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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 23983/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/07/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del P.G. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza n. 9994 del 3.2.2022 la Suprema Corte, Sez.

Terza, pronunciandosi sulla sentenza emessa dalla Corte d'appello di Napoli in data 21.5.2021, che a sua volta aveva confermato la dichiarazione di penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per reati concernenti gli stupefacenti, esclusa l'aggravante di cui all'art. 80 d.p.r. 9 ottobre 1990 n. 309 e rideterminata la pena complessiva in anni sedici di reclusione, ha annullato detta sentenza limitatamente al reato di cui al capo g) con rinvio per nuovo giudizio in ordine a tale capo ad altra sezione della Corte d'appello di Napoli.

Ha dichiarato inammissibile nel resto il ricorso e definitiva l'affermazione di responsabilità in ordine ai restanti reati.

Al giudice del rinvio era rimesso l'accertamento se le trattative per l'acquisto delle armi di cui al capo g) fossero riferibili all'imputato ed avessero raggiunto un livello di serietà tale da integrare atti idonei diretti in modo non equivoco a fare raccolta delle precisate armi, all'esito di una compiuta valutazione di tutte le risultanze istruttorie disponibili, sì da determinare la configurabilità della fattispecie di cui al combinato disposto degli artt. 56 cod. pen. e 9 legge 14 ottobre 1974 n. 497.

2. La Corte d'appello di Napoli con sentenza in data 12.7.2022, pronunciandosi in sede di rinvio, in riforma della sentenza emessa in data 5.6.2020 dal Gup di Napoli, parzialmente riformata dalla sentenza della Corte d'appello di Napoli in data 21.5.2021, previa riqualificazione in tentativo di raccolta armi, ha rideterminato la pena per il capo g) in mesi sei di reclusione e, considerata la continuazione con i reati di cui ai capi b), d), e), f), già definitivamente giudicati, ha indicato la pena complessiva in anni quindici e mesi dieci di reclusione, confermando per il resto l'impugnata sentenza.

3. Avverso detta pronuncia l'imputato, a mezzo del difensore, ha proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi di ricorso.

Con il primo deduce la violazione dell'art. 606 comma 1, lett. e) cod.proc.pen. in relazione agli artt. 9, 10 e 14 della

I. n. 497 del 1974 e 110 cod.pen. per manifesta illogicità della motivazione attesa la incompatibilità tra la sentenza impugnata e quella emessa dalla Corte di Cassazione Sez.

Sesta (n. 3667 del 2022 all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]) che ha assolto [OSCURATO:PERSONA] perché il fatto non sussiste per il medesimo fatto-reato.Assume che la sentenza di condanna emessa nei confronti dell'Annunziata risulta incompatibile con quella assolutoria nei confronti del Toriello poiché il medesimo risponde di un reato a concorso necessario il quale quindi esige la presenza di almeno due soggetti.

Con il secondo motivo deduce la violazione dell'art. 606 comma 1, lett. b) ed e) cod.proc.pen. in relazione agli artt. 56 e 81 cod.pen. per l'erronea applicazione della legge penale in ordine al computo dell'aumento per la continuazione applicato nonché per omessa motivazione circa la diminuzione prevista per il ritenuto delitto tentato, calcolata nella misura di 1/3 laddove la pena può essere scemata fino a 2/3.

Assume che la riqualificazione dei fatti di cui al capo g) avrebbe comportato la rideterminazione della pena per una pena finale di anni 15, mesi otto e giorni 22 di reclusione in luogo di quella di anni 15 e mesi dieci di reclusione.

Inoltre la Corte territoriale ha omesso di enunciare le ragioni del proprio operato in ordine alla determinazione della pena per il delitto tentato e della conseguente diminuzione ex art. 56 cod.pen. 4.

Il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione ha rassegnato conclusioni scritte con cui ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

5. La difesa dell'imputato ha depositato conclusioni e memoria difensiva. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo é fondato con assorbimento del secondo.

Come già evidenziato la Corte d'appello quale giudice del rinvio era chiamata a valutare se le trattative per l'acquisto delle armi contestato al capo g) dell'imputazione avessero raggiunto un tale livello di serietà da poter assurgere al livello di atti idonei diretti in modo inequivoco all'acquisto delle armi.

Ed invero, in tema di reati concernenti le armi, l'instaurazione di una trattativa diretta ad acquistare, senza licenza dell'autorità, armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, munizioni da guerra, esplosivi di ogni genere, aggressivi chimici o altri congegni micidiali integra il delitto di tentata raccolta di armi, di cui agli artt.56 cod. pen. e 9 legge 14 ottobre 1974, n. 497, a condizione che la condotta sia connotata da concreta idoneità a procurare tali beni e risulti commessa con atti non equivoci. (Sez. 3, n. 9994 del 03/02/2022, Rv. 282924).Ebbene, la sentenza impugnata richiamandosi in particolare al contenuto delle intercettazioni telefoniche, ha enucleato gli elementi probatori che supportano la tesi accusatoria ovvero che l'Annunziata tramite il Lauritano aveva condotto una trattativa con il Toriello volta all'acquisto di armi dando altresì atto che il Toriello é stato prosciolto da detta imputazione per insussistenza del fatto.

Con la sentenza Sez. 6 n. 3667 de 3.12.2021, dep. 2022, questa Corte esaminando la posizione di [OSCURATO:PERSONA] con riguardo al reato contestato al capo g) ha ritenuto invero che " manca il dovuto confronto con gli elementi decisivi di segno opposto emergenti dalla sentenza di primo grado che, oltre a segnalare che l'unica fonte di prova consiste nelle intercettazioni, ha rilevato l'assenza, al di là dei dialoghi intercettati, di alcuna prova relativa alla effettiva esistenza delle armi oggetto della trattativa, al loro acquisto o disponibilità da parte del Toriello che, peraltro, ha negato tale circostanza, riferendo di avere scaricato un video da internet raffigurante delle armi...".

Ha concluso quindi la Corte che :"...Poiché non risultano disponibili ulteriori prove idonee a dimostrare la serietà della trattativa svolta con l'Annunziata, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio in ordine al reato di cui al capo G perché il fatto non sussiste".

Ebbene, a fronte di tale decisione, la sentenza impugnata si pone in rapporto di evidente inconciliabilità avendo la sentenza della S.C. dianzi citata escluso in radice la sussistenza di una trattativa seria volta alla vendita/acquisto delle armi che necessariamente presuppone l'accordo delle parti contraenti di talché non può essere unilateralmente configurata in capo al solo Annunziata.

Anche a voler ritenere che la condotta di chi tratti per acquistare armi non integri un contributo concorsuale atipico ex art. 110 cod.pen. nella condotta di messa in vendita, trattandosi invece di condotte diverse accomunate dal solo profilo sanzionatorio (vedi pg. 8 sentenza rescindente) comunque é stato acclarato il fatto che non vi é prova dell'esistenza stessa delle armi.

La sentenza impugnata va, pertanto, annullata senza rinvio limitatamente al capo G) perché il fatto non sussiste ed il trattamento sanzionatorio, in relazione al quale non risultano necessari ulteriori accertamenti di fatto, può essere rideterminato da questa Corte nella misura di anni quindici e mesi quattro di reclusione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata in relazione alla pronunciata condanna per il reato sub g) perché il fatto non sussiste e ridetermina la pe

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/07/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del P.G. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n. 9994 del 3.2.2022 la Suprema Corte, Sez. Terza, pronunciandosi sulla sentenza emessa dalla Corte d'appello di Napoli in data 21.5.2021, che a sua volta aveva confermato la dichiarazione di penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per reati concernenti gli stupefacenti, esclusa l'aggravante di cui all'art. 80 d.p.r. 9 ottobre 1990 n. 309 e rideterminata la pena complessiva in anni sedici di reclusione, ha annullato detta sentenza limitatamente al reato di cui al capo g) con rinvio per nuovo giudizio in ordine a tale capo ad altra sezione della Corte d'appello di Napoli. Ha dichiarato inammissibile nel resto il ricorso e definitiva l'affermazione di responsabilità in ordine ai restanti reati. Al giudice del rinvio era rimesso l'accertamento se le trattative per l'acquisto delle armi di cui al capo g) fossero riferibili all'imputato ed avessero raggiunto un livello di serietà tale da integrare atti idonei diretti in modo non equivoco a fare raccolta delle precisate armi, all'esito di una compiuta valutazione di tutte le risultanze istruttorie disponibili, sì da determinare la configurabilità della fattispecie di cui al combinato disposto degli artt. 56 cod. pen. e 9 legge 14 ottobre 1974 n. 497. 2. La Corte d'appello di Napoli con sentenza in data 12.7.2022, pronunciandosi in sede di rinvio, in riforma della sentenza emessa in data 5.6.2020 dal Gup di Napoli, parzialmente riformata dalla sentenza della Corte d'appello di Napoli in data 21.5.2021, previa riqualificazione in tentativo di raccolta armi, ha rideterminato la pena per il capo g) in mesi sei di reclusione e, considerata la continuazione con i reati di cui ai capi b), d), e), f), già definitivamente giudicati, ha indicato la pena complessiva in anni quindici e mesi dieci di reclusione, confermando per il resto l'impugnata sentenza. 3. Avverso detta pronuncia l'imputato, a mezzo del difensore, ha proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi di ricorso. Con il primo deduce la violazione dell'art. 606 comma 1, lett. e) cod.proc.pen. in relazione agli artt. 9, 10 e 14 della I. n. 497 del 1974 e 110 cod.pen. per manifesta illogicità della motivazione attesa la incompatibilità tra la sentenza impugnata e quella emessa dalla Corte di Cassazione Sez. Sesta (n. 3667 del 2022 all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]) che ha assolto [OSCURATO:PERSONA] perché il fatto non sussiste per il medesimo fatto-reato.Assume che la sentenza di condanna emessa nei confronti dell'Annunziata risulta incompatibile con quella assolutoria nei confronti del Toriello poiché il medesimo risponde di un reato a concorso necessario il quale quindi esige la presenza di almeno due soggetti. Con il secondo motivo deduce la violazione dell'art. 606 comma 1, lett. b) ed e) cod.proc.pen. in relazione agli artt. 56 e 81 cod.pen. per l'erronea applicazione della legge penale in ordine al computo dell'aumento per la continuazione applicato nonché per omessa motivazione circa la diminuzione prevista per il ritenuto delitto tentato, calcolata nella misura di 1/3 laddove la pena può essere scemata fino a 2/3. Assume che la riqualificazione dei fatti di cui al capo g) avrebbe comportato la rideterminazione della pena per una pena finale di anni 15, mesi otto e giorni 22 di reclusione in luogo di quella di anni 15 e mesi dieci di reclusione. Inoltre la Corte territoriale ha omesso di enunciare le ragioni del proprio operato in ordine alla determinazione della pena per il delitto tentato e della conseguente diminuzione ex art. 56 cod.pen. 4. Il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione ha rassegnato conclusioni scritte con cui ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. 5. La difesa dell'imputato ha depositato conclusioni e memoria difensiva. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo é fondato con assorbimento del secondo. Come già evidenziato la Corte d'appello quale giudice del rinvio era chiamata a valutare se le trattative per l'acquisto delle armi contestato al capo g) dell'imputazione avessero raggiunto un tale livello di serietà da poter assurgere al livello di atti idonei diretti in modo inequivoco all'acquisto delle armi. Ed invero, in tema di reati concernenti le armi, l'instaurazione di una trattativa diretta ad acquistare, senza licenza dell'autorità, armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, munizioni da guerra, esplosivi di ogni genere, aggressivi chimici o altri congegni micidiali integra il delitto di tentata raccolta di armi, di cui agli artt.56 cod. pen. e 9 legge 14 ottobre 1974, n. 497, a condizione che la condotta sia connotata da concreta idoneità a procurare tali beni e risulti commessa con atti non equivoci. (Sez. 3, n. 9994 del 03/02/2022, Rv. 282924).Ebbene, la sentenza impugnata richiamandosi in particolare al contenuto delle intercettazioni telefoniche, ha enucleato gli elementi probatori che supportano la tesi accusatoria ovvero che l'Annunziata tramite il Lauritano aveva condotto una trattativa con il Toriello volta all'acquisto di armi dando altresì atto che il Toriello é stato prosciolto da detta imputazione per insussistenza del fatto. Con la sentenza Sez. 6 n. 3667 de 3.12.2021, dep. 2022, questa Corte esaminando la posizione di [OSCURATO:PERSONA] con riguardo al reato contestato al capo g) ha ritenuto invero che " manca il dovuto confronto con gli elementi decisivi di segno opposto emergenti dalla sentenza di primo grado che, oltre a segnalare che l'unica fonte di prova consiste nelle intercettazioni, ha rilevato l'assenza, al di là dei dialoghi intercettati, di alcuna prova relativa alla effettiva esistenza delle armi oggetto della trattativa, al loro acquisto o disponibilità da parte del Toriello che, peraltro, ha negato tale circostanza, riferendo di avere scaricato un video da internet raffigurante delle armi...". Ha concluso quindi la Corte che :"...Poiché non risultano disponibili ulteriori prove idonee a dimostrare la serietà della trattativa svolta con l'Annunziata, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio in ordine al reato di cui al capo G perché il fatto non sussiste". Ebbene, a fronte di tale decisione, la sentenza impugnata si pone in rapporto di evidente inconciliabilità avendo la sentenza della S.C. dianzi citata escluso in radice la sussistenza di una trattativa seria volta alla vendita/acquisto delle armi che necessariamente presuppone l'accordo delle parti contraenti di talché non può essere unilateralmente configurata in capo al solo Annunziata. Anche a voler ritenere che la condotta di chi tratti per acquistare armi non integri un contributo concorsuale atipico ex art. 110 cod.pen. nella condotta di messa in vendita, trattandosi invece di condotte diverse accomunate dal solo profilo sanzionatorio (vedi pg. 8 sentenza rescindente) comunque é stato acclarato il fatto che non vi é prova dell'esistenza stessa delle armi. La sentenza impugnata va, pertanto, annullata senza rinvio limitatamente al capo G) perché il fatto non sussiste ed il trattamento sanzionatorio, in relazione al quale non risultano necessari ulteriori accertamenti di fatto, può essere rideterminato da questa Corte nella misura di anni quindici e mesi quattro di reclusione. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata in relazione alla pronunciata condanna per il reato sub g) perché il fatto non sussiste e ridetermina la pe
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