CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 3 marzo 2022
Cassazione n. 44831/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/03/2022 della Corte di appello di L'Aquila; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], attraverso il proprio difensore, impugna la sentenza della Corte di appello di L'Aquila del 3 marzo 2022, che ne ha confermato la condanna per il delitto di detenzione di sostanza stupefacente a scopo di cessione a terzi, di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990. L'imputato eccepisce la nullità di tale decisione, poiché resa in violazione 420-ter, cod. proc. pen., non avendo potuto partecipare al processo a causa di un impedimento legittimo ed assoluto: egli, infatti, era detenuto in carcere per altra causa nonché citato a comparire, in pari data, dinanzi al Tribunale di Teramo, per altro processo a suo carico, così come tempestivamente comunicato con specifica istanza di rinvio del suo difensore, anch'egli, peraltro, impegnato in entrambi i giudizi. Deduce il ricorrente, in proposito, che la Corte d'appello ha male inteso la nota trasmessale dalla casa circondariale, con la quale si comunicava la sua volontà di non partecipare al processo, essendosi egli limitato a prendere atto, con la stessa, dell'impossibilità di essere presente dinanzi ad entrambi quei giudici. 2. Ha depositato requisitoria scritta il Procuratore generale, concludendo per l'inammissibilità del ricorso, in quanto: l'imputato risulta essere stato assente per rinuncia; l'eventuale esistenza di un suo impedimento a comparire avrebbe comunque integrato una nullità a regime intermedio, tuttavia non eccepita dal suo difensore in udienza e, quindi, sanata; inoltre, il difensore non allega il provvedimento di rigetto dell'istanza di rinvio, in violazione del dovere dì autosufficienza del ricorso. 3. L'impugnazione è inammissibile, per la manifesta infondatezza del motivo. 3.1. Dalla consultazione degli atti processuali - consentita al giudice di legittimità in presenza di censure di natura procedurale - si rileva, senza possibilità d'equivoco, che l'imputato ha espressamente rinunciato a comparire all'udienza, peraltro specificando di rendere tale dichiarazione "contrariamente a quanto dichiarato..." con precedente nota, con la quale aveva invece manifestato l'intenzione di prendervi parte. L'assunto per cui quegli sarebbe incorso in errore od avesse mal compreso la situazione di fatto, dunque, non solo è una circostanza di fatto, perciò sottratta al sindacato del giudice di legittimità, ma rimane altresì nulla più che un flatus vocis. 3.2. Dalla lettura del verbale d'udienza, inoltre, risulta che il suo difensore, pur avendo fatto pervenire istanza di rinvio, abbia comunque preso parte alla stessa (peraltro senza nemmeno rappresentare, in quella sede, la volontà asserítamente diversa dell'imputato), essendo perciò superato ed irrilevante il suo diverso impegno professionale in altra sede. 4. L'inammissibilità del ricorso comporta obbligatoriamente - ai sensi dell'art. 616, cod. proc. pen. - la condanna del proponente a sostenere le spese del procedimento ed a versare una somma in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi una sua assenza di colpa nella determinazione della causa (vds. Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000). Detta somma, considerando l'evidente difetto di diligenza, va fissata in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec