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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 11 novembre 2025

Cassazione n. 13372/2026

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ale di Gelaudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigettodel ricorso;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di Gela, in funzione di giudicedell’esecuzione, con l’ordinanza in preambolo ha dichiarato inammissibile l'istanza avanzatanell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] intesa al riconoscimento della continuazione, ai sensidell’art. 671 cod. proc. pen., in relazione a reati separatamente giudicati in sede dicognizione e, segnatamente, con le sentenze indicate nel provvedimento di esecuzione dipene concorrenti in data 19 gennaio 2023, già ritenute unificate ex art. 81 cod. pen.(sentenza della Corte di appello di Caltanissetta il 17 dicembre 1997 e sentenza dalla [OSCURATO:PERSONA] di appello di Palermo il 29 luglio 2000) con quella del Tribunale di Gela in data 4luglio 2018, parzialmente riformata da quella resa dalla Corte di appello di Caltanisetta il 9luglio 2019, irrevocabile il 4 giugno2021.

A ragione della decisione il [OSCURATO:PERSONA] dell’esecuzione ha osservato come detta istanzacostituisse mera riproposizione di altra precedente, già rigettata in data 22 luglio 2024(provvedimento divenuto definitivo a seguito del rigetto del ricorso per cassazione consentenza della Sezione Quinta n. 1048 del 28/01/2024), basata sui medesimi elementi.2. [OSCURATO:PERSONA] per cassazione, tramite il difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], e, con ununico motivo, deduce il vizio di violazione di legge.Lamenta l'erroneità della declaratoria d'inammissibilità della istanza, che il giudicedell'esecuzione ha ritenuto identicamente riproduttiva di altra già rigettata senza valutarel’elemento nuovo,dedotto e allegato in occasione dell’istanza introduttiva dell’incidente diesecuzione, costituito dalle dichiarazioni rese dal teste di polizia giudiziaria [OSCURATO:PERSONA] del 9 giugno 2019, nel corso del giudizio di appello riguardante il reato di cuiall’art. 416-bis cod. pen., allegate al ricorso ai fini dell’autosufficienza.Questi aveva, invero, affermato che il ricorrente – fin dai primi anni Novanta, senzasoluzione di continuità nonostante i periodi di detenzione – aveva militato nella consorteriamafiosa di Gela dell’associazione per delinquere cosa nostra; ciò che aveva determinato lariforma nel corso di quel giudizio della condanna per il reato di cui all’art. 416 cod. pen. inquella di partecipazione ad associazione mafiosa.

A fronte di tale deduzione, il [OSCURATO:PERSONA] dell’esecuzione avrebbe omesso di fornireadeguata motivazione in merito all’avvenuta considerazione di tale elemento nuovo, edell’affermata inidoneità a superare il giudicato esecutivo.

3. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], intervenuto con requisitoria scrittadepositata in data 11 novembre 2025, ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.4.

Il difensore del ricorrente, con memoria depositata in data 23 dicembre 2025, cui èallegato il provvedimento del [OSCURATO:PERSONA] dell’esecuzione in data 22 luglio 2024, ha replicato alleconclusioni del [OSCURATO:PERSONA] procuratore generale e ribadito, ulteriormente articolandole, lecensure dedotte con il ricorso.

In particolare, ha richiamato il principio del limitato giudicato esecutivo espresso daSez.

U, n. 18288 del 21 gennaio 2010, Beschi, Rv. 246651 e quello del dovere, da parte delgiudice dell’esecuzione, di una verifica concreta del requisito di novità dell’istanza, nonpotendo arrestarsi al rilievo meramente formale del «già deciso», ma dovendo indagare se larichiesta introduca presupposti nuovi, fattuali o giuridici, idonei a mutare il quadro valutativo(Sez. 1, n. 39341 del 21/09/2021, Novembrini, n.m.).[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso deduce censure che non superano il vaglio di ammissibilità.

