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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 27288/2026

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che hachiesto il rigetto del ricorso;[OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale per i minorenni di [OSCURATO:PERSONA] – provvedendo ai sensidell’art. 309 cod. proc. pen. sulla richiesta di riesame proposta da[OSCURATO:PERSONA]– ha confermato l’applicazione nei suoi riguardi della misuracautelare del collocamento in comunità ministeriale per il reato di tentatoomicidio premeditato in danno di XXXXXXXXXXXX già disposta dal Giudice per leindagini preliminari della stessa città, in data 17 novembre 2025.A ragione della decisione, il Tribunale ha in primo luogo condiviso lamotivazione resa in sede di ordinanza genetica in punto di gravi indizi dicolpevolezza del reato così come descritto nell’incolpazione provvisoria costituiti:i) dalle dichiarazioni della persona offesa che, nonostante una iniziale reticenza,aveva descritto lo svolgimento dei fatti; ii) dalle dichiarazioni della teste oculareXXXXXXXXXXX, zia della vittima, e di XXXXXXXXXXXXXXX, ex fidanzata diXXXXX e la cui frequentazione con XXXXXXX era stata individuata quale moventedell’azione; iii) sulle dichiarazioni dello stesso imputato.Quanto alle esigenze cautelari, muovendo dalla gravità della condotta, ilTribunale ha confermato l'adeguatezza della sola misura custodiale in comunitàministeriale, ravvisando un concreto e attuale pericolo di recidiva perl’immaturità e l’incapacità di autocontrollo da parte dell’indagato che «sipresterebbero a essere agevolmente eluse (…), consentendo allo stesso di(tornare a) delinquere senza affrontare e risolvere le criticità alla base delcomportamento antigiuridico agito: criticità che si estendono anche all’ambientefamiliare, socio-relazionale e culturale in cui Costa è finora cresciuto, rivelatosinei fatti inidoneo a trasmettere al giovane un sistema valoriale di riferimentoconforme alle regole del vivere civile».2.

Avverso l'ordinanza ricorre per cassazione l’indagato, tramite il difensoredi fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], sulla base di tre motivi, di seguito riassunti nei limitistrettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod.proc. pen.2.1.

Con il primo denuncia la violazione degli artt. 192 e 273 cod. proc. pen.e il correlato vizio di motivazione.L’ordinanza impugnata si diffonde irrilevantemente sull’evolversi dei fatticosì come verificatisi la notte del 26 agosto 2025, accreditando la versionenarrata da XXXXXXX e da sua zia ([OSCURATO:PERSONA]), senza svolgere alcunavalutazione sulla credibilità degli stessi, soprattutto della persona offesa la cuiiniziale reticenza è stata ammessa dallo stesso Tribunale che l’ha poi superatacon un’argomentazione illogica e, comunque, non dirimente, ossia che la vittimanon aveva sporto querela nei riguardi di [OSCURATO:PERSONA].

Non è stato tenuto in adeguataconsiderazione il chiaro risentimento che XXXXXXX serbava perXXXXXX (chestava frequentando la sua ex ragazza), né è stato approfondito il tema del“fraseggio” intercorso tra aggressore e vittima, narrato dall’imputato.

Del pariinesplorato il racconto di XXXXXXXX, amico di XXXXXX che contraddice il narratodella persona offesa sulle modalità dell’incontro tra i due protagonisti dellavicenda.Tali vizi riverbererebbero – giusta la tesi del ricorrente – i loro effetti inpunto di dolo di uccidere, non essendovi elementi per ritenere che l’unico colpo(peraltro inferto dinanzi a una moltitudine di persone), fosse sorretto da unha ammesso di avere estratto il coltello sol perché impaurito e che il colpo fuaccidentalmente inferto durante la colluttazione.La motivazione del Tribunale è denunciata come carente anche in tema diidoneità e univocità degli atti; il ricorso valorizza il dato dell’unicità del fendentee l’interruzione volontaria dell’azione, soggiungendo che la sede corporea attinta– il basso ventre – era indicativa della bontà della tesi dell’accidentalità del colporiferita dall’indagato.2.2.

Con il secondo motivo denuncia la violazione dell’art. 577 cod. pen. e ilcorrelato vizio di motivazione in punto di ritenuta sussistenza dell’aggravantedella premeditazione.La conclusione del Tribunale – secondo cui Costa avrebbe teso un vero eproprio agguato a XXXXXXX, armandosi di un coltello, dopo che, qualche giornoprima, egli era stato redarguito da XXXXXXX, dinanzi al gruppo di coetanei, perla frequentazione con l’ex ragazza di questi – sarebbe contraddetta dalledichiarazioni di XXXXXXXX (il quale ha riferito che [OSCURATO:PERSONA] l’aveva raggiunto nelluogo in cui, poi, vi era stato il casuale incontro di questi con XXXXXXX) e diXXXXXXXXXX (la quale ha dichiarato che quella sera, prima del suo rientro acasa, aveva lasciato i due giovani, XXXXXXe XXXXXXX, in una situazione ditranquillità).

Non è stata attribuita rilevanza all’affermazione dell’indagato, nonsconfessata da alcuna risultanza investigativa, che il possesso del coltello eradovuto all’attività lavorativa di bagnino svolta fino a qualche ora primad’incontrare l’amico XXXXXXXX.2.3.

Con il terzo motivo deduce la violazione dell’art. 274 cod. proc. pen. e ilcorrelato vizio di motivazione in punto di confermato giudizio di adeguatezzadella misura della custodia cautelare in carcere.Gli elementi posti dal Tribunale a ragione di tale opzione non trovano alcunappiglio nelle risultanze investigative e costituiscono frutto di una valutazionepreconcetta degli atti e delle dichiarazioni del minore.L’episodio – di natura occasionale e conseguente a un’azione provocatoriadella vittima – si caratterizza per estemporaneità e, dunque, escludeun’attitudine criminale consolidata dell’indagato, non a caso privo di precedentigiudiziari e di polizia.Sotto altro profilo, evidenzia come sia del tutto immotivata l'affermatapossibilità di reiterazione di condotte, essendovi stato un mutamento dellecircostanze fattuali che hanno caratterizzato la vicenda, tali da non rendere néconcreta né plausibile una ripetizione della condotta: la persona offesa èrientrata nel suo luogo di residenza e le ragioni del litigio (il rapportosentimentale con la giovane) non sono replicabili.4. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], intervenuto conrequisitoria scritta depositata in data 23 marzo 2026, ha chiesto il rigetto delricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è fondato nei limiti e per le ragioni di cui si dirà di seguito.1.

È infondato, in modo manifesto, il primo motivo di ricorso che si appuntasulla gravità indiziaria del reato di tentato omicidio, sotto il profilo dell’idoneitàdella condotta e dell’elemento psicologico.Il Tribunale del riesame, in linea con le valutazioni già espresse dal giudiceper le indagini preliminari, ha desunto la gravità indiziaria del più grave reato ditentato omicidio, rispetto a quello di lesioni, da elementi fattuali, obiettivamenteriscontrati e dotati di pregnante valenza dimostrativa, apprezzandoli nell'ambitodi un percorso motivazionale privo delle denunziate incongruenze logiche eancorato ai principi di diritto ripetutamente espressi dalla giurisprudenza dilegittimità.

In particolare, l'animus necandi è stato accertato assegnando valoredeterminante (p. 10 e s.) alla complessiva condotta di [OSCURATO:PERSONA], attraverso unacorretta valorizzazione della pericolosità dell'arma (un'arma da taglio che,sebbene non ritrovata, ha determinato la ferita penetrante da arma biancariscontrata presso il locale nosocomio dopo la persona offesa si recò subito dopo ifatti e fu sottoposta ad intervento urgente), del distretto corporeo attinto(addome), della violenza dell’unico colpo (inferita dalla natura penetrante dellaferita) e della distanza ravvicinata da cui il fendente è stato inferto.

Sicché, in presenza di tale logica motivazione in punto di gravità indiziaria lededuzioni del ricorrente si risolvono nella sollecitazione di una rilettura del fatto edi una diversa valutazione del significato degli elementi che ne compongono ilquadro, che non competono alla Corte di legittimità alla quale spetta il compito diverificare se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioniche l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a caricodell'indagato e di controllare la congruenza della motivazione riguardante lavalutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi didiritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie.

Sez. 2,Sentenza n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976 - 01 Sez. 4, Sentenzan. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Cc. (dep. 20/06/2013 ) Rv. 255460 – 01).Vanno pertanto dichiarate inammissibili le censure del ricorrente che nonineriscono all’adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canonidella logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanzeprobatorie, ma che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvononella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate esuperate dal Tribunale del riesame.2.

E’, invece, fondato il motivo riguardante la ritenuta aggravante dellapremeditazione.2.1.

Preliminarmente va detto che sussiste l’interesse del ricorrente ecensurare il percorso motivazionale del provvedimento impugnato, poiché ilTribunale ha fondato la motivazione sull’adeguatezza della misura cautelare dimaggior rigore anche sulla gravità del fatto, dunque comprensivo della ritenutaaggravante.

In tema di procedimento cautelare sussiste, infatti, l'interesseconcreto e attuale dell'indagato alla proposizione del riesame o del ricorso percassazione quando l'impugnazione sia volta ad ottenere l'esclusione diun'aggravante ovvero una diversa qualificazione giuridica del fatto, nel solo casoin cui ciò incida sull' an o sul quomodo della misura» (Sez. 2, n. 17366 del21/12/2022, dep. 2023, Renna, Rv. 284489 – 01; Sez. 6 n. 50980 del21/11/2013, Fabricino, Rv. 258502 - 01).Sempre in via di premessa va richiamato il principio consolidato, secondo cuigli elementi costitutivi della premeditazione sono un apprezzabile intervallotemporale tra l'insorgenza del proposito criminoso e l'attuazione di esso, tale daconsentire una ponderata riflessione circa l'opportunità del recesso (elemento dinatura cronologica) e la ferma risoluzione criminosa perdurante senza soluzionedi continuità nell'animo dell'agente fino alla commissione del crimine (elementodi natura ideologica), con l'effetto che tale circostanza aggravante va esclusaquando l'occasionalità del momento di consumazione del reato appaiapreponderante, ossia tale da neutralizzare la sintomaticità della causale e dellascelta del tempo, del luogo e dei mezzi di esecuzione del reato (Sez.

U, n. 337del 18/12/2008, dep. 2009, Antonucci, Rv. 241575; Sez. 5, n. 42576 del03/06/2015, Procacci, Rv. 265149).

Con particolare riferimento all'elemento di natura cronologica, esso èrappresentato dal decorso di un intervallo di tempo apprezzabile fra l'insorgenzae l'attuazione del proposito delittuoso, con la specificazione che la consistenzaminima dell'intervallo non può essere rigidamente quantificata in via generale eastratta: rileva in modo decisivo sul punto l'accertamento che tale lasso siarisultato in concreto sufficiente a far riflettere l'agente sulla grave decisionepresa e a consentire il prevalere dei motivi inibitori su quelli a delinquere, permodo che egli – avendo avuto il tempo adeguato a permettergli di attivare lacontrospinta inibitoria della pulsione criminosa formatasi nel suo orizzontevolitivo, ma non essendosi avvalso di questa concreta possibilità di recedere dalsuo proposito antisociale, mantenendolo fermo senza soluzione di continuità – sisia reso, in tal modo, responsabile di un comportamento più riprovevole e,quindi, più grave.

Consegue che, nell'indagine da compiersi, rileva anche la valutazione deimezzi usati e delle modalità caratterizzanti la condotta delittuosa dell'agente ed ècompito del giudice di merito, cogliere e apprezzare tutte le peculiarità dellaspecifica fattispecie, accertando se i predetti requisiti sussistano o se essi siano,invece, l'uno o l'altro, da escludere, con l'avvertenza che  quanto più ècircoscritto il lasso temporale intercorso tra l'insorgenza nell'agente del propositodelittuoso e la sua attuazione, tanto più deve essere specifica l'individuazione ela dimostrazione degli altri indici sintomatici dell'avvenuta deliberazione del pianoomicidiario e della ferma e pervicace volontà dell'agente stesso di portarlo atermine, senza cedimenti (Sez. 1, n. 41405 del 16/05/2019, Rossi, Rv. 277136,in motivazione).

2.2. Poste tali coordinate ermeneutiche, l'analisi della motivazionedell’ordinanza impugnata offre il fianco alla critica del ricorrente, non avendoaffrontato il tema prospettato dall’imputato riguardante l’esatta individuazionedel momento in cui, nella ricostruzione del fatto, doveva ritenersi acclarata ladecisione del proposito omicidiario.Il Tribunale ha descritto la condotta di [OSCURATO:PERSONA] come frutto di vero e proprioagguato, da questi pianificato sin da quando – diversi giorni prima - egli erastato pubblicamente offeso da XXXXXXX per ragioni inerenti alla suafrequentazione con l’ex fidanzata di quest’ultimo; ha dunque ritenuto che Costasi fosse recato deliberatamente armato nel luogo dove sapeva di poter incontrarela persona offesa che, quindi, aveva chiamato in disparte con un pretesto, al solofine di perpetrare l’aggressione (p.12 e s.)Tale motivazione, tuttavia, è assertiva e non si confronta con elementiobiettivi, in parte evidenziati dalla difesa e in parte emergenti dalla stessoprovvedimento e, segnatamente, con le dichiarazioni del teste XXXXXXXX ilquale ha riferito che Costa l’aveva raggiunto nel luogo in cui, poi, vi era stato ilcasuale incontro di questi con XXXXXXX e, quanto alla lite sfociatanell’accoltellamento, ha riferito di aver visto che [OSCURATO:PERSONA] parlava con la zia diXXXXXXX «entrambi in modo agitato» e, subito dopo, aveva scorso quest’ultimotoccarsi l’addome sanguinante.

