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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 28 febbraio 2023

Cassazione n. 24953/2023

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.19004/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliat a in [OSCURATO:PERSONA] 9, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]' ANTONINO che larappresenta e difende; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] O LTURA, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA], 55, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende; -controricorrente- Avverso la SENTENZA d el TRIBUNALE di ROMA n. 9839/2018 depositata il 14/05/2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/02/2023 dal Presidente relatoreGIACINTO BISOGNI . [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 9839 /2018 che ha rigettato il suo appello avverso la sentenza pronunciata in primo grado dal Giudice di pace di Roma con la quale è stata respinta la sua domanda di pagamento della somma differenziale di euro57,69 non corrisposta da [OSCURATO:PERSONA] a titolo di contributo alla campagna olearia 2003/2004.

Il Tribunale nel confermare la decisione impugnata ha ritenuto fondata la tesi difensiva di [OSCURATO:PERSONA] secondo la quale la trattenuta effettuata sul maggior credito della [OSCURATO:PERSONA] di euro 488,11 era pienamente legittima perché conseguente alla determinazione U.E. del 29.4.2005 che aveva escluso la contribuzione per l’Italia oltre il limite QNMG fissato per le annate 1998/1999 e 1999/2000 e perché applicativa del diritto (e dell’obbligo) di [OSCURATO:PERSONA] a recuperare l’indebito oggettivo corrispondente al contributo già pagato ai singoli produttori per queste due annate in relazione alla produzione dichiarata eccedente la contribuzione consentita in applicazione dell’importo unitario dell’aiuto alla produzione calcolato in base al QNMG.

Ha inoltre ritenuto tardiva l’eccezione di prescrizione del diritto di [OSCURATO:PERSONA] e non applicabile alla specie il termine prescrizionale quadriennale previsto dal regolamento CE 796/2004 che ha come campo di applicazione il regime di aiuto ai settori dell’allevamento (di bovini, ovini e caprini) e della produzione lattiero-casearia e non anche quello della produzione olearia e comunque ha rilevato che la disciplina della direttiva in questione si applica alle domande di aiuto alla produzione presentate in riferimento alle campagne di commercializzazione ed ai periodidi erogazione dei premi a decorrere dal 1.1.2005. [OSCURATO:PERSONA] I motivi di ricorso sono così rubricati: 1) illegittimità per violazione e falsa applicazione degli artt. 180 e 183 c.p.c. in combinato disposto con gli artt. 319 e 320 c.p.c. – err or in procedendo ; 2) illegittimità per violazione degli artt. 3 § 1 Reg.to 2988/1995/CE, 49 § 5 c.2 Reg.to 2419/2001/CE, 73 § 5 c. 2 Reg.to 796/2004/CE – Motivazione illogica, contraddittoria e apparente; 3) illegittimità per violazione art. 73 §§ 3-4-5 Reg.to 796/2004/CE, artt. 2, 3, 5 L. 898/1986 – Motivazione apparente; 4) illegittimità per violazione art. 73 § 4 Reg.to 796/2004/CE, art. 49 § 4 Reg.to 2419/2001/CE – Motivazione apparente e omesso esame fatto decisivo; 5) illegittimità per violazione del principio di non contestazione di cui all’art. 115 c.p.c. – violazione art. 2967 c.c. – Motivazione illogica, contraddittoria e apparente.

Con i cinque motivi di ricorso [OSCURATO:PERSONA] ripropone le difese già svolte nel corso del giudizio di merito respinte dal Tribunale con motivazione ampia e condivisibile cui vanno apportati i seguenti chiarimentie le seguenti correzioni.

Questa Corte ha da tempo chiarito che in tema di prescrizione del diritto al recupero delle somme indebitamente ottenute, in tutti i settori contemplati dalle politiche comunitarie - ivi incluso quello degli aiuti comunitari nel settore dell'agricoltura – il predetto termine abbreviato quadriennale è generalmente applicabile salvo che una normativa comunitaria settoriale preveda un termine più breve (ma non inferiore ai tre anni) o una normativa statale, anche anteriore, preveda un termine più lungo (Cass. civ.

II sezione, n. 1274 del 22.1.2007, Cass. civ. sez.

