CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 20034/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ordinanza sul ricorso iscritto al n. 5295/2015R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di Boscarini C., [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa da ll’ avv . [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale in calce al ricorso; –ricorrente – Contro Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del la Lombardian. 3986/ 19 /14 , depositata il 18 .0 7.2014. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19 maggio2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Con la sentenza indicata in epigrafe la C TR della Lombardia rigettava l’appello proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di Boscarini C., Oggetto: A ccertamento redditi Schleret B. C. (di seguito [OSCURATO:PERSONA]), avvero la sentenza della CTP di Varese, che aveva rigettato il ricorso proposto dalla contribuente contro un avviso di accertamento, con il quale l’Ufficio aveva recuperato a tassazione l’imposto di € 4.664,00 a titolo di maggiore IVA per l’anno 2006, rettificando il plafond disponibili e gli acquisti in sospensione di imposta; - dall’esame della sentenza impugnata si evince che l’avviso di accertamento era stato ritenuto legittimo, in assenza di documentazione giustificativa del titolo di non imponibilità e in mancanza di prova dell’uscita dei beni dal territorio dello Stato; - avverso tale decisione la [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione,affidato a due motivi; -l’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso ; -successivamente, con nota depositata in data 26.10.2020, la società contribuente ha segnalato di avere aderito alla “definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione”, documentando l’istanza, l’accettazione e i pagamenti frattanto intervenuti; - la Corte ha disposto il rinvio della causa a nuovo ruolo, al fine di acquisire informazioni in ordine alla allegata sopravvenuta estinzione della pretesa erariale per effetto della richiesta di definizione agevolata; - c on nota del 1 9 .1 1 .2021, l’Agenzia delle Entrate ha aderito alla richiesta della contribuente, in ragione della presentazione della domanda di definizione della controversia, ai sensi dell’art. 6 del d.l. n. 193 del 2016,e dell’integrale pagamento dell’importo dovuto; [OSCURATO:PERSONA] - avuto riguardo al contenuto della documentazione depositata dalla ricorrente, dalle quali emerge la rituale presentazione dell'istanza di definizione agevolata, ai sensi dell’art. 6 del d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 193, convertito conmodificazioni, dalla legge 1.12.2016, n. 225, e al fatto che l'Agenzia ha accertato il positivo esito della stessa e l'integrale estinzione della pretesa erariale, va dichiarata l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere (Cass. 3.10.2018, n. 24083); - quanto al regime delle spese, le stesse rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate, ai sensi del terzo comma dell'art. 46, d.lgs. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 546; -tenuto conto dell’esito del giudizio, non sussistono i presupposti p er le statuizioni di cui all’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002; P.Q.M. La Corte dichiara l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contend