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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 7 aprile 2026

Cassazione n. 08615/2026

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orrenteCONTROAGENZIA DELLE ENTRATE, [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del Direttore p.t.,rappresentata e difesa ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato -Controricorrente[OSCURATO:PERSONA] la sentenza n. 2250/2020 della Commissione tributaria regionaledella Campania, depositata il 22.05.2020;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 12.03.2026dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA],L’Agenzia delle entrate notificò a [OSCURATO:PERSONA], nella qualità dititolare della ditta individuale INFOMAIL, esercente attività di commercioRGN 1136/2021Consigliere rel.

FedericiNumero registro generale 1136/2021Numero sezionale 2326 5/2026Numero di raccolta generale 8615/2026Data pubblicazione 07/04/2026all’ingrosso di computer e software, due avvisi d’accertamento, relativi aglianni d’imposta 2010 e 2011.Con essi l’ufficio intese recuperare l’Iva illegittimamente detratta dalladitta, sull’assunto del coinvolgimento del ricorrente in operazionisoggettivamente inesistenti.

Nello specifico l’amministrazione finanziaria,all’esito di una verifica eseguita sulla documentazione acquisita, contestòl’acquisto di merce informatica dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., società fittizia,che nel compimento di operazioni frodatorie in seno al territoriointracomunitario aveva rivestito il ruolo di società filtro.Gli atti impositivi furono impugnati dal contribuente dinanzi allaCommissione tributaria provinciale di Napoli, che con sentenza n. 6645/2018ne respinse le ragioni.L’appello proposto avverso la decisione di primo grado dinanzi allaCommissione tributaria regionale della Campania fu respinto con sentenzan. 2250/2020.

Il giudice regionale, dopo aver riportato la vicenda e lerispettive difese, ha rigettato l’eccepita nullità degli avvisi d’accertamento,per violazione delle garanzie del contraddittorio, reputando le doglianzeinfondate.

Nel merito ha riconosciuto la fondatezza delle contestazionielevate nei confronti del contribuente, perché, a fronte della fittizia esistenzadella [OSCURATO:PERSONA], cedente la merce, risultava provato che la dittacessionaria non aveva osservato i canoni della ordinaria diligenza per evitareil coinvolgimento in rapporti commerciali fraudolenti.Per la cassazione della sentenza il contribuente ha proposto ricorso,affidato a tre motivi, cui ha resistito con controricorso l’Agenzia delle entrate.Proposta da questa Corte la definizione accelerata del giudizio, ai sensidell’art. 380 bis c.p.c., il ricorrente ha insistito per la decisione ai sensidell’art. 380 bis.1 c.p.c.Nell’adunanza camerale del 12 marzo 2026 la causa è stata discussa edecisa.

La ricorrente ha tempestivamente depositato memoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONECon il primo motivo di ricorso il contribuente ha denunciato la violazionee falsa applicazione dell’art. 12, comma 7, l. n. 212/2000, nonché dell’art.24, l. n. 4/1929, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.RGN 1136/2021Consigliere rel.

FedericiNumero registro generale 1136/2021Numero sezionale 2 36 5/2026Numero di raccolta generale 8615/2026Data pubblicazione 07/04/2026La sentenza sarebbe erronea laddove è stata esclusa la nullità degli attiimpositivi, emessi in carenza del rispetto del principio del contraddittorionella fase endoprocedimentale, per essere stata omessa la comunicazionedel processo verbale di constatazione a conclusione dell’attività di verifica.Come già evidenziato dalla proposta di definizione del giudizio ai sensidell’art. 380 bis c.p.c., il motivo non ha pregio.Intanto, dall’esame delle difese e del provvedimento impugnato, sievince che l’attività di verifica non è stata condotta con accesso presso lasede della ditta, ma nell’Ufficio, rientrando nei cd accertamenti a tavolino.Ebbene, in tema di contraddittorio, secondo la disciplina rationetemporis vigente, la giurisprudenza di legittimità ha avvertito come per latutela dei diritti e delle garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscalisolo per i tributi "armonizzati" l'Amministrazione finanziaria è gravata di unobbligo generale di contraddittorio endo-procedimentale.

La sua violazionecomporta l'invalidità dell'atto, ma ciò solo a condizione che il contribuenteabbia assolto all'onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potutofar valere e non abbia proposto un'opposizione meramente pretestuosa.

Perquelli "non armonizzati" non è invece rinvenibile, nella legislazionenazionale, un analogo generalizzato vincolo, che pertanto sussiste solo perle ipotesi in cui risulti specificamente sancito (Sez.

U, 9 dicembre 2015, n.24823).

Si tratta di un orientamento consolidato, secondo la legislazioneall’epoca vigente, ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, e dal qualequesto collegio non ritiene di doversi allontanare.Dal perimetro dell’obbligo del contraddittorio restano dunque fuori leimposte non armonizzate, salvo espressa prescrizione legislativa.

Quantoall’Iva e a quelle armonizzate, esulano dalla obbligatorietà le fattispecie incui il contribuente non abbia superato la prova di resistenza, ossia quandorisulti evidente che le ragioni allegate dal contribuente, e di cui questilamenta l’impossibilità di farle valere in occasione di un contraddittorio endo-procedimentale -qualora attuato-, non avrebbero comunque determinatol'annullamento dell'atto adottato al termine del procedimentoamministrativo, rivelandosi al contrario meramente dilatorie.

Il che, puòaggiungersi, non vuol significare che alle parti del procedimentoRGN 1136/2021Consigliere rel.

FedericiNumero registro generale 1143 6/2021Numero sezionale 2365/2026Numero di raccolta generale 8615/2026Data pubblicazione 07/04/2026amministrativo (Amministrazione e contribuente) debba richiedersi nellafase endo-procedimentale capacità di critica e valutazione delle complessiveallegazioni documentali, pari a quelle demandate all’organo giudiziario insede processuale, ma che la serietà e pertinenza delle allegazioni delcontribuente, qualora vagliate dall’Amministrazione finanziaria all’esito dellaverifica e prima della notificazione dell’atto impositivo, avrebbero potutoincidere sul se e sul contenuto di questo, se celebrato il contraddittorio.Ciò che infatti rileva è la prova che la celebrazione del contraddittorio"avrebbe potuto comportare un risultato diverso" (cfr.

Corte di Giustizia UE,3 luglio 2014, in causa C-129 e C-130/13, [OSCURATO:PERSONA]).Il principio è stato da ultimo ribadito, e ulteriormente chiarito, dallesezioni unite (Sez.

U, n. 21271 del 25/07/2025), che hanno affermato comein tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali c.d."a tavolino", nella disciplina applicabile prima dell'entrata in vigore dell'art.6-bis della l. n. 212 del 2000 (introdotto dall'art. 1, comma 1, lett. e, deld.lgs. n. 219 del 2023, a sua volta richiamato e interpretato ex artt. 7 e 7-bis del d.l. n. 39 del 2024, convertito con modificazioni dalla l. n. 67 del2024), l'obbligo di contraddittorio endoprocedimentale vige, quanto ai tributicd. non armonizzati, solo se espressamente previsto, mentre ha valenzageneralizzata per i soli tributi cd. armonizzati, comportando la relativaviolazione l'invalidità dell'atto, purché il contribuente abbia assolto all'oneredi enunciare in concreto gli elementi in fatto che avrebbe potuto far valeree non abbia proposto un'opposizione meramente pretestuosa, fittizia ostrumentale, tale essendo quella non idonea a determinare un risultatodiverso del procedimento impositivo, secondo una valutazione probabilisticaex ante spettante al giudice di merito.Peraltro, è anche utile chiarire che, se il contraddittorio endo-procedimentale è obbligatorio per le imposte armonizzate, ciò tuttavia nonimplica l’insorgenza di un obbligo dell’Agenzia delle entrate di “audizione”del contribuente, cioè un obbligo di convocazione, soprattutto se mancanodel tutto i presupposti da cui l’organo accertatore possa evincere l’intenzionedel contribuente di contraddire sugli esiti della verifica.

Ciò a cuil'amministrazione finanziaria è tenuta, ai fini della celebrazione delRGN 1136/2021Consigliere rel.

FedericiNumero registro generale 1153 6/2021Numero sezionale 2365/2026Numero di raccolta generale 8615/2026Data pubblicazione 07/04/2026contradditorio in presenza di tributi armonizzati, non si riversa nellanecessità di fruizione di modalità a forma vincolata, essendo sufficienteassicurare l'effettività dello stesso, indipendentemente dagli strumenti inconcreto adottati, quali il ricorso a procedure partecipative o l'impiego di altrimeccanismi finalizzati all'interlocuzione preventiva, come l'inoltro diquestionari ed il riconoscimento dell'accesso agli atti (cfr. Cass., 8 luglio2024, n. 18489).Perimetrati i principi vigenti all’epoca delle contestazioni elevate neiconfronti del sig. [OSCURATO:PERSONA] dall’amministrazione finanziaria, erilevato che nel caso di specie mancavano i presupposti per riconoscerel’obbligatorietà della instaurazione del contraddittorio, risulta comunqueincontestato che tra le parti, durante la verifica, era stata attivata unainterlocuzione, come d’altronde riferisce il medesimo contribuente a pag. 10,secondo capoverso, del ricorso.

Tanto nei fatti esclude anche gli stessipresupposti delle doglianze sviluppate dalla difesa del contribuente.Val la pena riaffermare che la redazione del verbale di verifica e di quelloconclusivo delle operazioni, richiesta dall'art. 52, comma 6, del d.P.R. n. 633del 1972 (applicabile non solo in materia di IVA ma anche di imposte dirette,in virtù del richiamo operato dall'art. 33, comma 1, del d.P.R. n. 600 del1973), riguarda esclusivamente le ipotesi di accesso finalizzatoall'acquisizione di documentazione, e non anche in quellodi accertamenti documentali cd. a tavolino, espletati autonomamentedall'Amministrazione finanziaria nei propri uffici (Cass., 4 aprile 2018, n.8246; 1° giugno 2022, n. 17818).In definitiva il motivo va rigettato.Con il secondo motivo il ricorrente si duole della violazione e falsaapplicazione dell’art. 39, d.P.R. n. 600/1973, nonché dell’art. 2697 c.c., inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

La sentenza sarebbe errataperché il giudice regionale avrebbe mal governato i principi di ripartodell’onere della prova.Il motivo è infondato.In ordine al riparto degli oneri probatori in tema di operazionisoggettivamente inesistenti, come disegnata da questa Corte, e tenendoRGN 1136/2021Consigliere rel.

FedericiNumero registro generale 1136/2021Numero sezionale 2366 5/2026Numero di raccolta generale 8615/2026Data pubblicazione 07/04/2026conto degli approdi della giurisprudenza unionale sui requisiti necessariall’individuazione delle ipotesi nelle quali al contribuente possa negarsi ildiritto alla detrazione dell’Iva versata a colui che abbia formalmente emessola fattura, ma che non sia l’effettivo cedente, quando l'Amministrazionefinanziaria contesta che la fatturazione attenga a tale tipo di operazioni,incombe sulla stessa l'onere di provare con rigore, non solo che il fornitoresia un soggetto inesistente e che è impossibile identificare il vero fornitoredei beni, ma anche la consapevolezza nel destinatario che l'operazione si siainserita in una evasione d’imposta (cfr.

CGUE, in causa C-277/14, richiamatada Cass., 2 dicembre 2015, n. 24490).

L’ufficio, cioè, deve dimostrare, anchein via presuntiva ed in base ad elementi oggettivi specifici, che ilcontribuente fosse a conoscenza, o avrebbe dovuto esserlo usandol'ordinaria diligenza, in ragione della qualità professionale ricoperta, dellasostanziale inesistenza del contraente.Ove l'Amministrazione assolva a detto incombente istruttorio, grava sulcontribuente la prova contraria di avere adoperato, per non essere coinvoltoin un'operazione volta ad evadere l'imposta, la diligenza massima esigibileda un operatore accorto, secondo criteri di ragionevolezza e diproporzionalità in rapporto alle circostanze del caso concreto (Cass., 20aprile 2018, n. 9851; 30 ottobre 2018, n. 27566; 20 luglio 2020, n. 15369).Per le ipotesi di fatturazione afferenti ad operazioni soggettivamenteinesistenti che si risolvano nella diretta acquisizione della prestazione dasoggetto diverso da quello che ha emesso fattura e percepito l'IVA in rivalsa,la prova che la prestazione non sia stata effettivamente resa dal fatturante,perché sfornito di dotazione strumentale e di personale adeguato alla suaesecuzione, non costituisce di per sé un indice dirimente dell’assenza di“buona fede” del contribuente, ma certo un significativo indice presuntivo,un idoneo elemento sintomatico, poiché l'immediatezza dei rapporti(cedente o prestatore - fatturante/cessionario o committente), unitamenteagli obblighi informativi che pur gravano sull’operatore economico quando siinterfaccia con altro operatore, in considerazione altresì dell’oggetto delleoperazioni e del valore di esse, oltre che di vari altri indici (come ad esempioil ridotto ricarico del prezzo), induce ragionevolmente ad escludereRGN 1136/2021Consigliere rel.

FedericiNumero registro generale 1173 6/2021Numero sezionale 2365/2026Numero di raccolta generale 8615/2026Data pubblicazione 07/04/2026l'ignoranza incolpevole circa l'avvenuto versamento dell'IVA a soggetto nonlegittimato alla rivalsa, né assoggettato all'obbligo del pagamentodell'imposta.In tal caso, quando cioè allegate tali elementi da partedell’amministrazione finanziaria, sarà il contribuente a dover provare di nonessere a conoscenza del fatto che il fornitore effettivo del bene o dellaprestazione non era il fatturante, ma altri, altrimenti dovendosi negare ildiritto alla detrazione dell'IVA versata (cfr. Cass., 28 febbraio 2019, n. 5873;20 luglio 2020, n. 15369).Costituendo infatti la neutralità dell’imposta, e con essa il diritto alladetrazione dell’imposta corrisposta in rivalsa, principio cardine del sistemacomune europeo - come ripetutamente affermato dalla Corte di Giustizia UE(sentenze 6 luglio 2006, in C-439/04 e C-440/04; 6 dicembre 2012, in C-285/11, 31 gennaio 2013, in C-642/11) -, non suscettibile di limitazioni inlinea di principio, l'Amministrazione finanziaria, quando ritenga che il dirittodebba essere negato, attenendo la fatturazione ad operazionioggettivamente o soggettivamente inesistenti, ha l'onere di provare, ancheavvalendosi di presunzioni semplici, che le operazioni non sono stateeffettuate o, nella seconda ipotesi, che il contribuente, al momento in cuiacquistò il bene od il servizio, sapeva o avrebbe dovuto sapere, con l'usodell'ordinaria diligenza, che l'operazione invocata a fondamento del diritto adetrazione si inseriva in una evasione commessa dal fornitore.

Tale onerepuò dunque consistere in riscontri più semplici nelle operazionisoggettivamente inesistenti di tipo triangolare, od anche in relazione allanatura dell’oggetto delle operazioni, oppure può esigere oneri maggiori percomplesse operazioni di cd.

"frode carosello" (contraddistinte da una catenadi passaggi, in cui sono riscontrabili fatturazioni per operazioni inesistenti,con strumentali interposizioni anche di società "filtro"), per le quali l’Ufficioè tenuto all’allegazione degli elementi di fatto caratterizzanti la frode ed iprofili di responsabilità attribuibili al contribuente (Cass., n. 9851 del 2018cit.; 30 ottobre 2018, n. 27566; 27 febbraio 2020, n. 5339; 20 luglio 2020,n. 15369).RGN 1136/2021Consigliere rel.

FedericiNumero registro generale 1136/2021Numero sezionale 2386 5/2026Numero di raccolta generale 8615/2026Data pubblicazione 07/04/2026Solo ove questa prova sia fornita dall’ufficio, spetta dunque alcontribuente la prova contraria.

A tal fine, come rilevato dalla giurisprudenzaunionale, il contribuente, ancorché non coscientemente partecipe di unafrode, è tenuto ad adottare comunque tutte le misure ragionevoli in suopotere per assicurare la propria estraneità ad operazioni fraudolente, e ciòrichiede non solo l’assenza di una sua consapevole partecipazione, ma anchel’incolpevole ignoranza dell’operazione inesistente (cfr. anche CGCE, causaC-409/04 – Teleos plc; tra i più recenti, con un esame approfondito chericostruisce anche i precedenti della giurisprudenza euro-unitaria, cfr.

CGUE,1 dicembre 2022, in C-512/21, nei § da 26 a 33).Dunque, non si considera sufficiente che il contribuente rappresenti lamera regolarità della documentazione contabile e la dimostrazione che lamerce sia stata consegnata o il corrispettivo effettivamente pagato,trattandosi di circostanze non concludenti (Cass., 9 settembre 2016, n.17818), anzi frequentemente utilizzate proprio a mascheramentodell’attività illecita posta in essere.

In ogni caso, salva la pretesa di unmaggior rigore probatorio, è certo che a seconda del livello di complessitàdell’organizzazione della frode -in base al riscontro di una catena più corta opiù lunga rappresentativa del numero di società partecipanti all’illecito-l’accertamento giudiziale del concreto atteggiarsi delle varie fattispecie ègeneralmente affidato all’allegazione di prove indiziarie, che il giudice ètenuto a vagliare secondo i principi posti a presidio del governo delle provepresuntive.

Ed in questa attività di scernimento l’organo giudicante devecorrettamente osservare le regole di riparto della prova.Nel caso di specie la sentenza qui impugnata ha tenuto conto dei principidi diritto, nazionali e unionali, elaborati in materia.Il giudice regionale ha innanzitutto apprezzato che la [OSCURATO:PERSONA].r.l., la cd. società filtro, che risultava aver ceduto la merce informatica alladitta dell’odierno ricorrente, fosse priva di sedi o unità locali operative, privadi depositi, priva di dipendenti, nonché di una struttura capace di svolgerele normali attività commerciali.

Dall’insieme di questi elementi il giudiceregionale ha inteso desumere il solo ruolo rivestito dalla società, ossia quellodi “filtro” nella cessione della merce alla ditta dell’odierno ricorrente, cosìRGN 1136/2021Consigliere rel.

FedericiNumero registro generale 1136/2021Numero sezionale 2396 5/2026Numero di raccolta generale 8615/2026Data pubblicazione 07/04/2026che le operazioni erano oggettivamente esistenti, ma soggettivamentericonducibili a soggetto economico diverso dalla [OSCURATO:PERSONA].

Quantopoi al coinvolgimento del sig. [OSCURATO:PERSONA], ha inteso valorizzare, oltreche l’incapacità di aver verificato la consistenza effettiva della cedente (daglielementi già sopra elencati), proprio quanto dal ricorrente affermato, ossial’aver avuto rapporti con la [OSCURATO:PERSONA] tramite un soggetto (sig.Ulgharaita), identificato come il suo legale rappresentante, ma in realtàrisultante titolare di una ditta individuale che svolgeva attività dei “servizidei saloni di barbiere e parrucchiere”, oltre che commercio all’ingrosso dielettrodomestici, carta e cartoleria, ossia attività ben lontane da quellarelativa al settore dei beni informatici.

Da ciò ha desunto che «non puòessere riscontrata l’ordinaria diligenza che l’amministratore di una attivitàd’impresa deve porre in essere nell’esercizio delle sue funzioni per unacorretta gestione tesa proprio ad evitare di rendersi partecipi di rapporticommerciali non corretti».Le conclusioni cui la Commissione regionale è pervenuta sullaresponsabilità, quanto meno sotto il profilo della colpevole ignoranza, in capoal titolare della ditta Infomail, ossia che le operazioni poste in essere con laInformatic System si inserivano in una organizzazione finalizzata a frodareil fisco mediante l’evasione dell’imposta armonizzata, senza che ilcontribuente avesse dato prova contraria, si collocano correttamente nelsolco dei principi di diritto elaborati nella giurisprudenza nazionale edunionale.Le difese articolate nel ricorso, quando non si rivelano inammissibili oveevidenziano il tentativo di una rivisitazione del giudizio del giudice d’appello,così impingendo nel merito, non scalfiscono in alcun modo il percorso logico,fattuale e giuridico, seguito nella sentenza impugnata.Il motivo va dunque rigettato.Con il terzo ed ultimo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsaapplicazione dell’art. 132, primo comma, n. 4, c.p.c., e dell’art. 36, d.lgs. n.546/1992, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c.

La motivazione della sentenzaimpugnata sarebbe affetta dal grave vizio della apparenza.RGN 1136/2021Consigliere rel.

FedericiNumero registro generale 1136/2021Numero sezionale 12306 5/2026Numero di raccolta generale 8615/2026Data pubblicazione 07/04/2026Deve innanzitutto avvertirsi come, in riferimento alla motivazione nulla,perché apparente, questa Corte ha chiarito che sussiste l’apparentemotivazione della sentenza ogni qual volta il giudice di merito ometta diindicare su quali elementi abbia fondato il proprio convincimento, nonchéquando, pur indicandoli, a tale elencazione ometta di far seguire unadisamina almeno chiara e sufficiente, sul piano logico e giuridico, tale dapermettere un adeguato controllo sulla correttezza del suo ragionamento(Sez.

U, 3 novembre 2016, n. 22232; cfr. anche 23 maggio 2019, n. 13977;1 marzo 2022, n. 6758).

In sede di gravame, non è viziata la decisionequando motivata per relationem ove il giudice d'appello, facendo proprie leargomentazioni del primo giudice, esprima, sia pure in modo sintetico, leragioni della conferma della pronuncia in relazione ai motivi di impugnazioneproposti, sì da consentire, attraverso la parte motiva di entrambe lesentenze, di ricavare un percorso argomentativo adeguato e corretto, ovveropurché il rinvio sia operato così da rendere possibile ed agevole il controllo,dando conto delle argomentazioni delle parti e della loro identità con quelleesaminate nella pronuncia impugnata.

Essa va invece cassata quando ilgiudice si sia limitato ad aderire alla pronuncia di primo grado senza cheemerga, in alcun modo, che a tale risultato sia pervenuto attraverso l'esamee la valutazione di infondatezza dei motivi di gravame (cfr. Cass., 19 luglio2016, n. 14786; 7 aprile 2017, n. 9105).

La motivazione del provvedimentoimpugnato con ricorso per cassazione è apparente anche quando, ancorchégraficamente esistente ed eventualmente sovrabbondante nella descrizioneastratta delle norme che regolano la fattispecie dedotta in giudizio, nonconsente alcun controllo sull'esattezza e la logicità del ragionamentodecisorio, così da non attingere la soglia del "minimo costituzionale" richiestodall'art. 111, sesto comma, Cost. (Cass., 1 marzo 2022, n. 6758; 30 giugno2020, n. 13248; cfr. anche 5 agosto 2019, n. 20921).

È altrettantoapparente ogni qual volta evidenzi una obiettiva carenza nella indicazionedel criterio logico che ha condotto il giudice alla formazione del proprioconvincimento, come accade quando non vi sia alcuna esplicitazione sulquadro probatorio (Cass., 14 febbraio 2020, n. 3819), oppure quandoRGN 1136/2021Consigliere rel.

FedericiNumero registro generale 1136/2021Numero sezionale 12316 5/2026Numero di raccolta generale 8615/2026Data pubblicazione 07/04/2026carente nel giudizio di fatto, così che la motivazione sia basata su un giudiziogenerale e astratto (Cass., 15 febbraio 2024, n. 4166).La motivazione è affetta da nullità anche quando si fondi su un contrastoirriducibile tra affermazioni inconciliabili, oppure risulti perplessa edobiettivamente incomprensibile, così mancando della capacità di assolverealla funzione specifica di esplicitare le ragioni della decisione, purché il vizioemerga dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto conle risultanze processuali (cfr. Cass., 25 settembre 2018, n. 22598; 3 marzo2022, n. 7090; 6 novembre 2023, n. 30759; 3 gennaio 2024, n. 107; 23ottobre 2024, n. 27551).Le ragioni sviluppate nell’esame del secondo motivo, laddove si èdescritta l’articolata argomentazione della decisione d’appello, sonosufficienti a respingere la denuncia di apparenza della motivazione.Anche questo motivo va rigettato.In conclusione, il ricorso va rigettato.All’esito del giudizio le spese processuali seguono la regola dellasoccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.

Inoltre, poiché dalladefinizione del giudizio in conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c.discende l'applicazione delle sanzioni di cui al terzo e al quarto commadell'art. 96 c.p.c., il ricorrente deve essere condannato al pagamento degliulteriori importi, così come liquidati in dispositivo.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente alla rifusione in favoredell’Agenzia delle entrate delle spese processuali, che si liquidano nellamisura di € 6.000,00 per competenze, oltre spese prenotate a debito.Condanna, inoltre il ricorrente al pagamento della somma di € 3.000,00 infavore della controricorrente ai sensi dell’art. 96, terzo comma, c.p.c., e dellasomma di € 1.500,00 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell’art.96, quarto comma, c.p.c.Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte delricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, nella misuraRGN 1136/2021Consigliere rel.

FedericiNumero registro generale 1136/2021Numero sezionale 12326 5/2026Numero di raccolta generale 8615/2026Data pubblicazione 07/04/2026pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis del medesimoarticolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, il giorno 12 marzo 2026Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA] 1136/2021Consigliere rel.