I n. 24040 del 26.9.2019).

Anche in materia di aiuti comunitari nel settore dell'agricoltura opera il disposto dell'art. 3 del Regolamento n. 95/2988/CEE, che fissa in quattro anni il periodo entro il quale si deve procedere al recupero di ogni vantaggio indebitamente percepito a carico del bilancio comunitario (sempre che una norma di settore non preveda un termine più breve, comunque non inferiore ai tre anni), consentendo però a ciascuno Stato di applicare un termine più lungo che, secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, è desumibile anche da disposizioni di diritto comune anteriori al menzionato Regolamento, purché prevedibili e proporzionate.

Per l'ordinamento italiano ciò avviene con la disciplina dell'azione di ripetizione dell'indebito oggettivo, che, ai sensi dell'art. 2946 c.c., si prescrive nel termine di dieci anni, a cui resta estraneo il disposto dell'art. 28 della l. n. 689 del 1981, che regolamenta esclusivamente la prescrizione delle sanzioni amministrative eventualmente connesse all'indebita percezione degli aiuti.

Tale giurisprudenza è pertanto decisiva nel caso in esame restando assorbite l e ulteriori questioni relative alla prescrizione.

Tuttavia vale comunque considerare che la prescrizione - eccepita tempestivamente da parte della ricorrente e conte stata esplicitamente e implicitamente da [OSCURATO:PERSONA] - non può che iniziare a decorrere successivamente alla data del 29.4.2005 di determinazione del Q.N.M.G. da parte della competente autorità U.E. mentre in assenza di atti interruttivi la prescrizione ha cessato definitivamente il suo decorso al momento della operata compensazione da parte di [OSCURATO:PERSONA] che ha provocato l’azione in giudizio della odierna ricorrente.

Quanto alla necessità di distinguere fra produzioni controllate nel loro effettivo ammontare e produzioni dichiarate ma non controllate va ribadito che [OSCURATO:PERSONA] ha nella specie proceduto ad un riallineamento della produzione italiana determinata a livello comunitario a quella complessivamente ammessa al beneficio adottando un criterio contabile di riduzione proporzionale del valore dell’importo unitario che deriva dalla definizione del Q.N.M.G (quantitativo nazionale massimo garantito) e quindi procedendo ad un recupero pro quota degli aiuti erogati in eccesso .

Tale procedimento consente l’immediato recupero - cui [OSCURATO:PERSONA] è tenuta quale ente pagatore di contributi europei - delle somme già percepite dai produttori ma eccedenti rispetto ai limiti derivanti dalla fissazione in sede U.E. del QNMG ammesso all’aiuto comunitario nel suo complesso.

Il sistema non appare in contrasto con la esigenza di garantire che gli aiuti siano erogati a soggetti che ne abbiano titolo, in misura corrispondente alle loro spettanze, perché tale esigenza è assicurata attraverso un complesso sistema di controlli, affidati, in primo luogo, alle organizzazioni di produttori (o alle relative unioni) che fungono da tramite nella presentazione della documentazione necessaria all'ottenimento del beneficio e nell'erogazione dello stesso, rafforzati dalla comparazione dei dati forniti dal singolo produttore con quelli risultanti dai frantoi cui egli ha l'onere di rivolgersi, e poi sottoposti alla generale vigilanza dell'ente pubblico (oggi [OSCURATO:PERSONA]) a ciò deputato dallo Stato.

Ne consegue che ai dati indicati nella documentazione proveniente dalla competente organizzazione di categoria non può essere negato valore di verità - essendo tale documentazione già filtrata dall'insieme dei controlli che proprio alla medesima organizzazione sono demandati -, almeno fin quando il suddetto ente pubblico, facendo eventualmente ricorso ai dati dello schedario computerizzato o a quelli del catasto oleario, non abbia individuato in quella medesima documentazione specifici errori, falsità od omissioni ma ciò non preclude l’eventuale e successivo recupero delle ulteriori somme percepite da parte di [OSCURATO:PERSONA] (cfr. Cass. civ. sez.

I n. 16723 del 24.8.2004).