Descrizione, quest’ultima, che sembrerebbeconfermare il narrato dell’indagato secondo cui il fendente fu sferrato in unmomento di rabbia, determinato dalla situazione tesa in quel momentosussistente tra lui e XXXXXXX, nella quale si era inserita [OSCURATO:PERSONA] aggravandola, esulla quale il Tribunale del riesame è rimasto silente.

I Giudici della cautela nonsi sono confrontati neanche con quanto ricordato dalla stessa XXXXXXXXXX,secondo cui quella sera, prima del suo rientro a casa, aveva lasciato i duegiovani, Costa e XXXXXXX, in una situazione di tranquillità.Inoltre, l’elemento posto dai Giudici della cautela a conferma dellasussistenza dell’aggravante, ossia l’essere XXXXXXarmato di coltello, non èunivocamente indicativo della sussistenza della premeditazione, siccomepotenzialmente significativo anche della sola preordinazione del reato, intesacome apprestamento dei mezzi minimi necessari all'esecuzione, nella fase aquest'ultima immediatamente precedente; preordinazione che, com'è noto, non èsufficiente a integrare l'aggravante della premeditazione, che postula invece ilradicamento e la persistenza costante, per un apprezzabile lasso di tempo, nellapsiche del reo del proposito omicida, del quale sono sintomi il previo studio delleoccasioni e dell'opportunità per l'attuazione, un'adeguata organizzazione di mezzie la predisposizione delle modalità esecutive (Sez. 1, n. 5147 del 14/07/2015,dep. 2016, Scanni, Rv. 266205).  3.Del pari fondato è l’ultimo motivo, riguardante la motivazione in punto diadeguatezza della misura della custodia cautelare.Come già chiarito al paragrafo precedente, la definizione della questionegiuridica inerente alla configurabilità dell'aggravante in senso favorevoleall'impugnante può riverberarsi sulla valutazione del fatto concreto e sullapresunzione di adeguatezza della misura cautelare di maggior rigore, tenutoconto che le determinazioni dei Giudici del riesame hanno avuto comepresupposto la valutazione globale della obiettiva gravità della condotta.Sotto altro profilo, si evidenzia come sia del tutto immotivata l'affermatapossibilità di reiterazione di condotte nei confronti di terze persone, senzal’indicazione di alcun elemento sulla scorta del quale ritenere plausibile una taleevenienza, così rendendo una motivazione sul punto apparente.Il Tribunale, nello svolgimento della valutazione prognostica in punto dipossibilità di condotte reiterative, ha del tutto trascurato la doverosa «analisiaccurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzativedella condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale, laquale deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanzatemporale dai fatti, ma non anche la previsione di specifiche occasioni direcidivanza» (Sez. 5, n. 22344 del 05/03/2025, Fabbrocino, Rv. 288197 - 01).La motivazione si palesa tanto più insufficiente in ragione della minore etàdell’indagato, dovendosi tener conto del tenore testuale dell'art. 19, comma 2,d.P.R. n. 488 del 1998, alla cui stregua «Nel disporre le misure il giudice tieneconto, oltre che dei criteri indicati nell'articolo 275 del codice di procedurapenale, dell'esigenza di non interrompere i processi educativi in atto.

Non siapplica la disposizione dell'articolo 275, comma 3, secondo periodo, del codice diprocedura penale», ossia quella concernente la presunzione di adeguatezza dellamisura della custodia cautelare.In definitiva, la peculiare condizione dell’indagato (minore di età eincensurato) e le modalità con cui si erano concretizzavate le condottecontestate, imponevano una verifica rigorosa e una più approfondita valutazionecomplessiva della effettiva sussistenza del pericolo di reiterazione edell’adeguatezza della misura cautelare intramuraria adottata, alla luce delle suepossibili prospettive di recupero, rilevanti ai sensi dell’art. 20 d.P.R. n. 448 del1988.4.

L’ordinanza impugnata dev’essere pertanto annullata, nei limiti di cui si èdetto, con rinvio al Tribunale per i minorenni di [OSCURATO:PERSONA] - Sezioneriesame per nuovo esame che, libero negli esiti, sia ossequiante dei principisopra indicati.

P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata limitatamente all'aggravante della premeditazionee all'adeguatezza della misura cautelare e rinvia per nuovo giudizio sui punti alTribunale per i minorenni di [OSCURATO:PERSONA] competente ai sensi dell'art. 25 d.lgs. n. 272 del 1989.

Rigetta nel resto il ricorso.Così è deciso, 09/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEVA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
che hachiesto il rigetto del ricorso;[OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale per i minorenni di [OSCURATO:PERSONA] – provvedendo ai sensidell’art. 309 cod. proc. pen. sulla richiesta di riesame proposta da[OSCURATO:PERSONA]– ha confermato l’applicazione nei suoi riguardi della misuracautelare del collocamento in comunità ministeriale per il reato di tentatoomicidio premeditato in danno di XXXXXXXXXXXX già disposta dal Giudice per leindagini preliminari della stessa città, in data 17 novembre 2025.A ragione della decisione, il Tribunale ha in primo luogo condiviso lamotivazione resa in sede di ordinanza genetica in punto di gravi indizi dicolpevolezza del reato così come descritto nell’incolpazione provvisoria costituiti:i) dalle dichiarazioni della persona offesa che, nonostante una iniziale reticenza,aveva descritto lo svolgimento dei fatti; ii) dalle dichiarazioni della teste oculareXXXXXXXXXXX, zia della vittima, e di XXXXXXXXXXXXXXX, ex fidanzata diXXXXX e la cui frequentazione con XXXXXXX era stata individuata quale moventedell’azione; iii) sulle dichiarazioni dello stesso imputato.Quanto alle esigenze cautelari, muovendo dalla gravità della condotta, ilTribunale ha confermato l'adeguatezza della sola misura custodiale in comunitàministeriale, ravvisando un concreto e attuale pericolo di recidiva perl’immaturità e l’incapacità di autocontrollo da parte dell’indagato che «sipresterebbero a essere agevolmente eluse (…), consentendo allo stesso di(tornare a) delinquere senza affrontare e risolvere le criticità alla base delcomportamento antigiuridico agito: criticità che si estendono anche all’ambientefamiliare, socio-relazionale e culturale in cui Costa è finora cresciuto, rivelatosinei fatti inidoneo a trasmettere al giovane un sistema valoriale di riferimentoconforme alle regole del vivere civile».2. Avverso l'ordinanza ricorre per cassazione l’indagato, tramite il difensoredi fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], sulla base di tre motivi, di seguito riassunti nei limitistrettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod.proc. pen.2.1. Con il primo denuncia la violazione degli artt. 192 e 273 cod. proc. pen.e il correlato vizio di motivazione.L’ordinanza impugnata si diffonde irrilevantemente sull’evolversi dei fatticosì come verificatisi la notte del 26 agosto 2025, accreditando la versionenarrata da XXXXXXX e da sua zia ([OSCURATO:PERSONA]), senza svolgere alcunavalutazione sulla credibilità degli stessi, soprattutto della persona offesa la cuiiniziale reticenza è stata ammessa dallo stesso Tribunale che l’ha poi superatacon un’argomentazione illogica e, comunque, non dirimente, ossia che la vittimanon aveva sporto querela nei riguardi di [OSCURATO:PERSONA]. Non è stato tenuto in adeguataconsiderazione il chiaro risentimento che XXXXXXX serbava perXXXXXX (chestava frequentando la sua ex ragazza), né è stato approfondito il tema del“fraseggio” intercorso tra aggressore e vittima, narrato dall’imputato. Del pariinesplorato il racconto di XXXXXXXX, amico di XXXXXX che contraddice il narratodella persona offesa sulle modalità dell’incontro tra i due protagonisti dellavicenda.Tali vizi riverbererebbero – giusta la tesi del ricorrente – i loro effetti inpunto di dolo di uccidere, non essendovi elementi per ritenere che l’unico colpo(peraltro inferto dinanzi a una moltitudine di persone), fosse sorretto da unha ammesso di avere estratto il coltello sol perché impaurito e che il colpo fuaccidentalmente inferto durante la colluttazione.La motivazione del Tribunale è denunciata come carente anche in tema diidoneità e univocità degli atti; il ricorso valorizza il dato dell’unicità del fendentee l’interruzione volontaria dell’azione, soggiungendo che la sede corporea attinta– il basso ventre – era indicativa della bontà della tesi dell’accidentalità del colporiferita dall’indagato.2.2. Con il secondo motivo denuncia la violazione dell’art. 577 cod. pen. e ilcorrelato vizio di motivazione in punto di ritenuta sussistenza dell’aggravantedella premeditazione.La conclusione del Tribunale – secondo cui Costa avrebbe teso un vero eproprio agguato a XXXXXXX, armandosi di un coltello, dopo che, qualche giornoprima, egli era stato redarguito da XXXXXXX, dinanzi al gruppo di coetanei, perla frequentazione con l’ex ragazza di questi – sarebbe contraddetta dalledichiarazioni di XXXXXXXX (il quale ha riferito che [OSCURATO:PERSONA] l’aveva raggiunto nelluogo in cui, poi, vi era