CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 01038/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/11/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'accoglimento senza rinvio del primo motivo del ricorso e inammissibilità del ricorso nel resto e dell'avv.to [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Catania ritenne [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei reati di cui agli artt. 648 cod. pen. e 171 ter comma 1 lett. d) e comma 2 lett. a) I. 633/1941 per aver detenuto per la vendita cd e dvd contenenti file musicali, film e giochi per consolle privi del contrassegno SIAE e, riconosciute le attenuanti generiche, unificati i reati ex artt. 81 cod. pen., l'aveva condannato alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione ed C 600,00 di multa nonché al risarcimento dei danni in favore della parte civile costituita, da liquidarsi a cura del giudice, alla rifusione delle spese relative alla partecipazione al giudizio sostenute della medesima parte; 2. Con sentenza in data 16/11/2023, la Corte d'appello di Catania, in parziale accoglimento dell'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], riformò la sentenza e, riconosciuta l'ipotesi di cui al comma 2 dell'art. 648 cod. pen., rideterminò la pena in mesi nove di reclusione ed € 400,00 di multa. Condannò altresì l'imputato a rifondere alla parte civile le spese relative al grado di appello; 3. Avverso la sentenza propone ricorso per Cassazione l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, deducendo, col primo motivo, la violazione di legge e il vizio di motivazione con riferimento alla condanna alla rifusione delle spese per il giudizio d'appello in favore la parte civile rilevando che, in tale grado, la SIAE non aveva posto in essere alcuna attività difensiva non avendo presentato memorie e conclusioni; 4. Con il secondo motivo, si lamenta il deficit di motivazione e la violazione di legge con riferimento ai reati contestati. Si espone che la Corte territoriale aveva ritenuto integrato il reato di cui all'art. 171 ter lett. d) I. 633/41 valorizzando "le complessive circostanze dell'azione e le modalità del controllo" e desumendo da tali elementi la corrispondenza del contenuto dei supporti alle opere rappresentate nelle copertine. Rileva però il difensore che: l'ipotesi di reato contestata ha, quali presupposti, "l'autenticità dei cd e dvd" e l'assoggettamento dell'opera alla disciplina del diritto di autore, ossia che per l'opera sia stata "richiesta e ottenuta l'apposizione del contrassegno SIAE"; in ordine alla sussistenza di tali presupposti la motivazione della sentenza impugnata era soltanto apparente non avendo chiarito se i supporti "contenessero effettivamente qualcosa" e se i "fonogrammi e/o videogramnni" registrati fossero relativi a "opere provenienti da autori iscritti alla SIAE. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato nei limiti di cui oltre. 1. Il giudizio di appello fu trattato nelle forme del rito cartolare e, come emerge sia dalla sentenza che dal verbale di udienza allegato al ricorso, la parte civile non pose in essere alcuna attività. Non ha, quindi, giustificazione la statuizione della sentenza di appello relativa alla condanna dell'imputato alla rifusione delle spese. processuali in favore della parte civile. 2. Venendo al secondo motivo, la Corte territoriale ha disatteso il motivo del gravame con cui si esponeva che, non essendo stato verificato il contenuto dei supporti sequestrati, non era possibile escludere che i supporti fossero "vuoti" o che le opere registrate non fossero tutelate dal diritto di autore, rilevando che le modalità del sequestro, essendo stato l'imputato sorpreso in un mercato settimanale mentre esponeva ai passanti i cd e i dvd sequestrati, consentivano dli ritenere, non essendo emersi elementi probatori di segno contrario, che "la descrizione riportata nelle copertine dei supporti in parola, che ha permesso di individuare e distinguere con completezza le varie riproduzioni nei termini indicati nel capo di imputazione, corrisponde a ciò che i singoli supporti, comunque privi di contrassegno, contengono effettivamente (tracce musicali, riproduzioni di opere cinematografiche e giochi per consolle)". 3. Tale argomentazione, non presentando alcuna frattura logica evidente fra le premesse e le conseguenze che se ne traggono o inconciliabili considerazioni logico giuridiche, si sottrae alle censure difensive risultando l'illogicità della motivazione, censurabile a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., soltanto quella manifesta, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu oculi, perché violativa dei criteri di senso e di logica comune, senza possibilità, per la Corte di cassazione, di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito, attraverso una diversa interpretazione dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o, ancora, un diverso giudizio di rilevanza o di attendibilità delle fonti di prova (Sez. 2 n, 25825 del 28/2/2024, Bello). 4. La doglianza difensiva, inoltre, si esaurisce nel proporre, peraltro in via ipotetica e del tutto generica, una ricostruzione alternativa a quella operata dai giudici di merito. In materia di ricorso per Cassazione, però, perché sia ravvisabile la manifesta illogicità della motivazione considerata dall'art. 606 comma 1, lett. e) cod. proc. pen., la ricostruzione contrastante con il procedimento argomentativo del giudice deve essere inconfutabile, ovvia, e non rappresentare soltanto un'ipotesi alternativa a quella ritenuta in sentenza (Sez. 1, n. 13528 dell 11/11/1998, Maniscalco, Rv. 212054). 5. Le considerazioni appena svolte operano anche in relazione alla qualificazione , giuridica del fatto contestato, corrispondendo la ricostruzione cui è pervenuta la Corte territoriale all'ipotesi di reato contestata, incentrata sulla detenzione per la vendita di supporti privi del contrassegno SIAE. Anche sotto tale profilo, il ricorso propone un'ipotesi alternativa che non risulta sorretta da alcun elemento probatorio né è chiaro l'interesse perseguito attraverso la differente qualificazione prospettata, risultando i reati di cui alle lettere c) e d) del comma 1 dell'art. 171 ter I. 633/1941 puniti con la medesima pena. Giova ricordare, in proposito, che è inammissibile il ricorso per cassazione che tende soltanto al mutamento della qualificazione giuridica del fatto senza incidere sul contesto del dispositivo perché l'interesse alla proposizione della impugnazione deve essere concreto e rilevante, non potendosi lo stesso individuare nella pretesa di una formale applicazione della legge (Sez. 3, n. 43886 del 9/10/2024, Chen; Sez. 5, n. 28600 del 07/04/2017, D'Ilio, Rv. . 270246 - 01).La manifesta infondatezza delle censure in cui si articola comporta, pertanto, l'inammissibilità del secondo motivo del ricorso. 6. Va, infine, precisato che l'ammissibilità dell'impugnazione in relazione alle statuizioni riguardanti la parte civile non consente, attesa l'inammissibilità del motivo attinente alla responsabilità penale, di rilevare la prescrizione del reato contestato al capo a), maturata successivamente alla sentenza impugnata, ostandovi l'autonomia del rapporto processuale afferente ai capi della sentenza concernenti la responsabilità penale rispetto a quello riguardante l'azione civile (Sez. 2, n. 29518 del 11/05/2023,Lefons, Rv. 284800 - 01). P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente alle statuiz