Si è in definitiva di fronte a un ammontare di produzione effettiva già accertato e alle relative erogazioni degli aiuti già effettuate da parte di [OSCURATO:PERSONA] che in seguito alla determinazione del QNMG procede in relazione al valore dell’importo unitario che ne deriva al recupero delle erogazioni in eccesso come è avvenuto nel caso in esame.

Vanno poi ribadite le considerazioni svolte dal Tribunale circa la natura di indebito oggettivo delle somme percepite oltre i limiti derivanti dall’applicazione della decisione UE 29.4.2005 con la conseguente irrilevanza del riferimento da parte della ricorrente al profilo dell’affidamento nella proposizione della domanda di ammissione al contributo e alla condizione soggettiva di buona fede.

Infine la riproposizione delle censure relative al criterio di calcolo del recupero effettuato da [OSCURATO:PERSONA] incontra nuovamente il limite della mancata allegazione di una contestazione specifica e identificabile già nel giudizio di merito.

Mentre in linea generale la previsione della compensabilità con i contributi comunitari non è una novità nel nostro ordinamento giudiziario (v. art. 3, comma 5, L. n. 231/2005,) ed è coerente con l'obbligo dello Stato membro di adottare ogni possibile mezzo per recuperare i crediti comunitari (art. 3 Reg.CE n. 1788/2003);” la questione della impignorabilità del credito ai contributi Pac e, quindi, della sua non compensabilità, è stata risolta osservando che la previsione normativa di impignorabilità delle somme dovute agli aventi diritto in attuazione di disposizioni comunitarie non vale «per il recupero da parte degli organismi pagatori di pagamenti indebiti di tali provvidenze» (art. 3, comma 5-duodecies, del d.l. 182/2005, convertito in legge n. 231/2005) e che, comunque, l'art. 1246 c.c. non opera con riferimento al fenomeno della compensazione impropria (cfr. Cass.n. 21646 del 2016, n. 5024 del 2009, n. 18498 del 2006, n. 6214 del 2004, richiamate dalla n. 24325 del 2020; 16530/2022).

Il ricorso va pertanto respinto con condanna alle spese del giudizio di cassazione.

Sussistono i presupposti per il versamento del cd. doppio contributo ove dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorsoe condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 52 0 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrent

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.19004/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliat a in [OSCURATO:PERSONA] 9, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]' ANTONINO che larappresenta e difende; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] O LTURA, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA], 55, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende; -controricorrente- Avverso la SENTENZA d el TRIBUNALE di ROMA n. 9839/2018 depositata il 14/05/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/02/2023 dal Presidente relatoreGIACINTO BISOGNI . [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 9839 /2018 che ha rigettato il suo appello avverso la sentenza pronunciata in primo grado dal Giudice di pace di Roma con la quale è stata respinta la sua domanda di pagamento della somma differenziale di euro57,69 non corrisposta da [OSCURATO:PERSONA] a titolo di contributo alla campagna olearia 2003/2004. Il Tribunale nel confermare la decisione impugnata ha ritenuto fondata la tesi difensiva di [OSCURATO:PERSONA] secondo la quale la trattenuta effettuata sul maggior credito della [OSCURATO:PERSONA] di euro 488,11 era pienamente legittima perché conseguente alla determinazione U.E. del 29.4.2005 che aveva escluso la contribuzione per l’Italia oltre il limite QNMG fissato per le annate 1998/1999 e 1999/2000 e perché applicativa del diritto (e dell’obbligo) di [OSCURATO:PERSONA] a recuperare l’indebito oggettivo corrispondente al contributo già pagato ai singoli produttori per queste due annate in relazione alla produzione dichiarata eccedente la contribuzione consentita in applicazione dell’importo unitario dell’aiuto alla produzione calcolato in base al QNMG. Ha inoltre ritenuto tardiva l’eccezione di prescrizione del diritto di [OSCURATO:PERSONA] e non applicabile alla specie il termine prescrizionale quadriennale previsto dal regolamento CE 796/2004 che ha come campo di applicazione il regime di aiuto ai settori dell’allevamento (di bovini, ovini e caprini) e della produzione lattiero-casearia e non anche quello della produzione olearia e comunque ha rilevato che la disciplina della direttiva in questione si applica alle domande di aiuto alla produzione presentate in riferimento alle campagne di commercializzazione ed ai periodidi erogazione dei premi a decorrere dal 1.1.2005. [OSCURATO:PERSONA] I motivi di ricorso sono così rubricati: 1) illegittimità per violazione e falsa applicazione degli artt. 180 e 183 c.p.c. in combinato disposto con gli artt. 319 e 320 c.p.c. – err or in procedendo ; 2) illegittimità per violazione degli artt. 3 § 1 Reg.to 2988/1995/CE, 49 § 5 c.2 Reg.to 2419/2001/CE, 73 § 5 c. 2 Reg.to 796/2004/CE – Motivazione illogica, contraddittoria e apparente; 3) illegittimità per violazione art. 73 §§ 3-4-5 Reg.to 796/2004/CE, artt. 2, 3, 5 L. 898/1986 – Motivazione apparente; 4) illegittimità per violazione art. 73 § 4 Reg.to 796/2004/CE, art. 49 § 4 Reg.to 2419/2001/CE – Motivazione apparente e omesso esame fatto decisivo; 5) illegittimità per violazione del principio di non contestazione di cui all’art. 115 c.p.c. – violazione art. 2967 c.c. – Motivazione illogica, contraddittoria e apparente. Con i cinque motivi di ricorso [OSCURATO:PERSONA] ripropone le difese già svolte nel corso del giudizio di merito respinte dal Tribunale con motivazione ampia e condivisibile cui vanno apportati i seguenti chiarimentie le seguenti correzioni. Questa Corte ha da tempo chiarito che in tema di prescrizione del diritto al recupero delle somme indebitamente ottenute, in tutti i settori contemplati dalle politiche comunitarie - ivi incluso quello degli aiuti comunitari nel settore dell'agricoltura – il predetto termine abbreviato quadriennale è generalmente applicabile salvo che una normativa comunitaria settoriale preveda un termine più breve (ma non inferiore ai tre anni) o una normativa statale, anche anteriore, preveda un termine più lungo (Cass. civ. II sezione, n. 1274 del 22.1.2007, Cass. civ. sez. I n. 24040 del 26.9.2019). Anche in materia di aiuti comunitari nel settore dell'agricoltura opera il disposto dell'art. 3 del Regolamento n. 95/2988/CEE, che fissa in quattro anni il periodo entro il quale si deve procedere al recupero di ogni vantaggio indebitamente percepito a carico del bilancio comunitario (sempre che una norma di settore non preveda un termine più breve, comunque non inferiore ai tre anni), consentendo però a ciascuno Stato di applicare un termine più lungo che, secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, è desumibile anche da disposizioni di diritto comune anteriori al menzionato Regolamento, purché prevedibili e proporzionate. Per l'ordinamento italiano ciò avviene con la disciplina dell'azione di ripetizione dell'indebito oggettivo, che, ai sensi dell'art. 2946 c.c., si prescrive nel termine di dieci anni, a cui resta estraneo il disposto dell'art. 28 della l. n. 689 del 1981, che regolamenta esclusivamente la prescrizione delle sanzioni amministrative eventualmente connesse all'indebita percezione degli aiuti. Tale giurisprudenza è pertanto decisiva nel caso in esame restando assorbite l e ulteriori questioni relative alla