CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 01698/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/07/2019 della CORTE APPELLO di CAGLIARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n.[OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione per l'annullamento della sentenza della Corte di appello di Cagliari dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] che, in parziale riforma della sentenza del Tribunale della stessa città, riconosceva la diminuente del vizio parziale di mente equivalente alla recidiva, confermando nel resto la decisione di primo grado e mantenendo la medesima pena inflitta in ordine al delitto di ricettazione (il Tribunale, ritenuta l'ipotesi di cui al cpv. prevalente sulla recidiva qualificata contestata, ha inflitto all'imputato la pena di mesi sei di reclusione ed C 200,00 di multa). 1.1. Con il primo motivo deduce la violazione degli artt. 597, comma 4, e 69, comma 4, cod. pen. All'accoglimento dell'appello dell'imputato doveva conseguire, stante il disposto di cui all'art. 597, comma 4, cod. proc. pen., la diminuzione della pena, a ciò non ostandovi il divieto di prevalenza delle attenuanti stabilito dall'art. 69, comma 4, cod. pen., stante la recidiva qualificata. Il riferimento contenuto nella disposizione processuale all'inciso "in ogni caso" fa sì che lo stesso prevalga sul divieto di cui al comma 4, non attenendo al giudizio di bilanciamento ma solo all'entità della pena. 1.2. Con il secondo motivo deduce l'inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in relazione al divieto di reformatio in peius della pena (art. 597, comma 3, cod. proc. pen.), posto che la sentenza impugnata era pervenuta ad un giudizio di equivalenza delle circostanze attenuanti sulla recidiva qualificata, nonostante che la decisione di primo grado avesse ritenuto la prevalenza dell'attenuante speciale del fatto di particolare tenuità. Ne era quindi conseguito che, mentre per l'attenuante di cui al cpv. dell'art. 648 cod. pen., il giudizio era stato di prevalenza (con effetto di giudicato stante il mancato appello del P.M.), si era operato un giudizio di equivalenza per la diminuente del vizio parziale, così operando una scomposizione non consentita del giudizio di bilanciamento, con conseguente violazione anche del comma 1 dell'art. 69 cod. pen. 1.3. Il P.G. presso questa Corte, con requisitoria dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], ritenendo fondati i motivi di ricorso, ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. 1.4. La difesa dell'imputato, con nota in data 12/10/2021, ha insistito per l'accoglimento dei motivi di ricorso. 2. Tanto premesso, ritiene il Collegio che il ricorso sia fondato. Dalla lettura della sentenza di primo grado risulta che all'imputato venne concessa l'attenuante del fatto di particolare tenuità di cui al cpv. dell'art. 648 cod.pen., con giudizio di prevalenza sulla recidiva ex art. 99, comma 4, cod. pen. La Corte territoriale - accogliendo parzialmente l'appello dell'imputato sul punto - ha altresì riconosciuto l'attenuante della diminuente del vizio parziale di mente, ma con giudizio di equivalenza, ritenendo ostativo al giudizio di prevalenza, operato dal primo giudice in ordine all'altra attenuante speciale, il divieto posto dal comma 4 dell'art. 69 cod. pen. Tale operazione ermeneutica si presta a diverse censure di legittimità: a) in ragione dell'intervento della Corte costituzionale - successivo alla deliberazione della decisione impugnata - che, nel solco di quello già operato a proposito del cpv. dell'art. 648 cod. pen. (sentenza n. 105/2014), ha dichiarato (con sentenza n. 73, del 24 aprile 2020) l'illegittimità costituzionale dell'art. 69, comma 4, cod. pen., in riferimento agli artt. 3, 27, terzo comma, Cost., nella parte in cui, a seguito delle modifiche apportate con la legge n. 251/2005 (cd. "ex Cirielli"), prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante del vizio parziale di mente di cui all'art. 89 cod. pen., sulla circostanza aggravante della recidiva di cui all'art. 99, comma 4, cod. pen.; b) perché questa Corte ha affermato che il giudizio di comparazione fissato dall'art. 69 cod. pen. presuppone una valutazione complessiva degli elementi circostanziali, siano essi aggravanti o attenuanti, che trova fondamento nella necessità di giungere alla determinazione del disvalore complessivo dell'azione delittuosa ed è funzionale alla finalità di quantificare la pena nel modo più aderente al caso concreto, mentre non è consentito operare la diminuzione della pena stessa solo per effetto del giudizio di prevalenza dell'attenuante speciale sulla ritenuta recidiva e formulare successivamente il giudizio di equivalenza tra le attenuanti generiche e la medesima recidiva già sub valente (Sez. 6, n. 6 del 2013, dep. 2014, Rv. 258457. Sul tema vedi anche Sez. 6, n. 39456 del 2003, Rv. 227433, secondo cui il giudizio di comparazione di cui all'art. 69 cod. pen. ha carattere unitario ed inscindibile e deve essere effettuato con la comparazione tra le attenuanti nel loro complesso e la recidiva, sicché una volta riconosciuta in appello una speciale attenuante, ed essendo state riconosciute in primo grado le attenuanti generiche equivalenti alla recidiva, il giudice d'appello deve effettuare la valutazione delle attenuanti globalmente, essendogli inibito diminuire la pena solo per effetto dell'attenuante speciale e mantenere il giudizio di equivalenza tra attenuanti generiche e recidiva. Nella specie la Corte ha ritenuto che essendo stata riconosciuta in appello la prevalenza sulla recidiva dell'attenuante speciale di cui al quarto comma dell'art. 385 cod. pen., tale statuizione comportava peraltro l'effetto giuridico della prevalenza anche delle attenuanti generiche).Nel caso in esame, l'aver affermato un giudizio di equivalenza tra la diminuente del vizio parziale di mente e la recidiva, già ritenuta sub valente dal primo giudice, ha precluso all'imputato di beneficiare di un'ulteriore diminuzione di pena dovuta proprio al riconoscimento di tale ulteriore attenuante. Deve, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata con rinvio a sezione diversa della Corte di appello di Cagliari per la determinazione della pena, dichiarandosi, al contempo, irrevocabile l'affermazione di responsabilità non essendo in questa sede state avanzate censure al riguardo. 3. L'affermazione di principi di diritto consolidati consente di redigere la motivazione della decisione in forma semplificata. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Cagliari. Dichiara irrevocabile l'affermazione di responsabilità. Motivazione semplificata. Così deciso il 26/10/2021. Il Consigliere estensore Il Presidente