Federici

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
orrenteCONTROAGENZIA DELLE ENTRATE, [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del Direttore p.t.,rappresentata e difesa ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato -Controricorrente[OSCURATO:PERSONA] la sentenza n. 2250/2020 della Commissione tributaria regionaledella Campania, depositata il 22.05.2020;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 12.03.2026dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA],L’Agenzia delle entrate notificò a [OSCURATO:PERSONA], nella qualità dititolare della ditta individuale INFOMAIL, esercente attività di commercioRGN 1136/2021Consigliere rel. FedericiNumero registro generale 1136/2021Numero sezionale 2326 5/2026Numero di raccolta generale 8615/2026Data pubblicazione 07/04/2026all’ingrosso di computer e software, due avvisi d’accertamento, relativi aglianni d’imposta 2010 e 2011.Con essi l’ufficio intese recuperare l’Iva illegittimamente detratta dalladitta, sull’assunto del coinvolgimento del ricorrente in operazionisoggettivamente inesistenti. Nello specifico l’amministrazione finanziaria,all’esito di una verifica eseguita sulla documentazione acquisita, contestòl’acquisto di merce informatica dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., società fittizia,che nel compimento di operazioni frodatorie in seno al territoriointracomunitario aveva rivestito il ruolo di società filtro.Gli atti impositivi furono impugnati dal contribuente dinanzi allaCommissione tributaria provinciale di Napoli, che con sentenza n. 6645/2018ne respinse le ragioni.L’appello proposto avverso la decisione di primo grado dinanzi allaCommissione tributaria regionale della Campania fu respinto con sentenzan. 2250/2020. Il giudice regionale, dopo aver riportato la vicenda e lerispettive difese, ha rigettato l’eccepita nullità degli avvisi d’accertamento,per violazione delle garanzie del contraddittorio, reputando le doglianzeinfondate. Nel merito ha riconosciuto la fondatezza delle contestazionielevate nei confronti del contribuente, perché, a fronte della fittizia esistenzadella [OSCURATO:PERSONA], cedente la merce, risultava provato che la dittacessionaria non aveva osservato i canoni della ordinaria diligenza per evitareil coinvolgimento in rapporti commerciali fraudolenti.Per la cassazione della sentenza il contribuente ha proposto ricorso,affidato a tre motivi, cui ha resistito con controricorso l’Agenzia delle entrate.Proposta da questa Corte la definizione accelerata del giudizio, ai sensidell’art. 380 bis c.p.c., il ricorrente ha insistito per la decisione ai sensidell’art. 380 bis.1 c.p.c.Nell’adunanza camerale del 12 marzo 2026 la causa è stata discussa edecisa. La ricorrente ha tempestivamente depositato memoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONECon il primo motivo di ricorso il contribuente ha denunciato la violazionee falsa applicazione dell’art. 12, comma 7, l. n. 212/2000, nonché dell’art.24, l. n. 4/1929, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.RGN 1136/2021Consigliere rel. FedericiNumero registro generale 1136/2021Numero sezionale 2 36 5/2026Numero di raccolta generale 8615/2026Data pubblicazione 07/04/2026La sentenza sarebbe erronea laddove è stata esclusa la nullità degli attiimpositivi, emessi in carenza del rispetto del principio del contraddittorionella fase endoprocedimentale, per essere stata omessa la comunicazionedel processo verbale di constatazione a conclusione dell’attività di verifica.Come già evidenziato dalla proposta di definizione del giudizio ai sensidell’art. 380 bis c.p.c., il motivo non ha pregio.Intanto, dall’esame delle difese e del provvedimento impugnato, sievince che l’attività di verifica non è stata condotta con accesso presso lasede della ditta, ma nell’Ufficio, rientrando nei cd accertamenti a tavolino.Ebbene, in tema di contraddittorio, secondo la disciplina rationetemporis vigente, la giurisprudenza di legittimità ha avvertito come per latutela dei diritti e delle garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscalisolo per i tributi "armonizzati" l'Amministrazione finanziaria è gravata di unobbligo generale di contraddittorio endo-procedimentale. La sua violazionecomporta l'invalidità dell'atto, ma ciò solo a condizione che il contribuenteabbia assolto all'onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potutofar valere e non abbia proposto un'opposizione meramente pretestuosa. Perquelli "non armonizzati" non è invece rinvenibile, nella legislazionenazionale, un analogo generalizzato vincolo, che pertanto sussiste solo perle ipotesi in cui risulti specificamente sancito (Sez. U, 9 dicembre 2015, n.24823). Si tratta di un orientamento consolidato, secondo la legislazioneall’epoca vigente, ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, e dal qualequesto collegio non ritiene di doversi allontanare.Dal perimetro dell’obbligo del contraddittorio restano dunque fuori leimposte non armonizzate, salvo espressa prescrizione legislativa. Quantoall’Iva e a quelle armonizzate, esulano dalla obbligatorietà le fattispecie incui il contribuente non abbia superato la prova di resistenza, ossia quandorisulti evidente che le ragioni allegate dal contribuente, e di cui questilamenta l’impossibilità di farle valere in occasione di un contraddittorio endo-procedimentale -qualora attuato-, non avrebbero comunque determinatol'annullamento dell'atto adottato al termine del procedimentoamministrativo, rivelandosi al contrario meramente dilatorie. Il che, puòaggiungersi, non vuol significare che alle parti del procedimentoRGN 1136/2021Consigliere rel. FedericiNumero registro generale 1143 6/2021Numero sezionale 2365/2026Numero di raccolta generale 8615/2026Data pubblicazione 07/04/2026amministrativo (Amministrazione e contribuente) debba richiedersi nellafase endo-procedimentale capacità di critica e valutazione delle complessiveallegazioni documentali, pari a quelle demandate all’organo giudiziario insede processuale, ma che la serietà e pertinenza delle allegazioni delcontribuente, qualora vagliate dall’Amministrazione finanziaria all’esito dellaverifica e prima della notificazione dell’atto impositivo, avrebbero potutoincidere sul se e sul contenuto di questo, se celebrato il contraddittorio.Ciò che infatti rileva è la prova che la celebrazione del