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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 gennaio 2022

Cassazione n. 17269/2022

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seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/05/2021 emessa dalla Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che il primo motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge in relazione alla sussistenza del dolo del reato di evasione non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, reiterative di quelle proposte in appello, a fronte di una adeguata motivazione contenuta nella sentenza impugnata (pag. 4, 5 e 6).

Considerato che il secondo motivo di ricorso, che contesta il trattamento sanzionatorio (mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e mancata disapplicazione della recidiva), è, anch'esso, non consentito dalla legge in sede di legittimità, avendo la Corte dì appello ampiamente motivato sul punto: Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 8 gennaio 2022 [OSCURATO:PERSONA] ere estensore Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/05/2021 emessa dalla Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che il primo motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge in relazione alla sussistenza del dolo del reato di evasione non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, reiterative di quelle proposte in appello, a fronte di una adeguata motivazione contenuta nella sentenza impugnata (pag. 4, 5 e 6). Considerato che il secondo motivo di ricorso, che contesta il trattamento sanzionatorio (mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e mancata disapplicazione della recidiva), è, anch'esso, non consentito dalla legge in sede di legittimità, avendo la Corte dì appello ampiamente motivato sul punto: Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 8 gennaio 2022 [OSCURATO:PERSONA] ere estensore Il
Sentenza Cassazione n. 17269/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris