Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 883/2022
ECLI:EU:C:2022:737
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62021CJ0003
SENTENZA DELLA CORTE (Settima Sezione)
29 settembre 2022 (
*1
)
«Rinvio pregiudiziale – Sicurezza sociale dei lavoratori migranti – Regolamento (CE) n. 883/2004 – Coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale – Prestazioni familiari – Pagamento retroattivo – Trasferimento del beneficiario in un altro Stato membro – Articolo 81 – Nozione di “domanda” – Articolo 76, paragrafo 4 – Obbligo reciproco di informazione e di cooperazione – Inosservanza – Termine di prescrizione di dodici mesi – Principio di effettività»
Nella causa C‑3/21,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dalla [OSCURATO:PERSONA] (Alta Corte, Irlanda), con decisione del 30 novembre 2020, pervenuta in cancelleria il 4 gennaio 2021, nel procedimento
FS
contro
[OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA] for [OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA] for [OSCURATO:PERSONA],
LA CORTE (Settima Sezione),
composta da J. Passer, presidente di sezione, F. Biltgen (relatore) e N. Wahl, giudici,
avvocato generale: P. Pikamäe
cancelliere: A. [OSCURATO:PERSONA]
vista la fase scritta del procedimento,
considerate le osservazioni presentate:
–
per FS, da S. Kirwan, solicitor, A. McMahon, BL, e D. Shortall, SC;
–
per [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] for [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] for [OSCURATO:PERSONA], da M. Browne, A. Joyce, J. Quaney, in qualità di agenti, assistiti da K. Binchy, barrister, e C. Donnelly, SC;
–
per il governo ceco, da J. Pavliš, M. Smolek e J. Vláčil, in qualità di agenti;
–
per la Commissione europea, da B.-R. Killmann e D. Martin, in qualità di agenti,
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1
La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 76, paragrafo 4, e dell’articolo 81 del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (
GU 2004, L 166, pag. 1
, e rettifica in
GU 2004, L 200, pag. 1
).
2
Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra, da un lato, la ricorrente nel procedimento principale, FS, e, dall’altro, il [OSCURATO:PERSONA] (Capo dell’ufficio ricorsi in materia di previdenza sociale, Irlanda), il [OSCURATO:PERSONA] (Ufficio ricorsi in materia di previdenza sociale, Irlanda), il [OSCURATO:PERSONA] for [OSCURATO:PERSONA] (Ministro del Lavoro) e il [OSCURATO:PERSONA] for [OSCURATO:PERSONA] (Ministro della Previdenza sociale) in merito al rigetto di una domanda di pagamento retroattivo di assegni familiari presentata da FS.
Contesto normativo
Diritto dell’Unione
3
L’articolo 76, paragrafi 4 e 5, del regolamento n. 883/2004, intitolato «Cooperazione», dispone quanto segue:
«4. Le istituzioni e le persone cui si applica il presente regolamento hanno un obbligo reciproco di informazione e di cooperazione per garantire la corretta applicazione del presente regolamento.
Le istituzioni, secondo il principio di buona amministrazione, rispondono a tutte le domande entro un termine ragionevole e comunicano in proposito alle persone interessate qualsiasi informazione necessaria per far valere i diritti loro conferiti dal presente regolamento.
Le persone interessate hanno l’obbligo di informare quanto prima le istituzioni dello Stato membro competente e dello Stato membro di residenza in merito ad ogni cambiamento nella loro situazione personale o familiare che incida sui loro diritti alle prestazioni previste dal presente regolamento.
5. La mancata osservanza dell’obbligo di informazione di cui al paragrafo 4, terzo comma, può formare oggetto di misure proporzionate conformemente al diritto nazionale. Tuttavia, tali misure devono essere equivalenti a quelle applicabili a situazioni analoghe che dipendono dall’ordinamento giuridico interno e non devono nella pratica rendere impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti conferiti agli interessati dal presente regolamento».
4
L’articolo 81 di tale regolamento, intitolato «Domande, dichiarazioni o ricorsi», così prevede:
«Le domande, le dichiarazioni o i ricorsi che, in applicazione della legislazione di uno Stato membro, devono essere presentati entro un dato termine presso un’autorità, un’istituzione o un organo giurisdizionale di tale Stato membro, sono ricevibili se sono presentati, entro lo stesso termine, presso un’autorità, un’istituzione o un organo giurisdizionale corrispondente di un altro Stato membro. In tale caso, l’autorità, l’istituzione o l’organo giurisdizionale investito trasmette senza indugio tali domande, dichiarazioni o ricorsi all’autorità, all’istituzione o all’organo giurisdizionale competente del primo Stato membro, direttamente o tramite le autorità competenti degli Stati membri interessati. La data alla quale le domande, le dichiarazioni o i ricorsi sono stati presentati presso un’autorità, un’istituzione o un organo giurisdizionale del secondo Stato membro è considerata come la data di presentazione presso l’autorità, l’istituzione o l’organo giurisdizionale competente a darvi seguito».
Diritto irlandese
5
L’articolo 220 del [OSCURATO:PERSONA] 2005 (Testo unico della previdenza sociale del 2005), del 27 novembre 2005, nella versione applicabile alla controversia di cui al procedimento principale (in prosieguo: la «legge del 2005»), prevede che la persona con la quale un figlio a carico risiede abitualmente ha diritto agli assegni familiari per tale figlio ed è designata con l’espressione «soggetto avente diritto».
6
L’articolo 241, paragrafo 1, di tale legge stabilisce che il diritto a qualsiasi prestazione è subordinato alla richiesta secondo le modalità prescritte.
7
In forza dell’articolo 182, lettera k), del [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] and Control) Regulations 2007 (S.I. N
o
142 of 2007) – Prescribed time for making claim [regolamento del 2007 sulla previdenza sociale (domande riunite, pagamenti e controllo) (decreto ministeriale n. 142 del 2007) – Prescrizione del termine per la presentazione delle domande], nella versione applicabile alla controversia di cui al procedimento principale, per quanto riguarda domande di assegni familiari, il termine prescritto è di dodici mesi a decorrere dalla data in cui l’interessato soddisfa i requisiti di ammissibilità di cui all’articolo 220 e diventa un soggetto avente diritto.
8
L’articolo 241, paragrafo 4, della legge del 2005 precisa, in sostanza, che chi non abbia presentato domanda di assegni familiari entro il termine prescritto perde qualsiasi diritto a ottenere il pagamento retroattivo di prestazioni dovute anteriormente alla data di presentazione della domanda, a meno che il funzionario responsabile dell’esame iniziale della domanda o dell’esame del ricorso relativo a tale domanda non ritenga sussistente una giusta causa di ritardo nella presentazione della domanda. In quest’ultimo caso, gli assegni familiari sono dovuti a partire dal primo giorno del mese successivo a quello in cui il richiedente è divenuto un soggetto avente diritto, ai sensi dell’articolo 220 di tale legge.
9
L’articolo 301 della succitata legge dispone, in particolare, che un funzionario responsabile dell’esame iniziale di una domanda può, in qualsiasi momento, riesaminare una decisione di un altro funzionario responsabile, qualora intervenga un cambiamento di circostanze rilevante successivo a tale decisione.
Procedimento principale e questioni pregiudiziali
10
La ricorrente nel procedimento principale, cittadina rumena, si è sposata nel 2012 in Romania, dove ha dato alla luce un figlio nel dicembre 2015.
11
Ella ha presentato una domanda volta all’ottenimento di assegni familiari in tale Stato membro, che le sono stati concessi a partire dal dicembre 2015 o dal gennaio 2016.
12
Nell’ottobre 2016, il coniuge della ricorrente nel procedimento principale si è trasferito in Irlanda per lavorare come operatore presso un istituto di cura. Egli non ha presentato alcuna domanda volta all’ottenimento di assegni familiari in tale Stato membro. Quando, alla fine del 2016, la ricorrente nel procedimento principale e il loro figlio lo hanno raggiunto in Irlanda, nemmeno detta ricorrente ha presentato una domanda in tal senso in questo Stato membro, ma ha continuato a percepire gli assegni familiari rumeni.
13
Il 10 gennaio 2018, la ricorrente nel procedimento principale ha presentato, presso le autorità competenti irlandesi, una domanda volta all’ottenimento di assegni familiari irlandesi.
14
Ai sensi del diritto sociale irlandese, tale domanda è stata qualificata come tardiva, dato che era stata presentata più di dodici mesi dopo la data in cui la ricorrente nel procedimento principale o il suo coniuge si erano trasferiti in Irlanda. Secondo il summenzionato diritto, una domanda siffatta può dar luogo a un pagamento retroattivo di assegni familiari solo qualora il richiedente menzioni motivi che giustifichino la presentazione tardiva della sua domanda. Conformemente a una prassi costante, tuttavia, non costituisce un motivo del genere la mancata conoscenza, da parte di un richiedente, del diritto di chiedere assegni familiari.
15
Nel caso di specie, poiché la ricorrente nel procedimento principale non aveva precisato alcun motivo di giustificazione, le autorità competenti irlandesi hanno ritenuto che essa non avesse chiesto specificamente un pagamento retroattivo e che, pertanto, non occorresse concederle un pagamento siffatto.
16
Così, la domanda di assegni familiari presentata dalla ricorrente nel procedimento principale presso dette autorità è stata accolta da queste ultime nel febbraio 2018 e il versamento degli assegni familiari rumeni è cessato approssimativamente nello stesso momento.
17
Il 13 agosto 2018, la ricorrente nel procedimento principale ha chiesto il riesame della decisione di dette autorità sul fondamento dell’articolo 301 della legge del 2005, sostenendo che nel suo caso avrebbe dovuto essere previsto un pagamento retroattivo. Tale domanda di riesame è stata respinta il 22 agosto 2018.
18
Poiché il ricorso proposto il 29 agosto 2018 dalla ricorrente nel procedimento principale dinanzi all’ufficio ricorsi in materia di previdenza sociale è stato respinto il 12 febbraio 2019, la medesima ha proposto, il 10 maggio 2019, un ricorso avverso tale decisione di rigetto dinanzi al giudice del rinvio.
19
Anzitutto, il summenzionato giudice rileva, senza tuttavia condividere tale punto di vista, che, secondo la ricorrente nel procedimento principale, il fatto di essere beneficiaria di assegni familiari rumeni costituiva una domanda ai sensi dell’articolo 81 del regolamento n. 883/2004, per il motivo che la domanda «esistente» in Romania avrebbe dovuto essere considerata una domanda ai fini dell’ottenimento di assegni familiari irlandesi in virtù di tale articolo 81, a partire dal momento in cui l’Irlanda è divenuta lo Stato membro competente.
20
Detto giudice si interroga poi sull’applicabilità dell’articolo 76 del regolamento n. 883/2004 alla controversia di cui è investito, in quanto la ricorrente nel procedimento principale afferma che la mancata osservanza dell’obbligo previsto da tale articolo non produce l’effetto di disapplicare le disposizioni dell’articolo 81 del regolamento in parola. L’obbligo di trattare una domanda sarebbe indipendente dall’obbligo sopracitato, dal momento che la Corte avrebbe dichiarato che la mancata comunicazione di informazioni non era necessariamente tale da compromettere la continuità della copertura previdenziale.
21
Il giudice del rinvio ritiene, infine, che, poiché la ricorrente nel procedimento principale non ha adempiuto il suo obbligo di comunicare i cambiamenti rilevanti della sua situazione, alla stessa devono essere applicate misure proporzionate conformemente al diritto nazionale, che non rendano, nella pratica, impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti conferiti agli interessati da detto regolamento.
22
Date tali circostanze, la [OSCURATO:PERSONA] (Alta Corte, Irlanda) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1)
Se la nozione di “domanda” di cui all’articolo 81 del regolamento n. 883/2004 comprenda la situazione in cui sia in corso la percezione di una prestazione periodica proveniente da un primo Stato membro (laddove, correttamente, tale prestazione sia erogabile da parte di un secondo Stato membro) ogni volta che tale prestazione è erogata, anche dopo la richiesta originaria e la decisione originaria del primo Stato membro di concedere la prestazione.