contraddittorio"avrebbe potuto comportare un risultato diverso" (cfr. Corte di Giustizia UE,3 luglio 2014, in causa C-129 e C-130/13, [OSCURATO:PERSONA]).Il principio è stato da ultimo ribadito, e ulteriormente chiarito, dallesezioni unite (Sez. U, n. 21271 del 25/07/2025), che hanno affermato comein tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali c.d."a tavolino", nella disciplina applicabile prima dell'entrata in vigore dell'art.6-bis della l. n. 212 del 2000 (introdotto dall'art. 1, comma 1, lett. e, deld.lgs. n. 219 del 2023, a sua volta richiamato e interpretato ex artt. 7 e 7-bis del d.l. n. 39 del 2024, convertito con modificazioni dalla l. n. 67 del2024), l'obbligo di contraddittorio endoprocedimentale vige, quanto ai tributicd. non armonizzati, solo se espressamente previsto, mentre ha valenzageneralizzata per i soli tributi cd. armonizzati, comportando la relativaviolazione l'invalidità dell'atto, purché il contribuente abbia assolto all'oneredi enunciare in concreto gli elementi in fatto che avrebbe potuto far valeree non abbia proposto un'opposizione meramente pretestuosa, fittizia ostrumentale, tale essendo quella non idonea a determinare un risultatodiverso del procedimento impositivo, secondo una valutazione probabilisticaex ante spettante al giudice di merito.Peraltro, è anche utile chiarire che, se il contraddittorio endo-procedimentale è obbligatorio per le imposte armonizzate, ciò tuttavia nonimplica l’insorgenza di un obbligo dell’Agenzia delle entrate di “audizione”del contribuente, cioè un obbligo di convocazione, soprattutto se mancanodel tutto i presupposti da cui l’organo accertatore possa evincere l’intenzionedel contribuente di contraddire sugli esiti della verifica. Ciò a cuil'amministrazione finanziaria è tenuta, ai fini della celebrazione delRGN 1136/2021Consigliere rel. FedericiNumero registro generale 1153 6/2021Numero sezionale 2365/2026Numero di raccolta generale 8615/2026Data pubblicazione 07/04/2026contradditorio in presenza di tributi armonizzati, non si riversa nellanecessità di fruizione di modalità a forma vincolata, essendo sufficienteassicurare l'effettività dello stesso, indipendentemente dagli strumenti inconcreto adottati, quali il ricorso a procedure partecipative o l'impiego di altrimeccanismi finalizzati all'interlocuzione preventiva, come l'inoltro diquestionari ed il riconoscimento dell'accesso agli atti (cfr. Cass., 8 luglio2024, n. 18489).Perimetrati i principi vigenti all’epoca delle contestazioni elevate neiconfronti del sig. [OSCURATO:PERSONA] dall’amministrazione finanziaria, erilevato che nel caso di specie mancavano i presupposti per riconoscerel’obbligatorietà della instaurazione del contraddittorio, risulta comunqueincontestato che tra le parti, durante la verifica, era stata attivata unainterlocuzione, come d’altronde riferisce il medesimo contribuente a pag. 10,secondo capoverso, del ricorso. Tanto nei fatti esclude anche gli stessipresupposti delle doglianze sviluppate dalla difesa del contribuente.Val la pena riaffermare che la redazione del verbale di verifica e di quelloconclusivo delle operazioni, richiesta dall'art. 52, comma 6, del d.P.R. n. 633del 1972 (applicabile non solo in materia di IVA ma anche di imposte dirette,in virtù del richiamo operato dall'art. 33, comma 1, del d.P.R. n. 600 del1973), riguarda esclusivamente le ipotesi di accesso finalizzatoall'acquisizione di documentazione, e non anche in quellodi accertamenti documentali cd. a tavolino, espletati autonomamentedall'Amministrazione finanziaria nei propri uffici (Cass., 4 aprile 2018, n.8246; 1° giugno 2022, n. 17818).In definitiva il motivo va rigettato.Con il secondo motivo il ricorrente si duole della violazione e falsaapplicazione dell’art. 39, d.P.R. n. 600/1973, nonché dell’art. 2697 c.c., inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. La sentenza sarebbe errataperché il giudice regionale avrebbe mal governato i principi di ripartodell’onere della prova.Il motivo è infondato.In ordine al riparto degli oneri probatori in tema di operazionisoggettivamente inesistenti, come disegnata da questa Corte, e tenendoRGN 1136/2021Consigliere rel. FedericiNumero registro generale 1136/2021Numero sezionale 2366 5/2026Numero di raccolta generale 8615/2026Data pubblicazione 07/04/2026conto degli approdi della giurisprudenza unionale sui requisiti necessariall’individuazione delle ipotesi nelle quali al contribuente possa negarsi ildiritto alla detrazione dell’Iva versata a colui che abbia formalmente emessola fattura, ma che non sia l’effettivo cedente, quando l'Amministrazionefinanziaria contesta che la fatturazione attenga a tale tipo di operazioni,incombe sulla stessa l'onere di provare con rigore, non solo che il fornitoresia un soggetto inesistente e che è impossibile identificare il vero fornitoredei beni, ma anche la consapevolezza nel destinatario che l'operazione si siainserita in una evasione d’imposta (cfr. CGUE, in causa C-277/14, richiamatada Cass., 2 dicembre 2015, n. 24490). L’ufficio, cioè, deve dimostrare, anchein via presuntiva ed in base ad elementi oggettivi specifici, che ilcontribuente fosse a conoscenza, o avrebbe dovuto esserlo usandol'ordinaria diligenza, in ragione della qualità professionale ricoperta, dellasostanziale inesistenza del contraente.Ove l'Amministrazione assolva a detto incombente istruttorio, grava sulcontribuente la prova contraria di avere adoperato, per non essere coinvoltoin un'operazione volta ad evadere l'imposta, la diligenza massima esigibileda un operatore accorto, secondo criteri di ragionevolezza e diproporzionalità in rapporto alle circostanze del caso concreto (Cass., 20aprile 2018, n. 9851; 30 ottobre 2018, n. 27566; 20 luglio 2020, n. 15369).Per le ipotesi di fatturazione afferenti ad operazioni soggettivamenteinesistenti che si risolvano nella diretta acquisizione della prestazione dasoggetto diverso da quello che ha emesso fattura e percepito l'IVA in rivalsa,la prova che la prestazione non sia stata effettivamente resa dal fatturante,perché sfornito di dotazione strumentale e di personale adeguato alla suaesecuzione, non costituisce di per sé un indice dirimente dell’assenza di“buona fede” del contribuente, ma certo un significativo indice presuntivo,un idoneo elemento sintomatico, poiché l'immediatezza dei rapporti(cedente o prestatore - fatturante/cessionario o committente), unitamenteagli obblighi informativi che pur gravano sull’operatore economico quando siinterfaccia con altro operatore, in considerazione altresì dell’oggetto delleoperazioni e del valore di esse, oltre che di vari altri indici (come ad esempioil ridotto ricarico del prezzo), induce ragionevolmente ad escludereRGN 1136/2021Consigliere rel. FedericiNumero registro generale 1173 6/2021Numero sezionale 2365/2026Numero di raccolta generale 8615/2026Data pubblicazione 07/04/2026l'ignoranza incolpevole circa l'avvenuto versamento dell'IVA a soggetto nonlegittimato alla rivalsa, né assoggettato all'obbligo del pagamentodell'imposta.In tal caso, quando cioè allegate tali elementi da partedell’amministrazione finanziaria, sarà il contribuente a dover provare di nonessere a conoscenza del fatto che il fornitore effettivo del bene o dellaprestazione non era il fatturante, ma altri, altrimenti dovendosi negare ildiritto alla detrazione dell'IVA versata (cfr. Cass., 28 febbraio 2019, n. 5873;20 luglio 2020, n. 15369).Costituendo infatti la neutralità dell’imposta, e con essa il diritto alladetrazione dell’imposta corrisposta in rivalsa, principio cardine del sistemacomune europeo - come ripetutamente affermato dalla Corte di Giustizia UE(sentenze 6 luglio 2006, in C-439/04 e C-440/04; 6 dicembre 2012, in C-285/11, 31 gennaio 2013, in C-642/11) -, non suscettibile di limitazioni inlinea di principio, l'Amministrazione finanziaria, quando ritenga che il dirittodebba essere negato, attenendo la fatturazione ad operazionioggettivamente o soggettivamente inesistenti, ha l'onere di provare, ancheavvalendosi di presunzioni semplici, che le operazioni non sono stateeffettuate o, nella seconda ipotesi, che il contribuente, al momento in cuiacquistò il bene od il servizio, sapeva o avrebbe dovuto sapere, con l'usodell'ordinaria diligenza, che l'operazione invocata a fondamento del diritto adetrazione si inseriva in una evasione commessa dal fornitore. Tale onerepuò dunque consistere in riscontri più semplici nelle operazionisoggettivamente inesistenti di tipo triangolare, od anche in relazione allanatura dell’oggetto delle operazioni, oppure può esigere oneri maggiori percomplesse operazioni di cd. "frode carosello" (contraddistinte da una catenadi passaggi, in cui sono riscontrabili fatturazioni per operazioni inesistenti,con strumentali interposizioni anche di società "filtro"), per le quali l’Ufficioè tenuto all’allegazione degli elementi di fatto caratterizzanti la frode ed iprofili di responsabilità attribuibili al contribuente (Cass., n. 9851 del 2018cit.; 30 ottobre 2018, n. 27566; 27 febbraio 2020, n. 5339; 20 luglio 2020,n. 15369).RGN 1136/2021Consigliere rel. FedericiNumero registro generale 1136/2021Numero sezionale 2386 5/2026Numero di raccolta generale 8615/2026Data pubblicazione 07/04/2026Solo ove questa prova sia fornita dall’ufficio, spetta dunque alcontribuente la prova contraria. A tal fine, come rilevato dalla giurisprudenzaunionale, il contribuente, ancorché non coscientemente partecipe di unafrode, è tenuto ad adottare comunque tutte le misure ragionevoli in suopotere per assicurare la propria estraneità ad operazioni fraudolente, e ciòrichiede non solo l’assenza di una sua consapevole partecipazione, ma anchel’incolpevole ignoranza dell’operazione inesistente (cfr. anche CGCE, causaC-409/04 – Teleos plc; tra i più recenti, con un esame approfondito chericostruisce anche i precedenti della giurisprudenza euro-unitaria, cfr. CGUE,1 dicembre 2022, in C-512/21, nei § da 26 a 33).Dunque, non si considera sufficiente che il contribuente rappresenti lamera regolarità della documentazione contabile e la dimostrazione che lamerce sia stata consegnata o il corrispettivo effettivamente pagato,trattandosi di circostanze non concludenti (Cass., 9 settembre 2016, n.17818), anzi frequentemente utilizzate proprio a mascheramentodell’attività illecita posta in essere. In ogni caso, salva la pretesa di unmaggior rigore probatorio, è certo che a seconda del livello di complessitàdell’organizzazione della frode -in base al riscontro di una catena più corta opiù lunga rappresentativa del numero di società partecipanti all’illecito-l’accertamento giudiziale del concreto atteggiarsi delle varie fattispecie ègeneralmente affidato all’allegazione di prove indiziarie, che il giudice ètenuto a vagliare secondo i principi posti a presidio del governo delle provepresuntive. Ed in questa attività di scernimento l’organo giudicante devecorrettamente osservare le regole di riparto della prova.Nel caso di specie la sentenza qui impugnata ha tenuto conto dei principidi diritto, nazionali e unionali, elaborati in materia.Il giudice regionale ha innanzitutto apprezzato che la [OSCURATO:PERSONA].r.l., la cd. società filtro, che risultava aver ceduto la merce informatica alladitta dell’odierno ricorrente, fosse priva di sedi o unità locali operative, privadi depositi, priva di dipendenti, nonché di una struttura capace di svolgerele normali attività commerciali. Dall’insieme di questi elementi il giudiceregionale ha inteso desumere il solo ruolo rivestito dalla società, ossia quellodi “filtro” nella cessione della merce alla ditta dell’odierno ricorrente, cosìRGN 1136/2021Consigliere rel. FedericiNumero registro generale 1136/2021Numero sezionale 2396 5/2026Numero di raccolta generale 8615/2026Data pubblicazione 07/04/2026che le operazioni erano oggettivamente esistenti, ma soggettivamentericonducibili a soggetto economico diverso dalla [OSCURATO:PERSONA]. Quantopoi al coinvolgimento del sig. [OSCURATO:PERSONA], ha inteso valorizzare, oltreche l’incapacità di aver verificato la consistenza effettiva della cedente (daglielementi già sopra elencati), proprio quanto dal ricorrente affermato, ossial’aver avuto rapporti con la [OSCURATO:PERSONA] tramite un soggetto (sig.Ulgharaita), identificato come il suo legale rappresentante, ma in realtàrisultante titolare di una ditta individuale che svolgeva attività dei “servizidei saloni di barbiere e parrucchiere”, oltre che commercio all’ingrosso dielettrodomestici, carta e cartoleria, ossia attività ben lontane da quellarelativa al settore dei beni informatici. Da ciò ha desunto che «non puòessere riscontrata l’ordinaria diligenza che l’amministratore di una attivitàd’impresa deve porre in essere nell’esercizio delle sue funzioni per unacorretta