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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 aprile 1993

Cassazione n. 13204/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il 29/04/1993 avverso la sentenza del 15/09/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Messina, con sentenza del 15 settembre 2021, ha confermato la decisione del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto, pronunciata in data 12 maggio 2020, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]Allura, condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di estorsione aggravata.

Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deducono vizi motivazionali in punto di prova della penale responsabilità, è privo di concreta specificità perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi, con corretti argomenti logici e giuridici, dai giudici dell'appello (Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945 e Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521).

La Corte territoriale, con motivazione ineccepibile in punto di logica e coerente con le risultanze istruttorie, ha escluso che le dichiarazioni della persona offesa «avrebbero dovuto essere valutate secondo la regola di giudizio di cui all'art. 192, comma 3, c.p.p.» non essendo emerso alcun elemento indiziario idoneo a qualificare il Giunta come spacciatore di droga (pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata).

L'accertamento di fatto, svolto dalla Corte territoriale, sorretto da motivazione non manifestamente illogica e, dunque, non censurabile in questa sede (Sez.

U, n. 15208 del 25/02/2010, Mills, Rv. 246584; Sez. 4, n. 46203 del 19/09/2019, Pavone, Rv. 277947 - 01) ha dato conto delle ragioni per le quali, al di là della veste formale, pacificamente mai assunta, il GIUNTA, non fosse soggetto da reputarsi «indagabile» al momento della sua deposizione.

La Corte territoriale ha fatto, quindi, corretto uso del principio di diritto secondo cui l'obbligo di applicare la regola di giudizio di cui all'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. insorge esclusivamente laddove emergano, ictu ocu/i, elementi precisi di reità, elementi che non possono automaticamente inferirsi dal solo fatto che il dichiarante risulti essere stato coinvolto in vicende potenzialmente suscettibili di dar luogo alla formulazione di addebiti di carattere penale a suo carico (vedi Sez. 4, n. 46203 del 19/09/2019, Pavone, Rv. 277947 - 01). rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte. cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il 29/04/1993 avverso la sentenza del 15/09/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Messina, con sentenza del 15 settembre 2021, ha confermato la decisione del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto, pronunciata in data 12 maggio 2020, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]Allura, condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di estorsione aggravata. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deducono vizi motivazionali in punto di prova della penale responsabilità, è privo di concreta specificità perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi, con corretti argomenti logici e giuridici, dai giudici dell'appello (Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945 e Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521). La Corte territoriale, con motivazione ineccepibile in punto di logica e coerente con le risultanze istruttorie, ha escluso che le dichiarazioni della persona offesa «avrebbero dovuto essere valutate secondo la regola di giudizio di cui all'art. 192, comma 3, c.p.p.» non essendo emerso alcun elemento indiziario idoneo a qualificare il Giunta come spacciatore di droga (pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata). L'accertamento di fatto, svolto dalla Corte territoriale, sorretto da motivazione non manifestamente illogica e, dunque, non censurabile in questa sede (Sez. U, n. 15208 del 25/02/2010, Mills, Rv. 246584; Sez. 4, n. 46203 del 19/09/2019, Pavone, Rv. 277947 - 01) ha dato conto delle ragioni per le quali, al di là della veste formale, pacificamente mai assunta, il GIUNTA, non fosse soggetto da reputarsi «indagabile» al momento della sua deposizione. La Corte territoriale ha fatto, quindi, corretto uso del principio di diritto secondo cui l'obbligo di applicare la regola di giudizio di cui all'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. insorge esclusivamente laddove emergano, ictu ocu/i, elementi precisi di reità, elementi che non possono automaticamente inferirsi dal solo fatto che il dichiarante risulti essere stato coinvolto in vicende potenzialmente suscettibili di dar luogo alla formulazione di addebiti di carattere penale a suo carico (vedi Sez. 4, n. 46203 del 19/09/2019, Pavone, Rv. 277947 - 01). rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte. cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso,
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