2. È fermo nella giurisprudenza di legittimità il principio secondo cui «La preclusione delcd. giudicato esecutivo opera per le sole questioni dedotte ed effettivamente decise e nonanche per le questioni meramente deducibili, ovvero per le questioni proponibili ma nondedotte o non valutate nemmeno implicitamente nella precedente decisione definitiva» (Sez.1, n. 36547 del 18/09/2025, Sorgente, Rv. 288873 – 01; Sez. 1, n. 27712 del 01/07/2020,Paviglianiti, Rv. 279786 – 01; Sez. 1, n. 7877 del 21/01/2015, Conti, Rv. 262596-01; Sez. 1,n. 30496 del 03/06/2010, Nicolini, Rv. 248319)È canone pacifico nell'interpretazione di questa Corte che il principio generaledell'ordinamento, esplicitato dall'art. 649 cod. proc. pen. per il giudizio di cognizione, siariferibile anche all'esecuzione penale, settore in cui detta limitazione trova ulteriore esplicitoriscontro normativo nella disposizione di cui all'art. 666, comma 2, cod. proc. pen. a tenoredella quale è preclusa, e sanzionata con l'inammissibilità, la riproposizione delle medesimequestioni già esaminate e decise con provvedimento suscettibile di impugnazione, quandoquesta non sia esperita ovvero sia attivata con esito infruttuoso.[OSCURATO:PERSONA].

U, n. 18288 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Beschi, Rv. 246651 – 01 si è precisato che «Lacircostanza che nel procedimento di esecuzione non si ha mai un giudizio di merito sul fattocomporta necessariamente una diversa regolamentazione dell'efficacia preclusiva delladecisione, nel senso che le richieste del soggetto interessato sono - di norma - suscettibili diessere riproposte in qualsiasi momento, con il solo limite, previsto dall'art. 666/2° c.p.p., chela nuova istanza non costituisca mera riproposizione di altra già rigettata, basata sui"medesimi elementi".

Con tale limite si è inteso creare, per arginare richieste meramentedilatorie, un filtro processuale, ritenuto dal legislatore delegato necessario in un'ottica dieconomia e di efficienza processuale e concepito sull'esempio di quanto già legislativamenteprevisto in tema di procedimento di sorveglianza (…) Si colloca così in questa prospettiva lanozione di "giudicato esecutivo", impiegata non in senso tecnico ma in senso convenzionale,per certificare il limitato effetto "autoconservativo" di un accertamento rebus sic stantibus.Più correttamente la stabilizzazione giuridica di siffatto accertamento deve essere designatacon il termine "preclusione", proprio al fine di rimarcarne le differenze con il concettotradizionale di giudicato».L'effetto preclusivo del giudicato, nel settore della giurisdizione esecutiva, non giungeperò ad impedire la valida riproposizione della richiesta quando siano allegati a suo corredofatti nuovi.

E la novità delle circostanze di fatto o delle ragioni di diritto è ravvisabile quandole deduzioni riguardino fatti cronologicamente sopravvenuti alla decisione, ovvero pregressio coevi che, tuttavia, non abbiano formato oggetto di considerazione da parte del giudicenell'ambito della precedente decisione.In altri termini, estendendosi la preclusione del giudicato esecutivo alle sole questioni«dedotte ed effettivamente decise», a fronte di una determinazione già assunta e nonimpugnata ovvero inutilmente impugnata, ciò che rileva è che quanto dedotto a sostegnodella nuova istanza non sia stato apprezzato in precedenza, a prescindere dalla circostanzache gli elementi di fatto o di diritto fossero o meno oggettivamente preesistenti o successivialla decisione, poiché la preclusione debole, correlata al divieto del bis in idem, copreesclusivamente "il dedotto" e non anche "il deducibile", ossia le questioni proponibili, ma nondedotte o non valutate nemmeno implicitamente nella decisione.La verifica del repetita in idem – chiariscono le Sez.

Unite Beschi, cit. – non puòprescindere da una comparazione tra le due richieste, per stabilire se la seconda, puravendo ad oggetto lo stesso petitum, faccia leva o no su presupposti di fatto e/o su motivi didiritto diversi da quelli in precedenza apprezzati e, nell 'affermativa, ritenerlaconseguentemente ammissibile e non paralizzata dall'operatività della preclusione.3.

Di tali condivisi principi, sicuramente valevoli anche per il caso in disamina, è statafatta corretta interpretazione ed esatta applicazione.Non è superfluo premettere che è incontestato che siano stati unificati percontinuazione il reato di cui all’art. 416-bis cod. pen. e di cui all’art. 629 cod. pen., commessida aprile 1990 a maggio 1992, nonché il reato di omicidio commesso nel 1989.

Conl’incidente di esecuzione (sia quello già irrevocabilmente rigettato, sia quello oggetto delricorso in scrutinio) si chiedeva l’unificazione di tali fatti con quelli di cui alla sentenza dellaCorte di appello di Caltanissetta del 9 luglio 2019, irrevocabile il 4 giugno 2021, riguardante ireati di cui agli artt. 416-bis, 629 cod. pen., art. 74 d.p.r. n. 309 del 1990, reati in materia diarmi e violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale.

Ciò premesso, la decisione impugnata svolge argomentazioni sintetiche, ma congrue asostegno della ritenuta efficacia preclusiva del giudicato, richiamando per relationem tanto ilprecedente provvedimento del giudice dell’esecuzione, quanto quello di rigetto del relativoricorso per cassazione della Sezione Quinta di questa Corte in data 28 novembre 2024.3.1.

Dalla lettura dei provvedimenti in parola, invero, emerge chiaramente che ladiversità dei sodalizi era stata motivata dai Giudici di merito e, con il provvedimento del 22luglio 2024, il [OSCURATO:PERSONA] dell’esecuzione – dopo avere chiarito il perimetro decisionalederivante dall’annullamento con rinvio della precedente ordinanza che aveva trascurato divalutare la pur richiesta continuazione con la sentenza del 9 luglio 2019, irrevocabile il 4giugno 2021 – aveva escluso l’invocata unitaria e anticipata deliberazione tra i fatti sullascorta del contenuto della sentenza della Corte d'Appello, la cui motivazione avevarichiamato e della quale aveva dato adeguata sintesi, evidenziando come fosse emersa laprova che l'associazione di cui si discute fosse scaturita da un diverso e nuovo pattocriminale e che, dunque, dovesse escludersi che la costituzione di un nuovo ed autonomogruppo rientrasse nel generico programma del gruppo criminale “tradizionale” al quale, sinda giovane età, [OSCURATO:PERSONA] apparteneva, né poteva prevedersi ab origine che il settore dellaraccolta della plastica, che esprimeva la capacità intimidatrice della consorteria criminale daquesti costituita, si fosse aperto a un nuovo mercato.

Si è fatto ampio riferimento al contestocriminale di riferimento e la sua estrema duttilità nel tempo nel territorio di Gela, in cuiconvivono più organizzazioni mafiose, tanto tradizionali tanto di origine più recente, anchecon diversi ambiti di interesse.Secondo la Corte territoriale l'indagine confluita nel processo a carico del Trubiadimostrava come il settore della raccolta della plastica era stato trascurato da "cosa nostra"che non esercita più alcuna prerogativa, tanto da consentire [OSCURATO:PERSONA] e ai suoicollaboratori di curare tale attività, esercitando il monopolio in condizione di minacciare econdizionare chiunque volesse inserirsi nella gestione delle stesse attività nel territorio daloro prescelto.Tale impostazione è stata confermata nel provvedimento della Sezione Quinta che ha,invero, ritenuto «pacifico che il gruppo [OSCURATO:PERSONA], nel periodo di interesse, abbia assuntoconsistenza autonoma rispetto alle mafie - «Stidda» e «[OSCURATO:PERSONA]» - di risalenteinsediamento sul territorio nisseno e, specificamente, gelese ed alle rispettive articolazionilocali, rappresentate, per la seconda, dai clan Rinzivillo-Madonia ed Emmanuello (tra lequali, nel corso del tempo, sono intercorsi rapporti non sempre distesi e, anzi, taloraconflittuali)».3.2.

Il precedente provvedimento del [OSCURATO:PERSONA] dell’esecuzione aveva, inoltre, superato –ancora una volta trovando piena conferma nella sentenza della Sezione Quinta richiamata –il presupposto assiomatico dal quale muoveva erroneamente l’istante, ovverosia che lo iatotemporale tra i fatti oggetto delle sentenze di condanna per le quali è stata invocata lacontinuazione non fosse decisivo né influente perché il ricorrente, che non aveva mairescisso il proprio legame da [OSCURATO:PERSONA], avrebbe nella sostanza proseguito l'attivitàcriminale pregressa senza soluzione di continuità e persino a prescindere dal lungo periododi detenzione.Una volta che ordinanza del [OSCURATO:PERSONA] dell’esecuzione del 22 luglio 2024, riproducendo lamotivazione del [OSCURATO:PERSONA] della cognizione, aveva ribadito la creazione ex novo di un sodalizioautonomo rispetto a quello di cosa nostra, operante in un ambito nel quale si eradeterminata una carenza d’interesse da parte delle organizzazioni criminali tradizionali, siera altresì evidenziato che l’istante avrebbe dovuto assolvere all'onere di allegazione di unprincipio di prova verificabile sulla circostanza che, sin dall'ingresso dello stessonell'associazione mafiosa di cosa nostra, ovvero nell'aprile del 1990, fosse già statapreordinata, nelle linee generali, la formazione di un nuovo gruppo criminale di analogacaratura nel 2014, dedito alla commissione di reati-fine tra i quali, oltre a quelli tradizionali,quelli volti a consolidare un'illecita egemonia nel settore del recupero dei rifiuti speciali.Sul punto, nel confermare dette argomentazioni, la Sezione Quinta ha: i) rimarcato cheappartenenza del ricorrente alla mafia storica di cosa nostra è stata cristallizzatadall'accertamento giudiziale della sentenza di condanna della Corte d'appello diCaltanissetta del 17 dicembre 1997, irrevocabile il 11 giugno 1998, entro i rigidi confini dellacontestazione "chiusa", che impone di arrestare al maggio 1992 la data di protrazione dellapermanenza e, dunque, della commissione del fatto; mentre - a seguito di un prolungatoperiodo di detenzione carceraria - le risultanze fattuali emergenti dalla a sentenzairrevocabile della Corte d'appello del 9 luglio 2019 impongono di collocare l’intrapresapartecipazione criminale di [OSCURATO:PERSONA] nell'ambito della consorteria di "nuovo conio"nell'anno 2014; ii) osservato come l’enorme divario temporale non poteva essere "saldato" osuperato dal rimarco del mancato "distacco" di [OSCURATO:PERSONA] da [OSCURATO:PERSONA] perché i reati per iquali è invocata l'applicazione del reato continuato sono quelli da un lato consumati nonoltre il mese di maggio 1992 e il delitto di associazione mafiosa, e reati connessi, ascrittinell'ambito di una contestazione "aperta", ovvero dal maggio 2014 in avanti, di cui allasentenza della Corte d'appello di Caltanissetta del 9 luglio 2019, dall'altro; iii) ribadito chetale frattura temporale era resa ancor più significativa dal lungo tempo trascorso in regimecarcerario.4.

In tale quadro, l’elemento che la difesa denuncia come novum non valutato dalGiudice del provvedimento oggetto del presente ricorso per cassazione in realtà non è nénuovo, né tantomeno suscettibile di valutazione alcuna.Infatti, le dichiarazioni testimoniali rese dal teste di polizia giudiziaria [OSCURATO:PERSONA] del 9 giugno 2019, nel corso del giudizio di appello riguardante il reato di cuiall’art. 416-bis cod. pen., costituiscono un atto istruttorio che, come tale, ha certamentecostituito oggetto di valutazione da parte dei Giudici di merito che, dunque, anche su taleelemento di prova, unitamente agli altri, hanno fondato la pronuncia nei riguardi di [OSCURATO:PERSONA].D’altro canto, proprio per tale loro natura, le dichiarazioni testimoniali in parola nonpossono essere considerate ex se, come pretenderebbe la difesa, attraverso una loroestrapolazione dal complessivo materiale probatorio.Il principio, già richiamato in premessa, secondo cui il provvedimento del giudicedell'esecuzione, una volta divenuto formalmente irrevocabile, preclude una nuova decisionesullo stesso oggetto rebus sic stantibus,ossia finché non si prospettino nuovi dati di fatto onuove questioni giuridiche, non può che riguardare esclusivamente quegli elementisopravvenuti ovvero preesistenti dei quali non si sia tenuto conto ai fini della decisioneanteriore, ma che possano costituire oggetto di autonoma valutazione, tale non essendo lasingola deposizione testimoniale che ha costituito oggetto della provvista probatoria di unasentenza del giudice di merito, la cui eventuale errata o incompleta valutazione avrebbedovuto costituire oggetto di impugnazione.

Per tale ragione bene ha fatto il [OSCURATO:PERSONA] dell’esecuzione del provvedimento impugnato anon tenere in considerazione alcuna le dichiarazioni del verbalizzante indicate a sostegnodel nuovo incidente di esecuzione e, conseguentemente, deve ritenersi affatto corretta lapronuncia d’inammissibilità della richiesta di continuazione, del tutto priva dell’invocatocarattere di novità rispetto a quella precedentemente delibata.

5. Per le esposte considerazioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, conconseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – per i profilidi colpa connessi all’irritualità dell’impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) – di unasomma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto allequestioni dedotte, in euro tremila.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 14/01/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEVA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ale di Gelaudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigettodel ricorso;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di Gela, in funzione di giudicedell’esecuzione, con l’ordinanza in preambolo ha dichiarato inammissibile l'istanza avanzatanell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] intesa al riconoscimento della continuazione, ai sensidell’art. 671 cod. proc. pen., in relazione a reati separatamente giudicati in sede dicognizione e, segnatamente, con le sentenze indicate nel provvedimento di esecuzione dipene concorrenti in data 19 gennaio 2023, già ritenute unificate ex art. 81 cod. pen.(sentenza della Corte di appello di Caltanissetta il 17 dicembre 1997 e sentenza dalla [OSCURATO:PERSONA] di appello di Palermo il 29 luglio 2000) con quella del Tribunale di Gela in data 4luglio 2018, parzialmente riformata da quella resa dalla Corte di appello di Caltanisetta il 9luglio 2019, irrevocabile il 4 giugno2021. A ragione della decisione il [OSCURATO:PERSONA] dell’esecuzione ha osservato come detta istanzacostituisse mera riproposizione di altra precedente, già rigettata in data 22 luglio 2024(provvedimento divenuto definitivo a seguito del rigetto del ricorso per cassazione consentenza della Sezione Quinta n. 1048 del 28/01/2024), basata sui medesimi elementi.2. [OSCURATO:PERSONA] per cassazione, tramite il difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], e, con ununico motivo, deduce il vizio di violazione di legge.Lamenta l'erroneità della declaratoria d'inammissibilità della istanza, che il giudicedell'esecuzione ha ritenuto identicamente riproduttiva di altra già rigettata senza valutarel’elemento nuovo,dedotto e allegato in occasione dell’istanza introduttiva dell’incidente diesecuzione, costituito dalle dichiarazioni rese dal teste di polizia giudiziaria [OSCURATO:PERSONA] del 9 giugno 2019, nel corso del giudizio di appello riguardante il reato di cuiall’art. 416-bis cod. pen., allegate al ricorso ai fini dell’autosufficienza.Questi aveva, invero, affermato che il ricorrente – fin dai primi anni Novanta, senzasoluzione di continuità nonostante i periodi di detenzione – aveva militato nella consorteriamafiosa di Gela dell’associazione per delinquere cosa nostra; ciò che aveva determinato lariforma nel corso di quel giudizio della condanna per il reato di cui all’art. 416 cod. pen. inquella di partecipazione ad associazione mafiosa. A fronte di tale deduzione, il [OSCURATO:PERSONA] dell’esecuzione avrebbe omesso di fornireadeguata motivazione in merito all’avvenuta considerazione di tale elemento nuovo, edell’affermata inidoneità a superare il giudicato esecutivo. 3. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], intervenuto con requisitoria scrittadepositata in data 11 novembre 2025, ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.4. Il difensore del ricorrente, con memoria depositata in data 23 dicembre 2025, cui èallegato il provvedimento del [OSCURATO:PERSONA] dell’esecuzione in data 22 luglio 2024, ha replicato alleconclusioni del [OSCURATO:PERSONA] procuratore generale e ribadito, ulteriormente articolandole, lecensure dedotte con il ricorso. In particolare, ha richiamato il principio del limitato giudicato esecutivo espresso daSez. U, n. 18288 del 21 gennaio 2010, Beschi, Rv. 246651 e quello del dovere, da parte delgiudice dell’esecuzione, di una verifica concreta del requisito di novità dell’istanza, nonpotendo arrestarsi al rilievo meramente formale del «già deciso», ma dovendo indagare se larichiesta introduca presupposti nuovi, fattuali o giuridici, idonei a mutare il quadro valutativo(Sez. 1, n. 39341 del 21/09/2021, Novembrini, n.m.).[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso deduce censure che non superano il vaglio di ammissibilità. 2. È fermo nella giurisprudenza di legittimità il principio secondo cui «La preclusione delcd. giudicato esecutivo opera per le sole questioni dedotte ed effettivamente decise e nonanche per le questioni meramente deducibili, ovvero per le questioni proponibili ma nondedotte o non valutate nemmeno implicitamente nella precedente decisione definitiva» (Sez.1, n. 36547 del 18/09/2025, Sorgente, Rv. 288873 – 01; Sez. 1, n. 27712 del 01/07/2020,Paviglianiti, Rv. 279786 – 01; Sez. 1, n. 7877 del 21/01/2015, Conti, Rv. 262596-01; Sez. 1,n. 30496 del 03/06/2010, Nicolini, Rv. 248319)È canone pacifico nell'interpretazione di questa Corte che il principio generaledell'ordinamento, esplicitato dall'art. 649 cod. proc. pen. per il giudizio di cognizione, siariferibile anche all'esecuzione penale, settore in cui detta limitazione trova ulteriore esplicitoriscontro normativo nella disposizione di cui all'art. 666, comma 2, cod. proc. pen. a tenoredella quale è preclusa, e sanzionata con l'inammissibilità, la riproposizione delle medesimequestioni già esaminate e decise con provvedimento suscettibile di impugnazione, quandoquesta non sia esperita ovvero sia attivata con esito infruttuoso.[OSCURATO:PERSONA]. U, n. 18288 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Beschi, Rv. 246651 – 01 si è precisato che «Lacircostanza che nel procedimento di esecuzione non si ha mai un giudizio di merito sul fattocomporta necessariamente una diversa regolamentazione dell'efficacia preclusiva delladecisione, nel senso che le richieste del soggetto interessato sono - di norma - suscettibili diessere riproposte in qualsiasi momento, con il solo limite, previsto dall'art. 666/2° c.p.p., chela nuova istanza non costituisca mera riproposizione di altra già rigettata, basata sui"medesimi elementi". Con tale limite si è inteso creare, per arginare richieste meramentedilatorie, un filtro processuale, ritenuto dal legislatore delegato necessario in un'ottica dieconomia e di efficienza processuale e concepito sull'esempio di quanto già legislativamenteprevisto in tema di procedimento di sorveglianza (…) Si colloca così in questa prospettiva lanozione di "giudicato esecutivo", impiegata non in senso tecnico ma in senso convenzionale,per certificare il limitato effetto "autoconservativo" di un accertamento rebus sic stantibus.Più correttamente la stabilizzazione giuridica di siffatto accertamento deve essere designatacon il termine "preclusione", proprio al fine di rimarcarne le differenze con il concettotradizionale di giudicato».L'effetto preclusivo del giudicato, nel settore della giurisdizione esecutiva, non giungeperò ad impedire la valida riproposizione della richiesta quando siano allegati a suo corredofatti nuovi. E la novità delle circostanze di fatto o delle ragioni di diritto è ravvisabile quandole deduzioni riguardino fatti cronologicamente sopravvenuti alla decisione, ovvero pregressio coevi che, tuttavia, non abbiano formato oggetto di considerazione da parte del giudicenell'ambito della precedente decisione.In altri termini, estendendosi la preclusione del giudicato esecutivo alle sole questioni«dedotte ed effettivamente decise», a fronte di una determinazione già assunta e nonimpugnata ovvero inutilmente impugnata, ciò che rileva è che quanto dedotto a sostegnodella nuova istanza non sia stato apprezzato in precedenza, a prescindere dalla circostanzache gli elementi di fatto o di diritto fossero o meno oggettivamente preesistenti o successivialla decisione, poiché la preclusione debole, correlata al divieto del bis in idem, copreesclusivamente "il dedotto" e non anche "il deducibile", ossia le questioni proponibili, ma nondedotte o non valutate nemmeno implicitamente nella decisione.La verifica del repetita in idem – chiariscono le Sez. Unite Beschi, cit. – non puòprescindere da una comparazione tra le due richieste, per stabilire se la seconda, puravendo ad oggetto lo stesso petitum, faccia leva o no su presupposti di fatto e/o su motivi didiritto diversi da quelli in precedenza apprezzati e, nell 'affermativa, ritenerlaconseguentemente ammissibile e non paralizzata dall'operatività della preclusione.3. Di tali condivisi principi, sicuramente valevoli anche per il caso in disamina, è statafatta corretta interpretazione ed esatta applicazione.Non è superfluo premettere che è incontestato che siano stati unificati percontinuazione il reato di cui all’art. 416-bis cod. pen. e di cui all’art. 629 cod. pen., commessida aprile 1990 a maggio 1992, nonché il reato di omicidio commesso nel 1989. Conl’incidente di esecuzione (sia quello già irrevocabilmente rigettato, sia