gestione tesa proprio ad evitare di rendersi partecipi di rapporticommerciali non corretti».Le conclusioni cui la Commissione regionale è pervenuta sullaresponsabilità, quanto meno sotto il profilo della colpevole ignoranza, in capoal titolare della ditta Infomail, ossia che le operazioni poste in essere con laInformatic System si inserivano in una organizzazione finalizzata a frodareil fisco mediante l’evasione dell’imposta armonizzata, senza che ilcontribuente avesse dato prova contraria, si collocano correttamente nelsolco dei principi di diritto elaborati nella giurisprudenza nazionale edunionale.Le difese articolate nel ricorso, quando non si rivelano inammissibili oveevidenziano il tentativo di una rivisitazione del giudizio del giudice d’appello,così impingendo nel merito, non scalfiscono in alcun modo il percorso logico,fattuale e giuridico, seguito nella sentenza impugnata.Il motivo va dunque rigettato.Con il terzo ed ultimo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsaapplicazione dell’art. 132, primo comma, n. 4, c.p.c., e dell’art. 36, d.lgs. n.546/1992, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c. La motivazione della sentenzaimpugnata sarebbe affetta dal grave vizio della apparenza.RGN 1136/2021Consigliere rel. FedericiNumero registro generale 1136/2021Numero sezionale 12306 5/2026Numero di raccolta generale 8615/2026Data pubblicazione 07/04/2026Deve innanzitutto avvertirsi come, in riferimento alla motivazione nulla,perché apparente, questa Corte ha chiarito che sussiste l’apparentemotivazione della sentenza ogni qual volta il giudice di merito ometta diindicare su quali elementi abbia fondato il proprio convincimento, nonchéquando, pur indicandoli, a tale elencazione ometta di far seguire unadisamina almeno chiara e sufficiente, sul piano logico e giuridico, tale dapermettere un adeguato controllo sulla correttezza del suo ragionamento(Sez. U, 3 novembre 2016, n. 22232; cfr. anche 23 maggio 2019, n. 13977;1 marzo 2022, n. 6758). In sede di gravame, non è viziata la decisionequando motivata per relationem ove il giudice d'appello, facendo proprie leargomentazioni del primo giudice, esprima, sia pure in modo sintetico, leragioni della conferma della pronuncia in relazione ai motivi di impugnazioneproposti, sì da consentire, attraverso la parte motiva di entrambe lesentenze, di ricavare un percorso argomentativo adeguato e corretto, ovveropurché il rinvio sia operato così da rendere possibile ed agevole il controllo,dando conto delle argomentazioni delle parti e della loro identità con quelleesaminate nella pronuncia impugnata. Essa va invece cassata quando ilgiudice si sia limitato ad aderire alla pronuncia di primo grado senza cheemerga, in alcun modo, che a tale risultato sia pervenuto attraverso l'esamee la valutazione di infondatezza dei motivi di gravame (cfr. Cass., 19 luglio2016, n. 14786; 7 aprile 2017, n. 9105). La motivazione del provvedimentoimpugnato con ricorso per cassazione è apparente anche quando, ancorchégraficamente esistente ed eventualmente sovrabbondante nella descrizioneastratta delle norme che regolano la fattispecie dedotta in giudizio, nonconsente alcun controllo sull'esattezza e la logicità del ragionamentodecisorio, così da non attingere la soglia del "minimo costituzionale" richiestodall'art. 111, sesto comma, Cost. (Cass., 1 marzo 2022, n. 6758; 30 giugno2020, n. 13248; cfr. anche 5 agosto 2019, n. 20921). È altrettantoapparente ogni qual volta evidenzi una obiettiva carenza nella indicazionedel criterio logico che ha condotto il giudice alla formazione del proprioconvincimento, come accade quando non vi sia alcuna esplicitazione sulquadro probatorio (Cass., 14 febbraio 2020, n. 3819), oppure quandoRGN 1136/2021Consigliere rel. FedericiNumero registro generale 1136/2021Numero sezionale 12316 5/2026Numero di raccolta generale 8615/2026Data pubblicazione 07/04/2026carente nel giudizio di fatto, così che la motivazione sia basata su un giudiziogenerale e astratto (Cass., 15 febbraio 2024, n. 4166).La motivazione è affetta da nullità anche quando si fondi su un contrastoirriducibile tra affermazioni inconciliabili, oppure risulti perplessa edobiettivamente incomprensibile, così mancando della capacità di assolverealla funzione specifica di esplicitare le ragioni della decisione, purché il vizioemerga dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto conle risultanze processuali (cfr. Cass., 25 settembre 2018, n. 22598; 3 marzo2022, n. 7090; 6 novembre 2023, n. 30759; 3 gennaio 2024, n. 107; 23ottobre 2024, n. 27551).Le ragioni sviluppate nell’esame del secondo motivo, laddove si èdescritta l’articolata argomentazione della decisione d’appello, sonosufficienti a respingere la denuncia di apparenza della motivazione.Anche questo motivo va rigettato.In conclusione, il ricorso va rigettato.All’esito del giudizio le spese processuali seguono la regola dellasoccombenza e vanno liquidate come da dispositivo. Inoltre, poiché dalladefinizione del giudizio in conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c.discende l'applicazione delle sanzioni di cui al terzo e al quarto commadell'art. 96 c.p.c., il ricorrente deve essere condannato al pagamento degliulteriori importi, così come liquidati in dispositivo. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente alla rifusione in favoredell’Agenzia delle entrate delle spese processuali, che si liquidano nellamisura di € 6.000,00 per competenze, oltre spese prenotate a debito.Condanna, inoltre il ricorrente al pagamento della somma di € 3.000,00 infavore della controricorrente ai sensi dell’art. 96, terzo comma, c.p.c., e dellasomma di € 1.500,00 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell’art.96, quarto comma, c.p.c.Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte delricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, nella misuraRGN 1136/2021Consigliere rel. FedericiNumero registro generale 1136/2021Numero sezionale 12326 5/2026Numero di raccolta generale 8615/2026Data pubblicazione 07/04/2026pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis del medesimoarticolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, il giorno 12 marzo 2026Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA] 1136/2021Consigliere rel. Federici
Sentenza Cassazione n. 08615/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris