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Corte di giustizia UEsentenza

Corte di giustizia UE/1966

ECLI:EU:C:1966:48
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

61965C0034 Conclusioni dell'avvocato generale [OSCURATO:PERSONA] presentate il 22 novembre 1966 ( 1 ) [OSCURATO:PERSONA] (antefatti, conclusioni delle parti) Valutazione giuridica I — Sulla ricevibilità II — Nel merito III — Conclusioni finali [OSCURATO:PERSONA] Presidente, signori Giudici , Il ricorrente nella presente causa veniva assunto dalla [OSCURATO:PERSONA] il 10 giugno 1960 e assegnato alla direzione generale «protezione sanitaria» con uno stipendio corrispondente al grado 7, 1 o scatto, dello statuto C.E.C.A.

Dal 1 o dicembre 1960 un aumento di stipendio parificava il suo grado al 6, 1, dello statuto C.E.C.A.

Dopo l'entrata in vigore dello statuto, in data 29 marzo 1963, la [OSCURATO:PERSONA] lo nominava in ruolo nel grado A 6, 1 o scatto, con anzianità dal 1 o dicembre 1960.

Dal 10 febbraio 1962 il ricorrente prestava servizio come relatore per i paesi di lingua tedesca presso il gruppo del portavoce della [OSCURATO:PERSONA].

In questo impiego veniva promosso al grado A 5, 1 o scatto, con effetto dal 1 o dicembre 1962.

Il 26 giugno 1963 la [OSCURATO:PERSONA] bandiva un concorso per un posto di amministratore principale (A 5 — A 4) presso la direzione generale «industria ed economia», direzione economia, posto vacante dal 1 o aprile 1963.

Il ricorrente poneva la propria candidatura e veniva prescelto con decisione 13 febbraio 1964; la nomina avveniva allo stesso grado, con effetto dal 1 o marzo 1964, ed ancor oggi il Mosthaf occupa tale posto.

Oggetto della controversia è la valutazione dell'impiego in base allo statuto e alla descrizione dell'impiego fatta dalla [OSCURATO:PERSONA].

Prima di adire la Corte, il 17 agosto 1964 il ricorrente chiedeva invano al capo della direzione generale «industria ed economia» la promozione al grado A

4. Inoltre il 22 gennaio 1965, a norma dell'articolo 90 dello statuto, chiedeva formalmente che venisse rivalutato il suo impiego e gli fosse concesso il grado A 3, poiché egli riteneva di esercitare funzioni di capo divisione.

Il reinquadramento doveva avvenire nell'ambito di un'azione intrapresa dalla [OSCURATO:PERSONA] all'inizio del 1965 e che portò all'assegnazione di diversi posti di grado A

3. Con decisione 3 marzo 1965, notificata per iscritto all'interessato l'8 marzo 1965, la domanda veniva respinta.

Il ricorrente vi chiede ora : — l'annullamento della decisione 3 marzo 1965; — la declaratoria che la [OSCURATO:PERSONA] deve collocarlo in A 3 con effetto dal 1 o aprile 1965 (cioè dalla data della domanda di promozione). [OSCURATO:PERSONA] ha eccepito innanzitutto l' irricevibilità per decorrenza del termine.

Con domanda incidentale del 28 ottobre 1965, essa ha chiesto una pronuncia preliminare sulla ricevibilità; la Corte ha rinviato al merito.

In subordine la [OSCURATO:PERSONA] ha concluso per la reiezione del ricorso.

Quanto al procedimento, rileverò ancora che la Corte ha ritenuto necessario sentire alcuni testimoni, che hanno deposto il 5 ottobre 1966.

Due ordinanze, 9 marzo e 28 aprile 1966, hanno stabilito gli articoli ed i nomi dei testimoni.

Le deposizioni verranno da me esaminate in seguito.

Dopo le difese orali delle parti, mi pare che la causa possa essere decisa.

Valutazione giuridica I — Sulla ricevibilità Esaminerò innanzitutto a fondo la questione della ricevibilità. [OSCURATO:PERSONA] sostiene che la valutazione del posto occupato dal ricorrente è stata effettuata soltanto con la decisione del 3 maggio 1963, che sta alla base del bando di concorso del 26 giugno 1963.

Su tale provvedimento si fondava la decisione di trasferimento del 13 febbraio 1964, notificata al ricorrente con lettera 19 febbraio 1964.

Le critiche all'inquadramento avrebbero dovuto essere mosse impugnando il provvedimento del 13 febbraio, poiché la risposta della [OSCURATO:PERSONA] (3 marzo 1965) al reclamo del 22 gennaio 1965 era soltanto un atto confermativo , non impugnabile in quanto non erano intervenuti né erano emersi fatti nuovi dopo la notifica della decisione di trasferimento.

La nostra giurisprudenza nega il carattere di fatto nuovo alle sentenze pronunciate su problemi analoghi.

Nemmeno si è avuto un mutamento nella prassi amministrativa della [OSCURATO:PERSONA]; quindi l'inquadramento del ricorrente non è più impugnabile.

Il primo problema che sorge e se una valutazione definitiva dell'impiego occupato dal ricorrente sia stata fatta, vuoi nel bando di concorso del 26 giugno 1963, vuoi nella decisione di nomina del 13 febbraio 1964, vale a dire dobbiamo stabilire se la decisione relativa all'inquadramento avesse carattere definitivo.

Il ricorrente lo contesta, fondandosi sulla testimonianza del direttore generale [OSCURATO:PERSONA] relativamente alla valutazione generale degli impieghi della carriera A 5 — A4.

Egli si richiama inoltre ad alcune sentenze in materia d'integrazione che distinguono tra passaggio in ruolo in un determinato impiego, o in un determinato grado, a norma dell'articolo 102 dello statuto, ed eventuale adeguamento dell'inquadramento alle funzioni esercitate.

Il ricorrente sostiene che, anche in caso di copertura di un impiego post-statutaria , si possa distinguere teoricamente e materialmente tra nomina e definitiva valutazione del posto a norma dello statuto.

Infine il ricorrente si richiama a vari documenti che hanno servito a preparare la riunione del 3 maggio 1963 e stanno quindi alla base della decisione relativa al bando di concorso e alla valutazione dell'impiego di cui trattasi.

Secondo il ricorrente, dalla deposizione del sig. [OSCURATO:PERSONA] si dovrebbe desumere che tutti gli inquadramenti nella carriera A 4 — A 5 effettuati dalla [OSCURATO:PERSONA], dall'entrata in vigore dello statuto fino ad oggi, dovevano essere riesaminati in seguito, e che quindi, in conseguenza del carattere non definitivo dei provvedimenti, non si può parlare di termini d'impugnazione: questa tesi è però inaccettabile.

Come ha rilevato il rappresentante della [OSCURATO:PERSONA], non solo sarebbe stato del tutto anormale mantenere per anni una tale instabilità, il che già fa dubitare dell'attendibilità della tesi, ma, contro l'interpretazione data dal ricorrente alle espressioni del [OSCURATO:PERSONA], è possibile obiettare che lo stesso testimone ha più volte ribadito il carattere definitivo del provvedimento, considerato tale dalla [OSCURATO:PERSONA] già al momento del trasferimento, nel 1964.

Appare quindi più logico interpretare la deposizione del [OSCURATO:PERSONA] nel senso che anche in futuro, in determinati casi (ad esempio in caso di mutamento delle funzioni), gli impieghi della carriera A 5 — A 4 potranno essere rivalutati in base alle disponibilità di bilancio.

La deposizione appare invece irrilevante per quanto riguarda il problema della ricevibilità nella fattispecie.

