare la conclusione dell'accordo (Cass.12 dicembre 2003, n. 19052); nella fattispecie, tuttavia, laconclusione dell’accordo transattivo è stata specificamente contestatada A.AM.P.S., come rilevato dalla Corte territoriale;non vale opporre, al riguardo, la violazione del principio di nonNumero registro generale 1503/2025Numero sezionale 1109/2026Numero di raccolta generale 9533/2026Data pubblicazione 14/04/2026contestazione – censura peraltro declinata nel mancato rispetto delprincipio di autosufficienza –, e ciò in quanto nel vigore del novellatoart. 115 c.p.c., a mente del quale la mancata contestazione specificadi circostanze di fatto produce l'effetto della relevatio ab onereprobandi, spetta al giudice del merito apprezzare, nell'ambito delgiudizio di fatto al medesimo riservato, l'esistenza ed il valore di unacondotta di non contestazione dei fatti rilevanti, allegati dallacontroparte (Cass. 7 febbraio 2019, n. 3680); in particolare,l’accertamento della sussistenza di una contestazione ovvero d'unanon contestazione, rientrando nel quadro dell'interpretazione delcontenuto e dell'ampiezza dell'atto della parte, è funzione del giudicedi merito, sindacabile in cassazione solo per vizio di motivazione(Cass. 28 ottobre 2019, n. 27490): vizio che non è stato dedotto,come sopra si è detto;né è proficuo dedurre che la Corte territoriale avrebbe dovutoaccogliere l’istanza di esibizione della ricorrente: la questione è postaanzitutto in modo non chiaro, visto che nel ricorso si fa cenno a una«domanda ex art. 210 c.p.c. volta a sentire ordinate la produzionedella proposta in quanto legittimamente formulata in forma orale»,mentre in sede di merito era stata richiesta l’esibizione delle deliberacon cui sarebbe stata autorizzata la conciliazione della controversia(pag. 2 della sentenza impugnata); non essendo evidentementeconsentita in questa sede la formulazione di nuove istanze istruttorie,e potendo al più censurarsi il mancato accoglimento dell’istanza diesibizione già proposta dalla società ricorrente avanti alla Corte diappello, va osservato che la questione vertente su tale mancatoaccoglimento sconta un evidente difetto di decisività, posto che, comesi è detto, la Corte di appello, in base a un accertamento noncensurabile in questa sede, ha escluso che un atto interno, quale ladelibera del 29 agosto 2019, valesse a perfezionare l’accordotransattivo; in secondo luogo, e comunque, l'ordine di esibizione,Numero registro generale 1503/2025Numero sezionale 1109/2026Numero di raccolta generale 9533/2026Data pubblicazione 14/04/2026subordinato alle molteplici condizioni di ammissibilità di cui agli artt.118, 119 c.p.c. e 94 disp. att. c.p.c., costituisce uno strumentoistruttorio residuale, che può essere utilizzato soltanto in caso diimpossibilità di acquisire la prova dei fatti con altri mezzi e non persupplire al mancato assolvimento dell'onere probatorio a caricodell'istante e che è espressione di una facoltà discrezionale rimessa alprudente apprezzamento del giudice di merito, il cui mancatoesercizio non può, quindi, formare oggetto di ricorso per cassazione,per violazione di norma di diritto (Cass. 3 novembre 2021, n. 31251);nel ricorso si fa generico cenno ad altre istanze istruttorie che, a diredell’istante, avrebbero dovuto essere accolte; la deduzione è del tuttocarente di specificità e per ciò solo inammissibile; non appare peraltroconcludente la doglianza vertente sul mancato riconoscimento, daparte della Corte di appello, del valore di «principio di prova» cheassumerebbe la delibera della banca: la ricorrente non fa infattimenzione di prove testimoniali suscettibili di essere ammesse anorma dell’art. 2724, n. 1, c.c, e comunque, venendo in questioneuna transazione (un contratto cioè soggetto alla forma scritta adprobationem), l’esistenza di un principio di prova per iscrittorisulterebbe essere ininfluente ai fini dell’accoglimento dell’istanza diprova per testimoni (art. 2725 c.c.)»;- il Collegio condivide tali considerazioni, non investite da specifichecritiche nell’istanza di opposizione;- per le suesposte considerazioni, pertanto, il ricorso va dichiaratoinammissibile;- le spese del giudizio seguono il criterio della soccombenza e siliquidano come in dispositivo;- poiché il giudizio è definito in conformità della proposta, va dispostacondanna della parte istante a norma dell’art. 96, terzo e quartocomma, cod. proc. civ. (cfr. Cass., Sez. Un., 13 ottobre 2023, n.28540);Numero registro generale 1503/2025Numero sezionale 1109/2026Numero di raccolta generale 9533/2026Data pubblicazione 14/04/2026- la ricorrente va, dunque, condannata, nei confronti dellacontroricorrente, al pagamento di una somma che puòequitativamente determinarsi in euro 10.000,00, oltre che alpagamento dell’ulteriore somma di euro 2.500,00 in favore dellaCassa delle ammende; P.Q.MLa Corte dichiara il ricorso inammissibile; condanna parte ricorrentealla rifusione delle spese di giudizio di legittimità, che si liquidano incomplessivi euro 10.000,00, oltre rimborso forfettario nella misuradel 15%, euro 200,00 per esborsi e accessori di legge.Condanna parte ricorrente al pagamento della somma di euro10.000,00 in favore della parte controricorrente e dell’ulterioresomma di euro 2.500,00, in favore della Cassa delle ammende.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, t.u. spese giust., dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedella ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dellostesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 10 marzo 2026.Il Presidente