2)
In caso di risposta affermativa alla prima questione, allora, qualora una domanda di previdenza sociale sia erroneamente presentata a uno Stato membro d’origine, mentre avrebbe dovuto essere presentata a un secondo Stato membro, se l’obbligo del secondo Stato membro ai sensi dell’articolo 81 del regolamento n. 883/2004 (in particolare, l’obbligo di considerare ricevibile nel secondo Stato membro una domanda presentata allo Stato membro di origine) debba essere interpretato come del tutto indipendente dall’obbligo della richiedente di fornire informazioni corrette sul suo luogo di residenza, ai sensi dell’articolo 76, paragrafo 4, del regolamento n. 883/2004, in modo tale che una domanda erroneamente presentata allo Stato membro d’origine debba essere accettata in quanto ricevibile dal secondo Stato membro ai fini dell’articolo 81, nonostante la mancata comunicazione da parte della richiedente di informazioni corrette sul suo luogo di residenza ai sensi dell’articolo 76, paragrafo 4, [di tale regolamento] entro il termine per presentare la domanda prescritto dalla legge del secondo Stato membro.
3)
Se il principio generale di effettività previsto dal diritto dell’Unione abbia come conseguenza che l’accesso ai diritti conferiti dal diritto dell’Unione sia reso inefficace, in circostanze come quelle di cui al presente procedimento (in particolare, in circostanze in cui la cittadina dell’Unione [europea] che esercita i diritti di libera circolazione viola l’obbligo di cui all’articolo 76, paragrafo 4, di comunicare alle autorità di previdenza sociale dello Stato membro di origine il cambiamento del suo paese di residenza), da un requisito previsto dal diritto nazionale nello Stato membro in cui il diritto di libera circolazione è esercitato, ai sensi del quale, al fine di ottenere la retroattività di una domanda di assegni familiari, un cittadino dell’Unione deve chiedere tale prestazione nel secondo Stato membro entro un termine di dodici mesi prescritto dal diritto interno di quest’ultimo Stato membro».
Sulle questioni pregiudiziali
Sulla prima questione
23
Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 81 del regolamento n. 883/2004 debba essere interpretato nel senso che la nozione di «domanda», ai sensi di tale articolo, si riferisce unicamente alla domanda iniziale presentata in applicazione della legislazione di uno Stato membro da una persona che, successivamente, si sia avvalsa del suo diritto alla libera circolazione, o se si riferisca anche a una domanda «in corso», che intervenga durante il versamento periodico, da parte delle autorità competenti di tale Stato membro, di una prestazione normalmente dovuta, al momento di tale versamento, da un altro Stato membro.
24
Per quanto riguarda l’interpretazione di una disposizione del diritto dell’Unione, si deve tener conto, secondo costante giurisprudenza della Corte, non soltanto del suo tenore letterale, ma anche del suo contesto e degli scopi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte, ove la genesi della disposizione in questione può parimenti presentare elementi pertinenti ai fini dell’interpretazione (v., in tal senso, sentenza dell’8 maggio 2019, Inspecteur van de Belastingdienst,
C‑631/17
,
EU:C:2019:381
, punto
29
e giurisprudenza ivi citata).
25
Nel caso di specie, la Corte ha già dichiarato, per quanto concerne l’articolo 83 del regolamento n. 4 del Consiglio, del 3 dicembre 1958, che determina le modalità di applicazione e integra le disposizioni del regolamento n. 3, concernente la sicurezza sociale dei lavoratori migranti (
GU 1958, 30, pag. 597
), il cui contenuto è sostanzialmente equivalente a quello dell’articolo 81 del regolamento n. 883/2004, che dal testo di tale articolo 83 risulta che esso riguarda il deposito delle domande presentate dai lavoratori migranti (v., in tal senso, sentenza del 10 giugno 1982, Camera,
92/81
,
EU:C:1982:219
, punto
7
).
26
Infatti, l’articolo 81 del regolamento n. 883/2004 ha lo scopo di agevolare la circolazione dei lavoratori migranti, semplificando, da un punto di vista amministrativo, le loro pratiche, data la complessità delle procedure amministrative esistenti nei vari Stati membri, e di evitare che, per ragioni puramente formali, gli interessati possano essere privati dei loro diritti. Perciò, in forza di tale articolo, la presentazione di una domanda ad un’autorità, un’istituzione o un organo giurisdizionale di uno Stato membro diverso dallo Stato membro competente a corrispondere la prestazione ha gli stessi effetti della diretta presentazione della domanda all’autorità competente di quest’ultimo Stato membro [v., in tal senso, per quanto riguarda l’articolo 83 del regolamento n. 4, sentenza del 10 giugno 1982, Camera,
92/81
,
EU:C:1982:219
, punto
7
, e, per quanto riguarda l’articolo 86 del regolamento (CEE) n. 1408/71, del 14 giugno 1971, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità (
GU 1971, L 149, pag. 2
), sentenza del 27 maggio 1982, Aubin,
227/81
,
EU:C:1982:209
, punto
23
].
27
Ne consegue che l’articolo 81 del regolamento n. 883/2004 è destinato ad applicarsi qualora una domanda volta all’ottenimento di assegni familiari sia presentata da un lavoratore migrante presso le autorità di uno Stato membro che non è competente a darvi seguito in forza delle norme di conflitto previste da tale regolamento.
28
Per contro, qualora una domanda volta all’ottenimento di assegni familiari sia presentata alle autorità di uno Stato membro in forza del solo diritto nazionale di quest’ultimo e la situazione del beneficiario sia limitata all’interno di tale Stato membro, detta domanda non rientra nell’ambito di applicazione del regolamento n. 883/2004 e non può quindi essere considerata una «domanda» ai sensi dell’articolo 81 di tale regolamento.
29
Nel caso di specie, è giocoforza constatare che, al momento della presentazione della domanda iniziale di assegni familiari in Romania, la situazione familiare della ricorrente nel procedimento principale non presentava alcun elemento di estraneità e soltanto le autorità rumene erano competenti a dare seguito a tale domanda.
30
Solo a partire dal momento in cui la ricorrente nel procedimento principale ha trasferito la sua residenza in Irlanda la medesima è rientrata nell’ambito di applicazione ratione personae del regolamento n. 883/2004 e, di conseguenza, le norme di conflitto previste da quest’ultimo sono divenute applicabili nei suoi confronti.
31
Tuttavia, non si può ammettere che, in assenza di qualsiasi pratica amministrativa della persona interessata, il fatto di continuare a percepire una prestazione periodica da parte delle autorità di uno Stato membro possa essere assimilato a una «domanda», ai sensi dell’articolo 81 del regolamento n. 883/2004.
32
Infatti, un’interpretazione del genere non sarebbe coerente con lo scopo dell’articolo 81 del regolamento n. 883/2004, che consiste proprio, come emerge dal punto 26 della presente sentenza, nel semplificare le pratiche amministrative degli interessati tenuto conto della complessità delle procedure esistenti nei vari Stati membri.
33
A questo proposito, va rilevato che il sistema di trasmissione delle domande, delle dichiarazioni o dei ricorsi istituito dall’articolo 81 del regolamento n. 883/2004, ai sensi del quale le autorità di uno Stato membro che non è competente in forza delle norme di conflitto previste da tale regolamento trasmettono senza indugio le domande, le dichiarazioni o i ricorsi di cui sono investite alle autorità dello Stato membro competente, è subordinato all’osservanza, da parte delle istituzioni e delle persone interessate, dell’obbligo reciproco di informazione e di cooperazione ad esse incombente.
34
Risulta, in particolare, dall’articolo 76, paragrafo 4, del regolamento n. 883/2004 che, mentre le autorità hanno l’obbligo di rispondere a tutte le domande entro un termine ragionevole e di fornire alle persone interessate qualsiasi informazione necessaria per far valere i diritti loro conferiti dal regolamento di cui trattasi, tali persone, dal canto loro, hanno l’obbligo di informare quanto prima le istituzioni dello Stato membro competente e dello Stato membro di residenza in merito ad ogni cambiamento nella loro situazione personale o familiare che incida sui loro diritti alle prestazioni previste da detto regolamento.
35
Inoltre, un’interpretazione della nozione di «domanda» che prescinda da qualsiasi pratica amministrativa della persona interessata porrebbe le autorità investite nell’impossibilità di conformarsi agli obblighi derivanti sia dall’articolo 76 sia dall’articolo 81 del regolamento n. 883/2004, dal momento che esse non potrebbero stabilire né il momento in cui occorre trasmettere le informazioni, le domande, le dichiarazioni o i ricorsi di cui trattasi, né le autorità alle quali essi devono essere trasmessi.
36
Alla luce di quanto precede, occorre rispondere alla prima questione dichiarando che l’articolo 81 del regolamento n. 883/2004 deve essere interpretato nel senso che la nozione di «domanda», ai sensi di tale articolo, si riferisce unicamente alla domanda presentata, da una persona che si è avvalsa del suo diritto alla libera circolazione, presso le autorità di uno Stato membro che non è competente in forza delle norme di conflitto previste da detto regolamento. Pertanto, tale nozione non comprende né la domanda iniziale presentata in applicazione della legislazione di uno Stato membro da una persona che non si sia ancora avvalsa del suo diritto alla libera circolazione, né il versamento periodico, da parte delle autorità di detto Stato membro, di una prestazione normalmente dovuta, al momento di tale versamento, da un altro Stato membro.
Sulla seconda questione
37
Tenuto conto della risposta fornita alla prima questione, non occorre rispondere alla seconda questione.
Sulla terza questione
38
Con la sua terza questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se il diritto dell’Unione, e più specificamente il principio di effettività, osti all’applicazione di una normativa nazionale che assoggetta l’effetto retroattivo di una domanda di assegni familiari a un termine di prescrizione di dodici mesi.
39
A tal riguardo, occorre ricordare che il diritto dell’Unione non pregiudica la competenza degli Stati membri a organizzare i propri regimi di previdenza sociale e che spetta alla legislazione di ciascuno Stato membro stabilire i requisiti per la concessione delle prestazioni di previdenza sociale, l’importo e la durata delle stesse nonché i termini per presentare le domande volte all’ottenimento di tali prestazioni (v., in tal senso, sentenza del 18 novembre 2010, Xhymshiti,
C‑247/09
,
EU:C:2010:698
, punto
43
). Tali requisiti devono tuttavia rispettare il diritto dell’Unione e ad essi non può conseguire l’esclusione dalla sfera di applicazione di una normativa nazionale delle persone alle quali, in forza del regolamento n. 883/2004, detta normativa può essere applicata (v., in tal senso, sentenza del 4 giugno 2015, Fischer-Lintjens,
C‑543/13
,
EU:C:2015:359
, punto
49
).
40
Nel caso di specie, si deve rilevare che dal termine di prescrizione previsto dalla normativa irlandese non consegue l’esclusione degli interessati dal beneficio degli assegni familiari, ma esso limita unicamente il loro diritto a un pagamento retroattivo qualora i medesimi non ne facciano domanda entro un termine di dodici mesi a decorrere dalla data in cui sono soddisfatti i requisiti di ammissibilità all’ottenimento degli assegni in parola.
41
Pertanto, non è escluso che, nell’ipotesi in cui la ricorrente nel procedimento principale avesse dichiarato quanto prima alle autorità rumene o alle autorità irlandesi il suo cambiamento di domicilio, ella avrebbe potuto beneficiare di un pagamento retroattivo degli assegni familiari irlandesi.
42
Infatti, come risulta dal punto 34 della presente sentenza, conformemente all’articolo 76, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento n. 883/2004, qualsiasi persona beneficiaria di una prestazione sociale deve informare quanto prima le istituzioni dello Stato membro competente e quelle dello Stato membro di residenza in merito ad ogni cambiamento nella sua situazione personale o familiare idoneo ad incidere sui suoi diritti alle prestazioni previste da tale regolamento.
43
A questo proposito, la Corte ha già dichiarato che la mancata osservanza dell’obbligo di informazione di cui a tale disposizione può unicamente comportare, a norma dell’articolo 76, paragrafo 5, di tale regolamento, l’applicazione di misure proporzionate conformemente al diritto nazionale che devono, da una parte, essere equivalenti a quelle applicabili a situazioni analoghe che dipendono dall’ordinamento giuridico interno (principio di equivalenza) e, dall’altra, non rendere in pratica impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti conferiti agli interessati da detto regolamento (principio di effettività) (v., in tal senso, sentenza del 4 giugno 2015, Fischer-Lintjens,
C‑543/13
,
EU:C:2015:359
, punto
57
).
44
Come sottolineato dal giudice del rinvio, dato che la ricorrente nel procedimento principale non ha invocato una violazione del principio di equivalenza, la Corte non è chiamata ad analizzare quest’ultimo nell’ambito della presente causa.
45
Per quanto riguarda il principio di effettività, è giurisprudenza costante che la fissazione di termini ragionevoli a pena di decadenza soddisfa, in linea di principio, l’esigenza di effettività, dal momento che essa configura un’applicazione del principio fondamentale di certezza del diritto, a tutela sia dell’interessato sia dell’amministrazione coinvolta. Infatti, termini del genere non sono tali da rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti attribuiti dall’ordinamento giuridico dell’Unione (v., in tal senso, sentenze del 15 aprile 2010, Barth,
C‑542/08
,
EU:C:2010:193
, punto
28
, e dell’8 luglio 2010, Bulicke,
C‑246/09
,
EU:C:2010:418
, punto
36
).
46
Inoltre, la Corte ha dichiarato che una disposizione nazionale che limita a sei mesi l’efficacia retroattiva delle domande di assegni familiari non rende impossibile l’esercizio dei diritti conferiti dal diritto dell’Unione ai lavoratori migranti (v., in tal senso, sentenza del 23 novembre 1995, Alonso-Pérez,
C‑394/93
,
EU:C:1995:400
, punti
30
e
32
), così come ha riconosciuto che è ragionevole un termine nazionale di decadenza triennale (v., in tal senso, sentenza del 15 aprile 2010, Barth,
C‑542/08
,
EU:C:2010:193
, punto
28
).
47
Ne consegue che un termine di prescrizione di dodici mesi non appare, di per sé, tale da rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti conferiti dal regolamento n. 883/2004.
48
Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla terza questione dichiarando che il diritto dell’Unione, e più specificamente il principio di effettività, non osta all’applicazione di una normativa nazionale che assoggetta l’effetto retroattivo di una domanda di assegni familiari a un termine di prescrizione di dodici mesi, poiché tale termine non rende praticamente impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio, da parte dei lavoratori migranti di cui trattasi, dei diritti conferiti dal regolamento n. 883/2004.
Sulle spese
49
Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Settima Sezione) dichiara:
1)
L’articolo 81 del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale,
deve essere interpretato nel senso che:
la nozione di «domanda», ai sensi di tale articolo, si riferisce unicamente alla domanda presentata, da una persona che si è avvalsa del suo diritto alla libera circolazione, presso le autorità di uno Stato membro che non è competente in forza delle norme di conflitto previste da detto regolamento. Pertanto, tale nozione non comprende né la domanda iniziale presentata in applicazione della legislazione di uno Stato membro da una persona che non si sia ancora avvalsa del suo diritto alla libera circolazione, né il versamento periodico, da parte delle autorità di detto Stato membro, di una prestazione normalmente dovuta, al momento di tale versamento, da un altro Stato membro.
2)
Il diritto dell’Unione, e più specificamente il principio di effettività, non osta all’applicazione di una normativa nazionale che assoggetta l’effetto retroattivo di una domanda di assegni familiari a un termine di prescrizione di dodici mesi, poiché tale termine non rende praticamente impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio, da parte dei lavoratori migranti di cui trattasi, dei diritti conferiti dal regolamento n. 883/2004.
Firme
(
*1
) Lingua processuale: l’inglese.