Non e facile pronunciarsi sul richiamo fatto dal. ricorrente a determinati documenti, dai quali intende desumere che la valutazione del suo impiego fatta nel 1963 aveva carattere provvisorio.

È noto che il direttore generale «industria ed economia», poco prima che il predecessore del ricorrente lasciasse l'impiego, in una nota del 14 marzo 1963 aveva chiesto la trasformazione del posto in un posto di grado A

3. A questo proposito il direttore generale dell'amministrazione redigeva un memorandum per la [OSCURATO:PERSONA], il cui testo dev'essere citato letteralmente, tenuto conto della sua importanza : «A cette occasion, je crois utile de souligner que, dans le cadre de l'examen du classement du personnel de la Commission à l'occasion de l'admission au statut, les nominations ou promotions au grade A 3 ont été réservées pour permettre l'examen approfondi des emplois à ce niveau en fonction des structures de chaque direction.

Il m'apparaît par conséquent indispensable de rappeler que le problème général du classement de nouveaux agents au grade A 3 au titre de l'exercice 1963 doit encore être examiné et qu'il n'est pas possible dans l'immédiat d'évaluer les propositions de décisions qui pourraient être élaborées.

J'estime en outre ne pas pouvoir émettre un avis définitif motivé sur le niveau de l'emploi à pourvoir tel qu'il est proposé par la direction générale “industrie et économie”, faute notamment de pouvoir établir actuellement les comparaisons valables avec des emplois de même niveau à occuper dans d'autres directions générales… Compte tenu de ce qui précède, j'ai l'honneur de soumettre pour décision à la Commission la demande de la direction générale “industrie et économie”.

Si la Commission estimait devoir réserver l'occupation des postes budgétaires vacants A 3, et si la direction générale “industrie et économie” pouvait se rallier au maintien du classement de l'emploi rendu disponible sur la carrière A 5 — A 4 en fonction de l'urgence qu'elle attacherait à l'occupation de ce poste, je proposerais que cette direction générale engage sans délai la procédure d'occupation de cet emploi vacant sur la carrière A 5 — A 4».

Il 3 maggio 1963 la [OSCURATO:PERSONA] adottava una delibera nella quale si dice soltanto che il posto in questione doveva essere occupato da un dipendente della carriera A 5 — A

4. Da questa laconicità e dal fatto che in quella riunione si doveva discutere un ordine del giorno comprendente 14 punti (11 dei quali erano decisioni in materia amministrativa) come pure dalla circostanza che nessuna riserva espressa nel provvedimento rivela che la [OSCURATO:PERSONA] non intendesse attenersi alla proposta del direttore generale dell'amministrazione, il ricorrente inferisce che la [OSCURATO:PERSONA] ha evidentemente rinviato la valutazione definitiva dell'impiego, in conformità al memorandum 4 aprile 1963 del direttore generale dell'amministrazione.

Anche il bando del 26 giugno 1963 darebbe questa impressione in quanto, per «l'occupazione di un impiego di amministratore principale di grado A 5 — A4 presso la direzione generale industria ed economia» (direzione economia) determina soltanto la sfera d'azione («problemi relativi alle imprese comuni, responsabilità ed assicurazione nel settore nucleare; preparazione delle convenzioni da stipularsi dalla direzione generale»), mentre tace circa la posizione dell'impiego sotto il profilo organizzativo e gerarchico.

Sulle prime il ragionamento ha una certa forza persuasiva, tanto più che si possono identificare effettivamente i motivi per cui sarebbe stata rinviata la valutazione definitiva del posto.

Dobbiamo poi ricordare che l'impiego è stato descritto dalla [OSCURATO:PERSONA] immediatamente prima della pubblicazione del bando di concorso.

E quindi possibile che vi fosse incertezza quanto all'applicazione della descrizione, specie relativamente agli impieghi di grado più elevato.

Parrebbe quindi logico che si prendesse tempo per effettuare i trasferimenti ed esaminare i casi singoli, indipendentemente dai problemi di bilancio che poteva sollevare il numero limitato di posti liberi in A

3. in definitiva, pero, sembra lecito dubitare della fondatezza degli argomenti del ricorrente, e ciò non tanto perché la [OSCURATO:PERSONA], sia nella risposta al reclamo, sia in sede processuale, insiste sul carattere definito dell'inquadramento del ricorrente, quanto in considerazione delle tesi giuridiche esposte dall'agente dell'[OSCURATO:PERSONA] nella fase orale.

È risultato particolarmente evidente che il richiamo del ricorrente ad alcune sentenze in materia d'integrazione ha un valore relativo nella fattispecie, almeno per quanto riguarda la possibilità di tener distinta la nomina dall'inquadramento definitivo in base alle funzioni esercitate, poiché è evidente che ci troviamo di fronte ad un caso diverso.

Il posto in questione esisteva già da parecchio tempo dopo l'entrata in vigore dello statuto e dopo la descrizione degli impieghi fatta dalla [OSCURATO:PERSONA].

In questa situazione ritengo valga il principio che impone di valutare esattamente gli impieghi al momento della redazione del bando di concorso e quindi far sì che la nomina o il trasferimento di un dipendente comporti un inquadramento definitivo, giacché l'autorità che ha il potere di nomina deve attenersi alle norme dello statuto.

A norma dell'articolo 29, il posto deve essere occupato ricorrendo, ove possibile, a promozione o a trasferimento nell'ambito dell'istituzione.

A norma dell'articolo 7 il trasferimento è possibile solo se esiste corrispondenza di grado tra i due impieghi e l'articolo 45 limita la promozione al grado immediatamente superiore.

Tenuto conto di tale disciplina, la distinzione tra nomina ed inquadramento definitivo — frequente durante l'integrazione — dovrebbe costituire una rara eccezione nell'occupazione post-statutaria di posti vacanti.

Essa presuppone infatti che l'autorità che ha il potere di nomina abbia intenzionalmente corso il rischio di violare lo statuto.

Una situazione eccezionale di tal fatta dovrà quindi essere indiscutibilmente dimostrata, ad esempio mediante la riserva espressa di valutare l'impiego in un secondo tempo.

Poiché tale riserva non compare nella decisione del 3 maggio 1963, né nel bando di concorso, né nella decisione di trasferimento notificata al ricorrente, dobbiamo concludere che tutti questi provvedimenti sono definitivi per quanto riguarda la valutazione del posto.

La tesi a mio avviso è inoltre confortata dalle seguenti circostanze: il predecessore del ricorrente rimase per lunghi anni al grado A 4; a questi subentrò per un anno ad interim un impiegato di grado A 4, infine, a detta dello stesso ricorrente, prima ch'egli presentasse la sua candidatura a quel posto, gli era stata promessa la promozione soltanto al grado A

4. Se le precedenti considerazioni hanno reso insostenibile la tesi che il trasferimento e l'inquadramento del ricorrente fossero sottoposte a una riserva, per lo meno tacita, quanto al loro carattere definitivo, è inoltre evidente che il ricorrente avrebbe dovuto chiedere una pronunzia giurisdizionale sull'inquadramento al più tardi dopo la notifica del provvedimento.

Non mi soffermo sulla situazione paradossale che si sarebbe creata nel caso in cui fosse stata accolta la sua richiesta d'inquadramento, poiché questo fatto avrebbe dimostrato che la [OSCURATO:PERSONA] non poteva affidargli quel determinato posto, trovandosi egli al grado A

5. Rimane comunque da chiarire se il diritto d'impugnazione del ricorrente relativamente all'inquadramento avrebbe potuto rivivere più tardi.