quello oggetto delricorso in scrutinio) si chiedeva l’unificazione di tali fatti con quelli di cui alla sentenza dellaCorte di appello di Caltanissetta del 9 luglio 2019, irrevocabile il 4 giugno 2021, riguardante ireati di cui agli artt. 416-bis, 629 cod. pen., art. 74 d.p.r. n. 309 del 1990, reati in materia diarmi e violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale. Ciò premesso, la decisione impugnata svolge argomentazioni sintetiche, ma congrue asostegno della ritenuta efficacia preclusiva del giudicato, richiamando per relationem tanto ilprecedente provvedimento del giudice dell’esecuzione, quanto quello di rigetto del relativoricorso per cassazione della Sezione Quinta di questa Corte in data 28 novembre 2024.3.1. Dalla lettura dei provvedimenti in parola, invero, emerge chiaramente che ladiversità dei sodalizi era stata motivata dai Giudici di merito e, con il provvedimento del 22luglio 2024, il [OSCURATO:PERSONA] dell’esecuzione – dopo avere chiarito il perimetro decisionalederivante dall’annullamento con rinvio della precedente ordinanza che aveva trascurato divalutare la pur richiesta continuazione con la sentenza del 9 luglio 2019, irrevocabile il 4giugno 2021 – aveva escluso l’invocata unitaria e anticipata deliberazione tra i fatti sullascorta del contenuto della sentenza della Corte d'Appello, la cui motivazione avevarichiamato e della quale aveva dato adeguata sintesi, evidenziando come fosse emersa laprova che l'associazione di cui si discute fosse scaturita da un diverso e nuovo pattocriminale e che, dunque, dovesse escludersi che la costituzione di un nuovo ed autonomogruppo rientrasse nel generico programma del gruppo criminale “tradizionale” al quale, sinda giovane età, [OSCURATO:PERSONA] apparteneva, né poteva prevedersi ab origine che il settore dellaraccolta della plastica, che esprimeva la capacità intimidatrice della consorteria criminale daquesti costituita, si fosse aperto a un nuovo mercato. Si è fatto ampio riferimento al contestocriminale di riferimento e la sua estrema duttilità nel tempo nel territorio di Gela, in cuiconvivono più organizzazioni mafiose, tanto tradizionali tanto di origine più recente, anchecon diversi ambiti di interesse.Secondo la Corte territoriale l'indagine confluita nel processo a carico del Trubiadimostrava come il settore della raccolta della plastica era stato trascurato da "cosa nostra"che non esercita più alcuna prerogativa, tanto da consentire [OSCURATO:PERSONA] e ai suoicollaboratori di curare tale attività, esercitando il monopolio in condizione di minacciare econdizionare chiunque volesse inserirsi nella gestione delle stesse attività nel territorio daloro prescelto.Tale impostazione è stata confermata nel provvedimento della Sezione Quinta che ha,invero, ritenuto «pacifico che il gruppo [OSCURATO:PERSONA], nel periodo di interesse, abbia assuntoconsistenza autonoma rispetto alle mafie - «Stidda» e «[OSCURATO:PERSONA]» - di risalenteinsediamento sul territorio nisseno e, specificamente, gelese ed alle rispettive articolazionilocali, rappresentate, per la seconda, dai clan Rinzivillo-Madonia ed Emmanuello (tra lequali, nel corso del tempo, sono intercorsi rapporti non sempre distesi e, anzi, taloraconflittuali)».3.2. Il precedente provvedimento del [OSCURATO:PERSONA] dell’esecuzione aveva, inoltre, superato –ancora una volta trovando piena conferma nella sentenza della Sezione Quinta richiamata –il presupposto assiomatico dal quale muoveva erroneamente l’istante, ovverosia che lo iatotemporale tra i fatti oggetto delle sentenze di condanna per le quali è stata invocata lacontinuazione non fosse decisivo né influente perché il ricorrente, che non aveva mairescisso il proprio legame da [OSCURATO:PERSONA], avrebbe nella sostanza proseguito l'attivitàcriminale pregressa senza soluzione di continuità e persino a prescindere dal lungo periododi detenzione.Una volta che ordinanza del [OSCURATO:PERSONA] dell’esecuzione del 22 luglio 2024, riproducendo lamotivazione del [OSCURATO:PERSONA] della cognizione, aveva ribadito la creazione ex novo di un sodalizioautonomo rispetto a quello di cosa nostra, operante in un ambito nel quale si eradeterminata una carenza d’interesse da parte delle organizzazioni criminali tradizionali, siera altresì evidenziato che l’istante avrebbe dovuto assolvere all'onere di allegazione di unprincipio di prova verificabile sulla circostanza che, sin dall'ingresso dello stessonell'associazione mafiosa di cosa