prescrizione. Tuttavia vale comunque considerare che la prescrizione - eccepita tempestivamente da parte della ricorrente e conte stata esplicitamente e implicitamente da [OSCURATO:PERSONA] - non può che iniziare a decorrere successivamente alla data del 29.4.2005 di determinazione del Q.N.M.G. da parte della competente autorità U.E. mentre in assenza di atti interruttivi la prescrizione ha cessato definitivamente il suo decorso al momento della operata compensazione da parte di [OSCURATO:PERSONA] che ha provocato l’azione in giudizio della odierna ricorrente. Quanto alla necessità di distinguere fra produzioni controllate nel loro effettivo ammontare e produzioni dichiarate ma non controllate va ribadito che [OSCURATO:PERSONA] ha nella specie proceduto ad un riallineamento della produzione italiana determinata a livello comunitario a quella complessivamente ammessa al beneficio adottando un criterio contabile di riduzione proporzionale del valore dell’importo unitario che deriva dalla definizione del Q.N.M.G (quantitativo nazionale massimo garantito) e quindi procedendo ad un recupero pro quota degli aiuti erogati in eccesso . Tale procedimento consente l’immediato recupero - cui [OSCURATO:PERSONA] è tenuta quale ente pagatore di contributi europei - delle somme già percepite dai produttori ma eccedenti rispetto ai limiti derivanti dalla fissazione in sede U.E. del QNMG ammesso all’aiuto comunitario nel suo complesso. Il sistema non appare in contrasto con la esigenza di garantire che gli aiuti siano erogati a soggetti che ne abbiano titolo, in misura corrispondente alle loro spettanze, perché tale esigenza è assicurata attraverso un complesso sistema di controlli, affidati, in primo luogo, alle organizzazioni di produttori (o alle relative unioni) che fungono da tramite nella presentazione della documentazione necessaria all'ottenimento del beneficio e nell'erogazione dello stesso, rafforzati dalla comparazione dei dati forniti dal singolo produttore con quelli risultanti dai frantoi cui egli ha l'onere di rivolgersi, e poi sottoposti alla generale vigilanza dell'ente pubblico (oggi [OSCURATO:PERSONA]) a ciò deputato dallo Stato. Ne consegue che ai dati indicati nella documentazione proveniente dalla competente organizzazione di categoria non può essere negato valore di verità - essendo tale documentazione già filtrata dall'insieme dei controlli che proprio alla medesima organizzazione sono demandati -, almeno fin quando il suddetto ente pubblico, facendo eventualmente ricorso ai dati dello schedario computerizzato o a quelli del catasto oleario, non abbia individuato in quella medesima documentazione specifici errori, falsità od omissioni ma ciò non preclude l’eventuale e successivo recupero delle ulteriori somme percepite da parte di [OSCURATO:PERSONA] (cfr. Cass. civ. sez. I n. 16723 del 24.8.2004). Si è in definitiva di fronte a un ammontare di produzione effettiva già accertato e alle relative erogazioni degli aiuti già effettuate da parte di [OSCURATO:PERSONA] che in seguito alla determinazione del QNMG procede in relazione al valore dell’importo unitario che ne deriva al recupero delle erogazioni in eccesso come è avvenuto nel caso in esame. Vanno poi ribadite le considerazioni svolte dal Tribunale circa la natura di indebito oggettivo delle somme percepite oltre i limiti derivanti dall’applicazione della decisione UE 29.4.2005 con la conseguente irrilevanza del riferimento da parte della ricorrente al profilo dell’affidamento nella proposizione della domanda di ammissione al contributo e alla condizione soggettiva di buona fede. Infine la riproposizione delle censure relative al criterio di calcolo del recupero effettuato da [OSCURATO:PERSONA] incontra nuovamente il limite della mancata allegazione di una contestazione specifica e identificabile già nel giudizio di merito. Mentre in linea generale la previsione della compensabilità con i contributi comunitari non è una novità nel nostro ordinamento giudiziario (v. art. 3, comma 5, L. n. 231/2005,) ed è coerente con l'obbligo dello Stato membro di adottare ogni possibile mezzo per recuperare i crediti comunitari (art. 3 Reg.CE n. 1788/2003);” la questione della impignorabilità del credito ai contributi Pac e, quindi, della sua non compensabilità, è stata risolta osservando che la previsione normativa di impignorabilità delle somme dovute agli aventi diritto in attuazione di disposizioni comunitarie non vale «per il recupero da parte degli organismi pagatori di pagamenti indebiti di tali provvidenze» (art. 3, comma 5-duodecies, del d.l. 182/2005, convertito in legge n. 231/2005) e che, comunque, l'art. 1246 c.c. non opera con riferimento al fenomeno della compensazione impropria (cfr. Cass.n. 21646 del 2016, n. 5024 del 2009, n. 18498 del 2006, n. 6214 del 2004, richiamate dalla n. 24325 del 2020; 16530/2022). Il ricorso va pertanto respinto con condanna alle spese del giudizio di cassazione. Sussistono i presupposti per il versamento del cd. doppio contributo ove dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorsoe condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 52 0 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrent
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