La nostra giurisprudenza ammette tale ipotesi qualora, dopo la scadenza del termine d'impugnazione, siano intervenuti fatti nuovi.

Per amor di completezza esaminerò anche questo aspetto della ricevibilità.

Nella fattispecie non hanno importanza le sentenze pronunciate in casi analoghi a quello in esame, poiché esse, oltre ad essere state già più volte dichiarate irrilevanti da questa Corte, non sono state invocate dal ricorrente a sostegno della ricevibilità, come non è stata invocata la descrizione degli impieghi, effettuata dalla [OSCURATO:PERSONA] fin dal 1963, quindi prima che il ricorrente fosse trasferito.

Appare invece opportuno accertare se, dopo la scadenza del termine d'impugnazione, sia intervenuto un mutamento nella prassi amministrativa della [OSCURATO:PERSONA], dato che ciò, secondo la nostra giurisprudenza, potrebbe costituire un fatto nuovo.

Il ricorrente ricorda a tale proposito la copertura di numerosi posti di grado A 3 nel corso del 1964 e particolarmente un'ulteriore azione in questo senso, decisa il 31 marzo e l'8 aprile 1965, che riguardava complessivamente 13 posti di grado A

3. Ritengo tuttavia che anche tale richiamo non giovi alla ricevibilità del ricorso, senza che sia necessario stabilire se si trattasse della rivalutazione dei posti, con relativo reinquadramento dei titolari, oppure, come afferma la [OSCURATO:PERSONA], di semplici promozioni a norma dell'articolo 46 dello statuto.

Anche nella prima ipotesi (che dagli atti mi pare possibile), esso sarebbe infatti irrilevante per due ragioni: il mutamento della prassi amministrativa, che può eventualmente rappresentare un fatto nuovo, si ha solo qualora si tratti di una. prassi sufficientemente vasta o generale, paragonabile nei suoi effetti ad. un mutamento della disciplina giuridica.

Nella fattispecie, al contrario, si è avuta senza dubbio una serie di nomine al grado A 3, ma non si può per questo ritenere che vi sia stato un mutamento nella prassi.

Si deve quindi concludere che nel 1964 e nel 1965 sono stati occupati dei posti di grado A 3 che però costituiscono dei casi a sé, e perciò non attribuiscono alcun diritto ai dipendenti esclusi, nemmeno se essi si trovano in situazione analoga.

D'altro lato — e ciò è anche più importante — abbiamo visto che le nomine in A 3 non sono avvenute solo nel 1965, ma anche nel 1964 e nel 1963, nelle stesse proporzioni.

Se per ipotesi esse potessero essere considerate come un fatto nuovo, bisognerebbe ammettere che il ricorrente avrebbe potuto sollevare la questione del suo inquadramento già nel 1964, mentre in realtà si è limitato a chiedere al direttore generale «industria ed economia» la promozione al grado A

4. Non e quindi possibile risolvere in senso affermativo il problema della ricevibilità, il che implica la reiezione del ricorso.

Tuttavia, date le difficoltà da sormontare in materia di ricevibilità, come pure il fatto che la Sezione ha deciso di sentire dei testimoni su problemi di merito, mi parrebbe inopportuno interrompere il mio esame a questo punto.

II — Nel merito Il ricorrente invoca l'allegato I dello statuto, la descrizione dell'impiego fatta dalla [OSCURATO:PERSONA] e la giurisprudenza per rivendicare il suo diritto all'inquadramento in A 3, in considerazione dell'importanza e del carattere delle sue funzioni.

Un esame approfondito della descrizione, delle funzioni del grado A 3 — nel testo trasmesso al personale nel 1963 — rivela indubbiamente che i criteri e le definizioni che vi compaiono forniscono solo riferimenti piuttosto vaghi per rivendicare un inquadramento.

L'attività di un capo divisione è descritta come segue : «dirige un'unità amministrativa in un .settore specializzato alle dipendenze di un direttore».

Nemmeno il raffronto con la descrizione della carriera A 5 — A 4 e il tentativo di circoscriverla nei suoi confronti servono ai fini interpretativi.

L'amministratore principale della carriera A 5 — A 4 è un funzionario che «dirige un settore di attività di una divisione» oppure è «capo di un servizio specializzato».

Dobbiamo quindi ammettere che è oltremodo difficile sindacare l'inquadramento in base alla descrizione degli impieghi fatta dalla [OSCURATO:PERSONA].

L'autorità che ha il potere di nomina, come diverse sentenze affermano (10-64, 48-64 e 1-65), dispone in proposito di un certo potere discrezionale di valutazione, che impedisce alla Corte di entrare nei particolari sostituendosi in certo qual modo all'autorità amministrativa.

La Corte può svolgere il suo compito senza tema di invadere la sfera di competenza dell'amministrazione solo se si limita a valutare gli indizi dai quali dovrebbe risultare l'illegittimità della decisione dell'amministrazione.

Esaminiamo la situazione alla luce di t'ali osservazioni preliminari e dei risultati delle prove assunte il 5 ottobre 1966, onde stabilire se la pretesa del ricorrente sia fondata, seppure non in ogni singolo punto, almeno nel suo complesso.

Devo innanzitutto trattare degli argomenti che, tengo a sottolineare, hanno rilevanza minima o nulla. — È per me assolutamente inconferente il richiamo del ricorrente all'inquadramento di altri dipendenti della [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA] C.E.E. che, dopo le sentenze 20 e 21-63, 79 e 82-63, hanno giustamente reclamato il grado A

3. In tali casi è decisivo il fatto che la stessa autorità che ha il potere di nomina ha ammesso la fondatezza della richiesta, e le uniche riserve sollevate in merito erano dettate da ragioni di bilancio.

Tali caratteristiche non ricorrono nella fattispecie e il richiamo potrebbe aver valore se fosse fatto allo scopo di raffrontare il livello delle funzioni del ricorrente con quello delle funzioni degli altri dipendenti in questione.

Se non erro, non è questo il caso nostro e il raffronto sarebbe del resto pressoché impossibile, tenuto conto della diversità delle funzioni di cui trattasi. — È altrettanto irrilevante l'affermazione del ricorrente secondo cui i suoi superiori od altri alti funzionari della [OSCURATO:PERSONA], e talvolta la stampa, lo qualificavano capo divisione ed anche la [OSCURATO:PERSONA] non gli vietava di autodefinirsi tale.

Il titolo può avere importanza solo se è conferito dall'autorità che ha il potere di nomina.

Posto che la [OSCURATO:PERSONA] non gli ha mai attribuito espressamente tale qualifica e che è logico che la semplice tolleranza dell'uso di un titolo non possa equivalere ad una valida valutazione delle funzioni, ritengo inconferenti tutti gli argomenti del ricorrente in questo senso. — Lo stesso dicasi dell'assunto secondo cui il predecessore del ricorrente si faceva chiamare capo divisione già dal 1960 e la cosa era nota per lo meno a due membri della [OSCURATO:PERSONA].

È quindi evidente l'inutilità del richiamo al fatto incontestato che il ricorrente in sostanza svolge le stesse funzioni del suo predecessore.

