CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 26 ottobre 2022
Cassazione n. 47781/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma emessa in data 08/02/2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 28/10/2020, ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Roma, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Roma in data 06/07/2015, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato a pena di giustizia per il reato di bancarotta fraudolenta documentale, quale legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., dichiarata fallita in data 24/11/2011, riduceva la pena principale ed accessoria nei confronti dell'imputato. 2. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del difensore di fiducia avv.to [OSCURATO:PERSONA], in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], deducendo un unico motivo, di seguito enunciato nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: 2.1 violazione di legge, in riferimento all'art. 81, comma secondo, cod. pen., e vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen., avendo la Corte di merito motivato il diniego di riconoscimento della continuazione per insufficienza della documentazione difensiva, laddove avrebbe ben potuto integrare detta documentazione di ufficio, quanto alla copia della sentenza irrevocabile con la quale si richiedeva la continuazione. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è fondato, atteso che l'argomentazione spesa dalla Corte di merito per rigettare l'applicazione dell'istituto della continuazione tra i fatti di cui alla presente vicenda e quelli posti a fondamento di altra sentenza di condanna irrevocabile, emergente dalla documentazione difensiva, appare del tutto pretestuosa ed illogica. La Corte territoriale ha dato atto che la difesa aveva prodotto la sentenza emessa dal Tribunale di Roma in data 20/01/2017, irrevocabile il 06/07/2017 ed il provvedimento di cumulo emesso dalla Procura della Repubblica di Roma il 08/05/2018, n. 3362/2017 SIEP, ma che tale sentenza era già stata posta in continuazione con altra sentenza, a sua volta emessa dal Tribunale di Roma il 21/11/2016, non essendo, quindi, stata prodotta l'ordinanza con cui era stato calcolato il trattamento sanzionatorio ed individuato il reato più grave. Come già ribadito da questa Corte regolatrice "Il giudice di appello, investito della richiesta di applicazione della continuazione con fatti già coperti da giudicato, non può sottrarsi alla decisione o demandarla al giudice dell'esecuzione a fronte dell'omessa produzione dei provvedimenti da cui desumere l'esistenza dell'unicità del disegno criminoso, incombendo sulla parte richiedente un mero onere di allegazione, osservato il quale, ove la richiesta sia stata proposta tempestivamente, è necessario provvedere, anche mediante l'acquisizione d'ufficio degli atti indicati." (Sez. 3, n. 30272 del 08/06/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 282475, che ha dato continuità all'insegnamento delle Sezioni Unite, n.1 del 19/01/2000, Tuzzolino, Rv. 216238, che ha ricordato l'obbligo del giudice del gravame di pronunciarsi, in base al principio devolutivo, non essendo possibile per il giudice sottrarsi dal compito di pronunciarsi, riservandone la decisione, eventualmente, al giudice dell'esecuzione, con conseguente sussistenza, qualora il giudice di appello abbia omesso di pronunciare sulla richiesta di continuazione formulata con specifico motivo di impugnazione, dell'interesse dell'imputato al ricorso per cassazione per la mancata pronuncia sul punto). Tali principi, chiaramente declinati, appaiono indiscutibilmente applicabili al caso di specie, in cui la Corte di merito ha rigettato il motivo di ricorso in maniera del tutto illegittima. La sentenza impugnata va, pertanto, annullata, limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di Appello di Roma. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata, limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di Appello di Roma. Così deciso in Roma, il 26/10/2022 Il