stato il casuale incontro di questi con XXXXXXX) e diXXXXXXXXXX (la quale ha dichiarato che quella sera, prima del suo rientro acasa, aveva lasciato i due giovani, XXXXXXe XXXXXXX, in una situazione ditranquillità). Non è stata attribuita rilevanza all’affermazione dell’indagato, nonsconfessata da alcuna risultanza investigativa, che il possesso del coltello eradovuto all’attività lavorativa di bagnino svolta fino a qualche ora primad’incontrare l’amico XXXXXXXX.2.3. Con il terzo motivo deduce la violazione dell’art. 274 cod. proc. pen. e ilcorrelato vizio di motivazione in punto di confermato giudizio di adeguatezzadella misura della custodia cautelare in carcere.Gli elementi posti dal Tribunale a ragione di tale opzione non trovano alcunappiglio nelle risultanze investigative e costituiscono frutto di una valutazionepreconcetta degli atti e delle dichiarazioni del minore.L’episodio – di natura occasionale e conseguente a un’azione provocatoriadella vittima – si caratterizza per estemporaneità e, dunque, escludeun’attitudine criminale consolidata dell’indagato, non a caso privo di precedentigiudiziari e di polizia.Sotto altro profilo, evidenzia come sia del tutto immotivata l'affermatapossibilità di reiterazione di condotte, essendovi stato un mutamento dellecircostanze fattuali che hanno caratterizzato la vicenda, tali da non rendere néconcreta né plausibile una ripetizione della condotta: la persona offesa èrientrata nel suo luogo di residenza e le ragioni del litigio (il rapportosentimentale con la giovane) non sono replicabili.4. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], intervenuto conrequisitoria scritta depositata in data 23 marzo 2026, ha chiesto il rigetto delricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è fondato nei limiti e per le ragioni di cui si dirà di seguito.1. È infondato, in modo manifesto, il primo motivo di ricorso che si appuntasulla gravità indiziaria del reato di tentato omicidio, sotto il profilo dell’idoneitàdella condotta e dell’elemento psicologico.Il Tribunale del riesame, in linea con le valutazioni già espresse dal giudiceper le indagini preliminari, ha desunto la gravità indiziaria del più grave reato ditentato omicidio, rispetto a quello di lesioni, da elementi fattuali, obiettivamenteriscontrati e dotati di pregnante valenza dimostrativa, apprezzandoli nell'ambitodi un percorso motivazionale privo delle denunziate incongruenze logiche eancorato ai principi di diritto ripetutamente espressi dalla giurisprudenza dilegittimità.   In particolare, l'animus necandi è stato accertato assegnando valoredeterminante (p. 10 e s.) alla complessiva condotta di [OSCURATO:PERSONA], attraverso unacorretta valorizzazione della pericolosità dell'arma (un'arma da taglio che,sebbene non ritrovata, ha determinato la ferita penetrante da arma biancariscontrata presso il locale nosocomio dopo la persona offesa si recò subito dopo ifatti e fu sottoposta ad intervento urgente), del distretto corporeo attinto(addome), della violenza dell’unico colpo (inferita dalla natura penetrante dellaferita) e della distanza ravvicinata da cui il fendente è stato inferto.   Sicché, in presenza di tale logica motivazione in punto di gravità indiziaria lededuzioni del ricorrente si risolvono nella sollecitazione di una rilettura del fatto edi una diversa valutazione del significato degli elementi che ne compongono ilquadro, che non competono alla Corte di legittimità alla quale spetta il compito diverificare se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioniche l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a caricodell'indagato e di controllare la congruenza della motivazione riguardante lavalutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi didiritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie. Sez. 2,Sentenza n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976 - 01 Sez. 4, Sentenzan. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Cc. (dep. 20/06/2013 ) Rv. 255460 – 01).Vanno pertanto dichiarate inammissibili le censure del ricorrente che nonineriscono all’adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canonidella logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanzeprobatorie, ma che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvononella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate esuperate dal Tribunale del riesame.2. E’, invece, fondato il motivo riguardante la ritenuta aggravante dellapremeditazione.2.1. Preliminarmente va detto che sussiste l’interesse del ricorrente ecensurare il percorso motivazionale del provvedimento impugnato, poiché ilTribunale ha fondato la motivazione sull’adeguatezza della misura cautelare dimaggior rigore anche sulla gravità del fatto, dunque comprensivo della ritenutaaggravante. In tema di procedimento cautelare sussiste, infatti, l'interesseconcreto e attuale dell'indagato alla proposizione del riesame o del ricorso percassazione quando l'impugnazione sia volta ad ottenere l'esclusione diun'aggravante ovvero una diversa qualificazione giuridica del fatto, nel solo casoin cui ciò incida sull' an o sul quomodo della misura» (Sez. 2, n. 17366 del21/12/2022, dep. 2023, Renna, Rv. 284489 – 01; Sez. 6 n. 50980 del21/11/2013, Fabricino, Rv. 258502 - 01).Sempre in via di premessa va richiamato il principio consolidato, secondo cuigli elementi costitutivi della premeditazione sono un apprezzabile intervallotemporale tra l'insorgenza del proposito criminoso e l'attuazione di esso, tale daconsentire una ponderata riflessione circa l'opportunità del recesso (elemento dinatura cronologica) e la ferma risoluzione criminosa perdurante senza soluzionedi continuità nell'animo dell'agente fino alla commissione del crimine (elementodi natura ideologica), con l'effetto che tale circostanza aggravante va esclusaquando l'occasionalità del momento di consumazione del reato appaiapreponderante, ossia tale da neutralizzare la sintomaticità della causale e dellascelta del tempo, del luogo e dei mezzi di esecuzione del reato (Sez. U, n. 337del 18/12/2008, dep. 2009, Antonucci, Rv. 241575; Sez. 5, n. 42576 del03/06/2015, Procacci, Rv. 265149).  Con particolare riferimento all'elemento di natura cronologica, esso èrappresentato dal decorso di un intervallo di tempo apprezzabile fra l'insorgenzae l'attuazione del proposito delittuoso, con la specificazione che la consistenzaminima dell'intervallo non può essere rigidamente quantificata in via generale eastratta: rileva in modo decisivo sul punto l'accertamento che tale lasso siarisultato in concreto sufficiente a far riflettere l'agente sulla grave decisionepresa e a consentire il prevalere dei motivi inibitori su quelli a delinquere, permodo che egli – avendo avuto il tempo adeguato a permettergli di attivare lacontrospinta inibitoria della pulsione criminosa formatasi nel suo orizzontevolitivo, ma non essendosi avvalso di questa concreta possibilità di recedere dalsuo proposito antisociale, mantenendolo fermo senza soluzione di continuità – sisia reso, in tal modo, responsabile di un comportamento più riprovevole e,quindi, più grave.  Consegue che, nell'indagine da compiersi, rileva anche la valutazione deimezzi usati e delle modalità caratterizzanti la condotta delittuosa dell'agente ed ècompito del giudice di merito, cogliere e apprezzare tutte le peculiarità dellaspecifica fattispecie, accertando se i predetti requisiti sussistano o se essi siano,invece, l'uno o l'altro, da escludere, con l'avvertenza che  quanto più ècircoscritto il lasso temporale intercorso tra l'insorgenza nell'agente del propositodelittuoso e la sua attuazione, tanto più deve essere specifica l'individuazione ela dimostrazione degli altri indici sintomatici dell'avvenuta deliberazione del pianoomicidiario e della ferma e pervicace volontà dell'agente stesso di portarlo atermine, senza cedimenti (Sez. 1, n. 41405 del 16/05/2019, Rossi, Rv. 277136,in motivazione).   2.2. Poste tali coordinate ermeneutiche, l'analisi della motivazionedell’ordinanza impugnata offre il fianco alla critica del ricorrente, non avendoaffrontato il tema prospettato dall’imputato riguardante l’esatta individuazionedel momento in cui, nella ricostruzione del fatto, doveva ritenersi acclarata ladecisione del proposito omicidiario.Il Tribunale ha descritto la condotta di [OSCURATO:PERSONA] come frutto di vero e proprioagguato, da questi pianificato sin da quando – diversi giorni prima - egli erastato pubblicamente offeso da XXXXXXX per ragioni inerenti alla suafrequentazione con l’ex fidanzata di quest’ultimo; ha dunque ritenuto che Costasi fosse recato deliberatamente armato nel luogo dove sapeva di poter incontrarela persona offesa che, quindi, aveva chiamato in disparte con un pretesto, al solofine di perpetrare l’aggressione (p.12 e s.)Tale motivazione, tuttavia, è assertiva e non si confronta con elementiobiettivi, in parte evidenziati dalla difesa e in parte emergenti dalla stessoprovvedimento e, segnatamente, con le dichiarazioni del teste XXXXXXXX ilquale ha riferito che Costa l’aveva raggiunto nel luogo in cui, poi, vi era stato ilcasuale incontro di questi con XXXXXXX e, quanto alla lite sfociatanell’accoltellamento, ha riferito di aver visto che [OSCURATO:PERSONA] parlava con la zia diXXXXXXX «entrambi in modo agitato» e, subito dopo, aveva scorso quest’ultimotoccarsi l’addome sanguinante. Descrizione, quest’ultima, che sembrerebbeconfermare il narrato dell’indagato secondo cui il fendente fu sferrato in unmomento di rabbia, determinato dalla situazione tesa in quel momentosussistente tra lui e XXXXXXX, nella quale si era inserita [OSCURATO:PERSONA] aggravandola, esulla quale il Tribunale del riesame è rimasto silente. I Giudici della cautela nonsi sono confrontati neanche con quanto ricordato dalla stessa XXXXXXXXXX,secondo cui quella sera, prima del suo rientro a casa, aveva lasciato i duegiovani, Costa e XXXXXXX, in una situazione di tranquillità.Inoltre, l’elemento posto dai Giudici della cautela a conferma dellasussistenza dell’aggravante, ossia l’essere XXXXXXarmato di coltello, non èunivocamente indicativo della sussistenza della premeditazione, siccomepotenzialmente significativo anche della sola preordinazione del reato, intesacome apprestamento dei mezzi minimi necessari all'esecuzione, nella fase aquest'ultima immediatamente precedente; preordinazione che, com'è noto, non èsufficiente a integrare l'aggravante della premeditazione, che postula invece ilradicamento e la persistenza costante, per un apprezzabile lasso di tempo, nellapsiche del reo del proposito omicida, del quale sono sintomi il previo studio delleoccasioni e dell'opportunità per l'attuazione, un'adeguata organizzazione di mezzie la predisposizione delle modalità esecutive (Sez. 1, n. 5147 del 14/07/2015,dep. 2016, Scanni, Rv. 266205).  3.Del pari fondato è l’ultimo motivo, riguardante la motivazione in punto diadeguatezza della misura della custodia cautelare.Come già chiarito al paragrafo precedente, la definizione della questionegiuridica inerente alla configurabilità dell'aggravante in senso favorevoleall'impugnante può riverberarsi sulla valutazione del fatto concreto e sullapresunzione di adeguatezza della misura cautelare di maggior rigore, tenutoconto che le determinazioni dei Giudici del riesame hanno avuto comepresupposto la valutazione globale della obiettiva gravità della condotta.Sotto altro profilo, si evidenzia come sia del tutto immotivata l'affermatapossibilità di reiterazione di condotte nei confronti di terze persone, senzal’indicazione di alcun elemento sulla scorta del quale ritenere plausibile una taleevenienza, così rendendo una motivazione sul punto apparente.Il Tribunale, nello svolgimento della valutazione prognostica in punto dipossibilità di condotte reiterative, ha del tutto trascurato la doverosa «analisiaccurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzativedella condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale, laquale deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanzatemporale dai fatti, ma non anche la previsione di specifiche occasioni direcidivanza» (Sez. 5, n. 22344 del 05/03/2025, Fabbrocino, Rv. 288197 - 01).La motivazione si palesa tanto più insufficiente in ragione della minore etàdell’indagato, dovendosi tener conto del tenore testuale dell'art. 19, comma 2,d.P.R. n. 488 del 1998, alla cui stregua «Nel disporre le misure il giudice tieneconto, oltre che dei criteri indicati nell'articolo 275 del codice di procedurapenale, dell'esigenza di non interrompere i processi educativi in atto. Non siapplica la disposizione dell'articolo 275, comma 3, secondo periodo, del codice diprocedura penale», ossia quella concernente la presunzione di adeguatezza dellamisura della custodia cautelare.In definitiva, la peculiare condizione dell’indagato (minore di età eincensurato) e le modalità con cui si erano concretizzavate le condottecontestate, imponevano una verifica rigorosa e una più approfondita valutazionecomplessiva della effettiva sussistenza del pericolo di reiterazione edell’adeguatezza della misura cautelare intramuraria adottata, alla luce delle suepossibili prospettive di recupero, rilevanti ai sensi dell’art. 20 d.P.R. n. 448 del1988.4. L’ordinanza impugnata dev’essere pertanto annullata, nei limiti di cui si èdetto, con rinvio al Tribunale per i minorenni di [OSCURATO:PERSONA] - Sezioneriesame per nuovo esame che, libero negli esiti, sia ossequiante dei principisopra indicati. P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata limitatamente all'aggravante della premeditazionee all'adeguatezza della misura cautelare e rinvia per nuovo giudizio sui punti alTribunale per i minorenni di [OSCURATO:PERSONA] competente ai sensi dell'art. 25 d.lgs. n. 272 del 1989. Rigetta nel resto il ricorso.Così è deciso, 09/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEVA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.