nostra, ovvero nell'aprile del 1990, fosse già statapreordinata, nelle linee generali, la formazione di un nuovo gruppo criminale di analogacaratura nel 2014, dedito alla commissione di reati-fine tra i quali, oltre a quelli tradizionali,quelli volti a consolidare un'illecita egemonia nel settore del recupero dei rifiuti speciali.Sul punto, nel confermare dette argomentazioni, la Sezione Quinta ha: i) rimarcato cheappartenenza del ricorrente alla mafia storica di cosa nostra è stata cristallizzatadall'accertamento giudiziale della sentenza di condanna della Corte d'appello diCaltanissetta del 17 dicembre 1997, irrevocabile il 11 giugno 1998, entro i rigidi confini dellacontestazione "chiusa", che impone di arrestare al maggio 1992 la data di protrazione dellapermanenza e, dunque, della commissione del fatto; mentre - a seguito di un prolungatoperiodo di detenzione carceraria - le risultanze fattuali emergenti dalla a sentenzairrevocabile della Corte d'appello del 9 luglio 2019 impongono di collocare l’intrapresapartecipazione criminale di [OSCURATO:PERSONA] nell'ambito della consorteria di "nuovo conio"nell'anno 2014; ii) osservato come l’enorme divario temporale non poteva essere "saldato" osuperato dal rimarco del mancato "distacco" di [OSCURATO:PERSONA] da [OSCURATO:PERSONA] perché i reati per iquali è invocata l'applicazione del reato continuato sono quelli da un lato consumati nonoltre il mese di maggio 1992 e il delitto di associazione mafiosa, e reati connessi, ascrittinell'ambito di una contestazione "aperta", ovvero dal maggio 2014 in avanti, di cui allasentenza della Corte d'appello di Caltanissetta del 9 luglio 2019, dall'altro; iii) ribadito chetale frattura temporale era resa ancor più significativa dal lungo tempo trascorso in regimecarcerario.4. In tale quadro, l’elemento che la difesa denuncia come novum non valutato dalGiudice del provvedimento oggetto del presente ricorso per cassazione in realtà non è nénuovo, né tantomeno suscettibile di valutazione alcuna.Infatti, le dichiarazioni testimoniali rese dal teste di polizia giudiziaria [OSCURATO:PERSONA] del 9 giugno 2019, nel corso del giudizio di appello riguardante il reato di cuiall’art. 416-bis cod. pen., costituiscono un atto istruttorio che, come tale, ha certamentecostituito oggetto di valutazione da parte dei Giudici di merito che, dunque, anche su taleelemento di prova, unitamente agli altri, hanno fondato la pronuncia nei riguardi di [OSCURATO:PERSONA].D’altro canto, proprio per tale loro natura, le dichiarazioni testimoniali in parola nonpossono essere considerate ex se, come pretenderebbe la difesa, attraverso una loroestrapolazione dal complessivo materiale probatorio.Il principio, già richiamato in premessa, secondo cui il provvedimento del giudicedell'esecuzione, una volta divenuto formalmente irrevocabile, preclude una nuova decisionesullo stesso oggetto rebus sic stantibus,ossia finché non si prospettino nuovi dati di fatto onuove questioni giuridiche, non può che riguardare esclusivamente quegli elementisopravvenuti ovvero preesistenti dei quali non si sia tenuto conto ai fini della decisioneanteriore, ma che possano costituire oggetto di autonoma valutazione, tale non essendo lasingola deposizione testimoniale che ha costituito oggetto della provvista probatoria di unasentenza del giudice di merito, la cui eventuale errata o incompleta valutazione avrebbedovuto costituire oggetto di impugnazione. Per tale ragione bene ha fatto il [OSCURATO:PERSONA] dell’esecuzione del provvedimento impugnato anon tenere in considerazione alcuna le dichiarazioni del verbalizzante indicate a sostegnodel nuovo incidente di esecuzione e, conseguentemente, deve ritenersi affatto corretta lapronuncia d’inammissibilità della richiesta di continuazione, del tutto priva dell’invocatocarattere di novità rispetto a quella precedentemente delibata. 5. Per le esposte considerazioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, conconseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – per i profilidi colpa connessi all’irritualità dell’impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) – di unasomma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto allequestioni dedotte, in euro tremila. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 14/01/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEVA [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 13372/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris