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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 01573/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/02/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. 28898/2022 [OSCURATO:PERSONA] E CONSIDERATO DIRITTO 1.La Corte di appello di Genova, con la sentenza in epigrafe, confermava la sentenza di primo grado in forza della quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena ritenuta di giustizia per i reati di cui agli artt. 474 e 648 c.p.

2. Contro detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo difensore di fiducia, deducendo con un unico motivo vizio di motivazione relativamente alla mancata adozione di una pronunzia ex art. 131 bis. c.p., assumendo che i giudici di appello erano incorsi in un vero e proprio travisamento in relazione al contenuto del certificato penale in atti.

3. Il ricorso è inammissibile in ragione della manifesta infondatezza delle censure proposte.

Invero non si prospettano sul punto possibilità di intervento di questa Corte Suprema atteso che i giudici territoriali, con una valutazione di merito non sindacabile in sede di legittimità, hanno già escluso, nel caso in esame, la "particolare tenuità del fatto", tenuto conto che il fatto non poteva essere ritenuto "minima/e" in ragione del non trascurabile valore dei beni inseriti nel mercato clandestino e pure valutate .g"successive" condanne specific:he a carico dell'imputato. f Orbene la circostanza che, come dedotto e comprovato dal ricorrente, le condanne riguardano fatti "precedenti", non inficia la tenuta logica della motivazione in quanto i giudici di merito hanno escluso la "particolare tenuità del fatto" anche in ragione di altri elementi in relazione ai quali la difesa nulla ha dedotto.

3. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in tremila euro.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, in data

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/02/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. 28898/2022 [OSCURATO:PERSONA] E CONSIDERATO DIRITTO 1.La Corte di appello di Genova, con la sentenza in epigrafe, confermava la sentenza di primo grado in forza della quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena ritenuta di giustizia per i reati di cui agli artt. 474 e 648 c.p. 2. Contro detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo difensore di fiducia, deducendo con un unico motivo vizio di motivazione relativamente alla mancata adozione di una pronunzia ex art. 131 bis. c.p., assumendo che i giudici di appello erano incorsi in un vero e proprio travisamento in relazione al contenuto del certificato penale in atti. 3. Il ricorso è inammissibile in ragione della manifesta infondatezza delle censure proposte. Invero non si prospettano sul punto possibilità di intervento di questa Corte Suprema atteso che i giudici territoriali, con una valutazione di merito non sindacabile in sede di legittimità, hanno già escluso, nel caso in esame, la "particolare tenuità del fatto", tenuto conto che il fatto non poteva essere ritenuto "minima/e" in ragione del non trascurabile valore dei beni inseriti nel mercato clandestino e pure valutate .g"successive" condanne specific:he a carico dell'imputato. f Orbene la circostanza che, come dedotto e comprovato dal ricorrente, le condanne riguardano fatti "precedenti", non inficia la tenuta logica della motivazione in quanto i giudici di merito hanno escluso la "particolare tenuità del fatto" anche in ragione di altri elementi in relazione ai quali la difesa nulla ha dedotto. 3. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in tremila euro. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, in data
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