È noto infatti che il dott. [OSCURATO:PERSONA], nel periodo prestatutario, non era stato espressamente inquadrato nella carriera di amministratore principale (A 4 — A 3) come definita nello statuto C.E.C.A. bensì, dopo aver prestato servizio nel grado A 5 ed essere stato promosso al grado A 4, era passato in ruolo senza difficoltà nella carriera di amministratore principale del grado A 5 — A

4. Se ora — come afferma il ricorrente — il suo predecessore aveva ricevuto determinate promesse di promozione in A 3, tali promesse sono irrilevanti ai fini del presente giudizio, in quanto provenienti semplicemente da un commissario e non dal collegio della [OSCURATO:PERSONA], che è l'autorità con potere di nomina competente in materia. — Ai fini della decisione ha pure scarso peso il numero dei collaboratori del ricorrente, sia nel passato che attualmente, né si può tener conto del fatto che altre divisioni della direzione (o addirittura della [OSCURATO:PERSONA] C.E.E.), come afferma il ricorrente, abbiano un numero di dipendenti inferiore.

È invece determinante il livello delle funzioni di tali collaboratori e in proposito ci è stata molto utile la deposizione del direttore generale «industria ed economia».

Prescindendo dal fatto che dopo la proposizione del ricorso è stato sottratto al ricorrente un collaboratore di grado A 5 che all'inizio lo assisteva saltuariamente, in base a detta deposizione possiamo stabilire che attualmente il ricorrente dispone di un collaboratore di grado A 6, di uno di grado C 2, di un dipendente locale, di un tirocinante, di un consulente temporaneo e di un consulente giuridico esterno per le questioni assicurative.

Questo quadro non consente ancora d'individuare esattamente il livello dei compiti del ricorrente. — Infine non costituisce un elemento decisivo nemmeno l'incontestato assunto del ricorrente secondo cui egli sarebbe stato direttamente subordinato ad un direttore della [OSCURATO:PERSONA].

Tale sistema viene praticato, come risulta dalle affermazioni del direttore generale [OSCURATO:PERSONA] e dalle stesse ammissioni del ricorrente, presso varie direzioni della [OSCURATO:PERSONA] (ed in situazioni pressoché equiparabili) ma non per questo i funzionari in questione vengono considerati capi divisione.

Al massimo, ciò potrebbe costituire un indizio della fondatezza del reclamo del ricorrente, qualora dalla descrizione dei suoi compiti si potessero trarre ulteriori elementi a favore dell'inquadramento in A

3. — Esaminiamo meglio la sfera d'azione del ricorrente alla luce delle deposizioni dei testimoni e tentando di precisarne l'importanza mediante un raffronto con altre unità amministrative della direzione «economia».

Non mi dilungherò sui particolari risultanti dalla nota del capo della direzione «economia», in data 27 marzo 1963, relativa alle sfere di competenza dei collaboratori del ricorrente, particolari esposti nell'atto introduttivo, e sorvolerò sulla questione del se taluni incarichi specifici (come la valutazione dei problemi giuridici relativi all'approvvigionamento di combustibili nucleari) siano stati nel frattempo revocati al ricorrente.

Mi atterrò invece alla deposizione del direttore generale «industria ed economia», che ha fornito un quadro complessivo della sfera di competenza del ricorrente.

Questi, dal 1964, si è occupato in sostanza di tre settori: assicurazioni in materia nucleare, disciplina della responsabilità per danni nucleari, questioni giuridiche relative alle imprese comuni nonché altre questioni giuridiche connesse a problemi economici ed industriali della direzione generale «industria ed economia» (trasporto di sostanze radioattive, navi a propulsione nucleare, ecc.).

La deposizione ha dato speciale rilievo ai problemi assicurativi , particolarmente importanti nel settore comunitario, rilievo concordante con le dichiarazioni del commissario Margulies in occasione di un convegno di assicuratori nucleari, tenutosi a Berlino nel 1965.

Il ricorrente in questo settore dispone di una certa autonomia e può prendere delle iniziative (ad esempio nello stabilire l'ordine d'importanza dei compiti).

È pure incontestato che nell'ambito della Comunità (nei confronti dei rappresentanti permanenti e dei gruppi di lavoro del Consiglio nel settore atomico, nei confronti di altre direzioni e dei membri della [OSCURATO:PERSONA]) come pure al di fuori di tale ambito, nelle trattative con commissioni parlamentari, funzionari governativi, associazioni e società, il ricorrente rappresenta il suo settore, quindi ha compiti chiaramente direttivi.

Se ne potrebbe concludere che le funzioni del ricorrente, per ampiezza e importanza, raggiungono il livello di quelle di un capo divisione e quindi ha ragione il direttore generale «industria ed economia» il quale, nelle note del 14 marzo 1963 e del 28 gennaio 1965, ha considerato l'unità affidata al ricorrente alla stessa stregua delle altre divisioni della direzione generale.

Un'obiezione fondamentale dell'agente della [OSCURATO:PERSONA] scalza però tali conclusioni.

Nel corso del giudizio si è accennato che i compiti specifici della direzione generale «industria ed economia» sono concentrati nel settore economico-tecnico ed in questo ambito i capi divisione della direzione generale hanno tutti una notevole responsabilità.

La responsabilità del ricorrente non è così estesa, in quanto si limita alle questioni giuridiche della direzione generale, e d'altro lato, per l'esame di tutti i problemi giuridici della [OSCURATO:PERSONA] è necessario l'intervento del servizio giuridico.

In base a quanto ha dichiarato il capo di detto servizio, l'intervento ha luogo indipendentemente dal fatto che il ricorrente può inoltrare per via gerarchica dei progetti alla [OSCURATO:PERSONA], in quanto la [OSCURATO:PERSONA] decide in materia giuridica solo dopo aver sentito il parere del servizio giuridico.

Anche se in senso stretto il ricorrente non è subordinato al servizio giuridico, il livello della sua attività non può essere considerato pari a quello di un capo divisione, il quale è gerarchicamente subordinato ad un direttore ed al competente direttore generale, ma non necessita della collabora zione di un'altra direzione generale.

L'obiezione mi pare fondata.

Negli scorsi anni essa avrebbe forse potuto dar luogo a dubbi, poiché durante un certo periodo, mentre si era in fase organizzativa, la ripartizione dei compiti tra le varie direzioni generali non era molto chiara.

Ora ogni dubbio si è dissipato anche in seguito alla reazione della [OSCURATO:PERSONA], unica competente, di fronte alle varie richieste del direttore generale «industria ed economia» (cfr. le note 14 marzo 1963 e 28 gennaio 1965) relativamente alla valutazione dell'impiego di cui è causa.

Una volta stabilito che il ricorrente, incaricato di problemi giuridici , ha minor responsabilità degli altri capi divisione della direzione generale «industria ed economia», si rivela a mio avviso inattaccabile la decisione con cui la [OSCURATO:PERSONA] ha collocato l'unità amministrativa da lui diretta ad un livello inferiore.

Mi parrebbe comunque eccessivo in queste circostanze e tenuto conto dei criteri piuttosto vaghi della descrizione degli impieghi, parlare di un errore di valutazione tale da implicare l'annullamento della decisione impugnata.

Cadono quindi le domande di annullamento della decisione 3 marzo 1965 e di declaratoria che la [OSCURATO:PERSONA] deve collocare il ricorrente in A

3. Ciò non esclude che la [OSCURATO:PERSONA] riesamini la precedente domanda di promozione e, nell'ambito del suo potere discrezionale, nel quale non voglio interferire, premi gli incontestati meriti del ricorrente conferendogli il grado A

4. Sarebbe naturalmente spiacevole l'impressione che un candidato meritevole di promozione non l'abbia ottenuta perché ha inteso chiarire la propria situazione valendosi dei mezzi giuridici offertigli dallo statuto.

III — Conclusioni finali Concludo come segue: il ricorso è irricevibile e comunque infondato.

A norma dell'articolo 70 del regolamento di procedura, ciascuna parte deve sopportare le spese da essa sostenute, ivi comprese quelle relative alla domanda incidentale. ( 1 ) Traduzione dal tedesco.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
61965C0034 Conclusioni dell'avvocato generale [OSCURATO:PERSONA] presentate il 22 novembre 1966 ( 1 ) [OSCURATO:PERSONA] (antefatti, conclusioni delle parti) Valutazione giuridica I — Sulla ricevibilità II — Nel merito III — Conclusioni finali [OSCURATO:PERSONA] Presidente, signori Giudici , Il ricorrente nella presente causa veniva assunto dalla [OSCURATO:PERSONA] il 10 giugno 1960 e assegnato alla direzione generale «protezione sanitaria» con uno stipendio corrispondente al grado 7, 1 o scatto, dello statuto C.E.C.A. Dal 1 o dicembre 1960 un aumento di stipendio parificava il suo grado al 6, 1, dello statuto C.E.C.A. Dopo l'entrata in vigore dello statuto, in data 29 marzo 1963, la [OSCURATO:PERSONA] lo nominava in ruolo nel grado A 6, 1 o scatto, con anzianità dal 1 o dicembre 1960. Dal 10 febbraio 1962 il ricorrente prestava servizio come relatore per i paesi di lingua tedesca presso il gruppo del portavoce della [OSCURATO:PERSONA]. In questo impiego veniva promosso al grado A 5, 1 o scatto, con effetto dal 1 o dicembre 1962. Il 26 giugno 1963 la [OSCURATO:PERSONA] bandiva un concorso per un posto di amministratore principale (A 5 — A 4) presso la direzione generale «industria ed economia», direzione economia, posto vacante dal 1 o aprile 1963. Il ricorrente poneva la propria candidatura e veniva prescelto con decisione 13 febbraio 1964; la nomina avveniva allo stesso grado, con effetto dal 1 o marzo 1964, ed ancor oggi il Mosthaf occupa tale posto. Oggetto della controversia è la valutazione dell'impiego in base allo statuto e alla descrizione dell'impiego fatta dalla [OSCURATO:PERSONA]. Prima di adire la Corte, il 17 agosto 1964 il ricorrente chiedeva invano al capo della direzione generale «industria ed economia» la promozione al grado A 4. Inoltre il 22 gennaio 1965, a norma dell'articolo 90 dello statuto, chiedeva formalmente che venisse rivalutato il suo impiego e gli fosse concesso il grado A 3, poiché egli riteneva di esercitare funzioni di capo divisione. Il reinquadramento doveva avvenire nell'ambito di un'azione intrapresa dalla [OSCURATO:PERSONA] all'inizio del 1965 e che portò all'assegnazione di diversi posti di grado A 3. Con decisione 3 marzo 1965, notificata per iscritto all'interessato l'8 marzo 1965, la domanda veniva respinta. Il ricorrente vi chiede ora : — l'annullamento della decisione 3 marzo 1965; — la declaratoria che la [OSCURATO:PERSONA] deve collocarlo in A 3 con effetto dal 1 o aprile 1965 (cioè dalla data della domanda di promozione). [OSCURATO:PERSONA] ha eccepito innanzitutto l' irricevibilità per decorrenza del termine. Con domanda incidentale del 28 ottobre 1965, essa ha chiesto una pronuncia preliminare sulla ricevibilità; la Corte ha rinviato al merito. In subordine la [OSCURATO:PERSONA] ha concluso per la reiezione del ricorso. Quanto al procedimento, rileverò ancora che la Corte ha ritenuto necessario sentire alcuni testimoni, che hanno deposto il 5 ottobre 1966. Due ordinanze, 9 marzo e 28 aprile 1966, hanno stabilito gli articoli ed i nomi dei testimoni. Le deposizioni verranno da me esaminate in seguito. Dopo le difese orali delle parti, mi pare che la causa possa essere decisa. Valutazione giuridica I — Sulla ricevibilità Esaminerò innanzitutto a fondo la questione della ricevibilità. [OSCURATO:PERSONA] sostiene che la valutazione del posto occupato dal ricorrente è stata effettuata soltanto con la decisione del 3 maggio 1963, che sta alla base del bando di concorso del 26 giugno 1963. Su tale provvedimento si fondava la decisione di trasferimento del 13 febbraio 1964, notificata al ricorrente con lettera 19 febbraio 1964. Le critiche all'inquadramento avrebbero dovuto essere mosse impugnando il provvedimento del 13 febbraio, poiché la risposta della [OSCURATO:PERSONA] (3 marzo 1965) al reclamo del 22 gennaio 1965 era soltanto un atto confermativo , non impugnabile in quanto non erano intervenuti né erano emersi fatti nuovi dopo la notifica della decisione di trasferimento. La nostra giurisprudenza nega il carattere di fatto nuovo alle sentenze pronunciate su problemi analoghi. Nemmeno si è avuto un mutamento nella prassi amministrativa della [OSCURATO:PERSONA]; quindi l'inquadramento del ricorrente non è più impugnabile. Il primo problema che sorge e se una valutazione definitiva dell'impiego occupato dal ricorrente sia stata fatta, vuoi nel bando di concorso del 26 giugno 1963, vuoi nella decisione di nomina del 13 febbraio 1964, vale a dire dobbiamo stabilire se la decisione relativa all'inquadramento avesse carattere definitivo. Il ricorrente lo contesta, fondandosi sulla testimonianza del direttore generale [OSCURATO:PERSONA] relativamente alla valutazione generale degli impieghi della carriera A 5 — A4. Egli si richiama inoltre ad alcune sentenze in materia d'integrazione che distinguono tra passaggio in ruolo in un determinato impiego, o in un determinato grado, a norma dell'articolo 102 dello statuto, ed eventuale adeguamento dell'inquadramento alle funzioni esercitate. Il ricorrente sostiene che, anche in caso di copertura di un impiego post-statutaria , si possa distinguere teoricamente e materialmente tra nomina e definitiva valutazione del posto a norma dello statuto. Infine il ricorrente si richiama a vari documenti che hanno servito a preparare la riunione del 3 maggio 1963 e stanno quindi alla base della decisione relativa al bando di concorso e alla valutazione dell'impiego di cui trattasi. Secondo il ricorrente, dalla deposizione del sig. [OSCURATO:PERSONA] si dovrebbe desumere che tutti gli inquadramenti nella carriera A 4 — A 5 effettuati dalla [OSCURATO:PERSONA], dall'entrata in vigore dello statuto fino ad oggi, dovevano essere riesaminati in seguito, e che quindi, in conseguenza del carattere non definitivo dei provvedimenti, non si può parlare di termini d'impugnazione: questa tesi è però inaccettabile. Come ha rilevato il rappresentante della [OSCURATO:PERSONA], non solo sarebbe stato del tutto anormale mantenere per anni una tale instabilità, il che già fa dubitare dell'attendibilità della tesi, ma, contro l'interpretazione data dal ricorrente alle espressioni del [OSCURATO:PERSONA], è possibile obiettare che lo stesso testimone ha più volte ribadito il carattere definitivo del provvedimento, considerato tale dalla [OSCURATO:PERSONA] già al momento del trasferimento, nel 1964. Appare quindi più logico interpretare la deposizione del [OSCURATO:PERSONA] nel senso che anche in futuro, in determinati casi (ad esempio in caso di mutamento delle funzioni), gli impieghi della carriera A 5 — A 4 potranno essere rivalutati in base alle disponibilità di bilancio. La deposizione appare invece irrilevante per quanto riguarda il problema della ricevibilità nella fattispecie. Non e facile pronunciarsi sul richiamo fatto dal. ricorrente a determinati documenti, dai quali intende desumere che la valutazione del suo impiego fatta nel 1963 aveva carattere provvisorio. È noto che il direttore generale «industria ed economia», poco prima che il predecessore del ricorrente lasciasse l'impiego, in una nota del 14 marzo 1963 aveva chiesto la trasformazione del posto in un posto di grado A 3. A questo proposito il direttore generale dell'amministrazione redigeva un memorandum per la [OSCURATO:PERSONA], il cui testo dev'essere citato letteralmente, tenuto conto della sua importanza : «A cette occasion, je crois utile de souligner que, dans le cadre de l'examen du classement du personnel de la Commission à l'occasion de l'admission au statut, les nominations ou promotions au grade A 3 ont été réservées pour permettre l'examen approfondi des emplois à ce niveau en fonction des structures de chaque direction. Il m'apparaît par conséquent indispensable de rappeler que le problème général du classement de nouveaux agents au grade A 3 au titre de l'exercice 1963 doit encore être examiné et qu'il n'est pas possible dans l'immédiat d'évaluer les propositions de décisions qui pourraient être élaborées. J'estime en outre ne pas pouvoir émettre un avis définitif motivé sur le niveau de l'emploi à pourvoir tel qu'il est proposé par la direction générale “industrie et économie”, faute notamment de pouvoir établir actuellement les comparaisons valables avec des emplois de même niveau à occuper dans d'autres directions générales… Compte tenu de ce qui précède, j'ai l'honneur de soumettre pour décision à la Commission la demande de la direction générale “industrie et économie”. Si la Commission estimait devoir réserver l'occupation des postes budgétaires vacants A 3, et si la direction générale “industrie et économie” pouvait se rallier au maintien du classement de l'emploi rendu disponible sur la carrière A 5 — A 4 en fonction de l'urgence qu'elle attacherait à l'occupation de ce poste, je proposerais que cette direction générale engage sans délai la procédure d'occupation de cet emploi vacant sur la carrière A 5 — A 4». Il 3 maggio 1963 la [OSCURATO:PERSONA] adottava una delibera nella quale si dice soltanto che il posto in questione doveva essere occupato da un dipendente della carriera A 5 — A 4. Da questa laconicità e dal fatto che in quella riunione si doveva discutere un ordine del giorno comprendente 14 punti (11 dei quali erano decisioni in materia amministrativa) come pure dalla circostanza che nessuna riserva espressa nel provvedimento rivela che la [OSCURATO:PERSONA] non intendesse attenersi alla proposta del direttore generale dell'amministrazione, il ricorrente inferisce che la [OSCURATO:PERSONA] ha evidentemente rinviato la valutazione definitiva dell'impiego, in conformità al memorandum 4 aprile 1963 del direttore generale dell'amministrazione. Anche il bando del 26 giugno 1963 darebbe questa impressione in quanto, per «l'occupazione di un impiego di amministratore principale di grado A 5 — A4 presso la direzione generale industria ed economia» (direzione economia) determina soltanto la sfera d'azione («problemi relativi alle imprese comuni, responsabilità ed assicurazione nel settore nucleare; preparazione delle convenzioni da stipularsi dalla direzione generale»), mentre tace circa la posizione dell'impiego sotto il profilo organizzativo e gerarchico. Sulle prime il ragionamento ha una certa forza persuasiva, tanto più che si possono identificare effettivamente i motivi per cui sarebbe stata rinviata la valutazione definitiva del posto. Dobbiamo poi ricordare che l'impiego è stato descritto dalla [OSCURATO:PERSONA] immediatamente prima della pubblicazione del bando di concorso. E quindi possibile che vi fosse incertezza quanto all'applicazione della descrizione, specie relativamente agli impieghi di grado più elevato. Parrebbe quindi logico che si prendesse tempo per effettuare i trasferimenti ed esaminare i casi singoli, indipendentemente dai problemi di bilancio che poteva sollevare il numero limitato di posti liberi in A 3. in definitiva, pero, sembra lecito dubitare della fondatezza degli argomenti del ricorrente, e ciò non tanto perché la [OSCURATO:PERSONA], sia nella risposta al reclamo, sia in sede processuale, insiste sul carattere definito dell'inquadramento del ricorrente, quanto in considerazione delle tesi giuridiche esposte dall'agente dell'[OSCURATO:PERSONA] nella fase orale. È risultato particolarmente evidente che il richiamo del ricorrente ad alcune sentenze in materia d'integrazione ha un valore relativo nella fattispecie, almeno per quanto riguarda la possibilità di tener distinta la nomina dall'inquadramento definitivo in base alle funzioni esercitate, poiché è evidente che ci troviamo di fronte ad un caso diverso. Il posto in questione esisteva già da parecchio tempo dopo l'entrata in vigore dello statuto e dopo la descrizione degli impieghi fatta dalla [OSCURATO:PERSONA]. In questa situazione ritengo valga il principio che impone di valutare esattamente gli impieghi al momento della redazione del bando di concorso e quindi far sì che la nomina o il trasferimento di un dipendente comporti un inquadramento definitivo, giacché l'autorità che ha il potere di nomina deve attenersi alle norme dello statuto. A norma dell'articolo 29, il posto deve essere occupato ricorrendo, ove possibile, a promozione o a trasferimento nell'ambito dell'istituzione. A norma dell'articolo 7 il trasferimento è possibile solo se esiste corrispondenza di grado tra i due impieghi e l'articolo 45 limita la promozione al grado immediatamente superiore. Tenuto conto di tale disciplina, la distinzione tra nomina ed inquadramento definitivo — frequente durante l'integrazione — dovrebbe costituire una rara eccezione nell'occupazione post-statutaria di posti vacanti. Essa presuppone infatti che l'autorità che ha il potere di nomina abbia intenzionalmente corso il rischio di violare lo statuto. Una situazione eccezionale di tal fatta dovrà quindi essere indiscutibilmente dimostrata, ad esempio mediante la riserva espressa di valutare l'impiego in un secondo tempo. Poiché tale riserva non compare nella decisione del 3 maggio 1963, né nel bando di concorso, né nella decisione di trasferimento notificata al ricorrente, dobbiamo concludere che tutti questi provvedimenti sono definitivi per quanto riguarda la valutazione del posto. La tesi a mio avviso è inoltre confortata dalle seguenti circostanze: il predecessore del ricorrente rimase per lunghi anni al grado A 4; a questi subentrò per un anno ad interim un impiegato di grado A 4, infine, a detta dello stesso ricorrente, prima ch'egli presentasse la sua candidatura a quel posto, gli era stata promessa la promozione soltanto al grado A 4. Se le precedenti considerazioni hanno reso insostenibile la tesi che il trasferimento e l'inquadramento del ricorrente fossero sottoposte a una riserva, per lo meno tacita, quanto al loro carattere definitivo, è inoltre evidente che il ricorrente avrebbe dovuto chiedere una pronunzia giurisdizionale sull'inquadramento al più tardi dopo la notifica del provvedimento. Non mi soffermo sulla situazione paradossale che si sarebbe creata nel caso in cui fosse stata accolta la sua richiesta d'inquadramento, poiché questo fatto avrebbe dimostrato che la [OSCURATO:PERSONA] non poteva affidargli quel determinato posto, trovandosi egli al grado A 5. Rimane comunque da chiarire se il diritto d'impugnazione del ricorrente relativamente all'inquadramento avrebbe potuto rivivere più tardi. La nostra giurisprudenza ammette tale ipotesi qualora, dopo la scadenza del termine d'impugnazione, siano intervenuti fatti nuovi. Per amor di completezza esaminerò anche questo aspetto della ricevibilità. Nella fattispecie non hanno importanza le sentenze pronunciate in casi analoghi a quello in esame, poiché esse, oltre ad essere state già più volte dichiarate irrilevanti da questa Corte, non sono state invocate dal ricorrente a sostegno della ricevibilità, come non è stata invocata la descrizione degli impieghi, effettuata dalla [OSCURATO:PERSONA] fin dal 1963, quindi prima che il ricorrente fosse trasferito. Appare invece opportuno accertare se, dopo la scadenza del termine d'impugnazione, sia intervenuto un mutamento nella prassi amministrativa della [OSCURATO:PERSONA], dato che ciò, secondo la nostra giurisprudenza, potrebbe costituire un fatto nuovo. Il ricorrente ricorda a tale proposito la copertura di numerosi posti di grado A 3 nel corso del 1964 e particolarmente un'ulteriore azione in questo senso, decisa il 31 marzo e l'8 aprile 1965, che riguardava complessivamente 13 posti di grado A 3. Ritengo tuttavia che anche tale richiamo non giovi alla ricevibilità del ricorso, senza che sia necessario stabilire se si trattasse della rivalutazione dei posti, con relativo reinquadramento dei titolari, oppure, come afferma la [OSCURATO:PERSONA], di semplici promozioni a norma dell'articolo 46 dello statuto. Anche nella prima ipotesi (che dagli atti mi pare possibile), esso sarebbe infatti irrilevante per due ragioni: il mutamento della prassi amministrativa, che può eventualmente rappresentare un fatto nuovo, si ha solo qualora si tratti di una. prassi sufficientemente vasta o generale, paragonabile nei suoi effetti ad. un mutamento della disciplina giuridica. Nella fattispecie, al contrario, si è avuta senza dubbio una serie di nomine al grado A 3, ma non si può per questo ritenere che vi sia stato un mutamento nella prassi. Si deve quindi concludere che nel 1964 e nel 1965 sono stati occupati dei posti di grado A 3 che però costituiscono dei casi a sé, e perciò non attribuiscono alcun diritto ai dipendenti esclusi, nemmeno se essi si trovano in situazione analoga. D'altro lato — e ciò è anche più importante — abbiamo visto che le nomine in A 3 non sono avvenute solo nel 1965, ma anche nel 1964 e nel 1963, nelle stesse proporzioni. Se per ipotesi esse potessero essere considerate come un fatto nuovo, bisognerebbe ammettere che il ricorrente avrebbe potuto sollevare la questione del suo inquadramento già nel 1964, mentre in realtà si è limitato a chiedere al direttore generale «industria ed economia» la promozione al grado A 4. Non e quindi possibile risolvere in senso affermativo il problema della ricevibilità, il che implica la reiezione del ricorso. Tuttavia, date le difficoltà da sormontare in materia di ricevibilità, come pure il fatto che la Sezione ha deciso di sentire dei testimoni su problemi di merito, mi parrebbe inopportuno interrompere il mio esame a questo punto. II — Nel merito Il ricorrente invoca l'allegato I dello statuto, la descrizione dell'impiego fatta dalla [OSCURATO:PERSONA] e la giurisprudenza per rivendicare il suo diritto all'inquadramento in A 3, in considerazione dell'importanza e del carattere delle sue funzioni. Un esame approfondito della descrizione, delle funzioni del grado A 3 — nel testo trasmesso al personale nel 1963 — rivela indubbiamente che i criteri e le definizioni che vi compaiono forniscono solo riferimenti piuttosto vaghi per rivendicare un inquadramento. L'attività di un capo divisione è descritta come segue : «dirige un'unità amministrativa in un .settore specializzato alle dipendenze di un direttore». Nemmeno il raffronto con la descrizione della carriera A 5 — A 4 e il tentativo di circoscriverla nei suoi confronti servono ai fini interpretativi. L'amministratore principale della carriera A 5 — A 4 è un funzionario che «dirige un settore di attività di una divisione» oppure è «capo di un servizio specializzato». Dobbiamo quindi ammettere che è oltremodo difficile sindacare l'inquadramento in base alla descrizione degli impieghi fatta dalla [OSCURATO:PERSONA]. L'autorità che ha il potere di nomina, come diverse sentenze affermano (10-64, 48-64 e 1-65), dispone in proposito di un certo potere discrezionale di valutazione, che impedisce alla Corte di entrare nei particolari sostituendosi in certo qual modo all'autorità amministrativa. La Corte può svolgere il suo compito senza tema di invadere la sfera di competenza dell'amministrazione solo se si limita a valutare gli indizi dai quali dovrebbe risultare l'illegittimità della decisione dell'amministrazione. Esaminiamo la situazione alla luce di t'ali osservazioni preliminari e dei risultati delle prove assunte il 5 ottobre 1966, onde stabilire se la pretesa del ricorrente sia fondata, seppure non in ogni singolo punto, almeno nel suo complesso. Devo innanzitutto trattare degli argomenti che, tengo a sottolineare, hanno rilevanza minima o nulla. — È per me assolutamente inconferente il richiamo del ricorrente all'inquadramento di altri dipendenti della [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA] C.E.E. che, dopo le sentenze 20 e 21-63, 79 e 82-63, hanno giustamente reclamato il grado A 3. In tali casi è decisivo il fatto che la stessa autorità che ha il potere di nomina ha ammesso la fondatezza della richiesta, e le uniche riserve sollevate in merito erano dettate da ragioni di bilancio. Tali caratteristiche non ricorrono nella fattispecie e il richiamo potrebbe aver valore se fosse fatto allo scopo di raffrontare il livello delle funzioni del ricorrente con quello delle funzioni degli altri dipendenti in questione. Se non erro, non è questo il caso nostro e il raffronto sarebbe del resto pressoché impossibile, tenuto conto della diversità delle funzioni di cui trattasi. — È altrettanto irrilevante l'affermazione del ricorrente secondo cui i suoi superiori od altri alti funzionari della [OSCURATO:PERSONA], e talvolta la stampa, lo qualificavano capo divisione ed anche la [OSCURATO:PERSONA] non gli vietava di autodefinirsi tale. Il titolo può avere importanza solo se è conferito dall'autorità che ha il potere di nomina. Posto che la [OSCURATO:PERSONA] non gli ha mai attribuito espressamente tale qualifica e che è logico che la semplice tolleranza dell'uso di un titolo non possa equivalere ad una valida valutazione delle funzioni, ritengo inconferenti tutti gli argomenti del ricorrente in questo senso. — Lo stesso dicasi dell'assunto secondo cui il predecessore del ricorrente si faceva chiamare capo divisione già dal 1960 e la cosa era nota per lo meno a due membri della [OSCURATO:PERSONA]. È quindi evidente l'inutilità del richiamo al fatto incontestato che il ricorrente in sostanza svolge le stesse funzioni del suo predecessore. È noto infatti che il dott. [OSCURATO:PERSONA], nel periodo prestatutario, non era stato espressamente inquadrato nella carriera di amministratore principale (A 4 — A 3) come definita nello statuto C.E.C.A. bensì, dopo aver prestato servizio nel grado A 5 ed essere stato promosso al grado A 4, era passato in ruolo senza difficoltà nella carriera di amministratore principale del grado A 5 — A 4. Se ora — come afferma il ricorrente — il suo predecessore aveva ricevuto determinate promesse di promozione in A 3, tali promesse sono irrilevanti ai fini del presente giudizio, in quanto provenienti semplicemente da un commissario e non dal collegio della [OSCURATO:PERSONA], che è l'autorità con potere di nomina competente in materia. — Ai fini della decisione ha pure scarso peso il numero dei collaboratori del ricorrente, sia nel passato che attualmente, né si può tener conto del fatto che altre divisioni della direzione (o addirittura della [OSCURATO:PERSONA] C.E.E.), come afferma il ricorrente, abbiano un numero di dipendenti inferiore. È invece determinante il livello delle funzioni di tali collaboratori e in proposito ci è stata molto utile la deposizione del direttore generale «industria ed economia». Prescindendo dal fatto che dopo la proposizione del ricorso è stato sottratto al ricorrente un collaboratore di grado A 5 che all'inizio lo assisteva saltuariamente, in base a detta deposizione possiamo stabilire che attualmente il ricorrente dispone di un collaboratore di grado A 6, di uno di grado C 2, di un dipendente locale, di un tirocinante, di un consulente temporaneo e di un consulente giuridico esterno per le questioni assicurative. Questo quadro non consente ancora d'individuare esattamente il livello dei compiti del ricorrente. — Infine non costituisce un elemento decisivo nemmeno l'incontestato assunto del ricorrente secondo cui egli sarebbe stato direttamente subordinato ad un direttore della [OSCURATO:PERSONA]. Tale sistema viene praticato, come risulta dalle affermazioni del direttore generale [OSCURATO:PERSONA] e dalle stesse ammissioni del ricorrente, presso varie direzioni della [OSCURATO:PERSONA] (ed in situazioni pressoché equiparabili) ma non per questo i funzionari in questione vengono considerati capi divisione. Al massimo, ciò potrebbe costituire un indizio della fondatezza del reclamo del ricorrente, qualora dalla descrizione dei suoi compiti si potessero trarre ulteriori elementi a favore dell'inquadramento in A 3. — Esaminiamo meglio la sfera d'azione del ricorrente alla luce delle deposizioni dei testimoni e tentando di precisarne l'importanza mediante un raffronto con altre unità amministrative della direzione «economia». Non mi dilungherò sui particolari risultanti dalla nota del capo della direzione «economia», in data 27 marzo 1963, relativa alle sfere di competenza dei collaboratori del ricorrente, particolari esposti nell'atto introduttivo, e sorvolerò sulla questione del se taluni incarichi specifici (come la valutazione dei problemi giuridici relativi all'approvvigionamento di combustibili nucleari) siano stati nel frattempo revocati al ricorrente. Mi atterrò invece alla deposizione del direttore generale «industria ed economia», che ha fornito un quadro complessivo della sfera di competenza del ricorrente. Questi, dal 1964, si è occupato in sostanza di tre settori: assicurazioni in materia nucleare, disciplina della responsabilità per danni nucleari, questioni giuridiche relative alle imprese comuni nonché altre questioni giuridiche connesse a problemi economici ed industriali della direzione generale «industria ed economia» (trasporto di sostanze radioattive, navi a propulsione nucleare, ecc.). La deposizione ha dato speciale rilievo ai problemi assicurativi , particolarmente importanti nel settore comunitario, rilievo concordante con le dichiarazioni del commissario Margulies in occasione di un convegno di assicuratori nucleari, tenutosi a Berlino nel 1965. Il ricorrente in questo settore dispone di una certa autonomia e può prendere delle iniziative (ad esempio nello stabilire l'ordine d'importanza dei compiti). È pure incontestato che nell'ambito della Comunità (nei confronti dei rappresentanti permanenti e dei gruppi di lavoro del Consiglio nel settore atomico, nei confronti di altre direzioni e dei membri della [OSCURATO:PERSONA]) come pure al di fuori di tale ambito, nelle trattative con commissioni parlamentari, funzionari governativi, associazioni e società, il ricorrente rappresenta il suo settore, quindi ha compiti chiaramente direttivi. Se ne potrebbe concludere che le funzioni del ricorrente, per ampiezza e importanza, raggiungono il livello di quelle di un capo divisione e quindi ha ragione il direttore generale «industria ed economia» il quale, nelle note del 14 marzo 1963 e del 28 gennaio 1965, ha considerato l'unità affidata al ricorrente alla stessa stregua delle altre divisioni della direzione generale. Un'obiezione fondamentale dell'agente della [OSCURATO:PERSONA] scalza però tali conclusioni. Nel corso del giudizio si è accennato che i compiti specifici della direzione generale «industria ed economia» sono concentrati nel settore economico-tecnico ed in questo ambito i capi divisione della direzione generale hanno tutti una notevole responsabilità. La responsabilità del ricorrente non è così estesa, in quanto si limita alle questioni giuridiche della direzione generale, e d'altro lato, per l'esame di tutti i problemi giuridici della [OSCURATO:PERSONA] è necessario l'intervento del servizio giuridico. In base a quanto ha dichiarato il capo di detto servizio, l'intervento ha luogo indipendentemente dal fatto che il ricorrente può inoltrare per via gerarchica dei progetti alla [OSCURATO:PERSONA], in quanto la [OSCURATO:PERSONA] decide in materia giuridica solo dopo aver sentito il parere del servizio giuridico. Anche se in senso stretto il ricorrente non è subordinato al servizio giuridico, il livello della sua attività non può essere considerato pari a quello di un capo divisione, il quale è gerarchicamente subordinato ad un direttore ed al competente direttore generale, ma non necessita della collabora zione di un'altra direzione generale. L'obiezione mi pare fondata. Negli scorsi anni essa avrebbe forse potuto dar luogo a dubbi, poiché durante un certo periodo, mentre si era in fase organizzativa, la ripartizione dei compiti tra le varie direzioni generali non era molto chiara. Ora ogni dubbio si è dissipato anche in seguito alla reazione della [OSCURATO:PERSONA], unica competente, di fronte alle varie richieste del direttore generale «industria ed economia» (cfr. le note 14 marzo 1963 e 28 gennaio 1965) relativamente alla valutazione dell'impiego di cui è causa. Una volta stabilito che il ricorrente, incaricato di problemi giuridici , ha minor responsabilità degli altri capi divisione della direzione generale «industria ed economia», si rivela a mio avviso inattaccabile la decisione con cui la [OSCURATO:PERSONA] ha collocato l'unità amministrativa da lui diretta ad un livello inferiore. Mi parrebbe comunque eccessivo in queste circostanze e tenuto conto dei criteri piuttosto vaghi della descrizione degli impieghi, parlare di un errore di valutazione tale da implicare l'annullamento della decisione impugnata. Cadono quindi le domande di annullamento della decisione 3 marzo 1965 e di declaratoria che la [OSCURATO:PERSONA] deve collocare il ricorrente in A 3. Ciò non esclude che la [OSCURATO:PERSONA] riesamini la precedente domanda di promozione e, nell'ambito del suo potere discrezionale, nel quale non voglio interferire, premi gli incontestati meriti del ricorrente conferendogli il grado A 4. Sarebbe naturalmente spiacevole l'impressione che un candidato meritevole di promozione non l'abbia ottenuta perché ha inteso chiarire la propria situazione valendosi dei mezzi giuridici offertigli dallo statuto. III — Conclusioni finali Concludo come segue: il ricorso è irricevibile e comunque infondato. A norma dell'articolo 70 del regolamento di procedura, ciascuna parte deve sopportare le spese da essa sostenute, ivi comprese quelle relative alla domanda incidentale. ( 1 ) Traduzione dal tedesco.
Sentenza Corte di giustizia UE/1966 — Fons Iuris — Fons Iuris